Contract
Accordo tra Regione Xxxxxx-Romagna, ATERSIR e Centro di Coordinamento RAEE, per favorire il recupero e l’incremento dei tassi di raccolta differenziata dei RAEE di origine domestica attraverso la sperimentazione di modalità operative per l’accesso ai sistemi di raccolta pubblico, la promozione di azioni di sensibilizzazione di cittadini e imprese artigiane e il miglioramento della tracciabilità dei flussi.
T R A
la Regione Xxxxxx-Romagna, con sede in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n. 52 rappresentata dall’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna, Xxxxx Xxxxxxx, di seguito Regione;
E
l’Agenzia territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con sede in Bologna rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx, di seguito ATERSIR;
E
Centro di Coordinamento RAEE con sede in Milano, via Ausonio n. 4 rappresentata dal Direttore Generale xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, di seguito CdC RAEE.
VISTI
- la Direttiva 2008/98/CE che stabilisce una precisa gerarchia nella gestione dei rifiuti privilegiando in via prioritaria la prevenzione ed il recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore;
- il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 che recepisce la direttiva 2012/19/Ue, riformulando le regole nazionali sulla gestione dei RAEE;
- la deliberazione n 103 del 3 febbraio 2014 della Regione Xxxxxx Xxxxxxx concernente l’adozione della proposta di Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”.
CONSIDERATO che
il suddetto Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le cui disposizioni sono applicabili anche ai RAEE (art.117), prevede tra l’altro:
- all’art. 178 che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti”;
- agli art. 179 e 180 che le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti in particolare mediante la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti;
- all'articolo 206 che le Autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria per l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; per la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; per la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento.
PRESO ATTO che:
- nel 2013 in Xxxxxx-Romagna sono stati raccolti in maniera differenziata e avviati a recupero 4,9 Kg/ab di RAEE di origine domestica;
- la recente direttiva 2012/19/UE, recepita con il D.lgs. 49/2014, innalza in maniera significativa sia gli obiettivi di raccolta dei RAEE domestici sia i target di riciclo/recupero, prevedendo dal 2016 il conseguimento di un tasso minimo di raccolta di 45 tonnellate di RAEE per ogni 100 tonnellate di nuovi apparecchi elettronici immessi sul mercato (media degli ultimi 3 anni), che diventeranno 65 tonnellate nel 2019;
- attualmente a livello nazionale si raccolgono circa il 30% degli AEE immessi al consumo, pertanto il raggiungimento dei nuovi obiettivi imposti dalla normativa impone un ulteriore rafforzamento dei sistemi di intercettazione adottati.
CONSIDERATO che:
- dai percorsi di partecipazione e consultazione al PRGR è emersa da più parti la richiesta di coinvolgere il mondo produttivo e della distribuzione per attuare politiche efficaci per la riduzione dei rifiuti e il recupero di materia;
- i settori economici regionali hanno dimostrato in diverse occasioni la disponibilità ad avviare progetti specifici sulla prevenzione e il recupero di rifiuti attraverso la definizione di accordi di programma.
CONSIDERATO altresì che:
- il PRGR adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 103/2014 contiene specifiche azioni per la prevenzione della produzione e il recupero dei rifiuti ed individua negli accordi volontari settoriali uno strumento strategico per il raggiungimento degli obiettivi di Piano;
- per quanto riguarda i RAEE il Piano si propone di incrementare la raccolta differenziata per garantirne il trattamento specifico e il riciclaggio, favorendo la diffusione di sistemi di raccolta più prossimi al cittadino;
- uno dei settori chiave per la gestione del fine vita delle AEE su scala regionale è rappresentato dalle imprese artigiane e dalle PMI che operano come distributori compresi gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica autorizzati o meno alla vendita di AEE domestiche.
XXXXXXXXX la necessità di sottoscrivere un accordo con ATERSIR e Centro di Coordinamento RAEE finalizzato a:
- incentivare iniziative che consentano di migliorare il recupero dei RAEE attraverso l’incremento della raccolta differenziata dei RAEE di origine domestica;
- favorire il conferimento dei RAEE domestici nell’ambito dei sistemi di raccolta pubblico attraverso la semplificazione delle modalità di accesso e fruizione degli stessi;
- favorire iniziative che facilitino l’intercettazione di RAEE provenienti da nuclei domestici attraverso il coinvolgimento e l’azione sinergica di tutti i soggetti che operano nella filiera;
- attivare campagne di sensibilizzazione e/o di informazione rivolte ai cittadini che consentano di diffondere la conoscenza sui sistemi di ritiro previsti dalla normativa e sul corretto conferimento dei RAEE;
- favorire la tracciabilità dei RAEE attraverso lo scambio di dati sui flussi.
PRESO ATTO che:
- l’Agenzia Territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, di seguito ATERSIR, svolge tra le altre cose il controllo sulle modalità di erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore dei RAEE domestici sono 17, e che tutti aderiscono obbligatoriamente al Centro di Coordinamento RAEE (di seguito CdC RAEE).
ATTESO che:
- il CdC RAEE si è reso disponibile a supportare le strategie e gli obiettivi della Regione per la gestione dei RAEE, attivando per le necessità del caso la collaborazione dei Sistemi Collettivi;
- per l’attuazione degli obiettivi dell’accordo saranno attivati progetti sperimentali anche su proposta dei diversi soggetti coinvolti nella filiera dei RAEE che potranno essere oggetto di specifici accordi di dettaglio;
- che, in collaborazione con il gruppo Hera, è stato già avviato un progetto pilota finalizzato a incrementare la raccolta dei RAEE presso i centri di raccolta comunali che prevede la partecipazione di associazioni di categoria, distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica.
Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e si sottoscrive il presente Accordo
Art. 1 Obiettivi
1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006, disciplina i rapporti tra la Regione, ATERSIR, CdC RAEE, e si pone come obiettivi:
a) favorire il riciclo dei RAEE provenienti dai nuclei domestici mediante l’incremento della raccolta tramite il sistema pubblico da realizzarsi attraverso:
- il coinvolgimento di tutti i soggetti che operano nella filiera (quali i responsabili del servizio pubblico che gestiscono i centri di raccolta, i distributori, gli installatori o gestori dei centri di assistenza tecnica locali che ritirano RAEE domestici);
- la sensibilizzazione dei cittadini, delle imprese artigiane e delle PMI sui benefici e le opportunità derivanti da una corretta gestione dei RAEE;
b) il rispetto delle condizioni tecniche ed economiche previste dagli Accordi ANCI-CdC, anche al fine di muoversi nel quadro regolatorio previsto dal D.Lgs. 49/14 e dal DM 65/2010;
c) l’approfondimento della conoscenza dei flussi dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sul territorio regionale, per migliorarne la tracciabilità.
Art. 2 Oggetto
1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, di seguito specificati e che potranno essere integrati sulla base di nuove proposte condivise dai sottoscrittori dell’Accordo stesso:
a) lo sviluppo e la sperimentazione di sistemi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici che favoriscano il conferimento degli stessi presso i centri di raccolta;
b) l’elaborazione di indicazioni per uniformare i comportamenti a livello regionale e in particolare per agevolare e semplificare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica;
c) la progettazione di strumenti e modalità di comunicazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini, alle imprese artigiane e alle PMI che consenta di diffondere la conoscenza della normativa e di disincentivare modalità di gestione al di fuori del sistema RAEE definito dalle norme vigenti;
d) il monitoraggio degli interventi realizzati in attuazione dell’accordo al fine di valutarne l’efficacia rispetto agli obiettivi prefissati;
e) lo scambio di dati inerenti i quantitativi di RAEE di origine domestica raccolti e gestiti in regione al fine di approfondire la conoscenza dei flussi di tale tipologia di rifiuti e monitorarne il recupero.
2. Per dare attuazione agli impegni generali del presente Accordo, gli interventi di cui al comma 1 saranno oggetto di specifici progetti sperimentali, per la cui elaborazione ed attuazione verranno coinvolti attivamente altri soggetti che la Regione individuerà sulla base della competenza territoriale e dell’adeguatezza delle capacità tecnico-gestionali quali ad esempio i responsabili del servizio di gestione dei rifiuti. I singoli progetti sperimentali potranno rimandare alla stipula di specifici accordi di dettaglio.
Art. 3 Quadro economico
La sottoscrizione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci dei sottoscrittori.
Gli interventi puntuali verranno definiti nei progetti sperimentali di cui all’art. 2 comma 2 e negli accordi di dettaglio che conterranno anche la ripartizione degli eventuali oneri derivanti dall’attuazione degli interventi stessi a carico delle parti sottoscriventi.
Art. 4 Impegni delle parti
1. La Regione Xxxxxx-Romagna si impegna a:
- promuovere l’attuazione del presente Accordo coordinando le attività del comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’articolo 5;
- fornire supporto allo sviluppo delle attività previste dal presente accordo;
- coinvolgere nelle attività dell’accordo i diversi soggetti interessati alla gestione dei RAEE;
- fornire supporto a progetti sperimentali e di comunicazione;
- partecipare ai gruppi di lavoro per la definizione dei progetti sperimentali;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell’Accordo e degli eventuali progetti sperimentali collegati;
- supportare la campagna di comunicazione mettendo a disposizione il format grafico e gli strumenti di visibilità necessari;
- facilitare incontri e scambi informativi per la semplificazione della gestione dei RAEE ed il loro recupero e riciclaggio;
- rendere disponibili i dati relativi ai quantitativi di RAEE raccolti in modo differenziato e alla prima destinazione degli stessi.
2. Il CdC RAEE si impegna a:
- fornire supporto tecnico normativo allo sviluppo delle attività previste dal presente accordo mettendo a disposizione adeguate conoscenze e strumenti;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell’Accordo e degli eventuali progetti sperimentali collegati;
- partecipare tramite il proprio rappresentante alle attività del comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’art.5;
- fornire dati sui flussi dei RAEE sul territorio regionale.
3. ATERSIR si impegna a:
- fornire supporto allo sviluppo delle attività previste dal presente accordo mettendo a disposizione adeguate conoscenze, informazioni, dati e strumenti;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell’Accordo e degli eventuali progetti sperimentali collegati;
- partecipare tramite il proprio rappresentante alle attività del comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’art.5.
4. Le Parti si impegnano altresì a promuovere i progetti sperimentali di cui all’art.2, da proporre ai vari soggetti coinvolti nella gestione dei RAEE e a valutare le proposte progettuali da questi elaborate, in coerenza con gli obiettivi del presente Accordo. Per la definizione dei progetti sperimentali verranno istituiti gruppi di lavoro tematici, che vedranno la partecipazione dei soggetti di volta in volta coinvolti. I gruppi di lavoro si impegneranno a comunicare al comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’art.5 i risultati delle singole azioni intraprese secondo la frequenza e le modalità stabilite dal comitato stesso.
Art. 5
Comitato di attuazione e monitoraggio dell'Accordo
1. Per fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo, i soggetti sottoscrittori concordano sull'opportunità di istituire con provvedimento del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo della Regione, un Comitato di attuazione e monitoraggio composto da almeno un rappresentante degli Enti sottoscrittori.
2. I compiti del Comitato sono:
- coordinare i gruppi di lavoro tematici;
- valutare le proposte progettuali di cui all’art.2, comma 2, dal punto di vista tecnico e della coerenza con gli obiettivi dell’Accordo;
- monitorare l’attuazione dell’Accordo nonché dei progetti sperimentali, in particolare il rispetto della tempistica nella realizzazione degli interventi e l'efficacia degli stessi in relazione agli obiettivi del presente Accordo;
- definire criteri e modalità di raccolta dei dati necessari al monitoraggio degli interventi.
Art. 6 Durata dell’accordo
Il presente Accordo ha una durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 3 anni su espressa volontà delle parti da comunicare alla Regione entro 6 dalla scadenza.
Art. 7
Oneri fiscali e spese
Il presente atto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.
Le spese di bollo sono a carico dei soggetti che sottoscrivono l’accordo con ripartizione in parti uguali. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
Per la Regione Xxxxxx-Romagna
Per Agenzia regionale per la prevenzione e l´ambiente
Per il Centro di Coordinamento RAEE