REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)
approvato con delibera C.C. n. 56 del 28/06/2021 modificato con delibera C.C. n. del
INDICE
Articolo 1. Oggetto del Regolamento Articolo 2. Definizione dei rifiuti Articolo 3. Classificazione dei rifiuti
Articolo 4. Conferimento dei rifiuti fuori dal servizio pubblico Articolo 5. Soggetto attivo
Articolo 6. Presupposto per l’applicazione della TARI Articolo 7. Soggetti passivi
Articolo 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti Articolo 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento
Articolo 10.Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio Articolo 11.Superficie degli immobili
Articolo 12.Determinazione della tariffa Articolo 13.Articolazione della tariffa Articolo 14.Periodi di applicazione del tributo
Articolo 15.Xxxxxxx e classificazione per le utenze domestiche Articolo 16.Xxxxxxx e classificazione per le utenze non domestiche Articolo 17.Scuole statali
Articolo 18.Tributo giornaliero Articolo 19.Tributo provinciale
Articolo 20.Riduzioni per le utenze domestiche
Articolo 21.Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive Articolo 22.Riduzioni per l’avvio al recupero
Articolo 23.Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio Articolo 24.Ulteriori agevolazioni
Articolo 25.Cumulo di riduzioni e agevolazioni Articolo 26.Obbligo di dichiarazione
Articolo 27.Contenuto e presentazione della dichiarazione Articolo 28.Poteri del Comune
Articolo 29.Attività di controllo e sanzioni Articolo 30.Riscossione
Articolo 31.Interessi
Articolo 32.Rimborsi
Articolo 33.Somme di modesto ammontare Articolo 34.Entrata in vigore e abrogazioni Articolo 35.Clausola di adeguamento Articolo 36.Disposizioni transitorie
ALLEGATI
Tabella A Riduzioni raccolta differenziata utenze domestiche Tabella B Classificazione categorie utenze domestiche non residenti Tabella C Categorie di utenze non domestiche
Tabella D Riduzioni per compostaggio utenze domestiche
Tabella E Riduzioni per avvio al recupero utenze non domestiche Tabella F Riduzioni per raccolta differenziata utenze non domestiche Tabella G Utenze non domestiche - disposizioni agevolative
Tabella H Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta comunale unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, prevista dall’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La TARI qui disciplinata ha natura tributaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
ART. 2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs n. 116/2020 e ss.mm.ii., nonché dalle disposizioni del presente regolamento
3. La definizione dei rifiuti è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs n. 116/2020 e ss.mm.ii.
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1. Ai fini della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto di legge, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni
ART. 4 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO
1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell’art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.
3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo pec al soggetto gestore:
a) Xxxxxx di comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante con il quale è manifestata sia la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e sia l’impegno espresso di non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuti urbani prodotti dalla propria attività a pena di decadenza dall’agevolazione;
b) Copia dei contratti sottoscritti con i singoli operatori privati di cui al comma 1;
4. La comunicazione di cui al comma 3 lett. a) produce effetto per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata. A tal fine, con riferimento al quinquennio 2022 -2026, deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2021. Ferma, a pena di inammissibilità, la scadenza del 31.05.2021 per la presentazione della comunicazione di cui al comma 3, lett. a), in fase di prima applicazione e a valere per il solo quinquennio 2022-2026, è prevista la possibilità di presentare al gestore la documentazione di cui alla lett. b) del medesimo comma entro 60 giorni dalla data di adozione della delibera con la quale è approvato il presente regolamento. Il termine deve intendersi come perentorio e l’inosservanza rende inammissibile la richiesta stessa, seppur tempestivamente presentata. Per le annualità successive la richiesta e la documentazione di
cui al comma 3, devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il 30 giugno dell’anno precedente.
5. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica deve presentare al comune/soggetto gestore a mezzo pec la documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero nell’anno precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. In difetto si procederà al recupero della TARI non versata, per l’anno di riferimento, con applicazione delle sanzioni, interessi ed oneri di legge.
6. L’opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l’utenza non domestica per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva la facoltà di presentare al gestore la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La richiesta, che produce effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, deve inderogabilmente essere presentata entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa deve intendersi come accolta.
7. Nel caso in cui risulti comprovato il conferimento di rifiuti al servizio pubblico in violazione delle previsioni di cui all’art. 4, comma 3, lett. a) del presente articolo si procederà al recupero della parte variabile per l’intero anno in cui si è verificato il conferimento con applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e degli interessi nella misura di legge.
8. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, e quindi nell’assenza della prevista comunicazione presentata nei termini di cui sopra, trova applicazione senza soluzione di continuità la disciplina agevolativa vigente ricorrendone i presupposti.
Art. 5 – SOGGETTO ATTIVO
1. La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
Art. 6 - PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:
a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento;
4. Sono escluse dalla tassazione:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
c) gli immobili comunali, intendendosi per tali i locali e le aree per le quali il Comune di Russi, quale ente impositore, è il soggetto passivo.
5. La presenza di arredo, mobilio o macchinari oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’eventuale interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI, salvo quanto dispo- sto dall’art. 23 del presente regolamento.
Art. 7 - SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi tito- lo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempi- mento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 27 o i componenti del nucleo famigliare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Art. 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree ove, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo, possono presentare tali caratteristiche:
a) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili, macchinari e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas …) qualora non sia possibile la cessazione autonoma;
b) le superfici degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
c) le centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell’occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell’unità stessa;
e) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,80;
g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l’inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
k) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi., nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;
l) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l’esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
m) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti per i quali il tributo è dovuto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l’intero
anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.
Art. 9 - ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO
1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.
Art. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali , al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, officine di meccanici auto-moto, carrozzerie auto, calzaturifici, maglifici, falegnamerie, locali di xxxxxx, idraulici ed elettricisti (1), qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato:
Categoria | 3 | 37 % |
Categoria | 18 | 11% |
Categoria | 19 | 14% |
Categoria | 20 | 33 % (2) |
Categoria | 21 | 35% (2) |
3. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell’attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente:
a) al deposito di prodotti o merci non impiegati nell’attività produttiva;
b) al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e/o commercializzazione;
c) al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo;
4. Per fruire dell’esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente, a pena di decadenza:
a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ...), nonché le superfici di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di
rifiuti prodotti (urbani, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all’attività produttiva di rifiuti speciali e che i medesimi sono destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. La dichiarazione, originaria o di variazione, è efficace, purché permangano i requisiti necessari, anche per gli anni successivi a quello di rituale presentazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26 e 27 del vigente regolamento;
b) comunicare entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle vigenti disposizioni (es: copia formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, copia contratto di smaltimento, fattura o attestazione dell’impresa abilitata, ecc…) ovvero presentare, entro la stessa data, apposita autocertificazione, ad ogni effetto di legge, attestante sia l’obiettiva impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo, sia i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER. La comunicazione/autocertificazione non è obbligatoria per gli anni successivi in caso di invarianza delle condizioni di tassabilità in precedenza dichiarate.
Art. 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del cata- sto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità im- mobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civi- ca interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della super- ficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più ido- nee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Fino al completamento delle procedure di cui al presente comma, trova applicazione, ai fini della quantificazione della superficie imponibile, la disciplina di cui al comma 1.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile.
4. In particolare, sino all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2, relativamente ai locali, si precisa che:
• per le utenze domestiche, in aggiunta alle superfici dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (es.: corridoi, ingressi interni, anticamere, rispostigli, soffitte, bagni, scale …), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (es.: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni …);
• per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;
5. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie soggetta a tributo è arrotondata al metro quadrato, per difetto per frazioni fino a 0,5 e per eccesso negli altri casi.
6. Per i distributori di carburante viene individuata come superficie soggetta a tributo l’area così definita:
• lunghezza del basamento del supporto degli erogatori di carburante moltiplicata per 8 metri;
• superficie del chiosco e/o ufficio;
• superficie dell’eventuale lavaggio ed altre attività accessorie, compreso bar, spazi vendita. L’individuazione della categoria di assoggettamento al tributo viene stabilita sulla base dell’attività prevalente esercitata sull’intera superficie. Tutte le restanti aree, inclusi eventuali depositi olio, sono da intendersi quali aree pertinenziali e accessorie all’attività e, di conseguenza, non assoggettabili ad imposizione.
7. Per l’applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti opportunamente integrate con tutti gli elementi utili e necessari per l’applicazione della stessa, anche tramite apposite richieste presentate agli utenti.
Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata sulla base dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed è determinata sulla base del Piano Finanziario, redatto e approvato dalle autorità competenti ai sensi della vigente normativa in materia.
3. Le tariffe sono determinate con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartita tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile.
Art. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree.
2. L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto al termine di cui all'art 27 comma 1, si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo prova contraria. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio e/o consuntivo.
Art. 15 - TARIFFA E CLASSIFICAZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, All.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Le utenze domestiche, da intendersi quali unità e locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, ai fini della determinazione degli occupanti sono ulteriormente divise in:
a) domestiche residenti, comprendenti quelle condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica. Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune (se il numero di occupanti è superiore a 6 si assume la categoria 6), salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
Su istanza degli interessati, comprovata da idonea documentazione (fatture alberghi, comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza, dichiarazione della struttura sanitaria, del datore di lavoro, dell’ufficio anagrafico comunale …), sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, si stabiliscono altrove o sono ricoverate in ospedali, case di cura o centri di assistenza; qualora le esclusioni comportino l’azzeramento del numero degli occupanti, si applica la sola parte fissa della tariffa riferita alla categoria 1;
b) domestiche non residenti comprendenti quelle occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all’estero (AIRE), o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari, o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (enti, associazioni, persone giuridiche ...), per le quali si assume come numero degli occupanti, fatta salva la prova contraria, quello risultante dalla Tabella B in allegato. In particolare le utenze domestiche non residenti possono produrre apposita autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell’immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.
Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche, ivi comprese le risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse e simili, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune, si considerano invece utenze non domestiche se condotte da persona giuridica.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
Art. 16 - TARIFFA E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività (Tabella C allegata al presente regolamento) e in funzione della specifica idoneità a produrre rifiuti, in eventuali sottocategorie tariffarie.
5. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività (Tabella C) viene, di regola, effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT, facendo riferimento all’attività svolta in via prevalente ovvero, in mancanza, all’eventuale iscrizione all’Albo delle imprese artigiane o alle certificazioni degli organi competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività. E’ fatta comunque sempre salva, anche ai fini dell’attività di accertamento, la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. E’ onere del soggetto passivo procedere all’aggiornamento del codice ATECO.
6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
7. La categoria tariffaria principale applicabile ad ogni utenza è unica, anche qualora le superfici utilizzate per l’esercizio dell’attività presentino diverse destinazioni d’uso (vendita, uffici, magazzino ...).
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata una tariffa per l’attività ed una per l’abitazione, attribuendo a ciascuna di esse la quota di superficie di competenza; se non è possibile distinguere la superficie utilizzata per l’attività, si applica la tariffa dell’abitazione.
9. Alle aree scoperte operative si applica la categoria corrispondente all’attività svolta dal soggetto che la utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del 70% del tributo dovuto per tali aree.
Art. 17 - SCUOLE STATALI
1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di
musica …) resta disciplinata dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
Art. 18 - TRIBUTO GIORNALIERO
1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività simile per natura e per tipologia di rifiuti prodotti.
4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento canone di cui all’art. 1, comma 816 e ss della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare in materia.
5. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato con sanzioni ed interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
Art. 19 - TRIBUTO PROVINCIALE
1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all’art. 7, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo comunale.
Art. 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 50%
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 50%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota variabile nella misura di cui alla Tabella D allegata al presente, quale parte integrante e sostanziale. La riduzione, che non può in ogni caso eccedere la summenzionata quota variabile, è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. n. 445/2000 attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. La riduzione ha effetto dalla data di presentazione di detta autocertificazione.
La mancanza di adeguati spazi (giardini, orti ...) per la pratica dell’auto – compostaggio da parte degli interessati, è presunzione di non applicabilità della riduzione. L’autocertificazione di cui sopra non può avere effetto retroattivo ed ha effetto fino a quando venga dichiarata la perdita dei requisiti con apposita dichiarazione. L’ente gestore del servizio verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
4.Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nell’anno solare si applica una riduzione della sola quota variabile nella misura di cui alla Tabella H allegata al presente, quale parte integrante e sostanziale.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 20.
4. Ai fabbricati ad uso non abitativo – fabbricati classificati catastalmente nella categoria A/10, nelle categorie dei Gruppi Catastali B, C, D, escluse le categorie catastali C/2, C/6 e C/7 quando pertinenze di abitazioni – completamente vuoti ed ove non si svolga in assoluto alcuna attività, seppur allacciati ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, ecc., è applicata una riduzione complessiva del 70% del tributo dovuto, in ragione di una minore attitudine alla produzione di rifiuti. Al fine della determinazione della tariffa applicabile, tenuto conto che trattasi di immobili vuoti, si applica la categoria 3 di cui alla Tabella C. Si applicano il secondo ed il quarto comma dell'art. 20.
5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 6, ove da verifica o sopralluogo, anche senza preavviso, emerga la non sussistenza delle condizioni per il godimento della riduzione, l'Ufficio addetto ai controlli provvederà al recupero della tassa dovuta a decorrere dalla data di primo godimento della riduzione medesima, con applicazione delle sanzioni per omessa od infedele dichiarazione, salvo prova contraria fornita dal Contribuente oggettivamente riscontrabile (ad esempio l'occupazione, nel periodo suddetto o in frazione di periodo, da parte di altro soggetto con regolare contratto di conduzione/affitto, ecc., al quale dovrà essere addebitata la relativa tassazione e sanzioni connesse).
Art. 22 – RIDUZIONI PER AVVIO AL RECUPERO
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante presentazione della 4^ copia del formulario debitamente controfirmata e datata o altro documento equipollente.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla sola quota variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti - con esclusione degli
imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero e l’importo unitario di cui alla Tabella E allegata al presente regolamento, quale parte integrante e sostanziale.
4. La riduzione è riconosciuta, sulla base di apposita istanza annuale con allegata la documentazione di cui al comma 1, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e comunque non oltre la data di presentazione della dichiarazione di cessazione dell’occupazione. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Art. 23 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. LA TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica, salvo il caso in cui sia attivo il servizio porta a porta.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 24 –ULTERIORI AGEVOLAZIONI
1. E’ riconosciuta la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze non domestiche attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati, conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, nella misura di cui alla Tabella F, allegata al presente quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla Tabella G allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
3. Possono essere riconosciute agevolazioni in favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico rispetto alle quali il Comune intende ridurre l’impatto economico, nonché in favore di soggetti convenzionati e soggetti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse. Regole e condizioni saranno definite con apposito atto deliberativo.
4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 20.
Art. 25 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.
1. Qualora, ai fini TARI, si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
Art. 26 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
1. I soggetti di cui all’art. 7, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Art. 27 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell’eventuale contratto di locazione/comodato.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ..., codice fiscale, partita I.V.A., attività prevalente e relativo codice ISTAT, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, se esistente;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
f) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell’eventuale contratto di locazione/comodato.
6. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell’occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all’ente o è inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o a mezzo fax con allegata copia del documento di identità o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di invio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza, mentre in caso di invio a mezzo fax, la data di ricevimento.
9. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall’art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 28 - POTERI DEL COMUNE
1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di gestione esternalizzata il Funzionario Responsabile deve essere nominato, al suo interno, dal soggetto affidatario del servizio stesso e comunicato al Comune entro 15 giorni dalla nomina.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 C.C..
Art. 29 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI
1. L’attività di controllo è effettuata sulla scorta del coordinato disposto di cui all’art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.
2. Ai fini dell’attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal
comma 1 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabile, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
8. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazione contestate si applicano gli interessi di cui all’art. 31.
9.Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
Art. 30 - RISCOSSIONE
1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in 3 rate scadenti al 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno, salvo diversa disposizione degli organi comunali competenti.
2. Il versamento è effettuato ai sensi della vigente normativa in materia.
3. In caso di omesso, tardivo o parziale versamento delle somme dovute ed indicate nell’invito di pagamento di cui al comma 1, ma altresì in caso di omessa ovvero infedele dichiarazione, è notificato al contribuente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 del presente regolamento apposito avviso di accertamento.
Art. 31 – INTERESSI
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 32 - RIMBORSI
1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è av- venuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro il termine di cui all’art. 27, comma 1. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione si prende, quale riferimento, la data della sua effettiva presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussi- stenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 31, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Art. 33 - SOMME DI XXXXXXX XXXXXXXXX
1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessive annue inferiori ad € 12,00. Il tributo giornaliero di cui all’art. 18 non è dovuto se l’importo complessivamente dovuto per il periodo di occupazione risulti inferiore ad € 5,00.
Art. 34 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Art. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Art. 36 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
TABELLA A (art. 13, comma 5)
RIDUZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE
Utenze domestiche
Raccolta puntuale 0,08 €/kg
Stazione ecologica 0,15 €/kg
La scontistica derivante dal conferimento in stazione ecologica potrà essere devoluta da parte delle utenze domestiche a istituti scolastici del territorio sulla base di specifici progetti; in tal caso potrà essere attribuito un valore/kg doppio (0,30 €/kg), destinando la parte eccedente gli € 0,15 alla copertura dei costi generali del progetto stesso. La medesima scontistica, pari a 0,15
€/kg, potrà essere devoluta da parte delle utenze domestiche anche ad associazioni ONLUS del Territorio, individuate sulla base di specifici accordi …”.
La scontistica per i rifiuti conferiti al servizio pubblico è riferita a carta, vetro, plastica, imballaggi metallici (lattine, ...), multimateriale (vetro+plastica+metalli), batterie, oli minerali e vegetali.
Si riconosce lo sconto di 4,00 € sulla tariffa variabile per ogni conferimento alle SEA, per un massimo di 3 conferimenti l'anno delle sottoelencate tipologie di rifiuti:
• INGOMBRANTI: materassi, reti, armadi, poltrone, scrivanie, tavoli ed altri ingombranti diversi dai RAEE;
• XXXX (rifiuti da apparecchiature elettrice ed elettroniche) INGOMBRANTI: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni a microonde, radiatori elettrici ed altri RAEE simili per dimensione, nonché televisori e monitor con tubo catodico, televisori e monitor LCD o plasma di almeno 32 pollici.
TABELLA B (art. 15, comma 4) CLASSIFICAZIONE CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE NON
RESIDENTI
CATEGORIA | CERVIA, RAVENNA | ALFONSINE, BAGNACAVALLO, BAGNARA, BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, CONSELICE, COTIGNOLA, FAENZA, FUSIGNANO, LUGO, MASSA LOMBARDA, RIOLO TERME, RUSSI, SANT’AGATA,SOLAROLO. |
1 | 0 – 35 mq | Utenze in categoria 2 |
2 | 36 – 50 mq | |
3 | 51 – 65 mq | |
4 | 66 – 80 mq | |
5 | 81 – 95 mq | |
6 | 96 mq E OLTRE |
TABELLA C (art. 16 comma 4) CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ...)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale giochi
TABELLA D (art. 20 comma 3)
Riduzioni per COMPOSTAGGIO utenze DOMESTICHE
Su tutto il territorio del Comune la riduzione per auto-compostaggio è :
• con compostiera € 5,00 euro/persona
• senza compostiera e 10,00 euro/persona (per utenze in aperta campagna che utilizzano la letamaia per auto-compostaggio).
TABELLA E (art 22 comma 3)
Riduzioni per AVVIO A RECUPERO utenze NON DOMESTICHE
Avvio presso terzi | |
Tutte le categorie NON DOMESTICHE | 0,02 euro/kg |
Su tutto il territorio del Comune la scontistica per i rifiuti conferiti presso terzi è riferita a tutte le tipologie merceologiche dei rifiuti in base all’art. 3 commi 1 e 3.
TABELLA F (art. 24)
Riduzioni per RACCOLTA DIFFERENZIATA utenze NON DOMESTICHE
Raccolta puntuale | Stazione ecologica | |
5-7-13-14-15-22-23-24-25-26- 27- sagre, eventi e manifestazioni | 0,08 €/Kg | 0,15 €/Kg |
altre categorie non domestiche | - | 0,15 €/Kg |
La scontistica per i rifiuti conferiti al servizio pubblico è riferita a carta, vetro, plastica, imballaggi metallici (lattine, ...), multi-materiale (vetro+plastica+metalli), batterie, oli minerali e vegetali.
TABELLA G (art. 24 comma 2) UTENZE NON DOMESTICHE
Disposizioni agevolative
• Attività di “bed and breakfast”
I locali adibiti ad attività di “bed and breakfast” sono inseriti nella categoria tariffaria n. 8 “Alberghi senza ristorante”, con applicazione della riduzione per stagionalità qualora prevista nella denuncia di inizio attività. Essendo tali locali ubicati all’interno dell’unità immobiliare di residenza del titolare dell’attività, la superficie a riferimento, pari a mq. 7 per ogni posto letto così come evidenziato nelle denunce di inizio attività inviate al Comune territorialmente competente, dovrà essere scorporata dalla restante per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica.
• Autodemolitori
Per quanto concerne gli autodemolitori viene individuata come superficie non soggetta a TARI tutta la superficie scoperta utilizzata per deposito automezzi, se regolarmente autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
Le superfici scoperte operative, non adibite a deposito automezzi, sono da considerare soggette a TARI. Tutta la superficie soggetta andrà considerata appartenente alla categoria 19 (Carrozzerie, autofficine, elettrauto).
• Macellerie e pescherie
Per quanto concerne le macellerie e le pescherie, viene individuata come superficie non soggetta a tariffa quella dei locali ove avviene la lavorazione/preparazione della carne e del pesce, in quanto su tale superficie non si producono rifiuti urbani.
Qualora all’interno dell’attività non sia individuabile uno specifico locale riservato esclusivamente alla lavorazione/preparazione della carne o del pesce, alla superficie di riferimento per il calcolo della tariffa sarà applicata una riduzione del 30%.
• Capanni ad uso ricreativo
Ai capanni ad uso ricreativo (ad es. utilizzati per l'esercizio della pesca o della caccia) si applica la categoria n. 4 (campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi).
La superficie da assoggettare a tariffa è definita in ottemperanza a quanto specificato nei vigenti r egolamenti.
TABELLA H (art. 21) RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
MESI DI NON ESERCIZIO | % riduzione Quota Variabile |
>=3 | 15% |
>=4 | 23% |
>=5 | 32% |
>=6 | 40% |
>=7 | 48% |
>=8 | 57% |
>=9 | 65% |
>=10 | 73% |
>=11 | 82,00% |