Accordo multilaterale
Traduzione1
Accordo multilaterale
tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese
Considerato che le Giurisdizioni dei firmatari dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese («Accordo») sono le Parti della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o della stessa Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale così come emendata dal Protocollo («Convenzione») oppure i territo- ri compresi da questa Convenzione o che hanno firmato o espresso la loro intenzione di firmare la Convenzione e riconosciuto che la Convenzione deve essere in vigore ed effettiva nei loro confronti prima che vi sia il primo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese;
considerato che un Paese che ha firmato o espresso la sua intenzione di firmare la Convenzione diventa una Giurisdizione ai sensi della sezione 1 del presente Accordo soltanto se diventa Parte della Convenzione;
considerato che le Giurisdizioni, mediante lo scambio automatico di rendicontazioni annuali Paese per Paese, intendono accrescere la trasparenza fiscale internazionale e migliorare l’accesso delle rispettive amministrazioni fiscali alle informazioni con- cernenti la ripartizione mondiale degli utili, delle imposte versate e di certi indicatori di ubicazione dell’attività economica tra le Giurisdizioni fiscali nelle quali i gruppi delle imprese multinazionali esercitano le loro attività, al fine di svolgere una valu- tazione generale dei rischi legati ai prezzi di trasferimento e di altri rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, nonché al fine di un’eventuale analisi economica e statistica;
considerato che le leggi delle rispettive Giurisdizioni impongo o dovrebbero imporre all’entità notificante di un gruppo di imprese multinazionali di presentare ogni anno una rendicontazione Paese per Paese;
considerato che la rendicontazione Paese per Paese fa parte di una struttura a tre livelli, con il file principale («master file») e il file locale («local file»), rappresen- tanti insieme un approccio standardizzato della documentazione dei prezzi di trasfe- rimento, al fine di fornire alle amministrazioni fiscali informazioni affidabili e pertinenti per effettuare un’analisi efficace e solida dei rischi legati ai prezzi di trasferimento;
considerato che il capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informa- zioni a fini fiscali, compreso quello automatico, e autorizza le autorità competenti delle Giurisdizioni a definire la portata e le modalità di questi scambi automatici;
considerato che l’articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possono convenire di comune accordo lo scambio automatico di informazioni, sebbene lo
RS ...
1 Dall’originale francese.
scambio di informazioni propriamente detto avverrà su base bilaterale tra autorità competenti;
considerato che le Giurisdizioni hanno attuato o dovrebbero aver attuato, al momen- to del primo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese, (i) le protezioni adegua- te per fare in modo che le informazioni ricevute conformemente a questo Accordo restino confidenziali e siano unicamente impiegate al fine di svolgere una valutazio- ne generale dei rischi legati ai prezzi di trasferimento e di altri rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, nonché al fine di un’eventuale analisi economica e statistica, conformemente alla sezione 5 del presente Accordo,
(ii) le infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (comprendenti le procedure che garantiscono uno scambio di informazioni per tempo, esatto e confidenziale, le comunicazioni efficaci e affidabili nonché i mezzi che permettono di risolvere rapidamente questioni e preoccupazioni relative agli scambi o alle domande di scambio e l’applicazione delle disposizioni della sezione 4 del presente Accordo) e
(iii) la legislazione necessaria per imporre alle entità notificanti di presentare una rendicontazione Paese per Paese;
considerato che le Giurisdizioni sono pronte a dialogare allo scopo di risolvere i casi di risultati economici indesiderati, compresi quelli per le imprese individuali, con- formemente al paragrafo 2 dell’articolo 24 della Convenzione e al paragrafo 1 della sezione 6 del presente Accordo;
considerato che le procedure amichevoli, previste per esempio da una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra le Giurisdizioni delle autorità compe- tenti, restano applicabili nel caso in cui la rendicontazione Paese per Paese sia stata scambiata in virtù di questo Accordo;
considerato che le autorità competenti delle Giurisdizioni hanno l’intenzione di concludere il presente Accordo senza pregiudicare le procedure legislative nazionali e con riserva della confidenzialità e delle garanzie previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’impiego delle informazioni scambiate in virtù di questo Accordo;
le autorità competenti hanno convenuto quanto segue:
Sezione 1 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni seguenti hanno il significa- to seguente:
a. il termine «Giurisdizione» designa uno Stato o un territorio per cui la Con- venzione è in vigore ed è diventata effettiva tramite ratifica, accettazione o approvazione conformemente all’articolo 28 o per estensione territoriale conformemente all’articolo 29 e che è firmatario del presente Accordo;
b. l’espressione «autorità competente» designa, per ogni Giurisdizione rispetti- va, le persone e autorità elencate all’allegato B della Convenzione;
c. il termine «gruppo» designa un insieme di imprese collegate tramite la pro- prietà o il controllo, il quale è pertanto tenuto a redigere il bilancio consoli-
dato a fini di informativa finanziaria secondo i principi contabili applicabili o vi sarebbe tenuto se le partecipazioni al capitale di rischio di una di queste imprese fossero negoziate in una borsa valori pubblica;
d. L’espressione «gruppo di imprese multinazionali» designa qualsiasi gruppo che
i) comprende due o più imprese, la cui residenza fiscale si trova in Giuri- sdizioni diverse, o un’impresa la cui residenza fiscale si trova in una Giurisdizione ma che è soggetta a imposizione in un’altra Giurisdizione a causa delle attività esercitate mediante una stabile organizzazione, e
ii) non è un gruppo di imprese multinazionali escluso;
e. L’espressione «gruppo di imprese multinazionali escluso» designa un grup- po che non è tenuto a presentare una rendicontazione Paese per Paese perché la sua cifra d’affari annua consolidata, realizzata durante il periodo fiscale che precede immediatamente il periodo fiscale oggetto di rendicontazione, risultante dal suo bilancio consolidato per questo periodo fiscale anteceden- te, è inferiore alla soglia definita dalla legislazione interna della Giurisdizio- ne, conformemente al rapporto del 2015, suscettibile di emendamenti a se- guito del riesame previsto nel 2020;
f. L’espressione «entità costitutiva» designa
i) un’unità aziendale distinta di un gruppo di imprese multinazionali che è inclusa nel bilancio consolidato a fini di informativa finanziaria o lo sa- rebbe se le partecipazioni del gruppo di imprese multinazionali al capi- tale di rischio di tale unità aziendale fossero negoziate in una borsa va- lori pubblica;
ii) un’unità aziendale distinta che è esclusa dal bilancio consolidato del gruppo di imprese multinazionali unicamente a causa delle sue dimen- sioni o in base al principio di rilevanza; e
iii) ciascuna stabile organizzazione di un’unità aziendale distinta del grup- po di imprese multinazionali che rientra in quanto previsto al punto i) o ii), purché l’unità aziendale rediga un bilancio distinto per la stabile or- ganizzazione ai fini dell’informativa finanziaria o a fini normativi, fi- scali o di controllo interno della gestione;
g. L’espressione «entità notificante» designa l’entità costitutiva che, in applica- zione della legislazione interna della propria Giurisdizione di residenza fi- scale, presenta la rendicontazione Paese per Paese in qualità di rappresentan- te del gruppo di imprese multinazionali;
h. L’espressione «rendicontazione Paese per Paese» designa la rendicontazione Paese per Paese che l’entità notificante, conformemente alle leggi della pro- pria Giurisdizione di residenza fiscale, deve presentare ogni anno assieme al- le informazioni che devono essere dichiarate secondo tali leggi, compren- denti gli elementi e secondo la presentazione del Rapporto del 2015, suscettibile di emendamenti a seguito del riesame previsto nel 2020;
i. L’espressione «Rapporto del 2015» designa il rapporto finale sulla docu- mentazione dei prezzi di trasferimento e rendicontazioni Paese per Paese («Documentation des prix de transfert et déclarations pays par pays») redatto in base all’azione 13 del piano d’azione dell’OCSE e del G20 concernente l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;
j. L’espressione «Organo di coordinamento» designa l’Organo di coordina- mento della Convenzione e, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 24 della Convenzione, è composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti della Convenzione;
k. L’espressione «Segretariato dell’Organo di coordinamento» designa il Se- gretariato dell’OCSE che assiste l’Organo di coordinamento;
l. L’espressione «Accordo effettivo» significa, per due autorità competenti, qualunque esse siano, che le due autorità competenti hanno manifestato l’intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni e hanno adempiuto le altre condizioni previste al paragrafo 2 della sezione 8. L’elenco delle au- torità competenti per cui è effettivo il presente Accordo sarà pubblicato sul sito Internet dell’OCSE.
2. Per l’applicazione del presente Accordo in un dato momento da parte di un’autorità competente di una Giurisdizione, qualsiasi termine o espressione non definiti nel presente Accordo ha, salvo se il contesto non richiede una diversa inter- pretazione o se le autorità competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto nazionale), il senso loro attribuito dalla legislazione della Giuri- sdizione al momento dell’applicazione dell’Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di questa Giurisdizione prevale su una definizione contenuta in un’altra legislazione della stessa Giurisdi- zione.
Sezione 2 Scambio di informazioni concernente i gruppi di imprese multinazionali
1. Conformemente agli articoli 6, 21 e 22 della Convenzione, ogni autorità compe- tente scambia ogni anno, in modo automatico, la rendicontazione Paese per Paese ricevuta da ogni entità notificante residente nella propria Giurisdizione a fini fiscali, con tutte le altre autorità competenti delle Giurisdizioni per le quali questo Accordo è effettivo e nelle quali, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazio- ne Paese per Paese, una o più entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali dell’entità notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposizione in base alle attività svolte mediante una stabile organizzazione.
2. Nonostante il paragrafo precedente, le autorità competenti delle Giurisdizioni che hanno indicato di dover essere iscritte nell’elenco delle Giurisdizioni per le quali non vi è reciprocità, presentando la notifica prevista al capoverso 1 b) della sezione 8, trasmettono le rendicontazioni Paese per Paese previste al paragrafo 1, ma non le ricevono in virtù di questo Accordo. Le autorità competenti delle Giurisdizioni che non figurano nell’elenco delle Giurisdizioni per le quali non vi è reciprocità trasmet-
xxxx e ricevono le informazioni previste al paragrafo 1. Tuttavia, le autorità compe- tenti non inviano queste informazioni alle autorità competenti delle Giurisdizioni presenti nell’elenco suddetto.
Sezione 3 Calendario e modalità di scambio di informazioni
1. Ai fini dello scambio di informazioni previsto nella sezione 2, deve essere preci- sata la valuta in cui sono espressi gli importi contenuti nella rendicontazione Paese per Paese.
2. In merito al paragrafo 1 della sezione 2, una rendicontazione Paese per Paese concernente il periodo fiscale del gruppo di imprese multinazionali aperto alla data indicata dall’autorità competente nella notifica prevista al capoverso 1a) della sezio- ne 8 o a una data successiva, deve essere scambiata per la prima volta il prima possibile e al più tardi 18 mesi dopo l’ultimo giorno di detto periodo fiscale. Nono- stante quanto precede, l’obbligo di scambiare una rendicontazione Paese per Paese si applica unicamente se questo Accordo è effettivo tra le due autorità competenti e se le rispettive Giurisdizioni sono dotate di una legislazione che prevede la presenta- zione delle rendicontazioni Paese per Paese per il periodo fiscale oggetto della rendicontazione e che è conforme alla portata dello scambio definita alla sezione 2.
3. Con riserva del paragrafo 2, la rendicontazione Paese per Paese deve essere trasmessa il prima possibile e al più tardi 15 mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale del gruppo di imprese multinazionali oggetto della rendicontazione.
4. Le autorità competenti scambiano automaticamente in linguaggio XML le rendi- contazioni Paese per Paese secondo uno schema comune.
5. Le autorità competenti elaborano e convengono uno o più metodi di trasmissione elettronica di dati, compresi quelli basati sugli standard di cifratura, in vista di mas- simizzare la standardizzazione e ridurre la complessità e i costi e informano il Segre- tariato dell’Organo di coordinamento in merito ai metodi di trasmissione e di stan- dard di cifratura adottati.
Sezione 4 Collaborazione in materia di applicazione e di attuazione dell’Accordo
Un’autorità competente informa l’altra autorità competente se la prima autorità competente ha motivo di ritenere, relativamente a un’entità notificante residente a fini fiscali nella Giurisdizione dell’altra autorità competente, che un errore abbia provocato la comunicazione di informazioni errate o incomplete o che un’entità notificante non rispetti gli obblighi di presentazione di una rendicontazione Paese per Paese. L’autorità competente così notificata applica tutte le disposizioni appro- priate del suo diritto nazionale per correggere questi errori o colmare le lacune descritte dalla notifica.
Sezione 5 Confidenzialità, protezione e uso appropriato dei dati
1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte agli obblighi di confidenzialità e altre protezioni previste dalla Convenzione, incluse le disposizioni che limitano l’impiego delle informazioni scambiate.
2. Oltre alle restrizioni previste al paragrafo 1, l’impiego delle informazioni è limi- tato ai soli fini autorizzati in questo paragrafo. In particolare, le informazioni conte- nute nella rendicontazione Paese per Paese sono impiegate al fine di svolgere una valutazione generale dei rischi legati ai prezzi di trasferimento e alle pratiche di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili nonché al fine di un’eventuale analisi economica e statistica. Le informazioni non possono sostituire un’analisi dettagliata dei prezzi di trasferimento effettuata per una transazione o una remunerazione particolare, fondata su analisi funzionali e di comparabilità complete. Non permettendo di determinare in modo esauriente la correttezza dei prezzi di trasferimento, resta inteso che le informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese non devono essere impiegate per determinare gli adattamenti dei prezzi di trasferimento. Gli adattamenti inadeguati effettuati dalle amministrazioni fiscali locali in violazione di questo paragrafo saranno respinti in ogni procedura attuata dalle Autorità Competenti. Nonostante quanto precede, non vi è alcuna restrizione all’impiego delle informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese come punto di partenza per un esame più approfondito dei prezzi di trasferimento stabiliti dal gruppo di imprese multinazionali o di altre questioni fiscali in occasione di un controllo e, di conseguenza, è possibile effettuare adattamenti appropriati dell’utile imponibile di un’entità costitutiva.
3. Nella misura consentita dalla propria legislazione, un’autorità competente notifi- ca immediatamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento qualsiasi violazio- ne dei paragrafi 1 e 2 di questa sezione, comprese le azioni correttive e qualsiasi altra misura conseguente. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa tutte le autorità competenti per cui il presente Accordo costituisce un Accordo effettivo con la prima autorità competente citata.
Sezione 6 Consultazioni
1. Se un adattamento dell’utile imponibile di un’entità costitutiva, effettuato a seguito di indagini supplementari fondate sui dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese, genera risultati economici indesiderati, anche per un’azienda in particolare, le autorità competenti delle Giurisdizioni in cui le entità costitutive interessate hanno la loro residenza fiscale devono consultarsi e dialogare al fine di risolvere il caso.
2. In caso di difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione del presente Accordo, ogni autorità competente può richiedere consultazioni con una o più autorità compe- tenti al fine di elaborare misure appropriate per garantire l’esecuzione del presente Accordo. Un’autorità competente deve, in particolare, consultare l’altra autorità competente prima di giungere alla conclusione che esista un’omissione sistematica, da parte dell’altra autorità competente, a scambiare rendicontazioni Paese per Paese.
Se la prima autorità competente citata giunge alla conclusione che detta omissione esiste, deve informarne il Segretariato dell’Organo di coordinamento, che, dopo aver informato l’altra autorità competente interessata, informa l’insieme delle autorità competenti. Nella misura consentita dalla propria legislazione, ogni autorità compe- tente può, se lo desidera tramite il Segretariato dell’Organo di coordinamento, asso- ciare altre autorità competenti per le quali il presente Accordo è effettivo al fine di cercare una soluzione accettabile al problema.
3. L’autorità competente che ha richiesto le consultazioni conformemente al para- grafo 2 deve, se del caso, fare in modo che il Segretariato dell’Organo di coordina- mento sia informato delle conclusioni elaborate e di tutte le misure così definite, compresa l’assenza di conclusioni o di misure, e il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa l’insieme delle autorità competenti, anche quelle che non hanno partecipato alle consultazioni, su qualsiasi conclusione o misura elaborata. Non devono essere comunicate le informazioni specifiche dei contribuenti, compre- se quelle che rivelano l’identità del contribuente interessato.
Sezione 7 Modifiche
Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le autorità competenti per cui l’Accordo è effettivo. Tranne disposizione contraria, una tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il periodo di un mese dopo la data dell’ultima firma del consenso scritto.
Sezione 8 Durata dell’Accordo
1. Un’autorità competente deve indirizzare al Segretariato dell’Organo di coordi- namento, al momento della firma del presente Accordo o il più presto possibile, una notifica che:
a. indichi che la propria Giurisdizione ha costituito le leggi necessarie per im- porre alle entità notificanti l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese e che la propria Giurisdizione esigerà la presentazione delle rendi- contazioni Paese per Paese riguardanti gli esercizi finanziari delle entità no- tificanti con decorrenza dal giorno indicato nella notifica o successivamente;
b. precisi se la Giurisdizione deve comparire nell’elenco delle Giurisdizioni per le quali non vi è reciprocità;
c. precisi uno o più metodi di trasmissione elettronica dei dati, standard di ci- fratura compresi;
d. indichi che ha attuato il quadro giuridico e le infrastrutture necessarie per assicurare la confidenzialità richiesta e il rispetto delle norme di protezione dei dati di cui all’articolo 22 della Convenzione e al paragrafo 1 della sezio- ne 5 del presente Accordo, oltre all’impiego appropriato delle informazioni contenute nelle rendicontazioni Paese per Paese precisato al paragrafo 2 del- la sezione 5 del presente Accordo, accludendovi il questionario compilato
concernente la confidenzialità e la protezione dei dati allegato al presente Accordo; e
e. comprenda (i) un elenco delle Giurisdizioni delle autorità competenti nei confronti delle quali intende che il presente Accordo sia effettivo al termine delle procedure legislative nazionali corrispondenti, se del caso, o (ii) una dichiarazione dell’autorità competente che esprima la sua intenzione che il presente Accordo sia effettivo nei confronti di tutte le altre autorità compe- tenti che indirizzano la notifica citata al paragrafo 1.
Le autorità competenti devono notificare rapidamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento qualsiasi modifica ulteriore che intendono apportare agli elementi della notifica sopra citati.
2. Il presente Accordo sarà effettivo tra le due autorità competenti alla data più tardiva tra le seguenti:
i) alla data in cui la seconda delle due autorità competenti ha presentato presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento la notifica di cui al paragrafo 1 che cita la Giurisdizione dell’altra autorità competente, con- formemente alla lettera (e) del paragrafo 1, e
ii) la data in cui la Convenzione è entrata in vigore ed è effettiva per le due Giurisdizioni.
3. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento conserva e pubblica sul sito Internet dell’OCSE un elenco di autorità competenti firmatarie dell’Accordo e tra cui il presente Accordo è effettivo. Inoltre, il Segretariato dell’Organo di coordinamento pubblica sul sito Internet dell’OCSE le informazioni fornite dalle autorità competen- ti conformemente alle lettere (a) e (b) del paragrafo 1.
4. Le informazioni fornite conformemente alle lettere da (c) a (e) del paragrafo 1 sono messe a disposizione degli altri firmatari facendone richiesta scritta al Segreta- riato dell’Organo di coordinamento.
5. Un’autorità competente può sospendere temporaneamente lo scambio di informa- zioni previsto nel presente Accordo con preavviso scritto indirizzato all’autorità competente della controparte che indica che quest’ultima commette o ha commesso una grave violazione delle disposizioni del presente Accordo. Prima di prendere questa decisione, l’autorità competente citata per prima deve consultare l’altra autorità competente. Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «grave violazione» designa in particolare l’inosservanza dei paragrafi 1 e 2 della sezione 5 e del para- grafo 1 della sezione 6 del presente Accordo e/o delle disposizioni corrispondenti della Convenzione, oltre alla mancata comunicazione delle informazioni appropriate da parte dell’autorità competente o la loro comunicazione oltre i tempi previsti dal presente Accordo. Questa sospensione ha effetto immediato e si protrae finché la seconda autorità competente citata non stabilisce in modo soddisfacente per le due autorità competenti che non vi è stata una grave violazione o che ha adottato le misure appropriate per rimediare alla grave violazione. Nella misura consentita dalla propria legislazione, ogni autorità competente può, se lo desidera tramite il Segreta- riato dell’Organo di coordinamento, associare altre autorità competenti per le quali il presente Accordo è effettivo al fine di cercare una soluzione accettabile al problema.
6. Un’autorità competente può terminare la propria partecipazione al presente Accordo nei confronti di un’altra autorità competente mediante un preavviso scritto indirizzato al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Questa denuncia è effetti- va il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di dodici mesi a partire dalla data del preavviso. In caso di denuncia, tutte le informazioni già ricevu- te ai sensi del presente Accordo restano confidenziali e sono soggette alle disposi- zioni della Convenzione.
Sezione 9 Segretariato dell’Organo di coordinamento
Salvo se stabilito diversamente nell’Accordo, il Segretariato dell’Organo di coordi- namento informa l’insieme delle autorità competenti in merito a qualsiasi notifica che riceve per il presente Accordo e notifica a tutti i firmatari dell’Accordo la firma dell’Accordo da parte di una nuova autorità competente.
Fatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.