ACCORDO QUADRO HOME VIDEO
ACCORDO QUADRO HOME VIDEO
PREMESSA
Il sotto riportato accordo standard è applicato ai Produttori (come definiti nell’Accordo stesso) associati all’Associazione di categoria, nonché ai Produttori non associati che vi aderiscono.
Stabilisce le condizioni generali applicate ai Produttori come meglio sopra indicati per le Utilizzazioni di Opere Protette interpretate dagli artisti (attori e doppiatori) rappresentati dall’Istituto.
CONDIZIONI GENERALI
ACCORDO QUADRO ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA HOME VIDEO
ex art. 84 comma 3 LDA
Tra
NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - con sede in Roma, Via Parigi 11, C.F. 11041891000, in persona del Presidente e legale rappresentante……………………. (da ora anche solo “Nuovo IMAIE”);
E
Produttore
Ragione sociale…………………. sede……………………….
CF/P.IVA…………………………………………… in persona del rappresentante
legale……………………………………………………………….
congiuntamente “le Parti”.
PREMESSO CHE
A. ai fini del presente accordo le Parti si avvarranno concordemente delle seguenti Abbreviazioni e Definizioni:
1. LDA: indica la Legge 22 Aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Decreto Legge n. 64/2010: indica il decreto legge convertito con Legge n. 100 del 29 giugno 2010, che ha istituito il Nuovo IMAIE;
3. Decreto Legge n. 1/2012: indica il decreto legge convertito con la Legge n. 27 del 2012 che ha liberalizzato il mercato dell’intermediazione dei diritti connessi degli artisti, interpreti esecutori (di seguito “Decreto di Liberalizzazione”);
4. Decreto Riordino: indica il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014 come integrato dal Decreto Ministeriale del 5 settembre 2018;
5. Decreto Legislativo n. 35/2017: indica il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/26 UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi entrato in vigore l’11 aprile 2017;
6. AIE: indica gli Artisti, Interpreti ed Esecutori che abbiano rivestito nelle opere oggetto dell’Accordo una parte di notevole importanza artistica anche se di artista comprimario, come definiti agli articoli 80 e 82 della LDA, inclusi i doppiatori;
7. AIE Nuovo IMAIE: per tali intendendosi gli AIE che abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE, inclusi gli AIE rappresentati da Nuovo IMAIE in virtù di accordi sottoscritti con società omologhe straniere;
8. AIE altri Intermediari: per tali intendendo gli AIE che abbiano conferito mandato agli Altri Intermediari;
9. Accordo: indica il presente accordo;
10. Equo Compenso: indica il compenso irrinunciabile spettante agli AIE ex art 84 comma 3 della LDA per la Utilizzazione di Opere cinematografiche e/o assimilate operata attraverso la Distribuzione al pubblico di Supporti videografici;
11. Opere Protette: indica le opere cinematografiche e/o assimilate quali ad esempio film, film per la tv, miniserie tv, telefilm, serie tv, soap opera, telenovela, sitcom, film di finzione o di animazione, documentari cinematografici o televisivi, cartoni animati, cortometraggi e qualsiasi altra opera audiovisiva di contenuto narrativo o documentaristico dove siano presenti attori e/o doppiatori;
12. Opere Protette Comunitarie: indica le Opere Protette prodotte o coprodotte da produttori dei paesi dell'Unione Europea ovvero quelle prodotte da produttori di paesi non appartenenti all’Unione Europea alle
quali sia applicabile il principio della reciprocità materiale di cui agli art.
185 e seguenti LDA e in relazione alle quali Nuovo IMAIE abbia un rapporto di rappresentanza;
13. Opere Protette extra Comunitarie: indica le Opere Protette prodotte da produttori di paesi non appartenenti all'Unione Europea;
14. Opere con soli Artisti Doppiatori: indica le Opere Protette Comunitarie e non ove non appaiano AIE in video, ma solamente AIE Doppiatori;
15. Intermediario diritti connessi AIE: indica ogni soggetto che ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 35/2017 sia qualificabile sia come Organismo di Gestione Collettiva che come Entità di gestione indipendente e che, in relazione al periodo oggetto dell’Accordo, sia abilitato a intermediare diritti connessi degli AIE del settore audiovisivo, ai sensi della normativa vigente;
16. Altri Intermediari diritti connessi AIE (di seguito “Altri Intermediari”): per tali intendendosi tutti gli Intermediari di cui al punto 15 che precede diversi da Nuovo IMAIE;
17. Produttore: la denominazione comprende:
a) la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa di realizzare Supporti videografici destinati alla vendita o distribuzione al pubblico per l’uso privato;
b) la persona fisica o giuridica che introduce o importa nel territorio nazionale Supporti videografici destinati alla vendita o distribuzione al pubblico per l’uso privato;
c) la persona fisica o giuridica che, pur non avendo compiuto attività di produzione, mette in commercio, pone in circolazione o comunque a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo o a qualsiasi titolo Supporti videografici;
18. Supporti Videografici o Supporti: indica tutti i supporti di qualsiasi tipo e formato (videocassette, CD-Rom, DVD, Blu-ray etc.) idonei alla riproduzione di videogrammi ed aventi contenuti videografici sui quali sono registrate e fissate opere cinematografiche e/o assimilate oggetto dell’Accordo;
19. Numero di Catalogo: indica il codice numerico o alfanumerico che consente di identificare in modo univoco ciascun Supporto Videografico
soprattutto, ma non esclusivamente, per quanto concerne il tipo di supporto, il suo titolo, il suo contenuto, la pubblicazione a stampa cui il Supporto Videografico stesso è eventualmente abbinato;
20. Vidimazione: indica il contrassegno apposto a rilasciato da SIAE ai
sensi dell’articolo 181 bis LDA;
21. Distribuzione: indica la distribuzione di Supporti effettuata attraverso i canali distributivi tradizionali e quella nei pubblici esercizi in genere e la distribuzione effettuata attraverso gli Internet shop e/o attraverso i siti web gestiti con esclusione del download to own e del download to rent;
22. Abbinamenti Editoriali: indica la Distribuzione effettuata attraverso il canale edicole o nelle librerie mediante abbinamento dei Supporti videografici a pubblicazioni a stampa;
23. Tariffario: per tale intendendosi il documento, pubblicato sul sito di Nuovo IMAIE ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 35/2017, riportante le tariffe standard applicate da Nuovo IMAIE alle diverse categorie di utilizzatori di Opere cinematografiche e/o assimilate al fine di determinare l’Equo Compenso dovuto agli AIE Nuovo IMAIE;
B. Nuovo IMAIE, ai sensi della normativa vigente è un Intermediario dei diritti connessi AIE e come tale è legittimato a riscuotere i compensi di cui all’art. 84 comma 3 LDA di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE e a ripartirli conformemente al proprio Regolamento di ripartizione;
C. Le Parti intendono perfezionare un accordo che:
1) determini l’importo di Equo Compenso dovuto dal Produttore a Nuovo IMAIE in relazione esclusivamente agli AIE Nuovo IMAIE, sulla base dei criteri stabiliti nel Tariffario (lasciando quindi impregiudicato il diritto degli Altri Intermediari di negoziare altre e diverse tariffe, coefficienti e modalità);
2) disciplini le procedure applicabili in relazione ai compensi spettanti ad AIE apolidi (ovvero gli AIE aventi diritto che non abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE o ad alcuna delle altre collecting abilitate secondo la normativa e i provvedimenti vigenti, per il periodo oggetto dell’Accordo) che decidano di conferire successivamente mandato a Nuovo IMAIE per i loro compensi maturati in ciascun anno di competenza oggetto dell’Accordo.
D. Nuovo XXXXX xxxxxxx e il Produttore prende atto che l'elenco e i nominativi dei mandanti di Nuovo IMAIE sono liberalmente accessibili sul sito web dell'Istituto al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx- musica-e-audiovisivo/ e che al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxx-x- audiovisivi/ è possibile consultare il database delle opere audiovisive i cui artisti interpreti esecutori sono stati identificati quali aventi diritto in base al Regolamento di ripartizione di Nuovo IMAIE e ai rendiconti ricevuti dagli utilizzatori;
E. in ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che è riservato al Produttore il diritto di chiedere a Nuovo IMAIE in qualsiasi momento di prendere visione di tutti i mandati (ovvero di procedere in tal senso con un esame a campione) degli AIE che hanno ad esso conferito mandato, inclusi i nominativi dei mandanti delle singole società consorelle di Nuovo IMAIE operanti all’estero con cui Nuovo IMAIE ha perfezionato un accordo di rappresentanza.
Tutto ciò premesso, tra le Parti resta inteso e convenuto quanto segue:
1. Valore delle premesse e degli Allegati
1.1 All’Accordo sono allegati:
Allegato A) Elenco dei Produttori associati all’Associazione di categoria; Allegato B) Modello di rendicontazione standard.
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo e si danno per integralmente riportati e trascritti nel seguente articolato, con valore di patto.
1.2 Le Parti si danno atto e riconoscono che non esistono altri atti fra esse sottoscritti o comunque vincolanti, che possano disciplinare la materia di cui all’Accordo in modo difforme da quanto in esso contenuto nel periodo da esso contemplato.
2. Oggetto dell’Accordo
L’Accordo ha per oggetto:
a) la determinazione, sulla base dei criteri fissati nel Tariffario della quota di Equo Compenso dovuta dal Produttore a Nuovo IMAIE ai sensi
dell’art. 84 comma 3 LDA, per le utilizzazioni di Opere Protette riprodotte su Supporti destinati alla Distribuzione al pubblico anche mediante Abbinamento editoriale, operata dal Produttore in relazione a ciascun anno di competenza oggetto dell’Accordo e le sue modalità di pagamento;
b) la definizione delle garanzie poste in atto in relazione alle quote di Equo Compenso non risultanti di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE in relazione alle Utilizzazioni oggetto dell’Accordo.
3. Rendicontazione e reportistica
3.1 Entro il ………………….. di ciascun anno di durata dell’Accordo, il Produttore dovrà trasmettere a Nuovo IMAIE la rendicontazione analitica delle Opere Protette riprodotte su Supporti distribuiti/venduti nell’anno solare precedente, riportando i dati indicati nel Modello di cui all’Allegato B).
3.2 La rendicontazione deve essere fornita su supporto informatico. Le modalità di scambio della rendicontazione verranno definite di comune accordo tra le Parti.
4. Determinazione e modalità di pagamento del compenso
4.1 A ricezione della documentazione di cui all’art. 3.1 Nuovo IMAIE provvede a:
a) determinare il compenso totale artisti, ovvero il compenso complessivo dovuto dal Produttore secondo i criteri stabiliti nel Tariffario per tutte le Utilizzazioni di Opere Protette operate dal Produttore;
b) quantificare la percentuale di Equo compenso di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE che è pari alla percentuale di rappresentatività dell’Istituto;
c) comunicare al Produttore l’Equo compenso dovuto a Nuovo IMAIE, inviando entro il ………………. un documento riportante, per ciascuna Opera Protetta rendicontata, l’elenco degli AIE Nuovo IMAIE con indicazione, per ciascuno di essi, della percentuale del compenso attribuita, secondo il Regolamento di ripartizione adottato dall’Istituto.
4.2 Successivamente, previa verifica da parte del Produttore degli
importi comunicati, Nuovo IMAIE provvede ad emettere fattura di pagamento dell’importo dovuto dal Produttore a Nuovo IMAIE per ciascun anno di competenza che il Produttore pagherà entro 60 giorni fine mese dalla data della relativa fattura.
5. Gestione compensi nuovi mandanti AIE Nuovo IMAIE
5.1 Il Produttore, per il periodo di prescrizione decennale, si impegna a mettere a disposizione di Nuovo IMAIE – secondo la procedura di cui all’art. 5.2 che segue – gli importi di Equo Compenso spettanti agli AIE che abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE solo successivamente alla elaborazione di cui all’art. 4 che precede.
5.2 Entro il ………………… di ciascun anno, Nuovo IMAIE comunicherà al Produttore i nominativi degli AIE di cui al precedente art. 5.1 con la indicazione, per ciascuno di essi, della quota di Equo Compenso ad essi dovuto calcolata sul compenso totale artisti di cui all’art. 4.1 lett. a) al netto degli importi già versati a Nuovo IMAIE.
5.3 Successivamente a tale comunicazione, salve le verifiche del Produttore sugli importi comunicati, Nuovo IMAIE provvederà ad emettere fattura di pagamento per l’importo a tal riguardo dovuto, che il Produttore salderà entro 60 giorni fine mese dalla data della fattura.
5.4 Le Parti intendono espressamente chiarire che i documenti scambiati tra le stesse ai sensi degli artt. 4.1 e 5.2 che precedono, non potranno essere fatti visionare agli Altri Intermediari e dunque resteranno riservati tra le parti fatta eccezione per il solo elenco degli AIE Nuovo IMAIE che abbiano preso parte alle Opere Protette fissate sui Supporti distribuiti dal Produttore
6. Garanzie e manleve
6.1 Una volta incassati gli importi previsti nell’Accordo, Nuovo IMAIE, provvederà alla ripartizione dei compensi di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE, conformemente al proprio Regolamento di ripartizione.
6.2 Il Nuovo IMAIE manleva e garantisce il Produttore da qualsivoglia contestazione dovesse ad esso essere mossa da qualsiasi AIE mandante e non mandante, o da Altri Intermediari per quanto oggetto del presente Accordo: pertanto terrà indenne, manleverà e garantirà il Produttore da
ogni pretesa e conseguenza patrimoniale, giudiziale e stragiudiziale, formulata nei suoi confronti dai predetti soggetti.
6.3 Parimenti il Produttore garantisce circa la veridicità e completezza dei rendiconti forniti in relazione ai periodi di competenza oggetto dell’Accordo e si obbliga a manlevare e tenere indenne il Nuovo IMAIE dei danni che dovessero derivare all’Istituto dall’inadempimento dell’obbligo stesso.
7. Durata dell'Accordo
L’Accordo è relativo alla Distribuzione di Supporti contenenti Opere Protette operata dal Produttore nel periodo dal ……………… al e
avrà durata fino al completo espletamento degli obblighi previsti dall’Accordo.
8. Diritto di audit
8.1 In relazione ai dati forniti a Nuovo IMAIE dal Produttore attraverso i documenti di cui all’Accordo, resta inteso che Nuovo IMAIE avrà diritto di ottenere a semplice richiesta copia della documentazione idonea a comprovarne la correttezza e veridicità.
8.2 Analogo diritto di audit è riconosciuto al Produttore rispetto alle elaborazioni di Nuovo IMAIE dei rendiconti trasmessi dal medesimo Produttore.
9. Trattamento Dei Dati Personali (“PRIVACY”)
9.1 Le Parti, dichiarano e garantiscono in via reciproca di essere a conoscenza delle rispettive politiche in tema di trattamento dei dati personali, come definiti ed esercitabili ai sensi del GDPR - General Data Protection Regulation.
9.2 Pertanto, le Parti, per quanto possa occorrere, autorizzano in via reciproca, rispettivamente il Nuovo IMAIE e il Produttore al trattamento dei dati personali di cui il Nuovo IMAIE e il Produttore sono o saranno, ciascuno per quanto di ragione interessati e che sono stati e/o saranno reciprocamente comunicati, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali e al fine di garantire la migliore esecuzione delle prestazioni disciplinate nell’Accordo.
10. D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico
Il Produttore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, nonché dei principi previsti nel Codice Etico di Nuovo IMAIE, copia del quale è disponibile on line sul sito internet dell’Istituto xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/. Nuovo IMAIE dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico del Produttore copia del quale è disponibile………………….
1. Modifiche e patti aggiunti
Resta inteso tra le Parti che qualsiasi regola che modifichi e/o integri il contenuto dell'Accordo, dovrà essere approvata e sottoscritta dalle Parti e rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
2. Variazioni di domicilio
Le Parti eleggono il loro domicilio, ai fini tutti dell'Accordo, nel luogo indicato in epigrafe, ove ciascuna parte potrà inviare ogni liquidazione o comunicazione, ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali.
3. Legge regolatrice. Giurisdizione. Foro territorialmente competente
13.1 L'Accordo è retto e disciplinato dalla Legge Italiana, ed è sottoposto alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana.
13.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione dell'Accordo sarà competente, in via esclusiva il Foro di Roma.