UNIONE DI COMUNI CENTRALE UNICA COMMITTENZA
“TRA BARAGGIA E BRAMATERRA”
CENTRALE UNICA COMMITTENZA
per il Comune di Ghemme
DISCIPLINARE DI GARA
(art. 60 D.Lgs n. 50/2016)
Procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento del contratto di concessione di beni e del servizio di prestazione energetica (Energy Performance Contract), mediante Partenariato Pubblico-Privato (Art. 180 comma 1 D.Lgs n.50/2016), per la riqualificazione energetica e la gestione energetica di n. 6 edifici pubblici di proprietà dei Comuni di Borgomanero e Ghemme, compresa la fornitura energetica, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica e la conduzione degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria per garantire gli standard di comfort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) ed art. 15 del D.Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102.
CUP E42I19000050007. - CIG 79642567F5
STAZIONE APPALTANTE:
Unione dei Comuni Tra Baraggia e Bramaterra
Cantone Chiesa n. 13 Cap: 00000 Xxxxxxxxx (XX);
Tel: 0161/857300 Fax: 0161/857989
Posta Elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xx
Sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Responsabile del Procedimento: Xxxxxx dott. Xxxxxx
Profilo di committente: Unione Comuni Tra baraggia e Bramaterra
Responsabile del Procedimento: Xxxxxx dott. Xxxxxx
Determinazione a Contrarre per il Comune di Ghemme: N. 143 Del 23.05.2019
Determinazione a Contrarre per il Comune di Borgomanero N 180 Del22.05.2019.
3.B Richieste di chiarimenti 7
4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 8
5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 10
5.A REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GENERALE 10
5.B REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA 11
5.C REQUISITI DI CAPACITÀ’ TECNICA E ORGANIZZATIVA 12
6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 14
6.A CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE (max 70 punti) 14
6.B CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE (max 30 punti) 18
7 FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO 20
8 DETERMINAZIONE DEL CANONE 21
8.A DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO DELLA FASE 1 21
8.B DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO DEI 12 ANNI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI (FASE II) 21
8.B.1 Quota relativa ai consumi di energia (CC) 22
8.B.2 Quota relativa alla gestione e agli interventi di manutenzione () 22
8.B.3 Quota di canone relativa agli interventi di riqualificazione () 23
10 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 25
10.A TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 25
10.B MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 25
11.A BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 26
11.B BUSTA B – OFFERTA TECNICA 30
11.C BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 33
12 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI 35
14 CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 35
15 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. SUBAPPALTO. 37
16 CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 38
18 PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA 39
20 VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 41
22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 41
23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 42
Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx è capofila del progetto europeo denominato “STEPPING, cofinanziato dal programma di Cooperazione Territoriale Europea MED .
Oltre alla Regione Piemonte sono partner del progetto i seguenti soggetti: ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENCY (Modena), Business Support Centre Ltd, Kranj, Regional Development Agency (BSC), ENVIRONMENT PARK SPA, Huelva County Council, Malta Intelligent Energy Management Agency, Aegean Energy Agency, Regional energy and environment agency in Rhône-Alpes, Regional Energy and Environment Agency from North Alentejo.
Tale progetto si inserisce nel quadro di attività svolte da tempo dalla Regione Piemonte, con particolare riferimento alla definizione di strategie di politica energetica rivolte al raggiungimento degli obiettivi comunitari al 2020 e al 2030 in materia di energia sostenibile, all’attivazione di sistemi di incentivazione finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica, all’incremento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e al contenimento dei consumi, nonché alla sensibilizzazione sulle tematiche energetiche.
La Regione Piemonte ha aderito nel 2010 in qualità di Struttura di Coordinamento all'iniziativa della Commissione Europea denominata Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), che raccoglie i Comuni che intendono impegnarsi formalmente a redigere e attuare un piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES). Grazie all’azione di coordinamento della Regione, della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Novara e Alessandria ad oggi sono oltre 120 i Comuni della Regione Piemonte associati al Patto dei Sindaci. Questi Comuni si sono quindi impegnati ad elaborare, implementare e monitorare un proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e necessitano pertanto di essere supportati dalle Strutture di Coordinamento.
Il progetto STEPPING (inizio 01.11.2016 – conclusione 30.10.2019) ha la finalità di promuovere la diffusione dei Contratti di Prestazione Energetica (EPC) nell’area del Mediterraneo, mediante attività di coordinamento e sperimentazione di iniziative locali, definizione di linee guida e attività di disseminazione e formazione.
Per l’attuazione del progetto in ambito locale, la Regione Piemonte, prestando supporto tecnico e giuridico agli Enti Pubblici del territorio deve creare le condizioni di attivare delle procedure di gara che prevedano l’utilizzo degli EPC.
Con le rispettive note prot. n. 41794 del Comune di Borgomanero del 24/10/2018 e prot. n. 7556 del Comune di Ghemme del 08/10/2018, i Comuni di Borgomanero e Ghemme hanno dichiarato la propria disponibilità a procedere a con una procedura di gara che potesse selezionare una ESCO (Energy Service Company) in grado di garantire il raggiungimento delle prestazioni energetiche definite all’interno delle audit energetiche e hanno selezionato gli edifici su cui svolgere l’attività.
Nello specifico le ESCO (Energy Service Company) che risulteranno aggiudicatarie all’esito della gara ad evidenza pubblica espletata - in attuazione della Direttiva CE/36/2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 115/2008 e successive norme di modificazione ed integrazione – si dovranno obbligare al compimento, con mezzi finanziari sia propri, sia di terzi soggetti, di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e/o impianti di proprietà dei Comuni partecipanti a fronte di un corrispettivo strettamente correlato all'entità dei risparmi energetici ottenuti a seguito all’espletamento delle misure ed interventi di efficientamento sui sistemi, edifici e/o impianti;
La ESCO che risulterà aggiudicataria, dovrà impegnarsi contrattualmente a garantire che i risparmi di energia non siano inferiori ai livelli concordati, stabiliti sulla base delle attività di auditing degli edifici e ponderati sull’insieme degli edifici pubblici dei Comuni;
Per la migliore riuscita del Programma di riqualificazione energetica, è necessaria l'azione condivisa e sinergica della Regione Piemonte e dei Comuni partecipanti all'iniziativa; la prima, in qualità di responsabile del Programma di riqualificazione energetica in collaborazione con gli altri partner di progetto, i secondi, in qualità di beneficiari dei servizi di miglioramento ed efficientamento energetico che saranno approntati dalle ESCO.
Per attuare le misure di risparmio ed efficientamento energetico, i Comuni beneficiari dell’iniziativa dovranno stipulare con la ESCO, contratti di prestazione energetica per il Risparmio Energetico con garanzia di risultato (“EPC – Energy Performance Contract”) affidati a seguito della procedura di gara..
Con determinazione dirigenziale N° 180/SU del 22/05/.2019, il Comune di Borgomanero ha approvato l’esperimento della procedura di tipo ‘aperto’ per l’affidamento della concessione mista di beni e servizi di prestazione energetica per la riqualificazione energetica e la gestione di n.2 edifici pubblici di proprietà del Comune di Borgomanero, compresa la fornitura energetica, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica e la conduzione degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria nel garantire gli standard di comfort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, nonché servizio di riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione interna degli stessi edifici, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), ed art 15 del D. Lgs. n. 115/2008, in un unico lotto.
Con determinazione dirigenziale N° 143 del 23/05/2019, il Comune di Ghemme a approvato l’esperimento della procedura di tipo ‘aperto’ per l’affidamento della concessione mista di beni e servizi di prestazione energetica per la riqualificazione energetica e la gestione di n.5 edifici pubblici di proprietà del Comune di Ghemme, compresa la fornitura energetica, la manutenzione ordinaria la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica e la conduzione degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria nel garantire gli standard di comfort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), ed art 15 del D. Lgs. n. 115/2008, in un unico lotto.
La ESCO aggiudicataria della gara dovrà sottoscrivere un contratto (il “Contratto EPC”) con ciascun Comune di Borgomanero e Ghemme alle condizioni dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara finanziando l’intero investimento di riqualificazione energetica.
Alla presente procedura si applicano le norme speciali in materia di efficienza energetica e specificamente l’art. 2, comma 1 lett. m) del D.Lgs n.115/2008 in tema di finanziamento tramite terzi nonché l’art. 15 dello stesso D.Lgs n.115/2008 in tema di affidamento contestuale della progettazione e della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica anche in mancanza di una progetto preliminare redatto dalla Pubblica Amministrazione.
Il contratto EPC assegnato per effetto dell’aggiudicazione all’esito della presente procedura di gara, è disciplinato secondo la definizione del PPP indicato all’art. 3, lettera eee) del D.Lgs n. 50/16, finalizzata alla realizzazione delle opere di riqualificazione energetica ed alla prestazione di servizi di riduzione e risparmio energetico con la successiva gestione del servizio. In capo al concessionario operatore economico sono trasferiti i rischi di costruzione, di disponibilità e di prestazione come da specifica allocazione dei rischi previsti nel contratto e riportati nella matrice dei rischi allegata e che descrivono in modo organico il rischio operativo a carico del concessionario nella gestione tecnica, economica e finanziaria dell’investimento e del servizio.
Alla presente procedura di aggiudicazione si applicano i Criteri Ambientali Minimi emanati con il Decreto Ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017 nella misura in cui sino applicabili ai fini della ristrutturazione e manutenzione dal punto di vista della riqualificazione energetica degli edifici pubblici oggetto di intervento.
Alla presente procedura di gara si applicano le previsioni normative e regolamentari prescritte dalle Linee Guida ANAC n. 9 in tema di monitoraggio dei Contratti di Partneriato Pubblico Xxxxxxx’ approvate il 28 marzo 2018.
Il Bando della presente procedura aperta è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (INVIATO ALLA G.U.U.E. il 02.09.2019).
In ragione della natura specialistica dell’affidamento, volto alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico delle diverse proprietà comunali, delle correlate peculiarità tecniche e di risultato, nonché delle caratteristiche ed articolazione delle offerte, la Stazione Appaltante nella qualità, richiamate le disposizioni degli artt. 164, comma 2, 179 e 52, comma 10 del Dlgs 50/2016, in quanto applicabili alla presente affidamento in concessione, reputa opportuno avvalersi della possibilità di scegliere mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nella procedura di presentazione delle offerte, nel generale rispetto dei principi di trasparenza, par condicio e massima partecipazione degli operatori economici, come meglio dettagliato nel bando di gara e nel Disciplinare di gara allegati;
Procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento del contratto di concessione di beni e del servizio di prestazione energetica (Energy Performance Contract – EPC), mediante un Partnerariato Pubblico-Privato (Art. 180 comma 1 D.Lgs 50/2016), per la riqualificazione energetica e la gestione energetica di n. 6 edifici pubblici di proprietà dei Comuni di Borgomanero e Ghemme, compresa la fornitura energetica, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica e la conduzione degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria per garantire gli standard di comfort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) e art. 15 del D. Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102.
Ferma restando la dettagliata descrizione dei servizi oggetto della presente concessione riportata del documento di gara ‘Capitolato di Gestione’, il Bando ha lo scopo di ottenere la proposizione di un’offerta tecnico-economica in riferimento ai seguenti servizi:
-Interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico su n. 6 edifici di proprietà dei Comuni di Borgomanero e Ghemme indicati nell’’Allegato ‘A’ (Scheda Edifici) del presente Disciplinare, liberamente proponibili dall’impresa concorrente in sede di offerta, migliorativi dei limiti minimi di risparmio dei consumi e degli investimenti, fissati dall’Amministrazione Aggiudicatrice negli allegati al presente Disciplinare di Gara, con le modalità di partecipazione dettagliatamente indicate agli artt. 10 e 11 del Disciplinare di Gara e con l’utilizzo degli stessi appositi allegati per proporre l’offerta tecnica ed economica;
- La manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sugli interventi di riqualificazione energetica, come meglio descritta nel Capitolato di Gestione, degli interventi e delle misure di efficientamento implementati dalla ESCo, degli impianti termici e di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda sanitaria;
- La fornitura dei vettori energetici di energia termica necessaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, per tutti gli impianti degli edifici compresi nell’ambito della procedura, previa intestazione dei contratti d’utenza, secondo i termini e le modalità indicati nello Schema di Contratto Attuativo EPC.
- Per il solo Comune di Borgomanero, è incluso il servizio di riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione interna degli edifici di sua proprietà inseriti nella presente procedura inclusa la successiva gestione e manutenzione ordinaria sull’intero impianto e straordinaria sugli interventi eseguiti di riqualificazione energetica;
Il valore complessivo dell’affidamento della Concessione è di € 1.136.006 IVA di legge esclusa e comprensiva della fornitura del vettore. Di tale valore, l’importo minimo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica previsto, secondo la descrizione riportata all’art. 8C del Disciplinare e l’Allegato B, è di € 441.702 IVA di legge esclusa. Gli oneri della sicurezza sono stimabili in circa il 2% e non soggetti a ribasso.
Il risparmio garantito annuo formulato in gara nell’offerta tecnica dall’impresa concorrente, sarà oggetto di verifica e monitoraggio secondo il Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni e secondo le disposizioni del Contratto Attuativo EPC e del Capitolato di Gestione con conseguente adeguamento del corrispettivo relativo alla remunerazione della quota del canone relativa ai consumi energetici (art.8.A del Disciplinare) da versare alla Concessionaria.
La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso piano per la realizzazione degli investimenti in opere e servizi pubblici e l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni.
Il Piano Economico e
Finanziario (PEF) di cui all’articolo 11.C, deve evidenziare che il
contributo pubblico generato dalle varie fonti di finanziamento per
la realizzazione dei servizi e opere offerte, non deve superare il
49% dei costi totali. In aggiunta alle fonti di finanziamento
pubblico esistenti.
La documentazione di gara comprende:
- Il Bando di Gara;
- Il Disciplinare di Gara e i relativi allegati
- il DGUE
- i Modelli di partecipazione e dichiarazioni sostitutive allegate al Disciplinare di Xxxx;
- Schema di Contratto Attuativo EPC e relativi allegati compresa la Matrice dei Rischi
- Capitolato di Gestione;
- Il Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni Termico (PMVPT);
- Il Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni Elettrico (PMVPE);
nonché gli
- Audit energetici e la documentazione tecnica relativa ai singoli edifici e baseline.
Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il DGUE e i modelli di partecipazione e dichiarazioni sostitutive per la partecipazione alla Gara, lo schema di Contratto Attuativo EPC, degli allegati al Contratto Attuativo EPC e del Capitolato di Gestione ed il Piano di Verifica e Misura delle Prestazioni, sono disponibili sul sito internet dell’Ente: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
I documenti relativi agli Audit Energetici con la Documentazione tecnica relativa ai singoli edifici, saranno acquisiti, unitamente alla richiesta del sopralluogo obbligatorio, secondo le modalità previste dal seguente paragrafo 3.A. Si specifica che la Documentazione Tecnica rappresenta un mero supporto tecnico di riferimento e non una documentazione progettuale (in caso di discordanza o incertezza tra i predetti documenti e quanto indicato nella Baseline e/o nel presente disciplinare di gara, prevarranno i dati indicati nelle Baseline e nel presente Disciplinare di Gara), fermo restando che le soluzioni progettuali presentate dovranno in ogni caso essere conformi a tutte le disposizioni e/o vincoli regolamentari e di legge presenti sugli edifici.
Si specifica altresì che l’estrazione di copia e/o la presa visione potranno essere effettuati dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da soggetto munito di apposita delega.
Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi e ai fini della predisposizione dell’offerta di gara, le imprese concorrenti dovranno obbligatoriamente procedere con il sopralluogo in relazione a tutti gli edifici, oggetto di riqualificazione energetica con la presente procedura, di proprietà dei Comuni di Borgomanero e Ghemme. In sede di gara, la Commissione di gara verificherà insieme al RP il corretto adempimento di tali sopralluoghi dandone atto nella verbalizzazione della relativa seduta.
A tal fine, l’impresa concorrente dovrà effettuare accurate visite presso gli edifici oggetto della concessione, previa richiesta con PEC da inoltrare al Comune, all’attenzione del tecnico delegato all’uopo individuato (agli indirizzi resi disponibili sul sito Internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice).
La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire al Comune entro (30) trenta giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Il sopralluogo verrà espletato previa fissazione della data concordata con i tecnici comunali designati. Al sopralluogo sarà presente, oltre al concorrente, il tecnico comunale designato. Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti con copia rilasciata all’impresa concorrente.
A tal riguardo si precisa che sarà ammesso al sopralluogo esclusivamente un soggetto appositamente individuato e delegato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente interessata.
Le imprese concorrenti possono presentare eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito ad aspetti riguardanti la partecipazione al presente procedimento di gara, da inviare mediante posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xx. Le richieste di chiarimenti possono essere inviate fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le istanze per i chiarimenti dovranno essere provviste di intestazione dell’impresa concorrente richiedente; non saranno prese in considerazione le domande formulate e/o inviate in modo difforme da quanto indicato.
L’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà a dare riscontro ai quesiti pervenuti entro il sesto giorno antecedente al termine di presentazione delle offerte; si riserva di pubblicare i chiarimenti sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’’art. 45 deI D.Lgs n. 50/16, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi.
Possono partecipare alla gara - ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 - i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i gruppi europei di interesse economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti.
Possono partecipare alla gara le imprese aderenti al Contratto di Rete costituito e registrato presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 3 comma 4 ter del D.L. n.5/2009 convertito in Legge n. 33/2009.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di servizi scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che hanno stipulato o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), in applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991 nonché alle imprese aderenti al contratto di rete .
R.T.I. e GEIE già costituiti:
Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico;
Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 C.C. e seguenti:
Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti consorziati;
Ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile alla mandataria.
Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese consorziate viene escluso dalla gara.
R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti:
E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti;
In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di interesse economico e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori:
0.xx R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
0.xx consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei consorziati;
0.xx GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono il gruppo medesimo;
CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
Possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016; sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, comma 2, lett. c)
Possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 nonché art. 216, comma 14 sempre del D.Lgs n.50/16; sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
RETE DI IMPRESE di cui all’art. 45, comma 2, lett. f).
Possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali delle imprese facenti parte della rete di imprese concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia la rete di imprese sia l’impresa;
E’ vietata la partecipazione a più di una rete di imprese
OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI di cui all’art. 45, comma 1.
Gli operatori economici stabiliti in altri stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, possono partecipare alla gara e comprovare il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n.50/2016.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.
Ferme restando le modalità di presentazione delle domande di partecipazione di cui oltre, i concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
a.1) Iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della UE ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/16, da cui risulti che l’oggetto dell’attività svolta rientri tra quelli previsti nella presente procedura di gara;
a.2.1) che nei confronti dell’operatore economico non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché di ogni altra causa di esclusione e di incompatibilità previste dal predetto D.Lgs. 50/2016 né le altre cause ostative alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione;
a.2.2) che nei confronti di nessuna delle persone fisiche di cui all’art. 80 commi 2 e 3 operano le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1; (Il dichiarante potrà corredare fin da subito detta dichiarazione con l’indicazione delle generalità, codice fiscale e carica ricoperta da ciascuna delle persone fisiche alle quali si riferisce la dichiarazione medesima. In mancanza di detta indicazione, i su citati dati dovranno essere forniti dall’operatore economico, risultato primo o secondo classificato, immediatamente dopo l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto).
Si precisa che, come esplicitato dal Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, i soggetti cui va riferita la disposizione di cui all’art. 80 comma 2 del D.Lgs.50/2016 sono quelli già previsti dall’art.85 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.(codice delle leggi antimafia).
a.3) In caso di concorrente qualificato ESCO (Energy Service Company) deve possedere la certificazione UNI 11352 in corso di validità nonché individuare un Esperto in Gestione Energetica (EGE) all’interno del proprio organico;
In caso di RTI, consorzio ordinario, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), i requisiti di cui ai punti a.1) e a.2.1) e a.2.2) devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento, al consorzio, al GEIE o alla rete di imprese. In caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, consorzio tra società cooperative o consorzio tra imprese artigiane di cui all’art.45 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/16, i requisiti di cui ai punti a.1) e a.2.1) e a.2.2) dovranno essere posseduti dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre.
In caso di RTI, consorzio ordinario, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), il requisito di cui al punto a.3) dovrà essere posseduto dal raggruppamento, dal consorzio, dalla rete di imprese o dal GEIE nel suo complesso, fermo restando che l’operatore economico mandatario/capogruppo dovrà possedere tale requisito tecnico.
In caso di consorzi di cui all’art.45 comma 2 lett.b) e c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, il requisito di cui al punto a.3) dovrà essere posseduto dal consorzio. Per quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia ai principi ed alla disciplina contenuta negli artt..45, 47, 48 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in quanto applicabili.
Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett b) del D.Lgs 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari:
b.1) In considerazione del fatto che l’impresa concorrente aggiudicataria dovrà realizzare in proprio significativi investimenti, esso deve possedere un capitale sociale interamente versato e risultante dall’ultimo bilancio depositato non inferiore ad €uro 100.000,00.
b.2) possedere un fatturato specifico minimo per servizi energetici di efficientamento energetico di Sistemi Edificio-Impianti così come definiti dal D.Lgs n.102/2014 e dall’art. 2, comma 1, punto 7) direttiva 2012/27/UE (così come integrato con la Direttiva 2018/884/UE), espletati nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando (2016-2017-2018), per un importo complessivo nelle tre annualità, almeno pari a €uro 500.000 IVA esclusa. Nel caso di svolgimento di attività plurime, la suddetta dichiarazione dovrà essere integrata con la specifica delle quote di ripartizione del volume d’affari fra le diverse attività;
b.3) avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare, da certificarsi, come previsto all’allegato XVII del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, tramite dichiarazioni rilasciate da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti le capacità finanziarie ed economiche dell’impresa concorrente per poter realizzare gli interventi oggetto del presente affidamento nella misura degli investimenti minimi indicati.
Si applica l’art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 50/16.
In caso di RTI, Consorzi ordinari, Reti di Imprese o GEIE (costituiti o costituendi) i requisiti di cui ai punti b.1) e b.2) devono essere posseduti per almeno il 60% dall’impresa capogruppo, o da un’impresa consorziata o aderente al contratto di rete o partecipante al GEIE, e il resto cumulativamente dalla/e mandante/i o dalle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete o partecipanti al GEIE. Per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett.b) e c) del D.Lgs 18 aprile 2016,n.50, i requisiti di cui ai punti b.1) e b.2) devono essere posseduti dal Consorzio. Per quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia ai principi ed alla disciplina contenuta negli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabili.
In caso di RTI, Consorzi ordinari, Reti di Imprese o GEIE (costituiti o costituendi), il requisito di cui al punto b.3) deve essere posseduto dal raggruppamento, dal consorzio, dalla rete di imprese o dal GEIE nel suo complesso. Per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett.b) e c) del D.Lgs 18 aprile 2016,n.50, il requisito di cui al punto b.3) deve essere posseduto dal consorzio. Per quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia ai principi ed alla disciplina contenuta negli artt.. 45, 47, 48 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabili.
Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi:
c.1) ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) e comma 6 D.Lgs. n.50/2016, aver eseguito con buon esito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando (2016-2017-2018), almeno due incarichi per contratti EPC (Energy Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, oppure almeno due incarichi per contratti di Servizio Energia così come definito dal D.Lgs. n. 115/2008, allegato II;
c.2) essere in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione della qualifica di “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” ai sensi del punto 38 dell'Allegato A del Dlgs 192/05 e smi e dell’art. 6, comma 8, del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i.
c.3) possedere certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 nel campo dei servizi energetici o progettazione/costruzione di edifici/impianti, rilasciata da soggetti accreditati.
c.4) possedere e comprovare i requisiti descritti dalla norma UNI CEI 11352 per progettare, eseguire, gestire e monitorare gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso:
azioni per ridurre il fabbisogno di energia primaria degli involucri edilizi;
sostituzione, modifica o aggiunta di impianti sia convenzionali, sia alimentati da fonti rinnovabili;
miglioramento dell’efficienza di conduzione degli impianti;
miglioramento del servizio di conduzione e manutenzione;
adozione di sistemi di gestione dell’energia.
c.5) disporre di competenze ed esperienze progettuali della durata di almeno 5 anni nella progettazione di interventi di riqualificazione energetica edile e impiantistica, nonché nel campo della progettazione di sistemi finalizzati all’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile e per una migliore efficienza energetica eventualmente esercitate su edifici pubblici, dimostrando di aver eseguito in detto periodo attività di progettazione per lavori di pari importo agli investimenti minimi richiesti dal presente disciplinare da comprovarsi anche con le modalità di cui all’art. 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Resta fermo che il nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione ai sensi dell’art.24 comma 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso in cui l’Impresa Concorrente non disponga di tali competenze ed esperienze, il progettista di comprovata esperienza di almeno 5 anni nella progettazione di interventi riguardanti la riqualificazione energetica edile ed impiantistica, potrà essere associato dal concorrente medesimo, o potrà essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento per l’acquisizione della necessaria qualificazione e requisito di partecipazione, fermo restando che l’ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi per i quali la capacità è richiesta ai sensi dell’art. 89, comma 1, secondo capoverso, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Dovrà in ogni caso, ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, essere indicata, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che esegue l’attività di progettazione, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
c.6) ad avere la disponibilità di un ufficio operativo stabile e permanente per la durata del contratto sul territorio provinciale di Novara, al fine di garantire pronto intervento ed assistenza entro 24 ore in caso di guasti degli impianti e/o in caso di ulteriori necessità ovvero, in alternativa, impegnarsi a costituire tale ufficio per le medesime finalità in caso di aggiudicazione
c.7) essere in possesso di idonea qualificazione per l’esecuzione di lavori per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all’importo degli interventi di riqualificazione energetica cui l’aggiudicatario dovrà procedere, con riguardo, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle categorie di lavori ed opere OG1 per edifici civili ed industriali, OS 7 per finiture di opere generali di natura edile e tecnica, OS 6 per finiture di opere generali in materiali lignee, plastici, metallici e vetrosi, OG 11 per impianti tecnologici, OS03 impianti idrici-sanitari, OS28 impianti termici per condizionamento e OS 30 per impianti elettrici, e, in ogni caso, essere in possesso di idonea qualificazione per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all’importo degli interventi di riqualificazione energetica espressamente indicati dall’Impresa Concorrente nell’offerta tecnica.
Anche in questo caso l’operatore economico non in possesso di qualificazione per l’esecuzione di lavori idonea per categorie e classifiche adeguate potrà associare imprese in possesso di idonea qualificazione o avvalersi delle stesse ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 .
In caso di RTI, consorzi ordinari, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), i requisiti di capacità tecnica e organizzativa, ivi compresa l’attestazione SOA, dovranno essere possedute dall’RTI, dal consorzio, dalla rete di imprese o dal GEIE nel suo complesso. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di capacità tecnica e organizzativa dovranno essere posseduti dal consorzio. Per quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia ai principi ed alla disciplina contenuta negli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto applicabili.
L’Amministrazione si riserva di chiedere alle imprese concorrenti ed in ogni caso all’Impresa Aggiudicataria, la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in relazione al possesso dei requisiti di cui al presente art. 5). In tale circostanza, in particolare, si richiede la seguente documentazione:
Per il requisito di cui all’art. 5.a.1, la certificazione rilasciata dalla CCIAA o documentazione equipollente per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della UE ovvero in caso di libero professionista o studio associato, la certificazione dell’iscrizione all’Albo professionale di appartenenza o documento equipollente;
Per il requisito di cui all’art. 5.a.3, la certificazione UNI 11352 rilasciata da ente certificatore abilitato;
Per il requisito di cui all’art. 5.b.1, la produzione dell’ultimo bilancio depositato;
Per requisito di cui all’art. 5.b.2, la produzione di documenti contrattuali e fatture con indicazione specifica degli importi e delle voci in fattura relative a prestazioni rese per servizi energetici/di efficientamento come definiti dall’art. 2, c.1, punto 7) Direttiva 2012/7/UE nelle tre annualità precedenti alla data di pubblicazione del bando. Nel caso di svolgimento di attività plurime, la suddetta documentazione dovrà specificare le quote di ripartizione del volume d’affari fra le diverse attività.
Per il requisito di cui all’art. 5.b.3, la produzione di dichiarazioni emesse ai sensi dell’art. 83 e allegato XVII del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.
Per il requisito di cui all’art. 5.c.1, la produzione di certificati di regolare esecuzione emessi dalla PA committente, contratti o altra documentazione comprovante equipollente, che si riferiscono a contratti EPC (Energy Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, oppure a contratti di Servizio Energia così come definito dal D.Lgs. n. 115/2008, allegato II, per il triennio di riferimento.
Per il requisito di cui all’art. 5.c.2, la produzione di certificazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenti e comunque idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa per assumere la funzione di terzo responsabile con iscrizione negli albi tenuti dalla Pubblica Amministrazione e pertinenti alla categoria per la gestione e manutenzione degli impianti termici , oppure iscrizione ad elenchi equivalenti dell’UE oppure specifica certificazione UNI EN ISO 9001 o iscrizione SOA categoria OS28 per l’importo corrispondente.
Per il requisito di cui all’art. 5.c.3, la produzione della relativa certificazione richiesta in corso di validità;
Per il requisito di cui all’art. 5.c.4, la produzione della relativa certificazione richiesta in corso di validità
Per il requisito di cui all’art. 5.c.5, la produzione di documentazione contrattuale e/o progettuale e/o certificazione di regolare esecuzione rilasciata dalla PA committente ed ogni altra documentazione equivalente e comunque idonea a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione;
Per il requisito di cui all’art. 5.c.6, la produzione di documentazione idonea a comprovare la disponibilità di una sede operativa sul territorio provinciale di Novara;
Per il requisito di cui all’art. 5.c.7, la produzione della specifica dichiarazione (Doc. 4) da inserire nella Busta B dell’Offerta Tecnica. Ai fini della comprova per l’aggiudicataria del contratto l’operatore ha l’obbligo della produzione di idonea documentazione /certificazione rilasciata dalle competenti autorità pubbliche e certificatrici, attestante il possesso dei requisiti di idonea qualificazione per le categorie e classifiche relative alla tipologia ed importo degli interventi di qualificazione energetiche proposte nell’offerta tecnica. La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso delle SOA corrispondenti agli interventi proposta nell’offerta tecnica con l’esame in dettaglio dell’offerta tecnica. Il mancato possesso e riscontro costituisce motivo di esclusione.
L’aggiudicazione avverrà, secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 115/2008, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, seguendo i criteri di seguito specificati.
Punteggio massimo da assegnare all’offerta tecnica dell’Impresa Concorrente X, così suddiviso nei seguenti elementi base:
|
CRITERIO |
PUNTEGGIO MASSIMO |
|||||||||||||||||||||||||
A1 |
Risparmio energetico offerto dall’Impresa Concorrente “X” così calcolato:
per
per
ove: PAIX è il punteggio da assegnare all’offerta dell’impresa concorrente “X” RX è il valore di risparmio energetico dell’offerta dell’impresa concorrente “X” RMEDIO è la media aritmetica dei valori di risparmio energetico offerti dai concorrenti, arrotondati al secondo decimale. RMAX è il valore massimo di risparmio energetico offerto dai concorrenti
L’Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in allegato alla lettera ‘C’
|
20 |
|||||||||||||||||||||||||
A2 |
Valutazione sulla base della vita utile degli interventi proposti come da allegato ‘D’ così calcolato:
Ove: PA2Xè il punteggio da assegnare all’offerta dell’impresa concorrente X VUM è il valore dell’offerta massima più vantaggiosa costituita dalla somma delle vite utili oltre il termine del contratto di ogni intervento moltiplicate per il rapporto tra le quantità degli interventi sulle quantità massime VUX è il valore dell’offerta dell’impresa concorrente X costituita dalla somma delle vite utili oltre il termine del contratto di ogni intervento moltiplicate per il rapporto tra le quantità degli interventi sulle quantità massime – vedere allegato ‘D’
Dove: VU post i è la vita utile rimanente del singolo intervento al termine del contratto Q max i è la quantità massima del singolo intervento come indicato nell’allegato ‘D’ Q off i è la quantità offerta del singolo intervento
L’Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in allegato alla lettera ‘D’ |
20 |
|||||||||||||||||||||||||
A3 |
Piano di formazione e condotta per gli utenti L’impresa Concorrente è tenuta ad evidenziare il numero di ore formative complessivamente offerte e le modalità di erogazione dei moduli formativi, all’interno di un Piano di Formazione e condotta per gli utenti da presentare unitamente agli altri documenti richiesti. |
4 |
|||||||||||||||||||||||||
Numero di ore formative complessivamente offerte. Il punteggio PA3.1X viene attribuito sulla base della seguente formula:
ove N_oreX è il numero di ore di formazione offerto dal concorrente X N_oreM è il numero massimo di ore di formazione offerto dai concorrenti |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
Modalità di erogazione dei moduli formativi (tipologia del progetto formativo offerto) e tipologia di fruitori. I singoli Commissari attribuiranno discrezionalmente un coefficiente di prestazione dell’offerta secondo i principi motivazionali illustrati nella tabella seguente. La Commissione giudicatrice effettuerà la media dei coefficienti di prestazione dell’offerta attribuiti da parte dei singoli Commissari al criterio in questione, e la successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta confrontando le diverse offerte (sempre riferendosi al criterio in questione) e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla due cifra decimale dopo la virgola.
|
2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
A4 |
Qualità delle indicazioni progettuali, relativamente alla coerenza dei documenti progettuali consegnati, completezza delle informazioni consegnate e credibilità delle analisi prodotte. I singoli Commissari attribuiranno discrezionalmente un coefficiente di prestazione dell’offerta secondo i principi motivazionali illustrati nella tabella seguente. La Commissione giudicatrice effettuerà la media dei coefficienti di prestazione dell’offerta attribuiti da parte dei singoli Commissari al criterio in questione, e la successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta confrontando le diverse offerte (sempre riferendosi al criterio in questione) e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla due cifra decimale dopo la virgola.
|
10 |
|||||||||||||||||||||||||
A5 |
Numero di edifici che saranno certificati NZEB (Nearly Zero Energy Building) ai sensi dei DM 26 giugno 2015, offerti dai concorrenti
dove: NZEBX è il numero di edifici, tra quelli di cui all’Allegato A, certificati NZEB a seguito degli interventi proposti dal concorrente X NZEBM è il numero massimo di edifici, tra quelli di cui all’Allegato A, certificati NZEB a seguito degli interventi proposti tra i concorrenti
L’Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in allegato alla lettera ‘E’ ed è tenuta ad esplicitare le modalità di raggiungimento dei requisiti NZEB e di certificazione, all’interno dello studio di fattibilità tecnico-economica. |
6 |
|||||||||||||||||||||||||
A6 |
Qualità del Piano di Gestione e Manutenzione del sistema edificio/impianto per il condizionamento invernale, produzione di ACS, nonché per Borgomanero illuminazione interna I singoli Commissari attribuiranno discrezionalmente un coefficiente di prestazione dell’offerta, variabile tra 0 e 1, secondo i principi motivazionali illustrati nella tabella seguente. La Commissione giudicatrice effettuerà la media dei coefficienti di prestazione dell’offerta attribuiti da parte dei singoli Commissari al criterio in questione, e la successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta confrontando le diverse offerte (sempre riferendosi al criterio in questione) e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla terza cifra decimale dopo la virgola.
|
10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
TOTALE |
70 |
Con riferimento ai criteri A1, A2 e A5, i valori di offerta del concorrente dovranno essere espressi solamente in cifra, senza cifre decimali.
Punteggio massimo da assegnare all’offerta economica dell’Impresa Concorrente X, è di 30 PUNTI valutati secondo i seguenti criteri:
|
Criterio |
Peso (βi) |
B.1 |
Valore complessivo dell’investimento offerto per la riqualificazione energetica degli edifici secondo la seguente formula:
Ove: PB1X è il punteggio da assegnare all’offerta dell’impresa concorrente X CTOTX è il valore dell’investimento dell’impresa concorrente X CTOTM è il valore dell’investimento massimo offerto tra i concorrenti L’Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in allegato alla lettera ‘F’ compilando contestualmente l’allegato ‘G’ a comprova dell’offerta superiore alle soglie minime ‘Imin’ indicate per ciascun Comune riportate nell’allegato ‘B’. |
15 |
B.2 |
Valore di Risparmio di Bilancio per i Comuni per il Periodo di Concessione rbl off tot secondo la seguente formula:
Ove: PB2X è il punteggio da assegnare all’offerta dell’impresa concorrente X rbl off totM è il risparmio massimo offerto tra i concorrenti rbl off totX è il risparmio offerto dall’impresa concorrente X L’Impresa Concorrente è tenuta ad utilizzare lo schema appositamente predisposto e inserito in allegato sotto la lettera ‘H’ |
15 |
|
Totale |
30 |
Con riferimento ai criteri B1 e B2, i valori di offerta del concorrente dovranno essere espressi solamente in cifra. Inoltre, per il criterio B2 l’offerta sarà tenuta valida fino al terzo decimale incluso. Pertanto non si procederà ad arrotondamento e si arrotonderà la cifra al terzo decimale.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore attraverso l’utilizzo della seguente formula:
In cui:
Px = Punteggio assegnato all’offerta del Concorrente “X”
∑Ai = Sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica
∑Bi = Sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta economica
La ripartizione dei punteggi tra offerta tecnica ed economica è la seguente:
A) – Offerta tecnica 70/100; B) – Offerta economica 30/100.
Per validamente proporre l’offerta tecnica ed economica nei termini sopra indicati, le Imprese Concorrenti dovranno utilizzare i modelli di partecipazione allegati al presente Disciplinare di Gara appositamente predisposti a tal fine.
Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche delle imprese concorrenti e assegnerà il relativo punteggio (massimo di 30 punti su 100) sulla base delle formule precedentemente descritte.
La Concessione sarà aggiudicata alla Impresa Concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato a seguito della sommatoria dei punteggi come sopra determinati. Anche in questo caso, al fine dell’aggiudicazione, si terrà conto del punteggio arrotondato alla terza cifra decimale.
Verrà, pertanto, redatta la graduatoria con la conseguente proposta di aggiudicazione della Commissione nei confronti dell’impresa concorrente che abbia conseguito i punteggi più alti.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, che diventerà efficace solo dopo le verifiche previste in materia di aggiudicazione di contratti pubblici.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico all’impresa concorrente posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli e le verifiche di rito.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva dell’Amministrazione aggiudicataria di non aggiudicare.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 240 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L’Amministrazione Aggiudicatrice avrà la facoltà di richiedere il rinnovo del periodo di vincolo dell’offerta per ulteriori 180 giorni.
In caso di punteggio complessivo (tecnico più economico) pari tra due o più concorrenti, l’aggiudicazione verrà data al concorrente che ha conseguito un punteggio maggiore nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggiare l’offerta vincitrice.
Per “Fornitura del Vettore Energetico” si intende l’approvvigionamento da parte dell’impresa concorrente del vettore energetico, indipendentemente dal tipo di combustibile necessario (gas naturale, gasolio, energia elettrica o altro, ivi compreso il teleriscaldamento) per il funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda e acqua surriscaldata e vapore e di eventuali impianti di cogenerazione, se presenti.
Il Concessionario dalla data di avvio della Fase I di Gestione dovrà provvedere alla Fornitura del Vettore Energetico necessario al corretto funzionamento di tutti gli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda e acqua surriscaldata e vapore presenti negli Edifici nelle quantità, qualità e caratteristiche richieste in fase di gara, così come specificate dal Concedente e riportato nel Piano di Misura e Verifica della Prestazione.
In riferimento al vettore energetico rilevante per il funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale, (ivi compreso il teleriscaldamento), di produzione di acqua calda, acqua surriscaldata, e degli eventuali impianti di cogenerazione, l’impresa Concessionaria garantisce al Concedente che il vettore energetico fornito sarà pienamente conforme alle prescrizioni contenute nella Parte V – Allegato X del D. Lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente), nonché a tutte le altre disposizioni di legge e ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti autorità locali.
Il Concessionario dovrà provvedere all’intestazione in capo a sé dei contatori d’utenza relativi ai contratti di Fornitura del Vettore Energetico prima della data di inizio di erogazione della fornitura e, in ogni caso, entro 5 giorni prima della data di inizio della Fase I di Gestione.
In riferimento alla fornitura del vettore energetico rilevante per il funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale, produzione di acqua calda ed eventuali impianti di cogenerazione, il Concessionario dovrà altresì provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico del combustibile previsti dalla corrente normativa fiscale e contabile, senza oneri aggiuntivi per il Concedente.
Calcolo Prezzo di Fornitura
Il prezzo di riferimento per l’approvvigionamento del vettore energetico nell’ambito della presente procedura di gara è quello relativo agli ultimi aggiornamenti a disposizione della provincia di Novara in relazione alle procedure di affidamento indette da Consip S.p.A (Convenzione Consip) e della centrale di committenza regionale SCR, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.L. n. 95/2012, secondo la procedura indicata all’art.6 del PMVP allegato al presente Disciplinare.
Così come meglio indicato al successivo capitolo 9,la concessione è suddivisa in due Fasi. Ciascuna Fase è remunerata da un canone diverso.
Durante la FASE I, viene corrisposto alla Concessionaria una “quota forfait” ossia un importo forfetariamente stabilito dall’Amministrazione Aggiudicataria pari alla spesa storica annua per consumi energetici e manutenzione ordinaria come riportate nelle baseline di gara indicate in dettaglio per il Comune all’Allegato B, meno il 10 %.
Per la Fase II, il canone specifico per il Comune Concedente e spettante alla Concessionaria Aggiudicataria, considera le seguenti quote:
dove:
C è il canone riferito al comune proprietario degli edifici oggetto di riqualificazione energetica di cui all’allegato A, così come determinato dall’offerta.
La componente CT è relativa al servizio connesso all’erogazione di energia termica, mentre CE è relativa al servizio di illuminazione. Quest’ultimo è presente solo nel Comune di Borgomanero e viene regolato alle condizioni evidenziate nell’Allegato B e nel Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni relativo.
Inoltre,
Comprende tutti i costi relativi ai consumi di energia specifici per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS degli impianti di cui al presente Disciplinare, comprensivi della copertura di tutti gli oneri legati alla fornitura.
Ovvero, tale quota di canone è esprimibile come:
dove
ES = è il consumo di gas metano storico riferito ai soli consumi energetici del Comune posto a base di gara.
TG = è la tariffa più conveniente disponibile per le PA nelle centrali di acquisto nazionali o regionali (CONSIP, SCR) per la l’acquisto del gas metano in vigore così come meglio descritto al punto 6 del PMVP e riferito al periodo di misura
r cc = è la % di risparmio energetico offerto dal concorrente e
dove
r Cmin = è il risparmio minimo di energia termica garantito per la PA posto a base di gara
Comprende tutti i costi relativi alla gestione e agli interventi di manutenzione ordinaria necessari per la corretta conduzione degli impianti di cui all’allegato A.
Ovvero, tale quota di canone è esprimibile come:
C M = baseline MS x (1-r MS c)
dove
baselineMS è la spesa storica di manutenzione e conduzione degli impianti di cui al presente Disciplinare per gli edifici del Comune di cui all’Allegato ‘B’, oggetto di gara
r MSc è la % di risparmio offerto dall’impresa concorrente
r MSc ≥ di r MS min dove
r MS min è il risparmio minimo garantito sui costi storici di manutenzione e conduzione degli impianti degli edifici del Comune di cui all’Allegato A, oggetto di gara;
Sono da intendersi comprese e compensate nel canone tutte le attività descritte nel presente Disciplinare e nei relativi allegati per cui non viene espressa una specifica e separata remunerazione rispetto al canone.
La quota di canone relativa agli interventi di riqualificazione ( ) specifici per il Comune Concedente e remunera tutti i costi relativi agli interventi che saranno proposti dall’impresa concorrente finalizzati a garantire il risparmio energetico offerto; in particolare questa componente del Canone dovrà remunerare nello specifico:
La progettazione;
La Direzione dei Lavori e della sicurezza
I lavori e le forniture
Gli oneri della sicurezza sui lavori
Il Collaudo
Le spese per le misure e verifiche come previste dal PMVP
Eventuali oneri finanziari
Tale importo di canone sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed è determinato dal valore complessivo degli interventi proposti divisi per il numero di anni della durata del contratto meno 1.
CI =Ic/(Tc-1)
Dove
Ic è l’investimento complessivo offerto
Tc = durata contratto
Tale importo dovrà essere comunque ≥ degli investimenti minimi garantiti posti a base di gara secondo la seguente formula:
CI ≥ CI min
Dove
CI min = Imin/(Tc-1)
dove
Imin = investimento minimo garantito posto a base di gara.
Si precisa che il Canone a carico del Comune Concedente durante la Concessione, è determinata ai sensi degli art. 11 e 12 del Contratto Attuativo EPC.
La durata del contratto di concessione è di anni 13 contati a partire dalla consegna degli edifici dal Comune Concedente alla Concessionaria a seguito della sottoscrizione del contratto, così suddivisi:
- FASE I per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- FASE II per l’effettiva gestione, conduzione e manutenzione degli impianti.
FASE I inizia con la consegna degli immobili alla Concessionaria ed ha una durata di 12 mesi. Nell’ipotesi in cui la scadenza della FASE I dovesse ricadere nel corso della stagione termica (15 ottobre/15 aprile), la FASE I estende la sua durata fino al termine della detta stagione. La data di scadenza della FASE I sarà espressamente indicata nel Contratto Attuativo EPC.
Durante la FASE 1, la Concessionaria dovrà provvedere alla fornitura dei vettori energetici, alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli edifici/impianti, alla presentazione del progetto esecutivo per l’approvazione degli uffici comunali e alla prevista realizzazione completa degli interventi di riqualificazione energetica, compreso il collaudo.
I lavori dovranno essere eseguiti e collaudati entro il termine ultimo della FASE I, garantendo la piena funzionalità, senza interruzione, degli edifici oggetto dei lavori con riserva di indicare le specifiche prescrizioni e modalità esecutive nel Contratto Attuativo EPC.
FASE II: inizia a partire dalla conclusione della FASE I e ha una durata pari a 12 anni. Durante la Fase II, la Concessionaria dovrà provvedere alla fornitura dei vettori energetici, alla conduzione, alla gestione e alla manutenzione ordinaria (e straordinaria come prevista) degli edifici e degli impianti, il tutto secondo quanto prescritto e riportato nel Capitolato di Gestione e nel Contratto Attuativo EPC.
A conclusione della FASE I, viene effettuato il collaudo dei lavori di riqualificazione energetica finalizzato alla verifica che gli interventi effettuati siano conformi al progetto definitivo ed esecutivo approvato. In caso di esito positivo, si attiva la successiva FASE II. In caso di esito negativo, verrà assegnato alla Concessionaria, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, un congruo termine per la regolarizzazione degli interventi. In caso di ulteriore inadempimento o di mancato collaudo per fatto imputabile alla Concessionaria, il Concedente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del Contratto Attuativo EPC con le modalità previste nello stesso Contratto.
In tale ipotesi, i lavori realizzati resteranno acquisiti al patrimonio comunale a titolo di risarcimento per l’inadempimento contrattuale della Concessionaria, salvo il rimborso alla medesima di una somma in relazione al valore degli investimenti realizzati secondo il seguente meccanismo di forfetizzazione del danno subito dal Comune Concedente:
rimborso di una somma corrispondente al 30% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel primo triennio della FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
rimborso di una somma corrispondente al 20% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel secondo triennio della FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
rimborso di una somma corrispondente al 10% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel terzo triennio della FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
nessun rimborso nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel quarto triennio della FASE II.
Le offerte e la documentazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione dovranno essere inviate e fatte pervenire, esclusivamente in forma cartacea all’attenzione Ufficio Segreteria della CUC in Cantone Chiesa n. 13 – 13874 Gifflenga (BI), entro il termine di 35 giorni dalla pubblicazione prevista dal bando di gara, pena l’irricevibilità del plico contenente la domanda di partecipazione e la non ammissione alla procedura. Al fine di accertare la tempestiva presentazione del plico contenente la domanda di partecipazione del concorrente, farà fede unicamente il timbro apposto dall’Ufficio Segreteria della CUC sul plico pervenuto.
Non sarà ritenuto valido e non sarà accettato alcun plico pervenuto oltre tale termine, anche per causa non imputabile all’Impresa Concorrente, anche se spedito prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti provvedere all’invio tempestivo e completo di tutti i documenti e le informazioni richieste ai sensi del Bando e dal presente Disciplinare.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della indicata Centrale di Committenza ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza al recapito sopra indicato.
A pena di esclusione del Concorrente, il plico trasmesso alla Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Tra Baraggia e Bramaterra, sita in Cantone Chiesa, n 13 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) dovrà:
- essere chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura;
- riportare la dicitura: “Procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento del contratto di concessione di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di proprietà dei Comuni di Borgomanero e Ghemme, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) ed art 15 del D. Lgs. n. 115/2008 CUP E42I19000050007 - CIG 79642567F5- NON APRIRE”;
- riportare il nominativo del mittente, nonché la sua sede legale, codice fiscale, partita IVA, numero di telefono, numero di fax, e-mail e PEC.
A pena di esclusione, il plico trasmesso dovrà contenere al suo interno tre plichi debitamente chiusi, separati e sigillati e recanti le diciture:
(1) BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
(2) BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”;
(3) BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA".
Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico, come ceralacca, sia su piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e/o firme) tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.
Le tre buste prodotte dall’operatore economico concorrente dovranno contenere la seguente documentazione.
La busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve contenere, i seguenti documenti:
(1) La Domanda di Partecipazione (per rendere la quale - può essere utilizzato il Modello ‘Doc. 1 Busta A’ inserito nella cartella ‘Modulistica’ inclusa nella documentazione di gara ed allegato al presente Disciplinare, effettuando le eventuali precisazioni e integrazioni che fossero richieste in ragione delle caratteristiche e della composizione dell’impresa Concorrente, singola o in raggruppamento, ovvero della normativa applicabile) in cui il Concorrente indica le proprie generalità e i propri recapiti e, in particolare, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che l’Amministrazione Aggiudicatrice dovrà utilizzare, per l’eventuale invio di altra documentazione di gara e/o di comunicazioni, autorizzando espressamente la stessa Amministrazione Aggiudicatrice ad utilizzare il predetto indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni a firma dell’operatore concorrente:
- aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto di gara e delle condizioni contrattuali, dell’allocazione del rischio, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, e di aver tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dell’offerta, considerando, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta dei criteri minimi ambientali applicabili, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere realizzato l’intervento e rispetto di tutte le leggi applicabili all’affidamento (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, norme a tutela dell’ambiente, normativa edilizia, igienico-sanitaria);
- conoscere e accettare integralmente le prescrizioni ed obbligazioni risultanti dalla documentazione tecnica di gara, ivi inclusi gli Audit Energetici con Documentazione tecnica relativa ai singoli edifici e Baseline e tutti gli elaborati tecnici ed economici afferenti l’affidamento in questione;
- conoscere e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto Attuativo, nel Capitolato di Gestione e relativi allegati e nella documentazione di gara tutta;
- impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto dell'affidamento;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la gestione del servizio e la realizzazione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, attrezzature e della mano d’opera da impiegare nella gestione dei servizi e nella realizzazione dei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del contratto di servizio;
- di riconoscere e accettare la funzione di monitoraggio come previsto nel Piano di Monitoraggio e Verifica;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate in allegato alla stessa, saranno trattati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese;
- che con riferimento al requisito di cui all’art. 5.c.2 del Disciplinare di Gara, di essere in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione della qualifica di “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 8, del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i.;
2. Il DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO di cui all’art. 85 del D.Lgs n. 50/16, da presentare anche in formato elettronico (es. USB o CD-ROM) redatto utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione Appaltante (Doc. 2 Busta A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, nel quale ciascun concorrente dovrà attestare il possesso di tutti i seguenti requisiti:
> attestazione dell’assenza di motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs n. 50/16;
> attestazione del possesso dei requisiti generali di partecipazione ex art. 80 D.Lgs n. 50/16;
> attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione finanziari, tecnici e di idoneità professionale previsti dal presente Disciplinare ai punti 5.A, 5.B e 5.C.
Il modello DGUE deve essere debitamente compilato in ogni sua parte seguendo le specifiche istruzioni, anche in ordine a quanto disposto per la partecipazione alla gara nella forma consorziata o mediante raggruppamento temporaneo di imprese e nell’ipotesi in cui l’operatore dichiara di possedere i requisiti attraverso l’istituto dell’avvalimento.
(In caso di ricorso all’avvalimento) Come prescritto al successivo art. 13 del Disciplinare di Gare, in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 D.Lgs n.50/2016, l’operatore economico concorrente dovrà adempiere alle prescrizioni dettate dall’art. 89 del D.Lgs 50/16 e produrre la seguente documentazione:
- Dichiarazione del concorrente resa nel DGUE dal legale rappresentante con la quale attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione (specificare quali) posseduti dall’impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante);
Documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e:
a) Xxxxxxxx e proprio DGUE sottoscritto dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante ed accompagnato da copia del documento di identità dello stesso, che descrive e documenta il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto da parte dell’impresa ausiliaria. Inoltre:
- dichiara di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiara che non sussistono motivi di esclusione ex art 80 D.Lgs 50/16;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente con descrizione delle modalità di impiego;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
b) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
(In caso di RTI, Consorzio, rete di imprese o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento) ovvero l’atto costitutivo del Consorzio, rete di imprese o GEIE, in originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
(In caso di R.T.I. costituendo) Dichiarazione resa nel DGUE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante la quale tutti i componenti dichiarano che, in caso di aggiudicazione, conferiranno il medesimo mandato di cui all’art. 48 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 al soggetto indicato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, indicando contestualmente le quote in cui sarà ripartito il costituendo R.T.I.;
3. Originale o copia autentica delle dichiarazioni degli istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti il requisito di cui al punto 5.b.3 del presente Disciplinare, secondo quanto specificato al punto 5B) del presente Disciplinare di Gara.
4. Dichiarazione soggetto progettista, come da ‘Doc. 3 Busta A‘ allegato, relativa al possesso dei requisiti richiamati al punto 5.c.5 del presente Disciplinare nonché dichiarazione resa dal progettista, relativa all’insussistenza in capo al medesimo di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.
5. Ricevuta di pagamento all’ANAC, quale contributo dovuto per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, nei termini indicati dalla Deliberazione della medesima Autorità del 9 Dicembre 2014. Ai fini di tale versamento si precisa che il CIG che identifica la presente procedura è 79642567F5 che l’importo da versare è di 140 €uro. Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalle istruzioni operative dell’Autorità, in vigore dal 1 gennaio 2015 (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/_xxxxxxxxxxx). Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi online al “Servizio di Riscossione” raggiungibile dall’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Il mancato od insufficiente pagamento del predetto contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
6. Copia del PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P.), in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa registrazione on-line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione;
7.. Quietanza del versamento, oppure fideiussione bancaria, oppure polizza fideiussoria assicurativa, oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, in originale, relativa alla garanzia provvisoria di cui al successivo punto 14 del presente Disciplinare, per almeno 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte di cui al presente Disciplinare;la garanzia deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni; la garanzia deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e la propria operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Ai sensi degli artt. 93 commi 1 e 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, l’importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50%(cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ENISO/IEC 17000.
Si applicano altresì, laddove venga comprovata la sussistenza dei requisiti di legge, le altre riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.
8. Impegno al rilascio della garanzia definitiva, tramite dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, contenente come specificato dal successivo punto E): (i) l'impegno, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016,n.50, a rilasciare in favore del Comune, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione bancaria ovvero una polizza fideiussoria assicurativa, relativa alla cauzione definitiva, pari al 10% del Valore dell’Investimento relativo al Comune (n) valida fino al decorso di dodici mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo Impianto come risultante dal relativo certificato di collaudo e rilasciata in conformità e nell’osservanza delle modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016,n.50, (ii) l'impegno a rilasciare in favore del Comune, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione bancaria ovvero una polizza fideiussoria assicurativa, pari al Risparmio Xxxxx Xxxxxxxxxxxx al Comune, valida a partire dal collaudo delle opere, che dovrà rimanere in vigore o essere tempestivamente rinnovata fino ai sei mesi successivi alla fine del relativo Contratto Attuativo, e rilasciata in conformità e nell’osservanza delle modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016,n.50; iii) l'impegno a rilasciare in favore del Comune, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione bancaria ovvero una polizza fideiussoria assicurativa, pari al 10% della quota del Canone del consumo di energia, calcolato su base annua, riconosciuto al Comune , così come individuato all’art. 8 del presente Disciplinare di Gara valida a partire dall’avvio della Fase di Gestione per un anno e rinnovabile di anno in anno fino ai sei mesi successivi alla fine del relativo Contratto Attuativo e rilasciata in conformità e nell’osservanza delle modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si applicano altresì, laddove venga comprovata la sussistenza dei requisiti di legge, le altre riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
A tutte le dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.
L'Amministrazione Aggiudicatrice effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o costituendo, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di effettuare le comunicazioni inerenti alla presente procedura alla sola impresa indicata come mandataria.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, le garanzie fideiussorie devono essere intestate a tutti i componenti dell’RTI medesimo e sottoscritte dal componente che assumerà il ruolo di mandatario. In caso di RTI costituito, la garanzia potrà essere intestata e sottoscritta dalla sola capogruppo mandataria.
Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore concorrente, ovvero da un procuratore munito del potere di impegnare il concorrente per lo specifico importo proposto in sede di offerta. In tal caso, le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia della procura. In caso di Raggruppamento temporaneo costituendo le dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte da ogni membro del raggruppamento.
9. Documento attestante la partecipazione al sopralluogo di cui al precedente art. 4;
La Busta B, confezionata come sopra indicato e denominata “B - OFFERTA TECNICA”, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, deve contenere, a pena di esclusione, esclusivamente l’Offerta Tecnica. Gli atti dell’Offerta tecnica, a pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano all’offerta economica, o che consentano di desumere in tutto o in parte l’Offerta del Concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella busta C denominata ”C - OFFERTA ECONOMICA”.
Non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell’Offerta Tecnica né è prevista la restituzione della stessa ai soggetti non aggiudicatari.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 50/16, i concorrenti devono specificare e motivare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell’impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.
In adempimento delle prescrizioni previste dall’art. 34 del D.Lgs 50/2016, si precisa che i dettagli dell’offerta tecnica devono rispondere, ove pertinenti, almeno ai requisiti minimi previsti dal DM 11 ottobre 2017 recante i “Criteri ambientali minimi” per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici, che si intendono integralmente richiamati e parte integrante del presente Disciplinare di Gara, nella parte relativa al riqualificazione energetica del servizio di riscaldamento e raffrescamento, sia in relazione alla progettazione degli interventi, all’acquisto e alla fornitura dei materiali e dei beni impiegati nonché alla realizzazione integrale degli interventi di riqualificazione con estensione di tali obblighi anche all’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da espletare durante la fase di gestione della concessione pluriennale.
Il mancato rispetto dei predetti criteri ambientali minimi comporterà l’esclusione dalla gara dell’offerta del concorrente.
L’Offerta tecnica deve contenere:
1. L’allegato ‘C’, l’allegato ‘D’ e l’Allegato ‘E’ del Disciplinare di Xxxx, debitamente compilati nelle parti richieste che precisano in dettaglio l’offerta tecnica dell’Impresa Concorrente. Gli allegati debbono essere debitamente timbrati e sottoscritti dall’impresa concorrente.
2.L’indicazione progettuale, per ciascun edificio, predisposto nelle modalità e nei termini di seguito indicati, con esclusione dei documenti economici che possano indicare l’offerta economica, inerente l’indicazione e descrizione gli interventi tecnici di riqualificazione energetica proposti per raggiungere l’obiettivo oggetto della concessione (riduzione del consumo energetico pari o superiore al valore minimo richiesto dall’Amministrazione Aggiudicatrice). Al concorrente sarà consentito eseguire direttamente i lavori relativi alla soluzione progettuale proposta solo qualora abbia dimostrato il possesso di adeguata attestazione SOA. Diversamente il concessionario dovrà affidare l’esecuzione a terzi.
Tale progetto dovrà essere organizzato con fascicoli dedicati, e dovrà contenere:
2.1/ Relazione tecnica/illustrativa per ciascun Edificio, composta da max. 8 fogli (16 pagine A4) carattere corpo 10) per edificio, in cui vengano descritti con dettaglio sufficiente tutti gli interventi proposti per ciascun edificio oggetto di intervento, fermo restando che i lavori e le manutenzioni dovranno essere programmati ed eseguiti in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli edifici. Si richiede che in testa a tale documento venga riportata una tabella di riepilogo edificio/interventi. Per il Comune di Borgomanero, la relazione dovrà contenere anche la descrizione degli interventi proposti per la riqualificazione energetica del servizio di illuminazione interna degli edifici. Se necessario la relazione dovrà contenere anche gli studi di pre-fattibilità ambientale e, qualora previsti, una relazione tecnica/illustrativa concernente gli Impianti per la Produzione di Energia da Fonte Rinnovabile; in tal caso la relazione potrà essere composta da max 4 fogli (8 pagine A4, carattere corpo 10).
2.2/ Fascicolo con schematizzazione grafica degli interventi proposti per ciascun edificio comunale oggetto di intervento, composto da max 4 fogli A3 per ciascun edificio;
2.3/ Una relazione sintetica, composta da max 3 fogli (6 pagine A4, carattere corpo 10), concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti in relazione ai Lavori sulla base di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia e la stima sommaria dei costi per la sicurezza;
2.4/ Relazione energetica relativa alla quantificazione e giustificazione del risparmio energetico offerto, composta da max 4 fogli (8 pagine A4, carattere corpo 10) per edificio, articolata obbligatoriamente come segue:
Interventi sugli involucri edilizi (isolamenti, interventi sui serramenti, opere murarie, ecc)
Interventi di modifica/sostituzione/razionalizzazione impiantistica sul versante termico ed elettromeccanico (inclusi isolamenti di tubature e sistemi di ventilazione meccanica controllata);
I contenuti minimi della relazione tecnica sul progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione sono:
progettazione illuminotecnica sulla base delle indicazioni della UNI EN 12464-1 in cui dovranno essere analizzati i principali parametri che caratterizzano l’ambiente luminoso: ripartizione delle luminanze, illuminamento, direzionalità della luce, illuminazione dello spazio interno, variabilità della luce (livelli e colore della luce), resa dei colori e l’apparenza del colore sella luce, abbagliamento, sfarfallamento
dovranno essere indicati i locali ed il numero di corpi illuminanti che verranno sostituiti,
relativamente ai nuovi corpi illuminanti dovranno essere indicate le seguenti caratteristiche:
certificazione energetica
marca e modello
attacco
durata di vita nominale con 70% decadimento
codice colore
flusso luminoso
angolo del fascio luminoso
temperatura di colore
indice di resa dei colori
frequenza di ingresso
potenza
corrente lampada
tempo di avvio
tensione
controlli e regolazione del flusso, che devono essere obbligatoriamente previsti almeno per i bagni e i corridoi.
Interventi di installazione/razionalizzazione di BEMS (Building Energy Management Systems) e di tele controllo;
Caratteristiche dei componenti tecnologici: qualità, prestazioni, ciclo di vita e sostituibilità delle parti;
Sintesi dei calcoli a dimostrazione del risultato di risparmio energetico offerto, senza dare riferimenti all’offerta economica;
2.5 Relazione descrittiva generale sulle modalità di gestione e manutenzione impiantistica proposte composta da max 5 fogli (10 pagine A4, carattere corpo 10);
2.6 Cronoprogramma complessivo degli interventi ed opere di riqualificazione energetica, con indicazione della Data Garantita di Completamento dei Lavori.
2.7 La dichiarazione del possesso delle certificazioni e classi SOA (doc. 4)
Le relazioni dovranno essere rese esclusivamente entro i limiti di lunghezza stabiliti nel precedente paragrafo. I documenti che dovessero superare il numero di pagine richiesto non saranno fatti oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.
Le relazioni e le dichiarazioni di cui alla presente Busta B) devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero da un procuratore munito del potere di impegnare il concorrente per lo specifico importo proposto in sede di offerta1. In tal caso, le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia della relativa procura. Per quanto riguarda il progetto di cui al suddetto punto 2, tutti i documenti dovranno essere sottoscritti anche dal progettista, tecnico adeguatamente abilitato.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, Consorzio già costituito o G.E.I.E. l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto offerto dal concorrente) della mandataria Capogruppo, ovvero dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto offerto dal concorrente) del Consorzio o del G.E.I.E. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, deve essere copia della relativa procura.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio Ordinario non ancora costituito, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto offerto dal concorrente) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio Ordinario. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, deve essere allegata copia della relativa procura.
L'Offerta economica e il documento di cui la stessa si compone, dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’Impresa Concorrente o, comunque, da soggetto munito del potere di impegnare il concorrente per lo specifico importo proposto in sede di offerta. In tal caso, le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia della procura.
Tutti gli importi di cui all’Offerta economica dovranno essere espressi in cifre. L’offerta economica dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un singolo plico debitamente chiuso e sigillato, nonché controfirmato sui lembi di chiusura.
Nella Busta C, denominata "C - OFFERTA ECONOMICA", controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, l’impresa concorrente deve presentare:
1. L’allegato ‘F’, l’allegato ‘G’ e l’allegato ‘H’ del Disciplinare di Gara debitamente compilati nelle parti richieste che precisano in dettaglio l’offerta economica dell’Impresa Concorrente. Gli allegati debbono essere debitamente timbrati e sottoscritti dall’Impresa Concorrente.
2.Un Piano Economico e Finanziario –PEF- asseverato da uno dei soggetti indicati dall’art. 183, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, che deve contenere dati coerenti con i valori inseriti nell’offerta economica di cui ai suddetti allegati nonché riportare i valori relativi al complessivo dell’offerta presentata. Il Piano Economico Finanziario dovrà contenere e comprovare tutti i requisiti previsti dal D.Lgs n. 50/16 ed, in primis, adeguati livelli di bancabilità degli investimenti previsti nell’offerta. Deve rispondere alla definizione prevista dall’art. 3, comma 1, lettera fff) del D.Lgs n.50/2016. Il PEF deve dimostrare che i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l’esecuzione del contratto, inclusi quelli relativi all’ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello stesso ad un tasso che può essere ritenuto e definito congruo e quelli richiesti per versare le imposte. Detto equilibrio è rappresentato dai valori di specifici indicatori esposti nel PEF ed individuati in dipendenza della metodologia impiegata per l’analisi della convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto di investimento proposto.
3. Quadro economico di sintesi dei lavori offerti con suddivisione per categoria e classi necessari e corrispondenti ai requisiti di capacità tecnica dei professionisti e del concessionario, di cui all’articolo 5.c, commi 5 e 7.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, Consorzi già costituiti, o G.E.I.E. l'offerta economica e il documento di cui la stessa si compone dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto offerto dal concorrente) della mandataria Capogruppo, ovvero dal Legale Rappresentante (o soggetto munito del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto offerto dal concorrente) del Consorzio o del G.E.I.E. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, deve essere allegata la relativa procura. In ogni caso all’offerta economica dovrà essere allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi Ordinari non ancora costituiti, le offerte economiche e i documenti di cui le stesse si compongono dovranno essere sottoscritti dai Legali Rappresentanti (o da soggetti muniti del potere di impegnare la società per un importo almeno pari a quanto offerto dal concorrente) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio Ordinario. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, deve essere allegata la relativa procura. In ogni caso all’offerta economica dovrà essere allegata la copia di un documento d’identità in xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dei firmatari.
Ai sensi di quanto disposto dall’ art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 nell’offerta economica dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di carattere generale, si rinvia a quanto precisato all’art. 5) lett. A), B) e C) del presente Disciplinare.
Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Impresa Concorrente -singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari di cui ai punti 5.b.1, 5.b.2 e 5.b.3 e tecnico-organizzativi di cui ai punti 5.c.1, 5.c.5, 5.c.6 e 5.c.7, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Dovranno essere forniti i documenti e le dichiarazioni appositamente prescritte dall’art 89 D.Lgs n.50/2016.
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/16, l’offerta dei concorrenti è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara rilasciata dai soggetti abilitati. Tale garanzia andrà prodotta con riferimento all’oggetto di offerta e dovrà essere valida per un periodo di 240 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Amministrazione Aggiudicatrice.
L’offerta è
altresì corredata, dalla dichiarazione rilasciata da un istituto
bancario oppure da una compagnia di assicurazioni oppure da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a
revisione contabile da parte di una società di revisione, contenente
(i) l’impegno, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16,
e relativi artt. 000 x 000 xxxxxx xxx X.Xxx x. 00/00 ,x rilasciare in
favore dei singoli Comuni con i quali saranno stipulati i singoli
Contratti Attuativi EPC, qualora l’impresa concorrente risultasse
affidataria, una garanzia fideiussoria, pari
al 10% del Valore dell’Investimento relativo ai singoli Comuni come
risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui
all’allegato ‘F’ del Disciplinare di Gara ,
a garanzia della corretta esecuzione dei Lavori e alla realizzazione
dell'Opera (la “Garanzia
di Esecuzione”),
(ii) l’impegno a rilasciare in favore dei singoli Comuni con i
quali saranno stipulati i Contratti Attuativi EPC, qualora il
concorrente risultasse affidatario, una garanzia fideiussoria,
pari
al Risparmio Xxxxx Xxxxxxxxxxxx,
al Comuni
come
risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui
all’allegato ’H’ nella colonna ‘rbloff’ del Disciplinare di
Gara,
a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla
Fase di Gestione (la “Garanzia
di Gestione”)
e (iii) l’impegno a rilasciare in favore del Comune con il quale
sarà stipulato i Contratto Attuativo EPC, qualora il concorrente
risultasse affidatario, una garanzia fideiussoria, pari
al 10% del Canone, calcolato su base annua, relativo al Comune,
così come individuato nel Disciplinare di Gara all’art. 8, a
copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla
Fornitura del Vettore (la “Garanzia
di Fornitura”).
L’importo di tali cauzioni non deve essere indicato, a
pena di esclusione,
per non inficiare la segretezza dell’offerta economica.
L’aggiudicatario dovrà fornire in sede di stipula e di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi EPC ed in relazione al Comune Concedente, le seguenti garanzie e coperture assicurative, pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente:
a/ al momento della stipula del Contratto Attuativo, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del Valore dell’Investimento previsto per il contratto come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato ‘F’ del Disciplinare di Gara a garanzia della corretta esecuzione dei Lavori e della realizzazione dell'Opera secondo le modalità e i contenuti di cui agli artt. 103 del D. Lgs. n. 50/16 (la “Garanzia di Esecuzione”). Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria. La Garanzia d’Esecuzione avrà validità dall’inizio della Fase di Gestione e dovrà comunque rimanere in vigore fino al decorso di dodici mesi dall’ultimazione dei Lavori dell’ultimo Edificio come risultante dal relativo certificato di collaudo. Tale cauzione andrà integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia;
b/ al momento della stipula del Contratto Attuativo, una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo relativo al Canone, calcolato su base annua, relativo al Comune calcolato secondo le modalità contenute all’art. 8 del presente Disciplinare di Gara , secondo le modalità e i contenuti di cui agli artt. 103 del D.Lgs. n. 50/16 (la “Garanzia di Fornitura”). Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria. La Garanzia di Fornitura avrà validità a partire dalla data di avvio della Fase di Gestione per un anno e dovrà essere di anno in anno rinnovata fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto Attuativo EPC. Tale cauzione andrà integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia;
c/ almeno 30 giorni prima del collaudo delle opere o, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della Garanzia di Esecuzione, una garanzia fideiussoria, pari all’importo relativo al Risparmio Xxxxx Xxxxxxxxxxxx al Comune come risultante dall’offerta tecnica ed economica con la Tabella di cui all’allegato ‘H’ nella colonna ‘rbloff’, secondo le modalità e i contenuti di cui agli artt. 103 del D.Lgs. n. 50/16 (la “Garanzia di Gestione”). Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della garanzia fideiussoria. La Garanzia di Gestione avrà validità a partire dal collaudo delle opere fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto Attuativo EPC. Tale cauzione andrà integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia;
d/ al momento della stipula del Contratto Attuativo, un’idonea copertura assicurativa R.C.T. – R.C.O. e per danni da esecuzione valida sin dall’avvio della Fase II, per un massimale pari ad almeno il 5% della somma assicurata per le opere;
e/ un momento anche successivo alla stipula del Contratto Attuativo ma, in ogni caso, almeno dieci giorni prima della Consegna dei Lavori una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/16, per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori R.C.T./R.C.O. dalla data di Consegna dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione relativo all’ultimo Edificio oggetto di intervento, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Lavori dell’ultimo Edificio risultante dal relativo certificato. Successivamente (nel caso in cui non debbano essere prodotte le garanzie di cui alle successive lettere b) e c)), la polizza assicurativa è sostituita da una polizza, di pari massimale, che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni effettuate o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento; tale polizza dovrà avere una validità pari alla durata del Contratto, ovvero essere rinnovata per tutta la durata del medesimo.
f) Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs n. 50/16, almeno 30 giorni prima del collaudo delle opere o, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza per danno da esecuzione e responsabilità verso terzi di cui al precedente punto 6, lett. e), una polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’art. 103, comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
g) Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs n. 50/16, almeno 30 giorni prima del collaudo delle opere o, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza per danno da esecuzione e responsabilità verso terzi, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 8 del D. Lgs. n. 50/16, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata minima di 10 (dieci) anni.
È ammessa la riduzione delle cauzioni di cui al presente articolo alle condizioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16.
Al Concessionario non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell’arco della durata contrattuale, sub concedere o cedere a terzi il contratto ed i servizi ivi previsti in oggetto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento delle garanzie rilasciate, fatti salvi i maggiori danni accertati.
Il Subappalto è consentito ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs n. 50/16. Resta fermo che le attività di progettazione non sono subappaltabili.
Per ciò che concerne il subappalto dei lavori, ai sensi di quanto disposto dall’art 12 del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23.05.2014 , n. 80 , in vigore in base ai disposti dell’art. 216 comma 15 del D.Lgs.50/2016 , l’operatore economico in possesso della qualificazione in Cat. che, a seguito della progettazione, dovesse risultare prevalente può subappaltare le ulteriori lavorazioni scorporabili appartenenti a categorie generali o specializzate a soggetti idoneamente qualificati, semprechè il relativo importo venga coperto dall’operatore economico concorrente con qualificazione in classifica adeguata nella categoria prevalente.
Per ciò che invece concerne le lavorazioni inerenti strutture impianti ed opere speciali (S.I.O.S.) di cui all’art. 89 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, che a seguito della progettazione dovessero risultare presenti nell’esecuzione dei lavori, il subappalto delle medesime è consentito nel limite del 30% e con un unico contratto.
Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni:
-indicare all’atto dell’offerta le parti della prestazione che intende subappaltare a terzi nonché, quando non si tratti di microimprese, piccole e medie imprese, una terna di nominativi di subappaltatori;
-deposito del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio;
-trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e l’insussistenza dei divieti di cui la normativa antimafia.
Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si riscontri la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs 50/16. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’Amministrazione Aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 D.Lgs n.50/2016 e procederà alla verifica di tali offerte secondo quanto ivi stabilito.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e si da luogo alla procedura di verifica di congruità come di seguito specificato.
A ciascun concorrente la cui offerta risulterà anormalmente bassa è tenuto a presentare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, una busta chiusa e sigillata (con le medesime modalità richieste per le altre buste dal presente disciplinare) contenente le Giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto da presentarsi sotto forma di relazione tecnico illustrativa, ed attenenti alla sostenibilità economica dell’offerta presentata dal concorrente, con particolare riferimento alle voci di prezzo che nell’economia complessiva possono apparire sottostimate. Non è, pertanto, richiesta l’analisi di ciascun prezzo unitario offerto. Le giustificazioni di cui trattasi devono essere formulate con riguardo ai seguenti elementi:
economia ed il metodo di esecuzione del servizio;
le soluzioni tecniche adottate;
le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
l'originalità del servizio offerto;
Ai sensi dell’art. 97, comma 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016 , non sono ammesse:
giustificazioni che prevedano trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
aiuti di stato non compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
Si precisa altresì che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori cinque offerte.
La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l’automatica esclusione dalla gara.
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Tra Baraggia e Bramaterra, sita in Cantone Chiesa, n 13 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) alle ore10:00 del giorno 24.10.2019
La valutazione delle offerte tecniche/qualitative ed economiche/quantitative sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n.50/2016 sulla base dei criteri di valutazione di cui alla griglia riportata nel presente disciplinare.
In seduta pubblica, nei giorni indicati nel bando di gara, si procederà ad opera della commissione di gara, esclusivamente all'effettuazione delle operazioni attinenti all'ammissione alla gara dei concorrenti, previa verifica delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare e dal bando di gara.
Terminata la fase di ammissione, le offerte dei concorrenti definitivamente ammessi verranno rinviate ad apposita Commissione Giudicatrice che, effettuata l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica appositamente convocata, procederà poi in seduta riservata alla valutazione dei contenuti dell'offerta tecnica con conseguente attribuzione dei punteggi, in conformità dei disposti della griglia di valutazione.
Terminata tale fase di valutazione, in nuova seduta pubblica, la cui data verrà successivamente comunicata ai concorrenti, la Commissione giudicatrice, dopo aver reso noti i punteggi attribuiti all’offerta tecnica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche attribuendo loro i punteggi relativi.
Al termine, sommati i punteggi attribuiti per ogni concorrente, verrà stilata la graduatoria finale e si procederà all’individuazione delle offerte anomale in analogia a quanto disposto dall’art. 97 del n. 50/2016.
Qualora si verifichi l’ipotesi di anomalia di cui a detta norma, il Presidente della Commissione Giudicatrice chiude la seduta e ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di competenza.
L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare.
L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di aggiudicare in presenza di un’unica offerta valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto della concessione.
L'aggiudicazione della gara è subordinata all'adozione di apposite determinazioni dirigenziali.
L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta esecutività dei provvedimenti che la dispongono, mentre l'Impresa concorrente è vincolata sin dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
L’Ente si riserva la facoltà di escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera e quelle imprese per le quali il Prefetto fornisse informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 1-septies, del D.L. 629/82, convertito in Legge n. 726/1982.
ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO. PROGETTO DEFINITIVO E FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Il provvedimento di aggiudicazione verrà disposto con apposita determina dirigenziale e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo al primo classificato in graduatoria, giusto quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32, comma 8 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante delibera l’aggiudicazione e procede alle relative comunicazioni di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016.
Si procede ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché essa sia ritenuta congrua e conveniente. E’ fatto salvo il disposto di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Posto che, ai sensi dell’art. 165, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione del Contratto Attuativo EPC di Concessione di Servizi può avvenire solamente a seguito della approvazione del Progetto Definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera, l’aggiudicatario nel rispetto dei termini di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 si impegna entro 60 giorni dall’aggiudicazione per il completamento delle verifiche dei requisiti, a presentare al Comune Concedente, il Progetto Definitivo degli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica, redatti conformemente alla normativa vigente e sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o altra documentazione tecnica presentata quale offerta in sede di gara, necessari per poter sottoscrivere il contratto di concessione con il Comune. Ove necessario il Progetto Definitivo dovrà essere corredato di tutte le autorizzazioni ed assensi da parte degli Enti competenti per l’ottenimento del titolo edilizio.
I costi di validazione e verifica del progetto presentato sono a carico dell’aggiudicataria della gara. Il Progetto Definitivo sarà approvato dai Comuni di Borgomanero e Ghemme entro 30 giorni dalla trasmissione.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi all’obbligo di presentare, entro il termine suindicato, la progettazione definitiva per l’approvazione, non si potrà dare luogo alla sottoscrizione del Contratto Attuativo EPC di Concessione di Servizi per fatto attribuibile all’aggiudicatario, con le relative conseguenze anche in ordine all’escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Allo stesso modo, nel caso in cui la progettazione definitiva non possa essere approvata entro i termini stabiliti per qualunque fatto attribuibile all’aggiudicatario, ciò comporterà l’impossibilità di addivenire alla sottoscrizione del contratto per fatto attribuibile all’aggiudicatario, con le relative conseguenze anche in ordine all’escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 165, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la sottoscrizione del Contratto Attuativo di Concessione di Servizi può avvenire solamente a seguito della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. L’aggiudicatario, pertanto, a seguito della intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, dovrà presentare la predetta documentazione.
Ai sensi dell’art. 165, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Contratto Attuativo di Concessione di Servizi stabilisce la risoluzione del rapporto di concessione nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto, salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993.
L’Aggiudicatario, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, dovrà produrre copia dell'Atto costitutivo del medesimo contenente una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandatarie/capogruppo e mandanti/consorziate e contenente altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandatarie/capogruppo e mandanti/consorziate.
Tra l'aggiudicazione e la sottoscrizione del Contratto Attuativo, il Comune ha la facoltà di chiedere un confronto con l'Aggiudicatario, al fine di chiarire aspetti di dettaglio anche inerenti eventuali accorgimenti tecnici relativi all'esecuzione dei contratti.
In caso di revoca o decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del Contratto Attuativo EPC stipulato tra il Comune e l'Aggiudicatario è fatta salva la facoltà l'Amministrazione Aggiudicatrice la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 D.Lgs n. 50/16, di aggiudicare la gara al concorrente che immediatamente lo segue nella graduatoria finale, alle condizioni dallo stesso proposte in gara, previo il buon esito di ogni adempimento o verifica prevista per l'Aggiudicatario, pena la decadenza anche della nuova aggiudicazione.
Entro i termini di validità dell'offerta, indicati in 240 giorni dal presente Disciplinare, rinnovabili per ulteriori 180 giorni su richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ciascun concorrente classificato in posizione utile nella graduatoria finale di merito è tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del Contratto Attuativo EPC. Oltre i termini di validità dell'offerta il concorrente eventualmente interpellato dall'Amministrazione Aggiudicatrice per subentrare nell'aggiudicazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.
L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, compreso il Bando di Gara e il presente Disciplinare, di non aggiudicare e di non stipulare i Contratti, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale e senza che le imprese concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.
La presente concessione è disciplinata dalla documentazione di gara e dalle disposizioni e dai principi di cui al D.Lgs. n.50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 laddove applicabile e vigenti e dalla normativa speciale in tema di efficientamento energetico e, precisamente, dal D. Lgs. n. 115/2008 e dal D.Lgs n. 102/2014.
Il Contratto Attuativo EPC oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è soggetto alla normativa di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del Contratto Attuativo EPC, assumerà pertanto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché di cui alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo all’oggetto della presente procedura di gara dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’affidatario, i Codici Identificativi di Gara relativi a ciascun lotto oggetto di affidamento. L’Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare formalmente al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del Contratto Attuativo, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti ai Comuni contenenti, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e alla legge n. 217/2010.
Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., fatta salva in ogni caso la risoluzione di diritto del contratto di concessione, qualora il Comune verifichi l’inadempimento di quanto previsto dal citato art. 3 ai commi 8, 9 e 9 bis.
L’Aggiudicatario si impegna sin d’ora a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Novara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le notizie e i dati relativi alla Amministrazione Aggiudicatrice ed al Comune, comunque venuti a conoscenza dell’affidatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all’esecuzione della presente concessione non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previste dal Bando di Xxxx e dal presente Disciplinare di Gara.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, titolare dei dati rilasciati ai fini della partecipazione alla presente gara è l'Amministrazione dell’Unione Tra Baraggia e Bramaterra sempre ai sensi del Reg. UE 2016/679, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale stipula e gestione dei contratti.
Il conferimento dei dati di cui al comma 1, compresi quelli giudiziari, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamentari e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati nel Regolamento UE 2016/679.
I dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne alla Amministrazione Aggiudicatrice per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.
Responsabile del trattamento dei dati nella fase di svolgimento della procedura di gara è il Presidente dell’Unione, Xxxx.xx Xxxxx Xxxxxxx.
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti di accesso ed informazioni previsti dal Reg. UE 2016/679.
Le spese di partecipazione alla presente procedura sono e restano a carico dei concorrenti che, in nessun caso, potranno chiederne il rimborso all’Amministrazione Aggiudicatrice.
In nessun caso – né nell’ipotesi in cui la procedura dovesse essere dichiarata deserta, né qualora la Amministrazione Aggiudicatrice dovesse decidere per qualsiasi motivo di sospendere e/o reindire e/o non aggiudicare la gara, né ove l’aggiudicazione provvisoria non dovesse essere approvata, né in alcun altro caso – i concorrenti potranno pretendere dall’Amministrazione Aggiudicatrice alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o a qualunque altro titolo.
Le spese di pubblicazione della procedura di gara sono rimborsate dall’impresa aggiudicataria.
Le spese contrattuali del Contratto Attuativo EPC sono a carico dell’ Aggiudicatario.
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicati dai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s. m. ed i.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del presente Bando e del Contratto Attuativo EPC di concessione, resta esclusivamente competente il Foro di Novara. Avverso il presente bando può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Gifflenga.lì 02.09.2019
IL RESPONSABILE DELLA SUA
x.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Elenco Allegati
Allegato A Scheda degli Edifici
Allegato B Baseline di Riferimento per i Consumi ed il Canone
Allegato C Scheda Risparmio Gas Metano Offerto
Allegato D Scheda Vita Utile degli Interventi
Allegato E Scheda per eventuale certificazione NZEB
Allegato F Scheda Determinazione Importo dei Lavori Offerti
Allegato G Scheda Determinazione del Valore degli Investimenti offerti
Allegato H Scheda Determinazione del Valore attuale dello Sgravio di Bilancio offerto
Modulistica Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3, Doc. 4
Capitolato di Gestione
N. 2 Piani di Monitoraggio e Verifica delle prestazioni - Termico ed Elettrico.
1 Tale importo non dovrà in ogni caso essere indicato all’interno dell’offerta tecnica, pena l’esclusione