CAPITOLATO TUTELA LEGALE CSAIN
CAPITOLATO TUTELA LEGALE CSAIN
Centri Sportivi Aziendali e Industriali
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Premesso che la Contraente stipula la presente Polizza con la Societa’ Assicuratrice a favore dei propri menbri del consiglio nazionale Xxxxx comprensivo di un presidente, due vicepresidenti, 1 tesoriere per nr.19 (diciannove) unita’ , nr.1000 (mille) istruttori tesserati nella qualita’ ed operanti in qualsiasi struttura in Italia, nr. 100 (cento) di presidenti territoriali della associazioni sportive dilettantistiche aderenti a Csain , da intendersi quali Assicurati ai sensi dell'art. 1891 C.C. assumendosi ogni relativo onere.
Il premio a base d’asta indicato dal contraente e’ di €.4,00 pro cranio, soggetto a ribasso.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 .ASSICURAZIONE A FAVORE DEL TERZO
La Societa’ Assicuratrice e la Contraente si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata nell'interesse degli Assicurati il cui rapporto è regolato esclusivamente dalle Condizioni di Assicurazione; è, quindi, Inteso che In ordine ad ogni e qualsiasi eventuale pretesa e/o richiesta che l’Assicurato dovesse avanzare in relazione alle prestazioni/garanzie in forza della presente assicurazione, risponderà la Societa’ assicuratrice stessa, salvo gli obblighi a carico della Contraente secondo quanto previsto agli artt. ’’Comunicazioni per l'operatività dell’assicurazione'’, se presente, e “Documentazione per gli Assicurati
Art. 2.DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni Inesatte, le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893,1894 C.C.
Art. 3.AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
La Contraente deve comunicare per iscritto alla Societa’ Assicuratrice
ogni aggravamento del rischio. GlI aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati dalla Societa’ Assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, al sensi dell'art. 1898 del C.C.
La Societa’ assicuratrice, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro II diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si e’ verificata.
Art 4.DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Societa’ Assicuratrice è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5.VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE
Qualora la Contraente sia una società, in caso di alienazione della stessa o di parte delle sue attività, gli effetti dell'assicurazione si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società contraente, I' assicurazione manterrà la sua efficacia con la società incorporante o con quella frutto
della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale della Contraente, la presente assicurazione continuerà con la nuova forma societaria.
Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dalla Contraente, o suoi aventi causa, entro Il termine di quindici giorni dal loro verificarsi al la Societa’ Assicuratrice la quale nel trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dalla Polizza, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.
Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione, la Polizza cessa con effètto Immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati ai netto dell ‘imposta e previa regolazione con II premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata, ove previsto.
Art. 6.DIRITTO DI VERIFICA
La Societa’ Assicuratrice ha la facoltà di effettuare verìfiche e controlli xxxxxx.xx Contraente, che sarà tenuta a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Xxxxxxx.
Art 7.RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino ai sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, la Contraente o la Societa’ Assicuratrice possono recedere dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata A.R. In caso di recesso la Societa’ Assicuratrice, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell’imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Contraente o della Societa’ Assicuratrice, non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
La durata della copertura assicurativa nei confronti del singoli aventi diritto è garantita sinno alla prima scadenza del periodo di copertura per cui sia stato pagato iI relativo premio.
La Societa’ Assicuratrice si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per I sinistri già denunciati ed eventualmente In corso, fino alla conclusione del sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art/artt. "Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione
Art. 8.PUBBLICAZIONI
Qualora la Contraente intenda effettuare delle pubblicazioni relative alla presente Xxxxxxx, dovrà riportare la descrizione delle coperture assicurative fomite dalla Societa’ Assicuratric_ in forza della presente Polizza e dovrà, inoltre, rispettare quanto previsto dagli artt. 39 e ss. del Reg. ISVAP n. 35/2010. In tali pubblicazioni, la Contraente potrà riportare il marchio ed il logo del la Societa’ Assicuratrice che dovrà richiedere ad stessa. Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante _ la Societa’ Assicuratrice , dovrà da questa essere preventivamente approvato, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di contributo da parte della medesima salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti.
Art. 9.PREMIO, MODALITÀ' DI PAGAMENTO, DECORRENZA DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA
La Societa’ Assicuratrice e la Contraente si danno atto che il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rìschio variabili.
La presente Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel simplo di polizza , se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul simplo di polizza.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dei quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore
24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e II diritto della Societa’ Assicuratrice al pagamento del premi scaduti, ai sensi dell’art 1901 C.C.
Eventuali prestazioni/garanzie erogate nel perìodo di sospensione saranno
oggetto di specifico addebito alla Contraente.
In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza, quest'ultlma è rinnovata alle medesime condizioni per una durata uguale a quella originarla, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e cosi successivamente.
Art. 10. REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza determinato sulla base delle dichiarazioni della Contraente ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno 0 della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Societa’ Assicuratrice l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza.
Con scadenza indicata sul simplo di polizza alla sezione REGOLAZIONE DEL PREMIO, _la Societa’ Assicuratrice provvedere alla regolazione del premio mediante emissione di appendice con addebito pari al 100% della differenza fra il premio preventivato esposto in Polizza e quello a consuntivo, fermo il premio mìnimo comunque acquisito, ove previsto.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente della relativa Appendice di Regolazione emessa da parte di .
Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Societa’ Assicuratricepuò fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per II quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno In cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi salvo il diritto per la Societa’ Assicuratrice di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata A.R. la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del relativi premi non dovuti a comportamento doloso della Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato, anticipato rispetto alla regolazione stessa e l'intero premio dovuto (anticipo + regolazione).
Art 11. PREMIO PRO - CAPITE
Sulla base delle dichiarazioni della Contraente e del numero di aventi diritto cui la Contraente prevede di concedere/riconoscere la presente assicurazione, in ciascun periodo di validità della Polizza, le parti convengono quale premio pro- capite annuo per ciascun avente diritto quello di seguito indicalo:
Euro 4,00 di cui imposte Euro 0,70
Art. 12. PREMIO ANNUO ANTICIPATO E PREMIO MINIMO GARANTITO
Il Premio Xxxxx Xxxxxxxxxx viene determinato come segue:
Premio annuo anticipato calcolato su 1.120 aventi diritto.
La Contraente, si impegna a corrispondere alla Societa’ Assicuratrice a titolo di premio minimo garantito annuo comunque acquisito l’Importo previsto nel simplo di polizza cosi calcolato:
Premio minimo garantito annuo calcolato su 1.120 aventi diritto. Art. 13. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico della Contraente.
Art. 14. DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI
La Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati copia delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate.
Art. 15. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto In riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 16. FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.
Art. 17. CLAUSOLA BROKER
La Societa’ assicuratrice prende atto e conferma che la presente Polizza è intermediata dalla Spettabile Società - via n - (di seguito per brevità Broker). Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di gestione del sinistro, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata
A.R. fax, e-mail per il tramite del Broker. Ogni comunicazione cosi effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Societa’ Assicuratrice.
Per quanto non espressamente indicato nella presente clausola valgono gli usi e quanto oggetto dell'accordo ed ANIA sulla base del quale è stata redatta la lettera di libera collaborazione tra XX Xxxxxx e la Societa’ assicuratrice.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: C.S.A. * in. Centri Sportivi Aziendali Industriali con sede in Roma, Viale Dell'Astronomia, 30 - Cod Fiscale 96135840563 che sottoscrive la Polizza per conto altrui.
: Societa’ assicuratrice e cioè
- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciescun sinistro.
Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, la Societa’ assicuratrice procede al riconoscimento dell'indennizzo.
Indennizzo: la somma corrisposta dalla Societa0 assicuratrice in caso di sinistro.
Massimale/Somma assicurata: l'esborso massimo previsto dalla Societa’ assicuratrice in caso di sinistro.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova rassicurazione e che disciplina i rapporti tra la societa’ assicuratrice, la Contraente e l'Assicurato.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
Art. 1 .ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C. all’Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro alla societa’ assicuratrice.
Art. 2.LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolala dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 3.TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrìve entro due anni dal giorno In cui si è verificato II fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art 2952 c.e. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, li termine dì due anni decorre dal giorno in cui II terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Art. 4.VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sla ravvisabile il dolo dei rassicuraio.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art 9 - D.L. 11.03.2002 n" 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuorì di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell’osservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violala e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Natante: Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che II ha posti in essere (vedi le voci ‘delitto colposo" e "delitto doloso").
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.
Veicolo a motore: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli e Macchine Operatrici ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 5.SOGGETTI ASSICURATI Sono
assicurati:
La persona fisica nella sua qualità di: Consiglio nazionale Csain inclusi 1 Presidente, 2 Vicepresident,1 tesoriere,per nr.19 unita’, nr.1000 istruttori tesserati nella qualita’ ed operanti i qualsiasi struttura in Itali, nr. 100 presidenti territoriali delle associazioni sportive dilettantistiche aderenti a Csain
In caso di controversie fra più Assicurati con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si Intende prestata a favore del Contraente.
Art. 6.OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Societa’ assicuratrice alle condizioni della presente polizza, nei limiti del massimale di € 10.000,00 per sinistro illimitato per anno e con una franchigia fissa ed assoluta pari ad Euro 1.000,00 (Euro Mille/00) assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sedo extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
• le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso.
• le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appelto nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
• le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
■ le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna
dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da al sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E UBERA SCELTA DEL LEGALE* lettera A);
• le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, dei Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con
ai sensi deil'Art. ‘GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE’ lettera B);
• le spese di giustizia;
• le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
• Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 • D.L.
11. 03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di
quest'ultima.
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 1.000,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione. l'assicurato può ottenere
informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere contattando la Societa Assicuratrice.
Art 7.DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE -
_La Societa’ di assicuratrice non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie In genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art 541 Codice di Procedura Penale);
• spese di trasferta.
Inoltre esc/uso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art.8 PRESTAZIONE GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “Oggetto dell’Assicurazione” valgono nell’ambito dell’attivita’ professionale per le seguenti garanzie:
0.xx difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di
derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art.
530 codice di procedura penate, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo deO'Assrcurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.
Art. 9.ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro. Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi In Paesi o In zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 10. ESCLUSIONI
Con riferimento al rischi assicurati indicati nell’Art "PRESTAZIONI GARANTITE", l’assicurazione non è prestata nel seguenti casi:
• controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
• controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. "PRESTAZIONI GARANTITE”; controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
• controverse in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall‘ Art “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
• controversie in materia dì diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustìzia amministrativa salvo quanto previsto dall'Art "PRESTAZIONI GARANTITE";
• controversie In materia di contratti preliminari di vendita o di contratti ai compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
• controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dail’Assicurato o non Identificati In polizza; controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione,
ristrutturazione
immobiliare per ie quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. SI intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell’unità Immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
• controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o
dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
• controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
• controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito,
presso Enti pubblici;
• controversie derivanti dall’attività Imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro
subordinato, fatto salvo per quest’ultimo caso quanto previsto dall' Art "PRESTAZIONI GARANTITE";
• controversie In materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i
rapporti tra soci ed amministratori e ie controversie derivanti da contratto di agenzia;
• controversie contrattuali con la Societa’ assicuratrice ; controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’ Art. "PRESTAZIONI
GARANTITE".
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 11. INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per II momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti :
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula detta presente Polizza se il precedente contratto proviene da una Compagnia diversa dalla Societa’ assicuratrice _e purché non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio (proveniente da altra Societa’ Assicuratrice_, senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Xxxxxxx e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla Societa’ Assicuratrice , nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nel casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• Indagini o rinvìi a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
• le imputazioni penali per reato continuato.
In tali Ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 12. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. il Contraente/Assicurato deve Immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza inviando denuncia scritta alla Societa’ Assicuratrice, all’agenzia di riferimento o al Broker.
2. In ogni caso deve trasmettere alla Societa’ Assicuratrice
copia di ogni atto a lui xxxxxxxxx, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. il Contraente/Assicurato dovrà indicaro il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
Art. 13. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la societa’ assicuratrice in modo completo e veritiero di tutti i particolari del
sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo
completo e veritiero su tutti i fatti, Indicare I mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 14. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo dì componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, la societa’ assicuratrice esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di . In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla societa’ assicuratrice , o quando vi sia conflitto di interessi fra la societa’ assicuratrice e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Societa’ assicuratrice.
Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati In un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo alla Societa’ assicuratrice; in questo caso la stessa rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente In sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere alla Societa’ assicuratrice_ di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione xxxxxxxxxx.Xx societa’ assicuratrice conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con la societa’ assicuratrice. .
_La societa’ assicuratrice rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.
La Societa’ assicuratrice non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
Revoca dell’incarico al legale designalo o rinuncia al mandato da parte dello stesso In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la Societa’ Assicuratrice rimborsa te spese di un solo legate a scelta dell'Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la societa’ assicuratrice rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la societa’ assicuratrice rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D Obblighi dell'Assicurato in merito aali onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicuralo delle spese sostenuto per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con I legali e I periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società assicuratrice. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo.
_La Societa’ assicuratrice_, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
g) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la societa’ assicuratrice in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, La Societa’ si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
• in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per _la societa’ assicuratrice, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
• in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente dalla Societa’ assicuratrice.
Art. 15. RECUPERO DI SOMME
Spettano alla Societa’ Assicuratrice_, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
Art. 16. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE
La Societa’ assicuratrice si impegna a fornire agli Assicurati le prestazioni e le garanzie previste in Polizza, alle condizioni e nei termini nella stessa stabiliti.