Contract
Il presente Contratto di Ricerca è stipulato TRA
La Società , d’ora innanzi indicata come “Committente”, con sede legale in , rappresentata nella persona di
in qualità di legale rappresentante, per tale carica domiciliato presso la sede di , da una parte
E
il CRIF – Centro di Ricerca per l’Industria Fusoria, d’ora innanzi denominato semplicemente “CRIF”, con sede in xxx Xxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx, rappresentato dal Direttore Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx per tale carica domiciliato presso la sede del CRIF,
congiuntamente denominati “le Parti”,
PREMESSO CHE
Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 ( Oggetto del contratto )
Il Committente affida al CRIF, che accetta, alle condizioni di seguito indicate, l'esecuzione dell’attività di ricerca avente per oggetto “ ”.
Le attività saranno suddivise in:
1. studi,
2. attività sperimentali
3. attività di modellazione
4. analisi di processabilità e sostenibilità
Le attività (1) saranno relative a:
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Le attività (2) saranno relative a:
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Le attività (3) saranno relative a:
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Le attività (4) saranno relative a:
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Le attività verranno svolte con l’impiego delle attrezzature a disposizione del CRIF. Nel caso in cui alcune attività debbano essere effettuate da parte del personale del Committente, ma su mezzi del CRIF (es. utilizzo impianti) e nel caso in cui materiali, mezzi, o apparati di supporto siano messi a disposizione da parte del Committente, devono essere stabilite le condizioni di utilizzo e le assicurazioni necessarie per la copertura dei rischi sia per il CRIF che per il Committente.
ART. 2 ( Durata del contratto )
Il presente Contratto avrà decorrenza dalla data di stipula e scadenza alla data
ART. 3 ( Responsabilità dell'attività )
L'attività oggetto del presente Contratto verrà svolta sotto la responsabilità scientifica di e prevedrà il coinvolgimento di:
Nel caso di rilievi strumentali con finalità di validazione dei risultati, il CRIF si impegna a garantire che l’incertezza di misura dei risultati rientri nella tolleranza concordata con il Committente.
ART. 4 ( Documentazione dell'attività )
Il CRIF, presenterà alla Committente lo stato di avanzamento delle attività secondo le tempistiche pattuite:
• relazioni intermedie di avanzamento attività ogni ;
• relazione finale al termine dell'attività e comunque entro il ; Al termine di ogni attività è prevista una revisione del contratto a seguito della quale il Committente può decidere di proseguire il contratto, orientarlo diversamente o interromperlo. Se a seguito di una verifica intermedia si rende necessario un nuovo orientamento dei lavori, il CRIF deve emettere una revisione del preventivo di spesa.
ART. 5 ( Proprietà dei risultati )
Il personale nominativamente individuato ai sensi del precedente Art. 3 dal CRIF nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo sarà titolare esclusivo dei diritti morali derivanti dall’attività inventiva di cui sia autore in maniera comprovata.
Qualora come risultato o effetto di ogni attività o ricerca eseguita dal CRIF o dal suo personale ai sensi del presente accordo, vengano concepite, realizzate o sviluppate invenzioni, esse saranno di
proprietà esclusiva del Committente, che ne potrà disporre liberamente ed interamente. A ciò
acconsente il CRIF, che cede a sin da ora i diritti derivanti dalle
eventuali invenzioni, scaturenti dalla Ricerca o da applicazioni della stessa.
Nell’ipotesi in cui il CRIF coinvolga nell’attività della Ricerca ulteriore personale dipendente, si impegna a fare quanto previsto per legge affinché detto personale ceda sin da ora al Committente i summenzionati diritti.
Nel caso in cui alcune operazioni debbano essere eseguite da parte di un soggetto esterno al Laboratorio, il CRIF ne farà esplicita menzione e ne sceglierà uno che risponda alle esigenze del Committente.
Fermo quanto sopra, resta in ogni caso inteso che, a fronte dei pagamenti di cui al successivo Articolo 7, la titolarità di ogni conoscenza, know-how, disegno, dato tecnico o comunque di qualsiasi informazione, brevettabile o non brevettabile, sviluppati nel corso delle attività previste dal progetto (i “Risultati”) spetterà al Committente. Ad esso spetterà anche il diritto di sfruttare i Risultati in maniera piena, libera ed incondizionata per ogni uso industriale proprio, ivi inclusa la possibilità di concedere licenze di produzione e/o di vendita a favore di terzi, senza che il CRIF abbia nulla a pretendere.
Il Committente dal canto suo dovrà sempre indicare, in caso di divulgazione dei risultati della ricerca, il CRIF quale Ente collaboratore per l'esecuzione della ricerca stessa.
Qualora il Committente rinunciasse al deposito della domanda di brevetto, ove perseguibile, dovrà comunicarlo in tempo utile per la protezione brevettuale e per iscritto al CRIF. Resta inteso che il CRIF potrà effettuare il deposito a suo nome ed a proprie spese solo dopo aver ricevuto detta comunicazione per iscritto. In ogni caso resta salvo il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione. Il Laboratorio si impegna ad archiviare tutta la documentazione relativa all’attività regolata dal presente contratto per un periodo di tempo di
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ART. 6 ( Diritti di pubblicazioni )
Sono garantiti i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, unicamente previa autorizzazione scritta del Committente in modo da non pregiudicare il diritto di riservatezza di cui al successivo articolo.
ART. 7 ( Obblighi di riservatezza )
Il CRIF ed il personale coinvolto, sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.
Il CRIF vigilerà affinché il programma dell'attività di ricerca e sviluppo non venga portato a conoscenza di terzi ed estenderà al personale addetto l'osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo.
ART. 8 ( Modalità di collaborazione )
Il CRIF, si impegna a consentire ad una o più persone indicate dal Committente la visita presso i locali e le sedi in cui si svolgono le attività di ricerca ed il contatto con il personale addetto alle diverse attività, nonché mettere a disposizione del Committente tutta la documentazione tecnico- scientifica afferente le attività.
ART. 9 ( Remunerazione dell'attività )
Per l'attività oggetto del presente contratto il Committente corrisponderà l'importo di euro
più IVA, comprensivo della prestazione d'opera intellettuale e dell'utilizzo di ogni bene strumentale del CRIF, necessari a conseguire il risultato.
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolari fatture, cui seguiranno i versamenti sul c/c intestato a CRIF.
Il pagamento verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
ART.10 ( Risoluzione anticipata del Contratto )
Entrambe le parti possono anticipatamente recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata r.r. con preavviso di due mesi.
In caso di risoluzione anticipata del contratto da parte della società Committente, la stessa corrisponderà al CRIF, la quota del corrispettivo, in relazione al documentato stato di avanzamento dell'attività alla data della comunicazione, e la quota corrispondente agli impegni di spesa già assunti.
Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.
ART. 11 ( Trattamento dei dati personali )
Le parti, nel trattamento dei dati personali relativi al presente contratto, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 196/03- Codice in materia di protezione dei dati personali.
ART. 12 ( Variazione del Contratto )
Ogni variazione al contratto dovrà essere fatta in forma scritta.
Il presente contratto è composto da 12 articoli, stampato su 4 pagine tutte firmate e siglate per presa visione ed accettazione dal Committente e dal Direttore del CRIF.
Rimini
Per CRIF - Centro di Ricerca per l’Industria Fusoria
Il Direttore
[Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx]
Per Il Committente
Il legale rappresentante
[ ]