ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA
ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA
Tra l’Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx
E
l’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino – 10124, xxx Xxxxx 0,
C.F. n. 80088230018, P.I. n. 02099550010, rappresentata dal Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx,
E
l’Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze – 50121 piazza
X. Xxxxx 4, C.F. /P.I. n. 01279680480, rappresentata dal Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxx,
E
l’Università degli Studi di Padova, con sede legale in Padova – 35122 via VIII Febbraio 2, C.F. n. 80006480281, P.I. n. 00742430283, rappresentata dal Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx,
E
l’Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Brescia – 25121, xxxxxx Xxxxxxx 00, C.F. n. 98007650173, P.I. n.01773710171, rappresentata dal Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Premesso che
- Tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) e l’Università degli Studi di Milano (di seguito denominata UniMi) in data 28 luglio 2011 è stato siglato un Accordo di Programma (di
seguito denominato Accordo) della durata di 5 anni a valere dall’AA
2011/2012 e volto a consolidare e potenziare il Polo di Edolo di UniMi, al fine di favorirne l’evoluzione verso un Centro universitario di eccellenza, da denominarsi “Università della Montagna”.
- L’Università della Montagna ha il compito di promuovere e sperimentare
innovazione metodologica e operativa specifica per le caratteristiche, la complessità e le esigenze delle aree montane, attraverso l’attivazione di una sempre più qualificata e diversificata offerta formativa correlata ad una proficua attività di ricerca sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo delle predette aree.
- UniMI si è impegnata a coinvolgere nelle sue attività altre sedi universitarie
italiane che si dedicano allo studio di aspetti specifici della montagna, al fine di costituire con l’Università della Montagna un punto di riferimento nazionale per l’analisi e lo studio dell’insieme delle complesse tematiche che investono il territorio montano, operando in stretta connessione con istituzioni nazionali, europee e internazionali attive nello stesso ambito di intervento, ed instaurando con queste stabili rapporti di collaborazione per l’individuazione e definizione delle azioni necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione dell’intera catena alpina.
- Per l’attuazione del suddetto Accordo è stato costituito, con Decreto Rettorale
UniMi n. 276663 del 20.12.2011, un Gruppo di studio (di seguito denominato Gruppo) costituito da membri provenienti da diversi Atenei italiani e da personalità delegate da Istituzioni nazionali, che si occupano specificatamente di tematiche montane.
- Tale Gruppo, nello spirito inclusivo dell’Accordo, ha già cooptato ulteriori
membri che si occupano di temi montani a livello di didattica e di ricerca.
- Tale Gruppo allargato si è già riunito in diverse occasioni ed ha elaborato un piano d’azioni di medio e lungo periodo per raggiungere gli obiettivi previsti nel
quinquennio.
- L’Accordo mette a disposizione risorse proprie per il raggiungimento degli
obiettivi, ma nell’ottica che esse fungano da volano per l’acquisizione di ulteriori finanziamenti.
- L’investimento in qualificazione del capitale umano con un approccio
multidisciplinare ed interdisciplinare, altresì l’investimento in tecnologia e l’innovazione, sono essenziali a contrastare l’abbandono e favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane.
- La specificità, la complessità e la frequente frammentarietà delle conoscenze
sui processi che governano le dinamiche della montagna, sia a livello agro- ambientale che socio-economico-culturale ne penalizzano lo sviluppo, è necessario uno sforzo collettivo e coordinato dei soggetti che operano e studiano il territorio montano per capitalizzare le esperienze e definire programmi ed azioni comuni.
- Un network di riferimento sulle tematiche montane che promuova specifiche
azioni formative, di ricerca, sperimentazione e monitoraggio è quanto mai auspicabile in un Paese come l’Italia connotato da una rilevante superficie montana.
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 – finalità
- L’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli
Studi di Brescia si propongono attraverso il presente accordo di cooperare nell’ambito di iniziative riguardanti le tematiche montane, rafforzandone l’impatto e ampliandone l’efficacia a livello nazionale. In particolare la collaborazione è finalizzata alla promozione di attività didattiche, di ricerca scientifica e sperimentazione, di trasferimento tecnologico e di supporto alle istituzioni sui temi specifici della montagna. Per il raggiungimento delle finalità i sottoscrittori si impegnano a mettere in rete le proprie specifiche esperienze e attività didattiche al fine di promuoverle congiuntamente ed eventualmente programmarne l’implementazione in modo congiunto e/o coordinato, nonché a collaborare nella progettazione di attività di ricerca sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo delle predette aree.
- I sottoscrittori, a fronte della consapevolezza delle opportunità di
rafforzamento derivanti dall’aggregazione delle competenze ed esperienze formative, di ricerca e sperimentazione specifiche in ambito montano creando così un “sistema” di riferimento rappresentativo per competenze e aree territoriali, riconoscono al contempo la necessità di rispettare l’identità e l’autonomia di ciascuno.
Art. 2 – Attività
Per il conseguimento delle finalità sopra illustrate, i sottoscrittori si impegnano a promuovere anche in modo congiunto le proprie specifiche esperienze formative e non in tema di montagna, oltre a progettare la predisposizione di opportuni strumenti esecutivi, sempre nell’ambito del settore montano, intesi in particolare a:
1. Didattica
a. promuovere corsi di perfezionamento, Master di I e II livello interAteneo
b. promuovere corsi di Laurea e di Laurea Magistrale interAteneo
c. promuovere corsi di dottorato e summer school, nella prospettiva dell’istituzione di una Scuola di Dottorato per la montagna
d. favorire lo scambio e la mobilità studentesca, dei docenti e ricercatori a tutti i livelli formativi, attraverso iniziative congiunte di seminari, tirocini, stage, ecc.
e. implementare di attività di aggiornamento permanente (LifeLongLearning), anche mediante accordi con industrie, associazioni, Enti;
Per quanto riguarda i percorsi di studio, essi dovranno essere avanzati e dinamici, che preparino figure di elevata professionalità dotate delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per guidare i processi di tutela e valorizzazione dei territori montani e di sviluppo delle attività imprenditoriali, prevedendo di utilizzare, accanto alle tradizionali tecniche, metodi didattici fruibili a distanza su tutto il territorio nazionale (e-leanrning e blended learning).
2. Ricerca
a. collaborare in attività di progettazione per l’accesso ai fondi internazionali specificamente destinati alla montagna.
b. intensificare l’azione comune di progettazione e attuazione di iniziative di divulgazione e diffusione della cultura e dell’approccio esperto come strumenti basilari per lo sviluppo dei territori montani.
c. incentivare e coordinare una rete di ricerca specifica sui temi della montagna a livello nazionale e internazionale.
d. fornire ad Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, il supporto tecnico-scientifico necessario alla appropriata gestione della montagna.
e. promuovere contratti e convenzioni con organismi pubblici e privati,
nazionali o internazionali, che perseguono gli stessi scopi o effettuano ricerche negli stessi settori.
f. incentivare e partecipare alla realizzazione di ricerche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale.
Art. 3 -– Responsabili dell’accordo
L’Università degli Studi di Milano indica quale proprio responsabile della collaborazione la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx, l’Università degli Studi di Torino il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, l’Università degli Studi di Firenze il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, l’Università degli Studi di Padova il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx e l’Università degli Studi di Brescia la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx.
Nel caso una parte intenda sostituire il responsabile del progetto, dovrà darne comunicazione per scritto alle altre parti.
Ai fini dell’implementazione delle attività elencate all’art. 2, i sottoscrittori si impegnano a partecipare, attraverso loro delegati, al Gruppo di Studio che avrà il compito di tradurre in atti concreti le finalità generali, eventualmente allargato ad ulteriori interessati purché portatori di specifiche competenze nei settori montani.
I sottoscrittori s’impegnano ad allargare la partecipazione al Gruppo di coordinamento a rappresentanti di istituzioni non universitarie e a soggetti privati, di rilievo nazionale ed internazionale, operanti nei settori montani.
Al fine di supportare l’azione del Gruppo di coordinamento UniMi s’impegna, nell’ambito delle risorse rese disponibili dall’Accordo con il MIUR, a costituire una segreteria tecnica.
Art. 4 - Oneri connessi all’attuazione della convenzione
Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività previste dall’accordo, previa deliberazione degli organi competenti, restano a carico di ciascuno dei
contraenti per la propria parte e per quanto riguarda le attività specificamente attinenti l’Accordo di Programma con il MIUR, che dovranno attuarsi prioritariamente presso la sede di Edolo, a carico dei fondi disponibili nell’ambito dell’Accordo stesso.
A questo riguardo i contraenti si impegnano a ricercare congiuntamente, o unilateralmente, il supporto finanziario necessario presso enti e organizzazioni nazionali e internazionali; nessuna iniziativa potrà essere attuata senza il necessario supporto finanziario.
Ciascuna Università rimane comunque libera di aderire alle singole iniziative che saranno definite di volta in volta mediante specifici accordi, approvati dai competenti organi universitari, nei quali verranno disciplinati le modalità e i termini della collaborazione, gli obblighi delle parti e gli eventuali oneri in termini di risorse umane, tecniche e finanziarie.
Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche
I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i contraenti.
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
Articolo 6 - Copertura assicurativa
L’Università degli Studi di Milano garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo.
L’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Brescia garantiscono analoga copertura assicurativa al proprio personale impegnato nello svolgimento delle suddette attività.
Articolo 7 – Disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute
Il personale universitario di tutte le parti e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
Articolo 8 - Durata dell’accordo e procedure di rinnovo
Il presente accordo entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.
Al termine dell’accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
Articolo 9 - Recesso e risoluzione della convenzione
Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle altre parti con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 12 mesi.
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali
L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati
personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
I Contraenti si impegnano a trattare i dati personali delle altre Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo.
Art. 11 - Controversie
Per ogni controversia, relativa al presente accordo, che non si possa comporre in via amichevole, le parti convengono di fare ricorso all'autorità giudiziaria competente Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per l’Università degli Studi di Milano Milano 10 maggio 2013
Il Rettore
Per l’Università degli Studi di Torino Il Rettore
Per l’Università degli Studi di Firenze Il Rettore
Per l’Università degli Studi di Padova Il Rettore
Per l’Università degli Studi di Brescia Il Rettore