Contract
L’impiego sicuro delle attrezzature. Gli obblighi formativi determinati dall’Accordo Stato-Regioni Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx | ||
SPISAL – ULSS 20 VERONA |
INFORTUNI DENUNCIATI IN AGRICOLTURA dal 2002 al 2011 | ||
Fonte: “DATI INAIL” |
| |
INFORTUNI MORTALI IN AGRICOLTURA Veneto 2007 -2012 | |
|
INFORTUNI MORTALI IN AGRICOLTURA | |
Incidente | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Totale | Perc. |
Ribaltamento trattore | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 25 | 43% |
Caduta dall’alto dei gravi | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 7 | 12% |
Caduta dall’alto o in profondità dell’infortunato | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 | 9% |
Contatto con altri oggetti, mezzi o veicoli in movimento (nella loro abituale sede) | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 9% |
Contatto con organi lavoratori in movimento | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 5 | 9% |
Avviamento intempestivo di macchina, attrezzatura… | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 7% |
Altri tipi di incidente | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 7 | 12% |
TOTALE | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 58 | 100% |
MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA | |||
VENETO Malattia professionale o sostanza che la causa Anno di manifestazione 2010 2011 Malattie causate da derivati dell’acido carbammico - 1 Dermatite allergica da contatto (l23) causata da derivati di piante 1 - e fiori Asma bronchiale (j45.0) causata da polveri di granaglie, spore 2 2 fungine, derivati dermici, deiezioni animali Alveoliti allergiche estrinseche con o senza evoluzione fibrotica - 1 (j67) causate da spore di actinomiceti Malattie causate da radiazioni solari 2 7 Ipoacusia da rumore (h83.3) 7 14 Malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al 2 1 sistema mano braccio Ernia discale lombare (m51.2) 17 58 Malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 31 51 Malattie da asbesto (esclusa l’asbestosi) 1 - Malattie da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore 1 - Malattie diverse - - Malattie non tabellate 83 116 Non determinato 6 1 TOTALE 153 252 | ITALIA Anno di manifestazione 2010 2011 1 1 5 3 65 64 20 16 15 29 244 249 95 140 1.044 1.090 1.490 1.935 1 - 4 1 6 7 3.254 4.334 145 102 6.389 7.971 | ||
Fonte: “DATI INAIL” |
Fonte: “Sistema di sorveglianza epidemiologica degli infortuni lavorativi mortali e gravi finalizzata alla conoscenza e allo studio delle cause” Regione Veneto
INFORTUNI MORTALI IN AGRICOLTURA MODALITA’ DI ACCADIMENTO Veneto 2007 -2012
PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010 - 2013
Progetto: Contrasto del rischio di infortuni mortali ed invalidanti in agricoltura
Realizzazione di strumenti per sostenere e uniformare l’attività di vigilanza degli SPISAL:
•checklist di controllo distribuite alle aziende agricole
• modelli di verbale
•database delle aziende agricole
PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE 2010-2013
RISULTATI REGIONE VENETO
Intervento di formazione dei costruttori, rivenditori, e officine meccaniche
3 CORSI : PADOVA 2 CORSI
200 partecipanti a: TREVISO, VERONA,
in programma a Vicenza entro il 2013
CHECKLIST per l’autovalutazione delle procedure di sicurezza
Elenco di officine meccaniche che hanno partecipato ai corsi che sanno come costruire e riparare macchine agricole conformi alle norme.
Prime indicazioni per la sorveglianza sanitaria in agricoltura con particolare riferimento ai lavoratori stagionali.
Dgr n. 1334 del 17 luglio 2012
PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE 2010 - 2013
RISULTATI REGIONE VENETO
Art. 1
Campo di applicazione Lavori generici e semplici escluso se previsti requisiti professionali specifici Lavoratori stagionali con n° giornate non superiore a 50gg
lavoratori occasionali art. 70 D.Lgs. 276/2003
Art. 2
Semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria Escluso esposizione a rischi specifici
Visita medica preventiva effettuata dal medico competente o dall’ASL Validità biennale anche se lavoro presso altre imprese agricole Certificazione per il datore di lavoro
Convenzione degli enti bilaterali o organismi paritetici o della cooperazione con ASL o con medici competenti No sopralluogo da parte del medico competente
Validità del giudizio di idoneità per tutti i datori di lavoro convenzionati
Art. 3
Semplificazione in materia di informazione e formazione Documenti certificati da ASL o da enti bilaterali o organismi paritetici o della cooperazione Procedure e competenze per l’identificazione, riduzione, gestione dei rischi Comprensione della lingua utilizzata nei documenti.
DECRETO INTERMINISTERIALE 27 MARZO 2013 SEMPLIFICAZIONI E LAVORO STAGIONALE
INDICAZIONI PER LA STESURA DEL DOCUMENTO STANDARDIZZATO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEL VENETO
Dicembre 2012
PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL’ART. 29 D.Lgs. N°81
Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012
rivolto alle piccole e medie imprese
DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012
Commissione Salute della Regione Veneto, tema salute e sicurezza:
•recepimento delle indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl per l’applicazione del titolo III del d.lgs 81/08 e nuova direttiva macchine (d.lgs 17/2010) del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro .
•recepimento del documento INAIL per l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali
COMMISSIONE SALUTE REGIONE VENETO
AGOSTO 2013
Oggi i costruttori sono tenuti a immettere sul mercato macchine omologate secondo quanto previsto nel D.Lgs 81/ 2008,
Per i macchinari già in servizio, l'adeguamento spetta agli utilizzatori.
Questi ultimi dovranno installare dispositivi di protezione e ritenzione del conducente con certificazione di adeguamento ai sensi delle Linee Guida ISPESL, recepite dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro del agosto 2013 ovvero a riferimenti tecnici considerati equivalenti (DIRETTIVE EUROPEE O CODICI OSCE).
Il Codice della Strada art. 112 comma 4 del 2013 prevede una sanzione amministrativa con il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria se la macchina agricola, in circolazione su strada, è priva dei dispositivi di protezione previsti dal Decreto 81/2008 quali:
Cabina o telaio di protezione Cintura di sicurezza
CODICE DELLA STRADA art. 112 c. 4
CODICE DELLA STRADA MINISTERO DEI TRASPORTI | ||
Non è previsto l’aggiornamento della carta di circolazione del trattore a seguito dell’installazione dei ROPS solo per quei trattori che hanno adottato le Linee Guida INAIL Muniti di Attestato di conformità |
Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo
controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012 , n. 150
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
E
Dgr 1158 DEL 2011
Le attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate nell’allegato II
Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.
L’intervallo tra i controlli non deve superare:
•5 anni fino al 31 dicembre 2020,
•3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.
MACCHINE E SICUREZZA NELL’IMPIEGO DI FITOSANITARI
Lavoratori subordinati ART 37 D.LGS 81/08
Fonte: “Rapporto 2011 sulla congiuntura del settore
agroalimentare Veneto” – Veneto Agricoltura.
Lavoratori autonomi; componenti dell’impresa familiare; coltivatori diretti e soci di società semplici operanti nel settore agricolo
ART 21 D.LGS 81/08
Il numero di imprese agricole attive iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA del
Veneto nel 2011 è di 73.831 aziende
LAVORATORI IN AGRICOLTURA
VENETO 2011
LE CAUSE DEGLI INFORTUNI
FORMAZIONE D. LGS. 81/2008
Accordo Stato Regioni 21 dicembre
2011
Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012
OBBILIGHI FORMATIVI ACCORDO STATO REGIONI 21 dicembre 2011 | |||
FIGURE | ORE | AGGIORNAMENTO | |
LAVORATORI | 12 ore (rischio medio) | 6 ore ogni 5 anni + integrazioni per modifica mansioni, introduzione modifiche al ciclo produttivo | |
PREPOSTI | Formazione lavoratori + 8 ore specifiche per il preposto | 6 ore ogni 5 anni | |
DIRIGENTI | 16 ore specifiche | 6 ore ogni 5 anni | |
DDL - RSPP | 32 ore (rischio medio) | 10 ogni 5 anni | |
RLS | 32 ore | 4 ore/anno (imprese sup. a 15 dip. e inf. a 50 dip.) | |
8 ore/anno (imprese sup. a 50 dip.) | |||
Addetti prevenzione incendi | 4 ore (basso rischio incendio) | ||
8 ore (medio rischio incendio) | |||
16 ore (alto rischio incendio) | |||
Addetti primo soccorso | 12 ore (aziende tipo B-C) | Triennale | |
16 ore (aziende tipo A) | |||
Lavoratori neoassunti: formazione generale + specifica, al massimo entro 60 giorni dall’assunzione
SPECIFICA SULL’AMBIENTE IN CUI SI LAVORA SPECIFICA SULLA MACCHINA ED ATTREZZATURA ADDESTRAMENTO COMPLEMENTARE
SE IL LAVORO E’ IN APPALTO
•SPECIFICA SUL PIANO DI EMERGENZA
•SULLE LAVORAZIONI E I RISCHI PRESENTI CHE POSSONO COINVOLGERE ANCHE I LAVORATORI ESTERNI
LA FORMAZIONE – D.LGS 81/08
per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto alla data di pubblicazione
dell’Accordo una formazione nel rispetto delle previsioni normative per quanto riguarda durata contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
❖ I temi trattati siano conformi all’art. 37 del D.lgs 81/08 ed esaustivi rispetto ai rischi rilevati nel DVR
DIRIGENTI
Esonerati dalla formazione i Dirigenti che alla data di pubblicazione dell’Accordo dimostrino di aver partecipato al corso di 16 ore ex DM 16.1.97 o modulo A previsto nell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006
DATORE DI LAVORO
Esonerati dalla formazione il DDL che alla data di pubblicazione dell’Accordo dimostrino di aver partecipato al corso di 16 ore ex DM 16.1.97
i lavoratori ed i preposti
LAVORATORI e PREPOSTI
Riconoscimento formazione pregressa
Accordo 21 dicembre 2011
LAVORATORI e PREPOSTI, DIRIGENTI, RLS
In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti da tale D.Lgs per dirigenti, preposti, lavoratori, rls in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati (decreto del fare).
Riconoscimento formazione pregressa
Decreto Legge n. 69/2013
Non sono tenuti a partecipare a corsi di formazione
CORSI DEVONO ESSERE ORGANIZZATI:
✓internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning
✓da DOCENTI INTERNI O ESTERNI all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
✓L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro
✓dal 18.03.2016 i DDL devono essere in possesso dei requisiti di cui al DM del 6 marzo 2013
✓I docenti dal 18.03.2014 devono essere in possesso dei requisiti del formatore di cui al Decreto Ministeriale del 06.03.2013.
REQUISITI DEI FORMATORI
ACCORDO STATO E REGIONI 21 dicembre 2011
REQUISITI DEL FORMATORE
Decreto Ministeriale del 06.03.2013
Criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
•I datori di lavoro possono svolgere l’attività formativa per i propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione fino al 06.03.2016
•Dopo il 06.03.2016 il datore di lavoro deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsi dal decreto
•Entra il vigore il 06.03.2014 per il formatore non datore di lavoro
COMPETENZE FORMATIVE almeno una | ||||||
COMPETENZE TECNICHE obbligatorio | Percorso formativo, con esame finale, della durata min 24 ore o abilitazione insegn. o conseguimento (presso Univ. o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un master comunicazione | Precedenza esperienza come docente, per almeno 32 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro | Precedenza esperienza come docente, per almeno 40ore, in qualunque materia | Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore in qualunque materia | ||
1 | Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza | NO | NO | NO | NO | |
2 | Laurea coerente con le materie oggetto di docenza, ovvero corsi post xxxxx nel campo della salute e sicurezza negli ambienti | SI | SI | SI | SI | |
3 | Attestato di frequenza, con verifica | Almeno 12 mesi di | ||||
apprendimento, a | esperienza | |||||
corso di formazione di almeno 64 ore in materia di salute e | lavorativa o professionale coerente con | SI | SI | SI | SI | |
sicurezza su lavoro | l’area tematica | |||||
oggetto della | ||||||
docenza |
COMPETENZE TECNICHE obbligatorio | COMPETENZE FORMATIVE almeno una | |||||
Percorso formativo, con esame finale, della durata 24 ore o abilitazione all’insegnamento o conseguimento (Univ. o organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un master comunicazione | Precedenza esperienza come docente, per almeno 32 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro | Precedenza esperienza come docente, per almeno 40ore in qualunque materia | Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per 48 ore in qualunque materia | |||
4 | Attestato di frequenza, con verifica apprendimento, a corso di formazione di 40 ore in materia di salute e sicurezza su lavoro | Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza | SI | SI | SI | SI |
5 | Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza | SI | SI | SI | SI | |
6 | Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (docenza solo codice ATECO di rif.) | SI | SI | SI | SI |
PREREQUISITO: DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Questo prerequisito non è richiesto per i ddl che effettuano formazione ai propri lavoratori
REQUISITI DEL FORMATORE
Decreto Ministeriale del 06.03.2013
REQUISITI DEL FORMATORE
Decreto Ministeriale del 06.03.2013
Le attrezzature per l’uso delle quali sarà prevista abilitazione e formazione sono:
•piattaforme di lavoro mobili elevabili
•gru a torre
•gru mobile
•gru per autocarro
•carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
•carrelli industriali semoventi
•carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
•trattori agricoli o forestali
•macchine movimento terra
•escavatori a fune
•pale caricatrici frontali
•terne
•autoribaltabile a cingoli
•pompa per calcestruzzo
FORMAZIONE ATTREZZATURE (art. 73)
Accordo 22 febbraio 2012
FORMAZIONE ATTREZZATURE (art. 73)
Accordo 22 febbraio 2012
Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015
Riconoscimento formazione pregressa
Accordo 22 febbraio 2012
Entro 5 anni dall’entrata in vigore presente accordo
I lavoratori del settore agricolo con esperienza documentata di almeno due anni negli ultimi 10 anni devono effettuare l’aggiornamento entro il 2017
Erogata entro il 12.03.2013
FORMAZIONE ATTREZZATURE (art. 73)
Accordo 22 febbraio 2012
AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI
Durata 4 ore di cui 3 possono essere effettuate in aula e riguardano gli argomenti dei moduli pratici
ABILITAZIONE
L’attestato di abilitazione VALE 5 anni dalla data di:
- attestazione della verifica finale di apprendimento
- aggiornamento
- superamento della verifica finale
Riconoscimento formazione pregressa
Accordo 22 febbraio 2012
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: chiarimenti Accordo 22 febbraio 2012
ESPERIENZA DOCUMENTATA PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO:
Lavoratore autonomo o Datore di lavoro utilizzatore: può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di cui si dichiara l’esperienza. L’esperienza NON antecedente ai 10 anni
Lavoratore subordinato: può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà . L’attestazione deve individuare i periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza. L’esperienza NON antecedente ai 10 anni
ENTI FORMATORI | |
• Regioni anche attraverso ASL, strutture per la formazione professionale regionali o accreditate • Ministero del lavoro e politiche sociali • INAIL • OOSS - Associazioni imprenditoriali e dei lavoratori nei settori di impiego delle attrezzature medesime • Xxxxxx e collegi professionali a cui afferiscono i soggetti di cui all’articolo 98 D.Lgs 81/08 (req. xxxxx.xx coordinatore) • Aziende produttrici/noleggiatrici di attrezzature di cui all’Accordo (limitatamente ai propri lavoratori) e accreditate alla formazione • I soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale, alla data 12.03.2013, nella formazione delle specifiche attrezzature, accreditati • I soggetti formatori con esperienza documentata almeno di sei anni, alla data 12.03.2013, di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati alla formazione |
VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE (all. VII D.Lgs 81/08)
Xxxxxxxxxx di sollevamento, recipienti contenenti gas, generatori di vapore….
•per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura.
•Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.
•Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale,dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.
•Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati
MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 69/2013
xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx00.xxxxxx.xx/xxxxxx.xxxx