Appendice
Appendice
Protocollo d'intesa tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l’Associazione italiana biblioteche per la promozione e lo sviluppo del servizio di biblioteca negli Istituti penitenziari italiani.
30 dicembre 2017
Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, rappresentato dal Capo del Dipartimento
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rappresentata dal Presidente L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, rappresentata dal Presidente L’Associazione Italiana Biblioteche, rappresentata dal Presidente
VISTI
• l’art. 27, terzo comma, della Costituzione italiana, che sancisce la finalità rieducativa della pena;
• gli articoli 12 e 19 della L. 26 luglio 1975 n. 354 (“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”), che prevedono esplicitamente la presenza di una biblioteca in ogni Istituto penitenziario;
• l’art. 21 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”), in virtù del quale la biblioteca deve essere costituita da libri e periodici scelti secondo criteri che garantiscano una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società, assicurando ai soggetti in esecuzione di pena un agevole accesso alle pubblicazioni presenti in biblioteca, oltre alla possibilità di consultare altre pubblicazioni mediante l’attuazione di specifiche intese con biblioteche e centri di lettura pubblici;
• l’art. 153 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), che assegna allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, ciascuno nel proprio ambito, il compito di provvedere alla promozione delle attività culturali, anche attraverso forme di integrazione con le attività relative all’istruzione scolastica e alla formazione professionale;
RICHIAMATI
• la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre del 2000;
• la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Educazione e la Formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011;
• il rapporto “Education in prison”, approvato dal Consiglio d’Europa (Strasburgo, 1990), dove si raccomanda che la biblioteca carceraria debba funzionare secondo gli stessi standard professionali delle altre biblioteche della comunità; sia diretta da un bibliotecario professionista; venga incontro a interessi e necessità di una popolazione differenziata dal punto di vista culturale; offra libero accesso ai detenuti;
• fornisca una gamma di attività legate all’alfabetizzazione e alla lettura;
• la Risoluzione del Parlamento Europeo 15 dicembre 2011 n. 2897, con la quale il Parlamento europeo ha sollecitato gli Stati membri ad adottare urgenti misure per garantire che siano rispettati e tutelati i diritti fondamentali dei detenuti, in particolare i diritti delle persone vulnerabili;
RICHIAMATI INOLTRE
• il Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche del 1994, laddove recita “Servizi e materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze linguistiche, le persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri”;
• la Carta del lettore (1994) formulata dall’International Book Committee e dalla International Publishers Associations e pubblicata dall’Unesco, che sostiene che
«leggere è un diritto universale»;
• le linee guida International Federation of Libraries Associations and Institutions (IFLA) per le Biblioteche in carcere del 2005, dove si afferma che le biblioteche carcerarie debbano emulare il modello della biblioteca pubblica fornendo, in aggiunta, risorse per i programmi educativi e riabilitativi del carcere;
DATO ATTO
• che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria promuove interventi trattamentali finalizzati al reinserimento sociale della popolazione in esecuzione di pena, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative volte a favorire la promozione umana e culturale dei soggetti reclusi; che deve essere incentivata la partecipazione delle componenti pubbliche, private e del privato sociale più qualificate, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• che i Comuni e le Regioni, come sancito nelle “Linee di politica bibliotecaria per le Autonomie”, individuano nella cooperazione territoriale lo strumento per lo sviluppo programmato dei servizi bibliotecari, e che la cooperazione deve basarsi sulla facoltà di stabilire intese locali, per promuovere il coordinamento degli interventi, l’ottimizzazione delle risorse economiche, la condivisione di strumenti, l’armonizzazione dei servizi, la promozione delle attività di valorizzazione;
• che l’ AIB, in base all’art. 2 del proprio Statuto, promuove l’organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e di un servizio bibliotecario che tenga in considerazione le esigenze dei cittadini, ricercando e promuovendo confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell’istruzione e della ricerca per il raggiungimento di tale obiettivo;
• che l’AIB, in forza del Decreto del Ministro della Giustizia del 7 gennaio 2013 risulta annotata nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, istituito ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206;
• che il diritto alla lettura e l’accesso all’informazione costituiscono aspetti fondamentali e non rinunciabili nei programmi di trattamento e di reinserimento sociale delle persone in esecuzione di pena, quali elementi in grado di supportare il percorso di crescita personale e culturale finalizzato alla piena realizzazione di sé nei diversi ambiti di vita (famiglia, lavoro, contesto sociale);
• che le parti ritengono fondamentale promuovere il valore della cultura come strumento per il recupero sociale delle persone sottoposte a esecuzione di pena e intendono promuovere accordi di collaborazione tra le Amministrazioni locali – responsabili del servizio di pubblica lettura sul territorio – e le Direzioni degli istituti penitenziari titolari della gestione del servizio di biblioteca interno al carcere;
• che per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo appare necessario intervenire partendo dalle situazioni presenti a livello locale, dove le relazioni tra i vari attori trovano un’immediata concretezza operativa, nel rispetto dei differenti ruoli e competenze istituzionali e che – sotto questo profilo – si ritiene che il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria abbia un ruolo centrale nell’individuazione e promozione delle esigenze dei soggetti reclusi presso gli altri attori istituzionali,
TUTTO CIÓ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto dell’accordo
Il presente accordo ha come oggetto la promozione e lo sviluppo del servizio di biblioteca all’interno degli Istituti penitenziari italiani, attraverso azioni volte a favorire l’integrazione con le biblioteche del territorio in collaborazione con le realtà locali.
Art. 2 - Linee guida IFLA
Le parti assumono le “Linee Guida per i servizi bibliotecari ai detenuti” redatte dall’IFLA
– International Federation of Libraries Associations and Institutions (versione italiana
<xxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxx/xxxx/xxx.xxx>) come punto di riferimento ottimale e ideale per la progettazione e l’erogazione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani e come obiettivo a cui tendere.
Art. 3 - Destinatari
Il presente documento, nel rispetto delle rispettive competenze e autonomie, costituisce una linea guida per i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP), le Direzioni degli Istituti penitenziari, le Amministrazioni regionali, comunali e per ogni altro ente o agenzia responsabile dei servizi bibliotecari sul territorio, nonché per i rispettivi responsabili e amministratori, per i bibliotecari ed i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in progetti di promozione e sviluppo del servizio di biblioteca all’interno degli Istituti penitenziari italiani.
Art. 4 - Accordi quadro e convenzioni
Gli accordi quadro fra i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e le Amministrazioni regionali o gli Enti Locali di riferimento, richiamano espressamente il presente protocollo conformandosi – fatte salve specifiche esigenze di contesto – alle indicazioni dei successivi artt. 5 e 6. Le convenzioni fra le Direzioni degli istituti penitenziari, le Amministrazioni e le realtà territoriali locali recepiscono e declinano nella dimensione locale le specifiche esigenze di contesto eventualmente individuate negli accordi quadro.
Le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate utilizzando lo schema tipo allegato al presente accordo (allegato A).
Art. 5 - Funzione della biblioteca
La biblioteca, nel quadro degli interventi trattamentali attuati negli istituti penitenziari, svolge la funzione di centro informativo e di supporto all’apprendimento della comunità penitenziaria e, compatibilmente con il regime detentivo cui sono individualmente sottoposti i soggetti reclusi, garantisce ai propri utenti un accesso ampio e qualificato alla conoscenza, all’informazione e alla cultura, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale.
Art. 6 - Attività
Al fine di realizzare le funzioni del servizio bibliotecario penitenziario, gli accordi quadro e le convenzioni di cui al precedente art. 4 saranno finalizzate a promuovere le seguenti attività:
• l’accesso al patrimonio librario e multimediale da parte dei detenuti, anche attraverso appositi sistemi di consultazione informatizzata del catalogo, che rispettino le misure di sicurezza che i singoli Istituti penitenziari riterranno necessarie;
• il progressivo incremento del patrimonio librario e multimediale, tenendo conto della composizione della popolazione detenuta e dei suoi bisogni di lettura e apprendimento, con il concorso degli enti territoriali e attraverso iniziative congiunte di sensibilizzazione delle varie componenti della filiera del libro a livello locale e nazionale;
• la valorizzazione degli aspetti multiculturali delle etnie presenti negli Istituti penitenziari, attraverso la promozione e diffusione di testi di autori stranieri in lingua originale e bilingui;
• favorire l’integrazione del servizio bibliotecario interno con le biblioteche del territorio, mediante l’inserimento delle biblioteche penitenziarie nel circuito del prestito interbibliotecario territoriale;
• la formazione professionale dei detenuti incaricati della conduzione del servizio bibliotecario interno, attraverso interventi realizzati con il concorso degli enti del territorio;
• la realizzazione di iniziative culturali quali incontri con l’autore, seminari su specifiche tematiche, dibattiti con personalità della cultura etc, favorendo l’integrazione di tali iniziative con il Progetto d’Istituto stilato dall’Area Trattamentale – titolare della gestione del servizio di biblioteca interno – e le attività scolastico/formative presenti nel singolo Istituto;
Al fine garantire la massima efficacia della collaborazione fra il servizio bibliotecario interno all’Istituto penitenziario e quello territoriale, il regolamento della biblioteca interna e le procedure operative sono armonizzate – laddove possibile e nel rispetto delle norme di sicurezza – con quelli delle biblioteche esterne coinvolte nella collaborazione.
I predetti accordi e convenzioni possono prevedere la possibilità, per i detenuti ammessi ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario vigente, di svolgere tirocini di inserimento lavorativo finalizzati all’inserimento occupazionale.
I predetti accordi e convenzioni possono – inoltre – contemplare l’avvio di servizi bibliotecari specificamente rivolti al personale dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, prevedendo il coinvolgimento attivo delle parti interessate nella fase della loro progettazione.
Art. 7 - Soggetti esterni
Nell’ambito delle predette convenzioni, i soggetti esterni appartenenti ai ruoli delle amministrazioni locali e degli enti faranno ingresso negli Istituti penitenziari ai sensi dell’art. 17 o dell’art. 78 del vigente Ordinamento penitenziario.
Le Amministrazioni e gli enti di appartenenza dei soggetti esterni sono tenuti a garantire la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e la copertura per la responsabilità civile al personale impegnato nelle attività oggetto del presente protocollo e degli accordi/convenzioni che da esso deriveranno.
Art. 8 - Finanziamenti e oneri
Le iniziative derivanti dal presente protocollo non devono prevedere oneri a valere sugli ordinari capitoli di bilancio dell’Amministrazione penitenziaria.
I soggetti firmatari del presente protocollo s’impegnano a promuovere il finanziamento delle diverse iniziative.
Art. 9 - Comitato attuativo
Al fine di indirizzare, coordinare e monitorare le iniziative che saranno poste in essere per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente accordo, è costituito un Comitato attuativo composto da un rappresentante di ciascun soggetto firmatario.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per i soggetti firmatari.
Art. 10 - Durata, rinnovi e recesso
Il presente protocollo ha durata quinquennale. Eventuali modifiche sono disposte conformemente alle norme di legge a cui le Amministrazioni firmatarie sono sottoposte.
È ammessa la facoltà di recesso, da esercitare mediante comunicazione avente valore legale inviata agli altri sottoscrittori, fermo restando che dovrà essere garantito il completamento delle eventuali iniziative già poste in essere.
Sottoscrivono il presente protocollo:
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Il Capo del Dipartimento
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Il Presidente
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Il Presidente