SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA - DPE
Xxxxx Xxxxx, x. 000 - 00000 XXXXXXX
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL’INTERPORTO/AUTOPORTO DI
UBICATO NEL COMUNE DI
(ai sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
CIG
L’anno il giorno del mese di in ,
TRA
CONCEDENTE [•], con sede legale in [•], alla via [•], n. [•], cap. [•], CF/PI [•], in persona del Dirigente [•], nato a [•], il [•], domiciliato per la carica presso l’Ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;
E
CONCESSIONARIO [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], cap. [•], CF/PI [•], in persona del legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•], il [•], domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta;
Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)
PREMESSO CHE
a) l’art. 3 della L.R. 28/2002 e s.m. e i. dispone che la Regione svolga le procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzate alla gestione in concessione dei nodi logistici regionali avvalendosi, a titolo gratuito, dell’assistenza tecnica dell’Agenzia Regionale per le Attività Produttive (A.R.A.P.);
b) con D.G.R. n. [•], del [•], è stato approvato lo Schema di Contratto per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 50/2016, della gestione operativa dei nodi logistici regionali di cui alla L.R. 29/11/2002, n.28 e s.m.i.;
c) in data [•], con determina dirigenziale n. [•] sono stati approvati i documenti di
gara [specificare gli atti di gara] per l’affidamento in Concessione della gestione operativa dell’Interporto/Autoporto di [•] mediante procedura di gara [specificare la procedura di scelta del contraente], da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
d) in data [•] è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) n. [•], e in data [•] sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. [•] e in data [•] sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) n. [•], e per estratto sui seguenti quotidiani [•];
e) in data [•], con determina dirigenziale n. [•] è stato individuato [specificare l’aggiudicatario] quale aggiudicatario finale della concessione con sede in [•] e
P.I. /C.F. [•];
f) in data [•], con determina dirigenziale n. [•] il Concedente ha disposto l’affidamento della Concessione relativa alla gestione operativa dell’Interporto/Autoporto di [•] in favore di [•], costituito da [•], in qualità di Concessionario;
g) con nota prot. [•]del [•]è stata comunicata al Concessionario l’aggiudicazione definitiva;
h) le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto di Concessione l’affidamento della gestione operativa dell’Interporto/Autoporto di [•];
i) costituiscono presupposti e condizioni di base determinati l’Equilibrio Economico e Finanziario (PEF): l’importo del valore complessivo della
Concessione per tutta la sua durata che è pari a [•] milioni di euro; la durata della Concessione, il Canone annuo di Concessione e le relative modalità di corresponsione di cui agli artt. [indicare il numero di ciascun articolo] nonché gli altri elementi indicati nel PEF; le condizioni di equilibrio economico- finanziario relative alla gestione dell’infrastruttura sono state determinate con il Piano Economico e Finanziario (PEF), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, presentato dall’aggiudicatario in sede di gara;
Tutto ciò premesso
le Parti stipulano con il presente atto il rapporto di Concessione.
Articolo 1 - Disposizioni regolatrici del contratto
1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti e costituisce per entrambe fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili;
2. le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
3. per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa regionale, nazionale e dell’Unione europea;
4. il Concessionario dichiara e garantisce che:
- al momento della stipula del Contratto è in possesso e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
- non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti
propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
- non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice;
5. Il Concessionario - sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto - dichiara di conoscere ed accettare integralmente i documenti che si richiamano per relationem a formarne parte integrante:
− bando di gara;
− disciplinare di gara;
− capitolato tecnico;
− offerta tecnica;
− offerta economica;
− piano economico-finanziario presentato in sede di offerta (PEF);
− [elencare eventuali altri documenti].
Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, assumendone ad ogni effetto valore di legge, anche se a questo materialmente non allegati.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini della interpretazione del presente atto e dei documenti ad esso allegati si applicano le definizioni di seguito riportate in ordine alfabetico:
Canone: l’importo che il Concessionario è tenuto a corrispondere al
Concedente. Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto disciplinante la fase di gestione dell’opera.
Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Concedente: Regione Abruzzo
Concessionario:
Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dalla presente Convenzione.
Convenzione: il presente contratto di concessione e i documenti ad esso allegati o ivi richiamati.
Equilibrio economico-finanziario: indica l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. 50/2016.
Offerta: l'insieme dei documenti sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione al Concessionario. Le condizioni dell’offerta prevalgono comunque sulle previsioni della Convenzione se più favorevoli al Concedente.
Infrastruttura: l’Interporto/Autoporto oggetto della concessione, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico.
Piano Economico Finanziario (PEF): il piano elaborato in sede di offerta dal Concessionario contenente i presupposti e le condizioni per l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell’Infrastruttura.
Servizi: l’insieme dei servizi di gestione erogati dal Concessionario.
Utenze: acqua, energia elettrica, telecomunicazioni, ecc.
Articolo 3 - Oggetto
Il Contratto ha ad oggetto la gestione operativa dell’Interporto/Autoporto di [•] sotto il profilo funzionale ed economico, nonché la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le previsioni del Piano di Manutenzione dell’Opera [Indicare il Fascicolo dell’Opera di riferimento] per l’intera durata della Concessione. Il valore della Concessione è pari a euro [indicare il valore in cifre e in lettere];
Articolo 4 - Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di Contratto
Il Concessionario dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nella Contratto hanno carattere di essenzialità.
Il Concessionario dà atto, senza riserva alcuna, della piena disponibilità degli atti e della documentazione contrattuale tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fase di esecuzione della Contratto.
Il Concessionario non potrà quindi eccepire, durante lo svolgimento del rapporto, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore non imputabili al concessionario.
Articolo 5 - Durata della Concessione
La durata della Concessione è fissata in anni [indicare il valore in cifre e in lettere] , decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna finalizzato alla gestione dell'Opera, così come determinato nel bando di gara ai sensi dell’art. 168 del Codice.
Alla scadenza della Concessione [indicare la data] ovvero, in caso di revoca o risoluzione del Contratto, all’atto della revoca o della risoluzione, i beni immobili affidati al Concessionario e i relativi impianti fissi ed accessori e quant’altro ancora realizzato, costruito o installato dal Concessionario, o dai suoi aventi causa in forza del presente atto, diverranno de jure di proprietà del Concedente senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in capo al Concessionario e passeranno nella disponibilità del Concedente senza bisogno di formalità alcuna. Si intendono esclusi dal trasferimento di proprietà di cui al precedente comma e, quindi, di proprietà del Concessionario, le apparecchiature non infisse come gli arredi, gli addobbi, gli utensili, le scorte e le apparecchiature proprie del Concessionario.
Articolo 6 - Obblighi del Concessionario
6.1 Principali obblighi del Concessionario
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la gestione e lo sfruttamento economico dell’Opera;
2. Il Concessionario con la sottoscrizione del Contratto dichiara e garantisce:
- di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la gestione dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi
elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
- di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura, a proprie cure e spese, per l’intera durata della concessione, secondo il Piano di Manutenzione dell’Opera e il Fascicolo dell’Opera ([Indicare il Fascicolo dell’Opera di riferimento] secondo la cadenza temporale in essi indicato. Di tali interventi si dovrà tenere traccia in apposito registro;
- di farsi carico degli eventuali oneri ambientali, a proprie cure e spese, comprensivi delle attività di monitoraggio e reporting ambientale in fase di esercizio dell’Infrastruttura;
- l’erogazione dei Servizi previsti nel Capitolato tecnico sostenendo ogni correlato costo, ivi incluso quelle relativo alle Utenze;
- il versamento del Canone al Concedente secondo le modalità previste all’articolo [•], quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- lo svolgimento di tutte le attività, nessuna eccettuata o esclusa, comprese nell'oggetto della Concessione così come individuato nel Contratto, nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara, nonché nell'Offerta presentata in sede di gara, e tutte quelle comunque necessarie per il corretto espletamento della gestione;
- di prestare e mantenere, ovvero assicurare, che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e
dal Contratto;
- di prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
- di collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
Il Concessionario, inoltre, si obbliga a:
− assicurare il reperimento delle risorse finanziarie, ulteriori rispetto al Canone, necessarie all'adempimento delle obbligazioni assunte;
− consegnare il PEF in formato editabile;
− agire nel pieno ed integrale rispetto della normativa vigente relativamente all’affidamento a soggetti terzi delle attività;
− provvedere, a proprie cura e spese, a concordare con i soggetti terzi le modalità di gestione degli spazi comuni e/o limitrofi agli immobili di rispettiva competenza nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto, nei documenti di gara e delle norme vigenti in materia;, redigere il
Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in adempienza al d.lgs. 81/2008;
− non avanzare alcuna richiesta di riconoscimenti economici, tantomeno
in termini di lesione dell’equilibrio del piano economico finanziario, in
relazione a qualsivoglia circostanza correlata a tale rapporto;
− segnalare al Concedente tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dall'avvenuta conoscenza, quelle circostanze e fatti che, rilevati nella gestione del servizio, possono impedire o pregiudicare il regolare adempimento dello stesso;
− segnalare al Concedente la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
− a informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione a:
• ogni sospensione o indisponibilità dei Servizi, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
• l’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario;
• ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla Contratto.
Le comunicazioni di cui sopra sono effettuate al Concedente dal Rappresentante legale della Società o suo delegato.
− inviare periodicamente [specificare la cadenza] in conformità all’ articolo [•]
del Capitolato tecnico, e comunque entro il [•] dell’anno successivo a
quello di riferimento, la relazione annuale sullo stato della gestione dell’Interporto/Autoporto di [•] contenente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, i dati relativi alle merci movimentate sia su gomma che su ferro, i dati afferenti all’impatto ambientale, l'insorgenza di eventuali contenziosi e ogni altro fatto di rilievo inerente la gestione stessa;
− trasmettere la suddetta relazione al [indicare il Dipartimento e il Servizio di
riferimento] che potrà disporre le audizioni del management del Concessionario ogni qualvolta vorrà acquisire direttamente informazioni e/o dati inerenti la gestione per verificare la congruenza anche con quanto indicato nell’offerta tecnica prodotta dal Concessionario in sede di gara;
− organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento,
informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale.
6.2 Responsabilità del Concessionario
Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
- dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni
contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e
richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi
dipendenti e consulenti, o da eventuali soggetti terzi affidatari, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione;
- dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa
di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza alla
gestione dell’Opera e delle attività ad essa connesse;
- per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti.
Articolo 7 - Obblighi e attività del Concedente
Compete al Concedente:
- autorizzare eventuali migliorie proposte dal Concessionario che dovranno essere corredate di piani di ammortamento di durata non superiore al periodo di gestione dell’Interporto/Autoporto di [•];
- richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie
utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o
provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione; in particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21 e 28;
b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;
c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree interessate dalla Concessione ovvero quelle ad esse limitrofe;
d) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione.
Articolo 8 – Competenze
L’ufficio regionale competente del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità Reti e Logistica svolge, per conto del Concedente, la funzione di vigilanza sull’espletamento da parte del Concessionario delle prestazioni oggetto di Concessione, verificando il rispetto da parte dello stesso delle prescrizioni contrattuali e di legge.
In particolare, a titolo meramente indicativo:
a) vigila sull’attuazione della Contratto;
b) vigila sui servizi forniti all’utenza;
c) provvede al controllo dell’attuazione del PEF, potendo, a tal fine, consultare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali.
Articolo 9 – Il Canone
Il Concessionario è obbligato a corrispondere al Concedente il Canone concessorio annuale pari a euro [•], oltre IVA nella misura prevista per legge, con cadenza [specificare la cadenza indicata nel Capitolato tecnico] decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna finalizzato alla gestione dell'Infrastruttura secondo le modalità stabilite dall’art. [•] del Capitolato tecnico.
Il canone sarà soggetto a rivalutazione annuale in relazione all’indice ISTAT.
Il Concessionario dà atto che il Canone è stato previsto nel Piano Economico Finanziario e che l’obbligo e le modalità di corresponsione dello stesso non inficiano dunque l’equilibrio economico-finanziario della Concessione.
Articolo 10 – Forza maggiore
1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne da immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.
3. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli [•].
4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.
Articolo 11 – Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
Il Concessionario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente
C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
Il Concessionario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con riguardo anche a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Resta infine inteso che il Concedente rimarrà estraneo al rapporto lavorativo
intercorrente tra il Concessionario e il personale di cui occupa, con esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità sia nei confronti del personale stesso – con conseguente obbligo del Concessionario a manlevare il Concedente da eventuali azioni, pretese e diritti che il personale potrà avanzare nei confronti del Concedente – sia nei confronti del Concessionario.
Articolo 12 – Equilibrio e revisione del PEF
12.1 Equilibrio economico-finanziario
1. Gli elementi indicati al punto i) delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l’Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario connesso alla gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria.
3. Ai fini della determinazione dell'Equilibrio economico-finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento a quanto risultante dal PEF presentato in sede di gara dal Concessionario.
12.2 Riequilibrio economico-finanziario
1. Le Parti procedono alla revisione del PEF, ai sensi dell’articolo 165, comma 6, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del PEF è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al
Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) PEF in Disequilibrio, in formato editabile;
b) PEF Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del PEF Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel PEF Revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano la revisione del PEF.
4. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori [Tir, VAN, specificare altri indicatori] di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 15.
Articolo 13 - Subappalto
Il Concessionario ha dichiarato/non ha dichiarato di voler affidare in subappalto le seguenti parti del contratto di Concessione [specificare quali parti], ai seguenti soggetti [•].
Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17 dell’articolo 105 del Codice.
Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 15 – Garanzie e Assicurazioni
15.1 Garanzia definitiva
Il Concessionario ha costituito in data [•] garanzia definitiva (di cui si allega copia), con la [specificare se con società o con istituto bancario] [•] per l’importo di Euro [•], a mezzo di [specificare se con polizza assicurativa o con fideiussione bancaria], secondo le modalità indicate all’art. 103 del Codice e specifiche condizioni eventualmente espresse nel Capitolato tecnico.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.
La garanzia definitiva cesserà di avere efficacia solo alla data di avvenuta restituzione da parte del Concessionario del complesso dei beni oggetto della presente Contratto.
Nel caso di escussione totale o parziale della garanzia sopra indicata il Concessionario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nella originaria entità entro il termine perentoriamente indicato dal Concedente nella relativa richiesta scritta, a pena di risoluzione contrattuale.
Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
15.2 Assicurazioni
Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente.
Il Concessionario risponde direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o a qualsiasi titolo, possa derivare alla Società Concedente o a terzi.
Pertanto il Concessionario ha prodotto polizza di assicurazione [•] (di cui si allega copia) stipulata con la società [•] per i seguenti massimali [•], a copertura di tutti i rischi connessi, a qualsiasi titolo, alle attività di gestione dell’Infrastruttura.
Articolo 16 – Penali
Il Concedente applicherà, a carico del Concessionario, penalità in ogni caso di
grave inadempimento contrattuale.
In particolare, costituiranno presupposti per la comminatoria di penalità le seguenti ipotesi:
a) mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, dei rinnovi totali o parziali dei beni immobili o mobili di proprietà del Concedente oggetto di concessione;
b) sospensione anche parziale dell’attività di gestione dell’Infrastruttura per cause imputabili al Concessionario;
c) caratteristiche peggiorative della gestione sotto il profilo operativo, tecnico o economico rispetto alle previsioni contenute nell’offerta e nel piano economico finanziario che siano riferibili alla colposa condotta del Concessionario;
d) ritardo nei pagamenti del canone;
e) ritardo nella trasmissione della relazione annuale di gestione;
f) ritardata e/o mancata richiesta di autorizzazione nei casi indicati nel Capitolato tecnico;
g) ritardata e/o mancata consegna della documentazione richiesta dall’Ufficio regionale competente.
h) [specificare eventuali altri casi specifici].
Le penalità saranno comminate in esito ad un procedimento in contraddittorio con il Concessionario, volto ad appurare l’effettiva imputabilità dell’inadempimento alla condotta del Concessionario e la gravità dell’inadempimento.
L’entità delle penali da applicare ad ogni singolo evento e alle singole fattispecie potranno variare da un minimo di € [•] (euro [•]/00) ad un massimo di € [•] (euro [•]/00).
Nel caso di indebita sospensione anche parziale delle attività di gestione di cui al punto c) verrà comminata una penalità di € [•]/giorno (euro [•]/00 al giorno) fino al quinto giorno; dal sesto al quindicesimo l’entità della penale sarà di € [•]/giorno (euro [•]/00 al giorno); dal quindicesimo al trentesimo giorno la penale sarà di € [•]/giorno (euro [•]/00 al giorno).
Dal trentunesimo giorno di sospensione anche parziale della gestione per fatto imputabile al Concessionario sarà facoltà del Concedente procedere alla risoluzione del contratto di concessione di gestione dell’Infrastruttura.
Nel caso di reiterati gravi inadempimenti contrattuali di cui al presente articolo, impregiudicata ogni altra azione del Codice Civile, il Concedente potrà risolvere ogni rapporto con il Concessionario, salva e impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali danni subiti.
Articolo 17 – Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento del Concessionario e subentro
17.1 Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento del Concessionario
Ai sensi dell’art. 176 del d.lgs. 50/2016 la concessione cessa quando:
a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di
aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.
Nelle ipotesi di cui sopra, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario si applica il comma 4 dell’art. 176 del d.lgs. 50/2016.
Qualora la concessione sia risolta:
− per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, si applica la disciplina di cui all’art. 176 comma 4 del codice;
− per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
Nel corso della concessione il Concedente potrà avvalersi della facoltà di dichiarare risolta la Contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1455 del codice civile, comunicando al Concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà, nei casi di grave inadempimento agli obblighi assunti dal Concessionario, tra i quali rientrano quelli di seguito indicati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali;
b) nel caso di gravi violazioni alle previsioni del Capitolato Tecnico che mettano in pericolo la funzionalità dell’Infrastruttura o pregiudichino il
servizio pubblico reso agli utenti;
c) nel caso di mancata corresponsione del Canone;
d) nel caso di mancato pagamento di premi assicurativi o cauzionali;
e) negli ulteriori casi stabiliti dalla Contratto.
Inoltre, il Concedente procederà alla risoluzione della Contratto, come previsto da legge, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
Al verificarsi delle circostanze che possono dar luogo alla risoluzione della Contratto, l’Ufficio Regionale competente assegnerà al Concessionario un termine perentorio congruo e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni. Qualora le osservazioni presentate non si ritengono accettabili, il Concedente potrà dichiarare risolta la Contratto e incassare la cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
17.2 Proroga
Nelle more dell’individuazione di un nuovo Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità delle attività in esercizio nell’Infrastruttura alle medesime condizioni previste dal Contratto, la Concessione può essere prorogata su richiesta del Concessionario,
se accolta con provvedimento espresso dall’Amministrazione aggiudicatrice, a condizione che lo stesso non abbia effettuato violazioni agli obblighi assunti con il Contratto stesso.
17.3 Sospensione
1. La sospensione e l’eventuale proroga della gestione operativa dell’Opera sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all’articolo 107 del Codice.
2. La sospensione totale o parziale della gestione operativa dell’Opera può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La gestione operativa dell’Opera può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 10. In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma2 , il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.
Articolo 18 - Risoluzione di diritto
Il presente contratto verrà risolto di diritto, qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del d.Lgs. 159/2011 e x.x.x. x xxx x.xxx. 000/0000, xxxxxxxx elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o cause di decadenza, sospensione o divieto, nei confronti del Concessionario e dei soggetti previsti dalla normativa antimafia.
Articolo 19 - Reciproci obblighi di collaborazione
Le Parti si obbligano reciprocamente a mantenere, nel corso del rapporto contrattuale di concessione, un comportamento ispirato ai canoni di lealtà e correttezza.
In particolare, il Concessionario:
− si obbliga a segnalare al Concedente tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dall'avvenuta conoscenza, quelle circostanze e fatti che, rilevati nella gestione del servizio, possono impedire o pregiudicare il regolare adempimento dello stesso;
− proporrà al Concedente tutte le soluzioni tecniche, amministrative e logistiche per il superamento dei problemi che impediscono la regolare esecuzione della gestione e il regolare conseguimento degli obiettivi di traffico ed economici stabiliti;
− provvederà, inoltre, ad attivare servizi volti a curare le relazioni con gli utenti e con l’utenza al fine di rendere disponibili le informazioni di generale utilità con una diffusione capillare in modo da facilitare i rapporti con il pubblico e l’utenza.
Articolo 20 - Contestazioni e/o richieste
Ogni eventuale contestazione e/o richiesta del Concessionario deve essere formulata a pena di decadenza mediante lettera raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata, inoltrata all’Ufficio Regionale competente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti alla data in cui si è verificato l’atto o il fatto o, più in generale, l’evento che dia origine alla contestazione e/o richiesta.
Nella predetta comunicazione, e sempre a pena di decadenza, il Concessionario deve indicare analiticamente le ragioni della propria contestazione e/o richiesta. Le Parti danno atto che il mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti nel presente articolo determinerà per il Concessionario la decadenza ad esercitare ogni diritto e conseguentemente il medesimo non potrà avanzare alcuna contestazione e/o richiesta.
Articolo 21 - Foro competente
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila. È esclusa in ogni caso la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.
Articolo 22 - Modifiche
La Contratto potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 23- Diritto d’uso
Una volta avviata la gestione, e per tutta la durata della Concessione, il
Concessionario ha il diritto di uso dell'Infrastruttura nonché quello di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente la medesima.
Alla scadenza della Concessione il diritto di uso si estinguerà e il Concedente acquisirà la disponibilità dei predetti immobili, ivi compresi gli impianti.
Il diritto di uso dell'Infrastruttura si estinguerà, oltre che alla scadenza naturale della Concessione, anche in caso di risoluzione e/o revoca e/o recesso per qualsivoglia motivo della Concessione, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere circa il possesso, l’uso, il godimento o la proprietà di detti beni immobili.
Articolo 24 - Elezione di domicilio
Agli effetti della Contratto, il Concessionario elegge domicilio presso
. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione da parte del Concedente della relativa comunicazione.
Il Concedente elegge domicilio presso la propria sede legale, via
Tutte le comunicazioni previste dalla Contratto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata A.R. agli indirizzi di cui sopra.
Articolo 25 - Registrazione
La Contratto è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della Contratto sono a carico del Concessionario.
Articolo 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 s.m.i., è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concedente e dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG).
Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata il cui conto corrente dedicato è presso la Banca [•], codice IBAN: [•] intestato a [•]. La persona delegata ad operare sul predetto conto è il sig. [•], nato a [•] il[•] e residente in [•] Via [•], Codice Fiscale [•] in qualità di [•].
Il Concessionario:
− si impegna a comunicare al Concedente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso;
− si obbliga a conformarsi a tutte le prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari poste a suo carico della Legge n.136/2010 e s.m.i., nonché da ogni altro provvedimento di attuazione e/o di interpretazione della suddetta legge adottato dalle competenti autorità;
− si obbliga, inoltre, di imporre il rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché di ogni altro provvedimento di attuazione e/o interpretazione della suddetta legge ai propri eventuali subappaltatori nei termini e con le modalità previste dalla legge medesima.
Laddove il Concessionario, o i suoi subappaltatori abbiano notizia di
inadempimento delle proprie controparti contrattuali agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dovranno darne comunicazione al Concedente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede il Concedente.
Articolo 27 - Obbligo di riservatezza
Il Concessionario si impegna, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative al Concedente delle quali sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell’attività oggetto del presente contratto.
Articolo 28 - Norme di rinvio.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dalla documentazione ivi allegata e/o richiamata, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di concessione di pubblici servizi, nonché al codice civile.
[le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti o apportare i dovuti adattamenti relativi allo specifico nodo logistico]
Il Concedente Il Concessionario
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni civilistiche, il Concessionario dichiara espressamente di conoscere, accettare ed approvare, senza riserva alcuna
tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 secondo comma del Codice Civile, le clausole contenute nel presente Contratto.
Il Concedente Il Concessionario