ACI INFORMATICA S.P.A.
ALLEGATO 6- Lotto 2
Ambito 2.2
ACI INFORMATICA S.P.A.
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Terzi e prestatori d’Opera
Codice CIG 6335751B1D
DEFINIZIONI
CONTRAENTE Aci Informatica S.p.A.
ASSICURATO il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
SOCIETÀ la Compagnia Assicuratrice, nonché le coassicuratrici
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione
POLIZZA il documento che prova l'assicurazione
PREMIO la somma dovuta alla Società
RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
COSE sia gli oggetti materiali sia gli animali
FRANCHIGIA la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
SCOPERTO la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
DANNO CORPORALE il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
DANNI MATERIALI ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
DIPENDENTI O PERSONALE
RETRIBUZIONI EROGATE
i dipendenti di ruolo e fuori ruolo, anche a tempo determinato, i dirigenti, i parasubordinati, i lavoratori temporanei, occasionali o accessori e, in generale, i soggetti che abbiano un rapporto o prestazione di lavoro remunerato e coordinato, anche se distaccati presso altri Enti, Consorzi o Aziende
le retribuzioni annue lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogate al personale dipendente
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31.12.2015 e cesserà alle ore 24 del 31.12.2018. Il contratto è senza tacito rinnovo.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Società inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ inoltre facoltà della Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
In deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker:
a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto (premio annuale);
b. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso (premio annuale);
x. xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
- il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza;
- il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Contraente invia copia dell’avvenuto bonifico al Broker e/o alla Compagnia), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con
decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Art. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI
La Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
Art. 5 - COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUALE
Il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.
A tale scopo, entro 90 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione. Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dalla Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’apposita appendice, che verrà spedita dalla Società alla Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.
Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni , trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo lettera raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax od altro mezzo telematico ed avranno effetto dalla data di invio, quando questa sia rilevabile.
Art. 7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
La Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Art. 8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 10 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.
Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 13 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker o alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
Art. 14 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
Art. 15 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, alla Contraente e/o al Broker dettaglio dei sinistri almeno come di seguito indicato in formato Excel .
Per ogni sinistro dovrà essere indicato:
• n. sinistro Società Assicuratrice;
• Data denuncia;
• Data accadimento;
• Data liquidazione;
• Stato del sinistro: Liquidato, Riservato, Senza seguito;
• Importo: Liquidato, Riservato;
• Descrizione dell’evento
E’ facoltà del Contraente richiedere (anche per il tramite del Broker) anche in altre occasioni, ed obbligo della Società rispondere entro 15 giorni da quando ne viene fatta richiesta.
Art. 16 - CLAUSOLA BROKER
La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e’ affidata a Xxxxxx Italia S.p.A.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., la Contraente e la Società assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per la Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Contraente.
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi od i convenuti in essere tra le Direzioni Generali delle Compagnie medesime e il Broker incaricato, o in mancanza, nella misura pari all’aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente.
Art. 17 - PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Contraente.
Art. 20 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato così come stabilito dall’art 1891 del C.C.
Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premio sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, la Contraente si impegna a consegnare loro (in forma cartacea o elettronica), prima dell’ingresso in assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dall’articolo 49, comma 2, lettera b) del Regolamento Isvap n. 5/2006.
Art. 21 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 22 DISPOSIZIONE FINALE
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
DESCRIZIONE DELLA GARANZIA
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività di fatto svolta con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, assistenziale.
L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
OGGETTO DELLA GARANZIA
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
La Società sì obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni e dell’art. 13 del DLgs 23 Febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga anche e temporaneamente impiegati presso altri enti/aziende o da lavoratori parasubordinati (XX.XX.XX , XX.XX.XXX, ed interinali), assicurati ai sensi delle predette disposizioni, addetti alle attività per cui è prestata l’assicurazione;
2) al sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del DLGS 23 Febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.
L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
L’assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n.222.
La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi
della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato articolo 2049 C.C.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Art 1 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività ed in genere dei responsabili dei sinistri, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.
Art 2 - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile) ed indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.
Art 3 - NOVERO DEI TERZI
Si prende atto fra le parti che:
a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O.
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi:
1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
Art 4 - ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL (RCO)
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l’INAIL fermo l’obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.
Art 5 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI (RCO)
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965, o contemplate dal D.P.R. n. 482 09/06/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro.
L'assicurazione vale per le malattie che si manifestino e vengano denunciate durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
• in caso di asbestosi e silicosi, nonché per qualsiasi altra patologia derivante da silice o amianto
• per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
• per malattie professionali conseguenti:
a) all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato;
b) all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
• per le malattie professionali che si manifestino 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli insediamenti ed uffici dell’Assicurato, ispezione per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti similari ai sensi delle vigenti leggi.
Art 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RCO
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro", solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
Art 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze del danno in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando di intesa con lo stesso legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione mossa contro l’Assicurato entro il limite di un quarto del massimale per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, le spese vengono ripartite fra la Società ed la Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce però le spese incontrate dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Art 8 - BUONA FEDE INAIL
Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.
Art 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE
L’assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile personale per danni corporali e/o danni materiali:
a) in capo ai dipendenti, direttori e dirigenti della Azienda di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Azienda si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant’altro ad essa riconducibile;
b) in capo ai soggetti di cui al punto a) che precede ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal D. Lgs. n. 195/2003 e loro successive modifiche ed integrazioni, nei testi ora vigenti;
c) del personale della Azienda cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati a terzi;
d) dei soggetti:
- impiegati in lavori socialmente utili,
- utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Azienda,
- partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages, inserimento lavorativo e quant’altro assimilabile,
per danni cagionati a terzi nell’ambito delle attivita’ e iniziative riconducibili alla Azienda stessa.
E’ inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni commessi da tirocinanti e degli allievi che frequentano i corsi organizzati o sostenuti in qualsiasi modo dalla Contraente, non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, per l’attività prestata presso e per contro dello stesso Assicurato.
La presente estensione di garanzia è per danni a terzi e per danni a prestatori di lavoro.
In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l’Assicurato o fra di loro.
Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro.
Art 10 - ESTENSIONI DI GARANZIA
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
Art 10.1 COLPA GRAVE
Xxxxx derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
Art 10.2 DANNI AD OSPITI E VISITATORI DERIVANTI DA FURTO
RC per i danni ai visitatori ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 C,C.). La presente estensione di garanzia
è prestata con il limite di Euro 3.000,00 per ogni danneggiato e di Euro 50.000,00 per anno, con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni sinistro. L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.
Art 10.3 GESTIONE MENSE E BAR
RC derivante dalla gestione di mense, bar e spacci all’interno di strutture della Contraente. E’ altresì compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta inteso che qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
Art 10.4 PROPRIETA’ E/O GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
RC derivante dalla proprietà e/o gestione, nell’ambito dell’Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi.
Art 10.5 DISINFESTAZIONE
RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.
Art 10.6 DANNI CAGIONATI DA APPARECCHIATURE IN COMODATO
RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo.
Art 10.7 PROPRIETA’ APPARECCHIATURE CONCESSE IN COMODATO A TERZI
RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo.
Art 10.8 LAVORI DI ORDINARIA E/O STRAORDINARIA MANUTENZIONE
RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari, impianti e fabbricati. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza (sono compresi i lavori svolti presso comuni o enti vari, anche se svolti da portatori di handicap mentale).
Art 10.9 OFFICINE, FALEGNAMERIE CABINE ELETTRICHE ECC.
RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente/Assicurato. Si intende altresì compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente l’attività dichiarata in polizza.
Art 10.10 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE E STRISCIONI
RC connessa all’esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.
Art 10.11 PROPRIETA’ E CONDUZIONE FABBRICATI
Responsabilità civile derivante dalla proprietà, dalla conduzione, uso, comodato, prestito, prova, donazione di fabbricati, anche locati a terzi, e relative dipendenze e pertinenze nessuna esclusa né
eccettuata (quali ad esempio rustici, cancelli, recinzioni, insegne), parchi, parchi gioco e giardini con le relative attrezzature e alberi anche di alto fusto , a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.). La garanzia è estesa anche alla ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché committenza per ristrutturazione, riadattamento, demolizione e costruzione di fabbricati.
Art 10.12 DANNI DA FURTO CON USO DI ATTREZZATURE DELL’ASSICURATO
l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per commettere l’azione delittuosa, di attrezzature dell’Assicurato o da lui detenute e/o da lavori eseguiti dallo stesso e/o siano state agevolate da fatti imputabili all’assicurato. La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza della somma di Euro 75.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
Art 10.13 DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI
RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti dell’Assicurato della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività.
Art 10.14 PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI
RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta, franchigia Euro 500,00;
Art 10.15 PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI STRADE
Responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di strade, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all’esterno della proprietà della Contraente, alla cui manutenzione provvede l’ente.
Art 10.16 PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, FIERE, CONGRESSI
RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi fiere, mostre, mercati e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori, effettuate in luoghi all'aperto ed al coperto; sono compresi anche i danni agli arredi; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, congressi, corsi di formazione professionali e simili, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, oltre all’organizzazione/patrocini/partecipazione, anche la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo.
La garanzia è operante anche per i danni alle strutture, arredi, stand presenti nei luoghi sede delle manifestazioni fino al limite di Euro 40.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Art 10.17 PROPRIETÀ E/O GESTIONE DI CASSONETTI O CONTENITORI RIFIUTI
RC derivante dalla proprietà e/o gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e rifiuti in genere, ovunque ubicati e posizionati.
Art 10.18 COMMITTENTE CONDUZIONE/GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
RC derivante dalla proprietà, conduzione e gestione di impianti di distribuzione gas, acqua, rete fognaria e simili e i servizi di opera a favore della Contraente nella sua qualità di committente.
Art 10.19 PROPRIETÀ, MANUTENZIONE ED USO DI MEZZI E MACCHINE SPECIALI
RC derivante dalla proprietà, manutenzione ed uso di mezzi e macchine speciali (compreso gru, macchine operatrici etc.).
Art 10.20 RIMOZIONE VEICOLI
RC per danni a veicoli di terzi rimossi con autogru di proprietà del Comune, la garanzia è operante a favore della Contraente nella sua qualità di committente qualora il servizio di rimozione veicoli sia eseguito da terzi incaricati dal Comune di Cento.
La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 ed un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistr/anno.
Art 10.21 MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI ECC.
RC derivante dall’esercizio, organizzazione, patrocinio, partecipazione di attività e manifestazioni sportive e ricreative, culturali, politiche, religiose, spettacoli, gite, viaggi e vacanze anche per anziani, anche svolte tramite CRAL o altre Associazioni aventi autonoma personalità giuridica.
Art 10.22 PRELIEVO, TRASPORTO, CONSEGNA MERCI
RC derivante dall’effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
Art 10.23 DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO
L’assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto. La presente estensione di garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 200,00 per ogni mezzo danneggiato.
Art 10.24 DANNI A VEICOLI IN SOSTA NELLE AREE DI PERTINENZA DELL’ASSICURATO
RC per i danni (escluso il solo furto) ai veicoli di dipendenti, di amministratori e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza dell’Assicurato. Questa estensione di garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 200,00 per ciascun veicolo danneggiato.
Art 10.25 DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.
RC per i danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 100.000,00 per anno assicurativo e con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 250,00 per sinistro.
Art 10.26 DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA
RC per i danni a cose che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso qualunque titolo o destinazione. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo e per sinistro e con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 250,00 per sinistro.
Art 10.27 DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI
RC per i danni a condutture e impianti sotterranei. Per tale garanzie è previsto un limite massimo di risarcimento di Euro 100.000,00 per anno e per sinistro, con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 250,00 per sinistro.
Art 10.28 DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUE O RIGURGITO DI FOGNE
RC per i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di condutture o tubazioni. Per tale garanzia è previsto un limite massimo di risarcimento di Euro 50.000,00 per anno e per sinistro, con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 250,00 per sinistro.
Art 10.29 DANNI DA CEDIMENTO E/O FRANAMENTO DEL TERRENO
RC per i danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno. La garanzia viene
prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 100.000,00. Per i danni a cose in genere questa garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 e per i danni ai fabbricati con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00.
Art 10.30 INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONI ATTIVITA’
RC per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza. La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 50.000,00.
Art 10.31 APPALTATORI
Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze.
Art 10.32 COMMITTENZA VEICOLI
RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art.2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato, nonché si tratti di veicoli noleggiati con o senza autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati. Questa specifica estensione è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00.
Art 10.33 DANNI DA INCENDIO
RC per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute, e i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell’Assicurato. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 250,00 per sinistro. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.
Art 10.34 DANNI DA SCAVO, POSA E REINTERRO
RC per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all’avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall’Assicurato o commissionati a terzi.;
Art 10.35 SQUADRE ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE
RC derivante dall’esercizio dell’attività delle squadre antincendio e di protezione civile organizzate e composte da dipendenti dell’Assicurato e/o da volontari.
Art 10.36 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (ex D.lgv. 626/94)
Ferma restando l’esclusione dei sinistri causati volontariamente dalla Contraente, la società conferma che non solleverà eccezioni sulla validità della garanzia qualora venga accertato che il danno sia conseguenza dell’inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori ed in particolare al Decreto Legislativo 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni).
La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al Decreto Legislativo 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dalla Contraente, dagli Amministratori, dai Collaboratori, o dai Dipendenti della Contraente stesso.
Art 10.37 DECRETO LEGISLATIVO 494/96
L’assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all’assicurato ai sensi del DLgs 494/96 e successive modifiche nella sua qualità di committente lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo.
Le imprese esecutrici dei lavori, nonché titolari e/o dipendenti, sono considerati terzi.
Art 10.38 DANNI SUBITI DA LAVORATORI TEMPORANEI
L’assicurazione deve ritenersi valida per eventuali danni subiti da Lavoratori temporanei di cui alla Legge 196/97, nel caso in cui l’INAIL eserciti azione di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
Art 10.39 RIVALSA I.N.A.I.L., I.N.P.S. E/O ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI
La Società risponde delle conseguenze dell’azione di surroga/rivalsa che l’INAIL, l’INPS o altro Istituto Previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti della Contraente per quanto loro personalmente imputabile.
Sono equiparati ai dipendenti gli altri collaboratori la cui responsabilità sia nata in occasione della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
Art 10.40 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
La garanzia si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.
La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 200.000,00 con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 15.000,00.
Art 11. ESCLUSIONI
L'assicurazione R.C.T. non comprende inoltre i danni:
- rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
- inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale; sono comunque compresi i danni da erogazione di acqua alterata per qualunque causa;
- presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimangono comunque efficaci le estensioni di garanzia di cui all’art. 10;
- impiego di aeromobili, nonché impiego di veicoli a motore o natanti se condotti da persona non abilitata ai sensi della normativa vigente;
- contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere;
- dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
- organismi geneticamente modificati;
- fenomeni elettromagnetici;
- detenzione o impiego di esplosivi da parte dell’Assicurato; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dell’Azienda (quali ad esempio gli incaricati della sorveglianza);
- fuochi d’artificio;
- derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;
- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua, come anche per quelli da difetto originario del prodotto galenico somministrato o venduto nelle strutture ambulatoriali o farmaceutiche gestite dalla Azienda.
L'assicurazione R.C.T. / R.C.O. non comprende inoltre i danni:
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati.
Art 12. ESTENSIONE TERRITORIALE
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero per la garanzia Rco, mentre per la garanzia Rct in Usa, Canada e Messico opera solo per le mostre, fiere e convegni.
Art 13. FRANCHIGIA
Il pagamento di ogni indennizzo per danni a cose sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di Euro 250,00, qualora le condizioni di polizza non prevedano franchigie e/o scoperti di diversa entità, nel qual caso saranno applicati solo questi ultimi.
Art. 14 - MASSIMALE DI GARANZIA - LIMITI DI RISARCIMENTO
La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza dell’importo massimo di seguito indicato.
per ogni sinistro con il limite per con il limite persona danneggiata per danni a cose RCT 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 | |||
RCO | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 |
In presenza di un sinistro in serie, la franchigia fissa verrà applicata una sola volta. I danni corporali verranno risarciti senza applicazione di franchigia.
Analogamente, anche la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro opera senza applicazione di franchigia.
In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.
Per i sinistri ad essa denunciati, la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l’ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all’importo della franchigia, e
provvederà nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, ad inviare alla Azienda la appendice di riepilogo e per il recupero dei suddetti importi di franchigia/scoperto.
Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e la Azienda provvederà al conseguente pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 15 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio annuo è così calcolato:
Retribuzioni | Tasso annuo lordo ‰ | Totale premio annuo lordo |
euro 26.800.000,00 |