CITTA DI ACQUI TERME
CITTA DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 160-TER DEL D. LGS.
N. 163/2006 FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA OPERAZIONE DI PUBLIC PRIVATE PARTNERSCHIP PER LA PROGETTAZIONE, IL FINANZIAMENTO, LA REALIZZAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE OPERE PER ANNI TRENTA CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COSTITUITO DA DUE LOTTI DENOMINATI “EDIFICIO A” ED “EDIFICIO B” (ISTITUTO COMPRENSIVO 1 E ISTITUTO COMPRENSIVO 2) DEL COMUNE DI ACQUI TERME.
CIG: 6173877C76
Inquadramento giuridico normativo Riferimenti:
Art.3 comma 15 bis e ter; art.160 ter del D.lgs n.163/2006; Art.53 comma 3 e 6;
Art.55 comma 5; Art.83 D.lgs n.163/2006
Direttiva Eurostat 11 febbraio 2004 “treatment of public private partnerships” e sua integrazione versione SEC 95 pubblicata da Eurostat ad ottobre 2010
Deliberazione Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia n.439/2012 Deliberazione Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Puglia n.66/2012 Deliberazione Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Xxxxxx Xxxxxxx n.432/2012
Il Comune di Acqui Terme, in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n.4 del 24/02/2015 e della Determina a contrarre n. 36 del 06/03/2015 indice una procedura aperta ai sensi dell’ art. 160 ter del D. Lgs. 163/2006, finalizzata alla realizzazione di un’operazione di Public Private Partnership, per la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la messa a disposizione per anni 30 delle opere, concernenti la realizzazione del nuovo polo scolastico per la scuola secondaria di 1° grado, costituito da due lotti denominati “Edificio A” ed “Edificio B”.
A tal fine, è stato predisposto, in collaborazione con SCR Piemonte (Società di Committenza Regionale della Regione Piemonte) il Capitolato Prestazionale, con allegati Piano Economico Finanziario e Matrice dei Rischi, dove vengono indicati, voce per voce, le penali che andranno a ridurre la remunerazione dei livelli di perfomance.
Il detto capitolato prestazionale è stato predisposto in conformità alla decisione EUROSTAT 11 Febbraio 2004 “Treatment of public private partnerships” e suo approfondimento 2010 ed in conformità ai pareri espressi dalle diverse sezioni regionali della Corte dei Conti pronunciatesi in materia e sopra menzionate.
Il Capitolato Prestazionale, così come lo Schema di Contratto, sono l’espressione della valutazione di questa Stazione appaltante avuto riguardo ai diversi aspetti tecnici, finanziari e giuridico- amministrativi soppesati secondo uno studio di fattibilità ad essi finalizzato; sono stati quindi desunti i principali parametri che, attraverso una serie complessa di analisi, hanno portato alla quantificazione del canone di disponibilità posto a base di gara, in grado di sostenere finanziariamente l’operazione in oggetto. Inoltre (per quanto concerne specificamente il rispetto delle direttive EUROSTAT) attraverso la Matrice dei Rischi è stato affrontato un ampio spettro di problematiche, fornendo la relativa soluzione ed allocazione, nel rispetto dei citati pronunciamenti della magistratura contabile.
Pertanto, tutte le clausole necessarie ai sensi delle norme sopra emarginate, finalizzate ad assicurare le dovute garanzie per l’Amministrazione Comunale, hanno lo scopo di chiarire al Concorrente l’importanza di fornire un’opera in piena funzionalità, da poter gestire durante tutta la durata del contratto.
Il nuovo polo scolastico, così come meglio evidenziato nel prosieguo (formato da due distinti edifici) sarà messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale a favore dei due Istituti Comprensivi Statali esistenti per le proprie finalità istituzionali.
ART. 1.A – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, INDIRIZZI, CONTATTI:
Comune di Acqui Terme, Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme (AL) Ufficio responsabile: Ufficio Tecnico-Servizio Lavori Pubblici Telefono: (0144) 770238 – 770231 Fax: (0144) 770234
E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx PEC: xxxx.xxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Per informazioni di carattere amministrativo il Concorrente può richiedere chiarimenti sulle modalità della procedura ai recapiti della Stazione appaltante sopra indicati. L’ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Acqui Terme, quale stazione appaltante, risponderà al numero di fax o indirizzo e-mail indicato dal concorrente. Per informazioni di carattere tecnico: a) RUP XXX. XXXXXXX XXXXXX; b) ARCH. XXXXXXX XXXXXXXX. Per informazioni di carattere amministrativo: c) TRUCCO RAG. XXXXXX Xxxx servizio amministrativo e P.O Ufficio Tecnico. Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da proporsi prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, da inoltrare al Responsabile del Procedimento agli indirizzi sopra evidenziati. Le risposte saranno fornite entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal loro pervenimento. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet sotto specificato. Eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche agli atti di gara, saranno sempre pubblicati sul medesimo sito. Si invitano pertanto i Sigg. Concorrenti a visionare costantemente detto sito.
Indirizzo Internet: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
ART. 1.B – DEFINIZIONI
Ai fini della presente procedura s’intende:
1. per Amministrazione e/o Amministrazione aggiudicatrice e/o Stazione Appaltante: il Comune di Acqui Terme (AL);
2. per Parte Utilizzatrice: il Comune di Acqui Terme;
3. per Immobile , Opera o Polo scolastico: la realizzanda scuola secondaria di primo grado costituita dai due edifici come meglio descritta nel capitolato prestazionale;
4. per Bando e Disciplinare di gara: il presente documento contenente norme generali ed indicazioni amministrative regolanti le modalità di partecipazione alla gara;
5. per Capitolato Prestazionale: documento di gara e relativi allegati, che individua le caratteristiche tecniche e funzionali per la progettazione, costruzione, manutenzione
degli immobili oggetto del contratto, nonché le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità;
6. per Soggetto realizzatore o Soggetto privato: una impresa singola od un raggruppamento di operatori economici costruttori (c.d. raggruppamento omogeneo in quanto composto da soggetti che svolgono lo stesso tipo di attività e sarà regolato dalle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06);
7. per RTI : il raggruppamento temporaneo di imprese che designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi costituito anche mediante scrittura privata allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta (art. 3 D.Lgs. 163/2006);
8. per Consorzio: quello previsto dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica (art. 3 c. 21 D. Lgs. 163/2006);
9. per GEIE: il gruppo europeo di interesse economico disciplinato dal Regolamento CEE n.2137/85 del 25/7/1985, dal Decreto Legislativo n.240 del 23 luglio 1991 e dell’art.3 D.Lgs n.163/2006;
10. per Operatore economico: l’imprenditore, il fornitore, il prestatore di servizi o un RTI o consorzio di essi (art. 3 c. 24 D. Lgs. 163/2006);
11. per Offerente: l’operatore economico che ha presentato un’offerta (art. 3 c. 23 D. Lgs. 163/2006);
12. per Aggiudicatario, Soggetto affidatario: l’operatore economico aggiudicatario della presente gara;
13. per Codice appalti, Codice dei contratti: il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii
14. per Regolamento di attuazione, regolamento appalti: il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207
ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO – PROTOCOLLO ITACA – DURATA
2.1. Procedura competitiva ad evidenza pubblica avente per oggetto l’affidamento, mediante contratto di disponibilità ai sensi dell’art. 160 ter del D. Lgs 163/06, della progettazione, realizzazione e messa in disponibilità del nuovo Polo Scolastico destinato a Scuola secondaria di Primo grado.
Sono da ritenersi comprese:
- il finanziamento dell’opera che potrà essere sostenuto autonomamente, oppure attraverso il ricorso al mercato finanziario;
- la progettazione preliminare, che costituisce parte integrante dell’offerta e che diventerà, ad avvenuta aggiudicazione, strumento contrattuale ed integrativo del presente capitolato, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva e quella inerente eventuali varianti in corso d’opera con tutti i relativi oneri economici;
- la costruzione dell’opera e la relativa assunzione del rischio (ex art. 160 ter, comma 2, d.lgs. n. 163/2006) nel rispetto del capitolato prestazionale, comprensivo del ritardo nell’ultimazione dell’intervento, del mancato rispetto degli standards progettuali, del mancato completamento dell’opera, dell’aumento dei costi di costruzione, degli oneri connessi all’ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta e certificazioni delle competenti autorità per la costruzione e gestione del complesso scolastico, nonché, verosimilmente, delle eventuali varianti realizzate in fase esecutiva, finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, purché sempre nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e dei provvedimenti delle autorità competenti e comunque da comunicare previamente all’amministrazione aggiudicatrice, e, ove prescritto, alle terze autorità competenti ai fini dell’ottenimento delle relative autorizzazioni;
- l’assunzione di tutti gli oneri connessi alla direzione lavori dell’opera sino al collaudo finale tecnico funzionale (i cui oneri saranno assolti dall’amministrazione comunale) nonché tutti gli oneri relativi alla installazione e gestione del cantiere fino al collaudo finale tecnico funzionale;
- l’assunzione di ogni altra ulteriore spesa connessa e conseguente all’esecuzione dell’opera, ivi compresi tutti gli oneri relativi alla sicurezza;
- l’assunzione degli oneri relativi alla prestazione delle garanzie e delle cauzioni previste dall’art.
160 ter, comma 3, d.lgs. n. 163/2006;
- la messa a disposizione dell’Opera eseguita a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
- la gestione tecnica e amministrativa dell’Opera – comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria e dell’eliminazione degli eventuali vizi, anche sopravvenuti per il periodo di messa a disposizione all’amministrazione aggiudicatrice.
- l’assunzione dei costi di gestione attinenti alla totalità dei consumi (riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile etc.);
La prestazione contrattuale come sopra descritta è inscindibile. Sono inammissibili e verranno pertanto escluse le offerte parziali o condizionate.
I due edifici verranno realizzati sulle aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale indicate nel successivo art 4, che provvederà all’atto della stipula del contratto alla cessione, dietro corrispettivo, del diritto di superficie, come meglio indicato al medesimo art. 4 del presente bando di gara.
Una volta realizzata, l'opera rimarrà, per tutta la durata del contratto, di proprietà del soggetto affidatario, il quale assicurerà all'Amministrazione aggiudicatrice la disponibilità e la costante fruibilità dell'immobile, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto medesimo, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.
Le caratteristiche tecniche e funzionali dell’Opera sono dettagliatamente specificate nel Capitolato Prestazionale al quale si rimanda.
Si precisa che sono esclusi tutti gli arredi per lo svolgimento delle varie attività didattiche.
Trattandosi di un'iniziativa di natura privata, si precisa che l'iter di approvazione del progetto seguirà il normale percorso di un'opera privata: sarà quindi soggetta al rilascio del Permesso di Costruire ai sensi del DPR380/2001 e delle altre norme e regolamenti in materia. Le aree oggetto di intervento sono individuate dal vigente PRG come aree di tipo F –“a servizi pubblici” il cui utilizzo è regolato secondo quanto disposto dall’art.37 delle N.T.A. del Piano regolatore comunale che a questo proposito recita: “…saranno ammessi anche inteventi di concessione temporanea di diritto di superficie su terreni di proprietà pubblica anche a soggetti privati che, realizzando l’attrezzatura con progetto conforme alle esigenze comunali, assumono la gestione del servizio rispettandone i fini sociali, per un numero di anni da definire…”. Si precisa inoltre che ai sensi dell’art.9 del regolamento degli OO.UU. afferenti l’attività urbanistico-edilizia l’intervento in oggetto risulta compreso tra quelli GRATUITI, poiché consistente in “opere di urbanizzazione primaria e secondaria….. omissis.. eseguite anche da privati convenzionati con il Comune”. La realizzazione dell’opera oggetto di contratto sarà pertanto esente dal pagamento del contributo di costruzione.
2.2. L'Amministrazione Comunale è intenzionata a certificare entrambi gli edifici secondo il Protocollo ITACA (2009 Regione Piemonte Edifici Scolastici del febbraio 2011).
L’aggiudicatario dovrà, pertanto, garantire, compatibilmente con le caratteristiche del progetto, il raggiungimento dei punteggi previsti dal Protocollo ITACA sopra menzionato, come meglio indicati nel capitolato prestazionale (art. 6.2) al quale si rimanda.
Si precisa che il mancato raggiungimento del punteggio minimo indicato nel richiamato capitolato prestazionale ( 2,0 secondo la scala di prestazione del protocollo di valutazione) comporta l’inammissibilità dell’offerta e la conseguente esclusione della medesima.
2.3. Il Contratto di Disponibilità da stipularsi fra il Comune di Acqui Terme e l'Affidatario avrà durata di anni trenta, oltre il tempo offerto in sede di gara per la progettazione ed esecuzione delle opere.
ART. 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA
Costituiscono documenti di gara che l’Amministrazione aggiudicatrice mette a disposizione dei Concorrenti i seguenti atti:
− Capitolato Prestazionale
− Piano Economico Finanziario
− Matrice dei Rischi
− Schema di Contratto
− Protocollo ITACA (Protocollo Itaca 2009 Regione Piemonte - Edifici Scolastici Febbraio 2011)
A tale documentazione, che verrà pubblicata sul sito internet del Comune, viene inclusa quella tradizionale di gara, vale a dirsi il presente Bando integrale e la relativa Modulistica di partecipazione.
ART. 4. LUOGO DI ESECUZIONE E DIRITTO DI SUPERFICIE
Le aree oggetto di intervento sono di proprietà comunale. In particolare:
Area 1: Via Salvadori – Xxxxx.xxx. Foglio 30, mappale 1458-1460-217-858.
Area 2: Piazza Allende/Piazza San Marco Xxxxx.xxx. Foglio 23 mappale 124 (parte).
Dette aree sono individuate dal vigente PRG come aree di tipo F –“a servizi pubblici” il cui utilizzo è regolato secondo quanto disposto dall’art.37 delle N.T.A. del Piano regolatore comunale.
Le aree individuate si prestano per vocazione alla nuova funzione scolastica: la prima, all’interno di un’area di completamento con opere di urbanizzazione già in fase di realizzazione; la seconda, in un’area già a destinazione scolastica, con la presenza di altri edifici analoghi (scuola primaria e dell’infanzia facenti parte del secondo Istituto Comprensivo, oltre ad Istituti Secondari di secondo grado).
L'aggiudicatario, contestualmente alla stipula del contratto di disponibilità, stipulerà con la stazione appaltante apposito contratto di diritto di superficie, sulle aree oggetto dell'intervento, per la durata massima di anni 30, decorrenti dalla stipula del contratto oltre al tempo previsto dal presente bando di gara (art. 6) per l’ultimazione dei lavori e la messa a disposizione delle opere costituenti il nuovo polo scolastico destinato a scuola secondaria di primo grado.
Alla scadenza del contratto di disponibilità e con il pagamento dell’ultimo canone dovuto, il diritto di superficie si estinguerà ed ai sensi dell’art. 953 c.c. la proprietà della costruzione tornerà al proprietario del suolo vale a dirsi al Comune di Acqui Terme, e l’affidatario non potrà vantare alcun credito su quanto oggetto del presente contratto. A tal fine dovrà stipularsi l’atto per il trasferimento della proprietà degli immobili entro 60 giorni dal pagamento dell’ultimo canone dovuto, su richiesta della parte più diligente. Laddove una delle parti non adempia alla stipulazione alla scadenza del termine indicato, l’immobile diverrà automaticamente di piena proprietà del Comune di Acqui Terme, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento.
Si precisa che l'attribuzione del diritto di proprietà superficiaria in favore del soggetto privato non avverrà a titolo di parziale pagamento del canone di disponibilità o a titolo di contributo per la realizzazione dell'opera, ma a mero titolo di autonoma pattuizione negoziale.
L'affidatario sarà quindi il proprietario dei due immobili solo e limitatamente per la durata pattuita. Il corrispettivo fissato per l’acquisto del diritto di superficie viene indicato in Euro 20,00.
ART. 5. AMMONTARE DEL CONTRATTO – CANONE DI DISPONIBILITA’ - CONTRIBUTO IN CORSO D’OPERA
5.1. L’importo stimato dei lavori: l’importo complessivo dell’appalto (ex art.29 del D.lgs n.163/2006) è fissato dalla sommatoria dei presunti canoni al netto dell’IVA, e quindi in Euro 13.500.000,00 (tredicimilionicinquecentomila/00).
Si precisa che nel Contratto di Disponibilità la progettazione tutta è a carico del soggetto privato, e dunque i costi riportati negli elaborati tecnici messi a disposizione dall’amministrazione comunale sono da considerarsi puramente indicativi, dal momento che saranno oggetto di valutazione e di apposita elaborazione da parte del concorrente.
E’ dunque facoltà del soggetto privato presentare a questa Amministrazione, in sede di offerta, progetti riveduti che, stando alle considerazioni dell’offerente, riportino maggiori benefici all’Amministrazione. Si intendono chiaramente fatti salvi i requisiti minimi inderogabili contenuti nel capitolato prestazionale.
5.2. L’Importo a base d’asta soggetto a ribasso d'offerta: il canone di disponibilità annuale posto a base di gara non potrà superare l’importo di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) oltre IVA 10%, per complessivi Euro 495.000,00 per la durata di anni 30. Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: il primo canone verrà corrisposto ad avvenuto collaudo positivo. Il canone annuale verrà corrisposto in due rate semestrali posticipate.
L’amministrazione si impegna ad effettuare il collaudo entro il termine di giorni 45 dalla data di consegna dell’opera.
Si precisa che in caso di mancato rispetto da parte del soggetto aggiudicatario del termine di consegna delle opere indicato in sede di offerta, sarà decurtato dal canone annuale di disponibilità l’importo proporzionalmente determinato avuto riguardo al numero di giorni di ritardo (canone annuale / 365 x n. giorni di ritardo consegna).
L’aggiudicatario del contratto di disponibilità verrà pertanto retribuito mediante canone di disponibilità da corrispondersi per anni 30 dalla data di avvenuto positivo collaudo delle opere, mediante rate semestrali posticipate, così come dettagliatamente previsto dallo schema di contratto. Il valore del canone di disponibilità da corrispondersi all’aggiudicatario, da non ritenersi fisso ed invariabile, risulterà essere quello che in fase di gara ha determinato l’aggiudicazione, abbattuto delle eventuali detrazioni stabilite dal collaudatore in ottemperanza all’art. 160 ter, comma 6, d.lgs. 163/2006.
L’incidenza delle riduzioni del canone di disponibilità è stabilita nell’allegato documento denominato “Matrice dei Rischi” predisposto in collaborazione con SCR Piemonte (Società di Committenza Regionale della Regione Piemonte) nel quale vengono indicate, voce per voce, le riduzioni che andranno a diminuire la remunerazione dei livelli di performance.
Qualora per il mancato raggiungimento dei livelli di performance si addivenisse ad una riduzione del canone annuale superiore al 40%, il contratto si intenderà risolto.
5.3. Contributo in corso d’opera: la determinazione del canone posto a base di gara è stata giustificata nell’allegato documento denominato “Piano Economico Finanziario” predisposto in collaborazione con SCR Piemonte (Società di Committenza Regionale della Regione Piemonte) con l’introduzione di un contributo in corso d'opera per i primi due anni, decorrenti dalla data del collaudo, pari ad Euro 600.000,00 all’anno (per Euro 1.200.000,00 complessivi), che il Comune di Acqui Terme verserà al soggetto aggiudicatario in aggiunta al canone di disponibilità, come da schema di contratto. In ottemperanza al disposto di cui all'art.160 ter, comma 1, lettera b) del d.lgs n.1963/2006, si precisa che il suddetto contributo in corso d’opera non è superiore al 50% del costo
di costruzione dell'opera, stimato dal Piano Economico Finanziario in Euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00) oltre IVA.
Art. 6. TEMPISTICA DI ATTUAZIONE – RIMBORSO SPESE PROCEDURA
6.1. Il tempo massimo per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, per l'esecuzione dei lavori e per la messa a disposizione dell'opera (entrambi i lotti) sul quale praticare l’offerta in sede di gara necessariamente in ribasso, è pari a COMPLESSIVI 600 (SEICENTO/00) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna delle prestazioni.
L’amministrazione si impegna ad effettuare il collaudo entro il termine di giorni 45 dalla data di consegna dell’opera.
Si ribadisce che in caso di mancato rispetto da parte del soggetto aggiudicatario del termine di consegna delle opere indicato in sede di offerta, sarà decurtato dal canone annuale di disponibilità l’importo proporzionalmente determinato avuto riguardo al numero di giorni di ritardo (canone annuale / 365 x n. giorni di ritardo consegna).
L’aggiudicatario dovrà prevedere nel suo cronoprogramma lo sviluppo prioritario per l’edificio B, collocato sull’area 2 in Xxxxxx Xxxxxxxx / Xxxxxx Xxx Xxxxx.
0.0. Prima della stipula del Contratto di Disponibilità il soggetto aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune di Acqui Terme le spese precontrattuali quantificate in Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre IVA ed accessori, in dettaglio illustrate nell’allegato Piano Economico Finanziario.
Art. 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE
Si premette che l'art.160/ter comma 4 del D.lgs n.163/2006 e smi dispone che al contratto di disponibilità si applichino le disposizioni previste dal Codice degli appalti in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici. Sono quindi ammessi a presentare offerta i soggetti indicati nell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (in combinato disposto con i successivi articoli 35, 36 e 37), e precisamente:
− con idoneità individuale di cui all’art.34 comma 1 lettera a): imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative e lettera b): consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e c): consorzi stabili
− con idoneità plurisoggettiva di cui all’art.34 comma 1 lettera d): raggruppamenti temporanei; e): consorzi ordinari; e bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ; f): gruppi europeo di interesse economico (GEIE)
− i concorrenti aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici di cui all’art.47 del D.lgs n.163/2006 saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto articolo combinato con il disposto degli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, e 44 dello stesso Decreto.
Per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, anche non costituiti, trova applicazione l’art.37 del D.lgs n.163/2006 e smi.
Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e DM Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione dell’art. 37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione 122/2010.
Sono comunque ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale, che in base alla normativa che disciplina la loro attività, siano abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui alla procedura in oggetto e che non si trovino in nessuna delle cause ostative per contrattare con una Pubblica Amministrazione.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio. Qualora questa situazione si verifichi, si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti o consorzi interessati.
È altresì fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara in associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di raggruppamento e/o consorzio.
Come inoltre statuito dal Consiglio di Stato - Adunanza plenaria n.14 del 20/05/2013 - per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006, non sono accettate le designazioni di secondo grado o “a cascata”.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; la stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42,
commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di
rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione previste.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.53 comma 16 ter del D.lgs n.165 del 30/03/2001 e smi i
dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art. 8. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:
1. di ordine generale, di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti pubblici;
2. di carattere speciale: requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;
I soggetti di cui all’art.34 del D.lgs n,163/2006, pertanto, per essere ammessi alla procedura dovranno dimostrare, mediante la presentazione della documentazione richiesta, di essere in possesso, alla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, pena l’esclusione, dei requisiti generali, di capacità economica-finanziaria, di capacità tecnica-professionale secondo quanto segue.
8.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,m.bis,m.ter, ed m.quater del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e delle cause previste dalla normativa antimafia DPR 252/98, nonché essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie persone disabili).
Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 D.Lgs. 163/2006 inserito dall’art. 2 comma 19 lett. b della L.15/07/2009 n.94, i casi di esclusione previsti dal medesimo art.38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelli riferiti al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera a), i concorrenti che si trovano in stato di concordato preventivo possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all’art. 000-xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 16 marzo 1942 n.267 e se riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi del medesimo art. 38, comma 2, X.Xxx. 163/06, la Stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
8.2. REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE.
8.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA
a) E’ richiesta l’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Per le imprese aventi sede in altro Stato membro è richiesta l’iscrizione agli equivalenti registri europei. (Art. 39, D. Lgs. 163/2006).
Per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.
b) Inoltre, i concorrenti, per l'esecuzione dei lavori, all’atto dell’offerta, devono possedere idonea attestazione di qualificazione rilasciata da SOA (società di attestazione) di cui al Titolo III del
D.P.R. n° 207/10 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate a coprire i lavori e la progettazione proposta in sede di offerta, così come individuati in appresso:
Descrizione dei lavori: i lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie
Categoria prevalente OG 1 “edifici civili e industriali” - classifica sulla base del progetto offerto.
Ai sensi dell'art.76 comma 1 del DPR n.207/2010 per il conseguimento delle qualificazioni pari o superiori alla classifica III, l'attestato SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità del
possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie XXXXXX XX XXX/Xxx 00000. Per tale requisito non sono ammessi equipollenti; pertanto, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del solo possesso di tale certificazione.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare ed eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara (art. 61 c. 2 D.P.R. N° 207/10 e ss.mm.ii.).
Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, secondo il disposto dell'art.92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate.
Requisiti per lo svolgimento dell'attività di progettazione: dovendo il concorrente procedere alla redazione del progetto preliminare dell'opera, nonché delle successive fasi progettuali, in caso di aggiudicazione, egli dovrà alternativamente:
- essere in possesso di attestazione SOA, come suindicato, per attività di progettazione ed esecuzione, ex art. 61 comma 1 D.P.R. n° 207/10 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di cui all'art. 92 comma 5 ultimo capoverso D.P.R. n° 207/2010e ss.mm.ii.;
- associarsi con progettisti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f) ,f.bis) ed h) D.Lgs. n° 163/06 ess.mm.ii..
Si precisa che i progettisti dovranno essere soggetti iscritti ai competenti Albi professionali, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. n° 163/06 ess.mm.ii..
Con riferimento all'art. 263 D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii., poiché le attività di progettazione sono stimabili in un importo superiore ai €. 100.000,00, i progettisti dovranno, quale requisito di partecipazione (ex art. 263 D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii.) aver svolto, negli ultimi dieci anni (decorrenti retroattivamente dalla data di pubblicazione del presente bando) n° 2 servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, relativi ai lavori oggetto del presente bando, appartenenti alla categoria I/b (D.M. 18/11/71) per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l'importo della prestazione riportato nel Quadro Economico del progetto preliminare redatto dal concorrente.
c) Manutenzione e gestione: essendo cura del soggetto privato mantenere in disponibilità dell’utilizzatore il bene oggetto del contratto provvedendo alle manutenzioni ordinaria e straordinaria per garantirne l’efficienza per tutta la durata contrattuale, il soggetto che assumerà a proprio carico la manutenzione (così come sviluppata dal Piano di manutenzione offerto dall'aggiudicatario) potrà essere il soggetto affidatario stesso o altro soggetto facente parte del raggruppamento in caso di RTI, oppure un soggetto terzo, indicato in sede di offerta dal concorrente.
In questo caso la responsabilità della manutenzione rimarrà comunque in capo all’aggiudicatario.
I requisiti atti all'esecuzione e gestione degli impianti di cui all'art.1 comma 2 del D.M.22/01/2008
n.37 dovranno essere attestati dal possesso della relativa abilitazione da dimostrarsi attraverso il certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui all' art.8 della L.580/93 o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge n.443/1985, recante l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4 del DM 22/01/2008 n.37. IN ALTERNATIVA, al possesso dell'abilitazione testè descritta si potrà produrre idonea attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento.
8.3. REQUISITI IN ORDINE ALLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, secondo il disposto dell’art.41 del D.lgs n.163/2006 e smi, i soggetti concorrenti dovranno produrre, ai fini dell’ammissione alla gara, pena l’esclusione, quanto di seguito richiesto:
a ) disporre di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di operatori che lavorino con un solo istituto, sarà ammessa una sola dichiarazione dietro presentazione di apposita autocertificazione. Al riguardo, si specifica che le dichiarazioni bancarie, in quanto finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente, non possono limitarsi ad una generica indicazione di correttezza nei rapporti intrattenuti tra istituto bancario ed impresa, ma devono consistere in una attestazione dell'idoneità dell'impresa, sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli specifici impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione.
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, degli ultimi tre esercizi, corredati dalle previste relazioni degli organi sociali.
In caso di offerta congiunta i suddetti requisiti saranno valutati con riferimento al raggruppamento nel suo complesso.
8.4. NORME DI PARTECIPAZIONE PER CONCORRENTE SINGOLO O PLURISOGGETTIVO
Richiamate le previsioni di cui agli artt.34,35,36,37 di cui al Dlgs n.163/06, nonché di cui all'art.92 DPR n.207/2010, si precisa che, fermo restando quanto sopra previsto in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, la misura del possesso dei requisiti, a seconda il concorrente sia un'impresa singola o un raggruppamento temporaneo o un consorzio, è disciplinata come segue:
- Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori: l'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (attestazione di qualificazione SOA) relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente
− Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art.34, comma 1 lettera d), e), e-bis ) e f) del Codice, richiamato integralmente il disposto di cui al comma 2 dell’articolo 92 del DPR 5/10/2010 n.207,
− i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
− Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti,i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie), e le aggregazioni di rete di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e); e-bis) e f) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi (attestazione di qualificazione SOA) sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente
− I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (art. 37, comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) costituendo un raggruppamento di tipo misto.
− Per il possesso della certificazione di qualità in caso di RTI, aggregazione di rete o consorzio ordinario il predetto requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione degli operatori che assumeranno lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
− Per quanto riguarda la progettazione: Per effetto del richiamo operato dall’art. 90 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, anche in caso di raggruppamento tra progettisti si applicano l’art. 37 del Codice dei contratti e l’art. 92 del Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
8.5. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in questa sede integralmente richiamato ed alla cui disciplina si rinvia, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 34 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione SOA o al possesso degli altri requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita dal concorrente, a pena di esclusione, in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice appalti.
8.6. SUBAPPALTO
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, e dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010 ; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
Per l’attività di progettazione si applicano i limiti previsti all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
ART. 9. PRESA VISIONE DEI LUOGHI.
E' fatto obbligo ai soggetti partecipanti alla procedura di prendere visione dei luoghi almeno 15 giorni prima della scadenza del presente bando.
Il sopralluogo deve essere preventivamente concordato con l’ufficio responsabile indicato al punto 1.A.
Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita “Attestazione di presa visione dei luoghi”. L’attestazione verrà rilasciata esclusivamente al legale rappresentante del concorrente, ovvero, in alternativa, a un dipendente o incaricato munito di apposita delega scritta del legale rappresentante. Al fine di contrastare comportamenti anticoncorrenziali, ogni incaricato potrà eseguire il sopralluogo per un solo concorrente. In caso di RTI il sopralluogo potrà essere eseguito dal legale rappresentante, o suo delegato, di un qualunque degli operatori economici che formeranno il raggruppamento.
La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero 0144/770238 (centralino UTM) e confermata via fax al numero 0144/770234, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui
all'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
A pena di esclusione l'attestazione di presa visione dei luoghi andrà compiegata nella Documentazione Amministrativa.
ART. 10. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.
Tutta la documentazione, anche di ordine tecnico, presentata dai concorrenti dovrà essere resa esclusivamente in lingua italiana o, in caso di lingua diversa dall’italiano, corredata di traduzione giurata secondo quanto previsto dall’ordinamento del Paese in cui ha sede il concorrente, in mancanza della quale il relativo documento redatto in lingua diversa dall’italiano verrà considerato ad ogni effetto come non presentato.
La documentazione per la quale la presente procedura di gara richiede la sottoscrizione da parte del concorrente potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente, ed in tal caso andrà trasmessa la relativa procura, indipendentemente dallo specifico richiamo a tale facoltà contenuto nelle singole prescrizioni dalla presente Procedura di gara.
Per prendere parte alla gara gli interessati dovranno far pervenire a questo Comune, a pena di esclusione, un unico plico chiuso e sigillato contenente la documentazione richiesta e le offerte esclusivamente al seguente indirizzo:
COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO XXXXXX X.XXXX X.00 00000 XXXXX XXXXX (XX).
Il suddetto plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del GIORNO 10 giugno 2015 e recare la seguente dicitura “PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 160-TER DEL D. LGS. N. 163/2006 FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA OPERAZIONE DI PUBLIC PRIVATE PARTNERSCHIP PER LA PROGETTAZIONE, IL FINANZIAMENTO, LA REALIZZAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE OPERE PER ANNI TRENTA CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COSTITUITO DA DUE LOTTI DENOMINATI “EDIFICIO A” ED “EDIFICIO B” (ISTITUTO COMPRENSIVO 1 E ISTITUTO COMPRENSIVO 2) DEL COMUNE DI ACQUI TERME. CIG 6173877C76 SCADENZA ore 12 del 10/06/2015.”.
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, per cui il recapito del plico all’indirizzo sopra specificato, potrà avvenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, nel rispetto della normativa in materia; è altresì consentita, a facoltà dei concorrenti, la consegna a mano esclusivamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Acqui Terme, negli orari di apertura, che ne rilascerà apposita ricevuta.
SI RIBADISCE il termine ultimo per la presentazione dell’offerta:
entro le ore 12.00 del giorno 10/06/2015.
A tal fine farà fede esclusivamente il timbro del protocollo datario dell’Ufficio protocollo del Comune di Acqui Terme.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata
A.R., a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Oltre il termine sopra indicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare quindi all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero telefono/fax/posta elettronica/pec ). Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
Si richiama l’attenzione dei Sigg. Concorrenti, riepilogandole, sulle modalità di formazione del plico:
• I plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da impedire l’apertura senza alterazione.
• I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all’indirizzo su precisato non saranno presi in considerazione e non si darà luogo all’apertura dei medesimi. Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e l’integrità dei suddetti rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo detti plichi non pervengano entro il termine perentorio fissato o, seppur pervenuti, non siano regolarmente chiusi e sigillati.
• Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).
• I plichi che pervenissero in forma diversa da quella prescritta e quelli che per qualsiasi motivo sia pure per forza maggiore, giungessero in ritardo, non saranno ritenuti validi.
10.1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Il plico, composto come sopra, dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione, n. 3 buste separate Sulle buste, sigillate e controfirmate su ogni lembo di chiusura dall'offerente, in modo tale da impedirne l'apertura senza alterazione, deve essere indicata l’intestazione del medesimo concorrente, l’oggetto della gara e la dicitura rispettivamente :
- BUSTA A: documentazione amministrativa:
-BUSTA B: offerta tecnica
- BUSTA C: offerta economica
Si precisa che, qualora la documentazione amministrativa non venga inserita nella busta “A” ma si trovi sciolta all’interno del plico, ciò non determinerà esclusione del concorrente dalla gara. E’ obbligatorio invece, a pena di esclusione, che l’offerta tecnica sia inserita nella Busta “B” e che l’offerta economica sia inserita nella Busta “C”.
10.1.1. BUSTA A – Documentazione amministrativa : La busta A contenente la documentazione amministrativa sigillata secondo le sopra indicate istruzioni deve riportare l’intestazione dell’operatore economico come sopra e dovrà contenere i seguenti documenti, redatti in lingua italiana, a pena di esclusione:
1. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica (utilizzando i moduli all.1 e 2) ai sensi degli articoli 46 ,47 e 76 del DPR 445/2000, redatta in carta semplice ed in lingua italiana, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal soggetto avente i relativi poteri. In caso di offerta congiunta la domanda deve essere sottoscritta da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura accompagnata da una copia fotostatica del documento
di identità del rappresentato. La domanda di partecipazione deve riportare, a pena di esclusione, le dichiarazioni indicate negli allegati 1 e 2 al presente bando, relative ai requisiti di carattere generale e di carattere speciale nonché le altre condizioni di ammissione alla procedura previste nel presente bando/disciplinare. Inoltre deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, e/o dei sottoscrittori, pena l’esclusione.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
2. Originale della quietanza di avvenuto versamento della cauzione o l’originale della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa secondo le modalità e nei termini di cui al successivo punto
10.1.2 del presente bando;
3. Per chi agisce per procura speciale: la procura notarile in originale o copia autentica notarile. Non sono validi i mandati di procura generale né semplici deleghe.
4. (qualora trattasi di persone giuridiche) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente;
5. (qualora trattasi di imprese) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure iscrizione in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera.
6. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere nonché il possesso di qualificazione SOA per l’espletamento delle attività di progettazione. NB: i concorrenti, in assenza della qualificazione per progettazione devono indicare o associare per la progettazione uno o più progettisti di cui all’art.90 comma 1 lett. d), e), f), f.bis e h D.Lgs. n° 163/06 ess.mm.ii..
7. Attestazione di presa visione dei luoghi di cui all’art. 5.
8. Referenze bancarie che attestino la capacità economica e finanziaria per adempiere alle obbligazioni che derivano dall'eventuale aggiudicazione della presente gara come da articolo 8.3
9. Bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, degli ultimi tre esercizi, corredati dalle previste relazioni degli organi sociali.
10. (In caso di avvalimento). Alla domanda di partecipazione, il concorrente dovrà allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D. Lgs. 163/2006; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; d) una dichiarazione
sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 D. Lgs. 163/2006; f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e/o dalla suddetta dichiarazione discendono , ai sensi dell’art.49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Il contratto, ai sensi dell’art. 88 del Regolamento al Codice dei Contratti deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
11. (In caso di raggruppamento). Nell’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all’art.37 comma 14 e 15 del D.lgs n.163/2006 e smi. Tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle lavorazioni che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione . Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi: apposita dichiarazione sottoscritta con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte dei lavori e/o dei servizi che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione di cui al comma 13 art. 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta da tutte le Società interessate e deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, pena l’esclusione.
12. limitatamente all'operatore economico progettista: ai sensi dell'art.39 codice appalti l'iscrizione ai relativi Albi professionali.
13. Documento PASSOE, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. SI RAMMENTA il codice CIG: 6173877C76.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.
14. Attestazione di pagamento in originale ovvero in copia autentica di Euro 200,00 (duecento) a favore dell’ANAC. Detto versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla stessa Autorità ed in vigore dal 1/05/2010 (delibera ANAC 5 Marzo 2014).
15. Copia dello schema di contratto debitamente sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal concorrente.
16. Ai fini del rispetto della disposizione di cui all’art. 38, comma 1, m-quater) (che vieta la partecipazione ai soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale) i concorrenti devono allegare, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
10.1.2. GARANZIA
Le disposizioni che seguono disciplinano la garanzia prevista dall’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006, che costituisce parte integrante dell’offerta. Pertanto, la suddetta garanzia è da intendersi elemento essenziale dell’offerta stessa e quindi le esclusioni di seguito indicate, per quanto non previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, operano in attuazione dell’art. 46, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006.
L’offerta, a pena esclusione, deve essere corredata da: Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 270.000,00 (duecentosettantamila euro/00) quale 2% dell’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara. con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta costituita secondo le forme e le modalità previste dall'art.75 del Codice appalti.
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx di ACQUI TERME (BANCA CARIGE SPA, filiale di ACQUI TERME), ABI 03431 CAB 47940, mediante
versamento sul C/C n. 000000032490 codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 specificando al Tesoriere che trattasi di “deposito cauzionale di partecipazione alla gara contratto di disponibilità realizzazione nuovo polo scolastico scuola secondaria di 1 grado (edificio A ed edificio B). CIG 6173877C76 ”.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere altresì prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di raggruppamenti o di consorzi di concorrenti di cui all’art.2602 e non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese raggruppande o
consorziande e la riduzione del 50% potrà operare solo se ciascuna di esse sia in possesso della relativa certificazione di qualità aziendale.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 D. Lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Il deposito cauzionale provvisorio, così come sopra indicato, dovrà altresì garantire, pena l'esclusione, il pagamento a favore della Stazione Appaltante della eventuale sanzione pecuniaria di cui agli artt.38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Dlgs n.163/2006 emi nella misura pari al 1/per mille dell'importo del valore dell’ammontare dell’appalto pari ad Euro 13.500.000. (determina 1/2015 ANAC).
In caso di RTI già costituiti la garanzia sopra citata potrà essere prestata tanto dal R.T.I. nel suo complesso che dalla mandataria o da una delle società mandanti; in quest’ultimo caso (garanzia prestata dalla mandante) la garanzia dovrà essere intestata, a pena di esclusione, al R.T.I. nel suo complesso.
In caso di Xxxxxxxxx, costituito o costituendo, e società consortili la garanzia potrà essere presentata dal Consorzio/Società consortile medesimo/a o da una delle società consorziate esecutrice del servizio ma deve essere intestata, a pena di esclusione, al Consorzio/Società consortile e a tutte le società consorziate esecutrici del servizio in concessione.
In caso di avvalimento la cauzione deve essere intestata dal concorrente avvalente.
Costituiscono causa di esclusione: 1) la mancata presentazione della cauzione provvisoria; 2) la presentazione di una cauzione non conforme a quanto stabilito dall’art.75 comma 4 del D.lgs n.163/2006; 3) la cauzione sprovvista dell’indicazione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) cauzione prestata con modalità non consentite; 5) cauzione priva della garanzia per la pena pecuniaria ex DL 90/2014.
10. 2. BUSTA B - OFFERTA TECNICA -
La busta “B Offerta tecnica” che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del concorrente con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, a pena d’esclusione, l'offerta tecnica redatta in lingua italiana e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione.
L'offerta tecnica consisterà:
In un progetto preliminare redatto su carta intestata del proponente e sottoscritto da tecnici abilitati. Tale progetto, sviluppato secondo gli elementi di valutazione di cui all’art. 11.1 del presente bando, dovrà obbligatoriamente indicare il tempo di esecuzione, espresso secondo un crono programma, utilizzando un diagramma di Gant, accompagnato da una relazione dettagliata.
La valutazione dell’offerta tecnica si baserà su quanto indicato nel capitolato prestazionale in merito agli specifici argomenti sui quali i concorrenti potranno sviluppare la proposta progettuale; pertanto, i partecipanti dovranno altresì indicare le principali modalità con cui intenderanno effettuare il programma delle manutenzioni. Si ribadisce che la progettazione tutta è a carico del soggetto privato, e dunque i costi riportati negli elaborati tecnici messi a disposizione del Comune sono da considerarsi puramente indicativi, dal momento che saranno oggetto di valutazione e di apposita elaborazione da parte del concorrente.
E’ inoltre facoltà del soggetto privato presentare all’Amministrazione appaltante, in sede di offerta, progetti riveduti che, stando alle considerazioni dell’offerente, riportino maggiori benefici all’Amministrazione. Si intendono chiaramente fatti salvi i requisiti minimi inderogabili indicati nel capitolato prestazionale.
Il progetto costituente l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritto a pena di esclusione, da tecnici abilitati nonché dal legale rappresentante o altro soggetto munito di idonea procura (che si ricorda va allegata nella documentazione amministrativa).
In caso di offerta congiunta il progetto andrà sottoscritto, pena l’esclusione, da tutti i componenti il RTI. In ogni caso la sottoscrizione andrà accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido, a pena l’esclusione.
Nella formulazione dell’offerta tecnica non dovrà essere indicato alcun elemento riconducibile ai valori di cui all’offerta economica (CANONE) contenuti nella Busta C) pena l’esclusione dalla gara.
10.3. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
La busta contrassegnata con la lettera “C Offerta economica” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno:
• l’Offerta economica, in bollo, che dovrà essere redatta in lingua italiana e secondo lo schema allegato (allegato 4), datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, essa, dovrà essere sottoscritta pena l’esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. L’offerta economica, deve inoltre contenere l’impegno a mantenerla ferma per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
• Si precisa che il canone annuale non potrà superare Euro 450.000,00 oltre IVA: il concorrente dovrà esprimere il proprio ribasso percentuale su detto importo.
L’Offerta Economica non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
In considerazione della tipologia e oggetto della gara non si procederà ad alcuna verifica di anomalia dell’offerta.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola domanda di partecipazione e/ offerta purchè valida e congrua.
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello indicato in lettere sarà tenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.
ART. 11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione ordinati in relazione all'importanza relativa ad essi assegnati, per un totale massimo di punti 100:
Offerta tecnica : max. punti 70/100
Offerta economica: max punti 30/100 TOTALE punti 100/100
Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il Punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica, così come previsto dal metodo compensativo-aggregatore di cui all'allegato G del DPR n.207/2010
In considerazione della tipologia e oggetto della gara non si procederà ad alcuna verifica di anomalia dell’offerta.
ART. 11.1. PUNTEGGI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA | 70 |
A) TEMPO DI ESECUZIONE | 10 |
B) caratteristiche architettoniche, distributive e sistemazione delle aree esterne di cui: | 10 |
subB.1). Organizzazione degli ambienti | 5 |
subB.2). Soluzioni architettoniche | 3 |
subB.3). Collocazione degli edifici e aree esterne | 2 |
C) MIGLIORIE COMPORTANTI VANTAGGI DI UTILIZZO E GESTIONE | 15 |
subC.1). Nuove volumetrie o spazi sportivi aperti | 10 |
subC.2). Manutenzioni superiori alle minime richieste | 5 |
D) PROTOCOLLO ITACA | 5 |
E) IMPIANTO ELETTRICO | 5 |
F) IMPIANTO TERMICO | 6 |
G) IMPIANTO IDRAULICO | 3 |
H) PRESTAZIONI ENERGETICHE | 10 |
I) ISOLAMENTO ACUSTICO | 6 |
OFFERTA ECONOMICA | 30 |
ART. 11.2. METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
a) - NATURA QUALITATIVA.
Come già specificato, l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il metodo aggregativo-compensatore, come indicato nell’Allegato “G” del D.P.R. 207/2010.
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali:
- B) caratteristiche architettoniche, distributive e sistemazione delle aree esterne (subB.1-subB.2-subB.3)
- C) migliorie comportanti vantaggi di utilizzo e gestione (subC.1-subC.2)
- E) impianto elettrico
- F) impianto termico
- G) impianto idraulico
- H) prestazioni energetiche
- I) isolamento acustico
si adotterà il metodo indicato al comma a) - punto 4 - del suddetto Allegato, cioè “la media dei coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”.
Si ricorda nuovamente che i concorrenti dovranno prestare particolare attenzione a quanto indicato nei paragrafi 2 – 3 – 4 – 5 – 6 del Capitolato Prestazionale, riportanti, oltre i requisiti prestazionali minimi richiesti, anche le scelte architettonico-distributive ritenute preferibili dalla Pubblica Amministrazione.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie precedentemente calcolate (la Commissione procederà alla riparametrazione dei coefficienti dei criteri e dei sub- criteri sulla base delle indicazioni contenute nella Determinazione AVCP n. 7 del 24/11/2011).
b) - NATURA QUANTITATIVA
Per quanto riguarda poi gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali:
- A) tempo di esecuzione
- D) protocollo ITACA Offerta Economica
si adotterà il metodo indicato al comma b) del suddetto Allegato, cioè “l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a 0, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara”.
ART. 11.3. PUNTEGGIO MINIMO PER L’AMMISSIONE ALL’APERTURA E VALUTAZIONE DELL’OFERTA ECONOMICA.
Per essere ammessi alla fase di apertura e valutazione dell’offerta economica, i concorrenti dovranno conseguire un punteggio minimo complessivo di 42/70 rispetto al punteggio massimo attribuibile per l’offerta tecnica di 70. I partecipanti che non raggiungeranno tale punteggio saranno automaticamente esclusi dalla gara, in quanto non coerenti con gli standards funzionali e qualitativi minimi attesi e richiesti dall’amministrazione appaltante.
ART. 12. CAUSE DI ESCLUSIONE E REGOLARIZZAZIONE
Ai sensi dell’art. 46 del D.lgs n. 163/2006, e nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo decreto legislativo, la stazione appaltante inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni dagli stessi presentati.
La stazione appaltante darà direttamente corso all’esclusione dei Concorrenti nel caso di: A) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; B) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, D.Lgs 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad euro 13.500,00 il
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine indicato dalla stazione appaltante, il concorrente sarà escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
ART. 13. OPERAZIONI DI GARA
L’apertura dei plichi e la valutazione delle dichiarazioni e delle offerte presentate dai partecipanti verrà effettuata da una Commissione appositamente istituita ex art.84 del D.lgs n.163/2006 e smi.
Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere il concorrente personalmente o un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di delega scritta rilasciata dal concorrente stesso o dal suo legale rappresentante, accompagnata da una fotocopia di un documento di identità di quest’ultimo.
I partecipanti alle sedute pubbliche dovranno essere muniti di un documento di identità valido.
Le operazioni avranno inizio il giorno 11 Giugno 2015 alle ore 10.00 in una sala del Municipio di Acqui Terme – Piazza A. Levi, 12 Acqui Terme (AL) , in seduta aperta al pubblico.
Prima seduta pubblica.
La Commissione di gara quindi, il giorno 11 Giugno 2015, alle ore 10, in seduta pubblica, attenderà alle seguenti verifiche:
1. Integrità dei plichi secondo quanto precisato all’art. 10 del presente Bando;
2. Completezza della documentazione amministrativa richiesta dal presente Bando;
3. Riscontro circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dei concorrenti.
La Commissione provvederà quindi a verificare la regolarità formale dei plichi contenente l’offerta tecnica e l’offerta economica presentati dai concorrenti ammessi che verranno siglati dal presidente della commissione. In considerazione della tipologia e oggetto della gara non si procederà al sorteggio previsto dall’art. 48 del D Lgs. 163/2006.
Quindi, la Commissione, alla fine della verifica della documentazione amministrativa, disporrà l’ammissione dei concorrenti alle successive fasi di gara o, motivatamente, richiederà la regolarizzazione dell’offerta o l’esclusione del concorrente.
Nella medesima o in successiva seduta i plichi contenenti le offerte tecniche risultanti conformi verranno aperti e la Commissione procederà a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta. Ciascun documento verrà siglato dal Presidente della Commissione.
I plichi contenenti le offerte economiche NON VERRANNO aperti ma semplicemente siglati sui lembi di chiusura dal Presidente e quindi consegnati al segretario della Commissione che li custodirà in un luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso del quale verranno aperti. Sedute riservate per la valutazione offerte tecniche e successiva seduta pubblica per offerta economica.
I lavori procederanno successivamente, in una o più sedute riservate, dove si effettuerà la valutazione del progetto tecnico presentato da ciascun concorrente ed all’assegnazione dei relativi punteggi.
Esaurita la valutazione delle parti tecniche dell’offerta, la commissione giudicatrice procederà in data che sarà comunicata, tramite fax o posta elettronica o posta elettronica certificata, in seduta pubblica alla lettura dei punteggi assegnati ai concorrenti, in base alla valutazione delle sole parti tecniche dell’offerta.
Nella medesima o in successiva seduta pubblica la Commissione procederà all’apertura dei plichi delle offerte economiche ammesse, dando lettura dell’offerta economica presentata dai concorrenti.
Previa eventuale esclusione delle offerte non conformi alle prescrizioni del presente bando, e previa verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater, in merito alle dichiarazioni relative alla sussistenza o meno di situazioni di controllo, la Commissione procederà assegnando il relativo punteggio secondo le modalità di cui all’art. 11.3.
La Commissione quindi formerà la graduatoria definitiva delle offerte ammesse, sommando ai punti precedentemente attribuiti all’offerta tecnica quelli attribuiti all’offerta economica.
Al termine della procedura di valutazione delle offerte la commissione aggiudicatrice dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà conseguito il miglior punteggio.
ART. 14. PUBBLICAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato con le modalità di cui all’art. 66 del D. Lgs. 163/2006.
ART. 15. ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dai concorrenti. Resta inteso che la non veridicità delle predette dichiarazioni comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. L’Amministrazione, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l’intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
Il verbale di gara non tiene luogo di contratto. L'aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
ART. 16. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 comma 12 lett.c) del D.lgs n.163/2006 e smi l’accesso alle offerte è differito sino alla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva e potrà essere esercitato secondo le modalità previste dall’art.79, comma 5 quater, dello stesso Xxxxxx appalti.
Inoltre ai sensi dell’art.13 del D.lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che i dati forniti dai Concorrenti verranno trattati per la gestione del procedimento di gara. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate. I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.
Titolare e responsabile del trattamento è il Comune di Acqui Terme nella persona del Sindaco pro- tempore.
ART. 17. RICORSI
Eventuali ricorsi avverso il presente bando potranno essere presentati al TAR del Piemonte entro 30 giorni.
Acqui Terme, ……………………………………….