CONDIZIONI ECONOMICHE
CONTRATTO DI LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO NOMINATIVO BANCHE VENETE TESTO CONTRATTUALE AGGIORNATO
CONDIZIONI ECONOMICHE
Nel mese di dicembre il cliente riceverà la documentazione di trasparenza contenente le specifiche condizioni economiche applicate al suo rapporto.
Sono conservati i valori già pattuiti e aggiunte le condizioni economiche di seguito indicate, applicate ai nuovi servizi di pagamento resi disponibili.
Servizi di pagamento. | ||
Bonifico in Euro BEU-SEPA da e per Paesi non UE. | ||
Commissione di servizio su bonifico di importo superiore a 50.000 euro | 1,5000 per mille | (1) |
Minimo | € 4,00 | |
Bonifico in divisa UE/EEA diverse da Euro - area UE /EEA (Transfrontalieri). | ||
Bonifico in uscita fino a controvalore di 50.000 euro | € 16,00 | |
Bonifico in entrata fino a controvalore di 50.000 euro | € 12,00 | |
Bonifico in Euro – Area Extra UE/EEA e bonifico in divisa estera (esclusi i bonifici transfrontalieri). |
Spese:
Spesa per accredito su libretto divisa diversa e/o con controvalore superiore a 12.000 euro
€ 8,00
Spese per esecuzione ordine di bonifico € 12,00
Spesa per accredito diretto su libretto stessa divisa, fino a controvalore di 5.000 euro
Spesa per accredito diretto su libretto stessa divisa controvalore da 5.000,01 a 12.000 euro
€ 6,00
€ 10,00
Commissioni aggiuntive per accredito, non effettuato in modo diretto, su libretto divisa diversa e/o con controvalore superiore a
12.000 euro:
Commissione di servizio su bonifico in euro 1,5000 per mille
Altri servizi di pagamento.
Minimo commissione di intervento - introiti € 4,00 Commissione di intervento su bonifico in divisa estera 1,5000 per mille minimo € 4,00
Commissione pagamento utenze allo sportello € 2,00
Commissione pagamento RIBA € 1,50
Commissione pagamento MAV € 0,00 (2)
Commissione pagamento RAV € 2,07
Commissione Bollettino Freccia [ € 1,00
Firmato digitalmCenotme dmaisCsiAoRnLeObMolEleStStinINoApostale (costo oltre le spese postali per ogni singolo bollettino presentato)
€ 4,00
Commissione imposte e tasse (F24) € 0,00
Commissione imposte e tasse (F23) € 0,00
(1) In ambito SEPA da/verso uno dei seguenti paesi: Svizzera, Principato di Monaco, nel caso in cui ordinante e/o beneficiario siano non residenti.
(2) Eseguibile anche tramite canali telematici, ove prevista la funzionalità.
NORME CONTRATTUALI
Articolo 1. Definizioni
Carta
Deposito
Carta (facoltativa) utilizzabile, al posto del Libretto, per effettuare prelievi e/o versamenti presso gli sportelli automatici abilitati delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo
Deposito di denaro
Libretto di Deposito a risparmio
Libretto
nominativo
collegato al Deposito,
Filiale
intestato ai medesimi titolari del Deposito
Filiale della Banca che emette il Libretto
Articolo 2. Apertura del Deposito di denaro ed emissione del Libretto
2.1 Il Libretto è emesso dalla Banca a seguito dell’apertura di un Deposito di denaro. L’intestazione o cointestazione del Deposito è riportata sul Libretto, che costituisce documento di legittimazione per l’effettuazione di operazioni sul Deposito.
2.2 Se il Libretto è cointestato, i cointestatari indicano nel contratto se intendono operare congiuntamente (firme congiunte) oppure separatamente (firme disgiunte).
Articolo 3. Duplicato del Libretto
3.1 In caso di smarrimento, distruzione o furto del Libretto, il Cliente, o eventualmente chi sia legittimamente subentrato al medesimo, deve farne denuncia scritta alla Filiale che ha emesso il Libretto, conformandosi alle disposizioni di legge.
Articolo 4. Libretto cointestato con firme congiunte
4.1 Quando il Libretto è cointestato con firme congiunte, i cointestatari devono effettuare congiuntamente qualsiasi operazione, compreso il recesso dal contratto con estinzione del Libretto. Anche la richiesta della Carta deve essere autorizzata congiuntamente da tutti i cointestatari.
Articolo 5. Libretto cointestato con firme disgiunte
5.1 Quando il Libretto è cointestato con firme disgiunte, ciascun cointestatario può effettuare separatamente qualsiasi operazione, compreso il recesso dal contratto con estinzione del Libretto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Anche la richiesta della Carta può essere fatta separatamente da ciascun cointestatario. Il cointestatario che recede o richiede una Carta, deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.
5.2 La facoltà di firme disgiunte può essere modificata o revocata solo con comunicazione scritta alla Banca firmata da tutti i cointestatari.
5.3 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del Libretto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporne separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell’operatività con firme disgiunte.
Articolo 6. Conferimento del potere di rappresentanza
6.1 Il Cliente deve indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca, precisando gli eventuali limiti del potere conferito. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte.
6.2 Quando il Libretto è intestato a più soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i cointestatari.
6.3 Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a rappresentare il Cliente non determina la revoca implicita di precedenti autorizzazioni.
Articolo 7. Cessazione e modifica del potere di rappresentanza
7.1 La revoca e la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un giorno lavorativo da quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano stati resi di pubblica ragione.
7.2 La morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente determinano la cessazione del potere di rappresentanza e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.
7.3 Quando il Libretto è intestato a più persone:
la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza;
la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari non determina la cessazione del potere di rappresentanza.
Articolo 8. Operazioni effettuabili sul Deposito
8.1 Sul Deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni previa presentazione del Libretto:
versamenti e prelievi in contanti presso le filiali abilitate della Banca;
versamento di assegni e vaglia presso le filiali abilitate della Banca. Tale operazione è regolata dal successivo articolo 9.
L’elenco delle filiali abilitate è consultabile sul sito internet della Banca.
8.2 Sul Deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni anche senza contestuale presentazione del Libretto:
versamenti di contante, assegni e vaglia tramite Carta presso gli sportelli automatici abilitati delle banche del Gruppo
prelievi di contante tramite Carta presso gli sportelli automatici delle banche del Gruppo;
accredito di stipendi, pensioni o, in generale, di bonifici disposti da terzi;
addebito di ordini di bonifico conferiti alla Banca dal Cliente, eccetto ordini continuativi di bonifico (periodici), e di altri ordini di pagamento disposti dal Cliente rientranti nelle tipologie indicate nel Foglio Informativo.
8.3 Le operazioni di prelievo e addebito sono consentite dalla Banca a condizione che sul Deposito vi sia disponibilità sufficiente e che il Deposito non sia oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscono l’utilizzo.
Le operazioni indicate nel comma 2 sono registrate dalla Banca nei propri archivi e sono accreditate o addebitate sul Deposito nei termini indicati nel contratto. Tali operazioni sono annotate sul Libretto in occasione della prima presentazione del Libretto stesso presso una delle filiali della Banca.
Articolo 9. Operazioni effettuabili sul Deposito: versamento di assegni e vaglia
9.1 In caso di versamento sul Deposito di assegni tratti o emessi in Italia - bancari, circolari o postali – o vaglia, l’accredito dei titoli avviene con riserva di verifica e salvo buon fine.
9.2 L’importo dei titoli è reso disponibile appena decorsi i termini di disponibilità economica indicati in contratto; la valuta applicata all'accredito determina unicamente la decorrenza degli interessi senza attribuire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità economica dell'importo. Prima della scadenza dei termini di disponibilità giuridica indicati in contratto, la Banca ha il diritto di addebitare sul Deposito l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.
9.3 Le operazioni di versamento di titoli soggetti ai termini di disponibilità giuridica ai sensi del comma precedente sono efficaci solo dopo il decorso di tali termini, ancorchè le medesime operazioni siano annotate sul Libretto contestualmente al versamento del titolo.
Articolo 10. Prova delle operazioni effettuate sul Deposito
10.1 L’annotazione delle operazioni sul Libretto, firmata da un operatore della Banca, costituisce prova dell’operazione medesima secondo quanto stabilito dalla legge (art. 1835 cod. civ.).
10.2 L’esecuzione delle operazioni indicate nel comma 2 dell’articolo 8 è comprovata, nel periodo compreso tra la loro esecuzione e la successiva annotazione sul Libretto, dalle registrazioni effettuate dalla Banca.
10.3 I riepiloghi delle operazioni effettuate sul Deposito, inviati periodicamente dalla Banca al Cliente, non sostituiscono il regime di prova indicato nel precedente comma 1.
Articolo 11. Regolamento periodico di interessi, commissioni, spese e oneri
11.1 Il regolamento degli interessi commissioni, spese e oneri, anche fiscali (cosiddetta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche del contratto. Il saldo risultante alla chiusura contabile produce interessi secondo la misura indicata nelle condizioni economiche; dopo la capitalizzazione, gli interessi sono annotati sul Libretto in occasione della prima presentazione del Libretto stesso.
11.2 Se alla chiusura contabile le spese da addebitare risultano di importo superiore a quello degli interessi da accreditare, la Banca si limita ad addebitare le spese in misura pari agli interessi da accreditare, evitando in tal modo che in occasione delle periodiche chiusure contabili possa determinarsi una diminuzione del saldo creditore.
Articolo 12. Recesso
12.1 Il recesso del Cliente avviene previa presentazione del Libretto che viene ritirato dalla Banca per l’estinzione.
12.2 Il recesso della Banca è comunicato al Cliente per iscritto con preavviso di due mesi, se il Cliente è consumatore, di 10 giorni se è non consumatore. Tuttavia, nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta al Cliente.
12.3 Alla data di efficacia del recesso, la Banca procede al calcolo del saldo di chiusura non appena disponga dei dati di tutte le operazioni effettuate dal Cliente sul Deposito.
Articolo 13. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
13.1 La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
13.2 Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Articolo 14. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
14.1 Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
14.2 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
14.3 Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
14.4 La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Articolo 15. Foro competente - Legge applicabile – Lingua del contratto – Copia del contratto
15.1 Se il Cliente è non consumatore, Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Banca; se invece è consumatore, Foro competente è quello in cui egli ha la residenza o domicilio eletto.
15.2 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
15.3 La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.
15.4 Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto in vigore.
SERVIZI DI PAGAMENTO
Sottosezione (A) - NORME GENERALI
Articolo 16. Definizioni
16.1 Nella sezione Servizi di pagamento si intende per:
(a) Beneficiario: soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Deposito;
(b) Identificativo Unico: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un Deposito interessato dall’operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);
(c) Giorno Lavorativo: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
(d) Paese E.E.A.: Stato appartenente all’Area Economica Europea; ne fanno parte gli Stati dell’Unione Europea nonchè Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
(e) Pagamento: operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Deposito; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all’art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2007/64/CE, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari;
(f) Pagatore: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Deposito;
(g) Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
(h) Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca.
Articolo 17. Ambito di applicazione
17.1 Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Deposito:
a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Deposito;
b) Pagamenti a credito del Deposito, incluso il versamento di contante.
17.2 Le norme delle sottosezioni (A), (B) e (C) si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi
E.E.A diverse dall’Euro quando:
- il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a)
- o il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore per i servizi di cui al comma 1 sub b)
è situato in un Paese E.E.A. Relativamente al servizio Bonifico Europeo Unico (BEU) tali norme si applicano anche per i Pagamenti in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario oppure, a seconda dei casi, del Pagatore, è situato in uno degli altri Paesi indicati nel Foglio Informativo.
17.3 Per i Pagamenti di cui al comma precedente, i soggetti rientranti nella categoria delle “microimprese” di cui al Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2007/64/CE, sono equiparati ai consumatori.
17.4 Le norme della sottosezione (D) si applicano ai Pagamenti diversi da quelli di cui al comma 2.
Articolo 18. Esecuzione dei Pagamenti
18.1 Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
- nell’ordine di Pagamento il Deposito sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
- gli altri dati necessari per l’esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori.
18.2 Per i Pagamenti a debito del Deposito occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l’esecuzione integrale dell’operazione e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un’esecuzione parziale del Pagamento.
18.3 Se nell’ordine è stato indicato l’Identificativo Unico, l’esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.
18.4 L'importo dei Pagamenti in valuta estera effettuate dal Cliente è addebitato sul Deposito previa conversione in euro al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell’operazione. Con analoga modalità di conversione sono accreditati sul Deposito i versamenti e i bonifici disposti da terzi in valuta estera.
Articolo 19. Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca
19.1 La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
19.2 In caso di sospensione o di rifiuto la Banca comunica telefonicamente o tramite posta elettronica le informazioni sulla mancata esecuzione e le relative motivazioni.
19.3 In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.
Articolo 20. Richiesta di rettifica
20.1 Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente può richiederne la rettifica.
20.2 Se il Cliente è consumatore, la richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca per iscritto, senza indugio non appena egli è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto. In ogni caso, la richiesta di rettifica deve essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.
20.3 Se il Cliente è non consumatore, il termine è di 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto movimenti annuo del Deposito.
Articolo 21. Esecuzione di Pagamenti non autorizzati
21.1 La Banca esamina la richiesta di rettifica ricevuta ai sensi dell’art. 20. Nel caso in cui il Pagamento risulti non autorizzato, la Banca riporta il Deposito nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo. Resta salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato.
Articolo 22. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti
22.1 In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Deposito, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare:
- che la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente;
- oppure che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l’importo del Pagamento nel termine indicato dall’art. 32;
- oppure che ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
22.2 Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l’importo del Pagamento è stato già addebitato sul Deposito, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell’art. 20, la Banca ripristina la situazione del Deposito come se l’addebito non avesse avuto luogo; in caso di esecuzione inesatta, il Cliente, in alternativa al ripristino del Deposito, può richiedere di mantenere l’esecuzione e ottenere l’eventuale rettifica.
22.3 In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Deposito, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l’importo del Pagamento dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l’importo del Pagamento.
22.4 Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 3, accredita immediatamente l’importo del Pagamento sul Deposito.
22.5 La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
22.6 Il presente articolo non si applica ai clienti non consumatori.
Articolo 23. Imputazione delle spese del Pagamento
23.1 Il Cliente non può disporre:
- l’addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca
- né l’addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
23.2 Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.
Articolo 24. Comunicazione della avvenuta esecuzione
24.1 I Pagamenti eseguiti sono comunicati dalla Banca al Cliente mediante annotazione degli stessi sul Libretto previa presentazione del medesimo presso una filiale.
Articolo 25. Recesso dai servizi di Pagamento
25.1 Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente sezione secondo quanto previsto dall’articolo 12. L’esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Deposito.
Articolo 26. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
26.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione Servizi di Pagamento e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
26.2 La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario); tuttavia, se il Cliente è una microimpresa, nei suoi confronti non si applica il rinvio al Codice del Consumo stabilito al comma 5 dell’art. 126–sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce.
26.3 Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente e riguarda i tassi di interesse, il Cliente ne è informato nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Deposito inviate dalla Banca.
26.4 Se il Cliente è non consumatore:
- il comma 2 non si applica;
- la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal servizio di pagamento cui la modifica si riferisce.
Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL DEPOSITO
Articolo 27. Caratteristiche
27.1 La presente sottosezione si applica ai Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Deposito attraverso un apposito ordine alla Banca (ad es. bonifici).
27.2 I tipi di Pagamento consentiti sul Deposito e le relative caratteristiche sono descritte nei Fogli Informativi.
Articolo 28. Ordine di Pagamento
28.1 L’ordine di Pagamento è impartito allo sportello mediante presentazione – a seconda del tipo di Pagamento richiesto – di un modulo predisposto dalla Banca o dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l’ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.
Articolo 29. Dati necessari per l’esecuzione del Pagamento
29.1 A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l’indicazione sull’ordine da parte del Cliente:
- dell’Identificativo Unico e/o
- di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l’ordine di Pagamento.
Articolo 30. Ricezione dell’ordine
30.1 L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo successivo.
30.2 Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’ordine si considera ricevuto due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito al Prestatore di servizi di Pagamento del Beneficiario.
30.3 Dalla data di ricezione dell’ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Deposito.
30.4 La Banca può, dal momento della presentazione dell’ordine con data futura, rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del Pagamento.
Articolo 31. Revoca dell’ordine
31.1 L’ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura oppure che la Banca vi consenta.
31.2 L’ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all’art. 30, comma 2.
31.3 La revoca deve essere richiesta per iscritto in Filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
Articolo 32. Tempi di esecuzione del Pagamento
32.1 L’ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 30.
32.2 In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall’Euro l’importo è accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell’art. 30.
Sottosezione (C) - PAGAMENTI A CREDITO DEL DEPOSITO
Articolo 33. Termini di accredito
33.1 L’importo del Pagamento è accreditato sul Deposito non appena l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
33.2 Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall’euro, il relativo importo è accreditato sul Deposito, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
Sottosezione (D) - PAGAMENTI DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 4
Articolo 34. Necessità del preventivo accordo della Banca - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti
34.1 I Pagamenti di cui all’art. 17 comma 4 devono essere prima concordati tra Banca e Cliente.
34.2 Ai Pagamenti di cui all’art. 17 comma 4 si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (ad eccezione del comma 2).
Articolo 35. Esecuzione di Pagamenti non autorizzati - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti
35.1 A seguito dell’istanza del Cliente nei tempi prescritti dalla normativa vigente, se è dimostrata la responsabilità della Banca:
- in caso di Pagamento non autorizzato a debito del Deposito, la Banca rimborsa al Cliente l’importo addebitato;
- in caso di mancato Pagamento a debito del Deposito, la Banca rimborsa al Cliente l’eventuale importo addebitato;
- in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, il Cliente può richiedere alla Banca la rettifica.
35.2 In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Deposito, la Banca, se è dimostrata la sua responsabilità, accredita sul Deposito l’importo del Pagamento.
Articolo 36. Pagamenti disposti dal Cliente in data futura
36.1 Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che l’esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; in tale caso, l’ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, oppure il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
Articolo 37. Revoca dell’ordine di Pagamento
37.1 L’ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che tale facoltà sia prevista nel relativo Foglio Informativo oppure che la Banca vi consenta.
37.2 Si applica il comma 3 dell’art. 31.
Articolo 38. Esecuzione del Pagamento
38.1 I termini per:
- l’accredito al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario dell’importo del Pagamento a debito del Deposito
- l’accredito sul Deposito dell’importo del Pagamento ricevuto sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, nel Foglio Informativo.