Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato
D.g.r. 23 dicembre 2015 - n. X/4676
Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato
A REGIONALE
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare gli artt.
43,44,45;
Visto il decreto Interministeriale pubblicato in data 21 dicem- bre 2015 che, previa«Intesa ai sensi dell’articolo 46 c. 1 del d. lgs 81/2015 repertorio atti n. 162 / CSR del 1 ottobre 2015», definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato e i relativi allegati «Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa- Allegato 1, Schema di Piano formativo individuale – Allegato 1 A, e Schema di dossier individuale – Allegato 2»;
Richiamate:
• la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», ed in particolare, l’art. 20 che
promuove le diverse forme di apprendistato previste dal titolo I, del d.lgs. 276/03 e prevede che la Giunta regio- nale definisca i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato;
• la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul siste- ma educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in
particolare l’articolo 21 che valorizza la qualità della for- mazione in apprendistato quale modalità formativa fina- lizzata alla crescita delle persone e all’innalzamento della professionalità;
• la Legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 inerente la
«Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi
di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
Visti:
− l’Allegato 1) «disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato» parte integrante e sostanziale del presen- te atto, cosi’ suddiviso:
• sezione 1 «Disciplina dei profili formativi dell’apprendi- stato per la qualifica e il diploma professionale, il diplo-
ma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
• sezione 2 «Disciplina della formazione di base e trasver- sale dell’Apprendistato professionalizzante»;
• sezione 3 «Disciplina dei profili formativi dell’apprendi- stato di alta formazione e di ricerca»;
− l’Allegato 2: «Schema di Accordo per la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca tra Regione Lombardia e XX.XX, istituzioni forma- tive e enti di ricerca» parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno procedere con l’adeguamento degli standard formativi dell’apprendistato in modo unitario e celere, rendendo pertanto immediatamente fruibile la nuova disciplina dell’apprendistato sul territorio regionale;
Ritenuto inoltre che la fattiva collaborazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro abbia registrato in questi anni significativi risultati in Lombardia e che questo provvedimento possa contribuire ad un potenziamento delle misure in atto in materia di politiche attive, con particolare attenzione all’inseri- mento dei giovani nel mondo del lavoro;
Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni; A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i seguenti allegati parte integrante e sostan- ziale del presente provvedimento:
− disciplina dei profili formativi del contratto di apprendista- to (Allegato1);
− schema di Accordo per la disciplina dei profili formati- vi dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca, tra Regione Lombardia e XX.XX., Istituzioni formative e Enti di ricerca (Allegato 2);
di stabilire che la disciplina regionale di cui all’allegato 1) sez. 1 e sez. 2 del presente provvedimento avrà efficacia per i contratti di apprendistato attivati dal 28 dicembre 2015;
3. di stabilire che la disciplina di cui all’allegato 1) sez.3 del presente provvedimento avrà efficacia a seguito della sotto- scrizione da parte dei soggetti previsti dall’art.45 c. 4 del d.lgs 81/2015 dell’Accordo per la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca;
4. di dare al mandato al dirigente competente della DG IFL :
• di provvedere con successivi atti all’adeguamento degli avvisi pubblici in materia di formazione degli apprendisti;
• di provvedere a informare la Commissione Regionale per il lavoro e la formazione dell’adeguamento normativo operato in materia di standard formativi degli apprendisti
di alta formazione;
• di provvedere alla convocazione della parti per la sot- toscrizione dell’Allegato 2, da parte dei soggetti previsti dall’art .45 c. 4 del d.lgs 81/2015, dando atto che potran-
no intervenire lievi modifiche del testo, laddove sia di mag- gior aiuto alla stipula di nuovi contratti di lavoro in alto apprendistato;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi- mento e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
II segretario: Xxxxxxxx Xx Xxxxxx
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Serie Ordinaria n. 53 - Mercoledì 30 dicembre 2015
ALLEGATO 1
DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Premessa
Il contratto in apprendistato, disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Il X.Xxx. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato:
1) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di spe- cializzazione tecnica superiore (di seguito “apprendistato di 1° livello”) - Art. 43 D.Lgs. 81/2015
2) Apprendistato professionalizzante - Art. 44 D.Lgs. 81/2015
3) Apprendistato di alta formazione e di ricerca - Art. 45 D.Lgs. 81/2015
In particolare, nel rispetto dei principi generali declinati nell’art 42, l’apprendistato di 1° livello e quello di alta formazione e di ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai seguenti titoli di istruzione e formazione e qua- lificazioni professionali (di cui al Repertorio nazionale ex art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualifiche):
o Qualifica e diploma professionale
o Diploma di istruzione secondaria superiore
o Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS
o Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS
o Alta formazione artistica, musicale e coreutica
o Laurea triennale o magistrale
o Master I e II livello
o Dottorato di ricerca
o Attività di ricerca
o Praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
In osservanza del Decreto Interministeriale pubblicato in data 21/12/2015 che previa intesa ai sensi dell’articolo 46 c. 1 del D. lgs 81/2015 repertorio atti n. 162 / CSR del 1 ottobre 2015”, (di seguito “decreto interministeriale”) ha definito gli standard formativi dell’ap- prendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell’articolo 46, comma l, del D.Lgs. 81/2015, con il presente atto viene determinata la disciplina regionale dei profili formativi relativi a tale tipologia contrattuale.
Sezione 1
DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRU- ZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015
1. Il contratto di apprendistato di primo livello: destinatari e finalità
1.1 Possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 giovani e adolescenti che abbia- no compiuto almeno quindici anni ed entro il venticinquesimo anno di età.
1.2 L’apprendistato di primo livello ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 può essere attivato per uno dei seguenti percorsi formativi:
Qualifica e diploma professionale | I percorsi sono finalizzati all’acquisizione delle competenze di base e tecnico professiona- li relative ad un profilo formativo presente nel repertorio regionale dell’offerta formativa di cui all’art. 23 della L.r. 6 agosto 2007, n. 19 e xx.xx. ii, riferito alle qualifiche e diplomi professionali nazionali di IeFP. | - Istituzioni formative che erogano percorsi di istru- zione e formazione professionale di cui al capo III della Legge Regionale 19/2007 - Istituzioni scolastiche che, ai sensi dell’accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio Scola- stico Regionale erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di formazione sussidiaria |
Anno Integrativo | Il percorso è funzionale alla frequenza dell’an- no integrativo ai fini dell’ammissione all’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6 del D.lgs 226 del 2005. | - Istituzioni formative che erogano percorsi di istru- zione e formazione professionale di cui al capo III della Legge Regionale 19/2007 - Istituzioni scolastiche che, ai sensi dell’accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio Scola- stico Regionale erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale |
Diploma di istruzione secondaria superiore | I percorsi sono finalizzati all’acquisizione di un titolo di diploma di istruzione secondaria supe- riore, nell’ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repub- blica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi. | - Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado. |
Certificato di specia- lizzazione tecnica su- periore | I percorsi sono finalizzati all’acquisizione di un certificato di specializzazione tecnica supe- riore, in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008. | - Strutture formative che attuano i percorsi di spe- cializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008. |
Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 43, comma 6, del D.Lgs. 81/2015, l’istituzione scolastica o formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo, il piano formativo individuale e compilano il dossier individuale (rispet- tivamente allegati 1, 1a e 2 del decreto interministeriale).
1.3 In assenza di recepimento della disciplina specifica sull’Apprendistato all’interno del CCLN, si fa riferimento alla contrattazione del settore di riferimento affine.
2. Durata del contratto
2.1 La durata del contratto di apprendistato di primo livello, così come definita all’art. 4 del decreto interministeriale, non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale così come articolato:
Percorsi per la qualifica professionale | 36 mesi |
Percorsi per il diploma di istruzione e formazione professionale (a seguito della qualifica) | 12 mesi |
Anno Integrativo per l’accesso all’esame di Stato | 24 mesi |
Percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore | 48 mesi |
Percorsi per il certificato di specializzazione tecnica superiore | 12 mesi |
La durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, previa aggiornamento del piano formativo individuale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15 comma 6 del d.lgs 226/2005, per il diploma di maturità professionale.
2.2 La proroga di un anno è prevista anche nel caso in cui al termine dei percorsi per la qualifica, il diploma, il certificato di specia- lizzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale, l’apprendista non abbia conseguito il titolo.
2.3 Ai sensi dell’art. 43, comma 9 del D. Lgs. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla con- trattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 81/2015.
3. Standard formativi dei percorsi di apprendistato di primo livello
3.1 Gli standard formativi dei percorsi ai sensi dell’art. 5 del decreto interministeriale sono i seguenti:
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale | Standard in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto e nel rispetto delle Indicazioni Regionali (art. 22 L. R. 19/2007) |
Percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore | Standard definiti, nell’ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi |
Percorsi di istruzione per gli adulti | Standard definiti dalle Linee Guida adottate con decreto del 12 marzo 2015. |
Anno integrativo per l’accesso all’esame di Stato | Standard definiti, nell’ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi secondo quanto previsto all’articolo 15, com- ma 6 del decreto legislativo 226 del 2005. |
Percorsi per il certificato di specializzazione tecnica superiore | Standard definiti in attuazione degli articoli 9 a 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 |
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3.2 Il piano formativo individuale, di cui l’allegato 1A del Decreto Interministeriale, stabilisce il contenuto e la durata della formazione oltre che quanto previsto dal modello allegato.
3.3 L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato di primo livello, si articola in periodi di “formazione interna” e “formazione esterna” ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono rispettiva- mente sul posto di lavoro e presso l’istituzione formativa. Tale articolazione è concordata dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro anche in considerazione delle esigenze dell’impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli ap- prendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
3.4 I limiti della formazione esterna all’azienda ai sensi dell’art. 6 del decreto interministeriale, sono:
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale | - max 60% per il secondo anno - max 50% per il terzo e quarto anno Nel caso in cui l’apprendistato sia attivato a partire dal primo anno: - max 60% per il primo e secondo anno - max 50% per il terzo e quarto anno |
Percorsi per il diploma di istruzione secondaria supe- riore | - max 70% per il secondo anno - max 65% per il terzo, quarto e quinto anno |
Anno integrativo per l’accesso all’esame di stato | - max 65% |
Istruzione per gli adulti | - 60% dell’orario definito da accordi con strutture formative (Percorsi di I Livello che si integrano con IeFP) - 70% (I periodo didattico) - 65% (II e III periodo didattico in percorsi di II livello) |
Percorsi per il certificato di specializzazione tecnica superiore | - max 50% |
Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di ap- prendimento, in termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire.
3.5 Ai soli fini dell’esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in Apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento della qualifica o il diploma di Istruzione e Formazione Professionale, certificazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e il Diploma si istruzione superiore, la per- centuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell’avvio del contratto stesso appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso;
3.6 La progettazione del Piano Formativo Individuale deve essere realizzata dall’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’im- presa.
3.7 Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, fermo restando la qualifica da ottenere al termine del percorso.
3.8 La certificazione delle competenze acquisite o l’esame conclusivo per l’acquisizione del titolo previsto, devono rispondere ai requisiti di cui al paragrafo 6 “Valutazione e certificazione delle competenze”.
4. Requisiti e responsabilità del datore di lavoro
4.1 Ai fini della stipula del contratto il Datore di Xxxxxx deve possedere le capacità strutturali, tecniche e formative così come dispo- sto all’art. 3 del Decreto Interministeriale:
a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norma- tive vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;
c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 7 del decreto interministeriale.
4.2 La responsabilità del datore di lavoro è limitata esclusivamente all’attività, tra cui quella formativa, svolta presso l’impresa secon- do il calendario e l’articolazione definita nell’ambito del piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoria- le, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
4.3 Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato, il datore di lavoro sottoscrive il protocollo con l’istituzione formativa che definisce i contenuti, la durata e l’organizzazione didattica della formazione interna ed esterna.
4.4 L’azienda nomina al suo interno un tutor aziendale (che può essere anche il datore di lavoro) che è individuato, nel piano formativo individuale dal datore di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche e delle funzioni definite all’art. 7 del decreto intermini- steriale.
4.5 Il tutor aziendale partecipa alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista in collaborazione con il tutor formativo, e fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi.
4.6 In considerazione della centralità del ruolo ricoperto, al tutor aziendale sono assicurati, a richiesta, momenti formativi finalizzati alla corretta ed esaustiva realizzazione delle attività di competenza, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.1 L’istituzione formativa provvede alla definizione del piano formativo individuale con il coinvolgimento del datore di lavoro. Esso stabilisce il contenuto e la durata dei percorsi formativi e contiene i seguenti elementi:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze da acquisire nell’ambito della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
5.2 L’istituzione formativa individua un tutor formativo che, con le modalità e le caratteristiche definite all’art. 7 del decreto intermi- nisteriale ha il compito di promuovere il successo formativo degli apprendisti, favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa e garantire l’integrazione tra la formazione interna ed esterna.
5.3 Il tutor formativo e il tutor aziendale, individuati nel piano formativo individuale, collaborano alla compilazione del dossier in- dividuale dell’apprendista e garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del percorso di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.
5.4 L’istituzione formativa, ai sensi dell’art. 8 del decreto interministeriale, e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordina- menti, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, inoltre ne dà evidenza nel dos- sier individuale dell’apprendista e ne comunica i risultati all’apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
5.5 In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.
6. Valutazione e certificazione delle competenze
6.1 Le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze avvengono nel rispetto di quanto disposto dai relativi ordinamenti.
Per gli apprendisti in obbligo di Istruzione la relativa certificazione avviene secondo le modalità definite da Regione Lombardia in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 27 Gennaio 2010, n.9.
In caso di interruzione del percorso formativo, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi, l’apprendista ha diritto a vedersi riconosciuta una validazione delle competenze acquisite rilasciata dall’istituzione formativa o scolastica, parimenti in caso di non ammissione agli esami.
6.2 Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l’apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, tale frequenza costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
7. Monitoraggio
7.1 Regione Lombardia e Direzione Territoriale del Lavoro operano, nel rispetto dei rispettivi compiti e competenze, per la vigilanza ed il controllo sul corretto utilizzo dell’istituto dell’apprendistato.
7.2 I percorsi di cui al presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR.
7.3 Saranno valorizzate specifiche procedure di accompagnamento rivolte alle aziende al fine di recuperare l’obbligo formativo nei contratti di apprendistato nell’interesse della salvaguardia dell’apprendista. Infine sarà garantito lo scambio di informazioni sull’istituto dell’apprendistato anche attraverso lo scambio di buone prassi.
Sezione 2
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015
1. Oggetto ed ambito di applicazione
1.1. Regione Lombardia definisce, nell’ambito delle proprie competenze, la disciplina dell’offerta formativa pubblica dell’appren- distato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 81/2015, e in coerenza con le Linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
1.2. In particolare definisce gli standard minimi per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con tale contratto, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 44, c. 3, del D.Lgs. 81/2015.
1.3. L’offerta formativa pubblica relativa a tale formazione, finanziata nei limiti delle risorse disponibili, è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per il datore di lavoro e l’apprendista.
1.4. L’offerta formativa si intende disponibile nel caso in cui sia approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione competente e sia consentita al datore di lavoro l’iscrizione all’offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell’apprendista.
1.5. La Regione, a mezzo dei sistemi informativi, provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comu- nicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste per ogni provincia.
1.6. In assenza di offerta formativa pubblica disponibile, si rinvia a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Serie Ordinaria n. 53 - Mercoledì 30 dicembre 2015
1.7. L’erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione in apprendistato in Regione Lombardia, che possono attuarla internamente o esternamente all’azienda anche tramite gli Enti Bilaterali.
1.8. Laddove non intenda avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata, il datore di lavoro può provvedere ad erogare diret- tamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e a condizione di disporre dei seguenti requisiti minimi:
➢ luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
➢ risorse umane con adeguate capacità e competenze, comprovate dal possesso di titolo di studio di livello almeno pari a quello dell’apprendista oppure da esperienza lavorativa almeno biennale in attività connessa ai contenuti dei moduli formativi erogati, anche avvalendosi di enti o professionisti.
2. Destinatari
2.1 Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 81/2015:
➢ soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, (17 se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005);
➢ soggetti beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.
2.2 L’offerta formativa pubblica è disponibile per:
➢ soggetti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, presso sedi operative di imprese localizzate in regio- ne Lombardia;
➢ soggetti assunti presso sedi operative non localizzate in regione Lombardia di imprese multilocalizzate con sede legale in regione Lombardia.
3. La formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali
3.1 Gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendista- to professionalizzante si articolano negli elementi sotto riportati.
3.2 La formazione può essere svolta:
➢ presso un organismo accreditato per la formazione in apprendistato in Regione Lombardia;
➢ presso il luogo di lavoro.
3.3 In ogni caso la formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati; in particolare se svolta pres- so il luogo di lavoro, devono essere utilizzati spazi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi.
3.4 La formazione può inoltre realizzarsi in FAD, con modalità che saranno disciplinate con successivi provvedimenti.
3.5 L’apprendista deve essere avviato alla formazione, di xxxxx, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e comunque entro 6 mesi dalla data di assunzione.
3.6 Devono essere previste modalità di verifica degli apprendimenti.
3.7 La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
➢ 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secon- daria di I grado (cd. licenza media);
➢ 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istru- zione e formazione professionale;1
➢ 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.2
3.8 Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.
3.9 Fermi restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione può essere ridotta in caso di:
➢ eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;
➢ crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi coerenti con la normativa vigente; la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati.
3.10 La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve avere come oggetto una selezione di moduli forma- tivi dedicati a contenuti delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP)3 con particolare riferimento ai temi afferenti a:
➢ sicurezza nell’ambiente di lavoro;
➢ organizzazione ed alla qualità aziendale;
➢ relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
➢ diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
➢ competenze digitali;
➢ competenze sociali e civiche.
3.11 In sede di definizione del percorso formativo dell’apprendista relativamente alle competenze di base e trasversali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell’apprendista
1 Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell’Accordo del 29 aprile 2010 e del “Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale” istituito dall’Accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università.
2 Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.
3 Può rientrare nei contenuti dell’offerta formativa pubblica anche la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che può, inoltre, costituire credito formativo permanente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo dei lavoratori e del datore di lavoro, se realizzata nel rispetto dei contenuti, della durata, dei metodi e di tutte le specifiche indicate dall’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08.
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vigente normativa regionale.
4. Piano formativo individuale
4.1. Il piano formativo individuale di cui all’art. 2, c. 1, del D.Lgs. 81/2015 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche e può essere definito anche sulla base di moduli e for- mulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.
5. Registrazione della formazione
5.1. Il datore di lavoro è tenuto a registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’appren- dista ai fini contrattuali con gli strumenti messi a disposizione dalla normativa.
5.2. Tale registrazione sarà acquisita nel “Fascicolo elettronico del lavoratore” di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”4.
6. Certificazione delle competenze
6.1. Le competenze di base e traversali eventualmente acquisite dall’apprendista potranno essere certificate secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali.
7. Ispezioni e Controlli
7.1. Regione Lombardia e Direzione Territoriale del Lavoro operano, nel rispetto dei rispettivi compiti e competenze, per la vigilanza ed il controllo sul corretto utilizzo dell’istituto dell’apprendistato.
7.2. Saranno valorizzate specifiche procedure di accompagnamento rivolte alle aziende al fine di recuperare l’obbligo formativo nei contratti di apprendistato nell’interesse della salvaguardia dell’apprendista. Sarà garantito lo scambio di informazioni sull’istituto dell’apprendistato anche attraverso lo scambio di buone prassi.
Sezione 3
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015
1. Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca: destinatari e finalità
1.1 Possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 45 del D.lgs 81/2015 i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di uno dei seguenti titoli:
o Diploma di Istruzione Tecnica Superiore
o Lauree Triennali e Magistrali;
o Master di I e II Livello
o Dottorati;
o Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
o Attività di Ricerca;
o Accesso alle professioni ordinistiche
1.2 Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. 81/2015, l’istituzione for- mativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo (Allegato 1), il piano formativo individuale (Allegato 1a) e il dossier individuale (Allegato 2) allegati del Decreto Interministeriale pubblicato in data 21/12/2015.
2. Durata del Contratto
2.1 La durata del contratto di Apprendistato di alta formazione e di ricerca, così come definita all’art.4 del Decreto Interministe- riale, non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale così come articolato:
Diploma di Tecnico Superiore (ITS) | 36 mesi |
Xxxxx Triennale | 36 mesi |
Laurea Magistrale | 24 mesi |
Laurea a Ciclo Unico | 48 mesi |
Master Universitari I e II Livello | 12 (I livello) – 24 (II livello) |
Dottorato di Ricerca | 48 mesi |
Attività di ricerca | 36 mesi (+12 proroga in caso di particolari esigenze legate al progetto) |
Praticantato | In rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di stato |
4 La registrazione sul “Fascicolo elettronico del lavoratore” è effettuata in sostituzione della registrazione sul libretto formativo del cittadino, come indicato nell’art. 15 com- ma 4, del D.Lgs. 150/2015.
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3. Standard Formativi dei Percorsi di Apprendistato di alta formazione e di ricerca
3.1 L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali e si articolano anche secondo le esigenze professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimen- ti ordinamentali che possono essere acquisite in impresa.
3.2 Gli standard formativi dei percorsi sono definiti dall’art. 5 del Decreto Interministeriale.
3.3 I limiti della formazione esterna all’azienda ai sensi dell’art. 5 del Decreto Interministeriale, sono:
Percorsi ITS | Max. 60% della Formazione Ordinamentale (pari a 1080ore/1620 ore) |
Xxxxxx, Master, Xxxxxxxxx, AFAM | Max. 60% - Del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previ- ste nell’ambito dei CFU di ciascun insegnamento universitario. |
Apprendistato per l’accesso alle professioni Ordini- stiche | Formazione esterna: non obbligatoria. Formazione interna: min. 20% del monte orario annuale contrat- tualmente previsto. |
Apprendistato per l’attività di ricerca |
La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
3.4 Ai soli fini dell’esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in Apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento del diploma in Istruzione Tecnica Supe- riore (ITS), la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell’avvio del contratto stesso appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso;
3.5 I periodi di formazione interna ed esterna ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 13 del 2013, sono articolati anche seguendo le esigenze formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali cor- relate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
3.6 La formazione interna all’azienda, riconoscendo il valore formativo del lavoro, può essere anche svolta in assetto lavorativo.
3.7 Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire.
3.8 I principi regolatori della Formazione e gli standard formativi sono contenuti, così come definito all’art. 5 del Decreto Intermi- nisteriale, nel Piano Formativo Individuale redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro. Può essere modificato nel corso del rapporto, fermo restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
3.10 In assenza di recepimento della disciplina specifica sull’Apprendistato all’interno del CCLN, si fa riferimento alla contratta- zione del settore di riferimento affine.
4. Requisiti e responsabilità del Datore di Lavoro
4.1 Ai fini della stipula del contratto il Datore di Xxxxxx deve possedere le capacità strutturali, tecniche e formative così come disposto all’art. 3 del Decreto Interministeriale.
4.2 Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato, il datore di lavoro sottoscrive il protocollo con l’istituzione formativa che definisce i contenuti, la durata e l’organizzazione didattica della formazione interna ed esterna.
4.3 L’azienda nomina al suo interno un Tutor Aziendale che è individuato, nel piano formativo individuale dal datore di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche e delle funzioni definite all’art. 7 del Decreto Interministeriale.
4.4 Il tutor aziendale partecipa alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista in collaborazione con il tutor formati- vo (di cui al successivo paragrafo 5), e fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’appren- dista e l’efficacia dei processi formativi.
5. Requisiti e responsabilità dell’Istituzione Formativa
5.1 L’istituzione formativa provvede alla definizione del Piano Formativo Individuale con il coinvolgimento del datore di lavoro stabilendo il contenuto e la durata dei percorsi formativi secondo quanto previsto all’art. 5 del Decreto Interministeriale.
5.2 L’istituzione formativa individua un tutor formativo che, con le modalità e le caratteristiche definite all’art. 7 del Decreto Inter- ministeriale ha il compito di promuovere il successo formativo degli apprendisti, favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa e garantire l’integrazione tra la formazione interna ed esterna.
5.3 L’istituzione formativa, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Interministeriale, e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valuta- zione degli apprendimenti, anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell’apprendista e ne comunica i risultati all’apprendista.
5.4 In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.
6. Valutazione e certificazione delle competenze
6.1 Le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze avvengono nel rispetto di quanto di- sposto dai relativi ordinamenti.
In caso di interruzione del percorso formativo, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi, l’apprendista ha diritto a vedersi riconosciuta una validazione delle competenze acquisite rilasciata dall’istituzione formativa o scolastica, parimenti in caso di non ammissione agli esami.
6.2 Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l’apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, tale frequenza costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
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Ispezioni Monitoraggio e Controlli
7.1 Regione Lombardia e Direzione Territoriale del Lavoro operano, nel rispetto dei rispettivi compiti e competenze, per la vigilan- za ed il controllo sul corretto utilizzo dell’istituto dell’apprendistato.
7.2 I percorsi di cui al presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR.
7.3 Saranno valorizzate specifiche procedure di accompagnamento rivolte alle aziende al fine di recuperare l’obbligo formativo nei contratti di apprendistato nell’interesse della salvaguardia dell’apprendista. Sarà garantito lo scambio di informazioni sull’istituto dell’apprendistato anche attraverso lo scambio di buone prassi.
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Serie Ordinaria n. 53 - Mercoledì 30 dicembre 2015
ALLEGATO 2
ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015
Premesso che:
- l’art. 45 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” del Decreto Legislativo 15 giungo 2015 n. 81, prevede che “Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’ac- cesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certifica- to di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (di seguito “decreto interministeriale”), pubblicato in data 21/12/2015 definisce ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005;
- l’art. 1, comma 1, lettera “p” della l.r. 5 ottobre 2015 n.30, che inserisce il Capo II-bis nella l.r. 6 agosto 2007, n.19 introducendo il
“Sistema Duale” come parte integrante e organica del sistema di istruzione e formazione lombardo;
- l’allegato 1 sezione 3 della presente xxxxxxxx definisce la Disciplina dei profili formativi dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- è attualmente in corso la sperimentazione del contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 5, D.lgs. 167/2011 che ha visto l’approvazione di progetti di Master di I e II livello, di Dottorato di ricerca e di percorsi per la Laurea;
- la sopra citata sperimentazione ha conseguito risultati positivi, in termini di partecipazione dei diversi soggetti (giovani, imprese, università, istituzioni scolastiche e formative), di titoli conseguiti in esito dagli apprendisti e di stabilizzazione occupazionale;
Premesso altresì che:
- la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le as- sociazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;
- Le Parti firmatarie si impegnano a sostenere le aziende nell’individuazione di modalità organizzative e strumenti utili a garantire la gestione dei tempi relativi alle attività formative e di studio, assicurando pertanto all’apprendista un’adeguata alternanza fra studio e lavoro.
I soggetti sottoscrittori concordano:
- di verificare periodicamente (con cadenza almeno semestrale) l’andamento delle attività oggetto del presente accordo.
Regione Lombardia (Direzione Generale Istruzione formazione e lavoro) a tal fine convoca una cabina di regia costituita dai soggetti firmatari;
- di definire l’ordinamento dei profili formativi dell’apprendistato ivi compresa la durata del periodo di apprendistato condividen- do quanto descritto nell’allegato.
- che in assenza di recepimento della disciplina specifica sull’Apprendistato all’interno del CCLN, si fa riferimento alla contratta- zione del settore di riferimento affine.
- di estendere l’opportunità di aderire al presente Accordo ad Enti e istituzioni formative che ne faranno richiesta successivamen- te alla sottoscrizione
-
Letto, condiviso e sottoscritto Milano, 2015
• Regione Lombardia - Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro
• Ufficio Scolastico Regionale
• Componenti della Commissione Regionale Per il Lavoro e la Formazione
• Le Università Lombarde
• Gli Istituti Tecnici Superiori