LOTTO 9
CAPITOLATO PER L’ ASSICURAZIONE
“FURTO E RAPINA DI BENI MOBILI DEGLI STUDENTI”
LOTTO 9
CONTRAENTE
POLITECNICO DI MILANO
INDICE
DEFINIZIONI [DEF] 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] 3
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 3
Art. 1 Durata dell’Assicurazione – Proroga - Disdetta - Recesso dalla Garanzia Terrorismo e Sabotaggio 3
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione 3
Art. 3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio 3
Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione 4
Art. 5 Tracciabilità dei Pagamenti 4
Art. 6 Variazione del rischio 4
Art. 7 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 4
Art. 8 Clausola di recesso 4
Art. 9 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 5
Art. 10 Diminuzione del Rischio 5
Art. 11 Interpretazione della Polizza 5
Art. 12 Danni precedenti 5
Art. 13 Assicurazione presso diversi Assicuratori 5
Art. 14 Ispezione dei beni assicurati 6
Art. 15 Limite massimo d’indennizzo 6
Art. 16 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza 6
Art. 17 Oneri fiscali 6
Art. 18 Foro competente 6
Art. 19 Rinvio alle norme di legge 6
Art. 20 Trattamento dei dati 6
Art. 21 Coassicurazione e Delega 6
Art. 22 Conteggio del Premio 7
Art. 23 Regolazione del Premio 7
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 9
Art. 24 Obblighi del Contraente – Denuncia del sinistro 9
Art. 25 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite 9
Art. 26 Mandato dei periti – Operazioni peritali 9
Art. 27 Valore dei Beni Mobili e determinazione del Danno 10
Art. 28 Coppie – Insiemi - Serie 10
Art. 29 Pagamento dell’Indennizzo 11
Art. 30 Rinuncia al diritto di rivalsa 11
Art. 31 Recesso in caso di Sinistro 11
Art. 32 Possesso e gestione dei beni danneggiati 11
Art. 33 Produzione di informazioni sui sinistri 11
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC] 13
BENI ASSICURATI [BA]. 13
SOMME ASSICURATE 13
RISCHI INDENNIZZABILI [RI] 13
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione 13
ESCLUSIONI [E] 15
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD] 17
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]. 17
Art. 1 Esistenza e/o impiego di radioisotopi 17
Art. 2 Operatività dell’Assicurazione 17
Art. 3 Primo rischio assoluto 17
DEFINIZIONI [DEF]
Polizza |
Contraente |
Assicurato/assicurati |
Società |
Premio |
Rischio |
Sinistro |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Limite di Indennizzo |
Franchigia |
Scoperto |
Periodo di assicurazione |
Il contratto di assicurazione
Il documento che prova e regola l'assicurazione Il Politecnico di Milano
La/le persona/e a cui favore è prestata l’assicurazione e più precisamente tutte le tipologie di studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Milano, compresi gli studenti iscritti ai corsi singoli, e per tutta la durata dell’iscrizione medesima, anche durante lo svolgimento di attività a tempo parziale ex articolo 13 legge 391/90.
Potranno essere destinatari dell’assicurazione, su apposita comunicazione del Contraente, anche gli iscritti ai master universitari, i titolari di borse di studio e di assegni di ricerca.
La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Il pregiudizio economico in capo all’Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell’Assicurato La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato
Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Beni Mobili |
Beni ad impiego mobile |
Beni all’aperto |
Beni Immobili |
Oggetti d’arte |
Valori |
come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant’altro ad utilizzo delle attività svolte dall’Assicurato. Sono altresì compresi i Beni all’aperto (beni che, per propria naturale destinazione d’uso, per motivi di ricerca nell’ambito delle attività istituzionali del Contraente e/o dell’Assicurato, vengano posto all’esterno di fabbricati) i Beni Elettronici, i Beni ad impiego mobile (beni che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi, anche all’aperto), i relativi programmi e dati
Impianti ed apparecchiature, sia elettroniche che non elettroniche, per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o beni immobili del Contraente o nella disponibilità del Contraente. A titolo esemplificativo e non esaustivo nella presente definizione sono ricompresi i personal computers (lap-top, ecc.), smartphone, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di misurazione e/o rilevazione in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissate, anche per attività di ricerca, su veicoli e mezzi di trasporto in genere. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dato a servizio degli apparecchi ad impiego mobile
Beni che, per propria naturale destinazione d’uso, per motivi di ricerca e nell’ambito delle attività istituzionali dell’Assicurato, vengano posti all’esterno di beni immobili, anche di proprietà di terzi.
Edifici, fabbricati e costruzioni di proprietà del Contraente, anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti del Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Xxxxx ma detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente, e più in generale per i quali esiste un interesse del Contraente o lo stesso è tenuto all’assicurazione, compresi Beni non detenuti dal Contraente e di proprietà di Dipendenti del Contraente o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui il Contraente svolge le proprie attività
Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico
Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI
Art. 1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA - RECESSO DALLA GARANZIA TERRORISMO E
SABOTAGGIO
La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ferma la possibilità per il Contraente di manifestare, con il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l’intendimento al rinnovo per ulteriori tre anni.
E’ altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della proroga.
Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24 del 31.03.2018.
Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 di ogni anno.
Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010.
Art. 6 VARIAZIONE DEL RISCHIO
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore.
E’ altresì convenuto che in caso di modifiche del rischio conseguenti a variazioni legislative, nuove norme e/o regolamenti in virtù delle/i quali venisse meno, per una o più categorie, l’obbligo del Contraente alla prestazione delle garanzie disciplinate dalla presente polizza, ciò non comporterà revisione alcuna delle condizioni aggiudicate in sede di gara e che resteranno quindi in vigore per le restanti categorie assicurate
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 7 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Per i contratti di durata pluriennale, qualora, a seguito di significative, motivate e circostanziate ipotesi di modifiche del rischio tali da alterare l’equilibrio economico del contratto, l’Assicuratore ritenga indispensabile chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’art. 6 e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 8 CLAUSOLA DI RECESSO
In caso di mancato accordo tra le Parti ai sensi dell’art. 7, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell’art. 7, presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione del dettaglio di tutti i sinistri denunciati dal Contraente di cui all’art. 33 “Produzione di informazioni sui sinistri”, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile e a parziale deroga dello stesso, in assenza di dolo o colpa grave, è escluso il diritto di recesso dell’Assicuratore.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
Art. 10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra.
Art. 11 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art. 12 DANNI PRECEDENTI
L’Assicurato e il Contraente sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione e/o l’attività in genere dell’Assicurato e/o del Contraente stessi.
Art. 13 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro però l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 14 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 15 LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO
Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all’Articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 16 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 17 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Milano.
Art. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 21 COASSICURAZIONE E DELEGA
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l’ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all’art. 2 - sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell’importo incassato.
In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
Art. 22 CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dal premio imponibile annuo pro-capite moltiplicato il numero effettivo dei soggetti assicurati. Il numero preventivato dei soggetti assicurati è pari a 46.000 (quarantaseimila).
Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuta a versare un premio anticipato, calcolato sull’80% del numero preventivato dei soggetti assicurati, e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo nei termini disciplinati al successivo art. 23.
Art. 23 REGOLAZIONE DEL PREMIO
Con riferimento al precedente articolo – Conteggio del Premio – entro 180 (centottanta) giorni dalla fine di ciascun periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società il dato a consuntivo riferito al numero complessivo degli assicurati e risultante – per quell’anno – dai registri ufficiali e dagli atti dell’Ateneo.
La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate rispettivamente dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte della Contraente stessa, del documento di regolazione, correttamente emesso, o dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del documento di regolazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.
Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l’assicurazione sarà valida ed efficace per tutti i soggetti frequentanti i corsi oggetto della presente copertura.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 24 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, a parziale deroga dell’Articolo 1913 del Codice Civile, l’Assicurato deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto la possibilità.
L’Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.
L’Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell’Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.
Art. 25 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE
L’ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Milano.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Art. 26 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
Art. 27 VALORE DEI BENI MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che per “valore a nuovo” si intende:
- per i Beni Mobili (escluso Valori e Oggetti d'Arte), il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),
in caso di sinistro che colpisca i Beni Mobili, si determina:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all’uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
c) Il pagamento del supplemento d’indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo Articolo “Pagamento d’indennizzo”.
La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.
Art. 28 COPPIE – INSIEMI - SERIE
In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie, ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.
In caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.
Art. 29 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all’Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’indennizzo presunto.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell’Assicurato o del Contraente.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, se disponibile, con la massima sollecitudine.
Art. 30 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione del Contraente, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che il Contraente e/o l'Assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all’indennizzo corrisposto dalla Società.
Art. 31 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 32 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI
In caso di danno subito dai Beni assicurati, l’Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.
Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.
Il valore dei recuperi spetta alla Società.
Art. 33 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; la data di accadimento dell’evento; la data della denuncia; la tipologia dell’evento, specificando se ...;
la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 10.000,00 €.
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al primo comma.
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ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]
Attività svolta in qualità di Ateneo per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi atti e provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, svolta anche da e per conto di terzi, ovunque e comunque esplicata.
BENI ASSICURATI [BA]
Beni Mobili, ivi compresi i beni ad impiego mobile e i beni all’aperto, come precedentemente definiti, di proprietà degli Assicurati che si trovano nei luoghi ed aree in cui il Contraente svolge le proprie attività.
SOMME ASSICURATE
Partita n. | Beni Assicurati | Somme Assicurate |
1 | Beni Mobili di proprietà degli Assicurati | € 1.000.000,00 |
RISCHI INDENNIZZABILI [RI]
Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai Beni Assicurati, anche se determinati con colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato, salvo quanto stabilito dagli Articoli “Esclusioni” e “Condizioni Particolari”, causati da:
A) FURTO
Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di furto (come definito dall’Articolo 624 del C.P.) la Società ne risponde:
- 1) per i Beni assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l’autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:
violandone le difese poste a tutela dei Beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi,
- 2) per i Beni assicurati posti nei locali di Beni Immobili e senza che l’autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto 1).
B) FURTO CON DESTREZZA
Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto commesso con destrezza nonché di sparizioni (perdita di beni comunque custoditi senza che vi sia segno di effrazione dei mezzi di custodia e/o chiusura, se esistenti) di beni di proprietà degli Assicurati, nei luoghi ed aree in cui il Contraente svolge le proprie attività, la Società ne risponde a condizione che il furto venga denunciato entro 5 (cinque) giorni da quello nel quale è avvenuto, ciò a deroga dell’articolo “Obblighi del Contraente – denuncia del sinistro”.
C) RAPINA
Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di rapina dei Beni assicurati (sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia) la Società ne risponde a condizione che la stessa sia avvenuta nei luoghi ed aree in cui il Contraente svolge le proprie attività quand’anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei luoghi e nelle aree stesse.
Sono parificati alle perdite di furto e rapina dei beni assicurati gli eventuali compensi dovuti per legge a terzi per il ritrovamento della refurtiva, e ciò sino alla concorrenza di un importo pari a € 1.000,00 (mille).
Sono altresì parificati a tali perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli.
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ESCLUSIONI [E]
Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.
a) SONO ESCLUSI I DANNI
anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi a1) verificatisi in occasione di:
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi; a2) dovuti a o causati da:
- dolo dell’Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati;
- trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell’Assicurato;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Beni Immobili.
b) SONO ESCLUSI I DANNI
b1) di:
- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- estorsione, malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; b2) dovuti a o causati da:
- costruzione, modifica, trasformazione, montaggio, smontaggio;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
c) SONO ESCLUSI I DANNI SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI
dovuti a o causati da:
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni di Beni Immobili;
- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – Fenomeno Elettrico;
- perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici e da virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
d) SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
- La perdita di denaro, valori e titoli di credito in genere in conseguenza di xxxxxx e rapina, furto con destrezza, furto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore dell’Assicurato;
- La perdita di gioielli in conseguenza di xxxxxx e rapina, furto con xxxxxxxxx, furto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore dell’Assicurato;
- La perdita di opere d’arte in conseguenza di xxxxxx e rapina, furto con xxxxxxxxx, furto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore dell’Assicurato;
- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
- gli aeromobili ed i natanti;
- boschi, coltivazioni ed animali in genere
- i beni elettronici qualora assicurati con specifiche polizze.
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]
In nessun caso la Società pagherà all’Assicurato, per ogni sinistro, una somma maggiore di € 1.500,00 (millecinquecento).
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% (dieci per cento) con il minimo di un importo pari a € 100,00 (cento).
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]
Art. 1 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI
A parziale deroga di quanto previsto al punto a) delle “Esclusioni” la Società risponde dei danni conseguenti all’esistenza e/o all’impiego di radioisotopi utilizzati dall’Assicurato per le attività svolte.
ART. 2 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Qualora alcuni Beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i Beni colpiti non sono contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli Beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.
ART. 3 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L’assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e cioè in totale deroga all’art. 1907 del codice civile.
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