Condizioni Generali
Condizioni Generali
PER I SERVIZI NAZIONALI & INTERNAZIONALI DI TRASPORTO MERCI
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali sono applicabili ai rapporti contrattuali relativi al conferimento dell’incarico di trasporto in favore dello Spedizioniere da effettuarsi nell’ambito del territorio nazionale e internazionale. Esse annullano e/o sostituiscono qualsiasi pattuizione, accordo, anche verbale intercorso tra le Parti. Salvo diverso esplicito accordo, sarà applicabile l’ultimo testo delle Condizioni Generali divulgato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. Qualora le Condizioni Generali siano tradotte in lingue diverse, il testo italiano sarà considerato come decisivo e prevalente rispetto a qualsiasi altra traduzione. La nullità, annullabilità o inefficacia di uno o più articoli contenuti nelle Condizioni Generali non comporterà l’inefficacia o l’invalidità delle rimanenti clausole che, pertanto, resteranno produttive di effetti.
ART. 2 - ASSUNZIONE DELL’ INCARICO
L’incarico si intende assunto dallo Spedizioniere alle presenti Condizioni Generali, nonché alle condizioni, regolamenti e norme di società o enti, pubblici o privati, di qualsiasi nazionalità i cui servizi siano richiesti dallo Spedizioniere in forza dell’incarico ricevuto.
L’incarico trasmesso verbalmente o telefonicamente allo Spedizioniere dovrà essere confermato per iscritto. In particolare incarichi accessori al semplice trasporto o termini di resa tassativi impegneranno lo Spedizioniere solo se espressamente accettati per iscritto dalla Direzione della Filiale dello Spedizioniere.
Xxxxx disposizioni contrarie del mittente, lo Spedizioniere ha facoltà di scegliere le vie da utilizzare i mezzi da mettere in opera, i modi di trasporti, gli itinerari ed i dispositivi tecnici da adottare per l’esecuzione dell’incarico.
ART. 3 - OBBLIGHI DEL MITTENTE
Il Mittente, all'atto del conferimento dell'incarico, ha l'obbligo di fornire per ogni destinatario:
a) i documenti di accompagnamento richiesti dalle disposizioni normative in vigore per le merci soggette al regime delle accise e della vigilanza fiscale ovvero ad imposta di fabbricazione e, con particolare riguardo alle merci pericolose, tutte le indicazioni relative e la loro compatibilità al raggruppamento (art. 5- MERCI PERICOLOSE);
b) tutte le istruzioni e indicazioni necessarie per l’esatta e celere esecuzione dell’incarico segnatamente: il numero dei colli , il numero delle sedute, il peso espresso in kg., la tara di eventuali attrezzi di cui all’ultimo capoverso dell’art.6, il volume espresso in metri cubi, le misure massime di ingombro della merce, l’indirizzo del destinatario completo di CAP e sigla della provincia, l’indirizzo del mittente completo di CAP e di sigla della provincia, il codice fiscale del destinatario in caso di spedizioni in porto assegnato;
c) gli orari ed i turni di chiusura del destinatario e, se trattasi di Enti o stabilimenti di grandi dimensioni, il reparto o la persona incaricata del ricevimento;
d) le avvertenze da seguire per la riconsegna della merce fermo magazzino dello Spedizioniere;
e) per le spedizioni gravate di assegno, l’espresso richiamo al “mandato di contrassegno”, secondo le modalità di cui all’art.15) con l’indicazione dell’importo da esigere in cifre ed in lettere;
f) l'indicazione del porto (franco o assegnato), come previsto dall’art.20;
g) l’affrancatura preventiva di eventuali buste e/o plichi da consegnarsi al destinatario. Tutte le istruzioni di cui sopra dovranno essere confermate in forma scritta o informatica.
ART. 4 – CONTROLLI
Lo Spedizioniere ha facoltà di controllare:
A - Il peso lordo delle merci e le quantità.
Qualora il peso lordo accertato dallo Spedizioniere risulti superiore o inferiore a quello indicato, la spedizione verrà:
a) tassata per prezzo corrispondente al peso effettivo accertato;
b) gravata di un sovrapprezzo pari al 20% del prezzo della spedizione salvo restando il diritto di rivalsa dello Spedizioniere nei confronti del mittente per eventuali danni, ammende e/o penalità derivanti dall'errata indicazione.
B - Il volume dei colli
Qualora il volume indicato della merce risulti inferiore al rapporto previsto nell'allegato "Diritti e Tariffe" si applica il peso ivi risultante.
C - Le misure d'ingombro della merce
Qualora le misure d'ingombro accertate dallo Spedizioniere risultino superiori a quelle indicate dal mittente la spedizione verrà:
a) tassata per l'ingombro effettivo accertato; per trasporto divani e poltrone, vedi allegato (B)
b) gravata di un sovrapprezzo, salvo restando il diritto di rivalsa dello Spedizioniere nei confronti del mittente per eventuali danni, ammende e/o penalità derivanti dall'errata indicazione.
ART. 5 - MERCI PERICOLOSE
Lo Spedizioniere ha facoltà di non accettare merci pericolose. Qualora gli vengano affidate merci pericolose senza le indicazioni e i documenti previsti dalla normativa nazionale ed internazionale lo Spedizioniere avrà diritto di respingerle e/o venderle e/o distruggerle addebitando al Mittente le conseguenze dannose ed ogni onere che possa derivare.
ART. 6 - IMBALLAGGIO
Il Mittente deve provvedere a sua cura e spese all'imballaggio delle merci in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione, nonché garantire una idonea prevenzione della perdita od avaria della merce, dei danni alle persone, alle cose ed al materiale di esercizio.
I danni che eventualmente derivassero all'automezzo od al carico da imballaggio inidoneo graveranno sul mittente.
Il mittente deve provvedere a che i colli siano accuratamente sigillati con sistema idoneo a prevenirne l'apertura ed a rendere comunque riconoscibile il successivo riconfezionamento. In particolare non dovrà essere utilizzato nastro adesivo neutro.
Gli attrezzi di carico (pallets - paretali - bancali - ecc.) utilizzati dal mittente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell’imballaggio delle merci e pertanto di esclusiva pertinenza del destinatario.
La relativa tara, da indicarsi separatamente, viene inclusa ai fini della determinazione del peso tassabile della spedizione.
ART. 7 - FACOLTA' DI RECESSO
Lo Spedizioniere ha la facoltà di recedere dal contratto già concluso, qualora si avveda che la merce consegnatagli ed eventualmente già accettata:
a) non sia fornita delle indicazioni, dell’etichettatura dell’imballaggio, dei documenti conformemente a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni, anche internazionali, vigenti;
b) per sua natura non consenta un normale svolgimento dell’incarico;
c) possa arrecare pregiudizio a persone, animali e/o cose;
d) sia soggetta a rapido deterioramento o decomposizione.
In tal caso lo Spedizioniere ha facoltà di ritornare la merce al mittente o anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione.
Il mittente risponderà per le conseguenze dannose e le spese che possano derivarne.
ART. 8 - ESONERO DELLA RESPONSABILITA’ VETTORIALE
Con riferimento agli art. 3, 5 e 6 delle presenti Condizioni Generali ed ai sensi degli artt.1693, 1694 e 1695 C.C. il vettore non risponde della perdita o avaria delle cose trasportate in conseguenza di:
a) mancato impiego di veicoli idonei per la spedizione di merci particolari, per le quali il mittente non ha evidenziato le specifiche precauzioni da adottare;
b) carico, scarico, movimentazione della merce effettuata a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono in loro nome e conto;
c) qualità di alcune merci che per cause inerenti alla loro natura, sono soggette a perdite totali o parziali o ad avaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo: per rottura, ruggine, deterioramento interno, essiccazione, calo naturale o azione di parassiti, roditori e animali in genere;
d) qualità di alcune merci per le quali occorrano determinate condizioni e siano state presentate per la spedizione in modo diverso da quello prescritto o con dichiarazione inesatta oppure senza l'osservanza delle prescritte norme di sicurezza;
e) insufficienza od imperfezione di marche e numeri di colli;
Fermo restando il disposto dell'art. 7, lo Spedizioniere ha diritto al risarcimento dei danni dovuti a fatti del Mittente, al rimborso delle spese sostenute ed alla rivalsa per eventuali ammende o penalità.
ART. 9 - DIRITTO Dl CONTRORDINE
Eventuali disposizioni del Mittente in ordine alla variazione del luogo di destinazione, del destinatario ed in generale all'esercizio del diritto di contrordine saranno osservate dallo Spedizioniere solo se impartite per iscritto e dietro presentazione del duplicato della lettera di vettura, se a suo tempo richiesta, e comunque solo se la modifica chiesta sia ancora attuabile.
Allo Spedizioniere devono comunque essere rimborsate tutte le spese sostenute in seguito al contrordine e riconosciute le competenze indicate nell'allegato "Diritti e Tariffe".
L'ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere modificato dal momento in cui lo Spedizioniere ha dato comunicazione al destinatario originario che la merce è a sua disposizione.
ART. 10 - RITIRI E CONSEGNE
L'accettazione e la riconsegna della merce nei locali dello Spedizioniere ad opera del personale dello stesso determinano la fase rispettivamente iniziale e finale dell'esecuzione del contratto.
Il ritiro e/o la riconsegna della merce a domicilio debbono essere preventivamente concordate e si intendono effettuate a ciglio camion al numero civico del mittente o del destinatario o nel diverso luogo eventualmente indicato nel contratto. In particolare l'ordine di ritiro non ha valore di ricevuta.
Per il carico e lo scarico, i ritiri e le riconsegne effettuati con modalità che rendano indispensabili prestazioni eccezionali ed accessorie a quelle indicate al comma precedente, sarà dovuto rispettivamente dal mittente o dal destinatario, salvo diversa pattuizione, un corrispettivo da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.
ART. 11 - TEMPI Dl CARICO E SCARICO AL RITIRO ED ALLA RICONSEGNA A DOMICILIO
Il mittente ed il destinatario devono provvedere alle operazioni di carico e scarico all'atto del ritiro e/o riconsegna a domicilio entro i tempi strettamente necessari all'effettuazione dell'operazione, avuto riguardo alla quantità ed alla natura delle merci; tali operazioni devono avere inizio appena l'automezzo è posto a loro disposizione.
Il mittente è pertanto tenuto a preparare la merce ed i documenti prima della messa a disposizione del veicolo da parte dello Spedizioniere.
A richiesta del personale dello Spedizioniere l'utente dovrà indicare sui documenti di spedizione il periodo in cui il mezzo è rimasto a sua disposizione, nonché la durata effettiva delle operazioni di carico e scarico.
Per i tempi di attesa e sosta lo Spedizioniere ha diritto alla addizionale aggiuntiva prevista nell'allegato "Diritti e Tariffe".
Qualora l'attesa o la sosta presso l'utente pregiudichi la continuità e la programmazione dei servizi successivi, lo Spedizioniere ha facoltà di rimandare l'operazione ad apposita giornata riservata a dette incombenze senza pregiudizio dei servizi da effettuare ad altri utenti, salvo, diversamente, il diritto di richiedere, oltre alle normali competenze, gli eventuali danni, nonché l'addebito della sosta straordinaria impostagli dall'utente.
ART. 12 - ORARIO Dl SERVIZIO PER LE OPERAZIONI Dl RITIRO E RICONSEGNA
I servizi di ritiro e riconsegna vengono normalmente effettuati dalle ore 8 alle ore 18, salvo diversi usi locali. L'interruzione meridiana segue gli usi locali. Il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio non si effettua:
a) nei giorni di sabato pomeriggio e domenica;
b) nei giorni festivi infrasettimanali;
c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito dalla categoria;
d) nei giorni e negli orari in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;
e) nei giorni in cui, per consuetudine locale o per disposizione della Pubblica Amministrazione, magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi
Le prestazioni di servizio richieste tassativamente per orari stabiliti sono considerate servizi speciali e soggette ad adeguamento tariffario come previsto nell'allegato "Diritti e Tariffe" e non impegneranno lo Spedizioniere se non dietro accettazione scritta della Direzione della Filiale ai sensi dell'art. 2.
L'accettazione, da parte del destinatario delle cose spedite oltre gli orari indicati dal mittente, toglie ogni interesse e/o legittimazione del mittente alla riconsegna.
ART. 00 - XXXXXXX Xx RESA
Il rispetto dei tempi di consegna riportati nel tariffario A, è subordinato alle seguenti condizioni:
- Fax programma consegne, da inviarci entro il martedì;
- La merce da programma deve esserci consegnata entro il Giovedì settimana A .
I termini di resa sono sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali, durante il periodo di chiusura per ferie estive ed invernali previste dalla Categoria, nei giorni in cui e' vietata la circolazione, per cause di forza maggiore e tra le ore 18 e le ore 8 di ogni giorno. Lo spedizioniere fornisce i suoi termini di resa indicativi, eventuali impegni tassativi di resa devono essere specificati, dal mittente, sul programma consegne oltre che sui D.D.T. o FATTURE , ed accettati per iscritto dal responsabile operativo dello spedizioniere; eventuali provate inadempienze potranno dare diritto al rimborso delle sole spese di trasporto della singola spedizione relativa, con esclusione di qualsiasi voce di danno diretto ed indiretto. I normali termini di resa non potranno essere garantiti per le merci che per pesi, dimensioni o quantità non rientrino nei programmi di consegna convenuti. I termini di resa si intendono con riferimento al momento dell'affidamento della merce.
ART. 14 - SVINCOLO DELLE MERCI
Lo svincolo della merce si intende effettuato con la sottoscrizione della bolla di consegna o di altro documento equipollente e con il contestuale pagamento del porto e dell'assegno eventualmente gravanti la merce.
Il destinatario può disporre delle cose trasportate solo dopo aver svincolato la spedizione.
La riconsegna della merce al destinatario, nel luogo di destinazione indicato sulla lettera di vettura o altro documento equipollente, si intende effettuata a mani di qualunque persona ivi presente.
Per le riconsegne fermo magazzino dello Spedizioniere il mittente deve tassativamente prescrivere tutte le avvertenze per la riconsegna della merce.
L'eventuale richiesta del destinatario di riconsegnare la merce, in tutto o in parte, in un luogo diverso da quello originario di destinazione, potrà essere soddisfatta dallo Spedizioniere solo dopo che sia stato effettuato lo svincolo della spedizione e sempre che essa formi oggetto di un nuovo e specifico accordo contrattuale.
ART. 15 – CONTRASSEGNI
Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente esclusivamente indicandolo sui documenti di trasporto (D.D.T., FATTURE o CMR) in prossimità dei dati essenziali e necessari al vettore per la consegna delle merci - (colli - peso), in modo chiaro e ben visibile con la parola contrassegno, o C.O.D. per spedizioni dirette all'estero, seguita dall'importo in Euro (o valuta del paese di destino se extra CEE), esposto in cifre e in lettere; va inoltre evidenziato, dal mittente e/o mandatario con l'applicazione dell'apposito talloncino adesivo "Contrassegno" , o in alternativa dal timbro "contrassegno" che lo evidenzi in modo inequivocabile. L'inadempimento delle formalità suddette, comporterà l'esonero del vettore dalle
responsabilità relative al mandato di incasso contrassegno. Non si assume inoltre responsabilità alcuna per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di conto corrente o circolari, accettati in forma ordinata dal mittente. Il costo del servizio sarà determinato applicando, sul valore del contrassegno, la percentuale riportata nel tariffario, alla voce SERVIZIO C.O.D.
ART. 16 - MANCATO SVINCOLO E GIACENZA
Lo Spedizioniere, nel caso di impedimenti alla riconsegna della merce al destinatario, una volta che abbia dato comunicazione della giacenza al mittente, potrà tenere la merce in giacenza nei propri magazzini o depositarla in quelli di terzi o nei Magazzini Generali.
Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della giacenza al mittente senza che il mittente stesso abbia fornito per iscritto istruzioni concrete, complete ed attuabili, lo Spedizioniere potrà far ritornare la merce a rischio del mittente e con addebito allo stesso di ogni spesa.
Trascorsi ulteriori 30 giorni senza che la giacenza si sia risolta, lo Spedizioniere potrà provvedere al recupero dei propri crediti gravanti sulla spedizione ai sensi dell’art. 23 delle presenti Condizioni Generali.
ART. 17 - CASO Dl FORTUITO
per l'esonero di responsabilità valgono le disposizioni previste dagli artt. 1693/1694/1695/1683 del X.X. x X.X.X. Xx xxxxx xxxx'xxx 0000 X.X.
Xx presumono casi fortuiti o di forza maggiore: il furto; la rapina; il saccheggio; scioperi; le serrate; le sommosse; atti di terrorismo; la pirateria; l'incendio; le calamità; le interruzioni della viabilità.
ART. 18 - RESPONSABILITA’ PER PERDITA O AVARIA
I trasporti per l'Italia vengono assunti a norma di legge, art. 1693 / 1694 C.C. e legge 450/85, modificata dalla legge 162/93 .
I trasporti per l'estero si intendono regolati dalla Convenzione di Ginevra CMR.
Le contestazioni per danni da trasporto devono pervenirci entro e non oltre 5 giorni per i trasporti nazionali e 7 giorni per i trasporti internazionali (CMR) dalla data di consegna e comprovate da relativa documentazione contabile e foto; diversamente non potremo considerarle valide;
Rimborsi danni da trasporto: i danni da trasporto saranno riconosciuti solo al ricevimento della quietanza emessa da parte della Compagnia di assicurazioni; non saranno possibili compensazioni .
ART. 19 - MANDATO AD ASSICURARE
Lo Spedizioniere non è tenuto ad assicurare la merce se non a seguito di mandato conferitogli per iscritto antecedentemente alla consegna delle merci, ed accettato, pure per iscritto, dalla Direzione della Filiale.
In tal caso lo Spedizioniere si impegna, come semplice mandatario, a stipulare in nome e per conto del mandante l'assicurazione di danno richiestagli, alle condizioni generali delle polizze trasporti delle Compagnie di Assicurazione, addebitando al mandante i relativi costi.
ART. 20 - NOLO E PAGAMENTI
Il mittente può prescrivere che la spedizione avvenga:
a) In porto franco, cioè con corrispettivo a carico del mittente;
b) In porto assegnato, cioè con corrispettivo a carico del destinatario.
Ove la prescrizione di porto non sia indicata nel contratto, sulla lettera di vettura o non risulti dalle istruzioni del mittente, la spedizione sarà effettuata in porto franco.
Le spedizioni di merce soggetta a rapido deterioramento e/o il cui valore presumibile non raggiunga il costo della spedizione saranno accettate solo in porto franco.
Il pagamento, salva l'esistenza di diversi accordi scritti, che lo prevedono a ricevimento fattura o dilazionato fino ad un massimo di 30 gg. dall’emissione della fattura, deve essere effettuato:
a) per i porti assegnati: all'atto della riconsegna;
b) per i porti franchi: all'atto del ricevimento della merce da parte dello Spedizioniere.
ART. 21 - INTERESSI Dl MORA
Qualora per qualsiasi causa, non dipendente dallo Spedizioniere non fossero rispettati i termini di pagamento citati al precedente articolo, lo stesso applicherà agli importi scaduti il tasso di interesse risultante a norma del D. Lgs n. 231/02.
ART. 22 - PRIVILEGIO E DIRITTO Dl RITENZIONE
Lo Spedizioniere, a copertura di tutti i suoi crediti comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti, relativi pure a prestazioni periodiche o continuative, può esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione(merci e contrassegni). Il diritto suddetto potrà essere fatto valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario della merce se diverso dal mandante).
ART. 23 - TARIFFE DELLO SPEDIZIONIERE
Ai rapporti indicati nell’art.1, regolati da libera pattuizione tra le parti o riferentisi al listino sottoposto dallo Spedizioniere, sono applicabili le integrazioni descritte nell’allegato “Diritti e Tariffe”.
ART. 24 – PATTI AGGIUNTIVI O MODIFICATIVI
Qualunque patto aggiuntivo o modificativo delle clausole sopra indicate, dovrà risultare da atto scritto. In caso contrario, detti patti non potranno ritenersi validi e non vincoleranno in alcun modo lo Spedizioniere.
ART. 25 – GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, interpretazione oppure esecuzione delle presenti condizioni generali, sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del foro di Matera.
Data / / Firma
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., si approva specificamente: ART. 8 - ESONERO DELLA RESPONSABILITA’ VETTORIALE; ART. 16 - MANCATO SVINCOLO E GIACENZA;
ART. 18 - RESPONSABILITA’ PER PERDITA O AVARIA; ART. 22 PRIVILEGIO E DIRITTO DI RITENZIONE;
ART. 25 GIURISDIZIONE E COMPETENZA.