SEZIONE V DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE, CULTURE E MEDIAZIONI
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
ALLEGATO A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SEZIONE dell’ALBO TRADUTTORI E REVISORI LINGUISTICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRADUZIONE EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016
SEZIONE V
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE, CULTURE E MEDIAZIONI
Il sottoscritto | |||
nato a | il | ||
Residente a | Cap, provincia | ||
Via/Piazza, n | |||
Codice fiscale | |||
In qualità di |
P.IVA | Codice Fiscale | |||
Con sede in | Via, Cap, Prov | |||
Tel. | Fax | |||
Email (obbligatoria) | PEC |
dell’operatore economico
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL SERVIZIO DI TRADUZIONE E REVISIONE LINGUISTICA COME DI SEGUITO DICHIARATO
Disciplina | Lingue1 |
INF/01 (Informatica) | |
L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea) | |
L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) | |
L-FIL-LET/15 (Filologia germanica) |
1 Per ogni disciplina è possibile indicare una o più lingue per cui si intende fornire il servizio di traduzione/revisione di cui all’Avviso (cinese, danese, francese, giapponese, hindi, inglese, italiano, norvegese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, ucraino), purché in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso.
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
L-LIN/01 (Linguistica generale) | |
L-LIN/02 (Didattica delle lingue moderne) | |
L-LIN/03 (Letteratura francese) | |
L-LIN/04 (Lingua e traduzione – Lingua francese) | |
L-LIN/05 (Letteratura spagnola) | |
L-LIN/06 (Lingua e letterature ispano-americane) | |
L-LIN/07 (Lingua e traduzione – Lingua spagnola) | |
L-LIN/08 (Letteratura portoghese e brasiliana) | |
L-LIN/09 (Lingua e traduzione – Lingue portoghese e brasiliana) | |
L-LIN/10 (Letteratura inglese) | |
L-LIN/11 (Lingue e letterature anglo-americane) | |
L-LIN/12 (Lingua e traduzione – Lingua inglese) | |
L-LIN/13 (Letteratura tedesca) | |
L-LIN/14 (Lingua e traduzione – Lingua tedesca) | |
L-LIN/15 (Lingue e letterature nordiche) |
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
L-LIN/21 (Slavistica) | |
L-OR/12 (Lingua e letteratura araba) | |
L-OR/19 (Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano) | |
L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale) | |
L-OR/22 (Lingue e letterature del Giappone e della Corea) | |
M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi) | |
M-STO/02 (Storia moderna) | |
M-STO/04 (Storia contemporanea) | |
M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche) | |
M-GGR/01 (Geografia) | |
SECS-P/12 (Storia economica) | |
SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi) |
a tal fine
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 ss.mm.ii.)
I. Di essere consapevole che l’iscrizione alla disciplina e alla lingua richieste potrà avvenire solo qualora la Commissione valuti idonea la candidatura
II. Dati identificativi dell’operatore economico
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Nome Cognome /Ragione sociale: | [……………………………………………………………………………..……………] |
Partita IVA, ove esistente: Codice fiscale | [……………………………………………………………………………..……………] [……………………………………………………………………………..……………] |
Indirizzo: | [………………………………………………………………………………..…………] |
Persone di contatto (2): Telefono: PEC e-mail: | [………………………………………………………………………………..…………] [………………………………………………………………………………..…………] [………………………………………………………………………………..…………] [………………………………………………………………………………..…………] |
III. Che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di ammissione richiesti. In particolare, dichiara (barrare le seguenti caselle):
🞎 l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e di divieti a contrarre con la
pubblica amministrazione;
🞎 l’assenza delle situazioni di cui all’art 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (x.x. xxxxxxxx di
Pantouflage)
🞎 l’accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità di seguito allegato, nonché di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
IV. Che l’operatore economico è in possesso dei requisiti speciali di idoneità. In particolare, dichiara:
il seguente titolo di studio (laurea magistrale specialistica in lingue e/o interpretariato o comunque abilitanti all’esercizio dell’attività di cui all’Albo o altro titolo straniero equipollente)
Votazione:
(2) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
V. Che l’operatore economico è in possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica e professionale.
In particolare, dichiara il possesso delle risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire la
prestazione con un adeguato standard di qualità documentato adeguatamente mediante:
🞎 Attestazioni dell’esperienza di traduzione e/o interpretariato da e verso la lingua richiesta
🞎 Attestazioni docenza di traduzione e/o interpretariato e/o della lingua straniera in oggetto presso istituti superiori di istruzione e formazione
🞎 Altre attestazioni
Per documentare il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica e professionale di cui al punto V l’operatore economico dovrà fornire documenti e titoli che ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, unitamente ad una descrizione delle attività svolte al fine della valutazione da parte delle Commissione.
È possibile produrli in copia autenticata oppure in copia semplice allegando in tal caso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 19 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conformemente all’allegato modello B, corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
In alternativa, il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione potrà essere attestato mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con indicazione dettagliata di ogni elemento rilevante.
VI. Di avere preso visione e di accettare, senza condizioni e riserve alcune, tutte le norme e le disposizioni
contenute nell’Avviso e nel Regolamento.
VII. Di autorizzare l'utilizzo della PEC/PEO ai fini della trasmissione delle comunicazioni inerenti la procedura oggetto della presente istanza.
VIII. Di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell’Università, né l’attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento della prestazione.
IX. Di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Dlgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 – informativa di seguito allegata - esclusivamente nell'ambito della presente procedura
In fede,
luogo e data firma per esteso
ALLA PRESENTE DOMANDA IL CANDIDATO ALLEGA:
1) Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38, DPR n. 445/2000)
2) Curriculum Vitae
3) Allegato B debitamente compilato e sottoscritto
4) Documentazione attestante i requisiti dichiarati di cui al punto IV e V
INFORMAZIONI A PERSONE FISICHE CLIENTI/FORNITORI
per il trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679)
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, l’Università degli Studi di Milano informa i clienti ed i fornitori dell’Ateneo in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano.
Resta ferma l’osservanza da parte dell’Università degli Studi di Milano della vigente normativa in materia di
trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.
1. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD)
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Milano, nella persona del Rettore pro tempore, Xxx
Xxxxx xxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali di persone fisiche che a vario titolo intrattengono rapporti di natura commerciale con l’Ateneo, acquisiti negli archivi dell’Università in occasione di operazioni contrattuali sono i seguenti: a) dati personali contenuti nelle autocertificazioni trasmesse dal contraente; b) dati personali contenuti nei certificati richiesti d’ufficio alle amministrazioni che li detengono ordinariamente o trasmessi dalle imprese partecipanti alle procedure di gara; c) dati giudiziari ai sensi dell’art. 10 del RGPD, “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”.
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi contrattuali e fiscali, nel rispetto delle prescrizioni di legge e, per quanto attiene le imprese, in relazione ai soggetti all’interno di queste per i quali la normativa vigente ne prevede il trattamento.
Le basi giuridiche del trattamento sono quindi l’ottemperanza a obblighi di legge e contrattuali, l’adempimento di specifiche richieste dell’interessato prima della conclusione del contratto e il trattamento dei dati connesso alla gestione di eventuali reclami o contenziosi e per la prevenzione e repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita.
Il conferimento dei dati è requisito necessario per l’instaurarsi del rapporto tra cliente/fornitore e l’Ateneo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e /o di proseguire il rapporto commerciale con questa Università.
3. Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’articolo 5 del RGPD, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate allo svolgimento dell’attività istituzionale. 2 Università degli Studi di Milano –Via Festa del Perdono, 7 – 00000 Xxxxxx, Xxxxx Tel +39 02 503111- xxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxx.xx
4. Categorie di soggetti autorizzati al trattamento e ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti dell’Università degli Studi di Milano (individuati come Autorizzati al trattamento) in servizio presso l’Amministrazione centrale e/o le strutture decentrate dell’Ateneo.
I dati forniti potranno essere comunicati:
a) alle strutture dell’Ateneo che ne facciano richiesta, per le finalità istituzionali dell’Ateneo o in osservanza di
obblighi legislativi;
b) ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili del trattamento ex art. 28 del RGPD;
c) a enti pubblici e/o privati che per legge o regolamento ne abbiano titolo; in particolare tali dati potranno essere comunicati a istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, società assicuratrici e Avvocatura dello Stato.
I dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità indicate al punto 2, solo ove previsto da norme di legge o di regolamento.
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi.
I dati personali degli interessati, infine, non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali.
5. Conservazione
I dati personali contenuti in documenti prodotti dai partecipanti alle procedure di gara (offerte, richieste di chiarimenti) saranno conservati dall’Università degli Studi di Milano per 5 anni; i dati personali contenuti nei verbali, nelle determine di aggiudicazione e nei contratti saranno conservati per un tempo illimitato.
6. Diritti dell’interessato
L’Interessato può proporre reclamo a un’Autorità di controllo ed esercitare ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD
il diritto di:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento;
- chiedere la portabilità dei dati,
rivolgendosi ai seguenti contatti: Responsabile della Protezione dei Dati, xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx - e-mail: xxx@xxx.xxxxx.xx
7. Modifiche alle Informazioni
Le presenti Informazioni potrebbero subire delle modifiche nel tempo. Si consiglia, pertanto, di verificare, nella sezione Privacy del sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx, che la versione a cui ci si riferisce sia la più aggiornata.
IL RETTORE
X.xx Xxxx Xxxxxxxx
PATTO D’INTEGRITÀ
tra
l’Università degli Studi di Milano
e
l’Operatore economico
Dati dell’operatore economico
Denominazione e forma giuridica sede legale in via n. codice fiscale/partita IVA rappresentata da in qualità di
con riferimento alla seguente procedura di affidamento di lavoro, fornitura e servizio o alla seguente
domanda di iscrizione all’albo o all’elenco fornitori dell’Ateneo
Procedura di affidamento di lavori, fornitura e servizio:
PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SEZIONE dell’ALBO TRADUTTORI E REVISORI LINGUISTICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRADUZIONE EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016
si stipula il seguente Patto di integrità, il cui schema è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano nella seduta del 28 aprile 2016 e revisionato nella seduta del 21 settembre 2021.
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell’Università degli Studi di Milano (d’ora in avanti Università) e dell’Operatore economico nell’ambito della procedura in oggetto.
2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell’Università e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto.
3. Come esplicitato in tutti i documenti inerenti alla gara l’espressa accettazione del Patto di integrità da parte dell’Operatore economico costituisce condizione essenziale per l’ammissione alla procedura in oggetto espletata dall’Università.
4. Copia del Patto di integrità, sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell’Operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto.
5. Le clausole del presente Xxxxx costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento: nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l’obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l’inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.
Articolo 2 - Obblighi dell’Università degli Studi di Milano
1. Il personale dell’Università degli Studi di Milano, impiegato ad ogni livello nell’espletamento della procedura di affidamento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Milano emanato con decreto rettorale 8 maggio 2015, registrato al n. 295200 in data 14 maggio 2015.
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all’Operatore economico che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o soggetti che collaborano con l’Università.
3. L’Università si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto.
4. Durante la procedura in oggetto, l’Università si impegna a trattare tutti gli offerenti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun offerente informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l’esecuzione del contratto.
5. L’Università è tenuta a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Articolo 3 – Obblighi dell’Operatore economico
1. L’Operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi
finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto.
2. L’Operatore economico dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Università.
3. L’Operatore economico dichiara altresì di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto.
4. L’Operatore economico si impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria e a informare tempestivamente l’Università e la Prefettura di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori dell’Università o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, così come esplicitato all’art. 4, comma 1, del Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l’Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto.
5. L’Operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all’Autorità giudiziaria e a informare l’Università di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del relativo contratto, da parte di terzi.
6. L’Operatore economico dichiara:
a. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
b. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;
c. di non aver in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volte ad alterare, con mezzi illeciti, la concorrenza del mercato.
7. L’Operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Regolamento recante Codice comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e nel Codice di comportamento del personale dell’Università degli Studi di Milano si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l’Università. L’Operatore economico è consapevole e accetta che, ai fini della completa conoscenza del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università, l’Università ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 del D.P.R. 62/2013 garantendone l’accessibilità sul sito istituzionale in “Amministrazione Trasparente”, sezione “Disposizioni generali”, sotto-sezione “Atti generali”: Codice etico e codice di comportamento. L’Operatore economico si impegna a trasmettere copia dei predetti “Codici” ai propri collaboratori.
8. L’Operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Università, nell’ampia accezione così come definita dall’art. 21 del D.lgs. 39/2013, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’Operatore economico dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, il contratto è nullo con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell’affidamento. Sussiste inoltre per l’Operatore economico il conseguente divieto a contrarre con l’Università per i successivi tre anni.
9. L’Operatore economico si impegna a segnalare entro il termine di presentazione dell’offerta all’Università:
a. eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra i propri titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto al personale dipendente dell’Università, ai sensi dell’art. 1, comma 9 lettera e, della L. 190/2012;
b. eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui sia a conoscenza, relativi al personale dell’Università coinvolto nel procedimento di gara e nell’esecuzione del contratto o a collaboratori ugualmente coinvolti.
10. L’Operatore economico si impegna a informare tutto il personale di cui si avvale del presente Xxxxx
e degli obblighi che ne scaturiscono.
11. L’Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Università, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
12. L’Operatore economico si impegna ad acquisire anche per i subaffidamenti, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 4 – Violazione del Patto di integrità
1. L’Operatore economico è consapevole che, in base all’art. 83-bis del D.lgs. 159/2011, il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
In particolare, l’Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, è consapevole e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, accertato dall’Università all’esito di un procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:
• esclusione del concorrente dalla procedura;
• risoluzione del contratto;
• risoluzione espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
— inadempimento da parte dell’Operatore economico dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva all’Università e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti), ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l’Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto;
— misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’Operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
L’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Università è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
• escussione della cauzione provvisoria;
• escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
• responsabilità per danno arrecato all’Università (anche di immagine) nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall’Università per una durata di tre anni.
Articolo 5 – Sottoscrizione ed efficacia del Patto di integrità
Il presente patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce dal legale rappresentante della società partecipante ovvero in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, il presente patto è sottoscritto in solido da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
Il presente Xxxxx di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione del contratto conseguente alla procedura di affidamento.
Nel caso l’Operatore partecipi, nell’arco di un biennio decorrente dalla data di sottoscrizione del presente patto, ad altre procedure di importo inferiore a € 40.000 attivate dall’Ateneo, il corrente Patto continua a ritenersi valido e a produrre i suoi effetti anche nelle successive procedure.
Con la sua sottoscrizione l’Operatore si impegna quindi ad assumere gli stessi obblighi anche nelle
successive procedure.
Articolo 6 – Pubblicità del Patto di integrità
Il presente Patto di integrità è pubblicato sul sito dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.
Articolo 7 – Autorità competente in caso di controversie
Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del Patto di integrità tra l’Università e gli
Operatori economici sarà risolta dal Foro di Milano.
Per l’Università degli Studi di Milano
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Il presente patto, conforme al modello approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 settembre 2021 si intende recepito e accettato per la parte pubblica in persona del Direttore Generale di cui sopra per effetto della determina DG del 27 settembre 2021 registrata al n. 14868/2021 in data 27 settembre 2021.
L’Operatore economico
Milano,