SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA
Disciplinare di Gara Allegato D
Schema di Contratto diAppalto
SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA
del Servizio di accesso ad internet in larga banda nelle aree marginali in digital divide della provincia di Pescara facente parte del cratere
(il suddetto schema rappresenta il contesto contrattuale di riferimento e sarà oggetto di ulteriore definizione sulla base delle risultanze di gara )
TRA
la C a m e r a d i C o m m e r c i o d i P e s c a r a ..................................................….........
E
…........................................................................... con sede legale e domiciliata ai fini del
presente contratto …..................................................................................., P. IVA
…............................................, nella persona del procuratore, nato a, (di seguito denominata “Gestore”),
P R E M E S S O C H E
La Camera di Commercio I. A. A. di Pescara ha indetto, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, una gara a procedura aperta per la fornitura di accesso ad internet in larga banda nelle aree marginali in digital divide della provincia di Pescara facenti parte del cratere per un periodo di 5 (cinque) anni, come risulta dal Bando del …......................... pubblicato nella
…...................................................................................;
la procedura prevedeva all’esito della gara la stipula con l’Aggiudicatario di un contratto volto a disciplinare la fornitura del medesimo servizio verso il mercato degli utenti individuali o imprese , delle Pubbliche Amministrazioni e degli operatori privati;
l’Impresa è risultata aggiudicataria della suddetta procedura, come da atto di aggiudicazione del ;
l’Impresa ha prestato la cauzione definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a prima richiesta, emessa da primario istituto di credito o compagnia assicurativa per un valore
pari a Euro …................................
(….......................................................................), come risulta da ;
con il presente contratto le parti intendono disciplinare specificatamente il rapporto di fornitura del servizio indicato sopra ed allo scopo l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Offerta Economica ed Offerta Tecnica presentati dall’Impresa, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dello stesso;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Valore delle premesse e norme regolatrici
1.Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati, l’offerta tecnica presentata in fase di partecipazione alla gara dall’impresa ed i prezzi offerti in sede di gara per i servizi di connettività in banda larga, la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa posta in calce al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2.l’oggetto del presente contratto è specificatamente disciplinato da questo atto e dai suoi allegati, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione e comunque dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
0.Xx caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara prodotti dalla Camera di Commercio prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate ed accettate dall’ Ente.
Art.2 - Oggetto del contratto
Con la sottoscrizione in calce la Camera di Commercio affida all’impresa il servizio di fornitura indicato in premessa. La realizzazione, la manutenzione e l’ampliamento della rete
necessaria a garantire la connessione ad internet sono a totale ed esclusivo carico dell’impresa, nonché il compito di stipulare contratti di servizio con i Richiedenti e con gli operatori di telecomunicazioni attraverso azioni promozionali autonome, per tutta la durata del contratto.
La fornitura del servizio dovrà essere effettua secondo quanto prescritto nel Capitolato Tecnico ed offerto in fase di partecipazione alla gara dall’impresa;
Art. 3 – Scopo
1. Scopo della fornitura del servizio è quello di assicurare pienamente ed efficientemente le attività di connessione in banda larga delle aree in digital divide situate nei territori indicati nei documenti di gara.
2. In conformità alle finalità indicate al punto 1. del presente articolo e agli scopi della gara l ’ impresa stipulerà contratti di servizio con i Richiedenti situati nelle aree oggetto di offerta che ne facciano richiesta, con il fine di disporre di accesso in banda larga a internet;
3.Le attività verso richiedenti dovranno essere espletate in conformità alle condizioni tecniche ed economiche offerte dall’impresa in sede di gara e, specificatamente, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica allegate al presente contratto di gestione.
Art.4 - Corrispettivo
La Camera provvederà, a corrispondere all’impresa la somma complessiva di €
, oltre IVA se dovuta, in numero 3 rate costanti aventi le seguenti scadenze :
1/3 alla firma del contratto;
1/3 dopo sei mesi dalla firma del contratto;
1/3 dopo diciotto mesi dalla firma del contratto;
a titolo di corrispettivo pattuito per la prestazione del servizio di cui al presente contratto, previa analisi del rispetto delle condizioni scaturite dalla gara esperita, effettuata dal Comitato di Monitoraggio e Verifica.
L’impresa applicherà alle utenze attivate il tariffario allegato al presente contratto.
Art.5 – Utilizzo delle infrastrutture
1. L’impresa resta proprietaria delle infrastrutture realizzate e finalizzate alla fornitura del servizio di diffusione di connettività per un arco temporali pari almeno a tutta la durata del contratto.
2. l’impresa dovrà utilizzare le infrastrutture realizzate in modo corretto, usando l’ordinaria diligenza e dovrà altresì osservare tutte le norme di sicurezza, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura delle infrastrutture stesse.
Art. 6 – Durata
0.Xx d u r a t a d el presente contratto è di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso contratto. Decorso tale periodo di durata contrattuale, la fornititura verrà a cessare di pieno diritto, essendo espressamente esclusa qualunque forma di tacito rinnovo o di proroga.
Art. 7 – Modalità di erogazione del servizio
1. Al fine di verificare la corretta fornitura del servizio da parte dell’impresa, i l comitato di monitoraggio e verifica all’uopo istituto provvederà a verificare l’adempimento degli obblighi assunti contrattualmente, nonché il mantenimento dei livelli di servizio offerti dal gestore in sede di gara. Le verifiche potranno essere compiute anche tramite ispezioni a campione e/o controlli sul campo.
2. l’impresa provvede alla riscossione diretta delle entrate derivanti dalla prestazione dei
servizi. Durante il periodo contrattuale, l’impresa stipulerà, di conseguenza, contratti con privati, aziende e pubbliche amministrazioni per la diffusione della connettività a larga banda.
0.Xx Comitato di monitoraggio e verifica, verificherà periodicamente il listino offerto dall’impresa aggiudicataria ai privati, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni e, in caso di mancato rispetto di condizioni eque e non discriminatorie, l’impresa dovrà adeguare entro 5 (cinque) giorni lavorativi il proprio listino e darne comunicazione a tutti gli interessati. In caso di mancato adempimento da parte dell’impresa nel termine prescritto, la C amera di Commercio, avrà la facoltà di rivalersi a titolo di penale sulla cauzione prestata nella misura pari al 3‰ (trepermille) del prezzo pattuito, per ogni giorno di ulteriore inadempimento, salvo il diritto della Camera di Commercio al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Art. 8 – Revisione prezzi
1.I prezzi offerti dall’impresa per i servizi destinati alle varie categorie di utenza possono subire variazioni durante il periodo di validità contrattuale, sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara, dai documenti costituenti l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, previa autorizzazione da parte del comitato di monitoraggio e verifica.
2.È comunque prevista la facoltà dell’impresa di adeguare al ribasso i prezzi, in funzione dell’andamento del mercato.
3.Qualunque variazione dovrà comunque essere concordata con il Concedente secondo le modalità previste al precedente art. 7.
Art. 9 – Oneri di assistenza e manutenzione a carico dell’Impresa
1. l’impresa si impegna e si obbliga a prestare il servizio di assistenza e manutenzione, a proprie spese, delle infrastrutture realizzate per garantirne il perfetto stato di efficienza e conservazione.
0.Xx servizio di assistenza e manutenzione comprende esplicitamente tutti gli oneri necessari per il perfetto e puntuale funzionamento di ciascuna infrastruttura realizzata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi alla manodopera, alla fornitura delle parti di ricambio,
al ritiro, all'imballaggio, alla riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate per la fornitura del servizio.
Art. 10 - Pagamenti
I pagamenti saranno disposti su presentazione di regolari fatture e verranno effettuati a mezzo mandati intestati all’impresa ed esigibili presso l’istituto di credito indicato dalla stessa come conto dedicato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo delle suddette fatture, salvo i casi di irregolarità nei conteggi e nelle prestazioni del servizio.
L’impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera la Camera da ogni responsabilità in merito ai pagamenti eseguiti.
Art. 11 – Oneri specifici assunti dall’impresa in sede di gara
1. L’impresa si impegna a rendere disponibili i servizi di connettività in banda larga per i Richiedenti, privati e/o aziende, e le pubbliche amministrazioni, secondo i livelli di copertura ed i profili tecnici ed economici di cui al Capitolato Tecnico ed ai documenti costituenti l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, entro e non oltre (scaturiti dalla gara) dalla sottoscrizione del presente Contratto.
2. la Camera di Commercio, attraverso il Comitato d i M o n i t o r a g g i o e V e r i f i c a istituito, verificherà che l ’impresa rispetti i livelli di servizio offerti e garantiti in sede di gara.
Art.12– Oneri a carico dell’impresa di reporting ed eventuale altra documentazione contabile
1. Al fine di verificare l’attività svolta, l ’impresa dovrà fornire al Comitato di monitoraggio e verifica evidenza dell’andamento dell’attività oggetto del contratto, con cadenza a n n u a l e e c o n p r o i e z i o n e p r e v e n t i v e e c o n s u n t i v e , attraverso esibizione di adeguati Report contenenti:
a) invio periodico (preventivo e consuntivo) alla stazione appaltante, dei listini praticati ai vari soggetti beneficiari;
b) invio periodico di report contenenti le caratteristiche tecniche e prestazionali offerte comprensivo di numero di utenze attivate;
c) invio di report contenenti eventuali disservizi e reclami denunciati dagli utenti.
.
2. Dovrà altresì produrre, a semplice richiesta del Comitato, tutta la documentazione contabile e contrattuale necessaria per accertare l’adempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto e degli ulteriori obblighi assunti in fase di gara.
Art.13 – Oneri a carico dell’impresa per la formalizzazione dei contratti di servizio
Tutte le attività ed oneri discendenti dalla stipula dei contratti di e r o ga z i o n e d e l servizio saranno a esclusivo carico dell’impresa.
Art.14 – Oneri a carico dell’impresa per l’attività di promozione e marketing
1.Le attività di promozione e di marketing relative alla fornitura del servizio di accesso ad internet sono poste a carico dell’impresa.
2.l’impresa può effettuare operazioni di marketing e pubblicità commerciale nel rispetto di tutte le prescrizioni normative e regolamentari vigenti, ed in particolar modo purché si attenga alla rigorosa osservanza delle norme in materia di uso di marchi e di spendibilità del nome ed eviti di porre in essere pratiche commerciali che siano o possano risultare decettive e/o ingannevoli.
3.L’utilizzo, da parte dell’impresa, a scopo di marketing e pubblicità, del logo della Camera di Commercio dovrà essere esplicitamente autorizzato.
Art.15 – Spese e oneri di fornitura
1.Sono a carico dell’impresa tutte le spese di gestione delle infrastrutture, le spese inerenti e conseguenti alla fornitura dei servizi, ivi comprese le spese per le attività tecnico amministrative occorrenti per l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie.
Art.16 – Attività, ruoli e responsabilità della Camera di Commercio
1. la Camera di Commercio, attraverso il Comitato di Monitoraggio e Verifica, assume tutte le attività finalizzate al monitoraggio e controllo sulle attività svolte dall’impresa.
2. la Camera di Commercio, pertanto, garantisce il controllo centralizzato per la verifica degli adempimenti contrattuali oggetto del presente c o nt r at t o , del rispetto di ogni vincolo imposto e di ogni requisito minimo richiesto e/o dichiarato in fase di partecipazione alla gara.
3. l’impresa permetterà ed agevolerà, in ogni caso, le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati della Camera di Commercio deputati al controllo, riterranno di effettuare.
Art.17 – Subappalto
1. L’affidamento in subappalto del servizio di cui al presente contratto è regolamentato dall’art. 118 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 163 2006.
2. E’ fatto obbligo all’impresa di rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento nella scelta del subappaltatore e comunque tutte le norme vigenti in materia contratti pubblici ancorché non espressamente richiamate dal presente contratto.
Art.18 – Responsabilità verso terzi
1. L’impresa esonera l a C a m e r a d i C o m m e r c i o da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possa in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
2. A tale scopo l’impresa assumerà in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti, da parte di persone o cose, in dipendenza di omissioni, negligenze riconducibili all’operato proprio o, eventualmente, delle imprese a cui vengano subappaltate delle attività.
3. L’impresa si assumerà, altresì, la responsabilità per i danni arrecati direttamente o indirettamente alla Camera o a terzi per il malfunzionamento delle infrastrutture, imputabili a dolo o colpa dell’impresa.
4. A tal fine l’’impresa presta polizza assicurativa n. …........................, Compagnia Assicuratrice ...................................................... che tiene indenne la Camera di Commercio da tutti i rischi riferibili alle attività oggetto del contratto, da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da cause di forza maggiore e che prevede copertura per Responsabilità Civile Terzi.
5. l’impresa si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutta la durata del rapporto contrattuale.
6. l’impresa dovrà trasmettere alla Camera copia delle ricevute di pagamento del premio entro 10 (dieci) giorni dall’effettuazione del medesimo. I massimali di polizza dovranno essere, comunque, rideterminati, nel corso del rapporto, in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita.
Art.19 – Penali
Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione dell’offerta di servizi di accesso e interconnessione rispetto al termine massimo previsto, che non dipenda da cause di forza maggiore, l’Impresa dovrà corrispondere alla Camera di Commercio le somme indicate nell’art. 7 del presente atto.
Art.20 – Cauzione
1. La cauzione indicata in premessa, con validità di 5 (cinque) anni, prestata dall’impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte in conformità al presente contratto, sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Camera di Commercio verso l’impresa, soltanto a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L’impresa si impegna, comunque, a mantenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del contratto.
2. La Camera di Commercio, ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per il recupero delle penali e il ristoro dei danni che affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’impresa, nonché per la rifusione dell’ulteriore danno. In ogni caso l’impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Camera di Commercio si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Camera di Commercio.
3. In caso di inadempimento all’obbligo di cui al precedente punto 2) del presente articolo il Concedente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art.21 – Risoluzione per inadempimento e recesso
1. In caso di inadempimento dell’impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, dalla ricezione di apposita diffida ad adempiere, la Camera di Commercio avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto a norma dell’art. 1456 c.c., di incamerare la cauzione prestata ove essa non sia stata ancora restituita.
0.Xx risoluzione opererà di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Camera di Commercio, da comunicarsi all’Impresa mediante lettera raccomandata a.r., anche in tutti i casi espressamente previsti nei singoli articoli del presente contratto.
3.Non potranno mai essere intese come una rinuncia ad avvalersi di una o più facoltà previste dal presente articolo e/o dal contratto eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l a C a m e r a d i C o m m e r c i o non abbia ritenuto di avvalersi dei rimedi negoziali o di legge e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’impresa di qualsiasi natura.
4. Fermo quanto sopra disposto ai punti 1) e 2) del presente articolo è in ogni caso obbligo dell’impresa, visto l’utilità e l’interesse pubblico dell’attività contrattuale, garantire, senza diritto a indennità o risarcimenti alcuni, la continuità dei servizi oggetto del presente contratto sino alla scelta da parte della Camera di Commercio di un nuovo soggetto a cui affidare la fornitura del servizio.
5.l’impresa è obbligato altresì a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire un completo passaggio di consegne al nuovo soggetto affidatario e a trasferire i contratti in essere al nuovo affidatario.
Art. 22 – Obblighi dell’impresa relativi alla tracciabilita’ dei flussi finanziari.
1. L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Camera di commercio ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pescara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art.23 – Tutela Privacy
1. Entrambe le parti assicurano la segretezza e la confidenzialità di tutti i dati, informazioni, know- how, anche commerciali, contenuti nella documentazione fornita dall’altra parte e si impegnano ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di ogni attività per ottenere analoghe misure da Terze Parti. Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi, ciascuna delle parti risponderà verso l’altra per i danni cagionati dalla propria condotta.
2. l’impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte della Camera di Commercio ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Art.24– Modifiche al contratto
1.Qualunque modifica, integrazione al presente contratto sarà, a pena di nullità, oggetto di accordi separati conclusi per iscritto.
Art. 25- Legge applicabile e foro competente
1. Le Parti convengono espressamente che al presente accordo commerciale sarà applicabile esclusivamente la legge italiana, sia per quanto attiene la forma, sia per quanto attiene la sostanza del contratto medesimo.
2.Qualsiasi controversia concernente la validità, efficacia, interpretazione o esecuzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro della Provincia di Pescara.
Art. 26 – Disposizioni generali e finali
1. la Camera di Commercio sarà sempre esonerata da qualsiasi responsabilità per danni che all’impresa ed a terzi dovessero derivare dal presente contratto.
2. le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, immediate e future saranno a carico dell’impresa.
…............................, il
L’Impresa La Camera di Commercio
Dichiarazione annessa al contratto
Il sottoscritto nella qualità di
………………………........
…........................................................... dichiara di aver letto ed esaminato attentamente e di aver perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti nonché di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:
Art. 2 - Oggetto del contratto Art. 3 – Scopo
Art. 4 – Corrispettivo
Art. 5 – Utilizzo dell’infrastruttura Art. 6 – Durata
Art. 7 – Modalità di erogazione del servizio Art. 8 – Revisione prezzi
Art. 9 – Oneri di assistenza e manutenzione a carico dell’impresa Art. 11 – Oneri specifici assunti dall’impresa in sede di gara
Art. 12 – Oneri a carico dell’impresa di Report ed eventuale altra documentazione contabile Art. 13 – Oneri a carico dell’impresa per la formalizzazione dei contratti di servizio
Art. 14 – Oneri a carico dell’impresa per l’attività di promozione e marketing Art. 15 – Spese e oneri di fotnitura
Art. 16 – Attività, ruoli e responsabilità della Camera di Commercio Art. 17 – Subappalto
Art. 18 – Responsabilità verso terzi Art. 19 – Penali
Art. 20 – Cauzione
Art. 21 – Risoluzione per inadempimento
Art. 22 – Obblighi dell’impresa relativi alla tracciabilita’ dei flussi finanziari Art. 24 – modifiche al contratto
…............................................, il L’Impresa
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