NEWSLETTER N. 4 - 2021
NEWSLETTER N. 4 - 2021
4 Febbraio 2021 Pagina 1/6
BREXIT: EFFETTI FISCALI - AGGIORNAMENTO
In data 26.12.2020 è stato pubblicato l’“Accordo sugli scambi e la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito” per regolare i loro rapporti post-Brexit. Si tratta di un accordo particolarmente complesso che pone delle disposizioni di principio la cui effettiva portata, come evidenziato dalla stessa Agenzia entrate nelle FAQ del 31.12.2020, deve essere ancora definita.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021, i rapporti tra UE e Regno Unito saranno comunque regolati al pari degli Stati extra-UE con le conseguenze sul piano fiscale evidenziate di seguito.
1. IMPOSTE DIRETTE
1.1 Dividendi, interessi e canoni.
Tra i principali effetti ai fini delle imposte dirette, si segnala che a partire dal 1° gennaio 2021 non troveranno più applicazione i seguenti regimi:
• la ritenuta ridotta 1,2% sui dividendi pagati a società UK (art. 27, co. 3-ter, d.p.r. 600/1973);
• il regime di esenzione da ritenuta dei dividendi pagati a soggetti madri UK (art. 27-bis d.p.r. 600/1973);
• il regime di esenzione da ritenuta degli interessi e
canoni pagati a consociate UK (art. 26-quater d.p.r. 600/1973);
• il regime di esenzione da ritenuta degli interessi, derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine, pagati ad enti creditizi UK (art. 26, co. 5-bis, d.p.r. 600/1973);
• la ritenuta ridotta al 5% sugli interessi corrisposti a soggetti UK laddove gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori (art. 26- quarter, co. 8-bis, d.p.r. 600/1973).
A riguardo, le FAQ dell’Agenzia entrate del 31.12.2020 precisano che <<per i pagamenti di interessi e canoni corrisposti a partire dal 1° gennaio 2021 a soggetti britannici, salvo specifiche disposizioni contenute negli accordi raggiunti tra Unione Europea e Regno Unito per la disciplina dei rapporti reciproci al termine del periodo transitorio, non troverà più applicazione la disciplina di cui all'articolo 26-quater del DPR n.600/1973>>.
Il pagamento di dividendi, interessi e canoni a soggetti UK sarà dunque assoggettato alla ritenuta domestica o, laddove applicabile, alla minore ritenuta convenzionale.
Analogamente, il pagamento di dividendi, interessi e canoni a soggetti italiani da soggetti UK sarà assoggettato alla ritenuta UK o, laddove applicabile, alla minore ritenuta convenzionale; il soggetto italiano potrà poi recuperare
tale ritenuta, in tutto o in parte, tramite il credito per le
imposte estere di cui all’art. 165 tuir.
Si continuerà, invece, ad applicare il regime domestico di esenzione da ritenuta degli interessi su titoli di Stato e obbligazioni emesse da “grandi emittenti”, in quanto UK continua ad essere un Paese che attua un adeguato scambio di informazioni anche nel dopo Brexit.
1.2 Consolidato fiscale.
A partire dal 1° gennaio 2021 verrà meno il diritto per le società controllanti UK di esercitare l’opzione per il consolidato fiscale (cd. “orizzontale”) designando una controllata residente, o una stabile organizzazione italiana di una controllata non residente, a fungere da società consolidante (art. 117, co. 2-bis, tuir).
Verrà meno altresì il diritto per le società controllate UK con stabile organizzazione in Italia di optare per il consolidato nazionale in qualità di controllate (art. 117, co. 2-ter, tuir).
1.3 Operazioni straordinarie transfrontaliere.
Infine, non si applicherà più neppure il regime di neutralità fiscale previsto per le operazioni di riorganizzazione transfrontaliera all’interno dell’UE.
2. IVA
Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'UE. La circolazione delle merci tra UK e UE sarà, dunque, considerata al pari del commercio con un Paese terzo.
Fa eccezione l’Irlanda del Nord, con riferimento alla quale il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord prevede l'applicazione delle norme UE in materia doganale per la circolazione delle merci tra Stati membri.
2.1 Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. 2.1.1 Le cessioni di beni.
I principali effetti nei rapporti tra Italia e UK si avranno per le cessioni e gli acquisti di beni, che non saranno più qualificate come operazioni intracomunitarie bensì rispettivamente come:
• esportazioni, in caso di beni spediti dall’Italia al Regno
Unito;
• importazioni, in caso di beni provenienti dal Regno Unito.
Le semplificazioni IVA previste per le operazioni triangolari comunitarie non troveranno più applicazione (salvo che l’operatore UK provveda alla nomina di un rappresentante fiscale IVA in un paese UE).
Per le operazioni effettuate a cavallo del periodo di transizione, occorre considerare che le merci che si spostano da UK alla UE o dalla UE a UK dovranno considerarsi merci unionali se e solo la circolazione ha avuto inizio prima del 1° gennaio 2021, anche se si sia conclusa dopo tale data. La prova che la circolazione ha avuto inizio entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere fornita dall’operatore economico tramite il documento di trasporto.
Conseguentemente, le merci vendute con fattura anticipata in UE prima del 31 dicembre 2020 ma spedite in UK a partire dal 1° gennaio 2021 saranno assoggettate in dogana in UK e lasceranno il territorio UE come esportazioni.
Le operazioni con UK, in quanto esportazioni ed importazioni, non dovranno più essere inserite negli elenchi INTRASTAT (n.b.: in UK, tuttavia, le imprese UK “VAT registered” dovranno continuare a inviare gli elenchi mensili per gli acquisti anche per il 2021).
Le operazioni di esportazione ed importazione saranno, invece, soggette alle procedure doganali e si dovrà pagare in dogana il dazio (in caso di immissione in libera pratica in Italia), nonché, in caso di immissione in consumo, le accise (se dovute) e la relativa IVA (artt. 67–70 d.p.r. 633/1972).
In caso di cessioni a UK, la prova dell’esportazione dovrà
essere documentata tramite:
• documento doganale (MRN risultato di uscita);
• vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura
(triangolari);
mentre prove alternative potranno essere fornite, ad
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esempio, tramite: documento attestante il pagamento, documenti di trasporto (es: AWB), bolletta di import nel Paese di destinazione.
In caso di acquisti da UK, e dunque di importazione, l’IVA non sarà più assolta tramite l’integrazione della fattura (ovvero con la registrazione dell’IVA sull'acquisto intracomunitario sia a debito che a credito, con conseguente azzeramento dell’onere impositivo), ma dovrà essere effettivamente corrisposta in dogana.
A riguardo, si segnala che per mitigare l’impatto relativo al versamento dell’IVA all’importazione, è possibile:
• nominare un rappresentante fiscale in un altro stato UE,
• effettuare un’importazione in tale stato UE, versando
esclusivamente i dazi, utilizzando il regime doganale
42 (importazione di merce in uno stato UE con destinazione in altro stato UE),
• spedire i beni in Italia (o altro paese UE) ed assolvere l’IVA tramite reverse charge (ed evitando così un’uscita di cassa).
In alternativa, per evitare il versamento dell’IVA in fase di importazione è altresì possibile introdurre le merci in un deposito IVA. In tale modo nella dichiarazione doganale si versano esclusivamente i dazi, mentre con la successiva estrazione dal deposito si assolverà l’IVA tramite reverse charge.
2.1.2 Le prestazioni di servizi.
Per le prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter d.p.r. 633/1972, la regola di territorialità del paese di stabilimento del committente resta invariata.
Resta invariata altresì la regola di territorialità del paese dove è situato il bene immobile prevista per le prestazioni di servizi relativi appunto a beni immobili.
Le prestazioni di servizi rese ad un committente UK, pertanto, non subiranno modifiche significative salvo il fatto che la fattura dovrà contenere la dicitura “operazione non soggetta”, anziché la dicitura “inversione contabile”, ai sensi dell’art. 21, co. 6-bis, lett b), d.p.r. 633/1972 (<<6-
bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile"; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta">>).
Così pure le prestazioni di servizi ricevute da un prestatore UK non subiranno modifiche significative, salvo il fatto che l’IVA sarà assolta dal soggetto passivo italiano attraverso il meccanismo dell’autofattura e non più attraverso l’integrazione della fattura.
Anche per i servizi non ci sarà più l’obbligo di compilazione
degli INTRASTAT.
2.2 I rimborsi IVA.
A regime, anche le norme in materia di pagamento e
rimborso dell’IVA subiranno delle modifiche.
Tuttavia, le previsioni della direttiva CE continueranno ad applicarsi per cinque anni successivi sia alle istanze presentate nel 2021 in relazione al 2020, sia alle istanze di rimborso già presentate al termine del 2020.
Inoltre, in base all’art. 51, par. 3, dell’Accordo di recesso,
<<le domande di rimborso relative all'IVA pagata in uno Stato membro da un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito, o pagata nel Regno Unito da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro sono presentate alle condizioni previste da detta direttiva entro il 31 marzo 2021>>. Pertanto, i soggetti UK o i soggetti UE che hanno effettuato acquisti rispettivamente nella UE o in UK possono presentare l’istanza di rimborso, sussistendone le condizioni, mediante portale elettronico entro il 31.3.2021 (anziché entro il 30.9.2021).
2.3 L’identificazione diretta e il rappresentante fiscale IVA.
Con riferimento ai soggetti UK direttamente identificati ai fini IVA in Italia, le FAQ dell’Agenzia entrate del 31.12.2020 avevano in un primo tempo chiarito che <<… nelle more, gli operatori del Regno Unito che sono identificati in Italia ai sensi della normativa citata possono valutare l'opportunità di: chiudere la partita IVA loro attribuita ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto IVA [n.d.a.: identificazione diretta] …e chiedere un nuovo numero di partita IVA [n.d.a. rappresentante IVA] …>>.
Ora, con la ris. n. 7 del 01/02/2021 l’Agenzia entrate ha invece affermato che anche successivamente al 1/1/2021:
<<i soggetti passivi stabiliti in UK possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, co. 2, del decreto IVA. Resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne>>.
Come evidenzia l’Agenzia, infatti, per i soggetti extra-UE la possibilità di identificazione diretta è consentita a condizione che con il paese extra-UE esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive CE.
Ora, l’Accordo stipulato tra UK e UE in data 24/12/2020, entrato in vigore in via provvisoria il 1/1/2021, contiene un Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte. Detto Protocollo può considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE, con la conseguenza che è consentito continuare ad applicare ai soggetti passivi UK le disposizioni in materia di identificazione diretta.
2.4 XXXX, XXX, IOSS.
Nelle FAQ del 31.12.2020 l’Agenzia entrate fornisce chiarimenti in merito al cosiddetto XXXX (Mini One Stop Shop).
In particolare, l’Agenzia illustra il caso di una società stabilita in Gran Bretagna che fornisce servizi elettronici di telecomunicazione e tele-radiodiffusione (servizi TTE) a consumatori finali residenti in diversi Stati membri dell'UE. La società è iscritta al Mini one shop stop (Xxxx) in Gran Bretagna (Stato membro d'identificazione) e ivi assolve agli obblighi IVA derivanti dalla effettuazione dei servizi TTE, territorialmente rilevanti negli Stati ove risiedono i consumatori finali (Stato membro di consumo) ai sensi dell'art. 58 della Direttiva2006/112/CE.
I chiarimenti dell’Agenzia riguardano le seguenti
tematiche:
• se a partire dal 1° gennaio 2021, la società possa aderire al "regime non UE del Xxxx" scegliendo l'Italia come Stato membro d'identificazione al fine di adempiere agli obblighi Iva relativi alla fornitura dei servizi TTE?
• se la prima dichiarazione Xxxx vada presentata allo Stato membro d'identificazione dal 1° gennaio 2021, o a partire dal 1° luglio 2021?
A riguardo, l’Agenzia chiarisce che i soggetti passivi stabiliti in Paesi non appartenenti all'UE che effettuano prestazioni di servizi TTE a consumatori non soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE possono aderire al sistema "XXXX non UE" scegliendo uno Stato UE (tra cui anche l'Italia) come Stato membro di identificazione, al fine di dichiarare e versare l'Iva dovuta sulle prestazioni di servizi forniti in ambito UE.
L’Agenzia evidenzia, inoltre, che la Direttiva (UE) del 5 dicembre 2017, n. 2455, apportando delle modiche alla Direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE), ha introdotto i regimi:
• OSS (one stop shop), e
• IOSS (import one stop shop).
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L'entrata in vigore dei predetti regimi originariamente prevista il 1°gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19.
I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del XXXX, ricomprende le seguenti transazioni:
• vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi mediante l'intervento delle piattaforme digitali;
• vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi direttamente o mediante l'intervento delle piattaforme digitali;
• vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi;
• prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Pertanto, chiarisce l’Agenzia, fermo restando che i regimi in commento sono in corso di recepimento da parte del legislatore italiano, a partire dal 1° luglio 2021, i soggetti passivi stabiliti in Paesi non appartenenti all'UE che effettuano prestazioni di servizi (sia TTE che servizi generici) a consumatori non soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE possono aderire al regime "OSS non UE" scegliendo uno Stato UE (inclusa l'Italia) come Stato membro di identificazione, al fine di dichiarare e versare l'IVA dovuta sulle prestazioni di servizi forniti in ambito UE. Tali soggetti passivi potranno effettuare la preregistrazione al regime OSS, a partire dal 1° aprile 2021. La prima dichiarazione trimestrale relativa all'effettuazione di prestazioni di servizi TTE (o altri servizi) dovrà essere
presentata ad agosto 2021.
3. DOGANE
Ai fini doganali, per le operazioni con UK sarà necessario il possesso di un codice EORI (Economic Operator Registration and Identification).
Nella UE, il codice EORI è attribuito automaticamente dalle autorità doganali alla prima operazione doganale. Ma può anche essere richiesto, in Italia, preventivamente, sull’apposito portale dell’Agenzia delle dogane.
Gli operatori UK dovranno provvedere, se vorranno importare o esportare da o verso la UE, a richiedere il codice EORI GB (e non UK). Gli operatori unionali dovranno invece richiedere il loro codice EORI (IT, FR etc.).
Per ogni spedizione di beni dovrà essere presentata una dichiarazione doganale di esportazione presso la propria sede o presso gli Uffici doganali italiani.
Per semplificare le operazioni di export potrebbe essere opportuno ricorrere al regime del transito (T1/T2) (lo stesso utilizzato con la Svizzera).
È opportuno inoltre concordare esattamente gli INCOTERMS da utilizzare. Fino ad ora negli scambi con UK la resa DDP non comportava nulla di particolare perché, trattandosi di scambi intracomunitari, non c’era dazio né dogana. A partire dal 2021, la resa DDP comporta invece non solo l’obbligo per il venditore italiano di pagare lui (venditore) i dazi all’import, ma anche quello di provvedere a tutte le formalità doganali. Il che potrebbe implicare la necessità, per il venditore, qualora egli si obblighi a garantire un DDP “pieno”, di procedere a sdoganare a suo nome e per suo conto la merce destinata all’acquirente UK, procedendo alla nomina di un rappresentante fiscale. E’ tuttavia possibile prevedere, esplicitamente in contratto, che la vendita sia VAT excluded: in tal caso, infatti, l’acquirente assume il ruolo di importatore anche a fini “doganali”.
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4. XXXX
L’imposta sul valore degli immobili esistenti all’estero dovrà essere calcolata sul prezzo d’acquisto, e non più sul valore catastale (art. 19 d.l. 201/2011).
Cordiali saluti XXXXX & PARTNERS