Argomenti
Aspetti legali nell’e-commerce
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 000 N T. 0541.85.76.74
Argomenti
1. Il rapporto contrattuale tra venditore e compratore
1.1 Info generali sul contratto
1.2 Condizioni generali di vendita
1.3 Aspetti del contratto internazionale
1.4 Il contratto di vendita
1.5 Diritti del consumatore
2. Contenuti del sito internet 2.1Privacy
2.2 Cookies
2.3 D. Lgs. 70/2003
3. I contratti di distribuzione
3.1 Procacciatore
3.2 Agenzia
3.3 Distribuzione
1. Il rapporto contrattuale tra venditore e compratore
1.1 Info generali sul contratto
Definizione di contratto
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cc).
Le parti del contratto
• Chi sono le parti in un contratto?
• Chi deve firmare un contratto?
• Cosa succede se nel contratto sono indicati soggetti che però non sono parti?
Il contratto come scambio di
prestazioni
• Di dare
• Di fare
• Di non fare
Un principio base del contratto: “Il rapporto
sinallagmatico”
È tutto valido ciò che scrivo in un
contratto?
Le fonti del contratto
I contratti (in Italia) sono regolati da:
• Codice Civile +
• Leggi specifiche (v. il caso della locazione) +
• Testo del contratto stipulato tra le parti (occhio alle Norme Imperative)
Il contratto come accordo
l’accordo consiste nell’incontro delle volontà delle parti che intendono legarsi tra loro.
L’accordo può avvenire in maniera istantanea / tra presenti (le parti si siedono ad un tavolo e decidono di sottoscrivere un contratto) oppure differita / a distanza (una parte fa una proposta ed attende una accettazione)
Quando un contratto può ritenersi
concluso (e quindi vincolante)
• Nel caso di contratto tra presenti, nel momento in cui vengono esternate le volontà
• Nel contratto a distanza, quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 cc)
Xxxx succede se l’accettazione di un contratto è
diversa rispetto alla proposta?
L’accettazione per fatti concludenti
• Dare esecuzione ad una proposta (per esempio attraverso un pagamento o un invio di una merce) equivale ad accettazione della proposta ricevuta, nonché di tutti i documenti conosciuti.
Quali sono i documenti che NON sono
contratti / che non vincolano le parti
• Lettera di intenti / letter of intent
• Memorandum of undertanding
• Non discolosure agreement
• Non competition agreement
Forma del contratto
Contratto orale o contratto scritto
Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, per la maggior parte dei contratti, non è necessaria la forma scritta, e quindi sono validi i contratti conclusi oralmente.
Perché è consigliabile redigere
contratto per iscritto
• Perché siamo sicuri che tutte le clausole siano valide;
• Perché non avremo problemi nel provare le pattuizioni
• Perché possiamo inserire clausole che ci tutelano
• Perché attraverso il contratto si cerca di indicare anche una regolamentazione del rapporto (v. per esempio procedure per denuncia vizi).
Quale deve essere il contenuto di un
contratto?
Quali sono le tecniche di redazione di un contratto? Stile anglosassone e non
Analisi del contenuto di un contratto (v. struttura del contratto)
1.2 Le condizioni generali di contratto
• Cosa sono?
• Perché si usano?
• Cosa è necessario affinchè possano ritenersi vincolanti?
• Quando è richiesta la doppia firma?
• Il problema della “battle of form”
• La doppia firma on line.
Cosa succede in caso di accettazione
diversa dalla proposta (battle of forms)
• Secondo il diritto italiano, una accettazione diversa dalla proposta, equivale a nuova proposta (e quindi necessità di una nuova accettazione da parte del primo proponente). Se manca tale ultima accettazione, il contratto non può ritenersi concluso.
• Si creda fenomeno descritto come Battle of forms per quanto concerne le condizioni generali
• Secondo altre normative, l’accordo è da ritenersi concluso solo per le parti comuni (v. convenzione di Vienna).
Le clausole vessatorie
Art. 1341 cc, comma 2: In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
• stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero
• sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria
1.3 Il contratto internazionale
quando un contratto può definirsi
internazionale?
Quando le parti hanno sede in diversi paesi o
quando la prestazione (consegna di un bene / svolgimento di un servizio) deve avvenire in un paese diverso da quello in cui hanno sede le parti.
Principali problematiche connesse ai contratti internazionali
• lingua del contratto
• Tecnica di redazione del contratto
• Quale legge si applica?
• In caso di controversie, a quale giudice ci si rivolge?
La clausola relativa alla scelta della
legge
• Generalmente la questione della legge applicabile (e del foro competente) vengono trattate come aspetti finali / accessori del contratto.
• Invece essi costituiscono aspetti essenziali, da valutare prima di avviare un rapporto contrattuale.
• Esempio di clausola:
Il presente Contratto stipulato tra le Parti è regolato dalla legge italiana e interpretato sulla base della stessa. La Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 per la Vendita Internazionale di beni mobili non dovrà essere applicata al Contratto.
Quale legge scegliere?
• Generalmente ciascuna parte cerca di applicare la legge del proprio paese, perché la conosce già. Prevarrà la parte che ha più potere contrattuale.
• Ma non sempre la legge del nostro paese è quella più conveniente (vedi caso dell’azienda italiana che nomina agente australiano, laddove la normativa australiana non prevede obbligo di corrispondere indennità di fine rapporto).
• Inoltre, tale scelta va operare concordemente con la scelta del foro competente, al fine di scongiurare il
rischio di rendere eccessivamente complicata l’azione
giudiziaria.
• Ricordarsi tuttavia che non sempre la scelta della legge italiana garantisce la non applicazione della legge straniera. Vi sono infatti norme imperative “Le cosiddette “mandatory rules” “che non possono essere disaplicate
Cosa succede se non scegliamo la
legge applicabile:
In Europa: si applicano le normative che prevedono quale legge vada applicata al contratto, in caso di mancata scelta. In particolare, il Regolamento cosiddetto Roma 1 prevede:
• • Per i contratti di vendita: la legge del paese dove ha sede il venditore;
• • Per i contratti di fornitura di servizi: la legge del paese dove il prestatore di
servizi ha sede;
• • Per i contratti di distribuzione: la legge del paese dove il distributore ha sede;
• • Per i contratti con i consumatori: la legge del paese dove il consumatore ha sede, sempre che il fornitore abbia svolta attività specifica in tale paese. Le parti possono comunque scegliere una legge diversa rispetto a quella del consumatore, ma tale scelta non può privare i diritti riconosciuti al consumatore in tale paese.
E fuori dall’Europa? La situazione si complica: si dovrà accertare cosa prevede la normativa di diritto privato internazionale dello stato in cui viene avviato un eventuale contenzioso (introduzione al concetto del forum running).
La scelta della legge italiana
Ricordarsi che non sempre la legge italiana è quella più conveniente. Vedi caso in cui.
• La legge straniera è più conveniente
• Il foro competente è straniero
Foro competente e arbitrato
• Esempio di clausola
Tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente contratto (comprese quelle relative alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione e all’inadempimento) saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di
.
Any disputes arising from, or in connection with this contract (including those related to its validity, interpretation, carrying out and non-fulfillment) shall be exclusively submitted to the
.
• (ex. Italian jurisdiction – Bologna Court).
La scelta del foro competente deve
essere coerente con quella della legge applicabile
Se in una determinata causa un giudice deve applicare la legge straniera, la procedura diviene molto complicata, necessitando il giudice della consulenza di un esperto nella legge straniera, con conseguente aumento dei tempi e dei costi.
Cosa succede se non scegliamo il foro
competente
In Europa: vige in prima battuta il foro del convenuto (reg. 44/2001).
• Sono inoltre previste giurisdizioni speciali laddove:
• Per i contratti di vendita, è competente il giudice del luogo dove i beni devono essere consegnati,
• Per i contratti di fornitura di servizi, è competente il giudice del luogo dove i servizi devono essere resi,
• Per i contratti con consumatori. Il consumatore può agire dove ha sede il fornitore, oppure nel proprio stato, mentre il fornitore può agire solo nel paese in cui ha sede il consumatore
E fuori dall’Europa? La situazione si complica: si dovrà vedere cosa prevede la normativa di diritto privato internazionale dello stato in cui viene avviato un eventuale contenzioso (concetto del forum running).
La scelta del giudice italiano
• Ricordarsi che non sempre la scelta del giudice italiano è quella più conveniente (v. difficoltà di esecuzione della sentenza fuori Europa).
L’arbitrato
• Cosa è:
L’arbitrato è una procedura per la risoluzione delle controversie privata, e quindi alternativa a quelli dei giudici nazionali.
La decisione dell’arbitrato (il lodo) ha la stessa efficacia di una sentenza emessa dal tribunale.
Quando si applica l’arbitrato
• Sono le parti che devono scegliere (per iscritto) di devolvere la controversia agli arbitri.
• Posso farlo prevedendo una clausola specifica nel testo del contratto (cd. Clausola Arbitrale) oppure prevedendo un patto nel momento in cui sorge la controversia.
Arbitrato rituale ed arbitrato irrituale
• Attenzione: vi sono due tipi di arbitrato, rituale e irrituale.
• In quello irrituale la decisione non vale come sentenza, ma come obbligazione contrattuale. Se la parte soccombente non rispetta la decisione, sarà necessario adire il giudice.
Arbitrato ad hoc ed arbitrato
amministrato
• Le parti possono decidere di determinare esse stesse le regola della procedura arbitrale (arbitrato ad hoc) oppure possono prevedere l’applicazione delle regole previste dalle camere arbitrali (arbitrato amministrato)
I vantaggi dell’arbitrato
• Celerità: la procedura arbitrale richiede tempi più ristretti
• Professionalità degli arbitrati: gli arbitri chiamati sono generalmente scelti tra persone con specifica esperienza nella materia oggetto della controversia;
• Circolazione: il lodo arbitrale può essere messo in esecuzione molto più facilmente rispetto alle sentenze (spiegazione principali aspetti della Convenzione di New York del 1958);
I principali svantaggi dell’arbitrato
Costi elevati: gli arbitri sono professionisti, quindi vanno pagati come tali.
Tra l’altro, generalmente gli arbitri tendono a compensare le spese del procedimento, indipendentemente dall’esito della controversia.
Consigli.
• Se la controversia non è di significativo valore, è consigliabile scegliere un unico arbitro,
• Sempre consigliabile inoltre l’arbitrato amministrato.
Esempio di clausola arbitrale
1) ARBITRATION CLAUSE – SETTLEMENT OF DISPUTE
1.1) Any disputes arising from, or in connection with these GCS or with each Contract entered into between the Parties (including those related to its validity, interpretation, carrying out and non-fulfillment) shall be settled by arbitration in accordance with the Rules of the Milan Chamber of Arbitration;
1.2) The dispute shall be settled by a single arbitrator to be appointed according to the above-mentioned Rules;
1.3) The place of arbitration shall be Milan (Italy);
1.4) The language of arbitration shall be Italian;
1.5) “The Rule of Costs Following the Event”: Arbitration costs, including arbitrator fees, shall be settled by the parties according to Art. 91 of the Italian Code of Civil Procedure.
1.6) It is, however, granted only in favor of ALFA, the unconditional right to start legal proceedings, as plaintiff, before the national judicial court within the competent place of jurisdiction where Client has its legal seat.
1.4 Il contratto di vendita
Oggetto del contratto di vendita / definizione
Il contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 1470 c.c. è quel contratto mediante il quale una parte (che viene definita venditore, o alienante), trasferisce la proprietà di un bene, o altro diritto, ad un’altra (definita compratore, o acquirente), la quale si obbliga a pagare un corrispettivo, detto prezzo.
Obbligazioni del venditore
• Consegnare il bene oggetto di compravendita al compratore;
• Consentire al compratore di acquistarne la proprietà;
• Garantire il compratore dall’evizione e dalla
mancanza di conformità della cosa venduta;
Prodotto viziato e prodotto difettoso
Quale la differenza?
Quali le conseguenze per il venditore?
Quando un prodotto si ritiene viziato?
Non conformità
Non rispondenza alle legittime aspettative del compratore
Obbligazioni del compratore
• Provvedere al pagamento del prezzo;
• Ricevere la consegna della merce vendutagli
Le vendite istantanee e continuative
• Contratto di vendita
• Contratto di fornitura
• Condizioni generali di vendita
• Rapporto tra ordine e condizioni generali di vendita
1.5 Il consumatore
• Chi è il consumatore
• Il termine di consegna dei prodotti
• Il diritto di recesso del consumatore
• La garanzia legale per il consumatore
• La legge applicabile
• Il foro competente
Le novità del codice del consumo
• La consegna entro 30 gg dal pagamento
• Il nuovo termie per il recesso (14 gg)
• La possibilità di recede anche in caso di utilizzo del bene;
• La possibilità di scelta da parte del compratore in caso di vizi,
• Il nuovo termine di denuncia dei vizi;
2. Contenuti del sito internet e adempimenti obbligatori
2.1 Gli adempimenti in materia di
privacy
• I dati che si acquisiscono
• Il titolare del trattamento
• Luogo del trattamento
• La finalità
• Il tempo di utilizzo
• Il responsabile
• Il diritto di accesso e cancellazione
• L’informativa
• Le nuova normativa
2.2 cookies
• Cosa sono
• I tipi di cookies
• Per quali è necessario il consenso;
• Contenuto del consenso
• Lo strumento “banner”
• L’informativa
2.3 Obblighi previsti dal D. Lgs.
70/2003
Il prestatore dei servizi deve indicare (art. 7)
• Tutti i dati relativi alla propria individuazione (ad esempio, nome, denominazione sociale, domicilio, sede legale) e quelli utili per comunicare direttamente con lui (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica);
• I riferimenti relativi all’iscrizione al Registro delle Imprese e il numero REA
(repertorio delle attività economiche);
• Il numero di partita IVA;
• L’indicazione dei prezzi dei beni/servizi offerti, le modalità e i tempi di consegna, le eventuali imposte applicabili ecc. Queste informazioni possono essere incluse nelle CGV (vedi infra). Il Regolamento non prescrive obbligatoriamente l’inserimento delle condizioni generali di vendita sul proprio sito ma è fortemente consigliato provvedervi. La normativa che si applicherà di default è infatti quella nazionale a tutela del consumatore, pertanto, se si vuole derogare a specifiche prescrizioni (ove possibile – cookies, privacy ecc.) è opportuno scriverlo nelle CGV;
• Il prestatore dovrà inoltre indicare le attività consentite al consumatore e/o al destinatario del servizio oltre agli estremi del contratto qualora una delle predette attività sia soggetta ad autorizzazione o fornita sulla base di un contratto di licenza d’uso;
L’art. 12 del Decreto prevede che siano trasmesse al consumatore (quindi nei rapporti B2C) in modo chiaro le seguenti informazioni:
• a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
• b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità
di accesso;
• c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati (prima di inoltrare l'ordine al prestatore);
• d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via
telematica;
• e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
• f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
• (tali informazioni possono, come accennato, essere dettagliatamente
introdotte all’interno delle Condizioni Generali di Vendita del prestatore).
sanzioni
• Sanzioni: i prestatori che violino le disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 12 possono incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) che possono andare da € 103,00 a 10.000.
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 000 N T. 0541.85.76.74