Contratto di assistenza
Per il minore
Cognome / nome |
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Data di nascita |
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viene stipulato tra il titolare dell'autorità parentale o il rappresentante legale
Cognome / nome |
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Via |
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NPA / Luogo |
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Tel. (priv.) e tel. (uff.) |
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e la persona che assiste minori
Cognome / nome |
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Via |
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NPA / Luogo |
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Tel. (priv.) / tel. (uff.) |
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il seguente contratto di assistenza
1Accordo relativo al rapporto di assistenza
Inizio del rapporto di assistenza |
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Il minore viene accompagnato al posto di assistenza e ripreso in consegna da |
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In caso di malattia il minore viene assistito da
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Ad appuntamenti (ad es. dal medico) il minore viene accompagnato da |
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Durante le vacanze scolastiche il minore viene assistito da |
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Se la persona che assiste minori è in vacanza il minore viene assistito da |
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Le vacanze vengono stabilite in anticipo e di comune accordo |
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settimane |
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Il titolare dell'autorità parentale dà il proprio consenso per |
attività in piscina |
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tragitti con l'automobile privata |
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altro |
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2Entità dell'assistenza
Giorni di assistenza
Giorni della settimana |
Orario di assistenza mattina |
Orario di assistenza pomeriggio |
Pasti Co colazione Pr pranzo Ce cena |
Pernottamento |
Lunedì |
dalle alle |
dalle alle |
Co Pr Ce |
sì no |
Martedì |
dalle alle |
dalle alle |
Co Pr Ce |
sì no |
Mercoledì |
dalle alle |
dalle alle |
Co Pr Ce |
sì no |
Giovedì |
dalle alle |
dalle alle |
Co Pr Ce |
sì no |
Venerdì |
dalle alle |
dalle alle |
Co Pr Ce |
sì no |
Sabato |
dalle alle |
dalle alle |
Co Pr Ce |
sì no |
Domenica |
dalle alle |
dalle alle |
Co Pr Ce |
sì no |
3Assicurazioni
Assicurazione malattia/infortuni del minore |
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N. di ass. |
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Assicurazione di responsabilità civile del titolare dell'autorità parentale |
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N. di ass. |
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Assicurazione di responsabilità civile della persona che assiste minori |
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N. di ass. |
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La persona che assiste minori si impegna a includere per quanto possibile il minore nella propria assicurazione di responsabilità civile. Se la persona che assiste minori è membro di un'associazione di genitori diurni, essa è assicurata tramite quest'ultima.
4Compenso per l'assistenza
Le tariffe dell'associazione di genitori diurni famur si conformano al reddito imponibile del titolare dell'autorità parentale e variano tra 5 e 10 franchi all'ora. Altre associazioni di genitori diurni raccomandano una tariffa compresa tra 7 e 8 franchi all'ora. Le tariffe sono da intendere al netto di spese per il vitto, del supplemento di pernottamento e di altre spese.
Il compenso per l'assistenza ammonta a |
fr. |
lordi al mese al giorno all'ora |
Il compenso per l'assistenza deve essere versato da: |
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entro il giorno |
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del mese precedente |
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entro |
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giorni dalla fatturazione |
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Il versamento avviene tramite bonifico sul conto n. |
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Titolare del conto |
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Banca/agenzia |
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N. di clearing bancario |
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Conto postale |
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Le assenze del minore vengono fatturate. |
sì no |
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Vacanze, giorni festivi ufficiali nonché assenze della persona che assiste minori non vengono fatturati. |
sì no |
Ulteriori spese non sono incluse nel compenso per l'assistenza sopra indicato. Esse sono disciplinate come segue:
Spese per: |
Importo mensile: |
A carico di: |
Spese per i biglietti/l'abbonamento dei trasporti pubblici |
fr. |
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fr. |
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La persona che assiste minori è tenuta a fornire prova adeguata di queste spese.
4.1Obbligo di versare i contributi alle assicurazioni sociali
Se la persona che assiste minori è affiliata a un'istituzione privata (associazione di genitori diurni) che la retribuisce per la sua attività, tale istituzione deve conteggiare i contributi alle assicurazioni sociali con la cassa di compensazione competente. In caso di dubbi la fattispecie va presentata alla cassa di compensazione per la valutazione.
Le persone che assistono minori a titolo indipendente versano i contributi personali AVS/AI/IPG e devono annunciarsi alla cassa di compensazione. Il modulo d'annuncio necessario per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente è disponibile sul sito web www.sva.gr.ch1
4.2Assoggettamento
I compensi per l'assistenza ricevuti da una persona che assiste minori che sono figli altrui rappresentano un reddito da attività lucrativa per lavoro prestato se il loro ammontare supera le spese per il mantenimento degli affiliati (alloggio, vitto, spese accessorie). Se rappresentano una mera compensazione delle spese risultanti, non risulta un reddito imponibile. Indennità superiori a 1'000 franchi all'anno devono però essere dichiarate tramite il certificato di salario.
Può essere dedotto l'importo effettivo per la copertura delle spese (ad es. spese supplementari per gli alimenti, ecc.) risultanti a seguito dell'assistenza a minori nella propria economia domestica. Le spese vanno comprovate in modo completo. Le spese professionali possono essere fatte valere anche sotto forma di una forfetaria, senza necessità di fornire comprove. Il 50% dell'indennità è considerata come indennizzo spese.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.sva.gr.ch2
5Segreto professionale
La persona che assiste minori e il titolare dell'autorità parentale si impegnano a mantenere confidenziali nei confronti di terzi esterni le informazioni di cui vengono a conoscenza in relazione al minore. Queste informazioni possono essere trasmesse a persone che hanno un legame con il minore (ad es. medico o insegnanti) soltanto se ciò risulta necessario per il bene del minore.
6Accordi particolari / impegni reciproci
La persona che assiste minori si impegna a offrire al minore la sicurezza necessaria e a promuovere nel miglior modo possibile il suo sviluppo.
Il titolare dell'autorità parentale provvede a rendere possibile un buon rapporto tra la persona che assiste minori e il minore.
La persona che assiste minori e il titolare dell'autorità parentale si sostengono reciprocamente nell'educazione e nell'assistenza al minore e si accordano in merito alle questioni a ciò correlate.
Il titolare dell'autorità parentale e la persona che assiste minori si informano reciprocamente senza indugio in caso di eventi particolari e di emergenze.
Se il minore si ammala o subisce un infortunio durante l'orario di assistenza, la persona che assiste minori è tenuta ad adottare le misure necessarie. Essa deve informare in merito il titolare dell'autorità parentale il prima possibile.
L'educazione religiosa è di competenza del titolare dell'autorità parentale. La persona che assiste minori assicura di rispettare differenze religiose nella quotidianità e di tenerne conto in maniera adeguata.
7Periodo di prova
Il periodo di prova è di |
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settimane. Durante il periodo di prova, il rapporto di assistenza diurna può essere sciolto da entrambe le parti rispettando un termine di 5 giorni. |
Il compenso per l'assistenza concordato viene versato pro rata temporis.
8Scioglimento del rapporto di assistenza
Il rapporto di assistenza diurna può essere sciolto dai firmatari mediante disdetta scritta e rispettando un termine di
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mese/mesi. |
* Di solito il termine di disdetta è di un mese. Le situazioni di assistenza però sono molto diverse tra loro, ragione per cui, a seconda delle esigenze, possono essere concordati dei termini di disdetta più lunghi.
Se il titolare dell'autorità parentale non rispetta il termine di disdetta, la persona che assiste minori ha diritto a un indennizzo pari al compenso per l'assistenza dovuto per il periodo di assistenza venuto meno. Se la persona che assiste minori non rispetta il termine di disdetta, l'assegno dovuto per il tempo di assistenza venuto meno decade. Lo scioglimento del rapporto di assistenza diurna va notificato alla persona responsabile per la vigilanza diretta.
In caso di eventi gravi e improvvisi, una parte può sciogliere anticipatamente il rapporto di assistenza diurna d'intesa con la persona responsabile per la vigilanza diretta. L'assegno di assistenza concordato viene versato pro rata temporis.
In virtù dell'art. 310 cpv. 1 CC, il rapporto di assistenza diurna può essere sciolto in ogni momento per motivi di protezione del minore. L'assegno di assistenza concordato viene versato pro rata temporis.
Si dichiarano d'accordo con le disposizioni di cui sopra:
Titolare dell'autorità parentale
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Luogo, data |
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Firma del titolare dell'autorità parentale |
Persona che assiste minori
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Xxxxx, data |
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Firma della persona che assiste minori |
Ricevono un esemplare del contratto:
Titolare dell'autorità parentale
Persona che assiste minori
Copia a Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni, Divisione famiglia, bambini e adolescenti, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx
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L'Ufficio cantonale del servizio sociale raccomanda di stipulare un contratto di assistenza per ciascun rapporto di assistenza e di inoltrare una copia all'Ufficio del servizio sociale - sezione famiglie, bambini e adolescenti.