Informazioni per il cliente e Condizioni generali d’assicurazione
Informazioni per il cliente e Condizioni generali d’assicurazione
Assicurazione collettiva BonusCard Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus
Informazioni per il cliente conformi alla LCA
Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in forma comprensibile e concisa, una panoramica sull’identità della società di assicurazione e sul con- tenuto essenziale del contratto d’assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione, LCA). Per il contenuto e l’entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, fanno fede esclusivamente le Condizioni generali d’assicurazione (CGA).
Chi è l‘assicuratore?
L’assicuratore è AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), di seguito Allianz Assistance, con sede nella Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx. Per quanto riguarda la protezione giuridica l’assicuratore è Dextra Rechtsschutz AG, con sede in Xxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxx.
Chi è il contraente dell‘assicurazione?
Contraente dell'assicurazione è la Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata BonusCard, con sede in Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx.
Quali sono i rischi assicurati e cosa comprende la copertura assicura- tiva?
I rischi assicurati nell'ambito del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, come pure la portata e le limitazioni della copertura assi-
Solo carte Visa LibertyCard Plus
Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)
– Organizzazione e assunzione delle spese per il viaggio di ritorno extra, il viaggio di ritorno temporaneo o il viaggio di proseguimento della persona assicurata in seguito a malattia grave, incidente grave, decesso o aggrava- mento imprevisto di una malattia cronica di una persona che viaggia con la persona assicurata, di una persona che non viaggia con la persona assicu- rata e che le è vicina, sostituzione sul posto di lavoro o altro evento indicato come assicurato nelle CGA.
Assistenza
– Organizzazione e assunzione delle spese per il trasferimento all'ospedale più vicino, il rimpatrio assistito in un ospedale del luogo di residenza, il viag- gio di ritorno extra senza accompagnamento medico al luogo di residenza, la cura dei figli minori al seguito o la visita al capezzale in seguito a malattia grave, incidente grave o aggravamento imprevisto di una malattia cronica della persona assicurata.
Organizzazione e assunzione delle spese di cremazione fuori dal paese di residenza e rimpatrio della bara o dell'urna nell'ultimo luogo di residenza della persona assicurata.
Comfort viaggi (ritardo del viaggio)
– Assunzione dei costi aggiuntivi sostenuti per l'hotel, la riprenotazione e le chiamate telefoniche a causa della cancellazione o di un ritardo di almeno tre ore di un volo o di un treno passeggeri.
Private Medical (costi di sanità)
– Pagamento delle spese mediche per interventi medici d'urgenza per il trat- tamento di malattie o incidenti dell'assicurato durante il viaggio all'estero. L'assicurazione è intesa come un'assicurazione complementare alle assi- curazioni sociali legali (assicurazione malattia, assicurazione infortuni, ecc.) e ad eventuali assicurazioni complementari. Questa copertura si applica solo alle persone fino all'età di 81 anni.
CDW Franchigia per auto a noleggio incl. veicoli “Mobility”
– Copertura dei costi della franchigia contrattualmente dovuta dalla persona assicurata a causa di danni al veicolo a noleggio, compresi i veicoli "Mobi- lity".
Assicurazione furto bicicletta
– Indennizzo per il nuovo acquisto o la sostituzione in caso di perdita totale a causa di furto o rapina della bicicletta assicurata.
Servizio di concierge
– Fornire informazioni sul traffico, prenotare un ristorante o un hotel, preno- tare un'auto a noleggio, ordinare fiori o biglietti per un evento.
Chi sono gli assicurati?
curativa, si evincono dal contratto d'assicurazione collettivo e dalle condizioni
generali d'assicurazione (CGA). Per orientarsi in merito ai diversi componenti assicurativi, si richiama l'attenzione alla panoramica delle prestazioni assicu-
rative e di servizi definite qui di seguito.
Carte Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus Spese d’annullamento prima della partenza
– Assunzione delle spese di annullamento dovute dalla persona assicurata in caso di annullamento del viaggio prenotato a causa di malattia grave, inci- dente grave, decesso o altro evento indicato come assicurato nelle CGA. In caso di inizio ritardato del viaggio a causa di un evento assicurato, le spese di viaggio supplementari e la parte di soggiorno non utilizzata (al massimo fino all'importo delle spese di annullamento) vengono pagate al posto delle prestazioni precedenti.
Spese di ricerca e recupero
– Assunzione delle spese di ricerca e di recupero se la persona assicurata è considerata scomparsa durante il viaggio all'estero o deve essere salvata da un'emergenza fisica.
Bagagli
– Risarcimento di oggetti portati dalla persona assicurata per uso personale durante il viaggio che vengono danneggiati o distrutti durante il viaggio, o di oggetti consegnati a un'impresa di trasporto per il trasporto che vengono persi o danneggiati durante il trasporto dall'impresa di trasporto.
Protezione giuridica viaggi
– Assunzione di prestazioni di protezione giuridica esclusivamente in rela- zione a un viaggio privato.
Assicurazione casco bicicletta
– Risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione della bicicletta assi- curata a seguito di un incidente o di una caduta subita dalla persona assi- curata.
Servizio blocco carte clienti
– Blocco delle carte bancarie, postali, di credito e clienti, nonché delle carte SIM. in caso di furto, rapina o smarrimento.
Sulla base del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, Allianz Assistance concede ai titolari di una carta di copertura assicurativa Visa LibertyCard o Visa LibertyCard Plus (di seguito denominata VLC o VLC Plus) valida, non revocata e rilasciata da BonusCard una copertura assicurativa e un diritto proprio del beneficiario in diretta relazione con le prestazioni assicurative.
Nel contesto dei componenti assicurativi A Spese d’annullamento prima del viaggio, B Spese di ricerca e di recupero, D Protezione giuridica viaggi,
F Spese d’Annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio), X Xxxx- xxxxxx, H Xxxxxxx viaggi (ritardo del viaggio) nonché J Private Medical (costi di sanità), la copertura si estende, oltre che ai titolari della Card autorizzati, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo famigliare del titolare della Card e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo famigliare (copertura famiglia).
Nell'ambito del componente assicurativo C Bagagli, oltre al titolare di una VLC Plus, sono considerate coassicurate (copertura familiare) anche tutte le persone che vivono nello stesso nucleo famigliare del titolare, nonché i figli minorenni del titolare che non vivono nello stesso nucleo famigliare, a condizione che il titolare partecipi al viaggio in questione come co-viaggiatore.
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx, Pagina 1 di 14
Tel. x00 00 000 00 00, Fax x00 00 000 00 00, xxxx.xx@xxxxxxx.xxx, xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx Edizione 01.2022
Validità territoriale della copertura assicurativa
La copertura assicurativa è generalmente valida in tutto il mondo durante il periodo di assicurazione. Sono riservate le restrizioni locali nelle Condizioni Speciali per le singole componenti dell'assicurazione o del servizio, così come le sanzioni economiche o commerciali o gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera che sono in conflitto con la copertura assicurativa.
Quali sono le esclusioni essenziali?
Questo elenco contiene solo le esclusioni più usuali. Altre esclusioni risultano
in contrasto con le raccomandazioni delle autorità locali nella destinazione del viaggio.
CDW Franchigia per auto a noleggio incl. veicoli “Mobility”
Non sussiste alcun diritto alle prestazioni per sinistri dovuti a colpa grave del conducente, per sinistri dovuti a una violazione contrattuale nei confronti dell’autonoleggio oppure per sinistri per cui l’assicurazione adempiente non prevede alcuna franchigia.
A quanto ammonta il premio?
Tali coperture assicurative fanno parte del pacchetto di prestazioni delle carte VLC o della VLC Plus; i premi vengono applicati tramite la BonusCard.
Quali sono gli obblighi per le persone assicurate?
dalle disposizioni di esclusione (eventi, oggetti, sinistri, prestazioni e beni non
assicurati) delle Condizioni Generali d’Assicurazione e dalla LCA:
Tutte le componenti assicurative:
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi già insorti al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all’ini- zio della prestazione prenotata per la persona assicurata; lo stesso vale per gli eventi il cui insorgere era riconoscibile al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all’inizio della prestazione prenotata.
Non sono assicurati eventi causati dalla persona assicurata come segue:
– abuso di alcool, droghe o medicinali;
– suicidio o tentato suicidio;
– partecipazione a scioperi o disordini;
– partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbar- cazioni;
– partecipazione ad atti audaci in cui ci si espone consapevolmente al peri- colo;
– negligenza grave o atto/omissione intenzionale;
– commettere o tentare di commettere un reato o un misfatto.
Non sono inoltre assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: guerra, atti terroristici, disordini di qualsiasi tipo, catastrofi naturali e incidenti con so- stanze atomiche, biologiche o chimiche e relative conseguenze.
Non sono inoltre assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: epidemie e pandemie, eccetto quelle espressamente definite come assicurate nelle Condizioni di assicurazione di cui al punto II A: Spese d’annullamento prima della partenza, punto II F: Spese d’annullamento durante il viaggio (interru- zione del viaggio), punto II G: Assistenza e punto II J: Private Medical (costi di sanità).
Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provve- dimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto, divieto d’espatrio o chiusura dello spazio aereo o misure di quarantena (salvo quanto espressa- mente definito come assicurato nelle componenti assicurative di cui al punto II A: Spese d’annullamento prima della partenza e punto II F: Spese d’annul- lamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)).
Spese d’annullamento prima della partenza
Non sussiste in particolare alcun copertura assicurativa in caso di “difficile pro- cesso di guarigione”, tra l’altro per malattia o conseguenze di un infortunio, di un’operazione o di un intervento medico già presenti al momento della preno- tazione del viaggio o della stipulazione dell’assicurazione, con guarigione non ancora avvenuta entro la data del viaggio; lo stesso vale per disdetta da parte dell’agenzia di viaggio, disposizioni di autorità (eccetto quelle espressamente definite come assicurate nei termini indicati nel punto II A: Spese d’annulla- mento prima della partenza), malattie/infortuni riconosciuti da un medico non direttamente al momento dell’insorgere o reazioni psichiche riconducibili a pe- ricoli potenziali, quali timori di disordini, atti terroristici, catastrofi naturali o ae- rofobia (paura di volare).
Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio) e As- sistenza
In particolare, non c'è diritto alle prestazioni se la centrale d’emergenza Allianz Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni; lo stesso vale ad es. se l’agenzia di viaggio responsabile non eroga in parte o interamente le prestazioni contrattuali o se la persona assicurata ha viaggiato contrariamente alle raccomandazioni del governo del suo paese d'origine in relazione a un'epidemia/pandemia o contrariamente alle raccomandazioni delle autorità locali della destinazione del viaggio.
Private Medical (costi di sanità)
In particolare, non c'è diritto alle prestazioni per infortuni e malattie già presenti alla stipulazione dell'assicurazione nonché per le rispettive conseguenze, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare anche per malattie cro- niche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipula dell'assicurazione, non c'è nemmeno copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie che si verificano durante un viaggio intrapreso in contrasto con le raccomandazioni emesse in relazione a un'epi- demia/pandemia dal governo del paese di origine della persona assicurata o
Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni generali d’assicurazione e dalla LCA:
– In ogni caso, la persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che può contri- buire a ridurre e chiarire il danno; in caso di danni dovuti a malattia o infortu- nio, la persona assicurata deve assicurarsi che i medici curanti siano esone- rati dal loro obbligo di riservatezza nei confronti di Allianz Assistance.
– La persona assicurata deve soddisfare completamente i suoi obblighi con- trattuali e i obblighi legali di comunicazione, informazione e comportamento (tra l'altro, notifica immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato nel punto I 11).
– Se la persona assicurata o la persona avente diritto non rispetta i propri ob- blighi Allianz Assistance ha la facoltà di rifiutare o ridurre le sue prestazioni.
Quando inizia e quando termina l’assicurazione?
La copertura assicurativa vale dal momento del rilascio della carta VLC o della VLC Plus: Per i componenti dell’assicurazione viaggi la copertura assicurativa vale indipendentemente dal momento in cui è stato prenotato il viaggio o dal fatto che il titolare di carta si trovi già in viaggio. La copertura assicurativa cessa con lo scioglimento del contratto di carta di credito (disdetta da parte di Bonu- sCard o del titolare di carta) oppure con la disdetta del contratto di assicura- zione collettiva alla base della presente assicurazione intercorrente fra Bonu- sCard e Allianz Assistance.
Come tratta i dati Allianz Assistance?
L’elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'atti- vità assicurativa. Nell’elaborazione dei dati personali, Allianz Assistance opera nel rispetto della Legge federale sulla tutela dei dati (LPD). Ove necessario, Allianz Assistance richiede alla persona assicurata il necessario assenso all’elaborazione dei dati con il modulo per la segnalazione dei sinistri .
I dati personali elaborati da Allianz Assistance includono dati rilevanti per la stipulazione del contratto, la gestione del contratto e dei sinistri. In primo luogo vengono elaborati i dati del contraente dell’assicurazione ovvero delle persone assicurate contenute nella domanda di assicurazione e nella denuncia di sini- stro. Nell’interesse di tutti i contraenti dell'assicurazione, in determinate circo- stanze viene effettuato anche uno scambio dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori all’estero e in patria. Allianz Assistance elabora inoltre i dati personali anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti nonché per scopi di marketing propri.
Per poter offrire una copertura assicurativa completa a condizioni convenienti, le prestazioni di Allianz Assistance vengono erogate in parte da società giuri- dicamente indipendenti all’estero e in patria. Al riguardo si può trattare di so- cietà del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell’ambito dell'assolvi- mento degli obblighi contrattuali, Allianz Assistance ricorre alla trasmissione di dati a livello sia interno che esterno al Gruppo.
Allianz Assistance conserva i dati in forma elettronica o fisica ai sensi delle disposizioni di legge.
Le persone, i cui dati personali vengono elaborati da Allianz Assistance, hanno diritto ai sensi della LPD a richiedere informazioni in merito a quali loro dati vengono eventualmente elaborati da Allianz Assistance; hanno inoltre diritto a richiedere la correzione di dati errati.
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx, Pagina 2 di 14 Tel. x00 00 000 00 00, Fax x00 00 000 00 00, xxxx.xx@xxxxxxx.xxx, xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx
Panoramica delle prestazioni assicurative e dei servizi
Assicurazioni
A Spese d’annullamento prima della partenza
B Spese di ricerca e recupero C Bagagli
D Protezione giuridica viaggi
Prestazioni assicurative
Assunzione delle spese di cancellazione se il viaggio viene an- nullato o assunzione delle spese di viaggio supplementari se il viaggio viene ritardato.
Assunzione delle spese di ricerca e recupero.
Risarcimento degli oggetti portati dalla persona assicurata per uso personale durante il viaggio.
Si applica una franchigia di CHF 200.– per sinistro. Per alcune prestazioni, la somma assicurata è limitata.
Assunzione di prestazioni di protezione giuridica in relazione a un viaggio privato.
Somma assicurata (maximale)
Visa LibertyCard Plus
per evento CHF 20‘000.–
per evento CHF 50’000.– per evento CHF 5‘000.–
per sinistro e anno
Visa LibertyCard
CHF 10‘000.–
CHF 50’000.–
CHF 2‘000.–
Europa Mondo
CHF 250’000.–
CHF 50’000.–
CHF 250’000.–
CHF 50’000.–
E Assicurazione casco bicicletta
F Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)
G Assistenza
H Comfort viaggi (ritardo del viaggio) J Private Medical (costi di sanità)
K CDW Franchigia per auto a noleg- gio (incl. veicoli “Mobility”)
L Assicurazione furto bicicletta
Risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione della bi- cicletta assicurata della persona assicurata.
Si applica una franchigia del 10% del valore d'acquisto della bicicletta assicurata, ma almeno CHF 200 .–.
Organizzazione e assunzione dei costi del viaggio di ritorno ex- tra della persona assicurata a seguito di un evento assicurato di una persona che viaggia con la persona assicurata, di una persona che non viaggia con la persona assicurata e che è vi- cina alla persona assicurata o del sostituto sul luogo di lavoro. Per alcune prestazioni, la somma assicurata è limitata.
Organizzazione e assunzione delle spese di rimpatrio all'ospe- dale più vicino, rimpatrio in un ospedale del luogo di residenza, viaggio di ritorno extra senza accompagnamento medico, cura dei figli minori al seguito o visita al capezzale in seguito ad un evento assicurato della persona assicurata.
Organizzazione e assunzione delle spese di cremazione e rim- patrio della bara o dell'urna.
Per alcune prestazioni, la somma assicurata è limitata.
Assunzione delle spese d'hotel, costi per la modifica della pre- notazione, spese telefoniche.
Assunzione delle spese mediche non coperte dall'assicura- zione sanitaria o contro gli infortuni per interventi medici di emergenza durante il viaggio.
Per alcune prestazioni, l'importo della copertura è limitato.
Assunzione dei costi della franchigia dovuta per contratto in caso di danni al auto noleggiato, compresi i veicoli "Mobility".
Indennizzo per l'acquisto di una bicicletta nuova o sostitutiva in caso di perdita totale della bicicletta assicurata.
Si applica una franchigia del 10% del valore d'acquisto della bicicletta assicurata, ma almeno CHF 200.–
per evento CHF 3’000.–
per evento CHF 20‘000.–
per evento illimitato
per evento CHF 1’000.– per evento CHF 200’000.–
per evento CHF 2’000.– per evento CHF 3’000.–
CHF 2’000.–
–
–
–
–
–
–
Servizi
M Servizio blocco carte clienti
N Servizio di concierge
Prestazioni di servizi
Blocco delle carte bancarie, postali, di credito e clienti, nonché delle carte SIM. in caso di furto, rapina o smarrimento.
Fornire informazioni sul traffico, prenotare un ristorante o un hotel, prenotare un'auto a noleggio, ordinare fiori o biglietti per un evento.
Visa LibertyCard Plus
Prestazi- one di ser- vizio
Prestazi- one di ser- vizio
Visa LibertyCard
Prestazione di servizio
–
Condizioni Generali d‘Assicurazione (CGA) BonusCard Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus
AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi) , succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito denominata Allianz Assistance, garantisce le prestazioni concordate con Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata Bonuscard, ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assi- curativo. Si applicano inoltre le disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione (LCA).
In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi.
I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative 4
II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell‘assicurazione 6
Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus Carte 6
A Spese d’annullamento prima della partenza 6
B Spese di ricerca e di recupero 7
C Bagagli 7
D Protezione giuridica 8
E Assicurazione casco bicicletta 9
Solo Visa LibertyCard Plus Carte 9
F Spese d’annullamento durante il viaggio (interuzione del viaggio) 9
G Assistenza 10
H Comfort di viaggio (ritardo del viaggio) 11
J Private Medical (costi di sanità) 11
K CDW Franchigia per auto a noleggio (incl. veicoli “Mobility”) 12
L Assicurazione furto bicicletta 13
III Disposizioni particolari per le singole componenti di servizio 13
Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus 13
M Servizio blocco carte clienti 13
Solo Visa LibertyCard Plus 13
N Servizio di concierge 13
I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative
Tutte le componenti assicurative sono assicurazioni contro i danni.
Le disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono solo nella misura in cui le disposizioni particolari per le singole componenti assicurative o di servizio non prevedano disposizioni contrarie.
1 Persone assicurate
1.1 La copertura assicurativa si estende al titolare (di seguito denominato persona assicurata o assicurato) di una carta VLC o di una carta VLC Plus (di seguito denominata Card) valida e non revocata, rilasciata da BonusCard, il quale è associato al contratto di assicurazione collettivo.
1.2 I titolari di una VLC beneficiano di una copertura assicurativa, oppure hanno diritto alle prestazioni nell'ambito dei servizi e delle componenti assicurative seguenti:
– A Spese d’annullamento prima della partenza;
– B Spese di ricerca e recupero;
– C Bagagli;
– D Protezione giuridica;
– E Assicurazione velo casco;
– M Servizio di blocco carte clienti.
1.3 I titolari di una VLC Plus beneficiano di una copertura assicurativa, op- pure hanno diritto alle prestazioni nell'ambito di tutti servizi e componenti assicurative in conformità all'articolo I 1.2 e in aggiunta i seguenti:
– F Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viag- gio);
– G Assistenza;
– X Xxxxxxx viaggi (ritardo del viaggio);
– J Private Medical;
– K CDW Franchigia per auto a noleggio (incl. veicoli “Mobility”);
– L Assicurazione velo volo;
– N Servizio di concierge.
1.4 Nel contesto delle componenti assicurative A Spese d’annullamento prima della partenza, B Spese di ricerca e di recupero, D Protezione giuridica viaggi, F Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio), G Assistenza, X Xxxxxxx viaggi (ritardo del viaggio) nonché J Private Medical (costi di sanità) la copertura si estende, oltre che al titolare della carta autorizzato, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo famigliare del titolare della carta e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura fami- glia).
1.5 Nel contesto della componente assicurativa C Assicurazione bagagli la copertura si estende, oltre che al titolare di una carta VLC Plus, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo famigliare del titolare della carta e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia), a condizione che il titolare della carta partecipi al viaggio in questione.
2 Validità geografica
La copertura assicurativa vale a livello mondiale, nella misura in cui non siano previsti altri ambiti di validità nelle Disposizioni Particolari alle sin- gole componenti assicurative o prestazioni di servizi.
3 Inizio, durata e portata della protezione assicurativa
3.1 La copertura assicurativa vale dal momento del rilascio della carta VLC o la VLC Plus e termina alla scadenza della carta o, rispettivamente, con lo scioglimento del contratto di carta di credito (disdetta da parte di BonusCard o del titolare della carta) oppure con la rescissione del con- tratto di assicurazione collettivo, sottostante alla presente assicura- zione, tra BonusCard e Allianz Assistance.
3.2 La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi personali o effettuati a solo scopo privato che rientrano nell'ambito delle questioni assicurative di cui alla presente, non si applica ai viaggi commerciali né professionali.
3.3 Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicura- tiva al momento del verificarsi dell'evento assicurato, in aggiunta agli eventuali ulteriori obblighi ai sensi del paragrafo I 4 in conformità alle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative deve es- sere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del ve- rificarsi dell'evento:
– Attestazione di un contratto di carta di credito valido per la carta VLC o la VLC Plus (numero della carta di credito)
– Su richiesta, una prova del carattere personale del viaggio oppure dell'utilizzo privato dello stesso nell'ambito delle questioni assicura- tive contemplate nella presente copertura assicurativa.
3.4 Le attuali CGA sono rese disponibili al titolare della carta dal contraente dell’assicurazione per via elettronica. Firmando o utilizzando la carta il titolare della stessa conferma la validità di queste CGA e dichiara di es- sere a conoscenza del loro contenuto.
4 Obblighi in caso di sinistro
4.1 La persona assicurata è tenuta a contribuire nel limitare il danno e a chiarire il sinistro.
4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto in- dicato al punto I 11).
4.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro se- greto professionale nei confronti di Allianz Assistance.
4.4 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz Assistance, essa è tenuta a sal- vaguardare tali diritti e a cederli a Allianz Assistance.
5 Violazione degli obblighi
Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assi- stance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
6 Eventi e prestazioni non assicurati
6.1 Non è assicurato un evento che si era già verificato al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio, oppure se la persona assicurata al momento della stipula del contratto, della preno- tazione del viaggio oppure poteva già prevederne il verificarsi.
6.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provo- cato come segue:
– Abuso di alcool, droghe o medicinali;
– Suicidio o tentato suicidio;
– Partecipazione a scioperi o disordini;
– Partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;
– Partecipazione consapevole a imprese rischiose;
– Colpa grave o premeditazione od omissione;
– Crimini, reati perpetrati o tentati.
6.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assi- curato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.
6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
6.5 Non sono assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: epidemie e pandemie, eccetto quelle espressamente definite come assicurate nelle Condizioni di assicurazione di cui al punto II A: Spese d’annulla- mento prima della partenza, punto II F: Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio), punto II G: Assistenza e punto II J: Private Medical (costi di sanità).
6.6 Provvedimenti delle autorità, ad esempio confisca dei beni o chiusura dello spazio aereo (salvo quanto espressamente definito come assicu- rato nelle componenti assicurative di cui al punto II A: 4.3 Spese d’an- nullamento prima della partenza e punto II F: 2.5 Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)).
6.7 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto d’espatrio, chiusura dello spazio aereo.
6.8 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico.
6.9 Se il perito (esperto, medico ecc.) è direttamente favorito o se è parente o affine della persona assicurata.
6.10 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.
6.11 Se le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli em- bargo della Svizzera, applicabili direttamente alle parti contrattuali, sono in conflitto con la copertura assicurativa, quest’ultima decade. Ciò vale anche per le sanzioni economiche o commerciali ovvero gli em- bargo adottati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d‘America, se questi non sono in contrasto con le disposizioni di legge svizzere.
7 Definizioni
7.1 Persone vicine
Persone vicine Persone vicine sono:
– I parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli);
– I conviventi con relativi genitori e figli;
– Le persone che accudiscono familiari minorenni o bisognosi di assi- stenza non partecipanti al viaggio;
– Amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti frequenti.
7.2 Europa
Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti i Paesi che fanno parte del continente europeo, nonché i Paesi del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira ed i Paesi mediterranei extraeuropei. Gli Stati dell'Azerbaigian, dell'Armenia e della Georgia, nonché la catena montuosa degli Urali co- stituiscono la frontiera orientale a nord della Turchia.
7.3 Svizzera
Nell'ambito di validità della copertura assicurativa rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
7.4 Danni da eventi naturali
Per danni da eventi naturali si intendono i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. Danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni da eventi naturali.
7.5 Denaro
Si considerano denaro: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
7.6 Viaggio
È considerato un viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione del tragitto per/dal lavoro. La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi privati o solo all'uso privato, non commerciale o non professionale degli oggetti assicurati sotto le presenti coperture assicurative. La durata complessiva
di un viaggio ai sensi di queste CGA è limitata ad un massimo di 365 giorni.
7.7 Agenzia di viaggi
Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, com- pagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'inten- dono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assi- curata forniscono servizi di viaggio per la stessa.
7.8 Mezzi di trasporto pubblici
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di sposta- mento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.
7.9 Guasto
Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che rende impossibile la prosecuzione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a guasto: difetto dei pneumatici, mancanza di benzina, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggia- mento della chiave del veicolo, o la benzina sbagliata non sono conside- rati guasti e non sono assicurati.
7.10 Infortunio personale
Per infortunio personale s'intende l'effetto dannoso improvviso e non in- tenzionale sul corpo umano di un fattore esterno straordinario.
7.11 Sinistro al veicolo a motore
Per sinistro al veicolo a motore s'intende un danno al veicolo assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la prosecuzione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. Comprende specialmente eventi causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.
7.12 Malattia grave / infortunio grave
Malattie o infortuni sono considerati gravi se compartano un’inabilità tem- poranea o permanente al lavoro o un'inabilità obbligatoria a viaggiare.
7.13 Epidemia
Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall’Organizza- zione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o Dipartimento fe- derale degli affari esteri (DFAE)) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
7.14 Pandemia
Un’epidemia riconosciuta come una pandemia dall’Organizzazione Mon- diale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. UFSP o DFAE) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
7.15 Quarantena
Confinamento obbligatorio (compreso l’isolamento imposto), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.
8 Clausola complementare
8.1 In caso di assicurazione cumulativa Allianz Assistance eroga le proprie prestazioni in via sussidiaria. Il diritto di regresso passa quindi ad Allianz Assistance fino a concorrenza dell’indennità da lui pagata. Le spese sono risarcite in toto e una tantum.
8.2 Se tuttavia Allianz Assistance ha fornito prestazioni per lo stesso danno, esse valgono come acconto, e la persona assicurata cede ad Allianz As- sistance, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria).
9 Gerarchia normativa
Le Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione.
10 Foro competente e diritto applicabile
10.1 Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
10.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
11 Indirizzo per contatti
Allianz Assistance Xxxxxxxxxxx 0 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxxxxxxx xxxx.xx@xxxxxxx.xxx
II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell‘assicurazione
Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus Carte
A Spese d’annullamento prima della partenza
1 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
2 Ambito di validità temporale
La copertura assicurativa inizia al momento della prenotazione definitiva del viaggio e termina con l'inizio del viaggio assicurato. Il viaggio inizia nel momento in cui si sale sul mezzo di trasporto prenotato oppure al momento della sistemazione dell’alloggio (hotel, appartamento va- canze, ecc.) prenotato nel caso in cui non sia stato prenotato alcun mezzo di trasporto.
3 Prestazioni assicurative
3.1 Spese d‘annullamento
Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggio, Allianz Assistance si assume le spese d'annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Se i biglietti per un evento non sono parte integrante di un pacchetto forfetario, viene detratta una franchigia di CHF 50.– per ogni biglietto. Le spese conteggiate alla persona assicu- rata per i cambi di prestazione effettuati prima dell’annullamento ven- gono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento as- sicurato ai sensi del punto II A 4. Non viene erogato alcun indennizzo per spese, tasse o riduzioni di avere in relazione alla perdita o cancel- lazione di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti d’utilizzazione (Time Sharing ecc.).
3.2 Inizio ritardato del viaggio
Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata è in grado di dare inizio al viaggio soltanto in ritardo, Allianz Assistance si assume, invece delle spese d'annullamento (al massimo sino a concorrenza delle spese in caso d'annullamento):
– le spese di viaggio supplementari causate dalla partenza ritardata;
– le spese per la parte di soggiorno non goduto, in modo proporzio- nale rispetto all’importo del soggiorno assicurato (senza costi di tra- sporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.
3.3 Le spese sostenute per diritti fissi eccessivi o ripetuti, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.
4 Eventi assicurati
4.3 Quarantena
Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in qua- rantena prima del viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un’autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (in- clusa una malattia epidemica o pandemica). È esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
4.4 Pregiudizio dei propri beni a domicilio
Se a domicilio i beni della persona assicurata vengono seriamente pre- giudicati in seguito a furto o danni causati da incendio, dall'acqua o fe- nomeni naturali e la sua presenza a domicilio risulta pertanto indispen- sabile.
4.5 Ritardo e soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio d'an- data
Quando l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ri- tardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.
4.6 Avaria del veicolo durante il viaggio d'andata
Se durante il viaggio diretto di andata al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. Guasti dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati.
4.7 Scioperi
Se lo svolgimento del viaggio è impedito da scioperi.
4.8 Pericoli presso il luogo di destinazione
Se eventi bellici, attentati terroristici o disordini di qualsiasi tipo minac- ciano la vita della persona assicurata presso il luogo di destinazione e se fonti svizzere ufficiali (Dipartimento federale degli affari esteri) scon- sigliano di effettuare il viaggio in seguito a catastrofi naturali presso il luogo di destinazione che rappresentano una minaccia per la vita della persona assicurata.
4.9 Catastrofe naturale
Se una catastrofe naturale nel luogo di destinazione mette a repentaglio la vita della persona assicurata.
4.10 Disoccupazione / entrata in servizio inaspettata
Se la persona assicurata nei 30 giorni precedenti la partenza entra ina- spettatamente in servizio o se l’entrata in servizio imprevista avviene durante il periodo di viaggio ovvero se, senza alcuna colpa a lei impu- tabile, la persona assicurata viene licenziata prima dell’inizio del viag- gio.
4.11 Citazione dell'Autorità
Se la persona assicurata riceve all'improvviso da un tribunale una cita- zione a presentarsi come testimone o come giurato. La data dell'udi- enza deve cadere nel periodo del viaggio.
4.12 Furto del passaporto o della carta d'identità
Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'iden- tità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. Nota: in diversi aeroporti si trovano uffici per il passa- porto provvisorio.
5 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)
4.1 Malattia, infortunio, decesso, gravidanza
Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosti- cata), incidente grave, complicazioni nella gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo il momento della prenotazione o conclusione dell'assicurazione:
– della persona assicurata;
– di una persona accompagnatrice, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla;
– di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio;
– del sostituto al posto di lavoro, che rende indispensabile la pre- senza della persona assicurata;
Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, questo può essere annullato da 6 persone al massimo, se un accompagnatore assicurato annulla il viaggio a causa di uno degli eventi summenzionati. In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se:
– uno psichiatra documenta l'inabilità al viaggio e al lavoro e
– l'inabilità al lavoro è documentata anche presentando una con- ferma dell'assenza rilasciata dal datore di lavoro
In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peg- gioramento documentato da certificato medico. La premessa è che, al momento di prenotare il viaggio o di concludere l'assicurazione, lo stato di salute fosse dimostrabilmente stabile e la persona in grado di viag- giare
4.2 Gravidanza
In caso di gravidanza della persona assicurata o accompagnatrice, la protezione assicurativa sussiste soltanto se questa è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la data di conclusione dell'assicurazione e se la data del viaggio di ritorno è oltre la 24esima settimana di gravi- danza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la conclusione dell'assicurazione e per il luogo del viaggio è prescritta una vaccinazione che rappresenta un rischio per il nascituro.
5.1 Difficile processo di guarigione
Quando una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'opera- zione o di un intervento medico sono già presenti al momento di preno- tare il viaggio o di concludere l'assicurazione e la guarigione non è av- venuta entro la data del viaggio. Quando le conseguenze di un'opera- zione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viag- gio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte al momento di prenotare il viaggio o per la data del viaggio.
5.2 Quando un evento elencato al punto II A 4.1 e II A 4.2 non viene con- statato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica e comprovato mediante un certificato medico con diagnosi.
5.3 Qualora l’agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse di- sdirlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le pre- stazioni non fornite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta del viaggio si veri- ficano tra l’altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri scon- siglia viaggi nella zona interessata.
5.4 In presenza di disposizioni dell'Autorità che non consentano la regolare esecuzione del viaggio prenotato, ad eccezione di quanto espressa- mente previsto alla cifra II A 4.3.
5.5 Non sono assicurate le spese d’annullamento se l’annullamento è ri- conducibile, secondo le circostanze, a una reazione fisica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, incidente aereo o una catastrofe natu- rale o è avvenuto sulla base di timori di disordini interni, eventi bellici, atti terroristici o a seguito di aerofobia (paura di volare.
6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4) 4 Eventi e prestazioni assicurati
6.1 Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad annullare tempestivamente la prestazione prenotata presso l'agen- zia di viaggio o il locatore.
6.2 In caso di sinistro è necessario presentare ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
– modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
– fattura delle spese d‘annullamento;
– conferma di prenotazione;
– documenti o certificati ufficiali che attestino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.).
B Spese di ricerca e di recupero
1 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
2 Ambito di validità temporale e geografica
L'assicurazione vale per i viaggi in tutto il mondo, ad eccezione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e dello stato in cui l'assicurato ha il suo domicilio di diritto civile, se diverso.
3 Evento assicurato e prestazioni assicurate
3.1. Quando la persona assicurata, durante il viaggio all’estero è conside- rata dispersa o deve essere recuperata in seguito a una situazione d’emergenza fisica, Allianz Assistance si assume le necessarie spese di ricerca e di recupero.
3.2. La centrale d’emergenza Allianz Assistance può essere contattata 24 ore su 24 per ottenere assistenza:
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)
4.1. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona as- sicurata o l'avente diritto deve comunicare per iscritto ad Allianz Assi- stance l'evento assicurato o il sinistro.
4.2. In caso di sinistro è necessario presentare ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
– Documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
– Fattura dell’impresa di recupero.
C Bagagli
1 Somma assicurata
4.1. In caso di:
– Danneggiamento e distruzione
– Smarrimento e danneggiamento durante il trasporto da parte di un’impresa di trasporti pubblici o
– Consegna ritardata da parte di un’impresa di trasporti pubblici
– Per ogni sinistro, tenendo conto della somma assicurata concor- data, si forniscono le seguenti prestazioni:
– in caso di danno o perdita totale si indennizza il valore corrente dell'oggetto assicurato;
– in caso di danno parziale il costo della riparazione degli oggetti danneggiati è limitato al valore corrente;
– è considerato valore corrente il valore d'acquisto originario meno una riduzione del valore del 10 % durante il primo anno a partire dalla data d'acquisto e del 20 % per ogni anno susseguente, per un totale massimo del 50 %;
– per pellicole, supporti dati, immagini e audio, viene risarcito il va- lore del materiale;
– in caso di consegna ritardata da parte di un'impresa di trasporti pubblici, il risarcimento per gli acquisti e le spese di noleggio asso- lutamente necessari ammonta ad un massimo del 10 % della somma assicurata convenuta;
– per i documenti personali, le licenze di circolazione e le chiavi, i costi sono limitati alla rispettiva sostituzione;
– il risarcimento di graffi ed abrasioni a biciclette ammonta ad un massimo di CHF 200.–;
– per i souvenir vengono rimborsati al massimo CHF 300.–.
4.2. Strumenti musicali, attrezzi sportivi, biciclette, carrozzine, canotti e gommoni sono assicurati soltanto durante il trasporto a cura di un'im- presa di trasporti pubblici.
4.3. Per oggetti di valore come pellicce, gioielli, orologi con o in metalli pre- ziosi oppure di orologi dal valore superiore alla media, nonché per equi- paggiamenti fotografici, cinematografici e di registrazione dei suoni, completi di accessori, si indennizza un massimo del 50 % della cifra assicurativa convenuta.
4.4. La persona assicurata deve sostenere una franchigia di CHF 200.– per ogni sinistro dovuto a furto.
5 Oggetti non assicurati
– Veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, velivoli e i rispettivi accessori;
– Valori coperti da un'assicurazione speciale;
– Titoli, certificati, documenti commerciali, biglietti e buoni di viaggio, denaro contante, carte di credito e carte clienti e Hardware per com- puter (desktop, laptop, beamer, accessori, palmari ecc.), telefoni cellulari, apparecchi di navigazione e software di ogni tipo;
– Oggetti di valore lasciati su un veicolo (chiuso o aperto);
– Xxxxxxx lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle 22.00 alle 6.00) rimangono all'interno di un veicolo o su un veicolo in cui il con- traente dell'assicurazione non pernotta;
– Metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campionari, oggetti di valore artistico o da collezione e at- trezzi professionali;
– Attrezzature cinematografiche, fotografiche, video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici, rientrino nell'ambito di responsabilità dell'impresa di trasporti pubblici;
– Occhiali, apparecchi acustici o accessori per apparecchi acustici;
– Xxxxx, perdita e distruzione di denaro.
6 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
2 Ambito di validità geografica
L'assicurazione ha validità in tutto il mondo. Rimane escluso il luogo abi- tuale di domicilio della persona assicurata.
3 Oggetti assicurati
È assicurato il bagaglio della persona assicurata inclusi i souvenir acqui- stati durante il viaggio, vale a dire tutti gli oggetti di uso personale portati con sé per il viaggio o consegnati ad un'impresa di trasporti e apparte- nenti alla persona assicurata.
Non sono assicurati i danni imputabili a:
– inosservanza del normale obbligo di cura da parte della persona as- sicurata;
– smarrimento, perdita e dimenticanza;
– effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d'in- tervento diretto personale della persona assicurata;
– modalità di conservazione degli oggetti di valore non adeguata al loro valore (cfr. Obblighi di comportamento durante il viaggio);
– fuoriuscita di perle e pietre preziose dall'incastonatura;
– influenze atmosferiche e della temperatura e logoramento dovuto all'uso;
– disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi, o danni causati direttamente o indirettamente da essi.
7 Obblighi di comportamento durante il viaggio 4 Prestazioni assicurative
Oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche e video ed attrezzature audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di chiusura separata (valigia, armadio, cassaforte). La modalità di custodia deve in ogni caso essere appropriata al valore degli oggetti.
8 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)
8.1. La persona assicurata deve far confermare immediatamente e dettaglia- tamente le cause, le circostanze e l'entità dell'evento:
– in caso di xxxxx, dall'impresa di trasporti, da terzi responsabili o dal responsabile del viaggio e/o dalla direzione dell'albergo;
– in caso di perdita o di ritardata consegna da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile.
8.2. Qualora la perdita o il danno, occorsa /o durante il trasporto mediante un'impresa di trasporti pubblici, sia constatata/o solo dopo la consegna, il sinistro dovrà essere denunciato per iscritto, entro due giorni lavora- tivi, all'impresa di trasporti responsabile e confermato da quest'ultima.
8.3. L'entità del danno deve essere supportata da prove. In mancanza, Al- lianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
8.4. Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di Allianz Assistance fino alla definizione del sinistro e, su richiesta, devono es- serle inviati a proprie spese per essere periziati.
8.5. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona as- sicurata o l'avente diritto deve comunicare per iscritto ad Allianz Assi- stance l'evento assicurato o il sinistro.
8.6. In caso di sinistro è necessario presentare ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
– modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
– conferma di prenotazione;
– conferma di sinistro da parte dell’impresa di trasporti (ad es. Pro- perty Irregularity Report (PIR));
– conferma da parte dell’impresa di trasporti in merito allo smarri- mento definitivo del bagaglio e lettera di risarcimento;
– ricevuta d’acquisto originale, in sua assenza il certificato di garan- zia; in caso di danneggiamento, la fattura di riparazione o il preven- tivo spese.
D Protezione giuridica
1 Persone assicurate
La protezione assicurativa si estende a tutti i titolari di una VLC o di una VLC Plus valida, attivata. Sono ugualmente assicurate le persone che vivono in modo permanente nello stesso nucleo famigliare del titolare della carta .
2 Caratteristiche dell'assicurazione
Le persone assicurate sono coperte in relazione a un viaggio personale (almeno un pernottamento, biglietto di ritorno prenotato quando si usa il trasporto pubblico, durata massima del viaggio 90 giorni).
3 Domande giuridiche / controversie / procedimenti assicurate
3.1. Diritto penale e amministrativo: assistenza legale in caso di procedi- mento penale o amministrativo per negligenza colposa. In presenza di accusa di delitti intenzionali: rimborso retroattivo delle spese in caso di sentenza di stato di necessità, legittima difesa, abbandono del procedi- mento e assoluzione.
3.2. Risarcimento del danno e rivalsa: rivendicazioni che esulano dagli obbli- ghi contrattuali come denuncia di danni, denuncia penale e aiuto alle vit- time in quest'ambito.
3.3. Controversie con assicurazioni private o pubbliche che coprono la per- sona assicurata.
3.4. Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o durante il viaggio:
– noleggio o prestito di un veicolo fino a 3,5 t omologato per la circo- lazione stradale;
– riparazione o trasporto di un siffatto veicolo;
– contratto per viaggio e albergo;
– locazione temporanea di una casa di vacanza;
– trasporto di persone o bagagli.
4.1. Prestazioni giuridiche da giuristi e avvocati della Dextra Rechtsschutz AG.
4.2. Prestazioni in denaro fino alle coperture indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative per:
– onorari degli avvocati secondo le tariffe locali ed esclusione degli onorari conseguenti;
– costi necessari di perizie e analisi;
– spese giudiziarie, di arbitrato e di mediazione;
– spese di viaggio necessarie in caso di citazioni di comparizione al di fuori del cantone di domicilio;
– perdita di guadagno dimostrata in caso di citazione di compari- zione;
– indennizzo delle parti;
– cauzioni penali (solo a titolo di anticipo al fine di evitare la carcera- zione preventiva).
Da queste sono dedotte le spese di intervento attribuite all'assicurato per via giudiziaria o per conciliazione.
4.3. Per conflitti e procedure con giurisdizione o legge applicabile al di fuori dell'Europa (copertura mondiale) la somma di copertura è limitata a un importo equivalente a CHF 50‘000.-.
4.4. Per più casi giuridici inerenti il medesimo evento e per tutti i sinistri re- lativi a una stessa polizza in un anno assicurativo la somma di copertura massima è disponibile una sola volta.
4.5. Liquidazione dei danni: Dextra Rechtsschutz AG può liberarsi dall'ob- bligo di prestare i propri servizi tramite la compensazione del profitto materiale.
5 Prestazioni e casi non assicurati (Sono fatte salve le consulenze giuridiche, i chiarimenti e il supporto legale)
5.1. Casi di conducente / pilota / utilizzatore non autorizzato di un veicolo, di un velivolo o di un'imbarcazione.
5.2. Esazione dei crediti che sono stati assegnati agli assicurati.
5.3. Controversie in seguito a eventi bellici o terroristici, scioperi, fissione o scissione nucleare.
5.4. Controversie tra persone assicurate tramite la stessa polizza. In questi casi solo il titolare della Card è assicurato.
5.5. Controversie tra i propri dipendenti o i loro rappresentanti.
6 Ambito di validità temporale e geografica
6.1. L'assicurazione vale in tutto il mondo, con le seguenti limitazioni:
– le procedure dinanzi a tribunali e autorità giudiziarie sono assicurate soltanto nei paesi in cui, al momento della segnalazione dei sinistri, l'indice Corruption Perceptions, aggiornato in base alla trasparenza internazionale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx raggiunge un minimo di 30 su 100;
– le procedure dinanzi ai tribunali arbitrali al di fuori della Svizzera o dinanzi a tribunali arbitrali internazionali non sono assicurate;
– la mediazione è assicurata esclusivamente in Svizzera.
6.2. La Dextra Rechtsschutz AG non concede alcuna protezione giuridica qualora la necessità di un'assistenza legale sia nata prima dell'utilizzo della Card o fosse già prevedibile in quel momento.
7 Gestione di un sinistro / libera scelta di un avvocato / divergenza d’opinione
7.1. La comunicazione della necessità di assistenza legale viene effettuata immediatamente online, via e-mail, posta o telefono a Dextra Rech- tsschutz AG. Tutti i documenti che riguardano il caso giuridico devono essere inoltrati da Dextra Rechtsschutz AG, Xxxxxxxxxxx 000, 0000 Xx- rich. Contatto: Tel. x00 00 000 00 00, xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx.
7.2. Se non sussiste il rischio d'incorrere in un ritardo, la persona assicurata non può decidere autonomamente di delegare alcun rappresentante le- gale, avviare alcuna procedura, concludere alcun accomodamento e ri- correre ad alcun rimedio giuridico, in caso contrario dovrà assumersi i costi aggiuntivi conseguenti.
7.3. Xxxxxx Rechtsschutz AG assiste la persona assicurata e si accorda con quest'ultima per avviare le misure adeguate. Nella misura in cui ciò non comporti costi aggiuntivi la persona assicurata può proporre in qualsiasi momento a Dextra Rechtsschutz AG la propria rappresentanza. Il rap- presentante legale deve essere legato al segreto professionale.
7.4. Per ogni procedura giudiziaria o amministrativa o in caso di conflitto d'in- teressi la persona assicurata ha diritto a scegliere liberamente il proprio rappresentante legale. Se Xxxxxx Rechtsschutz AG rifiuta il rappresen- tante scelto la persona assicurata può suggerire altri tre nomi per la rap- presentanza, uno dei quali deve essere accettato da Dextra Rech- tsschutz AG. L'assicurato può anche scegliere un rappresentante consi- gliato da Dextra Rechtsschutz AG.
7.5. Se Dextra Rechtsschutz AG supporta e assiste l'assicurato in modo in- condizionato, ciò non va inteso come attestazione di copertura.
7.6. Dextra Rechtsschutz AG non si assume alcuna responsabilità per con- sulenze per le quali non sussiste alcun obbligo giuridico, nella misura consentita dalla legge.
7.7. In caso di divergenze d'opinioni tra la persona assicurata e Dextra Re- chtsschutz AG in merito alle misure da adottare, in particolare quando Xxxxxx Rechtsschutz AG reputa vano l'intervento, la persona assicurata può richiedere, entro il termine di 14 giorni dalla ricezione di una motiva- zione scritta da parte di Dextra Rechtsschutz AG, una valutazione della questione tramite un arbitro giudiziario, designato di comune accordo e che non possa trovarsi in rapporto di fiducia con una delle parti.
E Assicurazione casco bicicletta
1 Somma assicurata
1.1. Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
1.2. In caso di danno viene detratta una franchigia ammontante al 10% del danno, minimo CHF 200.-.
2 Ambito di validità geografica
L'assicurazione è valida in tutti i paesi europei fino agli Urali nonché nei paesi del Mediterraneo e sulle isole del Mediterraneo.
3 Bicicletta assicurata
Assicurata è la bicicletta di proprietà e utilizzata della persona assicurata.
4 Eventi e prestazioni assicurati
4.1. In caso di infortunio o di una caduta durante l'uso della bicicletta assicu- rata conformemente alla cifra E 3, Allianz Assistance si assume i costi di riparazione o di sostituzione della bicicletta fino al valore corrente della bicicletta. È considerato valore corrente il valore al momento dell'acqui- sto meno un'ammortizzazione annua del 10%.
4.2. Nell'ambito delle spese di riparazione di cui alla cifra II E 4.1 Allianz As- sistance si assume i costi degli interventi di riparazione fino a un mas- simo di CHF 200.–.
4.3. È esclusa un'indennità finanziaria in sostituzione dei costi di riparazione o di sostituzione.
5 Eventi e prestazioni non assicurate (ad integrazione del punto I 6)
Non sono assicurati gli eventi causati nel modo seguente:
– in seguito allo stato della bicicletta non idoneo alla circolazione;
– in seguito all'uso non autorizzato della bicicletta rispettivamente se il ciclista non è lo stipulante;
– da vandalismo o appropriazione indebita (concerne solo il danno alla bicicletta assicurata);
– da danni agli accessori della bicicletta assicurata e danni alla bici- cletta assicurata, causato dagli accessori;
– da danni da graffi e abrasioni rispettivamente danni "cosmetici", che non influiscono sull'idoneità alla circolazione della bicicletta.
6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)
6.1. L'entità del danno deve essere supportata da prove. In mancanza, Al- lianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
6.2. Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata è tenuta a documentare con fotografie i danni causati e a comunicare immediatamente le prove dei danni causati per iscritto il sinistro all'Allianz Assistance.
6.3. In caso di sinistro è necessario presentare ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
– modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
– numero di telaio della bicicletta;
– quietanza / conferma d'acquisto della bicicletta;
– ricevute / fatture delle spese assicurate, in originale.
Solo Visa LibertyCard Plus
F Spese d’annullamento durante il viaggio (interuzione del viaggio)
1 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
2 Eventi e prestazioni assicurati
Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona as- sicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell’evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure ovvero all’assun- zione delle relative spese. La centrale d’emergenza Allianz Assistance è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d’emer- genza vengono registrate):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
2.1. Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompa- gnatore o di un familiare
Se un accompagnatore, vicino all'assicurato o un suo familiare viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito ad un altro motivo assicurato e la persona assicurata dovesse prose- guire il viaggio da sola, Allianz Assistance organizza e paga i costi sup- plementari per il rientro fuori programma della per-sona assicurata e/o del familiare assicurato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).
2.2. Viaggio di ritorno anticipato in seguito a malattia, incidente o decesso di una persona vicina all'assicurato che non partecipa al viaggio o del sostituto sul posto di lavoro
Quando una persona vicina che non partecipa al viaggio o il sostituto sul posto di lavoro si ammala gravemente (inclusa una malattia epide- mica o pandemica diagnosticata), ha avuto un incidente grave o muore, la Allianz Assistance organizza e paga le spese supplementari del viag- gio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) della per-sona assicurata fino alla sua resi- denza permanente.
2.3. Viaggio di ritorno anticipato in seguito ad altri motivi importanti
Se i beni presso il domicilio della persona assicurata vengono grave- mente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o fenomeni naturali, Allianz Assistance organizza il rientro fuori pro- gramma della persona assicurata al proprio domicilio e paga i costi sup- plementari per lo stesso (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica.
2.4. Viaggio di ritorno temporaneo
Allianz Assistance organizza e paga, per i medesimi motivi espressi ai punti ll F 2.2 e ll F 2.3, anche un rientro temporaneo a domicilio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) per una persona assicurata (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte di viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.
2.5. Viaggio di ritorno o ritardata continuazione del viaggio a causa della quarantena
Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in qua- rantena durante il viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o il compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (in- clusa una malattia epidemica o pandemica), Allianz Assistance orga- nizza e paga le spese supplementari per il viaggio di ritorno fuori pro- gramma o per la ritardata continuazione del viaggio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe eco-nomica) per la persona assi- curata o il compagno di viaggio assicurato. È esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
2.6. Rifiuto del trasporto durante il viaggio o il viaggio di ritorno o rifiuto dell'ingresso nel territorio in caso di sospetta malattia
Se alla persona assicurata o un compagno di viaggio durante il viaggio viene negato il trasporto o l'ingresso nel territorio in caso di sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia affetto da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica), Al- lianz Assistance organizza e paga le spese supplementari per il viaggio di ritorno fuori programma o per la ritardata continuazione del viaggio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe eco-nomica) per la persona assicurata o il compagno di viaggio assicurato.
2.7. Viaggio di ritorno in seguito a disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi
Se disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi presso il luogo di destinazione del viaggio impediscono in modo provabile il pro- seguimento del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, Allianz Assistance organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicu- rata (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe econo- mica).
2.8. Viaggio di ritorno per mancanza del mezzo di trasporto
Qualora il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viag- gio venisse a mancare in seguito a guasto o incidente e, di conse- guenza, la prosecuzione del viaggio non fosse garantita secondo i pro-
G Assistenza
1 Somma assicurata
grammi, Allianz Assistance organizza e paga il viaggio di ritorno extra
o il proseguimento ritardato del viaggio della persona assicurata. Ritardi
o deviazioni effettuate dal mezzo di trasporto pubblico prenotato o uti-
lizzato non sono considerati come mancanza dello stesso. Non sussiste alcuna pretesa in caso di guasto o incidente di veicoli privati guidati dall'assicurato per l'attuazione del viaggio o da lui utilizzati come pas- seggero.
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle presta- zioni.
2 Eventi e prestazioni assicurati
2.9. In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, bi-
glietti di viaggio e buoni alloggio) che rendono temporaneamente im- possibile il proseguimento del viaggio o il ritorno in Svizzera, Allianz
Assistance si assume le spese supplementari del soggiorno (hotel, spese di trasporto locale, spese supplementari per il viaggio di ritorno) fino a un massimo di CHF 2’000.– per evento, a condizione che l'auto- xxxx di polizia competente venga immediatamente informata.
2.10. Rimborso delle spese di viaggio
2.10.1. Rimborso delle spese per la parte di viaggio non utilizzata
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viag- gio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del soggiorno assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella po- lizza. Se la polizza non contiene una cifra, l'indennizzo è limitato alla cifra delle spese d'annullamento assicurate. Non viene riconosciuto al- cun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente preno- tato nonché per l’alloggio non utilizzato, originariamente prenotato se Allianz Assistance si assume le spese per l’alloggio sostitutivo.
2.10.2. Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interru- zione del viaggio o rientro ritardato
Se si verificano delle spese impreviste in relazione ad un evento assi- curato (taxi, telefono ecc.), Allianz Assistance sostiene tali spese extra complessivamente sino a CHF 750.– per persona assicurata; in caso di una ulteriore limitazione del risarcimento per le spese telefoniche sino a un massimo di CHF 200.– nell’ambito di tale limite.
3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)
3.1. Quando la centrale di emergenza Allianz Assistance non ha pre- ventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.
3.2. Quando l’agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzial- mente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo o interromperlo in seguito a circostanze con- crete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a so- stenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposi- zioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta o l’interruzione del viaggio si verificano tra l’altro, quando il Dipar- timento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona in- teressata.
3.3. Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le racco- mandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'e- pidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità lo- cali emessi nella destinazione del viaggio.
3.4. Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza.
3.5. Spese per vitto e alloggio, incidente sul lavoro e altri danni patri- moniali.
4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)
4.1. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la per- sona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell’evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a even- tuali misure di assistenza ovvero all’assunzione delle relative spese (cfr. punto II F 2).
4.2. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
– modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
– conferma di prenotazione;
– documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.);
– ricevute per spese impreviste/supplementari.
Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona as-
sicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell’evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ov- vero all’assunzione delle relative spese. La centrale d’emergenza Al- lianz Assistance è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d’emergenza vengono registrate):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
Per le prestazioni sanitarie, solo i medici di Allianz Assistance decidono in merito al tipo e al momento del provvedimento da adottare.
2.1. Assistenza prestazioni assicurative
2.1.1. Trasporto all'ospedale idoneo più vicino
Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala gravemente (in- clusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata) o ha avuto un incidente grave, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, Allianz As- sistance, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.
2.1.2. Rimpatrio con assistenza medica presso un ospedale del luogo di resi- denza
Se necessario dal punto di vista medico, Allianz Assistance organizza e paga, in presenza dei medesimi presupposti espressi al punto II G 2.1.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure presso il luogo di residenza della persona assicurata.
2.1.3. Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica
Sulla base di un opportuno referto medico e in presenza dei presupposti espressi al punto II G 2.1.1, Allianz Assistance organizza e paga il rim- patrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico.
2.1.4. Assistenza a figli minorenni partecipanti al viaggio
Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al domicilio, Allianz Assistance organizza e paga an- che l'assistenza dei figli minori che dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli, nonché le spese per il viaggio di andata e ritorno di una persona che li assiste (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).
2.1.5. Rimpatrio in caso di decesso
Se una persona assicurata muore, Allianz Assistance si assume i costi della cremazione fuori dallo Stato di residenza o le spese supplementari per l'adempimento del tratta-to internazionale sul trasporto di salme (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il ritorno della bara o dell'urna all'ultimo domicilio del-la persona assicu- rata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.
2.2. Viaggio di visita
Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per oltre sette giorni, Allianz Assistance organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di classe me- dia) fino ad un massimo di CHF 5'000.-.
2.3. Prestazioni di servizi Assistance Anticipo delle spese ospedaliere
Se la persona assicurata viene ricoverata o sottoposta a un trattamento medico presso un ospedale al di fuori del proprio paese di residenza, se necessario, Allianz Assistance paga un anticipo fino a CHF 5'000.– sui costi ospedalieri. La persona assicurata s'impegna a rimborsare a Allianz Assistance l'intero importo anticipato, incluse eventuali spese di trasferimento, entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale, e comun- que non oltre la data della fine del viaggio.
Al fine di ottenere un anticipo, la persona assicurata deve trasmettere il referto medico a Allianz Assistance.
2.4. Rimborso delle spese di viaggio
2.4.1. Rimborso delle spese per la parte di viaggio non utilizzata
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viag- gio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del soggiorno assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella po- lizza. Se la polizza non contiene una cifra, l'indennizzo è limitato alla cifra delle spese d'annullamento assicurate. Non viene riconosciuto al- cun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente preno- tato nonché per l’alloggio non utilizzato, originariamente prenotato se Allianz Assistance si assume le spese per l’alloggio sostitutivo.
2.4.2. Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interru- zione del viaggio o rientro ritardato
Se si verificano delle spese impreviste in relazione ad un evento assi- curato (taxi, telefono ecc.), Allianz Assistance sostiene tali spese extra complessivamente sino a CHF 750.– per persona assicurata; in caso di una ulteriore limitazione del risarcimento per le spese telefoniche sino a un massimo di CHF 200.– nell’ambito di tale limite.
3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)
3.1. Quando la centrale di emergenza Allianz Assistance non ha pre- ventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.
3.2. Quando l’agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzial- mente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo o interromperlo in seguito a circostanze con- crete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a so- stenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposi- zioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta o l’interruzione del viaggio si verificano tra l’altro, quando il Dipar- timento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona in- teressata.
3.3. Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le racco- mandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'e- pidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità lo- cali emessi nella destinazione del viaggio.
3.4. Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza.
3.5. Spese per vitto e alloggio, incidente sul lavoro e altri danni patri- moniali.
4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)
4.1. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la per- sona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell’evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a even- tuali misure di assistenza ovvero all’assunzione delle relative spese (cfr. punto II G 2):
4.2. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
– Modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
– Conferma di prenotazione;
– Documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
– Ricevute per spese impreviste/spese extra.
H Comfort di viaggio (ritardo del viaggio)
1 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle presta- zioni.
2 Eventi e prestazioni assicurati
Se un viaggio prenotato dalla persona assicurata viene annullato poco prima della partenza o se si verifica un ritardo della partenza di almeno 3 ore Allianz Assistance si assume le spese aggiuntive (spese d'hotel, costi per la modifica della prenotazione, spese te- lefoniche) sostenute dalla persona assicurata per la prosecuzione del viaggio. In caso di ritardo nella consegna del bagaglio supe- riore alle 11 ore, Allianz Assistance indennizzerà anche, nell'am- bito della somma assicurata concordata, le spese per l'acquisto degli indumenti e degli articoli igienici necessari.
3 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e pre- stazioni non assicurati)
3.1. Quando la persona assicurata è responsabile del ritardo.
3.2. Annullamenti e ritardi del viaggio riconducibili a eventi meteorologici o ad altre cause naturali.
3.3. Quando il vettore trasporto non fornisce, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o lo deve disdire o interrom- pere in seguito a circostanze concrete ed è tenuto a rimborsare le pre- stazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto
stabilito dalle disposizioni di legge.
4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)
4.1. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la per- sona assicurata o avente diritto è tenuta, a notificare per iscritto ad Allianz Assistance l’evento o il sinistro assicurato.
4.2. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
– conferma di prenotazione;
– certificato comprovante il ritardo del vettore aereo incl. indicazione della conferma d’annullamento o del ritardo, così come la durata del ritardo e qualsiasi compensazione ricevuta;
– ricevute per le spese extra.
J Private Medical (costi di sanità)
1 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle presta- zioni.
2 Persone assicurate
L'assicurazione copre le persone secondo la clausola I 1 fino all'età di 81 anni.
3 Ambito di validità temporale e geografica
3.1. L'assicurazione vale per i viaggi in tutto il mondo, ad eccezione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e ove diverso dello Stato in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio.
3.2. Le spese sostenute all'estero per cure mediche e ospedaliere saranno rimborsate fino a 90 giorni oltre la durata concordata della polizza assi- curativa, sempre che la malattia o l'infortunio siano insorti durante il pe- riodo assicurativo.
4 Prestazioni assicurati
Allianz Assistance eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle Assicurazioni sociali di legge della Svizzera (assicurazione malattia, as- sicurazione contro gli infortuni ecc.) ed eventuali assicurazioni comple- mentari per ricoveri ospedalieri e spese di cura ambulatoriali d'emer- genza non coperte integralmente dalle assicurazioni di legge.
4.1. In caso di infortunio o malattia per cui è indicato un intervento sanitario d’emergenza, Allianz Assistance sostiene le spese d'emergenza per le seguenti prestazioni mediche nel rispettivo Paese di soggiorno, purché l'intervento sanitario d'emergenza sia prescritto da un medico o da un dentista abilitato ovvero da una persona munita della relativa autorizza- zione:
– spese di cura, medicinali inclusi;
– ricovero in ospedale;
– trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo stato;
– noleggio di apparecchiature medicali;
– in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.;
– riparazione o sostituzione di apparecchiature medicali danneggiate a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico;
– Trasporto al più vicino ospedale idoneo alla cura;
– Cure dentistiche dovute ad infortunio fino a xxx. CHF 1’000.–.
4.2. Premettendo che i medici abbiano rilasciato la loro esplicita approva- zione alla centrale di emergenza Allianz Assistance, Allianz Assistance si assume i costi di cura d’emergenza anche in caso di ricovero stazio- nario nel reparto privato. L’approvazione per la cura nel reparto privato deve essere richiesta in ogni caso alla centrale d’emergenza Allianz Assistance (i colloqui con la centrale d’emergenza vengono registrati):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
4.3. Limitazione delle prestazioni ed esclusione delle prestazioni.
4.3.1. In caso di mancanza di un’assicurazione malattia e/o infortunio sviz- zera, Allianz Assistance indennizza il 50 % della differenza tra i costi totali dimostrati dell’ospedale e della cura in ambulatorio e dell’assun- zione delle spese dalla parte obbligatoria di una cassa malattie o assi- curazione infortuni svizzera (tuttavia sino a concorrenza della somma assicurata). Le prestazioni vengono erogate solo se le spese sono in- sorte per malattia e infortunio. In questo caso non si forniscono presta- zioni più ampie.
4.3.2. In caso di infortunio o di malattia, Allianz Assistance si assume i costi della cura d’emergenza nel reparto privato esclusivamente fino al mo- mento in cui, secondo l’imprescindibile parere dei medici della centrale d’emergenza Allianz Assistance, diviene possibile il rimpatrio rispettiva- mente il viaggio di ritorno della persona assicurata.
4.3.3. Senza una previa approvazione esplicita dei medici della centrale
d’emergenza Allianz Assistance non sussiste un diritto a prestazioni concernenti l’assunzione rispettivamente il rimborso dei costi di cura nel reparto privato.
4.3.4. L’autorizzazione alla cura nel reparto privato conforme alla cifra II I 4.2 è rilasciata rispettivamente negata a proprio discernimento dai medici della centrale d'emergenza Allianz Assistance, in considerazione delle condizioni mediche locali del rispettivo paese di soggiorno o dell’esigi- bilità della cura alla quale la persona assicurata deve sottoporsi. Se la persona assicurata si fa curare in un reparto privato senza l’approva- zione dei medici della centrale d’emergenza Allianz Assistance, rispet- tivamente con la loro esplicita assegnazione ad un reparto privato, que- sto avviene sotto responsabilità unica e a spese della persona assicu- rata.
5 Eventi assicurati
Infortuni e malattie (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata) per cui è necessario ricorrere a un intervento me- dico d'emergenza.
6 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)
6.1. Infortuni e malattie già presenti alla stipula dell’assicurazione, nonché rispettivi postumi, complicazioni, peggioramenti o rica- dute, in particolare malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipula dell’assicurazione o meno.
6.2. Infortuni e malattie che si verificano durante un viaggio intrapreso in contrasto con le raccomandazioni emanate in relazione a un'epide- mia/pandemia dal governo del paese d'origine della persona assicurata o in contrasto con le raccomandazioni delle autorità locali della destina- zione del viaggio.
6.3. Consulti e trattamenti di malattie dentarie e mascellari.
6.4. Consulti e trattamenti di stati di affaticamento ed esaurimento, nonché malattie nervose e psichiche.
6.5. Consulti e trattamenti di malattie oncologiche, incluse visite di controllo.
6.6. Visite di controllo ginecologiche, pediatriche o generali (check-up).
6.7. Medicinali profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, farmaci omeopa- tici, vaccinazioni, farmacie da viaggio, anfetamine, ormoni e medicinali per l'abbassamento del colesterolo.
6.8. Gravidanza, aborto e parto nonché relative complicanze e conse- guenze di misure anticoncezionali e di interruzione della gravidanza.
6.9. Infortuni alla guida di un motoveicolo, per la cui conduzione la persona assicurata non dispone dei documenti di legge necessari.
6.10. Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.
6.11. Infortuni occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e appa- recchi volanti.
6.12. Massaggi, trattamenti effettuati nei centri benessere e chirurgia este- tica.
6.13. Infortuni durante il servizio militare.
6.14. La franchigia (risp. franchigie) delle Assicurazioni sociali di legge (assi- curazione malattie, assicurazione contro gli infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni integrative.
7 Garanzia di pagamento delle spese
eventuali assicurazioni complementari;
– rapporto del medico/certificato medico dettagliato con diagnosi;
– fattura/e in merito a spese mediche e/o ospedaliere (incl. relative ricette).
K CDW Franchigia per auto a noleggio (incl. veicoli “Mobi- lity”)
1 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle presta- zioni.
2 Ambito di validità temporale
La copertura assicurativa decorre dall’inizio del periodo di loca- zione riportato sul contratto di noleggio e termina alla fine della locazione ivi prevista, al più tardi con la restituzione del veicolo all'autonoleggio. La copertura assicurativa è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.
3 Veicolo assicurato
L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato dalla persona as- sicurata durante un viaggio assicurato. I veicoli "Mobility" vengono considerati veicoli a noleggio. I taxi e i veicoli delle scuole guida non sono assicurati.
4 Prestazioni assicurative
4.1. La presente è un'assicurazione complementare per i veicoli noleg- giati. In caso di sinistro, Allianz Assistance rimborsa all'assicurato la franchigia addebitata dal locatore (o da altra assicurazione).
4.2. L'entità della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata alla somma assicurata mas- sima.
5 Eventi assicurati
5.1. Viene assicurata la franchigia applicata in caso di danno al veicolo noleggiato o dovuto a furto del veicolo noleggiato durante il noleg- gio. La condizione preliminare per il risarcimento è data dall'e- vento coperto da altra assicurazione e dalla relativa franchigia.
5.2. Qualora il danno subito di cui al punto II K 5.1 non superasse l'ammon- tare della franchigia, Allianz Assistance coprirà il danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.
6 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6)
7.1. Allianz Assistance fornisce la garanzia di pagamento delle spese nell'ambito della presente assicurazione e ad integrazione delle Assi- curazioni sociali di legge (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni ecc. e assicurazioni analoghe del Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio principale o assicurazione malattie principale) ed eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti di chi eroga le prestazioni (medico, ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali avuti sul posto.
7.2. In ogni caso la garanzia di pagamento delle spese deve essere richiesta telefonicamente alla centrale di emergenza Allianz Assistance (le con- versazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
8 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)
8.1. Su richiesta di Allianz Assistance, la persona assicurata è tenuta a sot- toporsi in qualsiasi momento ad una visita medica da parte del medico della Società.
8.2. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona as- sicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance per iscritto al verificarsi dell’evento o sinistro assicurato.
8.3. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
– modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
– conferma di prenotazione;
– conteggio/decisione delle assicurazioni sociali di legge svizzere (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni) e di
6.1. Sinistri per cui l'assicurazione adempiente non prevede alcuna franchigia.
6.2. Xxxxxxxx dovuti a colpa grave del conducente.
6.3. Danni che sono stati causati dal conducente del veicolo in stato di ubria- chezza (superamento del valore limite per mille previsto dalla legge del rispettivo Paese), sotto l'effetto di droghe o farmaci.
6.4. Sinistri dovuti a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleg- gio.
6.5. Sinistri verificatisi su strade non pubbliche o non ufficiali.
6.6. Xxxxx subiti da caravan e altri tipi di rimorchi.
7 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4:)
7.1. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la per- sona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance per iscritto al verifi- carsi dell’evento o sinistro assicurato.
7.2. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
– modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
– contratto di locazione (con indicazione della franchigia);
– rapporto danni dell’autonoleggio;
– conteggio del danno dell’autonoleggio;
– conteggio della carta di credito con indicazione del carico dei sini- stri.
L Assicurazione furto bicicletta
1 Somma assicurata e ambito di validità
1.1. Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle presta- zioni.
1.2. In caso di danno, viene detratta una franchigia pari al 10% del valore d'acquisto della bicicletta assicurata, non inferiore a CHF 200.-.
2 Ambito di validità geografica
2.1. L'assicurazione è valida in tutti i paesi europei fino agli Urali e sulle loro isole del Mediterraneo.
3 Bicicletta assicurata
3.1. Assicurata è la bicicletta di proprietà e utilizzata della persona as- sicurata.
4 Eventi e prestazioni assicurati
III Disposizioni particolari per le singole componenti di servizio
Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus
M Servizio blocco carte clienti
1 Prestazione di servizi
In caso di rapina, furto, perdita e smarrimento di carte di pagamento personali e carte SIM permessi in Svizzera a nome della persona assi- curata, la persona assicurata può richiedere assistenza. Allianz Assi- stance cercherà di bloccare tutte le carte indicate presso i relativi istituti (società emittente, banca, posta ecc.). Se il rispettivo istituto non effet- tua il blocco, Allianz Assistance informerà la persona assicurata comu- nicandole il numero telefonico dell'istituto in questione.
1.1. Per utilizzare le prestazioni del servizio di blocco carte di credito e carte clienti, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax 24 ore su 24 ai seguenti numeri):
Telefono x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
2 Responsabilità
4.1. In caso di furto e rapina (furto sotto minaccia o con uso della forza contro la persona assicurata) della bicicletta (cif. L 3.1) assicurata o di parti di essa, i costi vengono rimborsati o sostenuti da Allianz Assistance nell'ambito della copertura assicurativa calcolo del va- lore corrente della bicicletta per la sostituzione o l'acquisto di una bicicletta nuova. Per valore corrente s'intende il valore al momento dell'acquisto al netto di una detrazione annua lineare del 10% a partire da un anno dopo l'acquisto (ammortamento).
4.2. Escluso un indennizzo in denaro in luogo dei costi di sostituzione o ac- quisto dell'oggetto rubato assicurato.
5 Eventi e oggetti non assicurati (a integrazione del punto I 6: Eventi non assicurati)
Allianz Assistance non risponde dei danni derivanti dalla mancata re- peribilità dei rispettivi istituti, nonché dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita di carte pagamento personali e carte SIM.
Solo Visa LibertyCard Plus
N Servizio di concierge
1 Prestazione di servizi
5.1. Se non può essere dimostrato che la bicicletta assicurata, al mo- mento del verificarsi dell'evento, non era protetta nei modi usuali tramite un lucchetto da bicicletta.
5.2. L'assicurazione non copre il furto dei componenti fissi della bicicletta per i quali non è possibile dimostrare che sono stati acquistati con la bicicletta.
5.3. L'assicurazione non copre il furto di parti mobili della bicicletta, del luc- chetto, di oggetti o bagagli che siano stati lasciati accanto o sulla bici- cletta.
5.4. Non è prevista alcuna copertura assicurativa per le batterie e gli ele- menti di comando delle biciclette elettriche.
6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 4)
6.1. Le cause, le circostanze e la portata dell'evento devono essere prontamente dichiarate dalla persona assicurata in modo detta- gliato presso la stazione di polizia più vicina al luogo in cui è av- venuto il fatto.
6.2. L'ammontare della perdita deve essere supportato da prove. Se questo non è possibile, Allianz Assistance può ridurre o rifiutare le prestazioni.
1.1. Sulla base di una chiamata telefonica, Allianz Assistance orga- nizza, nei limiti del possibile, vari servizi di concierge quali per esempio informazioni sul traffico, informazioni su manifestazioni in corso, prenotazione di un ristorante o di un hotel, prenotazione di un veicolo a noleggio, ordinazione di fiori o di biglietti d’ingresso a manifestazioni. Allianz Assistance provvede alla prenotazione o all’ordinazione a nome della per-sona assicurata (committente) e indicando i dati della carta di credito di quest’ultima. Il conteggio avviene tra la persona assicurata e la società fornitrice delle pre- stazioni. Le prestazioni richieste vengono fornite da una società scelta da Allianz Assistance. Qualora ciò non fosse possibile, Al- lianz Assistance procura alla persona assicurata il numero di tele- fono di una relativa istituzione.
1.2. Qualora il trattamento di una richiesta superi le due ore di tempo, Allianz Assistance si riserva il diritto di chiudere la richiesta dopo aver informato la persona assicurata sullo stato del dossier.
1.3. Allianz Assistance non entra nel merito di richieste considerate illecite ai sensi della legislazione svizzera, nonché di richieste di concierge ri- tenute immorali o contrarie ai principi etici.
1.4. Allianz Assistance si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di concierge ritenuta inappropriata, senza indicarne i motivi.
2 Costi
6.3. Se la bicicletta rubata, per la quale Allianz Assistance ha già provveduto
alla sostituzione, viene ritrovata, diventa di proprietà di Allianz Assi- stance. In caso contrario, la prestazione assicurativa erogata deve es-
sere restituita a Allianz Assistance. In ogni caso, Allianz Assistance deve essere informata al riguardo.
6.4. Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata è tenuta a comunicare tem- pestivamente per iscritto il caso di sinistro all'Allianz Assistance.
6.5. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
– modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
– numero di telaio della bicicletta;
– ricevuta / conferma d'acquisto della bicicletta
– ricevute / fatture delle spese supplementari assicurate.
I costi delle prestazioni utilizzate sono a carico della persona as-
sicurata (cliente) e vengono fatturate ai prezzi applicati dalla so- cietà scelta da Allianz Assistance secondo il prezzario vigente. Tutte le prenotazioni fatte da Allianz Assistance sottostanno alle condizioni generali delle società messe in relazione da Allianz As- sistance. La persona assicurata (committente) risponde diretta- mente nei con-fronti della società scelta da Allianz Assistance del pagamento di tutte le prestazioni alle quali ha fatto ricorso. La per- sona assicurata (committente) risponde di eventuali costi di annul- lamento o di mancata presentazione in relazione a prenotazioni fatte a suo nome.
3 Responsabilità 4 Indirizzo per contatti
Allianz Assistance declina ogni responsabilità per:
– Xxxxx materiali e patrimoniali derivanti da un ritardo o da informa- zioni errate, nonché per prestazioni non conformi o difetti a ogetti acquistati di qualsiasi tipo
– Danni materiali e patrimoniali derivanti dall‘impossibilità di mettersi in contatto on l’istituzione interessata
– La mancetta esecuzione della prestazione ordinata o per perturba- zioni nella fornitura delle prestazioni
– Danni causati da persone coinvolte nella fornitura delle prestazioni.
4.1. Per beneficiare del servizio di concierge, la persona assicurata può telefonare ai seguenti numeri):
Telefono x00 00 000 00 00