SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
ARIC
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO MULTIFORNITORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA’ ATER LANCIANO DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ATTRAVERSO LA MODALITA’ DELLO SCONTO IN FATTURA PREVISTO DALLA LEGGE 77/2020.
CUP C34F22000020006 LOTTO A: CIG 92426056ED LOTTO B: CIG 92426170D6
Capitolato Tecnico
PROCEDURA DI GARA D.Lgs. n. 50/16:
Procedura aperta art. 60 | s | n | |
Procedura ristretta art. 61 | s | n | |
Procedura competitivo con negoziazione art. 62 | s | n | |
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 63 | art. 36, co. 2, lett. b | s | n |
art. 36, co. 2, lett. c/d) | s | n | |
Dialogo competitivo art. 64 | s | n | |
Affidamento diretto art, 36, co. 2, lett. a) | s | n |
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE D.Lgs. 50/16:
Criterio del minor prezzo art. 95 co. 4 lett. a) | Mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari (per contratti da stipulare a misura). | s | n |
Mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari (per contratti da stipulare a corpo). | s | n | |
Mediante offerta a prezzi unitari (per contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura). | s | n | |
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa | s | n |
VALORE GLOBALE DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto, da intendersi quale plafond massimo complessivo, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata, è di € 39.973.432,80 omnicomprensivo di spese e oneri, esclusa IVA, così suddiviso:
LOTTO A
Attività tecniche propedeutiche | € 753.684,00 |
Progettazione / CSP | € 1.632.982,00 |
Lavori | € 12.561.400,00 |
TOTALE | € 14.948.066,00 |
LOTTO B
Attività tecniche propedeutiche | € 1.261.783,20 |
Progettazione / CSP | € 2.733.863,60 |
Lavori | € 21.029.720,00 |
TOTALE | € 25.025.366,80 |
1 PREMESSA
L’ATER di Lanciano ha indetto, una Procedura aperta suddivisa in due Lotti afferenti ciascuno uno specifico contesto territoriale, finalizzati alla conclusione di Accordi Quadro con due Operatori economici per ciascun Lotto per la fornitura di attività tecniche propedeutiche, progettazione esecutiva, esecuzione degli interventi e prestazioni professionali connesse, da eseguire sugli immobili di proprietà ATER, alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione di gara e nello Schema di Accordo Quadro.
In particolare, nel presente Capitolato sono altresì contenute le clausole generali disciplinanti l’Accordo Quadro con i 4 Operatori economici ammessi alla stipula degli accordi quadro:
- La durata dell’Accordo Quadro;
- Il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere appaltati i singoli affidamenti. Sono pertanto oggetto dell’Accordo Quadro:
- Le regole relative alla procedura di aggiudicazione degli appalti specifici;
- Le tipologie di prestazioni affidabili.
Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro saranno volti alla riqualificazione degli immobili in proprietà dell'ATER del Comune di Lanciano e prioritariamente attuati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante ‘’misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 (cd Superbonus 110%)’’. Ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.), l o sconto fattura sarà la modalità attuativa con cui verrà garantito il corrispettivo agli operatori economici aggiudicatari, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, come da normativa vigente.
Si specifica che l’Azienda nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto, potrà affidare anche l’espletamento di servizi di ingegneria e architettura afferenti fonti di finanziamento/beneficio fiscale diverse da quelle del Superbonus 110%, quali ad esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo: GSE Conto Termico, Bonus Facciate ed ordinari, autofinanziato, etc.
Il Concorrente dovrà offrire un ribasso unico percentuale da applicare sull’importo a base di gara per ogni singolo Lotto.
Nel caso in cui un Operatore economico aggiudicatario dovesse essere escluso, il Lotto di riferimento verrà assegnato al successivo operatore classificatosi utilmente in graduatoria.
La Stazione Appaltante fissa le clausole generali che regoleranno i contratti applicativi specifici da stipulare in vigenza dell’Accordo Quadro:
- gli affidamenti saranno commissionati con singoli Contratti Attuativi/Ordini di Consegna (“OdC”) a valere su ciascun Accordo Quadro, senza la riapertura del confronto competitivo.
2 PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI INTERVENTO
2.1 IMMOBILI GGETTO DI INTERVENTO
L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano è un ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di proprio statuto approvato dal Consiglio regionale ed è subentrata all’ex I.A.C.P. ed è Ente attuatore e gestore degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.
L’Ente ha anche un ruolo oltre che di operatore pubblico dell’Edilizia anche di supporto, qualora richiesto dalla Regione o dagli Enti Locali, per la progettazione e l’attuazione di interventi sul territorio. In questo ambito appare necessario il rispetto delle leggi nazionali e regionali con la massima chiarezza o trasparenza.
L’ATER, nell’ambito del proprio territorio di competenza, ha compiti di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, proprio e di altri enti pubblici, territoriali e non, nonché di recupero del patrimonio edilizio proprio e per conto di altri enti e soggetti privati.
2.2 CONSISTENZA E DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO
La presente procedura d’appalto è finalizzata alla conclusione di accordi quadro multifornitore inerente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio di proprietà di Ater Lanciano da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la modalità dello sconto in fattura previsto dalla legge 77/2020 nei fabbricati ubicati nei Comuni di seguito elencati e suddivisi in due lotti:
ELENCO EDIFICI LOTTO A
Edif icio | Scale | N° Alloggi | Comune | Indirizzo | Nr | Fg | P.lla | Anno Costr | Lot ot | N° Scheda | Quota |
100 | A | 10 | XXXXXX | XXX XXX XXXXXX | 00 | 17 | 2 | 1987 | A | 1 | 60 |
101 | A | 6 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | 00 | 15 | 531 | 1977 | A | 2 | 60 |
106 | A | 4 | ATESSA | XXX XXX. XXXXXXXX XXXXXX | 00 | 72 | 432 | 1977 | A | 3 | 60 |
111 | A | 10 | ATESSA | VIA IANICO | 124 | 57 | 492 | 1989 | A | 4 | 60 |
112 | A | 6 | BOMBA | VIA GIARDINO | 11 | 9 | 789 | 1988 | A | 5 | 40 |
113 | A | 6 | CASOLI | VIA MONTANIERA | 55 | 47 | 1495 | 1986 | A | 6 | 40 |
125 | A | 12 | CASOLI | XXX XXX XXXXXXXXX | 0 | 35 | 562 | 1983 | A | 7 | 40 |
128 | A | 8 | XXXXXX XXXXXXXX | XXX XXXXX XXXXXXX | 00 | 4 | 564 | 1985 | A | 8 | 60 |
130 | A | 6 | XXXXXX XXXXXXXX | XXX XXXXXXX | 00 | 4 | 590 | 1992 | A | 9 | 60 |
131 | A | 4 | XXXXXX XXXXXXXX | XXX XXXXX XXXXXXX | 00/00 | 4 | 571 | 1983 | A | 10 | 60 |
517 | A-B-C-D | 4 | CIVITALUPARELLA | XXX XXXXXXXXX | 00 | 27 | 4065 | 2007 | A | 11 | 40 |
143 | A | 6 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | XXX XXXXX XXX XXXXXXXX | 00 | 10 | 1106 | 1988 | A | 12 | 40 |
149 | A | 6 | COLLEDIMEZZO | VIA FIUMALI | 1 | 7 | 796 | 1987 | A | 13 | 40 |
156 | A | 6 | FARA XXX XXXXXXX | XXX XXXXXXX XXX XXXXXX | 0/X | 20 | 208 | 1986 | A | 14 | 40 |
167 | A | 6 | FOSSACESIA | VIA XXXXXXX XXXXXX | 3 | 5 | 496 | 1992 | A | 15 | 40 |
178 | A | 6 | FRISA | VIA PER LANCIANO | 78 | 9 | 1322 | 1988 | A | 16 | 40 |
184 | A | 3 | GAMBERALE | XXX XXXXXX XXXXXXX | 0 | 23 | 115 | 1957 | A | 17 | 60 |
4 | A-B | 16 | LANCIANO | XXX XXXXXXX XXXXXXXX | 0-0 | 24 | 857 | 1959 | A | 18 | 60 |
57 | A-B-C-D | 42 | LANCIANO | XXX X. XXXXXXXXXX | 00-00-00-00 | 00 | 000 | 0000 | A | 19 | 60 |
59 | A | 6 | LANCIANO | VIA A. DE RISEIS | 32 | 0 | 0 | 1990 | A | 20 | 60 |
261 | A | 6 | XXXXXXXXXXX | XXX XXXXXXX | 00 | 1 | 1466 | 1987 | A | 21 | 60 |
518 | A | 3 | PAGLIETA | XXX XXXXXXXX XX XXXXXX | 00 | 18 | 4406 | 2010 | A | 22 | 40 |
280 | A | 6 | PALENA | VIA AIA FALCHETTA | 4 | 9 | 1017 | 1949 | A | 23 | 40 |
307 | A | 6 | ROCCA SAN XXXXXXXX | C.DA PERAZZA | 224 | 24 | 829 | 1993 | A | 24 | 40 |
311 | A | 6 | XXXXXXXXXXXXX | XXX XXXXXXX | 00 | 14 | 1147 | 1989 | A | 25 | 60 |
512 | A | 5 | ROSELLO | VIA NUOVA ROTABILE | SN | 7 | 4035 | 2004 | A | 26 | 40 |
340 | A | 0 | XXX XXXX XXXXXXXX | XXX. X.XXXXXXXXXX VIA LANCIANO | 134 | 5 | 1092 | 1995 | A | 27 | 40 |
343 | A | 10 | XXX XXXX XXXXXXXX | XXX XXX XXXXX XXXXXXX | 00 | 13 | 853 | 1994 | X | 00 | 00 |
000 | X | 0 | XXXXX XXXXX XXXXXX | VIA NAZIONALE | 14 | 2 | 372 | 1987 | A | 29 | 60 |
352 | A | 6 | XXXX'XXXXXXX XXX XXXXXX | XXX XXXXXXXXXX | 0 | 3 | 1244 | 1986 | A | 30 | 60 |
520 | A | 7 | TORRICELLA PELIGNA | VIALE BRIGATA MAIELLA | 62/72 | 16 | 4053 | 2011 | A | 31 | 40 |
432 | A | 3 | XXXXXXX | X.XX XXXXXX | 0 | 3 | 4086 | 1990 | A | 32 | 60 |
423 | A | 6 | VILLA SANTA XXXXX | VIA XXXXXXX XXXXXXX | 12 | 10 | 4190 | 1986 | A | 33 | 60 |
425 | A | 6 | VILLA SANTA XXXXX | VIA XXXXXXX XXXXXXX | 10 | 10 | 789 | 1989 | A | 34 | 60 |
434 | A | 6 | VILLA SANTA XXXXX | XXX XXXX | 00 X | 10 | 639 | 1989 | A | 35 | 60 |
ELENCO EDIFICI LOTTO B
Edif icio | Scale | N° Alloggi | Comune | Indirizzo | Nr | Fg | P.lla | Anno Costr | Lot ot | N° Scheda | Quota |
115 | A | 6 | XXXXXXXXX XXXXXXX | XXXX X XXXXX XXXX | 00 | 13 | 969 | 1988 | B | 36 | 60 |
436 | A | 6 | CASALANGUIDA | XXX. XXXXXXXXXXX | 00 | 8 | 4045 | 2000 | B | 37 | 60 |
119 | A | 3 | XXXXXXXXXXXX | XXX XXXXX XXXXXXX' | 0 | 34 | 261 | 1983 | B | 38 | 60 |
120 | A | 4 | XXXXXXXXXXXX | XXX XXXXXXXXX | 0 | 36 | 547 | 1977 | B | 39 | 60 |
121 | A | 12 | XXXXXXXXXXXX | XXX XXX XXXXXX | 0 | 34 | 296 | 1966 | B | 40 | 60 |
122 | A | 6 | XXXXXXXXXXXX | XXX XXXXXXX | 0 | 34 | 4038 | 1977 | B | 41 | 60 |
123 | A | 8 | XXXXXXXXXXXX | XXX XXX XXXXXXXXXX | 00 | 36 | 4051 | 1995 | B | 42 | 60 |
137 | A | 6 | XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | XXX XXXXXXX | 0 | 20 | 737 | 1963 | B | 43 | 40 |
140 | A | 4 | XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX | XXX X. XXXXXXXXX | 00/00 | 34 | 389 | 1950 | B | 44 | 40 |
515 | A | 4 | XXXXXXX XXX XXXXXX | XXX XXXXXXXX | 00 | 17 | 453 | 1957 | X | 00 | 00 |
000 | X | 0 | XXXXXXX XXX XXXXXX | VIA XXXXXXXXX XXXXX | SNC | 13 | 4051 | 2011 | B | 46 | 40 |
151 | A | 6 | CUPELLO | XXX XXXX XXXX | 0 | 7 | 797 | 1991 | B | 47 | 40 |
153 | A | 6 | CUPELLO | XXX XXXXXXXXX | 0 | 1 | 2263 | 1977 | B | 48 | 40 |
435 | A | 6 | CUPELLO | XXX XXXX XXXX | 0 | 7 | 4177 | 2000 | B | 49 | 40 |
177 | A | 6 | FRESAGRANDINARIA | XXX XXXXXXX | 0 | 13 | 236 | 1989 | B | 50 | 40 |
504 | A | 5 | FRESAGRANDINARIA | XXX XXXXXXX | 0 | 13 | 4046 | 1989 | B | 51 | 40 |
180 | A | 6 | FURCI | XXX XXXXX XXXXX | 0 | 20 | 1046 | 1957 | B | 52 | 40 |
205 | A | 9 | GISSI | XXXXXXXX' XXXXXXX | 00/X | 31 | 455 | 1984 | B | 53 | 60 |
208 | A | 9 | GISSI | XXXXXXXX' XXXXXXX | 00/X | 00 | 0 | 0000 | X | 54 | 60 |
209 | A-B | 12 | GISSI | XXXXXXXX' XXXXXXX | 00/X | 31 | 8 | 1995 | B | 55 | 60 |
211 | A | 4 | GISSI | VIA ITALIA | 77 | 25 | 523 | 1962 | B | 56 | 60 |
213 | A | 4 | GISSI | XXX XXXXX XXXXXX | 00 | 24 | 1097 | 1973 | B | 57 | 60 |
215 | A | 3 | GISSI | XXX XXXXX XXXXXX | 00 | 24 | 4061 | 1977 | B | 58 | 60 |
516 | A | 6 | XXXXXXXXXXXXX | X.XX XXXXXXXXXXXXX | 00 | 18 | 4196 | 2006 | B | 59 | 60 |
297 | A | 6 | POLLUTRI | XXX XXXXX XXXXXX | 00 | 6 | 1268 | 1978 | B | 60 | 40 |
300 | A | 4 | POLLUTRI | XXX XXXXX XXXXXX | 00 | 6 | 1184 | 1974 | B | 61 | 40 |
312 | A | 6 | ROCCASPINALVETI | XXX XXXXXX XXXXXXX | 00 | 10 | 1026 | 1988 | B | 62 | 40 |
324 | A | 8 | XXX XXXXX | XXX X. X. XXXXX | 0 | 10 | 682 | 1978 | B | 63 | 40 |
326 | A | 6 | XXX XXXXX | XXX X. XXXXXXX | 0 | 7 | 1661 | 1963 | B | 64 | 40 |
329 | A | 8 | XXX XXXXX | XXXXX XX XXXXXXX | 00 | 10 | 678 | 1984 | B | 65 | 40 |
330 | A | 10 | XXX XXXXX | XXXXXX XX XXXXXXX | 0 | 10 | 677 | 1982 | B | 66 | 40 |
331 | A | 8 | XXX XXXXX | XXXXXX XX XXXXXXX | 0 | 10 | 677 | 1982 | B | 67 | 40 |
334 | A-B | 12 | SAN SALVO | CORSO GARIBALDI | 195-193 | 10 | 683 | 1977 | B | 68 | 40 |
431 | A | 10 | SAN SALVO | VIA X. XXXXXXXXXX | 27 | 10 | 660 | 1987 | B | 69 | 40 |
433 | A | 12 | SAN SALVO | VIA X. XXXXXXXXXX | 39 | 10 | 684 | 1970 | B | 70 | 40 |
354 | A | 6 | SCERNI | PIANA SANTA XXXXX | 55 | 13 | 1206 | 1987 | B | 71 | 40 |
355 | A | 6 | XXXXXX | XXX XXXXX XXXXX XXXXX | 00 | 13 | 1310 | 1989 | B | 72 | 40 |
356 | A | 9 | XXXXXX | XXX XXXXX XXXXX XXXXX | 00 | 13 | 3503 | 1991 | B | 73 | 40 |
378 | A | 6 | TUFILLO | XXX XXXXX XXXXXX | 0/X | 10 | 1242 | 1987 | X | 00 | 00 |
000 | X | 6 | TUFILLO | XXX XXXXX XXXXXX | 0/X | 10 | 1242 | 1987 | B | 75 | 40 |
000-000-000 | X-X-X | 00 | XXXXX | VIA SPATARO/ VIA RITUCCI CHINNI | 5-3-1 | 31 | 1063 | 1979 | B | 76 | 60 |
385 | A | 13 | XXXXX | XXX XXXXXX XX XXXXXXX | 00 | 30 | 864 | 1979 | B | 77 | 60 |
387 | A | 12 | XXXXX | XXX XXXXXXX | 00 | 26 | 769 | 1982 | B | 78 | 60 |
389 | A-B | 16 | VASTO | XXX XXXXXXX | 00/X - 00/X | 31 | 887 | 1991 | B | 79 | 60 |
411-456 | A-B | 20 | XXXXX | XXX XXXXXXX | 0-0 | 31 | 786 | 1979 | B | 80 | 60 |
412-466 | X-X | 00 | XXXXX | XXX XXXXXX XX XXXXXXX | 00-00/X | 30 | 877 | 1988 | B | 81 | 60 |
417-472 | X-X | 00 | XXXXX | XXX XXXXXXXXX | 000-000 | 31 | 11 | 1967 | B | 82 | 60 |
428-481 | D-C | 16 | VASTO | XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 0-0 | 31 | 786 | 1982 | B | 83 | 60 |
513 | A | 13 | VASTO | VIA SAN XXXXXXX | 000 | 00 | 0000 | 2004 | B | 84 | 60 |
427 | A | 6 | VILLALFONSINA | XXX XXXXXXX XXX XXXXX | 0 | 9 | 159 | 1987 | B | 85 | 60 |
COMUNI DI COMPETENZA DELL’ATER DI LANCIANO
3 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO
L’ammontare complessivo dell’appalto, da intendersi quale plafond massimo complessivo, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata, è di €. 39.973.432,80, omnicomprensivo di spese e oneri, esclusa IVA, così suddiviso:
- Lotto A: importo complessivo a plafond €. 14.948.066,00 + IVA
- Lotto B: importo complessivo a plafond €. 25.025.366,80 + IVA
Si specifica che il Concorrente dovrà esprimere il proprio ribasso percentuale offerto sull’importo a base gara. Tale importo è impegnativo per l’Affidatario ma non per la S.A. la quale, a suo insindacabile giudizio, può dar seguito alle prestazioni fino alla concorrenza dello stesso.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare agli aggiudicatari, entro la data di scadenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto negli atti posti alla base del presente affidamento, per ulteriori 24 mesi o comunque fino al termine introdotto da eventuali proroghe normative nell’ambito del Superbonus 110%, per massimo del 10% dell’importo di ogni plafond.
Il finanziamento dei costi dell’intervento è da effettuarsi a cura degli Appaltatori i quali usufruiranno delle detrazioni fiscali derivanti dallo sconto del corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 c. 1 lettera a) della Legge 17.07.2020 n. 77 e ss.mm.ii.; soltanto i lavori collegati e/o complementari richiesti dalla Stazione Appaltante e non rientranti negli interventi oggetto di detrazione fiscale superbonus 110% saranno pagati dalla Stazione Appaltante ricorrendo a fonti specifiche di finanziamento nel limite degli importi a disposizione per ogni intervento.
4 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
4.1 ATTIVITA’ TECNICHE PROPEDEUTICHE
Le attività da svolgersi ad opera di tecnici abilitati sono le seguenti, e tutte quelle necessarie per addivenire alla progettazione esecutiva:
• Accesso agli atti di ogni fabbricato ed eventualmente reperibilità del relativo titolo abilitativo in corso di validità, per verificare l’eventuale presenza di abusi edilizi, da condursi esclusivamente sulle parti comuni degli edifici e nelle parti pertinenziali di edificio interessate dall’esecuzione dei lavori;
• Rilievo e stesura grafica per ogni fabbricato, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico d’Appalto;
• Valutazione della conformità edilizia ed urbanistica del fabbricato e successiva dichiarazione di conformità edilizia urbanistica- Certificato di destinazione d’uso;
• Perizia statica attestante l’assenza di dissesti strutturali in atto, od in presenza di tali fenomeni relazione sulla possibilità di procedere con l’intervento di miglioramento sismico;
• APE (attestazione di prestazione energetica) iniziale complessiva del fabbricato;
• Eventuale pratica di sanatoria degli eventuali abusi riscontrati nell’attività di verifica e relativo accatastamento, ovviamente limitata ai casi che, qualora non sanati, possano inficiare l’ottenimento del credito fiscale;
• Valutazioni sulla fattibilità dell’intervento di efficientamento energetico per verificare la possibilità di eseguire un salto di due classi energetiche del fabbricato all’interno delle regole stabilite per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus 110%;
• Valutazione sommaria dei costi delle ulteriori eventuali opere che si rendessero necessarie o molto opportune per il completamento dell’intervento ma non rientranti all’interno delle opere ammissibili o tra quelle offerte
come miglioria e che pertanto resterebbero a carico della Stazione Appaltante;
• Presentazione ai Comuni interessati delle pratiche edilizie necessarie per l’ottenimento del titolo abilitativo, in funzione dei Regolamenti edilizi o altro strumento regolatorio di ogni amministrazione comunale.
4.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
La progettazione esecutiva degli interventi comprende:
• Elaborati grafici di Piante, Prospetti, Sezioni, Relazioni, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico d’Appalto;
• Documentazione fotografica;
• Computo Metrico Estimativo con valutazione delle somme ammissibili a detrazione fiscale e relativa verifica di congruità;
• Piano della sicurezza e coordinamento;
• Ogni altro elaborato prescritto dalla normativa in vigore per dare compiuto il progetto esecutivo degli interventi.
Tutti gli elaborati dovranno essere redatti da tecnici abilitati e da loro timbrati e firmati.
In questa fase progettuale i tecnici abilitati, dovranno redigere, firmare e presentare ai Comuni interessati le pratiche SCIA o CILA e relativi modelli.
4.3 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE
In questa fase gli operatori economici dovranno eseguire i lavori degli interventi e le prestazioni professionali connesse, che consentano di beneficiare degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.).
Le prestazioni professionali tecniche da eseguirsi dopo l’ultimazione dei lavori comprenderanno:
• APE Finale (Attestazione di Prestazione Energetica del fabbricato);
• AQE finale (Attestato di qualificazione energetica per edifici residenziali);
• Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’art. 2 comma 7 lettera a) del Decreto “Asseverazioni”;
• Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’art. 2 comma 7 lettera b) del Decreto “Asseverazioni” - Stato di Avanzamento Lavori;
• Comunicazione ad ENEA;
• Gestire e redigere tutti i documenti necessari all’emissione del visto di conformità fiscale al fine della cessione del credito d’imposta;
• Emettere il visto di conformità ai sensi della Legge 77/2020 e s.m.i.;
• Chiusura dei lavori con redazione di CEA (Segnalazione Certificata di conformità Edilizia e Agibilità);
• Assistenza alle pratiche di collaudo tecnico-amministrativo e di chiusura contabile.
5 ACCESSO AL SUPERBONUS
5.1 SUPERBONUS 110%
5.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
Le informazioni riportate nel seguente paragrafo hanno valore puramente indicativo e non esaustivo. Per ulteriori informazioni si rimanda a:
⮚ D.L 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77
⮚ Decreti attuativi del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, “Asseverazioni” e “Requisiti”
⮚ D.L. 4 giugno 2013, n. 63
⮚ Guida, provvedimenti, circolari, risoluzioni, FAQ e risposte alle istanze d’interpello dell’Agenzia delle Entrate, scaricabili al sito web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-000%00
5.1.2 INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA: IL SUPERBONUS 110%
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante ‘’Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19’’, ha introdotto all’art. 119, degli incentivi per l’efficientamento energetico. In particolare l’art. 119 afferma che è prevista detrazione, nella misura del 110% (Superbonus), per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali comunque denominati) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, per gli interventi definiti al comma 1 dell’art. in questione, salvo eventuali proroghe legislative.
Le nuove misure introdotte dal Superbonus si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per il contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori (sconto fattura) dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Di concerto, il Decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, del 6 agosto 2020, in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della Legge n. 77/2020.
5.1.3 MISURA DELLE DETRAZIONI
La detrazione del Superbonus è riconosciuta dunque nella misura del 110%.
Per l’applicazione dell’aliquota ivi citata, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, bisogna fare riferimento a:
⮚ La data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
⮚ La data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza)
5.1.4 INTERVENTI BENEFICIARI DELLE DETRAZIONI
Interventi trainanti
Il comma 1 dell’art. 119 della Legge n. 77/2020 afferma che le detrazioni nella misura del 110% sono previste, nei seguenti casi:
a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari.
c) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari.
Interventi trainati
⮚ Interventi di efficientamento energetico
Il comma 2 dell’art. 119 della Legge n. 77/2020 definisce come l’aliquota del 110%, prevista dal comma 1, si applichi anche a tutti gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
⮚ Installazione di impianti solari fotovoltaici
Il Superbonus si applica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d del D.P.R. n. 412/1993 e ai sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
L’applicazione della maggiore aliquota è comunque subordinata alla:
• Installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;
• Cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi del comma 9 dell’articolo 42-bis, sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati.
Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato D.L. n. 63/2013, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di
installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, nonché rispettare le condizioni indicate nel paragrafo 3.4.
Tale miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica A.P.E. (di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Gli interventi di efficientamento energetico indicati dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi trainati ivi descritti, qualora questi ultimi non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto dei regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali. Resta comunque necessario che gli interventi indicati dall’art. 14 assicurino il miglioramento delle due classi energetiche.
5.1.5 DETRAZIONI SPETTANTI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Interventi trainanti del tipo a), di cui al Paragrafo 3.4 (Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate):
Per tali interventi, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
⮚ 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
⮚ 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
⮚ 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Interventi trainanti del tipo b), di cui al Paragrafo 3.4 (Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni):
Per tali interventi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
⮚ 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
⮚ 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Interventi trainanti del tipo c), di cui al Paragrafo 3.4 (Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari):
Per tali interventi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.
Interventi trainati, di cui al Paragrafo 3.4 (Installazione di impianti solari fotovoltaici)
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
5.1.6 SOGGETTI BENEFICIARI DELLE DETRAZIONI
Il comma 9 lettera c) dell’art. 119 specifica, in particolare, che le detrazioni si applicano agli interventi effettuati, tra i vari soggetti, da:
c) Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
5.1.7 REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI ALLE DETRAZIONI
Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi trainanti devono:
⮚ Rispettate i requisiti previsti dal Decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;
⮚ Assicurare, anche congiuntamente agli interventi trainati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
5.1.8 DIREZIONE DEI LAVORI
La composizione dell'ufficio direzione lavori verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto e comunque prima della redazione del processo verbale di consegna lavori.
In ragione della peculiarità degli interventi, potranno esservi più uffici di direzione dei lavori, sia interni che esterni all’Azienda, nel qual caso si procederà con la nomina di un DL capofila con funzioni di rappresentanza e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.
La Stazione Appaltante concede ampio mandato personale al direttore dei lavori quale responsabile per quanto attiene l'esecuzione tecnica e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione alle disposizioni del responsabile del procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti e dal quale riceverà eventuali istruzioni.
Il direttore dei lavori svolge i compiti di cui all’art. 101 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato e dopo aver sentito il responsabile del procedimento. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartitegli.
5.1.9 ADEMPIMENTI
Il Decreto attuativo del MISE, del 6 agosto 2020, dettaglia all’art. 6 gli adempimenti a carico dei soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di cui all’art. 2 del decreto stesso. L’art. 6 dichiara che tali soggetti sono tenuti a:
a) Depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’art. 119 della Legge n. 77/2020;
b) Nei casi e nelle modalità di cui all’art. 8 del Decreto attuativo, acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
c) Nei casi e nelle modalità di cui all’art. 7 del decreto attuativo, acquisire l’attestato di prestazione energetica;
d) Acquisire ove previsto la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
e) Salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto fattura o cessione del credito, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale;
f) Conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
g) Trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti agli allegati C e D del Decreto attuativo;
h) Trasmettere all’ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis dell’art. 119 della Legge n. 77/2020, l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto;
i) Conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo.
6 CONDIZIONI DI APPALTO
Ciascun Lotto è finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro con due Operatori economici ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità di seguito specificate e avente ad oggetto tutte le attività come descritte oggetto della presente procedura, alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione di gara e nello Schema di Accordo Quadro.
L’affidamento degli Appalti Specifici avverrà da parte di ATER senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle condizioni e secondo i termini disciplinati nel presente capitolato e nel disciplinare di gara.
Gli Aggiudicatari di ciascun Lotto saranno rispettivamente il primo e il secondo classificato nella graduatoria finale. Al Concorrente primo in graduatoria verranno affidate le attività oggetto del Lotto per un importo pari al 60% del plafond stabilito per il Lotto; al concorrente secondo in graduatoria verranno affidate le attività oggetto del Lotto per un importo pari al 40% del plafond stabilito per il Lotto.
Nell’ambito di ciascun Lotto, una volta concluso l’Accordo Quadro con i due operatori economici aggiudicatari, ATER procederà in corso di esecuzione ad affidare Appalti Specifici tramite appositi Ordini di Consegna (“OdC”) individuando l’Affidatario a cui affidare i servizi, nel rispetto della ripartizione sopra stabilita, sulla base delle considerazioni inerenti:
a) Tempi di esecuzione degli interventi;
b) Esigenze tecniche specifiche dell’Azienda.
Pertanto, i servizi oggetto di ogni singolo Lotto verranno richiesti ed attivati da ATER a seconda delle concrete esigenze che la stessa dovrà soddisfare in vigenza degli Accordi Quadro e fino a concorrenza dell’importo totale contrattualmente pattuito con ciascuno degli Aggiudicatari.
Resta fermo che ciascun Affidatario dovrà applicare lo sconto percentuale offerto in sede di gara per quanto riguarda i singoli contratti attuativi.
I termini contrattuali decorreranno dal perfezionamento degli Accordo Quadro, pur nelle more degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni ivi previste e fatto salvo il buon esito delle stesse.
Si precisa sin da ora che l’Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per ATER nei confronti degli Aggiudicatari, in quanto le obbligazioni per essa sorgono solo a seguito della conclusione degli Ordini di Consegna. XXXX potrà interrompere la procedura in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione senza che agli offerenti sia corrisposta alcuna indennità. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, invece, ciascun Aggiudicatario si obbliga alla sottoscrizione di tutti Ordini di Consegna che ATER gli sottoporrà.
Gli Ordini di Consegna saranno stipulati alle condizioni dell’Accordo Quadro e dell’offerta presentata ed accettata, senza ulteriore negoziazione.
Si precisa che il valore complessivo dell’appalto, dato dalla somma degli importi dei singoli Lotti, è stato stimato al solo scopo di individuazione della corrispondente qualificazione SOA degli operatori economici interessati alla partecipazione, nonché per l’individuazione degli ulteriori requisiti speciali.
Gli importi esposti evidenziano la somma dei lavori, della progettazione e delle attività tecniche propedeutiche e sono indicativi in quanto sono successivamente subordinati alle risultanze della progettazione esecutiva, attività in capo all’aggiudicatario.
Si precisa che il sopralluogo sui complessi immobiliari, oggetto d’appalto è obbligatorio, per tutti i fabbricati costituenti i due lotti, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Esso viene svolto autonomamente dall’impresa. ATER non rilascia alcun certificato di avvenuto sopralluogo, né deve essere prenotato o comunicato da parte dell’impresa il giorno in cui si intende effettuarlo.
Rimane inteso che l’esatta quantificazione delle prestazioni relative ad ogni singolo Lotto sarà possibile solo a seguito della progettazione degli interventi che, come anzidetto, è demandata all’operatore economico aggiudicatario.
7 ULTERIORI DISPOSIZIONI
È facoltà di ARIC di non procedere all’aggiudicazione del/i Lotti qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare l’Accordo Quadro come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
L’ARIC si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando, nel Disciplinare, nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati con rinuncia ad ogni eccezione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito alla procedura o di prorogarne la data, senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Si precisa che:
• in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo indicato in lettere;
• L’ARIC si riserva altresì il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei Lotti anche in presenza di una sola offerta valida; b) procedere, in presenza di due sole offerte, direttamente alla comprova dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica ai sensi degli artt. 81 e dell’art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente; e) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; f) applicare quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• L’ARIC si riserva ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. di richiedere ai Concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese Concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara;
• le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’articolo 97, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. A tal fine, si precisa che il punteggio preso in considerazione per il calcolo dei 4/5 di cui all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà quello conseguito da ciascuna offerta prima della (eventuale) riparametrazione relativa all’offerta tecnica Deve intendersi altresì che il Concorrente ha riconosciuto l’incondizionata remuneratività del prezzo offerto e l’accettabilità di tutte le condizioni d’appalto, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione del Concorrente, ferma restando la trasmissione degli atti all’X.X.XX.
Si precisa che il Concorrente, l’ausiliaria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a comunicare a ATER eventuali variazioni intervenute nel corso di gara relative alla propria composizione societaria, nonché al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. rendendo apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.
Il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale, secondo le disposizioni di cui alle Condizioni generali allegate al presente Disciplinare ed in conformità alle prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico (SLA, penali, adempimenti, obblighi, ecc.), nel Disciplinare e suoi allegati nonché nell’offerta tutta dell’Appaltatore.
8 DISCIPLINA CONTRATTUALE
8.1 CONSEGNA ED INIZIO DEI SERVIZI DELL’APPALTO
Gli Accordi Quadro producono i loro effetti dal perfezionamento degli stessi. L’esecuzione dei servizi specifici assegnati ha inizio nei tempi indicati nell'Ordine di Consegna.
8.2 TERMINE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Il termine d’ultimazione dei servizi avrà scadenza naturale indicata nell’Ordine di Consegna, anche qualora tale scadenza dovesse protrarsi oltre il termine ultimo dell’Accordo Quadro.
Potranno essere inoltrate richieste di servizi fino all'ultimo giorno di scadenza dell'Accordo Quadro.
8.3 REVISIONE DEI PREZZI
L’ARIC prevede la possibilità di disporre modifiche ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 per la fattispecie di seguito indicata: revisione del costo dell’opera sulla base di elementi oggettivi, derivanti o da aumenti dei costi standard significativi rispetto a quelli adottati dalla Stazione Appaltante, o da approfondimenti progettuali, strettamente connessi al quadro esigenziale definito nel primo livello di progettazione, che portino a scelte operative non previste nell’ambito di quest’ultimo, condivise dalla Stazione Appaltante. In ogni caso, le modifiche apportate non potranno alterare la natura generale del contratto. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; (fino al 31 dicembre 2023, per i contratti relativi ai lavori si veda l'art. 29 de decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4)
8.4 SOSPENSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO
In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 tenuto conto della natura del servizio.
L’appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del D.Lgs.
n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
8.5 INADEMPIENZE CONTRATTUALI: PENALI, RISOLUZIONE, RECESSO
Le inadempienze per mancato o insufficiente espletamento del servizio (quantitativamente e/o qualitativamente), accertate dal RUP/Direttore dei Lavori, e contestate all’appaltatore a mezzo PEC o con raccomandata A/R, comporteranno l’applicazione della penalità dell’uno per mille (1‰) al giorno per ogni giorno di ritardo nella consegna del servizio.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ATER si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) del valore dello stesso.
In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da inviare all’Impresa mezzo PEC o con raccomandata A/R nei seguenti casi:
- in caso di frode da parte dell’Affidatario o di collusione con xxxxx;
- qualora fosse accertato il venire meno dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, di responsabilità per infortuni e danni; interruzione del servizio. Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa;
- mancato inizio del servizio o inizio del servizio con un ritardo superiore a 5 (cinque) giorni continuativi;
- cessione del contratto;
- per reiterata inosservanza delle clausole contrattuali;
- ogni altra inadempienza e per ogni altra evenienza che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 e successivi del Codice Civile.
Dalla data di efficacia della risoluzione, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’ATER, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC o con raccomandata A/R, fatta salva la disciplina prevista dal comma 13 dell’art. 1 della legge 135/2012 e s.m.i. in merito al diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso da parte della stazione appaltante.
8.6 OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
L’aggiudicatario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’ATER non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in quanto le attività oggetto del presente affidamento verranno svolte all’esterno delle aree di cantiere e/o attività aziendali e pertanto non sono ravvisabili rischi aggiuntivi da interferenze lavorative con attività proprie dell’Azienda ovvero con altre ditte che operano per conto della stessa, tali da imporre misure preventive di prevenzione e protezione particolari per il controllo di tali rischi.
Dovendo effettuare dei sopralluoghi presso gli edifici, è prescritta e compensata nel corrispettivo d’appalto l’adozione delle eventuali misure anticontagio standard relative al rischio epidemiologico dovuto al coronavirus 2019-nCoV (Covid-19).
Ai sensi del comma 43-bis dell’art. 1 della Legge 234/2021 l’Appaltatore, per le lavorazioni edili, è tenuto all’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore edile stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 15-06-2015, n. 81.
Il CCNL applicato deve essere indicato dai concorrenti in sede di offerta; il CCNL applicato deve inoltre venire indicato dall’Appaltatore nelle fatturazioni emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
Qualora dall’inosservanza di ciò ne derivasse l’esclusione o la decadenza dalle detrazioni di cui al Superbonus 110% e/o eventuali altri bonus, l’Appaltatore ne dovrà rifondere i danni derivanti alla Stazione Appaltante.
8.7 CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Il servizio dovrà essere eseguito, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti negli atti della presente procedura di gara.
Sono a carico dell’affidatario gli incentivi tecnici di cui all’Art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., compatibilmente all’attuazione ed applicazione della normativa vigente ai sensi dell’art. 119 del D.L 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, s.m.i. (cd Superbonus 110%),
Tali importi determinati ai sensi della normativa sopra richiamata per ogni singolo intervento, dovranno essere rimborsati alla stazione appaltante a seguito di emissione della relativa fattura.
In ogni caso, l’Affidatario dovrà osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo offerto e l’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Azienda, assumendosene ogni relativa alea.
L’Affidatario dovrà tenere indenne l’ATER da tutte le conseguenze, a qualsiasi titolo imputabili, derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L’ATER si riserva la facoltà di controllare l'espletamento del servizio, con le modalità che riterrà più opportune, anche senza preavviso.
8.8 OBBLIGO DI CONOSCENZA DEL CODICE ETICO AZIENDALE E DEL PATTO D’INTEGRITÀ
E’ fatto obbligo per l’Affidatario di a conoscenza del Codice Etico dell’Azienda, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e di tutte le conseguenze derivanti in caso di sua inosservanza.
9 ESECUZIONE DEI LAVORI
9.1 DURATA DEI CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI CONSEGNA, CONSEGNA, SOSPENSIONI, PROROGHE, ULTIMAZIONE
La durata di ciascun contratto applicativo / ordine di consegna sottoscritto e dunque i termini di ultimazione saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo / ordine di consegna derivante dall’Accordo Quadro stipulato, e decorreranno dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
La consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dall’ex art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo / ordine di consegna.
Nel periodo di operatività dell’Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo / ordine di consegna.
La data in cui si procederà alla consegna sarà comunicata all’Operatore Economico mediante ordine di consegna notificato a mezzo pec o fax.
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016. Eventuali sospensioni derivanti dall’attività del Coordinatore della sicurezza, laddove nominato, in presenza d’omissioni e/o irregolarità da parte dell’Operatore Economico in tema d’osservanza del d.lgs. n. 81/2008, non daranno alcun titolo per avanzare richieste di modifica dei programmi o dei termini contrattuali.
Le eventuali sospensioni, riprese e proroghe saranno disciplinate dall’art. 107 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. L’ultimazione dei lavori per ciascun Contratto Attuativo sottoscritto sarà determinata dalla sottoscrizione di apposito Certificato di ultimazione, previa visita di controllo al cantiere, ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni ai sensi dell’art. 199, c. 2 del DPR 207/ 2010, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
9.2 MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI CONSEGNA
Fermo restando l’importo massimo dell’accordo quadro di cui al precedente art.1 sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi / ordini di consegna conseguenti all'accordo quadro per ciascun lotto, nelle fattispecie previste all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente.
Nessuna variazione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e approvata dalla stazione appaltante.
In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto all’art. 149,2 del d.lgs. n. 50/2016.
Qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, l’appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le variazioni del contratto applicativo in corso di esecuzione sono ammesse purché non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.
9.3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI – CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI CONSEGNA
Le attività lavorative, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si potranno svolgere in orari mattutini e/o pomeridiani e nei giorni feriali, prefestivi e festivi al fine di ripristinare al più preso la funzionalità degli impianti, evitare o comunque limitare qualsiasi interferenza con la normale attività portuale, salvo diversa e più favorevole disponibilità espressa in sede di esecuzione dalla Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento .
L'impresa, per dare inizio ad ogni intervento, dovrà preventivamente ricevere disposizione per iscritto ovvero a mezzo pec dal RUP mediante apposite disposizioni di servizio al Direttore dei lavori, nei quali saranno dettagliatamente indicati i lavori da eseguire e sarà fissato il termine entro il quale dovranno essere ultimati i lavori stessi. L’operatore economico è tenuto alla sottoscrizione per accettazione, ovvero mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto (tassativamente entro tre giorni dal ricevimento via pec). Tale disposizione di servizio costituirà a tutti gli effetti il contratto applicativo per quello specifico intervento. Interventi urgenti potranno essere richiesti anche telefonicamente e l’Operatore economico deve garantire la propria reperibilità 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno (feriali e festivi) ed il Pronto Intervento nei casi di somma urgenza entro 2 (due) ORE dalla chiamata da parte dei Referenti della Stazione Appaltante a fronte di situazioni che rappresentino cause ostative al regolare espletamento delle attività che si svolgono all’interno delle aree e degli edifici oggetto dell’appalto ovvero rischi e/o pericoli per l’incolumità, anche igienico-sanitaria, delle persone e/o delle cose ivi presenti.
A norma dell'ex art.161 del DPR n.207/2010, dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 non saranno pagati i lavori che eccederanno quelli dettagliatamente ordinati come su detto e quelli ordinati in variante d'opera dalla Direzione Lavori.
Pertanto, nel caso che all'atto esecutivo sorgesse la necessità di eseguire lavori in quantità maggiore di quella ordinata, dovrà esserne informata la D.L. ed il RUP per effettuare un sopralluogo e per apportare l'eventuale variante per iscritto all'ordinativo.
Gli ordini di consegna, saranno restituiti entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, unitamente al consuntivo dei lavori eseguiti. Il consuntivo sarà analitico e perfettamente esaustivo, compilato su idonei modelli e riferente per i singoli "articoli di elenco prezzi" (ordinati per fase di esecuzione dei lavori) il relativo e dettagliato computo metrico con il preciso riferimento all’ubicazione di ciascuna misura e, ove necessario, con la raffigurazione
grafica di scavi, strutture, condotte, e di ogni altra fornitura o lavorazione, con particolare riguardo per ciò che non è a vista.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di respingere, sia in sede di accettazione sia di verifica, consuntivi non conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente.
Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall’Operatore economico nei modi e termini indicati dalla
D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Operatore economico.
L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente all’esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando all’Impresa inadempiente anche la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.
L’Operatore economico dovrà garantire 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno (feriali e festivi) la reperibilità per comunicazioni inerenti all’avvio di nuovi lavori e per espletare sopralluoghi preliminari allo scopo di accertare il tipo di intervento da eseguire.
Per l’esecuzione dei lavori di natura urgente, la cui immediata esecuzione è necessaria per evitare o ridurre danni a persone e a cose, spetta all’Impresa l'obbligo del più rapido ed adeguato intervento dietro semplice comunicazione verbale anche telefonica della Direzione Lavori, prescindendo, in questo caso, da quanto disposto al primo comma del presente articolo.
Anche per i lavori di natura urgente vale la disposizione su descritta per l'immediata esecuzione diretta dei lavori in danno in caso di inadempienza.
La tempistica di esecuzione degli interventi ordinati dovrà rispettare le seguenti indicazioni:
INTERVENTI ORDINARI: l'Operatore economico è tenuto a rispettare i tempi di consegna e di esecuzione degli interventi così come previsti dall’Ordinativo;
INTERVENTI DI URGENZA: l'Operatore economico dovrà intervenire entro 24 ORE dalla comunicazione, per ripristinare la completa funzionalità dei luoghi ovvero degli impianti interessati, portando a termine in immediata consecuzione l’intervento richiesto;
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA: l'Operatore economico dovrà intervenire entro 2 (due) ORE dalla comunicazione - anche telefonica - mettendo in sicurezza e/o eliminando la causa di possibili danneggiamenti o ripristinando la funzionalità.
L'Appaltatore deve sempre e comunque garantire la continuità di funzionamento degli impianti tecnologici e degli ambienti di lavoro; a tal fine, durante gli interventi, deve provvedere - quando occorra - all’installazione di apparati provvisori, eseguiti nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e di tutela delle persone e dei beni.
In presenza di situazioni di pericolo, anche potenziale, il personale addetto dell’Operatore economico dovrà provvedere senza indugio alla messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per la limitazione del rischio, compreso il ricorso ad eventuali transennamenti, delimitazioni di aree, interruzioni di energia elettrica, acqua, gas, ecc., al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità e di contenere al minimo i possibili danni sia diretti che indotti alle strutture ed agli impianti. Gli interventi dovranno quindi proseguire provvedendo, ove e per quanto possibile, al ripristino delle funzionalità degli impianti interessati.
9.4 ORDINE DA TENERE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
All’interno di ogni ordine di consegna ricevuto, in genere l’Operatore economico avrà facoltà di sviluppare i lavori nell’ambito della propria organizzazione professionale nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine fissato, purché ciò, a giudizio della Direzione dei lavori, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Committente.
Il Committente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare la priorità nell’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alle proprie esigenze insindacabili per la buona riuscita delle opere senza che l’Operatore economico possa rifiutarsi di sottostare all’ordine di priorità o farne oggetto per richiesta di speciali compensi.
Gli accessi all’area, gli orari più idonei per l’accesso ai luoghi e per l’esecuzione dei lavori, saranno concordati preliminarmente all’avvio dei lavori di concerto tra il Committente e l’Operatore economico, tenendo conto delle attività che comunque dovranno continuare a svolgersi all’interno dell’edificio.
È a carico e a cura dell’appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l’appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.
L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni
9.5 CONDOTTA DEI LAVORI E DISCIPLINA DEL CANTIERE
Il Committente è rappresentato nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto dal Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore, indipendentemente dal domicilio, dovrà aprire una sede operativa, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dell’accordo quadro e mantenerla per tutta la durata del contratto (è escluso il domicilio presso terzi). Tale sede operativa dovrà essere ubicata entro un adeguato raggio di Km dai luoghi di lavoro, tale da consentire il rispetto dei tempi di intervento con particolare riferimento agli interventi di SOMMA URGENZA (entro 2 ore).
L’Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento dei riferimenti della propria sede operativa, unitamente ad un recapito telefonico portatile, un recapito telefonico fisso, un recapito telefonico fax e un recapito pec ed anche e-mail sui quali dovranno pervenire le comunicazioni della Direzione dei lavori sempre operanti per le “situazioni di urgenza” e attivi 24 ore su 24.
L’Appaltatore che non conduca personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione a norma del contratto, ai sensi dell’art. 4 del D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso il Committente nella persona del Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore rimane responsabile in solido dell’operato del suo rappresentante.
L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, la responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all’Appaltatore.
L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l’esecuzione dei lavori, restando sempre, l’Appaltatore stesso, responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione Lavori.
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo del lavoro. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, il Committente, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
L’Appaltatore assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere tramite la figura del Direttore Tecnico di cantiere nonché del Responsabile del Servizio di Prevenzione, che devono essere soggetti abilitati alle funzioni attribuite. Qualora il Direttore Tecnico o il Responsabile del Servizio di Prevenzione non coincidano né con l’Appaltatore né con suo legale rappresentante, l’Appaltatore ha l’obbligo, prima dell’inizio dei lavori, di comunicare ufficialmente alla Direzione dei Lavori i nominativi dei soggetti designati con il loro domicilio e recapito telefonico, unitamente a una dichiarazione di accettazione dell’incarico nelle modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, il Direttore dei Lavori, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del Direttore di Cantiere, ovvero del Responsabile del Servizio di Prevenzione, ovvero del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare al Committente prima della consegna dei lavori l’elenco nominativo di tutto il personale che opererà nell’ambito del presente contratto completo di luogo e data di nascita, qualifica, numero matricola nonché posizioni assicurative e previdenziali unitamente a copia dell’estratto del libro matricola e delle schede professionali.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare al Committente qualsiasi variazione nell’ambito del personale entro 15 giorni dall’avvenuta variazione.
L’Appaltatore è obbligato nei confronti del proprio personale operante nell’ambito del presente contratto al rispetto ed all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza, protezione e prevenzione, nonché di contribuzione per le assicurazioni sociali.
L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla qualificazione di tutti i componenti del personale con titoli professionali adeguati al tipo di lavoro da eseguire. In mancanza di qualificazione, il Committente ha facoltà di richiedere l’immediato allontanamento del personale non idoneo, e la sua sostituzione.
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, come disposto dall’art. 6 del D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000.
Il personale operante nell’ambito del presente contratto è obbligato al rispetto ed all’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro, sicurezza, protezione e prevenzione, riservandosi la Direzione dei Lavori di richiederne all’Appaltatore l’immediato allontanamento e la sua sostituzione per accertate violazioni.
Il personale operante nell’ambito del presente contratto, per accedere alle sedi di intervento, dovrà obbligatoriamente essere munito di tesserino di riconoscimento esposto e ben visibile riportante fotografia, nome e qualifica del soggetto nonché denominazione della ditta di appartenenza.
9.6 NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI
L’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 del predetto T.U.
Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
L’appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito.
L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.
La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.
Ove necessario, la Stazione Appaltante redige, come previsto dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.): documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto. L’Appaltatore redige il Piano di Sicurezza Sostitutivo (quando non è previsto il P.S.C.) e il Piano Operativo di Sicurezza.
Il P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza, è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi) e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi ai sensi dell’Allegato XV al d.lgs. 81/2008
i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
• il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
• la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
• i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
• il nominativo del medico competente ove previsto;
• il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
• i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
• il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
• le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
• la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
• l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
• l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
• l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
• l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
• le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
• l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
9.7 PIANI DI SICUREZZA
Il presente appalto presenta lavorazioni con caratteristiche classificabili tra quelle a rischio di cui al punto 1 dell’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto, sono valide per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, le disposizioni di cui al d.lgs.n. 81/2008 allegato XV e la Stazione Appaltante, in presenza di due o più imprese in cantiere anche non contemporaneamente, provvederà a nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (nel seguito indicato C.S.E.) nel rispetto della normativa vigente con il compito di verificare la ottemperanza delle predette normative da parte delle ditte operanti.
All’Appaltatore è fatto obbligo di consegnare al Committente ovvero al C.S.E., nei termini previsti dall’ex art. 131 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 entro trenta giorni dall’affidamento, e comunque prima della consegna dei lavori, il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (nel seguito indicato P.O.S.) di cui all’art. 89 comma 1 lettera h) del d.lgs. n. 81/2008.
In caso di presenza anche non contemporanea di più imprese operanti nel cantiere, ciascuna impresa è obbligata, prima dell’inizio dei lavori di propria spettanza, alla presentazione del proprio P.O.S. all’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto alla verifica della congruenza al P.S.C. del P.O.S. di ciascuna impresa operante (art. 97 comma 3 lettera b del d.lgs. n. 81/2008) ed alla trasmissione del P.O.S. al C.S.E. per le verifiche di competenza a quest’ultimo (art. 92 comma 1 lettera b del d.lgs. n. 81/2008). Nessuna lavorazione potrà essere avviata fin tanto che il C.S.E. non abbia espresso la propria accettazione al P.O.S. prodotto.
In presenza del solo Appaltatore operante in cantiere, lo stesso è tenuto, nei termini sopra indicati, a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (nel seguito indicato P.S.S.), che dovrà essere adeguato e contestualizzato alla tipologia di intervento da realizzare nello specifico Ordinativo.
L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle disposizioni contenute in P.S.C. o P.S.S. e P.O.S. da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del lavoro.
In caso di Associazioni Temporanee di Impresa, gli obblighi di cui sopra fanno capo all’Impresa designata quale capogruppo.
9.8 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE
L'impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione Lavori.
Xxxxxx rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.
Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno o su specifica richiesta delle competenti Soprintendenze, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e delle A.S.L., l'impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità omologazione od altri equipollenti rilasciati da istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli enti indicati.
Per ogni singolo intervento l’Appaltatore è tenuto, ad intervento eseguito, ad inviare:
• documentazione attestante la fine lavori
• contabilità dettagliata relativa all’ordine di lavoro eseguito, entro tre giorni dalla fine dei lavori
• documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento
• In mancanza della prefata documentazione non potrà essere implementata la contabilità del Direttore dei Lavori e il successivo stato di avanzamento.
9.9 OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri particolari:
nei riguardi dei lavoratori dipendenti l’Appaltatore è tenuto:
• alla adozione ed alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
• alla adozione ed alla osservanza integrale delle norme vigenti o che interverranno nel corso dell’appalto in merito all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi;
• al pagamento di ogni contributo, indennità, anticipazione posto a carico dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità di licenziamento, ecc.);
• alla adozione ed alla osservanza integrale delle disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1950 n. 375 e successive integrazioni e modifiche circa l’assunzione degli invalidi di guerra;
• alla adozione ed alla osservanza integrale di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e di quanto altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi degli incidenti ed in modo da garantire l’incolumità del personale e dei terzi, in osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008, ricadendone ogni responsabilità civile e/o penale in caso di inadempienza esclusivamente sull’Appaltatore e restandone sollevata l’Amministrazione Comunale ed il personale tutto preposto alla Direzione dei lavori, contabilità, collaudo ecc.;
• alla predisposizione di una cassetta di pronto soccorso contenente i farmaci e la strumentazione più comune per consentire di portare il primo soccorso e l’assistenza più urgente ad eventuali feriti od infortunati;
nei riguardi del Committente l’Appaltatore è tenuto:
• all'apertura di una sede operativa entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dell’accordo quadro ed il suo mantenimento per tutta la durata del contratto, con esclusione di domicilio presso terzi. Tale sede operativa dovrà essere ubicata entro un adeguato raggio di Km tale da consentire il rispetto dei tempi di intervento con particolare riferimento agli interventi di SOMMA URGENZA (entro 2 ore);
• a garantire la diretta ed immediata reperibilità del responsabile dei lavori per le “situazioni di urgenza” mediante l'attivazione di un recapito telefonico portatile, un indirizzo pec ed anche email e un numero di fax sempre operanti, nonché di un recapito telefonico con segreteria telefonica attivo 24 ore su 24 nella sede operativa (o nella sede operative) di cui sopra;
• alla presentazione nei termini previsti delle cauzioni e polizze assicurative di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016;
• alla presentazione nei termini previsti dei Piani di Sicurezza a carico dell’Appaltatore;
• alla fornitura degli stampati occorrenti per la gestione e contabilità dei lavori (Registri di Contabilità, Libretti di Misure ecc.) nella misura necessaria con i relativi valori bollati;
• al pagamento delle tasse previste per gli interventi a farsi, nonché ogni altro onere inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;
• al pagamento delle spese di contratto, compreso diritti di segreteria, bollo, registrazione, ecc.;
• a non pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere per aumento di costo dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti, dei mezzi d'opera, per perdite, movimenti di qualsiasi importanza, per eventuali aumenti nei prezzi delle assicurazioni sociali degli operai verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo avvenuta l'aggiudicazione;
• ad anticipare per conto del Committente, ove dovute, le indennità per le occupazioni, provvisorie o permanenti, delle aree eventualmente necessarie per il deposito delle materie esuberanti degli scavi e demolizioni, per il deposito di materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per opere provvisionali e per strade di servizio;
• alla consegna di tutte le Certificazioni di Conformità e di tutti gli elaborati grafici del “come realizzato” (as built) delle opere edili, dei restauri, degli impianti elettrici ed idrico-sanitari, in duplice copia cartacea ed in formato digitale editabile oltre a copia su supporto informatico in formato PDF e dwg aperto editabile, nonché ad effettuare i collaudi funzionali degli impianti da parte di tecnico a ciò abilitato, a cura e spese dell’Appaltatore;
• a fornire i nominativi di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;
• a rilasciare dichiarazione di aver sottoposto tutti i lavoratori impiegati nelle attività lavorative a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
• a segnalare immediatamente alla Direzione Lavori eventuali situazioni di pericolo che dovessero manifestarsi nelle aree per la presenza di elementi pericolanti, pozzetti o altre strutture danneggiate che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità. Le superfici dovranno essere prontamente segnalate con cavalletti, nastro e quant’altro necessario per evitare l’accesso del pubblico nelle zone soggette a pericolo ed in attesa delle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. L’Impresa è tenuta, per tutta la durata dell’appalto, a segnalare rotture o anomalie di qualsiasi genere a carico delle porzioni immobiliari oggetto dell’appalto;
• a consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
• a organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali dei luoghi oggetto del presente Appalto;
• a garantire che il personale impiegato è in possesso delle certificazioni necessarie per l’esecuzione degli interventi relativi agli impianti della categoria prevalente e di quelle scorporabili (tipo frigoristi in grado di operare su impianti che contengono Gas Fluorurati ad effetto serra (FGAS), istituito ai sensi dell’art. 13 del
D.P.R. n. 43/2012, attuativo della Regolamentazione Europea n. 842/2006).
• ad utilizzare obbligatoriamente con attestazioni da consegnare al Committente personale specializzato ed abilitato per l’esecuzione degli impianti come di seguito specificato: personale addetto all’esecuzione di lavori su impianti elettrici formato ed istruito secondo la norma XXX XX 00000 “Lavori su/con/od in prossimità di un impianto elettrico quali prove e misure, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi, ispezioni e riparazione”, che definisce quali sono le persone che possono eseguire lavori elettrici. (Persona esperta PES), (Persona avvertita PAV), (Persona idonea PID).
nei riguardi della Direzione dei Lavori l’Appaltatore è tenuto:
• alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
• a provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel P.S.C. e nei documenti di progettazione della sicurezza
• a garantire la presenza continua sul cantiere da parte del titolare o suo rappresentante con funzioni di sorveglianza sulla sicurezza del personale;
• all’assistenza continua da parte del titolare o suo rappresentante con funzioni di responsabile tecnico del cantiere durante le visite in cantiere;
• al fornire comunicazione all’Ufficio da cui i lavori dipendono di tutte le variazioni relative all’impiego della manodopera, entro 30 giorni dall’accadimento;
• alla redazione dei calcoli di stabilità che si rendessero necessari, accompagnati dai disegni esecutivi e relazione a firma di ingegnere specializzato, di tutte le strutture realizzate anche a titolo provvisorio
• all’esecuzione a proprie spese, presso gli Istituti incaricati Universitari o di pubbliche amministrazioni ma anche presso organismi notificati e certificati privati, di tutte le prove tecnologiche, esperienze e saggi sui materiali impiegati o da impiegarsi nell’opera, richiesti dalla Direzione dei lavori;
• alla conservazione dei campioni o dei modelli di tutti i manufatti non eseguiti direttamente in cantiere munendoli di suggelli a garanzia dell’autenticità a firma del Direttore dei lavori e dell’Appaltatore;
• all’esecuzione delle prove di funzionamento per le verifiche in corso d’opera e per i collaudi di qualsiasi macchinario o meccanismo, non esonerandosi l’Appaltatore dalla responsabilità e garanzie cui è tenuta in virtù delle norme del presente Disciplinare anche dopo l’accettazione dei materiali o macchinari;
• a provvedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori, in ottemperanza a tutte le leggi, norme e ordinanze vigenti in materia, ed in particolare secondo il d.lgs. n. 152/2006 e di rilasciare copia del F.I.R. (Formulario Identificazione Rifiuti) e in base al nuovo DPR 120/2017 relativo alle terre e rocce da scavo;
• a fornire personale e strumentazione idonea per rilievi, apposizione di capisaldi, tracciamenti, picchettazioni, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, ecc., relativi alle operazioni di ogni natura che possano occorrere fino al collaudo definitivo;
• a provvedere al nolo, alla costruzione, al mantenimento ed agli eventuali spostamenti di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisionali, assumendo ogni precauzione e cura per garantire l’incolumità degli operai e di quanti vi accedano e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché a proteggere con idonee schermature i fronti verso l’esterno del cantiere in specie se aggettanti su aree private o pubbliche;
• al mantenimento, fino al collaudo, delle continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire;
• a fornire fotografie documentanti lo stato dei luoghi prima, durante e dopo ogni singolo intervento, nel numero e nel formato indicato dalla D.L.;
• ad accollarsi la responsabilità sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal presente capitolato;
• ad effettuare i lavori nella stagione tecnicamente opportuna, e comunque, in accordo con la D.L.;
• al rilascio di ogni certificazione e/o dichiarazione necessarie all’uso e all’esercizio delle opere realizzate. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si fa riferimento alla “dichiarazione di conformità” per i lavori eseguiti per i quali ricorrono gli estremi per l’applicazione del D.M. n. 37 del 22/01/2008, secondo le prescrizioni del citato decreto; alle eventuali certificazioni necessarie per il successivo ottenimento del
• a redigere, a proprie cure e spese, “report” riguardanti tutta l'attività svolta in ordine ai lavori, compreso anche tutti quei lavori che non si sono potuti effettuare e in particolare a tenere aggiornato l’Ufficio della D.L.
nei riguardi del cantiere l’Appaltatore è tenuto:
• all'installazione di uno o più cartelli indicanti l'oggetto del lavoro, nel numero e nei luoghi che verranno precisati dal Direttore dei Lavori. Detti cartelli, che riporteranno i seguenti dati minimi: oggetto dell’appalto, ditta appaltatrice ed eventuali subappaltatori, direttore dei lavori, responsabile del procedimento, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e dimensioni minime 100 x 50 cm, dovranno essere realizzati in materiale robusto, con le diciture in vernice indelebile, e fissati con paletti di legno o di acciaio nel terreno o all’ingresso del cantiere. Il testo specifico relativo ai lavori, dovrà essere concordato con la Direzione Lavori;
• alla fornitura e alla manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al d.lgs.
n. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
• a fornire il cantiere di tutti i mezzi d’opera, gli impianti e le attrezzature più idonei in rapporto all’entità ed al tipo dell’opera, dotati delle certificazioni e dei collaudi previsti dalle leggi vigenti, con facoltà alla Direzione dei lavori di vietare l’uso di quelli ritenuti a suo insindacabile giudizio pericolosi per la pubblica incolumità;
• ad eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
• a farsi carico degli oneri organizzativi e dei costi per l’eventuale disattivazione di linee elettriche o di illuminazione o di altre reti tecnologiche, da parte delle relative aziende;
• a rispettare i limiti di rumorosità nell’impiego di attrezzature meccaniche ovvero eseguire a mano quelle opere che possano arrecare disturbo se eseguite meccanicamente;
• alla recinzione del cantiere secondo le indicazioni della Direzione dei lavori mediante ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti e segnalati, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, con conservazione di vie e passaggi che venissero intersecati dall’esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo con adeguate opere provvisionali e con le eventuali segnalazioni diurne e notturne, se necessarie;
• ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori;
• ad evitare di intralciare la circolazione del traffico veicolare;
• alla pulizia delle aree di cantiere e limitrofe e delle vie di transito (scale, passaggi, ecc.) utilizzate per necessità inerenti l’esecuzione delle opere nonché al ritiro quotidiano di tutto il materiale di risulta proveniente dai lavori. Qualora l'Appaltatore non provvedesse a tali adempimenti, sarà passibile di una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di inadempienza, da applicarsi dalla D.L., mediante detrazione diretta dalla contabilità;
• al completo sgombero dal xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori di ogni attrezzatura o materiale di sua proprietà, provvedendovi in difetto il Committente senza necessità di messa in mora e addebitando direttamente all’Appaltatore ogni spesa occorrente;
• ad assumere a proprio carico, per ogni intervento, la custodia dei materiali fino alla loro installazione
• a non lasciare in nessun momento gli attrezzi di lavoro incustoditi;
• a non bruciare per nessun motivo alcun materiale di risulta sul posto di lavoro;
• alla protezione di tutte le apparecchiature, arredi, ecc., presenti negli ambienti nei quali dovranno essere eseguiti i lavori, ovvero al loro spostamento provvisorio in deposito in altri locali con ricollocazione nei siti originari al termine dei lavori e ripristino della funzionalità, restandone responsabile per ogni danneggiamento che dovesse prodursi per la mancata osservanza delle prescrizioni o per il mancato uso di idonee cautele, con obbligo di sostituzione dei manufatti danneggiati;
• all’uso di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
• all’uso di tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
• ad impegnarsi a garantire la disponibilità delle relative maestranze anche durante il periodo delle ferie estive ed invernali;
• a consentire l’accesso ed il passaggio in cantiere al personale di altre ditte ad eseguire lavori o forniture diverse, individuando di concorso con la Direzione dei Lavori le aree da destinare ad uso esclusivo dell’altra ditta per le attività di cantiere ed il coordinamento delle esecuzioni in termini di sicurezza, nonché, se necessario, a consentire l’uso parziale o totale dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento.
Le opere in oggetto saranno liquidate di massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia, quando non sia citato diversamente nell’elenco prezzi, quelle opere e tutti quegli interventi che si riferiscono a piccole riparazioni o sostituzioni di parti isolate.
In ogni caso sia i lavori di piccola entità sia quelli indicati in elenco prezzi i cui quantitativi al di sotto di certi limiti prevedono aumenti, dovranno sempre essere liquidati a misura.
Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.
Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.
Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.
Esclusivamente nel caso di lavori in economia l’applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.
L'appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione dei Lavori le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse nonché quelle delle eventuali liste giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.
Nell’ipotesi di associazione temporanea d’impresa o di consorzio, gli obblighi esplicitati nel presente articolo incombono sulla impresa mandataria o designata quale capogruppo. Nell’ipotesi di subappalto, l’Appaltatore è responsabile dell’osservanza dei subappaltatori alle norme di cui sopra.
Il Responsabile Unico del Procedimento sarà l’interlocutore ufficiale dell’Impresa all’interno dell’Amministrazione. In aggiunta a tale figura professionale, i lavori saranno diretti per ogni lotto da un Direttore dei Lavori e seguiti da un Direttore Operativo.
Per l’inosservanza potranno essere adottate sanzioni in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. per l’irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
Sarà applicata una penale pari al 10% in aggiunta all’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere il Committente. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
L’appaltatore assume, ove applicabili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9.10 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA
Tutti i lavori previsti nell’Accordo Quadro relativi ai lotti in oggetto devono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’esecutore e contabilizzati a misura con riferimento ai seguenti elenchi prezzi:
• Prezzario superbonus predisposto dal MISE
• per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezzari della casa editrice DEI.
I lavori in economia sono calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro. Detti prezzi comprendono:
per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.
I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
9.11 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto applicativo e, in caso d’urgenza secondo quanto previsto all’art. 32, comma 8 d.lgs. n. 50/2016, dopo l’aggiudicazione.
Nel periodo di operatività dell’Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo.
9.12 TERMINE PER L'ESECUZIONE
I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro dei presenti lotti. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, si darà atto, ai sensi dell'art. 199, ancora in vigore, del D.P.R. n.207/2010, mediante apposito certificato attestante l’ultimazione dei lavori accertata in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.
I lavori saranno eseguiti con alacrità e regolarità in modo che le singole opere siano compiute nei termini stabiliti e riportati nell'ordine di lavoro impartito.
9.13 SQUADRE DI LAVORO
L’Appaltatore è tenuto ad impiegare un numero di squadre di lavoro sufficiente a garantire giornalmente l’esecuzione di più interventi in ottemperanza al cronoprogramma presentato in fase di gara. Costituisce onere dell’Appaltatore valutare l’entità degli interventi ordinati dalla Direzione Lavori e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione contemporanea. Le squadre di lavoro dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico, dovranno essere dimensionate in modo sufficiente all’espletamento delle lavorazioni richieste
Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:
• mezzi di trasporto e attrezzatura necessaria per svolgere le attività a loro richieste;
• materiale necessario di caratteristiche e in quantità adeguate;
• dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.
Le squadre di lavoro sono tenute a disporre del materiale di uso comune sul proprio mezzo di trasporto e/o nel magazzino dell’Appaltatore.
L’Appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttore Tecnico, deve provvedere a comunicare alla Direzione Lavori, ed al Coordinatore della Sicurezza l’elenco delle squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti di ciascuna squadra. La comunicazione dovrà essere accompagnata da copia dichiarata conforme all’originale degli UNILAV. Tale procedura si applica anche agli eventuali subappaltatori.
9.14 DANNI A TERZI
La stazione appaltante non è responsabile per i danni che possano essere arrecati al personale o alle attrezzature e mezzi dell’Appaltatore da parte di terzi estranei all’organico del Committente medesimo.
L’Appaltatore è edotto che i lavori in appalto saranno eseguiti in edifici con permanenza continuativa di pubblico, e che prospettano su vie di traffico.
L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o a cose, tanto del Committente quanto terzi estranei, a lui imputabili in quanto derivanti da cause di qualsiasi natura che risultino generate dal proprio personale, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
È fatto pertanto obbligo all’Appaltatore l’osservanza delle disposizioni contenute nel DPR n. 81/2008 e nelle altre norme vigenti e l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, restandone unico responsabile e tenuto al risarcimento dei danni che ne dovessero derivare dall’inosservanza.
L’Appaltatore è inoltre obbligato alla stipula di polizza assicurativa ex art. 103, c. 7 d.lgs. 50/2016 nonché a provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione delle cose danneggiate. La copertura assicurativa non esime l’Appaltatore dall’obbligo di provvedere a quanto sopra.
L’accertamento e la determinazione dell’entità dei danni sarà effettuato dalla Direzione dei Lavori alla presenza dell’Appaltatore previa convocazione in via ufficiale. In assenza dell’Appaltatore o di suo rappresentante delegato la Direzione dei Lavori procederà in maniera autonoma alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore. Resta sollevata la Committenza nonché il personale preposto alla Direzione dei lavori e sorveglianza da ogni più ampia responsabilità.
Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l’evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.
Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti.
Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
9.15 COMPENSI PER DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE
I compensi all’Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore sono regolati dall’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.
Spetta all’Appaltatore provare che il danno verificatosi sia dovuto esclusivamente all’eccezionalità dell’evento e dimostrare la diligenza massima avuta in corso d’opera perché non si verificasse il danno lamentato.
Pertanto, l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti.
Nessun compenso sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere per inosservanza delle regole d’arte o delle prescrizioni della Direzione dei Lavori.
10 CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
10.1 CRITERI DI CONTABILITÀ
L’appalto è da intendersi “A MISURA” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e) di cui al d.lgs. n. 50/2016, ed il suo corrispettivo economico verrà determinato mediante misure geometriche delle quantità eseguite effettuate con i sistemi descritti nelle norme tecniche generali riportate, rapportando poi le quantità così misurate per le tipologie di interventi eseguiti ai corrispondenti prezzi previsti dagli Elenchi Prezzi in adozione.
10.2 NORME DI MISURAZIONE
Si rimanda al contenuto di cui alle Norme Tecniche Generali dell’Elenco Prezzi della Regione Abruzzo (Prezzario Regionale 2021 Con D.G.R. n. 40 del 03/02/2021).
Tutte le opere oggetto del presente appalto, anche se di piccola entità verranno valutate a misura. Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro modo adottando i criteri di misurazione e contabilizzazione stabiliti nei Capitolati Speciali Tipo editi dal Ministero dei Lavori Pubblici ed in particolare secondo le prescrizioni della Direzione Lavori
10.3 REVISIONE PREZZI
Per i lavori oggetto del presente appalto, in linea generale, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile, pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’accordo quadro.
10.4 PAGAMENTI
L’Appaltatore maturerà il diritto all’emissione della fattura con il raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti pari al 30% dell’importo dei lavori, comprensivi dei costi speciali per la sicurezza derivanti dall’applicazione delle disposizioni particolari contenute nel piano di sicurezza, o comunque a rendicontazione trimestrale qualora entro lo stesso trimestre non venisse raggiunto il suddetto importo minimo previsto.
Sul certificato di pagamento emesso dal R.U.P. verrà applicata la ritenuta del 0,5% di cui all’art. 30 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 a garanzia dell’osservanza, da parte dell’Appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tale percentuale potrà essere svincolata solo in sede di liquidazione del conto finale.
La liquidazione sarà compilata tenendo conto, in caso di condotta irregolare dei lavori, delle penalità previste e delle maggiori spese eventualmente incontrate dal Committente che saranno addebitate all’Appaltatore, quando questo sia stato inadempiente anche per danni o ritardi.
In caso di esecuzione della prestazione in difformità dalle buone regole dell’arte e dalle prescrizioni di Capitolato, la redazione della Contabilità resterà sospesa sino a quando l’Appaltatore non avrà ottemperato alle disposizioni che la Direzione dei Lavori avrà ritenute necessarie.
In nessun caso si procederà alla contabilizzazione di interventi o forniture non autorizzati.
L’eventuale ritardo nella somministrazione dei suddetti acconti non darà comunque diritto all’Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
L’emissione da parte dell’Ater Lanciano dei Certificati di Pagamento in acconto e del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori per la rata di saldo, nonché l’emissione di fattura da parte dell’Appaltatore, sono comunque subordinate alla preventiva verifica, dietro richiesta eseguita dal Committente, della regolarità nella contribuzione previdenziale ed assicurativa accertata in sede di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da parte degli Enti previdenziali ed assicurativi preposti.
L’Ater Lanciano provvede alla cessione del credito mediante l’emissione della documentazione prevista dalla normativa in materia e secondo le procedure stabile dal D.L. Rilancio del 19/maggio 2020 e s.m.i.. L’emissione di tale documentazione da parte di Ater Lanciano è comunque subordinata alla verifica eseguita dal Committente della regolarità fiscale ai sensi del D.M. n. 40/2008 presso EQUITALIA SERVIZI S.p.A.
La spesa per le marche di quietanza applicate sarà ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
L’importo residuo a saldo, qualunque ne sia l’ammontare al netto degli acconti ricevuti, verrà liquidato in sede di Stato Finale.
L’autorizzazione all’emissione della fattura della rata di saldo è subordinata all’accensione di apposita garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del C.C.
L’Appaltatore non avrà diritto ad ulteriore compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. L’ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all’entità dei lavori eseguiti.
I tempi per l’emissione dei certificati di pagamento, si intendono decorrenti dalla data di maturazione di ogni stato di avanzamento lavori.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato.
Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’Impresa del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali.
È fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. L’esecuzione delle opere, benché ordinate dalla
D.L. dovrà essere limitata all’importo contrattuale.
L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’Impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.
Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’Impresa esecutrice l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L.
Durante la fase di compilazione degli Stati di Avanzamento, la Direzione Lavori potrà, ai sensi dell’art. 180, ancora in vigore, del D.P.R. 207/2010, su richiesta dell’Impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207/2010.
Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto delle ritenute di legge. L’emissione dello Stato d’Avanzamento Lavori sarà effettuata ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. 207/2010.
La documentazione inerente la cessione del credito come prevista dalla Legge, per ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità, dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore.
10.5 PENALITÀ
Le trasgressioni alle prescrizioni del presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Responsabile del procedimento, il rifiuto da parte dell'Impresa a firmare per ricevuta gli ordini di consegna della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali, l’impiego di modalità di esecuzione tali da pregiudicare l’incolumità pubblica ed in genere qualsiasi violazione agli obblighi dell'appalto saranno passibili di penalità, salvo la risarcibilità del danno ulteriore.
Le penali saranno irrogate dal Responsabile del Procedimento, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla D.L. In caso di inadempienza, grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti (risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016), il committente ha la facoltà di sospendere la procedura di cessione del credito finché l'Impresa non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere gli impegni assunti.
Il tempo utile per l'esecuzione di ciascun intervento sarà stabilito dal cronoprogramma redatto con il progetto esecutivo ed approvato dalla Stazione Appaltante, calcolato in giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di perfezionamento del relativo Ordinativo. L’ultimazione di ogni intervento sarà tempestivamente comunicata
alla Direzione dei Lavori che la accerterà mediante sopralluogo in contraddittorio dandone atto sul relativo consuntivo.
La ritardata ultimazione dei lavori relativi al singolo ordinativo, entro i termini fissati è soggetta ad una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) dell’importo netto dell’Ordinativo per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione prevista fino al termine massimo dilatorio di giorni 30 (trenta) a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo contratto, il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo e la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
Ogni penalità, applicata e notificata, sarà trattenuta con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti e senza alcuna altra formalità, dall’importo a liquidarsi, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento (amministrativo, giurisdizionale o giudiziario).
Ricade sull’Appaltatore l’onere di dimostrare in controdeduzione la non applicabilità della penale da parte del Committente. Detto onere non esonera comunque l’Appaltatore dal provvedere nei tempi concessi ad ultimare l’intervento ovvero a rimuovere ogni contestazione addebitata.
Il Committente si riserva di provvedere direttamente all’esecuzione od al completamento delle prestazioni non eseguite, addebitando all’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta.
Il permanere di inadempienze decorsi inutilmente i sopra richiamati termini dilatori ovvero il reitero da parte dell’appaltatore potrà determinare la formale messa in mora da parte della Direzione dei Lavori e dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al riconoscimento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e delle penali determinate.
10.6 CAMPIONATURA DEI MATERIALI
L’Impresa, prima della installazione, posa o realizzazione, dovrà sottoporre al giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori un campionario di materiali e chiederne la preventiva autorizzazione all’utilizzo; la Direzione dei Lavori potrà chiedere un nuovo campionario qualora ritenga non conforme a quanto previsto quello prodotto dall’Impresa. La Direzione dei Lavori ha diritto a richiedere la demolizione, rimozione e/o smontaggio di qualsiasi installazione di materiali, apparecchiature, componenti di impianti ecc. dei quali non sia stata rilasciata la predetta autorizzazione preventiva e la loro sostituzione con altri di gradimento.
Tutti i materiali e le apparecchiature installate dovranno essere corredate dalle certificazioni e/o omologazioni previste dalla normativa vigente o da specifiche norme di settore (UNI, CEI, DIN, ecc) e pertanto sarà a cura dell’Impresa predisporre un fascicolo tecnico con la raccolta di tutte le schede tecniche dei materiali installati e le relative certificazioni, da conservare in cantiere ed aggiornare tempestivamente all’arrivo dei materiali da installare autorizzati dalla Direzione dei Lavori.
A discrezione della Direzione dei Lavori potranno essere effettuate prove di collaudo sui materiali.
Il personale, i materiali, i mezzi d'opera per il prelevamento dei campioni, i locali e le attrezzature necessarie per le prove di laboratorio, sono a carico dell'Impresa.
Tutti i materiali prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla direzione dei lavori con le modalità di seguito indicate:
• presentazione alla direzione dei lavori per l’approvazione di scheda di sottomissione di ogni materiale, corredata dalle specifiche tecniche e dalla normativa di riferimento, ed impostata secondo criteri definiti congiuntamente alla DL così da poter essere immediatamente inserite nel “manuale d’uso”;
entro 15 giorni dalla presentazione il Direttore dei Lavori restituisce all’appaltatore copia della scheda con eventuali osservazioni e l’indicazione di uno sei seguenti codici approvativi:
• “A” Approvato
• “B” Approvato con osservazioni a valore prescrittivi
• “C” Non approvato
l’appaltatore procede in linea con i suddetti codici:
• se “A” procede con l’approvvigionamento;
• se “B” attua l’azione correttiva e procede con l’approvvigionamento;
• se “C” propone materiali alternativi e sottopone la scheda di approvazione.
Il materiale approvvigionato sarà verificato e controllato a campione per verificare la rispondenza alle schede di sottomissione approvate.
L’accettazione dei materiali non è comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in opera. Malgrado l’accettazione dei materiali da parte dell’impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
La Direzione dei Lavori potrà richiedere, prima della smobilitazione del cantiere, la consegna per ogni opera finita eseguita di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo i quantitativi precisati da parte della direzione lavori con ordine di consegna e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale.
10.7 CERTIFICAZIONE DELLE OPERE
L’Appaltatore è obbligato a produrre una certificazione di omologazione dei materiali impiegati alla normativa di riferimento, in originale ovvero in copia conforme, unitamente ad una dichiarazione,
redatta nelle forme dell’autocertificazione, attestante la corrispondenza tra i materiali posti in essere e le certificazioni prodotte nonché la corretta posa in opera degli stessi.
L’Appaltatore è obbligato altresì a garantire la perfetta efficienza dei manufatti eseguiti fino alla verifica ed accettazione da parte del Committente del lavoro eseguito.
L’Appaltatore è tenuto a rilasciare garanzia di manutenzione per tutti i vizi ed i difetti costruttivi che dovessero insorgere fino a due anni dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, con obbligo alla sostituzione in forma totalmente gratuita e senza alcun costo per il Committente di tutte quelle componenti che dovessero risultare viziate o difettate, fatta eccezione per le sole irregolarità derivanti da uso improprio del manufatto. A discrezione della Direzione dei Lavori potranno essere effettuate prove di collaudo sui materiali tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa e tutte le prescrizioni contrattuali. I controlli e le verifiche eseguite dal Committente nel corso dell’appalto non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Committente. Detti controlli non escludono la responsabilità dell’Appaltatore né per la conservazione a cui lo stesso è tenuto né la garanzia per tutti i vizi ed i difetti costruttivi anche per le parti di lavoro, manufatti e materiali controllati nel corso dell’appalto. Non saranno ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali la Direzione Lavori ha richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche tecniche e fisiche e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni di capitolato. Non saranno inoltre ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali siano previste dalle Norme delle prove e dei controlli specifici e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni normative e di capitolato. L’Appaltatore è tenuto alla presentazione di
ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori ed è tenuto a consegnare i documenti necessari e precisamente individuati mediante un unico elaborato di raccolta per ciascun intervento.
10.8 CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione lavori. Il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori sarà emesso non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ma comunque subordinatamente al rilascio da parte degli Enti previdenziali ed assicurativi del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ed è soggetto ad approvazione da parte dell’Ater Lanciano.
Il Conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei lavori, secondo le modalità previste dall'art. 200 del
D.P.R. 207/2010. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami dell'esecutore sul Conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul Conto finale.
Il Certificato di Regolare Esecuzione/collaudo sarà emesso, ai sensi dell’art. 102 d.lgs. n. 50/2016, entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo stipulato in conseguenza dell'accordo quadro del presente lotto. Il certificato di regolare esecuzione, è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo.
Per il procedimento del collaudo e dell’emissione del certificato di regolare esecuzione trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 50/2016.
Il Certificato di Collaudo/certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102, comma 3 d.lgs. n. 50/2016).
L’emissione della documentazione di cessione del credito relativa alla rata di saldo verrà emessa entro 90 giorni dalla data del Certificato medesimo. L’emissione del documento di cessione del credito relativo alla rata di saldo è subordinata alla presentazione da parte dell’Appaltatore della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6 d.lgs. n. 50/2016. Tale garanzia deve avere validità ed efficacia di 2 anni a decorrere dalla data di emissione del Collaudo provvisorio/certificato di Regolare Esecuzione (e fino alla sua definitività) e verrà emessa con le modalità previste al medesimo articolo e conforme agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Nel caso in cui l’appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, il termine per l’emissione della documentazione di cessione del credito decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
L’emissione della documentazione di cessione del credito relativa alla rata di saldo è altresì subordinata alle verifiche ex lege previste e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Salvo quanto disposto all’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di Xxxxxxxx/certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'ultimo contratto applicativo si procede, con le cautele prescritte nel presente capitolato tecnico d’appalto e dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 103, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
Laddove necessario, il Committente provvederà alla nomina di uno o più collaudatori tecnico- amministrativo, nonché, per le opere strutturali, alla nomina del Collaudatore per il Collaudo statico secondo la disciplina in materia. Il compenso per i Collaudatori tecnico-amministrativi e per il Collaudatore statico sarà a carico del Committente. Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l’art. 102 d.lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo “as built”. Per la parte impiantistica dovrà essere riportata l’indicazione puntuale e quotata delle caratteristiche e della
consistenza delle reti completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione. Tali elaborati dovranno riportare i percorsi effettivi degli impianti.
10.9 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del Collaudo definitivo/certificato di Regolare Esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all’articolo precedente del presente capitolato), sarà a carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell’appalto nonché l’esecuzione di tutte le opere per l’eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l’Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.
Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall’Ente medesimo, addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse inadempiente.
Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.
11. ALLEGATI
Allegato 1 “Studio di prefattibilità tecnica ed economica” L’allegato è costituito dai seguenti documenti:
⮚ Composizione vari Lotti, con indicazione degli edifici e loro ubicazione
⮚ Planimetria dei fabbricati
⮚ Descrizione sommaria delle caratteristiche costruttive degli edifici
⮚ Documentazione fotografica
⮚ Quadro economico complessivo e dei singoli fabbricati di edilizia residenziale pubblica
Allegato 2 “Modello ordine di consegna” Allegato 3 “Modello verbale consegna” Allegato 4 “Modello verbale inizio prestazione” Allegato 5 “Modello verbale collaudo” Allegato 6 “Modello verbale riconsegna”