Contract
1. Generalità e ambito di applicazione
1.1 Le Condizioni Generali di Contratto (qui di seguito CGC-EVVA) si ap- plicano a tutti i rapporti contrattuali, gli accordi e i protocolli presenti e futuri, nonché alle dichiarazioni e ai rapporti precontrattuali o ad altre circostanze effettive o giuridicamente rilevanti delle società italiane del gruppo EVVA, o in relazione ad esse, ovvero EVVA Italia srl., RI 125661 con sede in XX-00000 Xxxxxxxx, un‘affiliata della società austriaca EVVA Sicherheitstechnologie GmbH con sede a Vienna, ed eventuali affiliate in Italia (qui di seguito nominate in breve „EVVA“) o nei confronti delle stesse. Le Condizioni Generali di Contratto, le bozze contrattuali, le con- dizioni d‘acquisto, le condizioni di servizio o altri regolamenti analoghi del cliente, di terzi oppure rimandi a tali regolamenti del cliente o di terzi non trovano applicazione anche senza l‘esplicita opposizione di EVVA in tal senso. Il cliente è informato che EVVA esegue forniture, servizi e stipula contratti esclusivamente sulla base delle presenti CGC-EVVA.
1.2 Oltre alle CGC-EVVA, trovano eventualmente applicazione ulteriori regolamenti generali di EVVA, in particolare le condizioni di licenza EVVA per la concessione di licenze per il software EVVA (qui di seguito CGL- EVVA), le condizioni di acquisto EVVA per gli acquisti oppure le condizioni generali di leasing EVVA per il noleggio o la concessione in leasing.
1.3 Modifiche o deroghe rispetto alla presenti CGC-EVVA sono efficaci solamente se espressamente confermate per iscritto da rappresentanti organici e/o procuratori di EVVA in numero con potere di rappresentanza adeguato per il rispettivo caso singolo.
1.4 Con il termine „servizi“ s‘intendono in ulteriore successione tutte le prestazioni diverse dalla mera vendita/fornitura di merci, in particolare servizi di montaggio, la verifica delle porte e la progettazione di edifici dal punto di vista tecnico dei sistemi di chiusura, manutenzioni, interventi di assistenza e in caso di guasto, nonché servizi di consulenza, gestione degli ordini, dati personali e installazione di software.
2. Prezzi e pagamento
2.1 Tutti i prezzi indicati da EVVA non sono cartellizzati, né vincolanti.
2.2 EVVA si riserva espressamente di modificare i prezzi.
2.3 S‘intende pattuito il prezzo per i servizi o le merci ordinati indicato nei relativi listini prezzi aggiornati di EVVA in vigore al momento della stipula del contratto. Deroghe e integrazioni a tali listini prezzi (anche nel caso in cui il listino prezzi non contenga un‘indicazione di prezzo per una merce) necessitano della forma scritta. Per i servizi, i prezzi che il cli- ente è tenuto a pagare si ricavano dal listino prezzi, dalla descrizione del prodotto e della prestazione e/o da speciali regolamentazioni contrat- tuali. Salvo diversi accordi contrattuali, eventuali spese di viaggio sono addebitate in fattura alle relative tariffe di viaggio stabilite da EVVA. Tut- ti i prezzi sono espressi in Euro. Se l‘IVA non è espressamente indicata a parte o non vi sono dati al riguardo, l‘importo va inteso come prezzo netto più IVA nell‘aliquota di legge di volta in volta in vigore. Per i clienti aziendali, EVVA si riserva il diritto, in caso di contratti con tempo di consegna o momento di effettuazione della prestazione pattuito supe- riore a due mesi dall‘ordine, di adeguare i prezzi in seguito ad aumenti generali dei costi sopravvenuti, come ad esempio sulla base di aumenti delle tasse, fluttuazioni di cambio, aumenti dei costi salariali imposti per legge, decreto o dal contratto collettivo oppure aumenti del prezzo dei materiali sui mercati mondiali. Qualora l‘aumento sia superiore al 10% del prezzo pattuito oltre al mero adeguamento dell‘inflazione, in rela- zione alle merci o ai servizi interessati dall‘aumento del prezzo il cliente ha facoltà di recedere dal contratto entro il termine di un mese dalla comunicazione dell‘aumento del prezzo.
2.4 Le spese di imballaggio, trasporto e spedizione sono a carico del cli- ente. Eventuali spese di importazione o esportazione sorte in relazione al trasporto o alla spedizione, nonché tutti gli altri oneri e spese sono a carico del cliente.
2.5 Salvo diversi accordi scritti espliciti al riguardo, il compenso è dovuto subito a decorrere dalla data della fattura e dal carico della stessa per il pagamento. EVVA ha facoltà di esigere un acconto o un pagamento anticipato. EVVA può emettere, a propria discrezione, fatture parziali. Per il pagamento fa fede la date e l‘importo dell‘accredito sul conto di EVVA. In caso di mora nel pagamento da parte del cliente aziendale, fat- ti salvi gli altri diritti di EVVA, s‘intendono pattuiti interessi di mora pari a 8 punti percentuali sul tasso base di interesse di volta in volta in vigore
della Banca Centrale Europea e il cliente è tenuto a pagare tutti i costi e le spese opportuni e necessari derivanti dalla mora nel pagamento, ov- vero le misure stragiudiziali di esecuzione e riscossione e i costi necessari all‘esercizio del diritto e commisurati al credito non regolato. In caso di mora nel pagamento da parte del cliente (anche in relazione a eventuali acconti o pagamenti anticipati, altri pagamenti non connessi all‘affare concreto o al saldo di fatture parziali ecc.), fatti salvi gli altri diritti, EVVA ha facoltà di trattenere tutte le forniture e i servizi mantenendo il ter- mine di consegna ancora sospeso o di recedere dal contratto una volta trascorso un termine di proroga di due settimane. S‘intende pattuito un risarcimento spese non riducibile, indipendente da colpa e danno, pari al 20% del prezzo o del compenso. È fatta salva la rivendicazione, da parte di XXX, di richieste di risarcimento danni o altre rivendicazioni de- rivanti da quanto sopra. EVVA ha facoltà di trattenere l‘esecuzione del contratto e di depositare ai sensi delle disposizioni di legge.
2.6 Aggiunte sui documenti di pagamento del cliente non s‘intendono apportate e non sono tenute in considerazione per via dell‘elaborazione elettronica; EVVA si riserva espressamente di destinare il pagamento (a costi, interessi ecc.).
2.7 In caso di apertura di una procedura concorsuale sul patrimonio del cliente o di rigetto di una tale istanza per mancanza di patrimonio a copertura delle spese, di insolvenza incombente o peggioramento della situazione patrimoniale di un cliente, tutti i crediti di EVVA nei confronti del cliente diventano immediatamente dovuti. Eventuali sconti decadono e si applicano i listini prezzi di EVVA senza sconti. EVVA ha inoltre facoltà in tal caso di esigere il pagamento anticipato o altra garanzia.
3. Compensazione
3.1 Sono escluse la compensazione di eventuali contropretese contro i crediti di EVVA e la rivendicazione di un diritto di ritenzione da parte del cliente, nella misura in cui la contropretesa o il diritto di ritenzione non sia stato espressamente accettato da EVVA per iscritto o sia stato stabilito in giudizio con sentenza passata in giudicato. Eventuali diritti di ritenzione sono espressamente limitati alla rispettiva fornitura o prestazione parziale.
4. Offerte, ordini e stipula del contratto
4.1 Le offerte di EVVA sono libere e non vincolanti. I listini prezzi, i mes- saggi pubblicitari ecc. di EVVA non costituiscono un‘offerta od offerte suscettibile/i di accettazione.
4.2 Eventuali ordini o commesse del cliente sono considerate offerte fino alla stipula del contratto. Il cliente aziendale è vincolato alla propria dichi- arazione a decorrere dal momento del ricevimento della stessa in EVVA per la durata di 21 giorni solari o per un periodo di tempo più lungo esso stesso indicato o fino ad una successiva data di fornitura o esecuzione della prestazione. L‘accettazione dell‘ordine, senza alcun obbligo in tal senso, entro il termine avviene a discrezione di EVVA mediante invio di una conferma tramite posta, fax, e-mail o altro supporto tecnico (ad es. Edifact) o mediante l‘invio o la messa a disposizione della merce o del servizio ordinata/o.
5. Spedizione e trapasso del rischio
5.1 In caso sia concordata la spedizione, viene effettuata a scelta di EVVA ricorrendo alle modalità di spedizione consuete (posta, vettore, ferrovia, corrieri e pacchi postali ecc.), che s‘intendono approvati in ogni caso. Per le forniture di merci, il rischio e il caso passano al cliente al momento della consegna delle merci a quest‘ultimo o al trasportatore. In tal caso, al cliente spettano anche le rivendicazioni nei confronti del trasportatore. Un‘assicurazione sul trasporto viene stipulata solo mediante ordine scritto e a spese del cliente. Le prestazioni e le forniture regolarmente offerte, messe a disposizione e fornite devono essere accettate; in caso contrario subentra la mora di accettazione. La mora di accettazione da parte del cliente non influisce sull‘esigibilità dei crediti da parte di EVVA. Il trapasso del rischio avviene in ogni caso al più tardi al verificarsi della mora. Il rischio di perimento o deterioramento casuale della merce passa al cli- ente al più tardi al momento in cui egli si trova in mora di accettazione o debitoria.
5.2 Le forniture (anche di chiavi e di sistemi di chiusura) sul territorio na- zionale vengono di regola effettuate mediante posta non raccomandata e tale tipo di spedizione s‘intende espressamente accettata dal cliente;
una diversa modalità necessita di un‘esplicita istruzione scritta da parte del cliente. EVVA si riserva (senza esservi obbligata) di inviare determinati prodotti (soprattutto chiavi speciali), in deroga a quanto sopra espresso, esclusivamente tramite raccomandata (o in modo analogo tramite corrie- re espresso). Per i costi di spedizione si rimanda al punto 2.4.
5.3 Per le spedizioni, il momento del trapasso del rischio è definito al punto 5.1. Per le prestazioni di servizi, rischio e caso fortuito passano al cliente al momento dell‘esecuzione della relativa parte della fornitura. Per la merce immagazzinata presso il cliente, anche nel caso in cui le prestazioni di installazione e montaggio debbano ancora essere fornite, il momento del trapasso del rischio coincide al più tardi con il momento dell‘introduzione della merce nei locali del cliente. XXXX può decidere di insistere, per le forniture di servizi, su un‘accettazione da parte del cliente unita all‘ammissione di un protocollo sull‘accettazione.
6. Forniture e date di consegna, riserva di proprietà ambito ed esecuzione della prestazione
6.1 Le confezioni vengono consegnate solo complete.
6.2 Le date di consegna e di erogazione della prestazione pattuite sono valide presupponendo un normale andamento dell‘attività e decorrono dalla stipula del contratto. Il rispetto delle date di consegna e di eroga- zione della prestazione presuppone l‘adempimento regolare e puntua- le degli obblighi del cliente e che quest‘ultimo adempia agli obblighi di pagamento essenziali pattuiti e previsti dal contratto. EVVA si riserva di eseguire consegne parziali. Sciopero, caso di forza maggiore, difficoltà di approvvigionamento dei materiali e interruzioni dell‘esercizio che non rientrano nella sfera diretta d‘influenza di EVVA esonerano quest‘ultima dal rispetto dei termini promessi. Se il problema relativo al rispetto di un‘eventuale data non rientra nella sfera diretta di EVVA (ad es. ritardi dei fornitori precedenti) e non si può prevederne la fine, EVVA ha facoltà di dichiarare il recesso dal contratto. Il mancato rispetto, da parte di EVVA, di date di consegna o di erogazione della prestazione pattuite autorizza il cliente al recesso previa fissazione scritta di un termine di proroga adegu- ato di almeno 4 settimane.
6.3 L‘ambito preciso delle prestazioni di servizi di EVVA è stabilito nella rispettiva descrizione del prodotto o della prestazione di volta in volta in vigore. Nel caso in cui sia stato redatto e approvato da EVVA un ca- pitolato per un singolo caso, in caso di controversie la descrizione della prestazione ivi contenuta è prioritaria rispetto alle descrizioni generali del prodotto.
6.4 Salvo diversi accordi scritti, EVVA fornisce le prestazioni di servizi du- rante il proprio normale orario d‘ufficio. In caso di accordo di assisten- za speciale con il cliente, per i tempi di reazione e di erogazione della prestazione (tempi di lavoro) si applicano le relative regolamentazioni dell‘accordo di assistenza. Nel caso in cui, nel quadro di una prestazi- one di servizio, EVVA metta a disposizione un servizio automatizzato, quest‘ultimo è di regola disponibile anche al di fuori del normale orario d‘ufficio. Nel quadro della fornitura della prestazione, in conseguenza di eventi inevitabili non imputabili a EVVA e di lavori di manutenzione neces- sari per il funzionamento possono verificarsi interruzioni inevitabili.
6.5 Il cliente deve mettere a disposizione di EVVA tutte le informazioni necessarie per determinare l‘ambito di prestazione per tempo e le stesse devono essere complete e corrette. EVVA non è tenuta a verificare la completezza o l‘esattezza di questi dati forniti dal cliente. Qualora i requi- siti del cliente cambino prima o durante l‘erogazione della prestazione da parte di EVVA oppure i dati del cliente messi a disposizione per determi- nare l‘ambito della stessa si rivelino inesatti o incompleti, EVVA ha facoltà di proporre modifiche all‘ambito della prestazione o alle modalità di ero- gazione della stessa (eventualmente legate a modifiche ai costi) e di sot- toporre l‘offerta del caso. Nel caso in cui il cliente non acconsenta ad una modifica indicata nell‘offerta in questione e, senza questa modifica, siano compromessi interessi legittimi di EVVA (in particolare in caso di soluzioni non soddisfacenti dal punto di vista tecnico di sicurezza), quest‘ultima ha facoltà (ma non è tenuta a farlo) di recedere dalla fornitura della presta- zione e di addebitare in fattura le prestazioni già fornite (eventualmente in parte) più il costo di progettazione interno e i prodotti acquistati o prodotti per il cliente.
6.6 Le prestazioni di EVVA escusse dal cliente oltre l‘ambito di prestazione pattuito in origine, saranno pagate dal cliente in base al costo effettivo
alle tariffe di EVVA di volta in volta in vigore (o in base ad un accordo separato in tal senso). Sono comprese soprattutto prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro di EVVA, l‘analisi e l‘eliminazione di guasti ed errori sorti da un‘errata manipolazione o un errato utilizzo da parte del cliente o altre circostanze non imputabili a EVVA, nonché ampliamenti della prestazione.
6.7 Tutta la merce rimane di proprietà di EVVA fino all‘avvenuto saldo di tutti i crediti di quest‘ultima indipendentemente dal motivo giuridico. È vietata ogni dazione in pegno. In caso di accesso esecutivo alle merci di proprietà di EVVA, il cliente deve informare immediatamente per iscritto EVVA e i terzi accedenti sulla proprietà di quest‘ultima. Il cliente deve sempre informare EVVA della permanenza esatta delle cose di proprietà di quest‘ultima. In caso di mora o peggioramento della situazione econo- mica del cliente o di insorgenza di rischi, EVVA ha facoltà, nonostante un eventuale termine di pagamento sospeso, di chiedere al cliente la resti- tuzione senza sollevare eccezioni sull‘operazione base. Nel caso in cui la merce sia lavorata prima del pagamento, ad EVVA spetta la comproprie- tà sull‘oggetto nato da tale lavorazione in proporzione tra il valore della merce con riserva di proprietà e le altre merci lavorate al momento della lavorazione.
7. Obblighi di collaborazione e messa a disposizione del cliente
7.1 Il cliente indicherà per tempo a EVVA interlocutori qualificati in grado di rispondere alle domande di quest‘ultima rilevanti per l‘erogazione della prestazione. Il cliente provvede affinché tali interlocutori siano adeguata- mente a disposizione di EVVA nella fase di preparazione ed esecuzione della prestazione di servizio.
7.2 Il cliente deve supportare tutte le misure necessarie per l‘erogazione delle prestazioni da parte di EVVA. Il cliente deve adottare per tempo e interamente tutte le misure necessarie per l‘esecuzione delle prestazioni da parte di EVVA. Ciò vale in particolare per tutte le attività e le azioni preparatorie non comprese nell‘ambito di fornitura di EVVA. Il cliente as- sicura che EVVA e/o i terzi incaricati da quest‘ultima per l‘erogazione delle prestazioni ricevano l‘accesso necessario ai locali o agli ambienti tecnici (ad es. server) presso il cliente. Il cliente è responsabile che i collaboratori o terzi eventualmente coinvolti nell‘esecuzione del contratto collaborino opportunamente all‘esecuzione del contratto da parte di EVVA.
7.3 In caso di erogazione di prestazioni di servizi sul posto presso il cliente, quest‘ultimo mette a disposizione, a titolo gratuito, tutti i componenti, gli allacci, la corrente elettrica, i gruppo elettrogeni di emergenza, le su- perfici di installazione per impianti, postazioni di lavoro e infrastrutture necessari per l‘erogazione delle prestazioni da parte di EVVA nella quan- tità e qualità necessaria. Il cliente non è autorizzato a fornire direttive di qualsivoglia natura ai collaboratori di EVVA ed esprimerà tutti i desideri relativi all‘erogazione della prestazione esclusivamente all‘interlocutore (responsabile di progetto) competente indicato da EVVA.
7.4 Il cliente deve mettere a disposizione di EVVA, alle date concordate e a proprie spese, tutti i dati, le informazioni e la documentazione necessari per l‘esecuzione delle prestazioni e supportare quest‘ultima, su richiesta, nell‘analisi dei problemi e l‘eliminazione di guasti, il coordinamento di incarichi e il coordinamento delle prestazioni. Modifiche nei processi di lavoro presso il cliente che possono causare modifiche alle prestazio- ni che EVVA deve fornire al cliente devono prima essere approvate da quest‘ultima. Eventuali maggiori spese conseguenti sono a carico del cli- ente.
7.5 Il cliente adempierà tempestivamente ai propri obblighi di collabora- zione in modo da non ostacolare EVVA nell‘esecuzione delle prestazioni. Ciò vale in particolare anche per i lavori preliminari necessari (ad es. pre- stazioni edili di terzi, predisposizione dell‘ambiente del server ecc.). Terzi di cui il cliente si serva nel quadro dei propri obblighi di collaborazione (in particolare per lavori preliminari) devono essere imputati a quest‘ultimo.
7.6 Nel caso in cui il cliente non adempia ai propri obblighi di collabo- razione nei termini pattuiti o nella misura prevista, le prestazioni fornite da EVVA s‘intendono tuttavia regolarmente fornite come da contratto e prive di vizi nonostante possibili limitazioni. Le scadenze per le prestazioni che EVVA deve fornire si spostano in tal caso in misura adeguata tenendo in considerazione le risorse di personale di quest‘ultima. Il cliente pagherà a parte a EVVA le maggiori spese e/o costi sorti in tal senso alle tariffe ap- plicate di volta in volta da quest‘ultima e la manterrà indenne da eventuali
rivendicazioni di terzi.
7.7 Il cliente provvede affinché i propri collaboratori e i terzi a lui impu- xxxxxx trattino con cura le tecnologie e le attrezzature impiegate da EVVA, nonché gli oggetti eventualmente affidatigli; il cliente risponde a EVVA dei danni sorti in questo contesto.
7.8 Salvo diversi accordi scritti espliciti al riguardo, le collaborazioni e di messa a disposizione del cliente (collaboratori, xxxxx) sono sempre a titolo gratuito.
7.9 Le autorizzazioni necessarie di terzi, in particolare accordi aziendali necessari o altri consenso di diritto del lavoro da parte delle maestranze, nonché comunicazioni alle autorità, analisi o autorizzazioni in materia di tecnica antincendio devono essere procurati dal cliente a proprie spese.
8. Reclamo, garanzia e risarcimento danni
8.1 Il cliente è tenuto a verificare la completezza, correttezza e assenza di vizi della merce fornita non appena viene ricevuta. Lo stesso si applica per analogia a servizi e altre prestazioni di EVVA. Eventuali reclami nella rego- lare verifica di vizi palesi devono essere eccepiti a EVVA, in caso di altra perdita di diritto e approvazione fittizia, alla consegna mediante annota- zione sul documento di trasporto/dopo la fornitura della prestazione me- diante comunicazione scritta dimostrabile (obbligo di denunzia dei vizi). Nonostante la regolare verifica, i vizi non palesi devono essere comunicati a EVVA per iscritto non appena scoperti indicando i numeri di fattura, ciò in caso di altra perdita di diritto e approvazione fittizia entro e non oltre 8 giorni solari. Per transazioni effettuate dai consumatori si applicano le norme di garanzia di legge.
8.2 La presenza di un vizio non autorizza il cliente a rimuoverlo personal- mente, né a farlo rimuovere. A EVVA deve essere concessa, a sua scelta, la possibilità di almeno due tentativi di miglioria o della sostituzione entro un periodo di tempo adeguato. È esclusa una riduzione del prezzo nella misura in cui siano possibili migliorie o la sostituzione. Nel caso in cui il cliente dovesse reclamare le spese necessarie per la miglioria, in partico- lare spese di trasporto, passaggio, manodopera e materiali, esse sono escluse nella misura in cui le spese aumentino perché la merce fornita è stata trasportata in un altro luogo diverso dalla sede del cliente. Il periodo di garanzia e di rivalsa per tutte le forniture o prestazioni di EVVA come azienda è pari a 12 mesi dalla consegna/prestazione e devono essere ri- vendicati, eventualmente per via giudiziale, entro tale termine. È esclusa una garanzia oltre il suddetto periodo anche in caso eventuali vizi si ma- nifestino successivamente. Il cliente ha l‘obbligo di dimostrare la presenza di un vizio. Nel caso in cui il cliente di EVVA debba prestare garanzia verso il proprio partner contrattuale, la rivalsa su EVVA è esclusa in ogni caso in caso di (i) violazione dell‘obbligo di denunzia dei vizi e/o (ii) se il cliente non ha informato EVVA del vizio per iscritto entro e non oltre tre giorni dall‘aver preso atto della richiesta di garanzia del proprio partner contra- ttuale e ha minacciato la rivalsa. A EVVA deve sempre essere concessa la possibilità di eliminare il vizio in caso di ulteriore perdita di rivalsa. È escluso un eventuale diritto di regresso del cliente in qualità di rivenditore che abbia prestato garanzia ad un consumatore, secondo quanto previsto dal §000x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXXX). Per transazioni effettuate dai consumatori si applicano le norme di garanzia di legge.
8.3 È anche sempre escluso il risarcimento danni, danni assoluti compresi, e la responsabilità di EVVA indipendentemente dal fondamento giuridi- co nella misura in cui si basi su colpa lieve. Il mancato guadagno viene risarcito solo in caso di dolo. Eventuali pretese di aziende devono esse- re fatte valere in via giudiziale (i) in applicazione delle regole precedenti sull‘obbligo della denunzia dei vizi e (ii) in conseguenza in caso di ulteriore perdita entro 12 mesi dalla fornitura o dalla prestazione. EVVA può eso- nerarsi nei confronti di crediti secondo la legge sulla responsabilità del produttore indicando per tempo il produttore o il fornitore precedente. Eventuali crediti di regresso sono autorizzati solamente se l‘errore è stato causato nella sfera di EVVA o è imputabile quantomeno a colpa grave e se si tratta di un danno prevedibile tipicamente occorrente. EVVA declina ogni responsabilità per danni di qualsivoglia tipo sorti in conseguenza di errato montaggio, errato utilizzo o dell‘impiego di un prodotto EVVA per uno scopo diverso da quello previsto. Inoltre, EVVA declina ogni respon- sabilità per guasti causati da malfunzionamenti di prodotti o prestazioni di terzi, il cui utilizzo costituisca una condizione preliminare per il funzio- namento del prodotto EVVA (ad es. rete mobile per il prodotto AirKey).
8.4 Salvo diverse disposizioni cogenti imposte dalla legge, tali rivendicazi- oni del cliente decadono e sono in ogni caso prescritte al più tardi dopo 36 mesi dal trapasso del rischio. I termini di cui sopra (in particolare ai punti da 8.1 a 8.3) non sono prorogati dal presente punto 8.4.
8.5 Qualora siano state apportate modifiche al prodotto da persone diverse da EVVA o dalle aziende professionali qualificate autorizzate da quest‘ultima o il vizio o il danno si basi su collaborazioni o approntamenti del cliente o di terzi imputabili alla sua sfera, decade ogni garanzia e re- sponsabilità di EVVA. Ciò si applica in particolare per danni conseguenti a usura naturale o uso scorretto o altrimenti errato, ad esempio in caso di esposizione dei prodotti di EVVA ad agenti chimici, elettrochimici o elettrici, di utilizzo di mezzi d‘esercizio non idoneo o di lavori preliminari non conformi.
8.6 Il cliente supporta EVVA nell‘eventuale eliminazione dei vizi mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie e collaborando alla riduzi- one del danno.
8.7 Le penali contrattuali a carico di EVVA necessitano dell‘esplicito con- senso scritto dei rappresentanti organici e/o procuratori di EVVA in nume- ro con potere di rappresentanza per avere validità.
8.8 Eventuali promesse di garanzia di altri produttori devono essere riven- dicate dal cliente direttamente nei confronti dell‘altro produttore. EVVA non si associa a queste promesse di garanzia nei confronti del cliente.
8.9 È esclusa una rivendicazione cumulativa di più fondamenti di diritto invocati da parte del cliente o la rivendicazione di altri fondamenti di di- ritto invocati per l‘ottenimento di una garanzia o responsabilità esclusa o limitata.
8.10 Nel caso in cui EVVA agisca da mero mediatore per servizi o prodotti di terzi, essa declina qualsivoglia responsabilità per i prodotti o la forni- tura della prestazione di terzi tranne che per culpa in eligendo colposa o dolosa.
8.11 Gli apparecchi forniti e le prestazioni erogate offrono solamente la sicurezza che ci si può attendere sulla base dei documenti di omologazi- one, i manuali d‘uso e funzionamento, le prescrizioni dei fornitori e altre avvertenze indicate. EVVA declina ogni responsabilità per un‘errata as- segnazione delle combinazioni di chiusura o le relative conseguenze. Il cliente deve provvedere personalmente alla verifica della correttezza e al rispetto dei propri standard di sicurezza.
9. Confidenzialità e protezione dei dati
9.1 Per la durata del rapporto contrattuale con EVVA, il cliente deve te- nere riservati i segreti commerciali e aziendali, le conoscenze, le informa- zioni e i documenti di cui venga a conoscenza, in particolare i codici, le password ecc. necessarie per l‘utilizzo dei prodotti e servizi di EVVA e a mantenere il segreto sugli stessi, e non renderli accessibili né farli utilizzare da terzi senza il preventivo consenso scritto di EVVA. Detto obbligo rima- ne in essere anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
9.2. Nell‘ambito dell‘uso previsto dal contratto con il cliente, EVVA può trattare o consentire a terzi di trattare i dati personali in proprio possesso ai sensi delle disposizioni in materia di dati personali. Le informazioni sui diritti in materia di protezione dei dati sono reperibili nell‘Informativa sulla privacy di EVVA, disponibile sul sito Web xxx.xxxx.xxx.
10. Resi
10.1 I resi di merce, a spese del cliente, di qualsivoglia natura sono ac- cettati solo previo accordo scritto. È generalmente esclusa la restituzione di produzioni speciali e articoli prodotti separatamente su richiesta. In caso di merce resa, in mancanza di regole diverse EVVA provvede all‘accredito sulla seguente base: con una deduzione del 25% se la merce e il relativo imballaggio sono in condizioni perfette e rivendibili; con una deduzione del 30% se la merce è in condizioni perfette ma deve essere reimballata; con una deduzione del 50% se gli oggetti devono essere puliti e control- lati ma, a parte questo, sono in condizioni perfette. Gli accrediti per merce resa possono essere di regola defalcati da fatture in corso solamente se si dispone di un esplicito accredito (scritto) di EVVA.
11. Diritti di godimento di software e documentazione
11.1 Nella misura in cui EVVA ceda al cliente software EVVA o gli consen- ta di utilizzare tale software nel quadro del servizi, al cliente spetta il diritto non esclusivo, non cedibile, personale, non sublicenziabile e limitato alla
durata del contratto di utilizzare il software impiegato senza modificarlo.
11.2 Le condizioni di licenza di EVVA (qui di seguito CGL-EVVA) si applica- no al software EVVA nella loro interezza. Eventuali accordi scritti di licenza diversi di EVVA sono prioritari rispetto alle CGL-EVVA.
11.3 In caso di prodotti di fornitori terzi, si applicano le condizioni di licenza del relativo produttore. EVVA non concede quindi al cliente propri diritti di licenza per tali prodotti. I diritti di utilizzo e le rivendicazioni del cliente si basano esclusivamente sulle condizioni di licenza del rispettivo produttore. EVVA declina ogni garanzia o responsabilità di qualsivoglia natura per il software in prodotti di altri fornitori.
11.4 Tutta la documentazione tecnica, capitolati inclusi, rimangono di proprietà intellettuale di EVVA e non devono essere utilizzati altrimenti.
12. Luogo di pagamento ed esecuzione, diritto applicabile, foro competente,lingua del contratto, notifiche e altro
12.1 Luogo di pagamento ed esecuzione è la sede di EVVA, salvo diversi accordi espliciti al riguardo.
12.2 Trova applicazione il diritto sostanziale austriaco, con esclusione di eventuali norme di conflitto e rinvio e della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci (CISG). La lingua del contratto è la lingua tedesca. Per tutte le controversie tra EVVA e il cliente aziendale, quindi anche per l‘efficacia del presente accordo sul foro competente, le parti contrattuali pattuiscono come foro competente esclusivo il tribunale competente in materia per la sede di EVVA.
12.3 Tutti gli accordi, le successive modifiche, integrazioni, accordi ac- cessori, l‘applicabilità di norme austriache, norme EN ecc. necessitano della forma scritta per essere validi. Lo stesso si applica anche in caso di deroga rispetto a tale accordo sulla forma. Il silenzio di EVVA non vale come assenso.
12.4 Qualora singole clausole delle presenti CGC siano o diventino ineffi- caci, nulle o inattuabili, l‘efficacia, la validità o l‘inattuabilità delle disposi- zioni restanti rimane invariata. In questo caso, trova applicazione la previ- sione contrattuale, il cui esito economico si avvicina di più alla precisione inefficace, nulla o inattuabile.
12.5 Ogni successione dei diritti da parte del cliente necessita dell‘espresso consenso scritto di XXXX xxxxx che questa non subentri ex lege (ad es. in caso di decesso). Diritti e doveri dagli accordi si applicano a più clienti in via solidale. EVVA può chiamare in causa, a propria discrezione, tutti o i singoli clienti.
12.6 Le comunicazioni ai clienti s‘intendono pervenute nella misura in cui sono state inoltrate all‘ultimo indirizzo di notifica o fatturazione noto. Dichiarazioni a EVVA devono essere inoltrate alla rispettiva sede dell‘azienda. Se le dichiarazioni sono inviate a EVVA in via elettronica o in altro modo, s‘intendono ricevute solo quando gli organi autorizzati alla rappresentanza verso l‘esterno ne hanno effettivamente preso visione. L‘onere della prova per la ricezione spetta al cliente.
12.7 Il cliente aziendale rinuncia a impugnare gli accordi conclusi con EVVA o le dichiarazioni fornite nei confronti di quest‘ultima, di qualsi- voglia natura e per qualsivoglia motivo, quali ad es. a causa di errori, lesione eccedente la metà o a richiederne un adattamento.
12.8 Eventuali diritti e spese legati alla stipula di accordi tra EVVA e il cliente sono a carico del cliente, che provvederà al relativo pagamento.
12.9 I titoli nelle presenti CGC sono indicati solamente per facilitarne la lettura. Essi non limitano la portata delle regolamentazioni di volta in vol- ta indicate.
13. Particolarità relative a transazioni effettuate dai consumatori
13.1 Qualora il cliente sia un consumatore, le disposizioni più favorevoli della legge sulla tutela dei consumatori (KSchG) e della legge sulla ga- ranzia dei consumatori (VGG), promulgate dalla legge di attuazione della direttiva sulle garanzie (Gewährleistungsrichtlinien-Umsetzungsgesetz), Gazzetta Ufficiale federale I 175/2021, rimangono inalterate dalle pre- senti CGC. La relativa clausola nelle CGC è in tal caso sostituita nei limiti dell‘assolutamente necessario, ma per il resto rimane in essere.