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Accoglimento totale del 16/04/2019
RG n. 694/2019
N. 694/2019 R.G.
TRIBUNALE DI UDINE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, a scioglimento della riserva assunta in data 16.04.2019 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare iscritto al n. 694/2019 R.G., promosso con ricorso ex artt. 669 bis ss., 700
c.p.c. depositato in data 22.02.2019 da
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA (c.f. 00862460151), con l’avv. XXXXXXXX
XXXXXXX e l’avv. XXXXXXXX XXXX XXXXXXX
ricorrente
Firmato Da: XXXXXXXXX XXXXXX' Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 63d4d8857aa3e7f270f475e0dab9b716
contro
ACTIVE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. (c.f. 02760360301), con l’avv.
XXXX XXXXXXXXXX
resistente
MOTIVI
Con ricorso promosso ai sensi degli artt. 669 bis e 700 c.p.c. BNP Paribas Leasing Solutions s.p.a. chiedeva, in via cautelare ed urgente, l’immediato rilascio da parte delle resistente della porzione di immobile censita al CF Comune di Codroipo, fg. 24, mapp. 113, sub 7, sito in via Pordenone n. 70.
Esponeva che detto immobile nel 2006 era stato concesso, insieme ad altri, in locazione finanziaria a
“Peressini Auto spa” e che, successivamente, a questa era subentrata nel contratto quale utilizzatore
Xxxxxxx s.r.l., con il consenso della concedente. Sempre con il consenso di BNP, Xxxxxxx s.r.l. aveva poi concesso nel 2010 in sublocazione l’immobile in questione a “Palestra Vit Ilenia”.
A seguito dell’omesso pagamento da parte di Xxxxxxx dei canoni pattuiti, BNP comunicava all’utilizzatrice la risoluzione del contratto di locazione ed agiva nei confronti del sublocatario per il
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rilascio dell’immobile, venendo tuttavia a conoscenza che lo stesso era occupato senza alcun titolo dalla odierna resistente.
Deduceva, quanto al fumus boni iuris, il proprio diritto di proprietà sull’immobile e l’assenza di titolo per la detenzione da parte della resistente. Quanto al periculum, sinteticamente, che l’immobile era di fatto abbandonato e senza garanzia di manutenzione, essendo venuto meno tanto il contratto di leasing quanto quello di sublocazione autorizzato a suo tempo; inoltre, il fatto che nei locali in questione la resistente svolgeva attività di palestra esponeva BNP a potenziali rischi di responsabilità civili e penali in caso di infortuni o incidenti; infine, il protrarsi della indisponibilità dell’immobile determinava l’impossibilità di riallocazione dello stesso.
In via subordinata chiedeva poi concedersi sequestro giudiziario sul bene ex art. 670 c.p.c.
Con comparsa di costituzione la resistente esponeva di avere la disponibilità dell’immobile in forza di contratto di comodato gratuito stipulato nel 2013 con Xxxxxxx s.r.l., la quale tuttavia aveva omesso di riferire l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria con la ricorrente.
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Eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando che, a seguito della risoluzione del contratto di leasing, Palestra Active aveva restituito l’immobile concessole in locazione a
Xxxxxxx s.r.l., che quest’ultima era rientrata nel possesso dei locali e che, quindi, la domanda di
Xxxxxxx e
restituzione dell’immobile doveva essere formulata nei confronti di non, invece, della
Active, soggetto estraneo rispetto al rapporto contrattuale tra il proprietario e l’utilizzatrice.
Quanto al merito, eccepiva l’insussistenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti, deducendo che la ricorrente avrebbe invece dovuto agire personalmente per la restituzione dell’immobile nei confronti della Xxxxxxx oppure proporre azione di rivendicazione nei confronti della resistente.
Contestava poi l’assenza di presupposti per l’azione proposta, tanto sotto il profilo del fumus – per quanto sopra riportato – quanto in relazione al periculum, in considerazione del fatto che la manutenzione spetta, in ogni caso, al proprietario e non all’occupante e che personale di BNP aveva sempre svolto almeno due sopralluoghi annui per verificare lo stato di conservazione dell’immobile senza rilevare alcunchè.
Contestava, infine, i presupposti per la concessione del richiesto sequestro e concludeva domandando il rigetto del ricorso.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come noto l’azione proposta, caratterizzata dalla strumentalità rispetto alla tutela assicurata dal giudizio di merito e dall’atipicità del relativo contenuto, richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, condizioni della domanda cautelare nonché requisiti fondamentali perché possa essere concesso un provvedimento d'urgenza. Il primo consiste nella verosimile fondatezza della domanda in base agli elementi di diritto e di fatto che vengono rappresentati, mentre il secondo attiene alla possibilità che, nelle more del giudizio ordinario di cognizione, il diritto fatto valere venga irrimediabilmente compromesso.
Venendo al caso di specie, quanto al fumus boni iuris, risulta pacifico che la ricorrente sia proprietaria dell’immobile di cui chiede la restituzione (si veda il doc. 3 BNP, atto di compravendita dell’immobile). Pacifica poi è l’assenza di alcun rapporto contrattuale diretto tra le parti e il fatto che la resistente detenga il bene in forza del contratto di comodato gratuito stipulato con Xxxxxxx in data 18.12.2013, sottoscritto senza la partecipazione della ricorrente (doc. 3 Active).
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La precedente convenzione stipulata tra Fortis Lease s.p.a. (ora BNP) e Xxxxxxx in data 24.11.2010 (doc. 9 BNP) limitava senza dubbio la deroga al divieto di sublocazione, precedentemente convenuto tra le medesime parti in data 26.04.2006 (doc. 2 BNP), alla sola Palestra Active di Vit Ilenia, che sottoscriveva il medesimo accordo.
Il ricorrente ha chiesto l’immediato rilascio dell’immobile attualmente detenuto dalla resistente, manifestando così la volontà di recuperare la piena disponibilità del bene, quale tipico contenuto del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 832 c.c.. A tale facoltà non può essere opposto né l’originario contratto di locazione finanziaria stipulata con la Xxxxxxx (in quanto è pacifica la risoluzione di tale contratto a seguito dell’inadempimento di quest’ultima) né il contratto, inter alios, di comodato gratuito, in forza del quale l’immobile è attualmente detenuto dalla resistente, posto che tale contratto da un lato non è stato autorizzato dalla ricorrente (a differenza del precedente contratto di sublocazione con
“Palestra Vit Ilenia”, valendo altrimenti la clausola generale del divieto di “concedere in locazione ordinaria o in uso a terzi l’immobile” di cui all’art. 11 del contratto del 26.04.2006), dall’altro è stato sottoscritto il 18.12.2013, ovvero quando già il rapporto contrattuale tra la ricorrente e Xxxxxxx era venuto meno (in data 5.11.2012, cfr. doc. 11 BNP).
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Pacifica, pertanto, è la circostanza che la resistente non vanti alcun diritto, opponibile nei confronti di BNP, per detenere l’immobile.
Quanto alla domanda proposta dalla ricorrente, non coglie nel segno l’eccezione di Active che ha lamento la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che la domanda di restituzione doveva essere proposta nei confronti di Xxxxxxx. E’ vero, infatti, che BNP potrebbe far valere, in via contrattuale, l’azione personale di restituzione del bene nei confronti di Xxxxxxx, in forza della risoluzione del contratto di locazione finanziaria dell’immobile ma è altrettanto vero che la ricorrente vanta una diversa azione, di natura reale, per ottenere la restituzione dell’immobile da parte di Active, che attualmente lo occupa sine titulo. Parte ricorrente, sul punto, ha efficacemente dedotto non solo il petitum ma anche la causa petendi, ovvero il proprio diritto di proprietà, come può agevolmente risultare dalle lettura delle pagg. 6 e 7 del ricorso; le contestazioni sul punto formulate da parte resistente non possono quindi essere condivise.
Quanto al periculum in mora, certamente sussiste il pericolo di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile per la ricorrente.
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Da un lato, infatti, l’assenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti autorizza a ritenere che l’immobile non sia attualmente soggetto alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria (posta inizialmente a carico dell’utilizzatore in forza del contratto di locazione finanziaria concluso con Xxxxxxx) e che, pertanto, l’immobile si trovi attualmente esposto al pericolo di deterioramento e, quindi, di un danno che la resistente ragionevolmente potrebbe non essere in grado di rimborsare, tenuto anche conto della relativa ragione sociale.
Non risulta invece provato che BNP sia informata in ordine all’attuale stato dei luoghi, così come dedotto da parte resistente, atteso che tale circostanza non è stata supportata da alcuna documentazione a riguardo; la richiesta di assunzione di informazioni in ordine a tale circostanza, peraltro, risulta in ogni caso superflua in considerazione di quanto di seguito rilevato.
Sotto altro profilo, infatti, il protrarsi del ritardo nella reintegrazione della disponibilità del bene costituisce un ulteriore posta di danno, atteso che alla ricorrente è attualmente preclusa la possibilità di disporre del proprio bene, con conseguente illegittima ed immotivata limitazione delle facoltà derivanti dalla proprietà sull’immobile in questione. Tale circostanza costituisce, pertanto, un evidente ulteriore grave pregiudizio derivante dal perdurante mancato utilizzo del bene, di carattere certo e attuale, così
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come è pacifico che, per tale occupazione, la resistente non versa alcunché alla BNP; infine, sempre in ragione del soggetto detentore dell’immobile, non vi sono elementi per poter ragionevolmente ritenere che l’eventuale condanna al risarcimento del danno derivante dalla prolungata e perdurante occupazione sine titulo richiesta nel giudizio di merito risulterebbe ristorabile.
Alla luce di quanto sopra, ritenuti sussistenti i presupposti dell’azione svolta, la domanda formulata ai sensi degli artt. 669 bis ss. – 700 c.p.c. da parte ricorrente va accolta e, per l’effetto, va condannata la resistente a rilasciare a favore della ricorrente la porzione di immobile censita al CF Comune di Codroipo, fg. 24, mapp. 113, sub 7. Quanto alle modalità di attuazione del provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. richiesta dalla ricorrente, si deve disporre che il rilascio, ove non realizzabile immediatamente in considerazione dell’attività svolta all’interno dell’immobile, dovrà in ogni caso avvenire entro il termine di giorni 30 dal deposito del presente provvedimento prevedendo sin d’ora che, in difetto di rilascio spontaneo, la ricorrente possa procedere coattivamente allo sgombero degli immobili anche con l’ausilio della Forza Pubblica e con applicazione di quanto disposto ai sensi dell’art. 609 c.p.c. per quanto attiene ai beni mobili presenti all’interno dei locali rilasciati.
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Le spese della presente lite, stabilite ai sensi dell’art. 669 octies, 6° comma c.p.c., vanno liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i procedimenti cautelari per le fasi di studio e introduttiva negli importi medi e vanno poste a carico del resistente nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
condanna Active società dilettantistica a r.l. a rilasciare in favore di BNP Paris Leasing Solutions s.p.a. la porzione di immobile censita al CF Comune di Codroipo, fg. 24, mapp. 113, sub 7 entro 30 giorni dal deposito del presente provvedimento, disponendo sin d’ora che, in difetto di rilascio spontaneo, la ricorrente possa procedere coattivamente allo sgombero degli immobili anche con l’ausilio della Forza Pubblica e con applicazione di quanto disposto ai sensi dell’art. 609 c.p.c. per quanto attiene ai beni mobili presenti all’interno dei locali rilasciati;
condanna Active società dilettantistica a r.l a rimborsare a BNP Paris Leasing Solutions s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in € 1.598,00 per compensi, € 259,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella
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misura del 15% e accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Udine, 16/04/2019
Il Giudice
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xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Tribunale di Udine
RG n. 1723/19
- prima sezione civile -
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Presidente;
xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx rel.;
xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx; decidendo sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto a ruolo in data 03.05.19 promosso da:
ACTIVE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L., in
persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. X. Xxxx
- reclamante -
contro
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA, con gli avv.ti P.G.
Xxxxxxxx e X. Xxxxxxxx
- reclamata - avverso l’ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. dal Giudice monocratico di questo Tribunale il 16.04.19, che ha accolto il ricorso proposto dalla reclamata nei confronti di Active Società Sportiva Dilettantistica a r.l.,
Letti gli atti di causa, sentite le parti;
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
pag. 1
Firmato Da: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a5bd8a2b150cca997342a02a8d43bcb - Firmato Da: XXXXXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e5ec01895f8f00eaa615f8406a5dd1f
ORDINANZA
Bnp Paribas Leasing Solutions Spa (d’ora in avanti, per brevità, solo BNP) ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., esponendo di aver concesso in locazione finanziaria alla società Peressini Auto
S.p.A. un immobile sito in Comune di Codroipo, distinto in catasto al foglio 24 mapp 113 sub 1, sub 6, sub 8.
Il corrispettivo della locazione finanziaria era stato pattuito in euro 4.155.900, oltre Iva, da corrispondersi mediante 180 rate.
Con scrittura privata del 13 novembre 2006 l'utilizzatrice - con il consenso di BNP - aveva ceduto il contratto di locazione finanziaria alla società Xxxxxxx Xxx e quest'ultima, con scrittura privata del 24 novembre 2010, con il benestare della concedente, aveva dato in sublocazione una porzione di questo immobile (distinta con il sub 7) alla ditta Palestra Vit Ilenia.
La società Madyson si era, tuttavia, resa morosa nel pagamento dei canoni pattuiti e per tale ragione BNP aveva comunicato la risoluzione del contratto.
Poiché Xxxxxxx non aveva provveduto alla restituzione spontanea del bene, la concedente aveva attivato davanti al tribunale di Treviso un ricorso cautelare. Il procedimento si era concluso con un provvedimento dichiarativo dell'incompetenza per territorio.
Un successivo ricorso era stato proposto, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., davanti al tribunale di Padova; nel corso di questo procedimento Vit Ilenia, quale titolare della ditta Palestra Active, si era costituita, adducendo di aver già provveduto a rilasciare mobile. Per tale motivo la concedente aveva rinunciato agli atti del procedimento.
Al momento delle operazioni di riconsegna, tuttavia, BNP si era avveduta che i locali risultavano ancora occupati ed adibiti a palestra e, per tale ragione, aveva attivato un nuovo procedimento cautelare,
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in seno al quale Xxx Xxxxxx si era nuovamente costituita, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Anche tale procedimento era stato abbandonato, poiché BNP, a seguito delle indagini svolte, aveva appurato che il bene era in realtà occupato dalla società Active SSD a r.l. odierna reclamante.
Le intimazioni svolte per ottenere il rilascio spontaneo del bene non avevano sortito effetto positivo, sicché si era reso necessario adire le vie giudiziali, anche perché l'attuale detentrice stava conducendo la propria attività presso i locali di proprietà della banca senza aver mai ottenuto alcuna autorizzazione, senza versare alcun corrispettivo ed impedendo alla proprietaria di ricollocare l'immobile sul mercato così mettendolo a profitto.
Nel procedimento davanti al primo giudice si costituiva in giudizio la Active società sportiva dilettantistica, evidenziando di aver ricevuto l'immobile in comodato d'uso gratuito in data 18 dicembre 2013 dalla
Xxxxxxx, senza che quest'ultima le comunicasse l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria con BNP.
La resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sottolienando di non aver alcun vincolo contrattuale con BNP. Secondo la difesa della resistente la proprietaria dell'immobile aveva esercitato un'azione personale di rilascio, pur non essendovi fra le parti alcun rapporto giuridico contrattuale, mentre l'azione corretta sarebbe stata quella di rivendicazione, con conseguente onere probatorio aggravato.
La difesa della ditta resistente evidenziava, inoltre, anche il difetto di periculum in mora, poiché il danno consistente nell'impossibilità di procedere alla nuova collocazione dell'immobile sul mercato non rivestiva il carattere di irreparabilità.
Il giudice di prime cure, con provvedimento del 16 aprile 2019, accoglieva il ricorso, ordinando il rilascio e fissando il termine di 30
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giorni per provvedere allo sgombero spontaneo, con autorizzazione all'utilizzo della forza pubblica allo scadere di detto termine per l'esecuzione coattiva.
Avverso tale provvedimento la Active Società Sportiva Dilettantistica interponeva reclamo, ribadendo che qualunque richiesta di restituzione dell'immobile concesso in locazione finanziaria da BNP a Xxxxxxx doveva essere rivolta a quest'ultima e non alla comodataria odierna reclamante, che era terzo estraneo ai rapporti contrattuali tra il proprietario e l'utilizzatore.
Sarebbe stato, poi, onere della Madyson attivarsi per ottenere il rilascio nei confronti di chi effettivamente occupava il bene.
La reclamante contestava, perciò, la qualificazione effettuata dal primo giudice della proponenda azione di merito come azione reale, posto che nel ricorso introduttivo non vi era alcun riferimento preciso alla causa pretendi, anzi BNP si era sempre qualificata come semplice locatrice e mai come proprietaria del bene.
In ogni caso agli atti non vi era prova dell'effettiva proprietà del bene in capo a BNP: era onere di chi agiva in rivendica, avendo acquistato un bene titolo derivativo, provare la legittimità di tutti gli acquisti a monte, fino a giungere ad un acquisto titolo originario.
Nel caso di specie fra l'altro la BNP aveva allegato di aver acquistato in forza di rogito notarile esclusivamente i sub 1-6-8, mentre oggetto di causa era il sub 7.
La parte reclamante evidenziava, inoltre, il carattere di rimedio residuale della tutela di cui all'articolo 700 c.p.c. e sottolineava che, ove si controvertesse sulla proprietà o possesso di un bene, la tutela cautelare da utilizzare era quella garantita dal sequestro giudiziario.
Il mero pregiudizio derivante dalla impossibilità di collocare sul mercato l’immobile era certamente suscettibile di riparazione pecuniaria e la semplice necessità di provvedere alla manutenzione
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ordinaria e straordinaria del fabbricato non integrava il presupposto del danno imminente.
La difesa della reclamante avanzava istanza di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza reclamata, sottolineando che nell'immobile erano collocate attrezzature sportive ingombranti e costose e la palestra era fruita da oltre 600 tesserati, sicché sarebbe stato impossibile gestire un trasloco entro il termine di 30 giorni concesso dal primo giudice.
Il Presidente rigettava l’istanza di sospensione con provvedimento
del 04.05.19.
BNP Paribas Leasing Solutions si costituiva nel procedimento di reclamo, replicando che il primo Xxxxxxx non aveva operato alcuna “riqualificazione” della domanda, ma si era limitato a condividere le tesi dell’istituto di credito ricorrente, il quale aveva agito nei confronti dell’effettiva detentrice dell’immobile: peraltro la odierna reclamante non aveva contestato la circostanza di essere nel possesso del bene.
BNP Paribas aveva dimostrato, mediante idonea produzione documentale, di aver acquistato il bene immobile, producendo in giudizio l’atto di compravendita a ministero Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx e chiariva che in detto atto il sub 7 non era menzionato perché era stato catastalmente soppresso a seguito di annessione al subalterno 8.
Aggiungeva di non avere un reale interesse ad ottenere un sequestro giudiziario, essendo la tutela richiesta con l’art. 700 c.p.c. volta non tanto alla custodia del bene, ma alla possibilità di reimmetterlo sul mercato per trarne un reddito, visto che dal 2013 nessuno aveva mai pagato i canoni del leasing.
Si opponeva alla domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del
provvedimento reclamato, peraltro già rigettata e aggiungeva che il
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termine assegnato per il rilascio era più che congruo, poiché si trattava unicamente di spostare delle attrezzature ginniche.
Reputa il Collegio che il reclamo proposto da Active Società Sportiva Dilettantistica a r.l. sia infondato e non possa, pertanto, trovare accoglimento.
Per quanto concerne il requisito del fumus boni iuris, esso emerge dal contratto di compravendita del 26.04.06 nel quale si dà conto anche degli atti di provenienza dei beni compravenduti, risalente ad epoca anteriore al ventennio.
La BNP già davanti al primo giudice aveva allegato di essere proprietaria del bene oggetto di causa per averlo acquisto allo scopo di concederlo in godimento all’utilizzatore originario contraente del leasing. Il diritto della proprietaria ad ottenere in restituzione il bene da chi lo deteneva senza titolo era quindi stato correttamente dedotto nella prima fase del procedimento.
Vi è anche prova documentale che il sub 7 oggetto della presente causa è stato incorporato nel sub 8, acquistato da BNP.
Vi è ulteriormente prova del fatto che il contratto di leasing è stato risolto per inadempimento della utilizzatrice e che Xxxxxxx non ha contestato il proprio obbligo di rilasciare l’immobile ed anzi ha sottoscritto il verbale di riconsegna, salvo poi concedere in comodato gratuito il bene all’attuale parte reclamante, che lo occupa da anni senza nulla versare alla BNP e senza che nulla venga versato neppure dalla Xxxxxxx.
Non vi è dubbio che sussista, quindi, il diritto della proprietaria del bene ad attivarsi per ottenere in via d’urgenza la restituzione del proprio immobile da chi di fatto lo detiene da anni senza alcun titolo legittimo.
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Per quanto concerne il periculum in mora, certamente sussiste nella fattispecie concreta in esame il pericolo di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile per la BNP.
Il protrarsi del ritardo nella restituzione del bene, e quindi della indisponibilità dello stesso da parte della proprietaria, comporta l’insorgere di ulteriori crediti (per indennità da occupazione senza titolo) destinati anch’essi a rimanere verosimilmente insoddisfatti.
Va rilevato che è interesse principale della proprietaria avere la libera disponibilità dell’immobile per poterlo ricollocare sul mercato, in modo da non aggravare ulteriormente il grave pregiudizio derivante dal mancato utilizzo del bene.
La ricorrente ha, infatti, esposto un’esigenza cautelare che non è solo quella di custodire l’immobile nella sua materialità, ma è quella di riavere quanto prima la disponibilità effettiva e concreta del bene per reimmetterlo nel circuito della propria attività imprenditoriale.
In tale contesto il mancato rilascio dell’immobile costituisce un abuso idoneo a provocare all’avente diritto un danno che si protrae e si incrementa finchè l’abuso persiste.
In conclusione, alla BNP deve essere riconosciuto uno strumento di tutela anticipata, rispetto alla prospettiva del prolungarsi di una situazione illecita a carattere permanente (detenzione dell’immobile senza titolo e senza pagamento di un corrispettivo) e il provvedimento d’urgenza richiesto è l’unico idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, posto che nè il sequestro giudiziario, nè il sequestro conservativo consentirebbero alla BNP di rientrare nella piena disponibilità dei beni aziendali.
Nel caso in esame vi è una totale certezza in ordine al diritto di BNP di ottenere il rilascio dell’immobile, nel senso che la stessa Active non può far valere un proprio diritto di trattenerlo, poiché il contratto di comodato con la Madyson è pacificamente nullo, stante che la
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Xxxxxxx ha disposto (tramite un comodato gratuito) di un bene che non è di sua proprietà e che, a propria volta, deteneva in forza di un contratto di leasing ormai risolto.
In tale contesto, il mancato rilascio del cespite immobiliare costituisce di per sé un abuso idoneo a provocare all’avente diritto un danno che si protrae e si incrementa finché l’abuso persiste.
Contro tale abuso deve essere garantita una idonea tutela, che può essere soltanto quella capace di fare cessare l’abuso stesso e, così, impedire il perdurare del danno.
È vero che ove l’abuso non venga fatto cessare, il danno provocato sarà normalmente risarcibile, ma il risarcimento a posteriori non può essere considerato un rimedio perfettamente equivalente rispetto alla possibilità di evitare a priori che il danno si realizzi.
Proprio nella necessità di ottenere un provvedimento d’urgenza quale unico strumento idoneo ad evitare di subire il danno connesso al protrarsi di un comportamento pacificamente contra legem si ravvisa quella irreparabilità che è richiesta per l’emissione di un provvedimento d’urgenza, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione in ordine alla risarcibilità pecuniaria o meno del danno una volta che esso si sia verificato.
In sostanza, l’irreparabilità consiste nella futura impossibilità di
impedire che il danno si verifichi, risultato che, invece, può essere ottenuto solo con una tempestiva ed adeguata misura cautelare di tipo anticipatorio.
Solo da ultimo va rimarcato che essendo la situazione illecita in corso ormai da anni e dovendo la Active unicamente provvedere a rimuovere attrezzature tecniche per la ginnastica, senza che vengano coinvolti diritti della persona, il termine concesso per lo sgombero appare assolutamente congruo.
Le spese di lite, come in dispositivo liquidate, seguono per legge la
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Firmato Da: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a5bd8a2b150cca997342a02a8d43bcb - Firmato Da: XXXXXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e5ec01895f8f00eaa615f8406a5dd1f
xxxxxxxxxxx e vanno, perciò, integralmente poste a carico della parte reclamante, secondo i parametri medi rispetto agli scaglioni di riferimento per le cause di valore indeterminato per le fasi di studio ed introduttiva, essendo state risolte questioni di modesta complessità giuridica.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228, va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo per la parte reclamante di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello già versato per l’impugnazione proposta e rigettata.
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento o meno della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.
P. Q. M.
Visto l’art. 669 terdecies c.p.c.;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la parte reclamante all’integrale rifusione delle spese della presente fase del procedimento, spese che liquida in € 3.500,00 per
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compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo per la parte reclamante di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello già versato per l’impugnazione proposta e rigettata.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 16.05.19
Il Presidente Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Giudice est.
Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx
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