CONTRATTO tra
CONTRATTO
tra
l’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze della Vita, legale in Trieste, P.le Europa 1 e sede amministrativa in via E. Weiss 2, codice fiscale 80013890324 e partita IVA IT 00211830328, rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Trieste (TS) il giorno 05.04.1964, nella sua qualità di Direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze della Vita, come da D.R. n. 422/2018, prot. n. 59789 dd. 20.06.2018, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 000, 0x x. xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di seguito anche denominato per brevità “DSV”
e
……………………, nella persona di ……., nato a ….il …… domiciliato per la carica in via………………, codice fiscale e Partita IVA …………………………, che interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della società (di seguito “Committente”)
congiuntamente denominate anche “Parti”
Le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto e fasi di realizzazione
Il Committente affida a DSV l'esecuzione dell’attività di Ricerca (di seguito, “Attività”) avente come oggetto:
……………………………………………………………………………………………
L’Attività è diretta a ……………………………………………………………………………….
L’Attività è suddivisa nelle seguenti fasi:
Fase 1…
Fase 2…
...
Art. 2 - Personale
L'Attività sarà svolta da personale del Dipartimento di Scienze della Vita e potrà coinvolgere, oltre al responsabile, ricercatori, collaboratori, personale tecnico, studenti di dottorato e assegnisti di ricerca.
Il Dipartimento potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a Xxxxx specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto nel limite massimo del 40% corrispettivo al netto di IVA, previa accettazione del Committente, restando però il Dipartimento stesso il solo ed unico responsabile nei confronti del Committente.
La responsabilità dell'esecuzione dell'Attività sarà affidata:
per DSV al Prof. ………… e al dott. ……………………………………
per il Committente a ...
Art. 3 – Durata e recesso
Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di…… mesi, ferma restando la facoltà di recesso anticipato da esercitarsi dandone comunicazione scritta con raccomandata AR all'altra Parte con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.
L’eventuale recesso che dovesse comunque intervenire fra le Parti non fa terminare gli obblighi di confidenzialità di cui all’art. 5, che termineranno trascorsi … () anni dall’ultimo ricevimento delle informazioni confidenziali.
In caso di cessazione del presente Contratto, resta comunque impregiudicato il diritto di DSV a ricevere quanto previsto quale corrispettivo per la parte di Servizi già espletati, ed al rimborso degli oneri sostenuti per quelli in corso di esecuzione.
Art. 4 – Utilizzo dei Risultati e Proprietà intellettuale
I risultati, ottenuti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, rimarranno di proprietà del Committente, il quale ne potrà disporre pienamente. Per le invenzioni suscettibili di essere brevettate, qualora all’art. 7 sia previsto un corrispettivo per la cessione dei relativi diritti, il Committente avrà il diritto di depositare i relativi brevetti a suo nome ed a proprie spese. Resta fermo il diritto spettante agli inventori di essere riconosciuti autori delle rispettive invenzioni.
Più specificatamente le Parti riconoscono e dichiarano che procedure, software, banche dati, studi, analisi e quant’altro di assimilato o assimilabile, in quanto soggetti alla normativa sulla tutela della proprietà intellettuale, del diritto d’autore e del brevetto, che dovessero essere sviluppati in esecuzione del contratto sono di proprietà esclusiva del Committente. Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
al proprio “background”, intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente contratto;
al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.
Le Parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle Attività oggetto del presente contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi. UNITS potrà far comunque riferimento all’Attività per trarne argomento di tesi di laurea e potrà dare luogo a pubblicazioni scientifiche con modalità da concordarsi tra le parti.
Il committente potrà fare uso del nome e del logo dell’Università durante lo svolgimento dell’attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l’immagine dell’Ateneo, che si riserva ogni e qualsiasi forma di tutela.
Art. 5 – Informazioni riservate
Sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione degli stessi e così via.
Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione dell’Attività oggetto del presente contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte.
Nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l’uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:
di pubblico dominio;
diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;
rivelate da xxxxx non vincolati da un accordo di riservatezza;
note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Accordo e in assenza di vincoli di riservatezza;
sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione. Le Parti manterranno riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano considerati di carattere confidenziale e segreto, tutti i dati e le informazioni che vengano portati a conoscenza delle Parti, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di Servizi di cui al presente Contratto.
Le Parti si impegnano ad usare, nei confronti di tali dati ed informazioni, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.
Ciascuna Parte è obbligata a restituire all’altra Parte e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall’altra Parte.
Salvo diverso accordo scritto, la clausola di riservatezza di cui alle precedenti disposizioni si estende a tutte le notizie relative alle attività disciplinate dal presente Contratto, ivi comprese le specifiche tecniche e metodologiche, notizie che non debbono essere utilizzate da una parte nei confronti di terzi o da parte di chiunque collabori con le Parti ad attività diverse da quelle contemplate nel presente Contratto, salvo il previo espresso consenso dell’altra Parte.
Art. 6 - Corrispettivo
A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'Attività, il Committente pagherà a favore di DSV la somma complessiva di Euro ………………. ( ……….) oltre I.V.A. con aliquota del …..% (se ricorrono i presupposti, parte eventuale: comprensivi di Euro….. per la cessione dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo dei segni distintivi dell’Università).
Art. 7 – Pagamento del corrispettivo La somma di cui all'art. 6 sarà versata nel modo seguente:
Euro ……. (…..) alla sottoscrizione del presente contratto (o consegna di apposita fidejussione bancaria pari all’importo di Euro ……); Euro …… .(….) alla conclusione dell’attività.
Gli importi saranno fatturati da DSV alle scadenze sopra indicate.
I pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni, fine mese, dalla data della fattura.
La somma verrà versata sul conto corrente di tesoreria precisando la causale di versamento: - - - - -
Art. 8 – Responsabilità
Ad eccezione degli obblighi previsti dall’art. 5, nell'esecuzione dell'Attività la responsabilità di DSV è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.
Qualora non siano rispettati i termini per l’espletamento dell’attività oggetto della presente Contratto, o nel caso che le Parti rispettivamente impegnate siano gravemente inadempienti rispetto alla realizzazione dell’attività in oggetto, ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente contratto, riservandosi la facoltà di chiedere un indennizzo per le attività intraprese. In ogni caso, in circostanza di inadempimento, DSV potrà essere tenuta al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, cod. civile, pari ad un importo non superiore al 10% del corrispettivo.
Qualora le Parti intendano esercitare la facoltà di risoluzione di cui sopra, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio, la Parte risolvente, con propria nota scritta, invita ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che le Parti abbiano provveduto all'adempimento, il Contratto si intende risolto di diritto.
Art. 9 – Sicurezza e accesso ai locali
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute ex lege per il proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto.
L’Ateneo consente al personale del Committente, incaricato del coordinamento delle ricerche oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle ricerche medesime.
Per le stesse finalità sarà consentito al personale dell’Ateneo incaricato dell'esecuzione delle ricerche in questione, l'accesso alle sedi del Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, l’Ateneo è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni del Committente.
Art. 10 – Codice etico
Il Committente dichiara di aver letto il Codice unico di comportamento e etico di UNITS e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull’anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale - apicale e sottoposto - il suddetto Codice unico di comportamento e etico.
La violazione delle regole previste dal Codice e dalla normativa sull’anticorruzione rappresenta grave inadempimento contrattuale.
Art. 11 – Revisione e modifiche
Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ateneo contraente, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere (oppure alla normativa specifica di riferimento, considerando la Parte stipulante).
L'eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente Contratto di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
Art. 12 – Foro competente Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.
Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Xxxxxxxxx.
Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto, la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.
Art. 13 – Spese, modifiche e comunicazioni
Ciascuna parte sosterrà le spese di bollo di rispettiva competenza, qualora dovute.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa- parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, e-mail o PEC, sempre che sia indirizzata come segue:
al Committente:
e-mail:
PEC:
Attenzione di:
a DSV e-mail:
Attenzione di:
ovvero presso il diverso indirizzo o email o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data del contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie
Trieste, lì
IL DIRETTORE DEL DSV Il Committente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente accetta espressamente le seguenti clausole: articolo 4 (Proprietà Intellettuale), articolo 5 (informazioni riservate), articolo 8 (limitazione di responsabilità), articolo 12 (foro competente) e articolo 13 (Spese, modifiche e comunicazioni).
IL DIRETTORE DEL DSV |
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Il Committente |
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