REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI “PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 2,75% 02/02/2006 – 02/02/2009”
REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI “PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA POPOLARE DELL’XXXXXX XXXXXXX 2,75% 02/02/2006 – 02/02/2009”
Articolo 1 - Importo e titoli.
Il prestito obbligazionario “Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx 2,75% 02/02/2006 – 02/02/2009”, emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, ammonta a massimi Euro 60.000.000 ed è costituito da massime n. 60.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.
Le obbligazioni, fruttano interessi posticipati semestrali alla data del 2 agosto e 2 febbraio di ogni anno di durata del prestito stesso. Gli strumenti finanziari relativi, al portatore, saranno immessi in sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 24.02.98 n. 58 e dal D.Lgs. 24.06.98 n. 213 e relative disposizioni di attuazione.
Articolo 2 - Prezzo di emissione.
Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè a Euro 1.000 cadauna, corrispondenti al nominale.
Articolo 3 - Durata.
Il prestito ha durata di anni tre, a decorrere dal 2 febbraio 2006; sarà integralmente rimborsato il 2 febbraio 2009.
Articolo 4 - Godimento.
Il prestito ha godimento dal 2 febbraio 2006. Salvo chiusura anticipata, in facoltà dell’Emittente, le sottoscrizioni saranno raccolte fino al raggiungimento dell’importo massimo di Euro 60.000.000; in ogni caso saranno chiuse il 2 maggio 2006.
Articolo 5 - Interessi.
Cedole semestrali pagabili il 2 agosto e 2 febbraio di ogni anno al tasso annuo lordo del 2,75%.
Gli interessi lordi sono conteggiati con riferimento ai giorni effettivamente trascorsi rispetto ai giorni effettivi dell’anno (ACT/ACT), sul valore nominale delle obbligazioni (taglio minimo di 1.000 Euro per ciascuna obbligazione).
Articolo 6 - Rimborso.
Il rimborso verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per commissioni o spese, in un’unica soluzione il 2 febbraio 2009.
Articolo 7 – Servizio del prestito
Il rimborso delle obbligazioni avverrà con l’osservanza delle norme del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relativi regolamenti di attuazione.
Articolo 8 - Termini di prescrizione e decadenza.
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di pagamento degli stessi e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.
Articolo 9 - Regime fiscale.
Gli interessi, i premi ed altri frutti sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (attualmente 12,50%), nella misura e nei casi ivi previsti.
Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che, per legge, colpiscono o potranno colpire i medesimi
interessi, premi ed altri frutti, e i redditi diversi del presente prestito obbligazionario.
Articolo 10 - Disposizioni diverse.
Tutte le comunicazioni dell’Emittente Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Le obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. La sottoscrizione o l’acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Modena.
BANCA POPOLARE DELL’XXXXXX XXXXXXX
Soc. cooperativa
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO B.P.E.R.
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“BANCA POPOLARE DELL’XXXXXX XXXXXXX 2/02/06 – 2/02/09 2,75%” DI NOMINALI MASSIMI 60.000.000 DI EURO (codice ISIN IT0004010721)
per il rendimento del titolo si rimanda alla sezione II (punto 17 “interessi”) e alla sezione III (punto 5 “esempio di rendimento dei titoli”)
SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
BANCA POPOLARE DELL’XXXXXX XXXXXXX (codice ABI 5387.6) Società cooperativa con sede legale e amministrativa in Modena, via San Carlo n. 8/20 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01153230360 - Iscrizione all’Albo delle Banche 4932 Capitale Sociale al 31/12/2004: € 220.865.682 - Riserve e fondi di riserva al 31/12/2004: € 1.259.323.122 Gruppo bancario Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx - 5387.6 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Codice di Comportamento del Settore Bancario e Finanziario Aderente alla Convenzione Credeuro - Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Xxxxx Xxxxxx Aderente all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio Reclami della clientela e dell’Ombudsman Giurì bancario Sito internet xxx.xxxx.xx, indirizzo e-mail xxxxxxxxx@xxxx.xx | |||||
‘Ratings’ attribuiti da Fitch Ratings | long term A- | short term F2 | legal B/C | Support 3 | Outlook stable |
‘Ratings’ attribuiti da Standard & Poor’s | long term A- | short term A-2 | Outlook stable | ||
Conflitto di interessi: il collocamento è subordinato a preventivo espresso consenso da parte dei sottoscrittori configurandosi in esso un conflitto di interessi in quanto ha per oggetto titoli emessi dal medesimo intermediario collocatore. |
SEZ. II) INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE
1) Denominazione: 2.02.2006 – 2.02.2009 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2,75%
2) Ammontare nominale massimo dell’emissione: 60.000.000 di Euro
3) Numero di titoli: 60.000 obbligazioni
4) Valore nominale unitario: 1.000 Euro
5) Tagli previsti per la sottoscrizione: 1.000 Euro
6) Componente derivativa: non presente
7) Tipologia dei titoli: al portatore in regime di dematerializzazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 24.2.98 n. 58 e dal D.Lgs.
24.6.98 n. 213 e relative disposizioni di attuazione
8) Depositario: gestione accentrata presso Monte titoli S.p.A
9) Prenotazioni: le prenotazioni sono accettate dal 2 febbraio 2006 sino al 2 maggio 2006, salvo chiusura anticipata senza alcun preavviso in facoltà dell’Emittente, al raggiungimento del valore nominale complessivo del prestito. Le prenotazioni sono raccolte presso gli sportelli dell’Emittente
10) Pagamento: valuta 2 febbraio 2006 per le prenotazioni a tale data. Per le prenotazioni successive in termine, all’atto della sottoscrizione con versamento a conguaglio del rateo di interessi maturato
11) Godimento: il prestito ha godimento dal 2 febbraio 2006. Salvo chiusura anticipata, in facoltà dell’Emittente, le sottoscrizioni saranno raccolte fino al raggiungimento dell’importo massimo di Euro 60.000.000; in ogni caso saranno chiuse il 2 maggio 2006.
12) Prezzo di emissione: le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè a euro 1.000 cadauna, corrispondenti al nominale
13) Prezzo di rimborso: il rimborso sarà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per commissioni o spese, in un’unica soluzione il 2 febbraio 2009
14) Commissioni di sottoscrizione: non previste
15) Xxxxxx: il prestito ha durata di anni tre e sarà integralmente rimborsato il 2 febbraio 2009
16) Modalità di rimborso: il rimborso delle obbligazioni avverrà con l’osservanza delle norme del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relativi Regolamenti di attuazione
17) Interessi: gli interessi lordi sono conteggiati con riferimento ai giorni effettivamente trascorsi rispetto ai giorni effettivi dell’anno (ACT/ACT), sul valore nominale delle obbligazioni (taglio minimo di 1.000 Euro per ciascuna obbligazione), determinati come segue: cedole semestrali pagabili il 2 agosto e 2 febbraio di ogni anno al tasso annuo lordo del 2,75%
18) Tasso annuo di interesse nominale: 2,75%
19) Tasso annuo di rendimento lordo effettivo: 2,76642% (determinato secondo la formula dell’interesse composto)
20) Ritenuta fiscale sugli interessi: gli interessi, i premi ed altri frutti sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (attualmente 12,50%), nella misura e nei casi ivi previsti. Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che, per legge, colpiscono o potranno colpire i medesimi interessi, premi ed altri frutti, e i redditi diversi del presente prestito obbligazionario.
21) Termini di prescrizione e di decadenza: i diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di pagamento degli stessi, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.
22) Clausola di rimborso anticipato: non prevista
23) Clausola di subordinazione: non prevista
24) Eventuali altri oneri, condizioni, gravami sui titoli: non previsti
25) Garanzie: non previste
26) Premi di rimborso: non previsti
27) Criterio di riparto: non previsto
28) Clausole limitative della trasferibilità e/o della circolazione dei titoli: non previste
29) Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli: attualmente non previsti. Da ottobre 1999 la Banca ha aderito al Sistema di Scambi Organizzati di strumenti finanziari
30) Impegno dell’Emittente a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e vendita dei titoli: la Banca, non essendo l’obbligazione quotata, si impegna a formulare una quotazione giornaliera per il sottoscrittore che intenda in qualsiasi momento venderla, conforme alle regole proprie del Sistema di Scambi Organizzati nel quale sono negoziati tali titoli
31) Ulteriori informazioni: tutte le comunicazioni dell’Emittente Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Le obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. La sottoscrizione o l’acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Modena
32) Soggetti terzi incaricati dei servizi connessi con l’emissione: non previsti
SEZ. III) INFORMAZIONI SUI RIS CHI DELL’OPERAZIONE
1) Rischio Emittente : il sottoscrittore del prestito obbligazionario è soggetto al rischio Emittente, ovvero la possibilità che la Banca Popolare dell'Xxxxxx Xxxxxxx, non sia in grado di onorare il proprio debito. I titoli non rientrano fra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi
2) Xxxxxxx xxxxx: un rialzo dei tassi d'interesse, può penalizzare il corso del prestito obbligazionario
3) Difficoltà nel disinvestimento dei titoli: il sottoscrittore, nel caso di disinvestimento anticipato dei titoli, sebbene la Banca si impegni a formulare una quotazione giornaliera degli stessi, può incontrare difficoltà nella ricerca della controparte e subire perdite in conto capitale
4) Componente derivativa implicita: non presente
5) Esempio di rendimento dei titoli: il rendimento lordo dell’obbligazione a scadenza (2/02/2009), secondo la formula dell’interesse composto, è pari al 2,76642%
6) Effetti della clausola di rimborso anticipato: il rimborso anticipato non è previsto
SEZ. IV) LEGENDA
OBBLIGAZIONE: titolo di debito che impegna la banca Emittente al rimborso del capitale emesso per la raccolta del risparmio a medio-lungo termine
OPZIONE: contratto (detto “derivato”) con il quale una delle parti, pagando una somma alla controparte (premio), acquista il diritto di comprare (call option) o di vendere (put option), ad una data futura, un certo quantitativo di strumenti finanziari ad un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio). Nel caso di option su indici, anziché un certo quantitativo di strumenti finanziari, si compra il diritto di incassare o di versare una somma, pari al prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell’indice di riferimento e la differenza, a sua volta ottenuta dal valore dell’indice (stabilito alla stipula del contratto) e il valore assunto dall’indice il giorno in cui la facoltà viene esercitata.
Si distingue tra un’option europea, che può essere esercitata soltanto alla data di scadenza concordata, e un’option americana, che può essere esercitata entro la data di scadenza.
COMPONENTE OPZIONALE: vedi OPZIONE
DERIVATO: nome genericamente usato per indicare uno strumento finanziario, il cui prezzo/rendimento deriva dai parametri di prezzo rendimento di altri strumenti finanziari principali detti sottostanti (v.) che possono essere strumenti finanziari, indici, tassi di interesse, valute, materie prime
SOTTOSTANTE: strumento finanziario dal cui valore dipende quello del titolo derivato o strutturato (v.)
TITOLI STRUTTURATI: titoli composti da una componente cosiddetta “fissa”, simile ad un normale obbligazione, ed una cosiddetta “derivativa”, simile ad un’opzione
RATING (Agenzia di): Società indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari, specializzate nell’attribuire ad emittenti o a strumenti finanziari, attraverso combinazioni di lettere o cifre (es.: AAA; A+; BBB; B-) un giudizio sulla capacità dell’Emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o sulla idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato
Dichiaro di aver ricevuto copia integrale del regolamento e del foglio informativo del prestito obbligazionario BPER 2,75% 2/02/06 – 2/02/09
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