tra
N°…. -TVZ
CONVENZIONE ANCI – RICREA
PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ACCIAIO PROVENIENTI DA TERMOVALORIZZATORI CON TRATTAMENTO DELLE CENERI DI COMBUSTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI
tra
RICREA, CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO, X.Xxx 12286130153, con sede a Milano in via G.B.
Pirelli 27, in persona del legale rappresentante, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.F. RNLDNC47A30F839P, ovvero altra persona munita di idonea procura, nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “RICREA”
-da una parte-
e
, in qualità di gestore dell’impianto Termovalorizzazione con trattamento ceneri di combustione dei rifiuti indifferenziati, con sede , in ,
X.Xxx in persona del legale rappresentante
, C.F. , nel proseguo anche solo “Convenzionato”
-dall’altra parte-
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
- il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- previa intesa con Xxxxx, in data 1 giugno 2020 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e RICREA relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in acciaio per il periodo ivi indicato, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’Allegato Tecnico Acciaio prevede di favorire la captazione, i conferimenti e l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, incluse nei rifiuti urbani indifferenziati;
- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in acciaio ed eventuali frazioni merceologiche similari, provenienti dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani svolto nel territorio di seguito specificato (Allegato “B”) e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la separazione e la resa dei rifiuti di imballaggio.
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 – Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
□ per tutta la durata del vigente Allegato Tecnico imballaggi in Acciaio ed eventuali sue proroghe. oppure
□ fino al e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Allegato Tecnico imballaggi in Acciaio ed eventuali sue proroghe;
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso, oppure di avveramento della condizione risolutiva ai sensi del successivo art.7.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 – Bacino di Raccolta
1. Il Convenzionato, al fine di perseguire i principi contenuti nell’Accordo Quadro in merito alla tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, si impegna a comunicare al Convenzionante l’elenco dei Comuni da cui provengono i rifiuti indifferenziati trattati (Allegato “B”), e ad aggiornare tale elenco con periodicità almeno annuale.
Articolo 5 – Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 6 – Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via PEC e con un preavviso minimo di 30 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Art. 7 – Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’art. 5.5 dell’Accordo Quadro, i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari all’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dall’Accordo Quadro in tema di Corrispettivi.
Art. 8 – Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 9 – Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
RICREA - CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO
Indirizzo: Xxx X.X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Tel: 02.398008.1
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx PEC: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxx-xxxxxxx.xx
CONVENZIONATO:
Referente: Ruolo:
Indirizzo:
Tel: e-mail:
PEC:
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Art. 10 – Controversie
Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 7 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere, sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 7), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 11 – Tutela della privacy
1. Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione sono trattati da persone autorizzate, al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della Convenzione e degli obblighi ad essa correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge.
2. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarsi l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR
3. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.
SEZIONE II
Articolo 12 – Definizioni
Ai fini della presente CONVENZIONE i seguenti termini assumono, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:
a. “BACINO DI RACCOLTA”: l’area territoriale espressa in numero di abitanti serviti, oggetto di cui alla CONVENZIONE (come da Allegato “B”);
b. “Frazioni Merceologiche Similari o FMS”: ovvero tutti i rifiuti presenti tra i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, costituiti da materiale acciaio, non aventi funzione di imballaggio (Vedasi allegato “D” della presente Convenzione);
c. “IMPURITA’ o FE (Frazioni Estranee)”: ovvero tutti i rifiuti presenti tra i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, costituiti da materiale diverso dall’acciaio o prevalentemente diverso dall’acciaio, ovvero che presentano componenti elettriche od elettroniche (vedasi Allegato “D” della presente Convenzione);
d. “IMPIANTO TMB”: impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti urbani;
e. “IMPIANTO TVZ”: impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani;
f. “OPERATORE”: Società attiva nel commercio del rottame ferroso, che svolge attività di recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio in collaborazione con RICREA. L’operatore è il soggetto incaricato per svolgere le operazioni di ritiro e recupero del materiale, ai sensi dell’art. 3 dell’ALLEGATO TECNICO. L’operatore viene indicato da RICREA al Convenzionato tramite invio di specifica comunicazione;
g. “PARTI”: il CONVENZIONANTE (RICREA) e il CONVENZIONATO;
h. “PIATTAFORMA”: il luogo in cui vengono raccolti i rifiuti di imballaggio in acciaio (indicato Allegato “B”) e dove RICREA provvede a prelevarli tramite Operatore incaricato;
i. “RIFIUTI DI IMBALLAGGIO”: i rifiuti di imballaggio in acciaio, come definiti all’art.1 dell’Allegato Tecnico Acciaio (vedasi Allegato “D” della presente Convenzione);
j. “SELEZIONE”: attività di cernita dei rifiuti di imballaggio in acciaio dal flusso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e non, finalizzata al loro avvio a riciclo;
k. “SMALTIMENTO”: le operazioni previste nell’Allegato b) del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
l. “STOCCAGGIO”: attività previste all’art.183, comma 1, lettera aa), del D.lgs 152/06 e s.m.i..
Articolo 13 – Ulteriori obblighi delle PARTI
1. Il CONVENZIONATO, ivi inclusi i soggetti che gestiscono le PIATTAFORME, provvede alla gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, per quanto di competenza di ciascuno, alla raccolta, al trasporto e allo SMALTIMENTO delle FRAZIONI ESTRANEE ai sensi dell’ALLEGATO TECNICO.
2. RICREA, anche tramite gli OPERATORI incaricati, definisce con il CONVENZIONATO gli aspetti tecnici, nonché ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate in PIATTAFORMA, comprese quelle di gestione e smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE, limitatamente a quanto oggetto della presente Convenzione.
3. Per quanto altrove non specificato le PARTI assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza e gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.
4. Il CONVENZIONATO assicura la propria collaborazione per l’esecuzione delle analisi merceologiche e delle verifiche documentali previste da RICREA, anche con riferimento al Sistema di Gestione ISO9001, ISO14001 e Certificazione Flussi CONAI.
Articolo 14 – Smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE da parte del Convenzionato
1. Nel caso di ritiro presso l’OPERATORE da parte del CONVENZIONATO delle FRAZIONI ESTRANEE ai fini dello SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero, il CONVENZIONATO ne garantisce il ritiro entro 7 giorni lavorativi (sei giorni a settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, RICREA e/o l’OPERATORE avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo, salvo i maggiori costi. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni lavorativi, sempre salvo gli eventuali maggiori costi. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20% verranno addebitati anche i costi di SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero.
2. In ogni altro caso sarà RICREA ad addebitare gli oneri di smaltimento al CONVENZIONATO, per la relativa quota-parte, incaricando l’OPERATORE di gestire tali operazioni ed emettendo mensilmente fattura al CONVENZIONATO per il relativo importo così come previsto al punto 6.4 dell’Allegato Tecnico.
Articolo 15 – Comunicazione dei quantitativi ceduti fuori Convenzione
1. Qualora il CONVENZIONATO si avvalga della facoltà di cedere sul libero mercato una quota dei rifiuti di imballaggio in acciaio, così come previsto al punto 2 dell’Allegato Tecnico, verranno applicate le seguenti condizioni:
a) Il CONVENZIONATO si impegna a gestire in Convenzione RICREA almeno il 50% del quantitativo di imballaggi in acciaio raccolti o selezionati annualmente, dichiarando entro il 31/12 di ogni anno, la quota e le quantità stimate che intende gestire fuori Convenzione RICREA nell’anno successivo (Allegato “C” -Tab.1).
b) Il CONVENZIONATO si impegna inoltre ad inviare a RICREA una comunicazione mensile (Allegato “C” -Tab.2), relativa alla tracciabilità dei rifiuti di imballaggio in acciaio avviati a riciclo fuori Convenzione RICREA e destinati a impianti di recupero rottame in possesso di analoghi requisiti di accreditamento RICREA.
c) RICREA, a seguito di validazione dei dati comunicati, erogherà al CONVENZIONATO un corrispettivo pari a 5 €/ton. I dati saranno validati da RICREA, previa verifica del rispetto delle condizioni a) e b), anche attraverso audit documentali presso uffici delle PIATTAFORME.
Articolo 16 – Dati e condizioni per la fatturazione e la compilazione dei formulari
1. Indicazioni per la compilazione dei formulari (F.I.R.) da allegare alla Fattura per il riconoscimento dei corrispettivi:
Produttore: PIATTAFORMA Destinatario: OPERATORE RICREA CER: 190102
Annotazioni: “Imballaggi in acciaio, Convenzione ANCI - CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO n. -TVZ, del ”
2. Indicazioni per l’assoggettamento all’IVA:
I corrispettivi per il servizio di raccolta e selezione da fatturare al Consorzio Nazionale Acciaio devono essere assoggettate all’aliquota IVA 10% secondo l’art 127 sexiesdecies parte terza della tabella A allegata al d.p.r. 633/72.
3. Dati per fatturazione:
Il convenzionato provvederà a fatturare i corrispettivi previsti dalla Convenzione per la raccolta e selezione dei rifiuti di imballaggio con cadenza mensile e comunque non oltre 60 giorni dalla data
di conferimento. Il Consorzio Nazionale Acciaio provvederà ad effettuare il pagamento dei corrispettivi fatturati a 60 gg. data fattura fine mese, così come previsto dal punto 8 dell’Allegato Tecnico Imballaggi in Acciaio dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI.
Ragione sociale da indicare in fattura:
Consorzio Nazionale Acciaio, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx. Codice Fiscale e P.IVA 12286130153
Codice Destinatario per fattura elettronica: PR4AG6C
La descrizione del servizio da indicare in fattura:
“Corrispettivi per servizi di selezione degli imballaggi in acciaio, derivanti dal trattamento ceneri dei rifiuti urbani indifferenziati. Convenzione ANCI-RICREA n. -TVZ, del ”.
La fattura dovrà riportare inoltre i seguenti dati:
- Periodo di riferimento: / (mese e anno), con riferimento alla data destino indicata sul FIR;
- Quantità espressa in tonnellate (indicare 3 decimali dopo la virgola) del materiale, con riferimento al peso riscontrato a destino (Operatore RICREA);
- Corrispettivo previsto per l’attività svolta.
Copia del formulario dovrà essere tassativamente allegata alla fattura affinché la stessa venga autorizzata per il pagamento.
Articolo 17 – Penali
1. Qualora il CONVENZIONATO dia luogo a conferimento di RIFIUTI DI IMBALLAGGIO provenienti da raccolta dei rifiuti indifferenziati effettuata al di fuori della presente Convenzione, spetterà a RICREA la penale pari al 10% del controvalore del corrispettivo di un anno sulla base delle quantità indicate nell’Allegato “C”. E’ fatto salvo il maggior danno.
2. RICREA si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le PIATTAFORME, per verificare che la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio vengano ceduti a RICREA, così come previsto al cap. 5 dell’ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI.
3. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di conferire la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio, RICREA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione per inadempimento della presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione al CONAI ed ai Comitati di Verifica e di Coordinamento.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RICREA, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato e il Convenzionato abbia rispettato i termini e le modalità di emissione delle fatture, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
5. Nel caso di mancato rispetto da parte di RICREA e/o di terzi dei tempi di ritiro del materiale indicati nell’art. 5.3.6. dell’Allegato Tecnico, il CONVEZIONATO avrà diritto di applicare le penali ivi previste.
Articolo 18 – Cessione della Convenzione e/o dei diritti ed obblighi
1. Nessuna delle PARTI potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell’altra Parte.
Articolo 19 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto. Milano,
CONVENZIONANTE
(Timbro e firma)
CONVENZIONATO
(Timbro e firma)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le premesse e le pattuizioni riportate agli art. 6 – Recesso; art. 10 – Controversie; art. 17 – Penali;
Letto, confermato e sottoscritto.
Milano,
CONVENZIONANTE
(Timbro e firma)
CONVENZIONATO
(Timbro e firma)
Allegato “A”
Allegato Tecnico Acciaio, come da ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI, visionabile al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Allegato “B”
Dettaglio e modalità di esecuzione delle attività
Elenco dei COMUNI da cui provengono i rifiuti avviati a termovalorizzazione | Provincia | Abitanti |
Informazioni sul servizio di Raccolta | |
Modo di raccolta: | □ stradale □ isola ecologica □ porta a porta □ altro …………… |
Tipo di attrezzatura: | □ cassonetto □ container □ sacco/bidoncini □ altro …………… |
Tipologie di raccolta: | □ indifferenziato □ secco residuo □ altro …………… |
Elenco PIATTAFORME | Indirizzo | Prov. | Fascia di Qualità** |
** Nel caso in cui si utilizzi una nuova Piattaforma, la fascia di qualità da attribuire al materiale sarà determinata al primo conferimento utile verso l’Operatore incaricato.
Allegato “C”
TAB. 1
QUANTITA’ DISCIPLINATE (dati o stima degli imballaggi in acciaio raccolti) | ||
Anno | Tonnellate totali (*) | Quota extra-convenzione |
□ 0% □ % |
* Quantità stimabile in base ad una presenza media di frazione ferrosa pari al 10% delle ceneri pesanti prodotte.
TAB. 2
MODULO DI COMUNICAZIONE QUANTITATIVI CEDUTI FUORI CONVENZIONE (Fac-simile) | ||||||||
Convenzionato n° Rag. Sociale: Rif. Sig. e-mail: Quantità annua totale: TON % annua dichiarata fuori convenzione: % RENDICONTO RITIRI IMBALLAGGI MESE DI: | ||||||||
Data Destino | FIR Nr. | Produttore Rifiuto | Codice CER | Descrizione Rifiuto | Op. di Recupero | Impianto di Destino | Peso a destino (Ton.) | Contributo RICREA |
TOTALE | ||||||||
Con la presente si dichiara che i dati sopra indicati sono veritieri e tutta la documentazione di supporto è custodita e consultabile presso gli uffici aziendali. data Timbro e Firma | ||||||||
NOTA BENE: Il presente rendiconto deve essere inoltrato a RICREA unitamente ai FIR e alla fattura del mese di competenza dei conferimenti |
Allegato “D”
ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ACCIAIO OGGETTO DI CONVENZIONE
Sono considerati imballaggi in acciaio tutti i manufatti in acciaio, o parti di essi, destinati al contenimento o al confezionamento di altri prodotti.
In particolare rientrano in questa categoria i seguenti imballaggi:
• Barattolame per alimenti sia per l’uomo che per gli animali (contenenti ad esempio: piselli, pelati, fagioli, mais, olio, tonno, sardine, carne, frutta sciroppata, the, caffè ecc…);
• Latte e Lattine di vari formati, per contenere liquidi (contenenti ad esempio: olio, bibite, birra, ecc…)
• Aerosol completamente svuotati (contenenti ad esempio: panna montata, lacche per capelli, deodoranti, schiume da barba ecc…);
• Chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (contenenti ad esempio confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, succhi di frutta formato famiglia, miele ecc…);
• Tappi corona applicati sulle bottiglie in vetro (contenenti ad esempio: acqua, vino, succhi di frutta, bibite in genere, olii, ecc…);
• Scatole varie usate per confezione regalo (contenenti ad esempio: biscotti, cioccolatini, dolciumi in genere, ecc…).
ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E’ CONSIDERATO F.M.S.
(Frazione Merceologica Similare)
Le F.M.S. sono tutti quegli oggetti in acciaio di piccole dimensioni, che non sono imballaggi.
Per gli oggetti compositi (es. forbici) formati da più materiali, la loro collocazione sarà determinata in base al peso prevalente.
A titolo esemplificativo sono considerate F.M.S. :
• Posate: Forchette, coltelli o cucchiai, se in acciaio;
• Pentole di piccole dimensioni (max 30 cm);
• Piccoli utensili: forbici, chiavi, chiodi, bulloni
• Manici di scopa, tubi o lamiere di spessore max 1,5 mm
ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E’ CONSIDERATO
IMPURITA’ o F.E. (Frazione Estranea)
Sono considerate IMPURITA’ o F. E. tutti quegli oggetti che non sono in acciaio o sono rifiuti contenenti sostanze pericolose.
A titolo esemplificativo sono considerate F. E.:
Manufatti in alluminio, plastica, vetro, carta, legno e sughero
Materiale organico, polveri e terre
Cartucce e toner
Materiale esplosivo (es fumogeni, cartucce, razzi di segnalazione)
Xxxxxxxxx, pile e batterie Le bombole di gas o recipienti di gas tecnici
RAEE o parti di essi Filtri olio usati