DANNI AI LOCALI
MY BUSINESS CARE
DANNI AI LOCALI
Nel presente documento sono contenuti:
• Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
• Documento informativo aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
Edizione 01/2019
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all’interno del presente documento
“MY BUSINESS CARE” è distribuito da
Società del Gruppo Assicurativo
Assicurazione contro i danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: My Business Care - Danni ai Locali
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
✘ Alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere;
✘ Locali adibiti ad attività diversa da quella dichiarata;
✘ Fabbricato con specifiche caratteristiche costruttive.
È un’assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Incendio per i locali in cui si svolge l’attività professionale
Che cosa è assicurato?
✔ Incendio e altri rischi nominati: danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio.
Il prodotto offre ulteriori garanzie con pagamento di un pre- mio aggiuntivo.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assi- curate e dei massimali.
Ci sono limiti di copertura?
Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza.
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Dove vale la copertura?
✔ L’assicurazione vale per i danni verificatisi in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di co- municare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo. Puoi chiedere il frazionamento annuale o mensile con una maggiorazione del 4,5%, in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite. Puoi pagare il premio mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione. L’assicurazione ha durata di un anno dalla data di decorrenza e, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la polizza?
Puoi esercitare il diritto di ripensamento dall’Assicurazione entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Quadro.
Puoi disdettare alla scadenza annuale sottoscrivendo l’apposito modulo disponibile presso la filiale dell’Intermediario.
Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.
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Assicurazione contro i danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
CreditRas Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz Prodotto “My Business Care – Danni ai Locali”
Data realizzazione 01/01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
CreditRas Assicurazioni S.p.A Piazza Tre Torri, 3; 20145; Milano; tel. 000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
CreditRas Assicurazioni S.p.A, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990,(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990)- Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’albo gruppi assicurativi n.018 – soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti: Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 90,3 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 32,9 milioni di euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxx-XXXX e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 78.564;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a € 21.308;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 148.894;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a € 148.894; e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari al 190%
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Incendio ed altri eventi nominati | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da: • Incendio; • Fulmine e Xxxxxxx non causato da ordigni esplosivi; • Esplosione e Scoppio; • Implosione; • caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi; • caduta di meteoriti ed altri corpi celesti; • onda sonica; • caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all’impianto; • fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte delle Cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; |
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• urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d’acqua; • sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi previsti nel presente articolo e per i quali è prestata la copertura assicurativa che abbiano colpito le Cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 50 metri da esse; • sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso; • l’Impresa indennizza inoltre una serie di spese, oneri e onorari resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate. | |
Si precisa che per ciascuna garanzia prestata, l’ampiezza dell’impegno dell’impresa di assicurazione è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con l’Assicurato Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Onorari dei periti Xxxxxxxx aggiuntiva | L’impresa rimborsa gli onorari del perito scelto e nominato nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. |
Eventi atmosferici ed atti vandalici Garanzia aggiuntiva | Eventi atmosferici Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non. Sono inoltre compresi i danni di bagnamento verificatisi all’interno dei locali, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi sopra citati. Sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra citati, sono inoltre compresi i danni conseguenti a: • Rigurgito delle fognature; • trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali causato da incapacità degli elementi stessi di smaltire l’acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima oppure causato da occlusioni determinate esclusivamente da grandine, neve e ghiaccio. Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo. Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare della Ubicazione assicurata, gli stessi sono indennizzabili qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. |
Sovraccarico neve Xxxxxxxx aggiuntiva | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovraccarico neve che abbia provocato un crollo totale o parziale esclusivamente delle strutture portanti del Fabbricato, ad esclusione di tettoie e pensiline, nonché del manto di copertura qualora non vi sia crollo totale o parziale delle strutture portanti del Tetto. |
Bagnamento Garanzia aggiuntiva | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di liquidi dovuta a rottura accidentale, anche se causata da gelo, di impianti al servizio del Fabbricato e/o di impianti/attrezzature tecnici al servizio dell’attività indicata in Scheda tecnica di modulo. |
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Spese di ricerca e riparazione Garanzia aggiuntiva | Sono comprese le spese di ricerca e riparazione sostenute per individuare ed eliminare la rottura, nonché le relative spese per la demolizione e/o il ripristino del danno, sempreché il Sinistro sia indennizzabile ai sensi della Garanzia aggiuntiva Bagnamento (compresa rottura originata da gelo) e limitatamente ai danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato, anche se causati da gelo. |
Danni da fenomeno elettrico (versione base) Garanzia aggiuntiva | Garanzia acquistabile in alternativa a Danni da fenomeno elettrico (versione estesa). Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovratensioni provocate da: • azione diretta del Fulmine; • azione indiretta del Fulmine, intendendosi per tali i fenomeni di natura capacitiva e/o induttiva associati alla scarica del Fulmine; • derivanti da manovre e/o interventi sugli impianti di generazione, di trasformazione o sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica da parte dell’ente erogatore. |
Danni da fenomeno elettrico (versione estesa) Garanzia aggiuntiva | Garanzia acquistabile in alternativa a Danni da fenomeno elettrico (versione base). Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Caratteristiche costruttive del fabbricato | Le garanzie prestate sono operanti purché l’attività indicata in Scheda tecnica di modulo sia svolta sottotetto a locali di fabbricati realizzati con: • strutture portanti verticali in materiali Incombustibili; • pareti esterne in materiali Incombustibili; • manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili o in tegole bituminose; • strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili; • Solai in materiali anche combustibili. Le pareti esterne possono comunque: • essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari; • impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all’esterno delle pareti esterne e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo. Il manto di copertura del Tetto può impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all’esterno del manto di copertura e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo. Il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili: • per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto: ▪ sono costituite in materiali Incombustibili; ▪ sono costituite in materiali combustibili ma esistono Solai che sono tutti costituiti in materiali Incombustibili; oppure • fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari; oppure • fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi. E’ consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal Fabbricato stesso e delle eventuali pertinenze. Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile. Inoltre, quando le attività assicurate contemplano la lavorazione del legno, almeno la metà delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiore a 1,00 kW – dovranno essere collegate ad impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili. |
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Ci sono limiti di copertura? | |
ESCLUSIONI | |
Incendio ed altri eventi nominati | La copertura assicurativa non vale per i danni: a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; c) verificatisi in conseguenza di Esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi. d) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici; e) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; f) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; g) di furto o rapina tentati o consumati alle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l’assicurazione e i guasti causati dai ladri ai locali assicurati; h) di xxxxxxx, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo, xxxxx, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario; i) causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici, maremoto, mareggiate, penetrazioni di acqua marina; j) variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati; k) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificata una Esplosione, uno Scoppio o un’Implosione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; l) di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate. |
ESCLUSIONI valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni della Garanzia Responsabilità civile dell’esercizio | |
Onorari dei periti Garanzia aggiuntiva | Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l’applicazione delle esclusioni della Garanzia Incendio ed altri eventi nominati. |
Eventi atmosferici ed atti vandalici Garanzia aggiuntiva | Eventi atmosferici l’Impresa non risponde dei danni: a) causati da: ▪ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali o da qualsiasi scorrimento di acqua piovana esterno; ▪ formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, rottura di impianti al servizio del Fabbricato e/o di impianti/attrezzature tecnici al servizio dell’attività indicata in Scheda tecnica di modulo; ▪ carenza di manutenzione; ▪ gelo, sovraccarico di neve; ▪ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; b) subiti da: ▪ Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro); ▪ strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili; ▪ recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, tettoie e pensiline; ▪ antenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne a |
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meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto e/o delle pareti; ▪ Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve; ▪ cose all’aperto salvo gli impianti fissi e serbatoi al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura e destinazione; ▪ manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto per solo effetto di grandine. Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo l’Impresa non risponde dei danni: ▪ derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia; ▪ cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati; ▪ verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate; ▪ di imbrattamento; ▪ causati da alterazione od omissione di controlli o manovre; ▪ subiti dalle cose all’aperto; ▪ di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti. | |
Sovraccarico neve Xxxxxxxx aggiuntiva | Sono esclusi i danni subiti da: ▪ strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento; ▪ fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia; ▪ strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili. |
Bagnamento Garanzia aggiuntiva | In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottura degli impianti al servizio del Fabbricato e/o di impianti/attrezzature tecnici al servizio dell’attività indicata in Scheda tecnica di modulo se: ▪ installati all’aperto, anche interrati, ed anche se protetti da apposite coibentazioni; ▪ l’attività assicurata risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro, Sono inoltre esclusi i danni: ▪ causati dalla rottura di impianti automatici di estinzione; ▪ provocati da trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali e da rigurgito delle fognature; ▪ nonché quelli causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi. |
Spese di ricerca e riparazione Garanzia aggiuntiva | Sono escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all’aperto, anche se interrati e protetti da apposite coibentazioni. |
Danni da fenomeno elettrico (versione base) Garanzia aggiuntiva | Sono esclusi i danni: ▪ derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione; ▪ dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; ▪ verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione; ▪ a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce. |
Danni da fenomeno elettrico (versione estesa) Garanzia aggiuntiva | Sono esclusi i danni: ▪ derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione; ▪ dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; ▪ verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione; ▪ a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce. |
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SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO E PERIODI DI CARENZA | |
Spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del sinistro | Limite di indennizzo |
Onorari dei progettisti e consulenti | Limite di indennizzo |
Oneri previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto | Limite di indennizzo |
Onorari dei periti | Limite di indennizzo |
Eventi socio- politici, atti vandalici e dolosi | Limiti di indennizzo Franchigia Scoperto |
Terrorismo | Limite di indennizzo |
Eventi atmosferici | Limiti di indennizzo Scoperto |
Eventi atmosferici – relativamente a rigurgito fognature | Limiti di indennizzo Scoperto |
Eventi atmosferici – relativamente a grandine su serramenti, manufatti in materia plastica, lastre | Limiti di indennizzo Scoperto |
Sovraccarico neve | Limiti di indennizzo Scoperto |
Bagnamento | Limiti di indennizzo Scoperto |
Bagnamento – relativamente a rotture originate da gelo | Limiti di indennizzo Scoperto |
Spese di ricerca e riparazione | Limiti di indennizzo Franchigia |
Danni da fenomeno elettrico (versione base) | Franchigia |
Danni da fenomeno elettrico (versione estesa) | Franchigia |
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge; b) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 000.00.00.00; c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio ed eventi socio-politici effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: • conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro; • mettere a disposizione dell’Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. |
Assistenza diretta / in convenzione: AWP Xxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx Servizio di salvataggio e risanamento, il Contraente e/o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro. Il servizio viene prestato da: BELFOR Xxx Xxxxxxxx XXXXX,000 00000 Xxxxxxx xx Xxxxx (XX) | |
Gestione da parte di altre imprese: Allianz S.p.A Piazza 3 Torri 3 20145 Milano.. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (come ad esempio, la dichiarazione inesatta o reticente relativa alle caratteristiche costruttive del fabbricato oppure la mancata comunicazione di eventuali modifiche) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’Impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Alla scadenza di ogni annualità il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all’evoluzione dell’indice mensile nazionale dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”, pubblicato dall’ISTAT. |
Rimborso | Ripensamento In caso di ripensamento l’Impresa rimborsa il Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta, qualora l’Assicurazione sia già decorsa, ovvero al lordo dell’imposta nel caso in cui la Polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti. Recesso in caso di sinistro Per le polizze con frazionamento annuale di premio, in caso di recesso per sinistro l’Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso. |
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Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo |
Sospensione | Non prevista |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo |
Prodotto destinato alle persone giuridiche titolari di un conto corrente UniCredit:
- che svolgono un’attività rientrante tra quelle assicurabili;
- con fatturato annuo inferiore ai € 4.000.000,00;
- con numero di addetti (intesi come dipendenti regolarmente assunti, ma anche i titolari, i soci lavoratori, ) fino a 5;
- con mono-ubicazione della sede operativa, che deve essere operante unicamente sul territorio italiano (con esclusione della Repubblica di San Marino e Della Città del Vaticano).
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
La quota parte percepita dagli intermediari è stabilita nella misura del 24% (calcolata sul premio imponibile).
Quali costi devo sostenere?
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Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Condizioni
di Assicurazione
MY BUSINESS CARE
DANNI AI LOCALI
Contratto di Assicurazione incendio e altri danni ai beni
Edizione 01/2019
Il presente documento, contenente le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Società del Gruppo Assicurativo
“MY BUSINESS CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:
le Agenzie UniCredit
Per informazioni è attivo:
il Servizio Clienti UniCredit
al numero gratuito 000.00.00.00
Per Sinistri, può chiamare il seguente numero:
000.00.00.00
Indice
3
Glossario
4
Condizioni di Assicurazione
6
Condizioni generali di Assicurazione 6
Oggetto dell’Assicurazione 8
Garanzie aggiuntive opzionali 10
Operatività 12
In caso di sinistro 14
Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione
a distanza 19
4
GLOSSARIO
Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svol- gono, anche se per periodi inferiori all’anno, l’Attività dichiarata a favore dell’Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro di- pendenti.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dal- la presente Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione
Attività dichiarata: l’attività o le attività dichiarate nella Scheda tecnica di modulo.
Colpo d’ariete: l’urto violento provocato in una con- duttura dall’immissione d’acqua o dalla sua interruzione.
Contraente: persona giuridica che stipula l’Assicu- razione.
Cose assicurate: le Cose individuate all’interno dell’Articolo “Cosa assicuriamo”.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in pic- cola quantità:
• a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono;
• e comunque gli esplosivi indicati nell’articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o in- tegrazioni.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta tempe- ratura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fis- sa, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.
Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Impresa: CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili: sostanze e i prodotti che, alla tem- peratura di 750° C, non danno luogo a manifestazio- ne di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: somma dovuta dall’Impresa all’Assicu- rato in caso di Sinistro, dopo l’applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo e nella Scheda di Polizza.
Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili Esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoli- che di gradazione non superiore a 35 gradi centesi- mali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi non esplosivi con punto di infiamma- bilità inferiore a 55° C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili ge- neranti ossigeno;
• sostanze e prodotti che a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spon- taneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle nor- me di cui al D.M. 17-12-1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.
Glossario - Ed. 01/2019 - BU2513/06
Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Intermediario: UniCredit S.p.A.
Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali traslucidi (anche con iscri- zioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all’esterno che all’interno del Fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.
Limite di Indennizzo: l’importo, entro la Somma As- sicurata, che rappresenta il massimo esborso dell’Im- presa in relazione alla singola garanzia prestata.
Macchine mordenti: macchine operatrici i cui re- sidui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatu- ra o polvere.
Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o micro- porosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballag- gi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci spe- ciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Polizza: Il documento sottoscritto dal Contraente che prova l’Assicurazione.
Premio: somma dovuta dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l’applicazione della Re- gola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
Regola proporzionale: criterio secondo il quale l’Impresa riduce proporzionalmente l’Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicura- te dichiarato nella presente Assicurazione sia inferio- re a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell’art. 1907 del codice civile.
Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Scheda di Polizza: documento riepilogativo del con- tratto di Assicurazione quadro, sottoscritto dal Contraente.
Scheda di Preventivo: documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.
Scheda tecnica di modulo: documento riepilo- gativo delle specifiche garanzie sottoscritte.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percen- tuale, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per ec- cesso di pressione interna di fluidi non dovuto a
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Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d’ariete non sono considerati Scoppio.
Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, per- siane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti o soffitti.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbrica- to, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma Assicurata: l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa in relazione alle ga- ranzie prestate.
Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col suppor- to dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (an- che se realizzato da persona singola) diretta ad influen- zare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazio- ne, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiun- xxxx un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insur- rezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, re- quisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiran- ti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, e tutti gli elementi atti alla rac- colta e allo smaltimento dell’acqua piovana.
Ubicazione: insediamento specificato nella Sche- da tecnica di modulo e nella Scheda di Polizza in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le per- tinenze entro i 200 metri in linea d’aria dal corpo di Fabbricato principale.
Valore a nuovo: la spesa necessaria per l’integra- le costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area.
Valore allo stato d’uso: il Valore a nuovo al mo- mento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabi- lito in relazione al grado di vetustà, allo stato di con- servazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manu- tenzione e ogni altra circostanza concomitante.
Valore intero: forma di Assicurazione che preve- de, in caso di Sinistro, l’applicazione della Regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.
AVVERTENZA Il Glossario costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicura- zione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile da parte del Contraente)
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento. Il suddetto Premio viene corrisposto con pe- riodicità mensile, mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente ed è dovuto per l’intera annualità.
In caso di mancato pagamento di una singola mensili- tà, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l’Assicurazione conti- nua a produrre i propri effetti.
Diversamente l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato paga- mento di due mensilità consecutive.
L’Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l’addeb- bito sul conto corrente UniCredit del Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la par- te del Premio residuo a completamento dell’annualità. Nel caso di chiusura del rapporto di conto corrente, l’Assicurazione si chiude con effetto alla scadenza della mensilità successiva alla richiesta di chiusura.
Art. 1bis Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale da parte del Contraente)
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tec- nica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimen- ti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi annuali successi- vi, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e ripren- de vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
fino alle successive scadenze. I premi dovranno es- sere pagati mediante addebito diretto sul conto cor- rente UniCredit intestato al Contraente e sono dovu- ti per l’intera annualità.
Nel caso di chiusura del rapporto di conto corren- te, l’Assicurazione si chiude con effetto immediato con conseguente rimborso del rateo di premio non goduto.
Art. 2 Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dall’Assicu- razione, entro 14 giorni dalla conclusione della Po- lizza Quadro, e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta, qualora l’Assicurazione sia già decorsa, ovvero al lordo dell’imposta nel caso in cui la polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti. Il Contraente, per
esercitare tale diritto, dovrà, entro il suddetto ter- mine, compilare e sottoscrivere l’apposito modulo, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione. Per la determinazione del Premio pagato e non goduto da rimborsare si considera la data della comuni- cazione all’Intermediario.
Condizioni di Assicurazione - Ed. 01/2019 - BU2513/06
Nel caso in cui il Sinistro si verifichi successiva- mente all’esercizio del diritto di ripensamento, l’Im-
Condizioni di Assicurazione
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presa non provvederà al pagamento di alcun In- dennizzo.
Art. 3 Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 dell’ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta, della polizza quadro o del singolo/i modulo/i sottoscritti, da parte del Contraen- te, esercitata mediante la compilazione e la sottoscri- zione dell’apposito modulo disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicura-
zione, almeno 15 giorni prima della scadenza, la dura- ta dell’Assicurazione è rinnovata per un anno e così successivamente.
L’Impresa ha diritto di esercitare la disdetta, dell’intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, entro 15 giorni dalla scadenza annuale dell’intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i.
Art. 4 Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione
Nel caso di variazione o aggiunta di singolo/i modulo/i, o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell’Interme-
diario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione. Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono esse- re provate per iscritto e risultare da apposito atto fir- mato dall’Impresa e dal Contraente.
Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati
dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla
comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e ri- nuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influi- scano sulla valutazione del rischio, possono compor-
tare la perdita totale o parziale del diritto all’Indenniz- zo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 8 Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare all’Impresa l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da al-
tro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico qua- li garanzie accessorie ad altri servizi.
Art. 9 Recesso in caso di Sinistro
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile da parte del Contraente)
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termi- ni contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere dalla presente Assicu- razione con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha ef- fetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stes- sa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Im- presa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consuma-
tori ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 206 / 2005 e suc- cessive modifiche ed integrazioni.
Il Contraente o l’Assicurato può darne comunica- zione all’Impresa mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsi- voglia altro atto dell’Impresa, non può essere in- terpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 9bis Recesso in caso di Sinistro
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale da parte del Contraente)
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termi-
ni contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla
data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo,
l’Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto
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Condizioni di Assicurazione
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con preavviso di 30 giorni. La stessa facoltà di reces- so viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella catego- ria dei consumatori ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 206/2005.
In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro
15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio annuale, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle
somme assicurate in essere al momento del re- cesso.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsi- voglia altro atto dell’Impresa, non può essere in- terpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presen- te articolo.
Art. 10 Interruzione dell’Assicurazione per cessato rischio
Nel caso di interruzione dell’Assicurazione per ces- sato rischio, il Contraente dovrà compilare e sotto- scrivere l’apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione.
CreditRas Assicurazioni si riserva la facoltà di verifi- care le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che prova il cessato rischio, ai sensi dell’art. 1896 del codice civile.
Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertu- ra, e nessun assicuratore è tenuto a prestare be- neficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l’assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai
sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea, dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni eco- nomiche o commerciali e/o embargo internazio- nale.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 13 Cosa assicuriamo
È assicurato, anche se di proprietà di terzi, il Xxxxxx- cato o parte di esso, la cui Ubicazione è indicata nel- la Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modu- lo, relativamente a:
• opere murarie e di finitura, compresi Infissi, Serra- menti e relative Lastre, opere di fondazione o inter- rate;
• piazzali, lastricati, strade interne;
• cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovi- bili, antenne;
• pannelli solari, termici e fotovoltaici;
• impianti ed installazioni al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali, a titolo esemplificativo: idrici, atti alla raccol- ta ed allo smaltimento dell’acqua piovana, igienici e sanitari, termici, di riscaldamento, condiziona- mento, elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, di prevenzione e allarme;
• ascensori, montacarichi, scale mobili;
• moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, mosaici affreschi e statue;
• campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo dell’Attività dichiarata. Se l’Assicurazione è riferita a singole porzioni di Fab- bricato, essa si estende alle relative quote della parti
di Fabbricato costituenti proprietà comune.
Ai fini della determinazione della Somma assicura- ta, questa dovrà intendersi a Valore intero e a Valo- re a nuovo.
L’Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità opera- tive con cui viene svolta l’attività dichiarata nella Sche- da di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Il Contraente e/o Assicurato hanno l’obbligo di forni- re all’Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed infor- mazioni.
Art. 14 Cosa non assicuriamo
• alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere.
Condizioni di Assicurazione - Ed. 01/2019 - BU2513/06
Condizioni di Assicurazione
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Art. 15 Gli eventi assicurati
L’Assicurazione vale, fatto salvo quanto espressa- mente escluso dall’articolo “Le esclusioni dell’Assicu- razione”, per i danni materiali e diretti alle Cose assi- curate causati da:
• Incendio;
• Fulmine;
• Esplosione e Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi;
• Implosione;
• caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordi- gni esplosivi;
• caduta di meteoriti ed altri corpi celesti;
• onda sonica;
• caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all’impianto;
• fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facen- ti parte delle Cose assicurate, purché detti impian- ti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
• urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in tran- sito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d’acqua;
L’Impresa indennizza inoltre i danni causati da:
• sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anor- male produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funziona- mento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuo- riuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi previ- sti nel presente articolo e per i quali è prestata l’Assi-
curazione che abbiano colpito le Cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 50 metri da esse.
Sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autori- tà e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso.
L’Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione, rimborsa le spese so- stenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Sono, inoltre, rimborsati i seguenti oneri necessari alla ricostruzione o ripristino delle Cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore ante- cedentemente alla data di stipulazione della presente Assicurazione:
a) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
b) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica;
c) gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite del- le tariffe stabilite dagli ordini professionali di cate- goria. Tali oneri concorrono alla determinazione della Somma assicurata.
Relativamente agli oneri di cui ai punti a) e b), se en- trati in vigore successivamente alla data di stipulazio- ne della presente Assicurazione non concorrono alla determinazione della Somma assicurata ed in caso di Sinistro indennizzabile sono rimborsabili entro il Limi- te di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 16 Le esclusioni dell’Assicurazione
L’Assicurazione non vale per i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qual- siasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazio- nali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabo- taggio, occupazione militare, requisizione, nazio- nalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
c) verificatisi in conseguenza di Esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.
d) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
e) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato
e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
f) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
g) di furto o rapina tentati o consumati alle Cose assi- curate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l’Assicurazione e i guasti causati dai ladri ai locali assicurati;
h) di ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsio- ne, malversazione, scippo, frode, truffa e loro ten- tativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;
i) causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcani- che, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi at- mosferici, maremoto, mareggiate, penetrazioni di acqua marina;
Ed. 01/2019 - BU2513/06 - Condizioni di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione
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j) variazioni della falda freatica, cedimenti, smotta- menti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
k) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia ve- rificata una Esplosione, uno Scoppio o un’Implo- sione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
l) di fenomeno elettrico ad apparecchiature, mac- chine ed impianti elettrici ed elettronici, apparec-
chi e circuiti compresi, da qualunque causa dovu- ti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, man- canza di locazione, di godimento o di reddito com- merciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI
Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali,
sempreché siano state richiamate nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e corrisposto il re- lativo Premio, con le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti ivi indicati.
Art. 17 Onorari dei periti
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo “Gli eventi assicurati”, sono rimborsati gli onorari del peri- to scelto e nominato conformemente al disposto dell’articolo “Procedura per la valutazione del danno”
nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 18 Eventi atmosferici e atti vandalici
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono operanti anche le garanzie disciplinate nei successivi arti- coli “Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo”, “Eventi atmosferici”, “Sovraccarico neve”.
In ogni momento l’Impresa ha diritto di recedere dalla garanzia Eventi atmosferici e atti vandalici con preavviso di 15 giorni mediante l’invio di lettera rac- comandata. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 15 giorni.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso inviata dall’Impresa, il Contraente ha la facol- tà, fermo il preavviso di 15 giorni, di recedere a sua volta dal contratto, inviando lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto alla sca- denza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 15 giorni.
Art. 18.1 Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo
Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e som- mosse, Terrorismo.
Ferme tutte le esclusioni previste dall’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, l’Impresa non risponde dei danni:
• derivanti da interruzione di processi di lavorazio- ne, da mancata od anormale produzione o distri- buzione di energia; cagionati dai ladri in occasio- ne di furto o rapina tentati o consumati;
• verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasio- ne di serrate;
• di imbrattamento;
• azione od omissione di controlli o manovre; subiti dalle cose all’aperto;
• di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti.
Relativamente ai danni materiali direttamente cau- sati alle Cose assicurate in conseguenza della oc- cupazione non militare della Ubicazione assicura- ta, gli stessi sono indennizzabili qualora l’occupa- zione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.
Art. 18.2 Eventi atmosferici Sono compresi i danni materiali direttamente cau- sati alle Cose assicurate da eventi atmosferici qua-
li uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’a-
ria, vento e cose da esso trasportate o fatte crolla- re, grandine, pioggia, neve, quando detti eventi at- mosferici siano caratterizzati da violenza riscontra- bile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose as- sicurate e non.
Condizioni di Assicurazione - Ed. 01/2019 - BU2513/06
Sono inoltre compresi i danni di bagnamento veri- ficatisi all’interno dei locali, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraver- so rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi sopra citati.
Sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosfe- rici sopra citati, sono inoltre compresi i danni conse- guenti a:
• Rigurgito delle fognature;
• trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali causato da incapacità degli elementi stessi di smaltire l’acqua piovana caduta in eccesso rispet- to alla loro portata massima oppure causato da occlusioni determinate esclusivamente da grandi- ne, neve e ghiaccio.
Ferme tutte le esclusioni previste dall’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, l’Impresa non risponde dei danni:
a) causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali o da qualsiasi scorri- mento di acqua piovana esterno;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, rottura di impianti al servizio del Fabbricato e/o di impianti/attrezzature tecnici al servizio dell’Attività dichiarata;
• carenza di manutenzione;
• gelo, sovraccarico di neve;
• umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione,
• sempreché identificatisi a seguito degli eventi at- mosferici di cui sopra;
b) subiti da:
• Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od in- completi nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conse- guenti o non a Sinistro);
Condizioni di Assicurazione
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• strutture pressostatiche, tensostrutture, tendo- strutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in le- gno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;
• recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, tetto- ie e pensiline;
• antenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovol- taici e consimili installazioni esterne a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto e/o delle pareti;
• Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve;
• cose all’aperto salvo gli impianti fissi e serbatoi al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura e destinazione;
• manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto per solo effetto di grandine.
Art. 18.3 Sovraccarico neve Sono compresi i danni materiali direttamente cau- sati alle Cose assicurate da sovraccarico neve
che abbia provocato un crollo totale o parziale
esclusivamente delle strutture portanti del Xxxxxx- cato, ad esclusione di tettoie e pensiline, nonché del manto di copertura qualora non vi sia crollo to- tale o parziale delle strutture portanti del Tetto.
Sono esclusi quelli subiti da:
• strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e so- vraccarichi vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento;
• fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;
• strutture pressostatiche, tensostrutture, tendo- strutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in le- gno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.
Art. 19 Bagnamento
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’ar- ticolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono operanti anche le garanzie disciplinate nei suc- cessivi articoli “Bagnamento”, “Spese di ricerca e riparazione”.
Art. 19.1 Bagnamento (compresa rottura originata da gelo)
Sono compresi i danni materiali direttamente cau- sati alle Cose assicurate da fuoriuscita di liquidi dovuta a rottura accidentale, anche se causata da gelo, di impianti al servizio del Fabbricato e/o di impianti/attrezzature tecnici al servizio dell’Attivi- tà dichiarata.
In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottu- ra degli impianti suddetti se:
• installati all’aperto, anche interrati, ed anche se protetti da apposite coibentazioni;
• l’attività assicurata risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedente- mente al Sinistro,
Sono inoltre esclusi i danni:
• causati dalla rottura di impianti automatici di estin- zione;
• provocati da trabocco di acqua piovana da gron- daie e pluviali e da rigurgito delle fognature, non- ché quelli causati da formazione di ruscelli o accu- mulo esterno di liquidi.
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Art. 19.2 Spese di ricerca e riparazione Sempreché il Sinistro sia indennizzabile ai sensi del precedente articolo “Bagnamento” e limitata-
mente ai danni materiali e diretti alle Cose assicu-
rate causati da rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato, anche se causati da gelo, sono comprese le spese di ricerca e riparazione
sostenute per individuare ed eliminare la rottura, nonché le relative spese per la demolizione e/o il ripristino del danno.
Sono escluse le spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di impianti installati all’aperto, anche se interrati e protetti da apposite coibentazioni.
L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 20 Danni da fenomeno elettrico (versione base)
Ad integrazione di quanto previsto all’articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicu- rate da sovratensioni provocate da:
• azione diretta del Fulmine;
• azione indiretta del Fulmine, intendendosi per tali i fenomeni di natura capacitiva e/o induttiva asso- ciati alla scarica del Fulmine;
• derivanti da manovre e/o interventi sugli impianti di generazione, di trasformazione o sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica da parte dell’ente erogatore.
Sono esclusi i danni:
• derivanti da usura e dall’inosservanza delle pre- scrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione;
• dei quali deve rispondere, per legge o per contrat- to, il costruttore o fornitore;
• verificatisi in occasione di montaggio o smontag- gio, non connessi a lavori di manutenzione o revi- sione;
• a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 21 Danni da fenomeno elettrico (versione estesa)
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicu- rate da correnti, scariche, sovratensioni ed altri feno- meni elettrici.
Sono esclusi i danni:
• derivanti da usura e dall’inosservanza delle pre- scrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso
e la manutenzione;
• dei quali deve rispondere, per legge o per contrat- to, il costruttore o fornitore;
• verificatisi in occasione di montaggio o smontag- gio, non connessi a lavori di manutenzione o revi- sione;
• a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
OPERATIVITÀ
Art. 22 La validità territoriale
L’Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana.
Art. 23 Destinazione dei locali
L’Assicurazione è prestata a condizione che i locali del Fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all’Attività dichiarata.
Art. 24 Colpa grave e dolo
La garanzia è operante anche per i danni causati da:
• colpa, anche grave, del Contraente, dell’Assicura- to, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle perso-
ne del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• dolo delle persone delle quali l’Assicurato o il Con- traente deve rispondere a norma di legge.
Art. 25 Caratteristiche del rischio
Le garanzie prestate sono operanti purché l’Attività dichiarata sia svolta sottotetto a locali di fabbricati re- alizzati con:
• strutture portanti verticali in materiali Incombusti- bili;
• pareti esterne in materiali Incombustibili;
Condizioni di Assicurazione - Ed. 01/2019 - BU2513/06
• manto di copertura del Tetto in materiali Incombu- stibili o in tegole bituminose;
• strutture portanti del Tetto in materiali anche com- bustibili;
• Solai in materiali anche combustibili.
Le pareti esterne possono comunque:
• essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i mate- riali combustibili sono costituiti da materie plasti- che non espanse né alveolari;
• impiegare materiali combustibili per impermeabi- lizzazione, coibentazione o rivestimento se appli- cati all’esterno delle pareti esterne e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.
Il manto di copertura del Tetto può impiegare ma- teriali combustibili per impermeabilizzazione, coi- bentazione o rivestimento se applicati all’esterno del manto di copertura e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calce- struzzo.
Il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili:
• per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto:
• sono costituite in materiali Incombustibili;
• sono costituite in materiali combustibili ma esisto-
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no Solai che sono tutti costituiti in materiali Incom- bustibili;
oppure
• fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
oppure
• fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.
È consentito non considerare le caratteristiche co- struttive di una sola porzione di Fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal Fabbricato stesso e delle even- tuali pertinenze.
Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del Fabbricato, il legno lamellare utiliz- zato in edilizia è considerato materiale incombu- stibile.
Inoltre, quando le attività assicurate contemplano la lavorazione del legno, almeno la metà delle Macchine mordenti intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiore a 1,00 kW - dovranno essere collegate ad impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incom- bustibili.
Art. 26 Circostanze non influenti
È tollerata, e quindi può anche non essere espressa- mente dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo:
• l’esistenza di non oltre 500 Kg. di Infiammabili, in- tendendosi ininfluenti agli effetti della tolleranza i carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati;
• l’esistenza di non oltre 500 Kg. di Merci speciali;
• l’esistenza di manufatti di cui al n. 5 lettera E) del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e successive modifiche ed integrazioni e i giocat- toli pirici in libera vendita per quantitativi non superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali;
• l’esistenza di non oltre 1 Kg di Esplodenti;
• l’esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie, purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta;
è ammesso, inoltre, lo svolgimento di:
• operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di merci.
Relativamente alle caratteristiche costruttive di ogni singolo locale del Fabbricato o struttura, non hanno influenza le porzioni minori (tipo abitazioni, locali privati, servizi aziendali), purché, presi sin- golarmente, non superino 1/4 della superficie co- perta dai locali del Fabbricato principale.
Nell’ambito dell’Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, pos- sono essere eseguite nuove costruzioni, modifica- zioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati per esigenze strettamente connesse all’Attività dichia- rata, sempreché le stesse non superino 1/4 della superficie originaria.
L’Assicurato è esonerato dal darne formale co- municazione all’Impresa, purché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fab- bricati e/o modificata la natura delle attività/la- vorazioni.
Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all’articolo “Dichiarazioni inesatte od omissioni” ed all’articolo “Determinazione del danno”.
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Art. 27 Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il ri- schio, così come le inesatte od incomplete dichiara- zioni rese all’atto della stipula della presente Assicu- razione, non comporteranno decadenza del diritto d’Indennizzo, né riduzione dello stesso sempreché
tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la cir- costanza si è verificata.
Art. 28 Operatività delle garanzie in fase di trasloco
Nel caso l’azienda in cui viene svolta l’Attività dichia- rata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indi- xxxxx per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione
della predetta attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti:
• articolo “La validità territoriale”;
• articolo “Caratteristiche del rischio”;
• articolo “Circostanze non influenti”.
Art. 29 Indicizzazione
Premesso che con l’espressione:
• “indice” si intende l’indice mensile nazionale dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed im- piegati” pubblicato dall’ISTAT;
• “indice di riferimento annuale” si intende l’indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;
si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stessole Somme/ Massimali assicurati ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda tecnica di mo- dulo e nella Scheda di Polizza si intendono ade- guati in conformità al rapporto tra l’indice di riferi- mento annuale e quello immediatamente prece- dente.
IN CASO DI SINISTRO
Resta inteso che il Premio, le somme assicurate ed i limi- ti di Indennizzo (non espressi in percentuale) così deter- minati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda tecnica di modulo e nella Scheda di Polizza al momento della sti- pula della presente Assicurazione.
Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/fran- chigie eventualmente previsti ed indicati nella Sche- da tecnica di modulo e nella Scheda di Polizza.
Qualora l’indice ISTAT non fosse più disponibile, l’Im- presa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.
Art. 30 Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il dan- no; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del codice civile;
b) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 000.00.00.00. L’operatore procede- rà all’identificazione dell’assicurato al quale forni- rà immediatamente il numero di sinistro e le infor- mazioni per l’inoltro all’ufficio competente della documentazione necessaria all’istruzione della pratica.
c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosio- ne, Xxxxxxx ed eventi socio-politici effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Im- presa.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle let- tere a) e b) può comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
• conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stes- sa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
• mettere a disposizione dell’Impresa i locali, i regi- stri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali.
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Art. 31 Assicurazione presso diversi assicuratori
Nel caso in cui esistano altre Assicurazioni per lo stes- so rischio il Contraente o l’Assicurato, in caso di Sini- stro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indican- do a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato può chiedere l’intero In- dennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà
diritto di regresso nei confronti degli altri per l’Inden- nizzo corrisposto.
In caso di richiesta all’Impresa, essa corrisponderà l’Indennizzo a termini della presente Assicurazione, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.
Art. 32 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di ri- solvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a mag- gioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coa- diuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina
del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Nel caso in cui sia stata richiamata la garanzia opzio- nale presente all’articolo “Onorari dei periti”, l’Impresa sostiene le spese per gli onorari del perito nominato dal Contraente o persona da lui designata con apposi- to atto unico più la quota parte delle spese sostenute per il terzo perito fino alla concorrenza di quanto indi- cato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 33 Mandato dei periti
I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle di- chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contra- ente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo “Obblighi”;
c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stima- re, il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all’articolo “Determinazione del danno”.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di peri- zia collegiale, devono essere raccolti in apposito ver- bale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti
c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, im- pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o ecce- zione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si ri- fiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attesta- to dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni for- malità.
Art. 34 Determinazione del danno
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della pre- sente Assicurazione, l’ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all’atto del Sinistro con i criteri di seguito riportati.
1) si stima il Valore a nuovo;
2) si stima il Valore a stato d’uso degli stessi dedu- cendo il valore eventualmente ricavabile dai resi- dui nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esisten- te, fra i valori di cui ai punti precedenti, denomina- ta supplemento d’indennità.
Si procede con l’indennizzare il Sinistro in base al Va- lore a stato d’uso.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordi- nato all’effettiva ricostruzione o al rimpiazzo ed avver- rà in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concor- renza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall’Assicurato e purché (salvo compro- vata impossibilità non imputabile all’Assicurato) l’inizio dei lavori sia documentato ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx e che i lavori stessi venga- no ultimati, a pena di decadenza del diritto all’Inden- nizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.
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La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l’Impresa.
Fermo quanto previsto dal successivo articolo “Assi- curazione parziale, deroga alla proporzionale”, se le somme assicurate nella Scheda tecnica di modulo e nella Scheda di Polizza risultano:
• superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall’intero am- montare del supplemento medesimo;
• inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d’uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale Assicurazione a Valore a nuovo, il
supplemento di indennità viene ridotto proporzio- nalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
• uguali o inferiori al Valore allo stato d’uso, il supple- mento di indennità diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicura- ta dalle assicurazioni stesse.
Si conviene inoltre che, qualora il Fabbricato sia co- struito in tutto o in parte con materiali d’impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l’impiego di equivalenti materiali di uso corrente.
Art. 35 Liquidazione a primo rischio assoluto
A condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro, per le garanzie prestate a Valore intero l’Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 10% della som- ma del capitale assicurato e fino al limite massimo di euro 5.000,00.
La presente condizione non è operante:
• nel caso di esistenza al momento del Sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sulle mede- sime
Cose assicurate e per i medesimi rischi;
• qualora l’importo complessivo del danno (determi- nato secondo quanto previsto all’articolo “Deter- minazione del danno”) sia superiore al 10% della somma complessivamente assicurata, o comun- que superi il limite massimo complessivo di euro 5.000,00. Resta inteso che tale limite è da consi- derarsi già al netto di eventuali franchigie presenti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 36 Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale
Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risul- ta che il valore del Fabbricato eccede la Somma assi- curata, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicurata e valore risultante al momento del Sinistro.
Tuttavia l’Impresa rinuncia all’applicazione della sud- detta proporzionale, qualora l’eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l’ecceden- za rispetto a detta percentuale.
Art. 37 Anticipo dell’Indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della li- quidazione del Sinistro, il pagamento di un accon- to pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell’Indennizzo complessivo sia pari ad almeno euro 25.000,00.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sem- preché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla ri- chiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comun- que essere superiore a euro 500.000,00, qualun-
que sia l’ammontare stimato del Sinistro. La de- terminazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento del suddetto im- porto, l’Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determina- to in relazione allo stato dei lavori al momento del- la richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva li- quidazione dell’Indennizzo.
Art. 38 Limite massimo di indennizzo
Salvo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l’Impresa può essere tenuta a pa-
gare per ciascun Sinistro indennizzi maggiori delle somme assicurate.
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Art. 39 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il dan- no e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impre- sa provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto a termini della presente Assicurazione entro 30 giorni dalla data in cui l’Indennizzo sia stato ufficialmente offerto.
Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell’Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è facol- tà dell’Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’As- sicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’in-
dennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istrut- toria, purché presenti fidejussione, di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’im- porto ricevuto, maggiorato delle spese e degli inte- ressi legali, qualora dal certificato di chiusura dell’i- struttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all’Indennizzo.
Ogni pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell’art. 2742 del codice civile.
Art. 40 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall’Assicura- zione non possono essere esercitati che dal Contra- ente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così
effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, re- stando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini dell’Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 41 Rinuncia al diritto di surrogazione
L’ Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del codice civile verso:
a) le persone delle quali l’Assicurato deve risponde- re a norma di legge;
b) le Società controllanti, controllate e collegate; ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
c) i clienti,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 42 Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali
Se al momento del Sinistro il numero degli addetti ri- sulti superiore di una unità rispetto a quanto dichiarato dal contraente al momento della stipula del Contratto, l’Impresa procederà comunque al pagamento del Si- nistro.
Fermo quanto disposto all’articolo “Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione”, nel caso in cui, al mo- mento del Sinistro, il numero degli Addetti effettiva- mente impiegati dall’Assicurato nell’esercizio della propria attività risulti superiore a quanto dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto,
come indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, l’Impresa rinuncia all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del co- dice civile e applica lo Scoperto riportato nella sotto- stante Tabella.
Numero degli Addetti maggiore alle 5 unità | Scoperto applicato |
+1 | Nessuno Scoperto |
>+1 | 35% |
Art. 43 Servizio di salvataggio e risanamento
Il Contraente e/o l’Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assi- curate, l’erogazione - da parte di un’azienda specializ- zata - di servizi di pronto intervento per l’esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamen- to delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.
A fronte di evento indennizzabile a termini della pre- sente Assicurazione, i servizi di salvataggio e risana- mento potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell’Impresa.
000.00.00.00
attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l’a- zienda specializzata.
Il personale inviato dall’azienda specializzata provve- derà ad identificare e coordinare, con la collaborazio- ne e in accordo con l’Assicurato, tutte le azioni neces- sarie a limitare l’entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell’attività, quali a titolo esemplifi- cativo: salvataggio mediante deumidificazione, sal- vataggio mediante “stop corrosion”, salvataggio me- diante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. L’azienda specializzata provvederà,
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inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l’Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bo- nifica e di risanamento delle Cose assicurate.
I costi riconducibili ai servizi prestati dall’azienda spe- cializzata saranno a carico dell’Assicurato.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della pre- sente Assicurazione, i costi sostenuti dall’Assicurato verranno rimborsati dall’Impresa in conformità alle condizioni del contratto.
In caso di evento indennizzabile a termini della presente Assicurazione, le spese sostenute ai soli fini di salvataggio, saranno a carico dell’Impresa stessa secondo quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile.
In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della presente Assicurazione, l’Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi dell’azienda specializzata. Re- steranno a carico dell’Impresa i soli costi relativi al di- ritto di chiamata dell’azienda specializzata.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
La normativa vigente, definita in relazione al Re- golamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità del- le persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.
Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell’interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che per- vengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisia- mo che la nostra società deve acquisire (o già de- tiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/ Assicurati).
1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto
Il titolare del trattamento dei dati è CreditRas Assi- curazioni S.p.A., con sede a Milano in P.zza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.
La presente informativa riguarda pertanto anche l’attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costan- temente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo CreditRas Assicurazioni S.p.A
– X.xxx Tre Torri 3 – 00000 Xxxxxx, ove sonodisponi-
bili anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabi- le della Protezione dei dati (DPO) potrà essere con- tattato scrivendo all’indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all’indirizzo mail: Dpo.CreditRas.Assicurazioni@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Categorie di dati raccolti
La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a catego- rie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all’appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto sia- no strumentali all’esecuzione del rapporto assicurativo.
Le categoria di dati che potremo trattare sono le se- guenti:
• Dati personali;
• Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati rela- tivi alla salute, vita sessuale, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, ecc.) per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;
• Dati giudiziari;
• Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).
3. Finalità del trattamento
I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che ef- fettuano operazioni che li riguardano o che, per soddi- sfare loro richieste, forniscono all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc.. sono utiliz- zati da CreditRas Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comu-
xxxxxx, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:
• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all’eroga- zione della prestazione assicurativa e, ancora, dare
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esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli
interessati hanno richiesto;
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
• limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a CreditRas Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di pre- venzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.
I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di an- tifrode (come anche indicato nel Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l’altro, anche per l’individuazione e/o il perseguimento di frodi assi- curative). I dati degli interessati, potranno altresì esse- re trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.
3.a Base Giuridica del trattamento
La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappre- sentata dal fatto che il trattamento è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell’avvenuta in-
staurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell’Interessato stesso.
In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l’Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.
3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze
CreditRas Assicurazioni S.p.A chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interes- sati. Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati “sensibili” e/o giudi- ziari, strettamente strumentali all’erogazione degli stessi come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.
Premesso che il consenso al trattamento dei dati perso- nali è facoltativo, preme precisare che, in caso di rifiuto, CreditRas Assicurazioni S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all’esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamente dagli interessati per l’ese- cuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell’ interessato stesso.
4. Modalità d’uso dei dati
I dati personali sono trattati solo con modalità e proce- dure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si ac- consenta, anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono an- che cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed in-
formatici. La Società utilizza le medesime modalità an- che quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all’estero e ad al- tre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all’estero.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni mo- mento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.
5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati
Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgano per conto di CreditRas Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il persegui- mento delle finalità di fornitura del servizio assicu- rativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la ridistribuzione del rischio.
Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’e- stero.
Questi soggetti sono diretti collaboratori di CreditRas Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di “respon- sabile”, di incaricato, ovvero operano in totale autono- mia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti par- te del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali(intermediari bancari, agenti, subagenti, mediato- ri di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di ser- vizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pa- gamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telemati-
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ci o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finan- ziari, società di servizi per il controllo delle frodi, socie- tà di recupero crediti.
Così pure i dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da CreditRas Assicurazioni
S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazio- ni Sociali Obbligatorie, nonché all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
In considerazione della complessità dell’organizza- zione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e colla- boratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambi- to delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
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Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute so- spette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vi- gilanza e Controllo.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momen- to, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.
5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali
Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
6. Trasferimento all’estero dei suoi dati
I dati personali degli interessati potrebbero essere tra- sferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclu- sivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Grup- po Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovas- sero applicazione, CreditRas Assicurazioni S.p.A. at- tuerà tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferi- mento dei dati personali.
Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di
conservazione può scrivere a: CreditRas Assicu- razioni - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - telefono 000.00.00.00 e mail privacy@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In ogni caso, qualora i dati personali dovessero esse- re trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, CreditRas Assicurazioni
S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello speci- fico, grazie all’adozione di particolari clausole contrat- tuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commis- sione Europea.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al tratta- mento degli stessi.
7. I suoi diritti nello specifico
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trat- tamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezio- ne dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l’e- lenco specifico dei diritti dell’interessato in relazione al
trattamento dei dati che lo riguardano. L’interessato potrà:
1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in
ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di CreditRas Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limi-
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tazione) in determinate circostanze per esempio qua-
xxxx venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l’esistenza di eventuale processo de- cisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.
7.a) Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati
In ogni momento, gli interessati potranno anche eser- citare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.
L’eventuale richiesta di cancellazione non pregiudiche- rà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.
Per l’esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assi- curazione può rivolgersi a CreditRas Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx, Tel.: 000.00.00.00 o e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispet- to delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilan- ciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conser- vazioni differenti, CreditRas Assicurazioni S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla
persona cui si riferiscono. I dati saranno perciò con- servati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per eser- citare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
9. Diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo
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Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all’albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.