MANUALE OPERATIVO
Allegato C
Assegnazione Carburante Agricolo Agevolato
di cui al
DM 454/2001 –“Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.”
MANUALE OPERATIVO
INDICE
• 1 - SOGGETTI BENEFICIARI E ATTIVITA’ AGRICOLE AMMESSE
• 2 - CONTENUTI OBBLIGATORI DELLE RICHIESTE
• 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
o 3.1 - ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA
• 4 - FASCICOLO AZIENDALE
o 4.1 - CONDUZIONE DEI TERRENI
o 4.1.2 - TERRENI UBICATI FUORI REGIONE
o 4.1.3 - COLTURE IN PIEDI
o 4.1.4 - PASCOLO
• 5 - MACCHINE E ATTREZZATURE
• 6 - VARIAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE
• 7 - EVENTI ECCEZIONALI
• 8 - CESSAZIONE DELL’IMPRESA
• 9 - TRASFERIMENTI DI CARBURANTE
• 00 - XXXXX XX XXXXXXXXXX AGRICOLO AGEVOLATO
• 11 - RECUPERI DI ACCISA
• 12 - DICHIARAZIONI SEMESTRALI DEI CONSUMI E DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO DI OLI
MINERALI NEGLI USI AGEVOLATI (ART. 6 DM 454/2001)
o 12.1 – DICHIARAZIONI SEMESTRALI
o 12.2 – DICHIARAZIONE DI ABBENUTO IMPIEGO
o 12.3 - RIMANENZE
o 12.4 – ANNULLAMENTO DELLE DICHIARAZIONI
• 13 - ANTICIPAZIONI COLTURALI
• 14 - DOCUMENTAZIONE AI FINI UMA
1. SOGGETTI BENEFICIARI e ATTIVITA’ AGRICOLE AMMESSE
Sulla base di quanto disposto dal D.M. 454/01, la concessione dell’agevolazione fiscale sul carburante agricolo spetta ai seguenti soggetti:
a) esercenti attività agricole iscritti nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e nell’Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999,
n. 503 (Comprese le Cooperative di conduzione). Non rientrano fra i beneficiari per l’ammissione all’agevolazione i soggetti non titolari di partita IVA e non iscritti alla C.C.I.A.A.;
b) cooperative, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all’esercizio delle singole imprese (Cooperative di servizi);
c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
d) consorzi di bonifica e di irrigazione nell’ambito delle rispettive attività istituzionali;
e) imprese agromeccaniche.
Per gli esercenti attività agricole, le cooperative e le aziende agricole delle istituzioni pubbliche, le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base. Detto DPR prevede che: “Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; si riporta di seguito la tabella per il calcolo del quantitativo di carburante ammissibile all’agevolazione in base ai capi ed all’estensione di terreno posseduta.
CATEGORIA DI ANIMALI | Durata ciclo in mesi | Numero cicli annui | n capi allevabili per ettaro di superficie |
Polli da carne | 3 | 4 | 4.294,74 |
Galletti | 2 | 6 | 10.200,00 |
Fagiani | 6 | 2 | 2.914,00 |
Tacchini da carne leggeri | 4 | 3 | 1.200,00 |
Tacchini da carne pesante | 6 | 2 | 680,00 |
Conigli | 3 | 4 | 3.022,22 |
Ovicaprini da riproduzione | 12 | 1 | 44,35 |
Suini da ingrasso | 9 | 1,33 | 34,00 |
Suini da riproduzione | 12 | 1 | 14,57 |
Bovini da latte | 12 | 1 | 5,83 |
Bovini da carne | 12 | 1 | 5,83 |
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente(per almeno il 50%) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Per i consorzi di bonifica e di irrigazione, le agevolazioni spettano per i lavori agricoli eseguiti nell’ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali.
In merito alle attività connesse di cui all’art. 2135 comma 3
1 ed in particolare alla “fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo prevalente delle attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”, il DM 454/2001 prevede che, per svolgere lavori agricoli anche presso aziende di terzi con macchine e attrezzature normalmente impiegate per il proprio lavoro, il beneficiario sia iscritto sia nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 1732 in qualità di impresa agricola e risulti anche autorizzato a svolgere l’attività diretta alla fornitura di beni e/o servizi mediante l’utilizzo prevalente delle attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
È da considerare normale l’impiego continuato e sistematico di attrezzature e risorse nell’attività agricola principale; al contrario, non è da qualificarsi normale l’utilizzo occasionale e sporadico nell’attività agricola principale delle attrezzature e risorse che, invece, sono impiegate in modo continuato e sistematico al di fuori dell’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. Nel caso sopra indicato di prestazione di servizi, i consumi dovranno essere rendicontati con la emissione delle fatture per le lavorazioni eseguite e con l’emissione di schede clienti. E’ inoltre necessario che l’utilizzo dei beni normalmente impiegati nell’attività agricola principale sia prevalente rispetto a quello dei beni impiegati solo nell’attività esercitata presso terzi. In questi casi il requisito della prevalenza è rispettato quando il fatturato derivante dall’attività svolta presso l’azienda sia superiore (51%) al fatturato derivante dalla prestazione di beni e servizi presso altre aziende.
Per le imprese agromeccaniche le agevolazioni competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell’Anagrafe delle aziende
1 Per essere considerate connesse, le attività di fornitura di beni o servizi da parte dell’imprenditore agricolo non devono rivestire per dimensione, organizzazione di capitale e risorse la connotazione di attività principale e/o autonoma; in tal senso le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell’attività in misura prevalente rispetto all’utilizzo operato nell’attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.
2 L’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 dispone che:” Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali; spetta altresì alle imprese agro-meccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.”
agricole, in relazione alle attività agricole di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
Nel caso in cui vengano svolte lavorazioni agricole su incarico di imprese commerciali o industriali trasformatrici prive, in quanto tali, del fascicolo aziendale, il carburante agricolo agevolato non potrà essere assegnato.
Ciò in quanto la fase del ciclo produttivo è effettuata dal “terzista” su committenza dell’impresa commerciale, come, ad esempio accade per la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di commercianti o di produttori di mangimi o per la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo, con contratto di coltivazione, da parte di aziende produttrici di prodotti da riscaldamento.
Infine le imprese agromeccaniche miste in funzione della duplice attività svolta, debbono essere iscritte sia come imprese agricole che come imprese agromeccaniche con specifica codifica ATECORI
01.61 “Attività di supporto alla produzione vegetale”.
2. CONTENUTI OBBLIGATORI DELLE RICHIESTE
La richiesta deve contenere i seguenti dati:
1. Per gli ESERCENTI ATTIVITA’ AGRICOLE (comprese le Cooperative di conduzione)
a. Le proprie generalità e relativo domicilio o, nel caso di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale;
b. il codice fiscale e la partita IVA;
c. gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell’anagrafe delle aziende agricole;
d. le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che si intendono utilizzare specificandone la marca e, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa, e per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore. Nel caso in cui esse non siano di proprietà dell’azienda, devono essere indicate le generalità del proprietario;
e. le macchine operatrici di cui all’art.1, comma 3 del D.M.454/2001,che si intendono utilizzare per lavori agricoli, specificando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l’utilizzo;
f. l’ubicazione e dell’estensione dell’azienda, nonché della ripartizione delle colture su di essa praticate, con riferimento al fascicolo aziendale aggiornato;
g. la dichiarazione relativa ai lavori che si intendono eseguire nel corso dell’anno (dal 01/01 al 31/12), con riferimento alle colture, previste dalle tabelle ettaro/coltura, alle superfici o alle quantità. Nel piano colturale della domanda vanno indicate unicamente le superfici per le quali si richiede il carburante agevolato. Inoltre debbono essere specificati i lavori riferiti alle colture, alle superfici o alle quantità che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche. Nella domanda non è richiesto il nominativo del terzista che dovrà essere indicato, insieme con la ragione sociale e la sede legale dell’impresa agromeccanica, in fase di dichiarazione annuale di avvenuto impiego.
2. Per le COOPERATIVE i cui soci non hanno conferito il terreno:
a. la denominazione o ragione sociale, sede legale, nonché delle generalità del rappresentante legale;
b. del codice fiscale e della partita I.V.A.;
c. gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell’Anagrafe delle aziende agricole;
d. le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che si intendono utilizzare specificandone la marca e, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore. Nel caso in cui esse non siano di proprietà dell’azienda, devono essere indicate le generalità del proprietario;
e. le macchine operatrici di cui all’art.1, comma 3 del D.M.454/2001 che si intendono utilizzare per lavori agricoli, specificando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l’utilizzo;
f. deve essere riportato su SIAR l’elenco nominativo dei soci, alla data di presentazione della domanda, presso i quali la cooperativa esegue lavori, specificando, per ciascuno di essi:
- gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
- l’ubicazione e l’estensione della relativa azienda (tale indicazione, avendo rilevanza ai fini della quantificazione del
- beneficio spettante, deve riguardare l’estensione della superficie sulla quale la cooperativa dovrà intervenire e non
- già quella dell’intera azienda appartenente al socio);
- la ripartizione delle colture da effettuare sulla suddetta superficie;
- i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.
Quanto sopra vale anche per le cooperative di conferimento prodotti agricoli costituite da soci
imprenditori agricoli che conferiscono alla cooperativa i prodotti agricoli di propria produzione al fine di svolgere in comune le operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione.
Le cooperative possono eseguire lavori anche presso altre aziende agricole se risultano iscritte al registro delle imprese anche come imprese agromeccaniche.
3. per le AZIENDE AGRICOLE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
a. le generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;
b. il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c. le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che si intendono utilizzare specificandone la marca. Per quelle soggette ad immatricolazione, dovrà essere indicato il numero della targa, mentre per quelle non soggette ad immatricolazione, dovranno risultare il numero del telaio o del motore. Nel caso in cui esse non siano di proprietà dell’azienda, devono essere indicate le generalità del proprietario;
d. le macchine operatrici di cui all’art.1, comma 3 del D.M.454/2001 che si intendono utilizzare per lavori agricoli, specificando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l’utilizzo;
e. l’ubicazione e l’estensione dell’azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate;
f. i lavori che si intendono eseguire nel corso dell’anno, con riferimento alle colture, alle superfici o alle quantità su cui si agirà. Devono essere specificati inoltre quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, per le quali, in fase di rendicontazione annuale, dovranno essere riportate le generalità del titolare, la ragione sociale e la relativa sede legale.
Inoltre il richiedente deve dichiarare su SIAR, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 ss. mm., l’attività agricola che dà titolo per l’accesso all’agevolazione.
4. Per i CONSORZI DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE
a. la denominazione o ragione sociale, sede legale, nonché delle generalità del rappresentante legale;
b. il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c. gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell’Anagrafe delle aziende agricole (se ricorrono i presupposti di legge);
d. le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che si intendono utilizzare specificandone la marca e, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa, mentre per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore. Nel caso in cui esse non siano di proprietà dell’azienda, devono essere indicate le generalità del proprietario;
e. le macchine operatrici che si intendono utilizzare per lavori agricoli, specificando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l’utilizzo;
f. l’ubicazione e l’estensione dell’azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate; (i consorzi di bonifica hanno diritto all’agevolazione per le sole attività agricole che possono eventualmente svolgere e non per le attività di bonifica (movimento ruspe ecc.).
g. i lavori che si intendono eseguire nel corso dell’anno, con riferimento alle colture, alle superfici o alle quantità su cui si agirà. Devono essere specificati inoltre quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, per le quali, in fase di rendicontazione annuale, dovranno essere riportate le generalità del titolare, la ragione sociale e la relativa sede legale.
Inoltre il richiedente deve dichiarare su SIAR, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 ss. mm., l’attività agricola che dà titolo per l’accesso all’agevolazione.
5. per le IMPRESE AGROMECCANICHE
a. le proprie generalità ed il relativo domicilio. Nel caso si tratti di persona giuridica, sono richiesti la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale
b. il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c. la dichiarazione di essere impresa agromeccanica (su SIAR);
d. gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese;
e. le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che si intendono utilizzare specificandone la marca e per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa, mentre per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore. Nel caso
in cui esse non siano di proprietà dell’azienda, devono essere indicate le generalità del proprietario;
f. le macchine operatrici che si intendono utilizzare per lavori agricoli, specificando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l’utilizzo;
Le imprese agromeccaniche possono richiedere un’assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell’anno precedente, salvo diverse disposizioni di legge; possono, altresì, richiedere, nel corso dell’anno, ulteriori assegnazioni.
Per ciò che concerne le imprese agromeccaniche che iniziano ad operare nell’anno, in mancanza del parametro di riferimento costituito dai consumi dell’anno precedente, la richiesta può essere formulata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad un periodo non superiore a sei mesi, nonché alle macchine da utilizzare.
In fase di dichiarazione annuale l’impresa agromeccanica dovrà indicare le lavorazioni e le aziende agricole presso cui sono state effettuate (art. 6 comma 4 DM 454/01), tenendo conto che per le imprese agromeccaniche le agevolazioni competono in relazione alle prestazioni rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate all’anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all’art. 29 del DPR 917/86 e s.m.i..
A prescindere dalla categoria di soggetto richiedente, nella Richiesta di assegnazione annuale devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, da eseguire con l’impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni, anche stagionali, per le quali si prevede l’applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero con l’utilizzo di combustibili diversi (metano, GPL, ecc.).
Le imprese agromeccaniche possono richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato presentando apposita Richiesta Integrativa su SIAR, indicando le ditte presso cui prevede di effettuare le nuove lavorazioni, con il relativo piano colturale.
A dimostrazione che il carburante ricevuto è stato tutto utilizzato, l’impresa agromeccanica richiedente deve produrre, all’atto della richiesta, le schede clienti relative alle ditte e alle lavorazioni eseguite.
Il soggetto che acquisisce la richiesta su SIAR appone timbro, data e firma sulle schede clienti e ne conserva copia.
3.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La presentazione della richiesta avviene esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR - indirizzo web xxxx://xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx) entro il 30 giugno di ogni anno.
La Regione rilascia ai soggetti autorizzati la password per essere abilitati all’accesso all’applicativo.
La richiesta può essere presentata dal beneficiario direttamente, tramite gli uffici regionali o tramite i C.A.A convenzionati con la Regione, mediante conferimento di apposito mandato (Il contratto di mandato deve essere conservato dal CAA).
Nell’ipotesi in cui vengano presentate richieste oltre il termine del 30 giugno(ad esempio ditte costituite successivamente), saranno ammessi unicamente i quantitativi di carburante necessari alle lavorazioni ancora effettuabili da quella data e fino al termine dell’anno solare.
Per le domande presentate entro il 30 giugno che includono lavori già effettuati, l’agevolazione sarà riconosciuta qualora venga riscontrata una rimanenza, al 31 dicembre dell’anno precedente,tale da rendere possibile lo svolgimento dei lavori eseguiti.
Per l’utilizzo di eventuali rimanenze dell’anno precedente è necessario presentare la richiesta annuale, secondo le disposizioni del presente manuale al paragrafo 12.3 ai sensi del presente capitolo.
3.1. ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA
Il responsabile regionale del procedimento può autorizzare l’annullamento della richiesta su
domanda del soggetto interessato,inoltrata sulla base del modello riportato in allegato C/1), fino a quando non sia stata chiusa l’istruttoria.
4. FASCICOLO AZIENDALE
I soggetti richiedenti (ad eccezione di imprese agromeccaniche, aziende agricole delle istituzioni pubbliche e consorzi di bonifica ed irrigazione) sono tenuti alla apertura di una propria posizione anagrafica sul sistema informativo SIAN denominata fascicolo aziendale contenente informazioni di cui all’art. 3 del DP 503/99. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all’art. 9 del decreto del presidente della repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 e all’art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei CAA di cui all’art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 e s.m., che ne curano la tenuta e l’aggiornamento. I dati contenuti nel fascicolo devono essere confermati annualmente.
Il fascicolo aziendale deve riportare la consistenza territoriale dell’azienda a norma del l’art.3 del DPR 1.12.1999 n.503.
4.1. CONDUZIONE DEI TERRENI
4.1.1. Titolo di possesso
Vengono di seguito indicati, per ciascuna tipologia, i documenti che debbono essere conservati presso l’ufficio che carica la domanda su SIAR.
1. Proprietà
- copia atto pubblico o scrittura privata registrata (es. contratto di acquisto), fino alla visualizzazione della visura catastale su SisTer.
2. Usufrutto (unico soggetto legittimato a presentare la richiesta di agevolazione è l’usufruttuario)
- atto di costituzione dell'usufrutto;
- dichiarazione, ai sensi dell’art.38, 3 bis DPR 445/2000,con cui i contitolari conferiscono il potere di rappresentanza.
3. Affitto
- Contratto di affitto registrato.
La documentazione comprovante il contratto d’affitto può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengano indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto.
L'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto (comma 3- bis aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
In tal caso, congiuntamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra (dalla quale si possa evincere che il proprietario è a conoscenza del contratto), è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa appena disponibili, al più tardi contestualmente alla presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego di cui all’art. 6 comma 6.
In ogni caso, ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le superfici condotte in affitto debbono risultare nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda.
- Contratto verbale d’affitto registrato.
Se il contratto è firmato solamente dall’affittuario è necessaria una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal proprietario del terreno dalla quale si possa evincere che questi è a conoscenza del contratto in oggetto.
4. Comproprietà
- Delega ai sensi dell’art.38 comma 3 bis del DPR 445/2000 del/i comproprietario/i ad essere rappresentati nella gestione degli adempimenti necessari per l’assegnazione di carburante agevolato.
5. Comunione dei beni
- Delega del coniuge ad essere rappresentato nella gestione degli adempimenti necessari per l’assegnazione di carburante agevolato.
6. Comodato.
- Si ritengono ammissibili, per ottenere le agevolazioni sugli oli minerali impiegati in lavori agricoli, anche i soggetti che svolgono la loro attività su fondi agricoli condotti a titolo di comodato, purché registrato. La documentazione dovrà contenere la specifica indicazione della durata del contratto di comodato, nonché gli estremi della registrazione del contratto medesimo.
4.1.2. Terreni ubicati fuori Regione
L’art. 2 comma 10 del DM 454/2001 prevede la presentazione, da parte dei soggetti interessati che abbiano terreni ubicati in più provincie appartenenti a regioni diverse, un’unica dichiarazione all’ufficio regionale o provinciale competente nel territorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risulta iscritta.
L’ufficio che riceve la richiesta di determinazione dei quantitativi di gasolio da assegnare relativamente a terreni situati in regioni diverse procederà a trasmetterla agli uffici regionali rispettivamente competenti affinché provvedano alla preventiva istruttoria per la individuazione del quantitativo di prodotto da ammettere ad impiego agevolato e quindi ne danno comunicazione all’ufficio richiedente che provvederà alla conseguente assegnazione.
Non è tuttavia preclusa la possibilità per l’utente di presentare distinte richieste di determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all’impiego agevolato presso i singoli uffici regionali o provinciali territorialmente competenti rispetto alla ubicazione dei terreni. In questo caso debbono essere specificati esclusivamente i terreni ricadenti nella regione interessata e l’ufficio che ha ricevuto la domanda provvederà ad eseguire l’istruttoria, ad assegnare il quantitativo di carburante spettante e a darne comunicazione all’ufficio UMA della provincia nella quale la ditta richiedente risulta iscritta alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.
4.1.3 Colture acquistate “in piedi”
In base alla normativa che individua nel fascicolo lo strumento esclusivo per dialogare con la pubblica amministrazione, non è possibile accettare contratti che non appaiono sul fascicolo.
4.1.4 Pascolo
Per la definizione di pascolo si fa riferimento al Reg. CE 1122/09. Il carburante agricolo agevolato può essere concesso per le lavorazioni del pascolo previste dalla tabella ettaro/coltura avendo accertato le seguenti condizioni oggettive:
- presenza di erba sfalciabile;
- pendenze del pascolo compatibili con l’uso di mezzi meccanici;
- presenza di vie di accesso percorribili con mezzi meccanici alle superfici interessate;
Ai fini di tale accertamento è prevista la visita aziendale svolta dai funzionari regionali. Per superfici inferiori a 3 Ha si fa riferimento al sopralluogo effettuato nel triennio precedente. L’agevolazione è comunque limitata ad un unico sfalcio.
5. MACCHINE E ATTREZZATURE
Ai fini della presentazione della richiesta di carburante agricolo agevolato l’utente deve dichiarare,
come previsto dal DM 454/2001, le macchine e le attrezzature3 che intende utilizzare per le lavorazioni che effettua nell’anno a cui si riferisce la richiesta.
I dati delle macchine, delle attrezzature e degli impianti vanno caricati e scaricati nell’apposita sezione di gestione dei macchinari del SIAR.
I macchinari adibiti a lavori agricoli rientrano nelle fattispecie sotto riportate:
- macchine agricole previste dall’articolo 57 del nuovo Codice della Strada, approvato con X.Xxx. 30 aprile 1992, n. 285 ss. mm. (macchine agricole semoventi e trainate4);
- impianti ed attrezzature destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali;
- macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;
- macchine operatrici di cui all’art. 58 del Codice della Strada quando sono permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole.
3Art. 110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole
Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 ) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3) e lettera b),.punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessivi non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità' tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento a nome di colui dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
Le ATTREZZATURE sono le macchine agricole non soggette ad immatricolazione.
4Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
• trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice xxxxxxxx;
• macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione di operazioni acole;
• macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7t compreso il conducente;
b) Trainate:
• macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) paragrafo 3;
•rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
Qualora venga richiesta l’agevolazione per la benzina, le macchine agricole devono avere una potenza del motore non superiore a 40 CV e non possono essere adibite a lavori conto terzi.
Non sono comprese tra le macchine agricole:
- i ciclomotori (art. 52 del C.d.S.);
- i motoveicoli (art. 53 del C.d.S.);
- gli autoveicoli (art. 54 del C.d.S.);
- le macchine operatrici di cui all’art. 58 del predetto X.Xxx. 30 aprile 1992, n. 285 quando non sono permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole.
Il richiedente deve indicare il titolo di possesso delle macchine e delle attrezzature agricole. Sono ammessi i seguenti titoli di possesso:
a. proprietà/comproprietà;
x. xxxxxxx registrato;
c. affitto/noleggio registrato;
d. comodato registrato.
I contratti di affitto e di comodato devono contenere l’indicazione del termine di scadenza. Qualora il proprietario sia diverso dal richiedente quest’ultimo ne deve indicare le generalità.
Per l’inserimento di macchine agricole e attrezzature, l’utente deve presentare i seguenti documenti:
- nel caso di proprietà: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nella richiesta di carburante o richiesta integrativa ai sensi del DPR 445/2000;
- nel caso di contratti di leasing, affitto, noleggio, comodato d’uso: copia del relativo contratto in cui sia specificata anche la data di scadenza oltre che la matricola del telaio ed il numero di targa, se del caso.
6.VARIAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE
L’art. 2 comma 11 del DM 454/2001 prevede che le variazioni dei dati dichiarati e quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, intervenute dopo la presentazione della richiesta, vanno comunicate “entro trenta giorni dal verificarsi della variazione”.
Le variazioni vanno inserite su SIAR mediante il modello “Richiesta Integrativa”.
Possono essere indicate direttamente nelle dichiarazioni semestrali le variazioni riguardanti lavorazioni che, pur essendo state indicate in richiesta, non sono state eseguite riportando la coltura, la superficie, la lavorazione ed il quantitativo di carburante assegnato. Detto carburante non potrà essere dichiarato consumato ma dovrà costituire rimanenza.
Possono altresì essere direttamente indicate nelle dichiarazioni semestrali le variazioni, diverse dai dati relativi alla titolarità della domanda, che non determinano una modifica del quantitativo assegnato.
Nel caso di decesso del titolare dell’azienda la comunicazione all’ufficio regionale deve essere effettuata entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, a norma dell’art.2, comma 11 DM 454/01.
7.EVENTI ECCEZIONALI
In caso di eventi eccezionali, ad esempio avversità atmosferiche, la Regione dispone con apposito provvedimento dell’esigenza di procedere all’assegnazione di quantitativi di carburante superiori a quelli previsti dalla tabella ettaro-coltura di riferimento. Tale provvedimento individua le zone, le colture e le lavorazioni interessate dall’evento eccezionale.
Alle imprese che abbiano presentato apposita Richiesta Integrativa su SIAR per le finalità di cui al presente punto, l’assegnazione dei nuovi quantitativi è subordinata all’esito positivo di una visita aziendale effettuata dalla Regione, salvo diversa disposizione del citato provvedimento regionale.
8.CESSAZIONE DELL’IMPRESA
In caso di cessazione dell’impresa, occorre comunque provvedere agli adempimenti previsti dal DM 454/2001, art. 6, quindi eseguire le Annotazioni semestrali e dichiarazione di avvenuto impiego.
Nel caso di cessazione di ditta individuale per decesso del titolare, deve essere prodotta dal soggetto legittimato apposita documentazione comprovante la propria posizione, al fine degli adempimenti di cui all’art.6 DPR454/2001 sopra indicati.
In caso di mancato trasferimento della rimanenza ad altro soggetto, si applicano le disposizioni vigenti sul pagamento dell’accisa (vedi paragrafo 9 del presente manuale).
9. TRASFERIMENTI di CARBURANTE
L’articolo 6, comma 8, del DM 454/2001 prevede che in caso di cessazione della ditta,le rimanenze di carburante agricolo agevolato possano essere trasferite presso un’altra impresa o presso uno dei depositi autorizzati.
A tal fine, sulla base della dichiarazione di avvenuto impiego, dovrà essere presentata, secondo il modello riportato in allegato C/2) al presente manuale, la domanda di trasferimento di carburante, che dovrà contenere gli estremi identificativi del destinatario.
Il responsabile regionale provvederà all’istruttoria emettendo il nulla osta regionale da trasmettere agli interessati oltre che all’agenzia delle Dogane quando risulti necessario l’emissione del DAS da parte di quest’ultima.
Nel caso di cessazione di un ramo di attività nell’ambito di un’impresa mista le eventuali rimanenze di carburante agricolo agevolato possono essere attribuite con le stesse modalità di cui sopraall’interno della medesima impresa (stesso CUAA) o al deposito autorizzato.
10. FURTO DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO
In caso di furto di carburante agricolo agevolato l’impresa, previa denuncia all’Autorità competente (il più vicino organo di Polizia giudiziaria - Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato),
ne dà comunicazione anche all’ufficio delle Dogane e all’ufficio regionale territorialmente competente, indicando il quantitativo sottratto e allegando copia della denuncia di furto presentata.
Gli estremi della denuncia di furto devono comunque essere riportati nella Dichiarazione annuale di avvenuto impiego.
Il carburante sottratto va indicato nella denuncia come oggetto di furto. La ditta interessata può chiedere una assegnazione sostitutiva a seguito di dimostrazione della restituzione dell’accisa per il quantitativo corrispondente.
11. RECUPERI DI ACCISA
Si dispone il recupero di accisa nei seguenti casi:
• prelevamento di carburante agevolato in quantità maggiore dell’assegnazione:le imprese che, in tale eventualità, si attivino spontaneamente, prima di qualsiasi controllo da parte della Regione, devono inviare apposita comunicazione alla Regione (responsabile regionale) e all’Ufficio delle Dogane. In tale comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati identificativi dell’impresa, quelli dell’assegnazione e del rifornimento in eccedenza rispetto al quantitativo previsto dall’assegnazione nonché la dichiarazione di volersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso; il carburante agevolato prelevato in eccesso rispetto alla assegnazione netta non può mai essere dichiarato come rimanenza, anche se risulta non consumato, perché non rientra nella disponibilità del produttore in quanto non assegnato.
• utilizzo difforme dalla richiesta: tale circostanza ha luogo quando, a seguito di controlli sull’impresa, venga riscontrato un consumo di carburante non conforme a quanto dichiarato;
• cessazione di impresa o di ramo di attività in mancanza di trasferimento delle rimanenze ad altro soggetto (anche deposito autorizzato) (ai sensi del DM DM 454/2001, art. 6, comma 8);
• residuo dichiarato dal produttore al 31 dicembre di ogni anno e non riassegnato l’anno successivo
in quanto non richiesto, in assenza di cessazione d’impresa;
• residui trasferiti da altra azienda e non riassegnati in quanto la ditta ricevente non ha presentato richiesta di carburante.
• richiesta di nuova assegnazione a seguito di furto di carburante agricolo agevolato. Gli uffici regionali procederanno alla nuova assegnazione solo a seguito della comunicazione dell’interessato riguardante l’avvenuto versamento dell’accisa da recuperare.
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del DM 454/2001, il responsabile regionale comunica all’ufficio delle Dogane competente per territorio i quantitativi di carburante soggetti a recupero, indicandone le cause nonché i dati anagrafici delle ditte interessate.
12. DICHIARAZIONI SEMESTRALI DEI CONSUMI E DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO DI OLI MINERALI NEGLI USI AGEVOLATI (ART. 6 DM 454/2001)
12.1. DICHIARAZIONI SEMESTRALI
Entro la scadenza di ogni semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento l’impresa deve presentare una dichiarazione ai sensi dell’art. 6, commi 2-3-4 contenente l’indicazione dei consumi complessivi di prodotti petroliferi5.
Tali dichiarazioni semestrali vanno rese dall’impresa tramite SIAR utilizzando le sezioni “Denuncia I semestre” e “Denuncia II semestre”. L’annotazione e relativa dichiarazione su SIAR riferita sia al primo che al secondo semestre, può essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. È consentito il caricamento su SIAR della dichiarazione resa entro il 31 dicembre su supporto cartaceo, conservata dall’utente, fino alla dichiarazione di avvenuto impiego comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Questo obbligo non ricorre per le imprese agromeccaniche, ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 del decreto.
I Consorzi di bonifica e di irrigazione dovranno indicare nelle dichiarazioni semestrali l’area di intervento.
La produzione di tali documenti tramite SIAR assolve agli obblighi di annotazione di cui al comma 2, in quanto il libretto di controllo del richiedente si compone dei documenti informatici sottoscritti all’interno del sistema informativo della Regione.
12.2 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO
Entro il 30 giugno di ogni anno, e comunque prima della richiesta annuale, l’impresa deve rendere tramite il SIAR una dichiarazione annuale ai sensi del art. 6 comma 6 del DM 454/01, riferita ai consumi complessivi dell’anno solare precedente. In essa sono indicati complessivamente i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati al 31 dicembre dell’anno precedente (rimanenze6) dei quali si terrà conto in sede di assegnazione nell’anno solare successivo; va inoltre indicato il CUAA dell’impresa agromeccanica incaricata per le lavorazioni, già specificate nella richiesta di assegnazione approvata (art.2 comma 7).
5La circolare 49/D 29 luglio 2002 dell’Agenzia delle Dogane prevede che “Con riferimento al comma 2 dell’articolo in esame (art.6) , per quanto attiene alle annotazioni dei consumi complessivi che i soggetti titolari dell’agevolazione sono chiamati ad effettuare semestralmente sui libretti di controllo <…>.” 6 Fanno parte delle rimanenza anche i quantitativi rimasti nei serbatoi delle macchine.
Poiché l’assegnazione del carburante ha validità per un solo anno, la rimanenza dichiarata dal produttore al 31 dicembre di ogni anno, per poter essere riutilizzata nell’anno successivo, deve essere riassegnata. Ciò comporta che, nel caso in cui il produttore intenda o preveda di utilizzare solo la rimanenza senza acquistare altro carburante agevolato presso un deposito, dovrà comunque presentare una domanda di assegnazione del carburante agevolato per l’anno in corso in modo che copra il residuo detto, pena l’impossibilità di poterlo dichiarare come consumato e l’obbligatorietà di versarne l’accisa in quanto consumo non autorizzato.
Nel caso di rimanenze trasferite da altra azienda, la ditta ricevente, dopo che la ditta cedente ha provveduto ad effettuare il trasferimento del residuo, deve presentare una domanda nella quale il residuo dovrà essere ricompreso nella sua assegnazione lorda, altrimenti quel residuo non potrà essere utilizzato.
Se la ditta decide di non presentare più richiesta di carburante agevolato, e quindi proceda alla chiusura della propria posizione, se dall’ultima domanda risulta una rimanenza, la dovrà trasferire al deposito autorizzato presso il quale aveva acquistato il carburante o ad altro produttore agricolo. Se ciò non fosse possibile e, al tempo stesso, non la ditta intenda ripresentare una nuova richiesta di assegnazione per il residuo, dovrà dichiarare quel residuo ai fini del recupero di accisa pagando il relativo importo e la sanzione per il carburante che trattiene in azienda.
Ciò assolve all’obbligo di conformità dell’uso effettivo dei prodotti agevolati alle previsioni contenute della Richiesta autorizzata (comma 6).
Tale dichiarazione rilasciata su SIAR denominata “Denuncia Annuale” deve contenere tutti gli elementi richiesti dall’art. 6 e in particolare:
- i quantitativi di carburante agevolato utilizzati per le lavorazioni autorizzate eseguite;
- nel caso di lavorazioni affidate ad imprese agromeccaniche, l’identificativo unico (C.F.) dell’impresa agromeccanica che ha eseguito le lavorazioni;
- le rimanenze.
Le cooperative (cooperative i cui soci non hanno conferito i propri terreni)dovranno indicare in Denuncia Annuale, ai sensi del comma 7 art.6 , le lavorazioni e le aziende agricole dei soci presso cui esse sono state effettuate.
L’impresa agromeccanica dovrà indicare in Denuncia Annuale, ai sensi del comma 4, le lavorazioni e le aziende agricole presso cui esse sono state effettuate. La Denuncia Annuale va in questo caso corredata dalle “Schede clienti”e dalle Fatture relative ai lavori eseguiti.
Per ogni azienda presso la quale si effettuano le lavorazioni deve essere redatta una Scheda cliente, da compilare entro cinque giorni dalla conclusione delle lavorazioni eseguite per ciascuna coltura; se un cliente ha terreni che ricadono in più province ricadenti in regioni diverse occorre compilare una scheda per ogni provincia.
Nella singola Scheda cliente debbono essere riportate:
- l’identificativo unico (CUAA) dell’impresa presso la quale sono state eseguite le lavorazioni;
- le lavorazioni eseguite per ciascuna coltura nell’azienda agricola di riferimento;
- la superficie lavorata per ogni coltura e lavorazione;
- i quantitativi di prodotti consumati nell’azienda agricola di riferimento.
Qualora a seguito di controllo vengano riscontrate differenze di superficie tra i dati annotati nelle schede clienti, la superficie contenuta nel fascicolo aziendale e la superficie indicata nella richiesta di assegnazione dell’azienda cliente si provvederà nel modo seguente: fino a cinque ettari di scostamento attraverso la compensazione sull’assegnazione successiva di carburante. Nel caso in cui non fosse possibile dar corso a tale forma di recupero si procederà a segnalare il fatto all’Agenzia delle Dogane. Per scostamenti di superfici superiori a cinque ettari si procederà direttamente con la segnalazione all’Agenzia delle Dogane.
I documenti fiscali relativi alle dichiarazioni devono essere conservati per almeno cinque anni sia dal richiedente il carburante agricolo agevolato che dal CAA o dall’ufficio presso cui vengono presentate le istanze.
La Dichiarazione di avvenuto impiego va resa inoltre:
a) in caso di cessazione dell’impresa;
b) per le aziende che, pur avendo ottenuto un’assegnazione di carburante, non hanno proceduto ad alcun prelievo di carburante e non hanno residui assegnati da utilizzare.
La mancata presentazione della Dichiarazione di avvenuto impiego, nei prescritti termini comporta la segnalazione della ditta all’Agenzia delle Dogane per gli adempimenti di cui all’art. 50 del Testo Unico delle accise7- D Lgs.26.10.1995 n.504.
12.3 RIMANENZE
Poiché l’assegnazione del carburante ha validità per un solo anno, il residuo dichiarato dal produttore al 31 dicembre, per poter essere riutilizzato nell’anno solare successivo, deve essere riassegnato, attraverso la presentazione di una nuova domanda. In mancanza il produttore sarà obbligato a versare l’accisa a causa del residuo dichiarato e non riassegnato.
La stessa situazione si verifica per i residui trasferiti da altra azienda, che rappresentano una rimanenza in capo alla ditta ricevente, la quale per poter utilizzare il carburante trasferito deve presentare una domanda; in assenza la ditta sarà obbligata a versare l’accisa a causa della mancata assegnazione del carburante acquisito.
12.4 ANNULLAMENTO DELLE DICHIARAZIONI
Il responsabile regionale del procedimento può autorizzare l’annullamento delle dichiarazioni su domanda del soggetto interessato, presentata secondo la modulistica allo scopo predisposta riportata all’allegato C/1). La richiesta di annullamento può essere accolta fino all’approvazione della richiesta annuale comunque non può essere presentata oltre il 30 giugno. In questo caso la nuova dichiarazione deve essere inoltrata entro lo stesso giorno. La presentazione oltre tale data dà luogo ad inadempimento ai sensi del D Lgs.26.10.1995 n.504.
13. ANTICIPAZIONI COLTURALI
Nella domanda annuale vanno indicate come “anticipazioni colturali” le lavorazioni da effettuarsi nell’anno in corso sulle colture il cui raccolto verrà realizzato nell’anno solare successivo alla domanda.
Eventuali differenze dovute a lavorazioni non effettuate vanno segnalate nella dichiarazione semestrale del 31/12 ed il corrispondente quantitativo di carburante assegnato e non utilizzato dovrà essere riportato in rimanenza.
Nel caso di preparazione del terreno per una coltura il cui raccolto avverrà l’anno successivo, non si è in presenza di variazione se nell’anno successivo sarà realizzata una coltura diversa da quella indicata
7Art. 50 Inosservanza di prescrizioni e regolamenti (Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993). Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro - Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. vv), D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del
medesimo X.Xxx. 48/2010 e, dall'art. 11, comma 5, lett. a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
nella domanda dell’anno precedente in quanto le domande sono indipendenti. Le variazioni intervengono solo in caso di modifiche del piano colturale dell’anno in corso.
14.DOCUMENTAZIONE AI FINI UMA
La documentazione riguardante i dati relativi alla richiesta deve essere conservata dal mandatario. Nel caso in cui la richiesta sia presentata direttamente dai beneficiari la documentazione di seguito indicata, non compresa nel fascicolo aziendale, dovrà essere trasmessa alla Regione.
Fascicolo aziendale e domanda presso il medesimo CAA
Ditte Conto Proprio (CP)
• Mandato UMA;
• Documento del rappresentante legale valido;
• Fotocopia del codice fiscale e partita IVA (per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria);
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.Lgs. 445/00) resa nella richiesta annuale e integrativa relativa all’iscrizione al registro delle imprese presso la C.d.C.;
• Documentazione attestante la consistenza territoriale con riferimento al paragrafo 4.1 del presente manuale;
• Delega ai sensi dell’art.38 comma 3 bis del DPR 445/2000 del/i comproprietario/i ad essere rappresentati nella gestione degli adempimenti necessari per l’assegnazione di carburante agevolato, ove ricorre;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.Lgs. 445/00) riguardante la proprietà delle macchine/attrezzature, resa nella richiesta annuale e integrativa;
• Contratti di affitto/noleggio/leasing/comodato,riguardanti il possesso delle macchine;
• Copia dei libretti di controllo del quinquennio precedente (per il 2014 copia dei libretti completi degli allegati del 2009.
• Documentazione prevista dai capitoli 3.1 – 8 – 9 – 10 - 12.4 quando ricorre il caso.
Ditte Conto Terzi (CT)
• Documento del rappresentante legale valido;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.Lgs. 445/00) relativa all’iscrizione al registro delle imprese presso la C.d.C., resa nella richiesta annuale e integrativa;
• Fotocopia della Partita Iva e del codice fiscale (per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria)
• Mandato UMA
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.Lgs. 445/00) riguardante la proprietà delle macchine/attrezzature, resa nella richiesta annuale e integrativa;
• Contratti di affitto/noleggio/leasing/comodato, riguardanti il possesso delle macchine;
• Copia dei libretti di controllo del quinquennio precedente (per il 2014 copia dei libretti completi degli allegati del 2009. Dal 2010 in poi copia delle schede clienti e delle fatture.
• Documentazione prevista dai capitoli 3.1 – 8 – 9 – 10 - 12.4 quando ricorre il caso.
Cooperative
• Documentazione cartacea prevista per il fascicolo aziendale dalla circolare AGEA ACIU.2012.90 del 29/02/2012 e s.m.i.:
• Mandato UMA;
• Documento del rappresentante legale valido;
• Fotocopia del codice fiscale e partita IVA (per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria);
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nella richiesta annuale e integrativa (art. 46 D.Lgs. 445/00) relativa all’iscrizione al registro delle imprese presso la C.d.C.;
• Documentazione attestante la consistenza territoriale con riferimento al paragrafo 4.1 del presente manuale (solo cooperative di conduzione);
• Copia dello Statuto;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.Lgs. 445/00) riguardante la proprietà delle macchine/attrezzature, resa nella richiesta annuale e integrativa;
• Contratti di affitto/noleggio/leasing/comodato,riguardanti il possesso delle macchine;
• Copia dei libretti di controllo del quinquennio precedente (per il 2014 copia dei libretti completi degli allegati del2009.
• Documentazione prevista dai capitoli 3.1 – 8 – 9 – 10 - 12.4 quando ricorre il caso.
Aziende agricole delle istituzioni pubbliche
• Mandato UMA;
• Documento del rappresentante legale valido;
• Fotocopia del codice fiscale e partita IVA (per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria);
• Documentazione attestante la consistenza territoriale con riferimento al paragrafo 4.1 del presente manuale;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47D.Lgs. 445/00) riguardante la proprietà delle macchine/attrezzature, resa nella richiesta annuale e integrativa;
• Contratti di affitto/noleggio/leasing/comodato,riguardanti il possesso delle macchine;
• Copia dei libretti di controllo del quinquennio precedente (per il 2014 copia dei libretti completi degli allegati del2009;
• Dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l’attività che dà titolo per l’accesso all’agevolazione;
• Documentazione prevista dai capitoli 3.1 – 8 – 9 – 10 - 12.4 quando ricorre il caso.
Consorzi di bonifica e irrigazione
• Mandato UMA;
• Documento del rappresentante legale valido;
• Fotocopia del codice fiscale e partita IVA (per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria);
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.Lgs. 445/00) relativa all’iscrizione al registro delle imprese presso la C.d.C., resa nella richiesta annuale e integrativa;
• Documentazione attestante la consistenza territoriale con riferimento al paragrafo 4.1 del presente
manuale;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.Lgs. 445/00) riguardante la proprietà delle macchine/attrezzature, resa nella richiesta annuale e integrativa;
• Contratti di affitto/noleggio/leasing/comodato,riguardanti il possesso delle macchine;
• Copia dei libretti di controllo del quinquennio precedente (per il 2014 copia dei libretti completi degli allegati del 2009;
• Dichiarazione del legale, resa ai sensi del DPR. 445/00 rappresentante dalla quale risulti l’attività che dà titolo per l’accesso all’agevolazione;
• Documentazione prevista dai capitoli 3.1 – 8 – 9 – 10 - 12.4 quando ricorre il caso.
In caso di presentazione di domanda presso un ufficio diverso dal detentore del fascicolo aziendale, la documentazione cartacea prevista per il fascicolo aziendale dalla circolare AGEA ACIU.2012.90 del 29/02/2012 e s.m.i., ove prevista, è sostituita dalla scheda di validazione del fascicolo.
***********************
A: Regione Marche
ALLEGATO C/1
Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca ANCONA Via Tiziano,44
Fax 000-0000000
p.c. Responsabile regionale
Assegnazioni Carburante Agricolo Agevolato
Oggetto: Annullamento Rilascio Istanza n:
Con la presente si richiede di disporre l’annullamento dell’istanza in oggetto avente i riferimenti sotto riportati:
CAA Mandatario | |
CUAA Beneficiario | |
Ragione Sociale Beneficiario | |
Tipo Istanza (Denuncia/Richiesta/Assegnazione) | |
Motivo richiesta annullamento | |
Segnatura Documento informatico | |
Recapito telefonico n. |
IL RICHIEDENTE
in qualità di
Rappresentante legale/CUAA
<Nome e Cognome>
<firma>
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità
SI AUTORIZZA
IL RESPONSABILE REGIONALE
ALLEGATO C/2
AL RESPONSABILE REGIONALE UMA
C/O REGIONE MARCHE SERVIZIO AGRICOLTURA
P.F. COMPETITITIVTA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA
FAX 000000000
OGGETTO: Trasferimento carburante agricolo agevolato ad azienda agricola/ deposito autorizzato. DM 14/12/2001 n. 454, art. 6 – comma 8.
La presente per comunicare che, a seguito della CESSAZIONE dell’attività, la ditta
CUAA
con sede a
, n. , avendo una giacenza di : Gasolio conto proprio litri ,
251658752 gasolio conto terzi litri , 251659776 gasolio serre litri , benzina litri
(barrare la voce che interessa)
( ) in via
CHIEDE
il trasferimento del carburante sopra indicato alla ditta
Azienda agricola;
impresa agromeccanica;
deposito autorizzato; (barrare la voce che interessa)
CUAA , con sede a ( ) in xxx , x. .
Allegati:copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del cedente e del ricevente.
lì
Firma del titolare/rappresentante legale/erede
della ditta cedente Firma della ditta ricevente
NULLA OSTA :
Il Responsabile Regionale