CONVENZIONE PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DELLA PALESTRA, INTERNA ALL’ISTITUTO, DA PARTE DI TERZI – a.s. 2012-2013
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DELLA PALESTRA, INTERNA ALL’ISTITUTO, DA PARTE DI TERZI – a.s. 2012-2013
L’anno duemiladodici, addì 10 del mese di settembre nell’ufficio di presidenza, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
il Liceo Scientifico e Classico Statale”X. X. Xxxx”, di seguito identificato come “Istituto”, cod. fisc. 80052010107, con sede in via Sturla 63, in persona del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma il 24/02/1954, cod. fisc. SPCGFR54B24H501M, domiciliato per la carica in Xxx Xxxxxx, 00,
X
l’Associazione Sportiva “Scuola Taekwondo Genova a.s.d” di seguito identificato come “Concessionario”, C.F 95034160101 con sede in GENOVA X.xx Xxxxxx 0000/0 rappresentata dal sig Xxxxxxx Xxxxxx nato a Genovail 03.12.1967 CF. FGZPTR67T03D969A, in qualità di Legale rappresentante della medesima.
Recapito telefonico 3472312501, email xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
PREMESSO
- che l’art. 50 del Regolamento concernente le “Istruzioni Generali Sulla Gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni Scolastiche” adottato con Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, consente l’utilizzazione temporanea, da parte di terzi, dei locali dell’edificio scolastico forniti dalla Provincia, a condizione che ciò sia compatibile con i compiti educativi e formativi propri dell’Istituzione Scolastica;
- che l’art. 16 comma 8 del Regolamento per la Concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali della Provincia di Genova, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 26/06/2001, prevede che l’Istituzioni Scolastiche concedano a terzi l’uso di impianti sportivi interni al complesso scolastico nel rispetto di obiettivi sociali ed educativi, condivisi con l’Ente Locale;
- che il piano dell’offerta formativa prevede l’utilizzo delle attrezzature scolastiche anche da parte di esterni allo scopo di favorire l’apertura della scuola al territorio;
- che l’Amministrazione Provinciale di Genova, con delibera della Giunta provinciale n. 309 Protocollo 43288 in data 15/05/2002, ha autorizzato l’affidamento della gestione di tale palestra al Dirigente Scolastico dell’Istituto;
- che l’Amministrazione Provinciale di Genova, con verbale del 23/07/2004 ha provveduto alla consegna dei locali della palestra al Dirigente Scolastico alle condizioni indicate nel predetto verbale;
- che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 07.10.2011 ha stabilito i criteri per la scelta dei concessionari in presenza di un numero di richieste superiori alle disponibilità orarie della palestra e ha determinato le condizioni contrattuali.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
- Il “Concessionario” e/o il Legale rappresentante della Società Sportiva assume per tutto il periodo in cui ha l’uso dei locali, assume la responsabilità di sub consegnatario;
- Alla società Sportiva “Scuola Taekwondo Genova a.s.d” è concesso, in uso temporaneo nel periodo indicato al successivo “art. 1”, l’utilizzo della palestra piccola (lato monte) con annessi spogliatoi e servizi igienici, per l’espletamento dell’attività sportiva. L’accesso alle palestre è consentito esclusivamente agli atleti muniti di scarpette regolamentari;
- Al Legale rappresentante della Società Sportiva vengono consegnate copie delle seguenti chiavi:
1) cancello di accesso;
2) porte accesso ai locali oggetto della presente convenzione (palestre, spogliatoi, ripostiglio);
3) badge per l’apertura della barra automatica di accesso al parcheggio (da utilizzare solo per temporanee operazioni di carico e scarico).
- E’ fatto divieto di duplicare le chiavi e consegnarle a persone che non siano state preventivamente presentate all’ ”Istituto”;
- Vengono inoltre consegnati n. 1 badge per l’azionamento della sbarra mobile di accesso al parcheggio, il cui uso è consentito solo per eccezionali operazioni di carico/scarico preventivamente segnalate ed autorizzate dall’ ”Istituto”;
- La consegna delle chiavi e/o del badge, o la loro duplicazione, a persone non autorizzate dall’ ”Istituto” comporta la revoca immediata della presente Convenzione con obbligo di restituzione di chiavi (originali e duplicati). In caso di smarrimento delle chiavi e/o del badge tutte le spese per la sostituzione di serrature e centraline saranno a totale onere del “Concessionario” e/o del Legale rappresentante della Società Sportiva.
Firma: Il Legale rappresentante …………………………………………………………………………….
Art. 1
- Il Dirigente Scolastico quale legale rappresentante dell’Istituto rende disponibile la palestra interna dell’istituto e i locali annessi (spogliatoi, servizi igienici) nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al “Concessionario” e al Legale rappresentante e per le finalità sportive e sociali che il “Concessionario” persegue. L’utilizzo delle palestre non può essere concesso per attività e manifestazioni che non siano coerenti con la destinazione e la funzione dei locali. Ogni diverso utilizzo deve essere preventivamente concordato e autorizzato con l’ ”Istituto”.
- Dopo aver proceduto alla ricognizione dei locali tra “Concessionario” e il Legale rappresentante della Società Sportiva e il DSGA dell’ ”Istituto” viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti sullo stato di conservazione di strutture e attrezzature.
- Il periodo di utilizzo si intende, dal 01/09/2012 al 30/05/2013, nei giorni:
PALESTRA PICCOLA | |||||
Orari- Giorni | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
Sino alle ore 17,00 | Disposizione scuola | Disposizione scuola | Disposizione scuola | Disposizione scuola | Disposizione scuola |
17,00-21,00 | 17,00-21,00 |
( Totale ore 8 (otto) settimanali per 35 settimane; Totale annuo circa 280 ore)
- Altre giornate, preventivamente concordate e autorizzate dall’Istituto saranno conteggiate a consuntivo entro il 31.05.2013;
- Sono esclusi dalla presente concessione i giorni ricadenti nelle vacanze natalizie, nelle vacanze pasquali, in giorni di chiusura disposti per motivi di sicurezza o sanitari.
- Le ore di attività non svolta per scelta del “Concessionario” e/o del Legale rappresentante della Società Sportiva o per cause di forza maggiore non sono recuperabili;
- Il “Concessionario” e/o del Legale rappresentante della Società Sportiva nulla potrà pretendere, dall’”Istituto” e dall’’Amministrazione Provinciale di Genova in casi di inagibilità delle palestre e dei locali accessori; in tali casi se la causa sarà indipendente da responsabilità del “Concessionario” verrà sospeso il canone di pagamento per i periodi di sospensione;
- Al termine del periodo convenzionato (30.05.2013) o di eventuali proroghe dovranno essere riconsegnate all’ “Istituto” tutte le chiavi (originali e duplicati) e il badge della barra automatica di accesso al parcheggio.
Art. 2
- Nell’attrezzare la palestra per le attività proprie il “Concessionario” e/o il Legale rappresentante della Società Sportiva, quotidianamente dovrà garantire le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività ginnico - didattiche programmate dall’Istituto, impegnandosi a rimuovere tutto quello che avrà installato per le sue attività (rete pallavolo, tappeti ……etc);
Art. 3
Ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso di emergenza,
- il “Concessionario” e/o il Legale rappresentante della Società Sportiva o suo specifico delegato, durante le ore di utilizzo della palestra, ha la responsabilità relativa all’evacuazione e il successivo controllo dei partecipanti alle attività indicando, individuando come Responsabile per quanto attiene le norme sulla sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008 e successive integrazioni, il sig. Xxxxxxx Xxxxxx;
- Il “Concessionario” e/o il Legale rappresentante della Società Sportiva si impegna a segnalare tempestivamente all’ “Istituto” eventuali fonti di pericolo;
- Il “Concessionario” e/o il Legale rappresentante della Società Sportiva individua nella persona di Xxxxxxx Xxxxxx il Responsabile incaricato dell’accertamento delle infrazioni del divieto di fumo nei locali aperti al pubblico;
Art. 4
- La pulizia dei locali, l’apertura e la chiusura sono a completo carico del “Concessionario” e/o de Legale rappresentante della Società Sportiva; in particolare si dovrà provvedere contestualmente alla fine delle attività allo spegnimento di tutte le luci, la chiusura di porte e rubinetti e soprattutto alla chiusura del cancello d’accesso al piazzale parcheggio. In nessun modo e per nessun periodo i locali dovranno essere lasciati incustoditi. L’inosservanza della presente norma determinerà l’immediata risoluzione della Convenzione.
Firma: Il Legale rappresentante …………………………………………………………………
- I locali dovranno essere utilizzati da tutti i fruitori con diligenza e dovranno essere lasciati in ordine, le spese relative al guardianaggio e alla pulizia, sostenute dal “Concessionario”, sollevano l’Istituto da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la “Concessionario e i propri collaboratori.
- Spetta al “Concessionario” la pulizia delle palestre utilizzate, degli spogliatoi, dei servizi igienici, delle gradinate, tale da permettere, nel giorno successivo, l’accesso e l’utilizzo agli alunni dell’”istituto”.
- Il “Concessionario” si impegna a far effettuare, in modo adeguato il servizio di pulizia consapevole che, se inadempiente, verrà revocata la presente Convenzione in qualunque momento.
Firma: Il Legale rappresentante …………………………………………………………………
- I materiali di consumo e le attrezzature sono a carico del “Concessionario” e saranno conservati in apposito spazio assegnato dall’”istituto”.
- La pulizia dei locali sarà svolta in modo da assicurare la salvaguardia dell’igiene secondo la normativa sanitaria vigente. La persona/Ditta incaricata delle pulizie è:
Persona fisica: sig. na Xxxxxxxx Xxxxxxx,
CF: VLNBRN84M57Z104E, Recapito telefonico 347/0529149.
Ditta: denominazione ,
P.IVA/CF …………………………., Recapito telefonico …………………………
In caso d’impossibilità della persona designata, assente per malattia o per qualunque altro motivo, il “Concessionario” e/o il Legale rappresentante s’impegna a comunicare all’Istituto il nominativo del sostituto designato.
- Il “Concessionario” si impegna a rispettare la richiamata clausola, consapevole che, se inadempiente, verrà revocata la presente Convenzione.
Firma: Il Legale rappresentante …………………………………………………………………
Art. 5
- E’ assolutamente vietata la sublocazione degli spazi in oggetto e l’uso per attività differenti da quelle previste;
- non si considera sublocazione l’utilizzo dei locali da parte delle Associazioni facenti parte del “Concessionario” e che siano state preventivamente presentate e dichiarate nel presente accordo:
Nessuna
Art. 6
- Il “Concessionario” e/o il Legale rappresentante della Società Sportiva non potrà eseguire nei locali e spazi oggetto della convenzione, alcun lavoro di modifica o miglioramento senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto, che in ogni caso si riserva alla scadenza del contratto di requisire senza alcun onere le opere eseguite, o di ordinarne la demolizione a spese della concessionaria;
- Le parti convengono che i lavori preventivamente autorizzati dall’”Istituto” e per i quali si sia concordata e quantificata la spesa, potranno essere , in tutto o in parte, scorporati dalle somme dovute dal “Concessionario” secondo precisi accordi formalizzati e sottoscritti. Il “Concessionario” non potrà pretendere nulla che non sia stato oggetto di accordo scritto con l”Istituto”.
Art. 7
- L’onere previsto a carico del “Concessionario” e/o il Legale rappresentante della Società Sportiva è pari ad una quota oraria di € 16,00 escluse le spese di pulizia, come canone per l’uso dei locali e degli impianti ( compreso riscaldamento, luce, acqua);
- Il pagamento del canone da corrispondere all’Istituto è stabilito in due soluzioni, di cui la prima dovrà essere effettuata entro il 31/12/2012 e la successiva entro il 30/05/2013;
- L’eventuale mancato pagamento entro i termini previsti sarà causa di risoluzione anticipata del presente contratto e l’impossibilità di rinnovarlo per il successivo anno scolastico.
Art. 8
- Tutti i pagamenti avverranno tramite accredito bancario intestato all’Istituto presso la
Banca Carige - IBAN XX00X0000000000000000000000.
Art. 9
- Il “Concessionario” e/o il Legale rappresentante della Società Sportiva assume in proprio, esonerando con ciò il Dirigente scolastico e la l’Amministrazione della Provincia di Genova, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio e delle attrezzature delle palestre limitatamente al periodo di utilizzo.
- Il “Concessionario” e/o il Legale rappresentante della Società Sportiva si impegna, inoltre a sollevare, il Dirigente scolastico e la l’Amministrazione della Provincia di Genova, da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potrebbero verificarsi in dipendenza dall’utilizzo dei predetti locali. A tal proposito e ai sensi dell’Art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, l’effettivo utilizzo della palestra è subordinato alla presentazione di una copia della polizza per la responsabilità civile stipulata con un Istituto Assicurativo. Il “Concessionario” dichiara di essere titolare dell’Assicurazione R.C.T., nonché di apposita assicurazione per infortuni;
- “L’obbligo di custodia di cui sopra, così assunto dal “Concessionario” e/o dal Legale rappresentante della Società Sportiva, si intende comunque esteso anche agli spazi dell’edificio scolastico di accesso alla palestra, quali il cortile e l’area del parcheggio. Il “Concessionario” e/o il Legale rappresentante della Società Sportiva è obbligata alla stipulazione di polizza assicurativa sia per gli infortuni delle persone che per la responsabilità civile in relazione ai danni che possano verificarsi a persone o cose durante l’utilizzo dei locali stessi. La stipulazione delle predette convenzioni è condizione di efficacia della presente convenzione. A tal fine, il sottoscritto Legale rappresentante della Società richiedente dichiara di aver stipulato in data 31.12.2009 (SCADENZA 31.08.2013) apposite polizze di assicurazione con la Compagnia di Assicurazione CHARTIS EUROPE”. (Copia della Polizza allegata)
Art. 10
- Il presente contratto ha la validità temporale pari al periodo di utilizzo indicato all’art. 1 non è tacitamente rinnovabile, né dà diritto a precedenze per l’eventuale concessione negli anni successivi;
- Qualora nel corso dell’anno scolastico, si rendesse necessaria l’utilizzazione delle palestre, in qualsiasi giorno, da parte dell’ “Istituto”, il Dirigente scolastico ne darà preavviso al “Concessionario” con cinque giorni di anticipo;
- Il contratto può essere risolto dall’Istituto non solo nel caso di mancato pagamento del canone o di mancato risarcimento di eventuali danni di cui sia responsabile il “Concessionario” e/o il Legale rappresentante della Società Sportiva ma anche qualora il ““Concessionario” e/o il Legale rappresentante della Società Sportiva, durante le ore di utilizzo della palestra, permetta a coloro che partecipano alle attività sportive di tenere comportamenti che rechino danno all’immagine istituzionale della scuola o emerga, ad attività avviata, che questa non sia compatibile con i compiti educativi e formativi dell’Istituto.
Art. 11
- Il presente atto è esente da bollo ai sensi del DPR n. 642 del 26/10/1972. Tutte le spese inerenti al presente contratto, comprese la registrazione, sono a carico dell’Associazione.
- Il presente atto viene redatto in triplice originale, una per ciascuna parte e il terzo da trasmettere alla Provincia di Genova per conoscenza.
Art. 12
- L’inosservanza delle norme di cui alla presente Convenzione da parte del “Concessionario” determinerà l’immediata risoluzione di diritto della stessa;
- Per ogni controversia il Foro competente è quello di Genova.
Xxxxxx, ……………………………..
Il presente documento si compone di n. 6 pagine Allegato: calendario scolastico 2012/2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA Xxxxxx Xxxxxxx |