COMUNE DI FAVRIA
COMUNE DI FAVRIA
Città Metropolitana di Torino
****************
Regolamento comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ....... del ....../....../............
SOMMARIO
CAPO I - Disposizioni generali | |
Art. 1 | Oggetto del regolamento e principi |
Art. 2 | Pubblicità e trasparenza |
Art. 3 | Rappresentanza in giudizio |
CAPO II - Affidamento dei singoli servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 | |
Art. 4 | Principi generali |
Art. 5 | Incarichi ricompresi nell’art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 |
Art. 6 | Istituzione elenco dei professionisti cui affidare singoli servizi legali |
Art. 7 | Requisiti per l’iscrizione |
Art. 8 | Avviso pubblico e iscrizione nell’Elenco |
Art. 9 | Formazione dell’Elenco |
Art. 10 | Affidamento degli incarichi |
Art. 11 | Ipotesi eccezionali di affidamento diretto |
Art. 12 | Compensi |
Art. 13 | Obblighi dell’affidatario |
Art. 14 | Disciplinare di incarico |
Art. 15 | Sospensione e cancellazione dall’elenco |
CAPO III - Affidamento dei servizi legali di cui all’Allegato IX del X.X.xx. n. 50/2016 | |
Art. 16 | Principi generali |
Art. 17 | Servizi legali ricompresi nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 |
Art. 18 | Disciplina applicabile |
Art. 19 | Contratti misti |
Art. 20 | Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. 21 | Casi non previsti dal presente regolamento e Normativa di riferimento |
Art. 22 | Norme abrogate |
Art. 23 | Rinvio dinamico |
Art. 24 | Tutela dei dati personali |
Art. 25 | Entrata in vigore e pubblicità del regolamento |
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento e principi
1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato normativo di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e del D.Lgs. n. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni.
2. Con il presente regolamento vengono disciplinate, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, le procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali a professionisti esterni all’Ente, alla luce della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito definito “Codice dei contratti pubblici”), nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (ove applicabile), nelle linee guida applicative adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a fini di regolazione nonché nella legge n. 247/2012 e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.
3. I servizi legali a professionisti esterni all’Ente vengono affidati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tempestività, correttezza e delle vigenti norme in materia di contratti pubblici.
4. In ogni caso, ai sensi degli artt. 1 e 5 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l’affidamento a terzi dei servizi legali è possibile sempre che non siano presenti idonee professionalità all’interno della stazione appaltante. A tal fine, il Comune è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l’impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l’incarico.
Art. 2 Pubblicità e trasparenza
1. L’amministrazione garantisce la massima pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l’indizione delle procedure di affidamento in oggetto e riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
Art. 3 Rappresentanza in giudizio
1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco del Comune o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco o Assessore anziano, così come individuato dallo Statuto comunale.
2. La Giunta Comunale autorizza, con apposita deliberazione, la proposizione di cause e ricorsi nonché la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo e sia per la costituzione di parte civile in procedimenti giudiziari penali.
3. La proposta di deliberazione deve essere preceduta, salvo i casi di estrema urgenza, da relazione tecnica del Responsabile del Servizio interessato contenente le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio e gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi.
4. Il Sindaco, a seguito della sopraindicata deliberazione di indirizzo, conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite al legale che sarà prescelto attraverso le procedure indicate nel presente Regolamento.
CAPO II
Affidamento dei singoli servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016
Art. 4 Principi generali
1. Gli incarichi di patrocinio, consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza legale di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, conferiti dal Comune, in occasione di puntuali ed episodiche esigenze, consistenti in singole vertenze, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, sono affidati nel rispetto dei principi recati dall’art. 4 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare:
I. Economicità
L’amministrazione comunale garantisce un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione dei contratti, in virtù del quale il Comune, prima dell’affidamento degli incarichi, è tenuto ad accertare la congruità e l’equità del compenso, nel rispetto dei parametri di cui alle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente agli Albi professionali di appartenenza. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell’importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l’Ente; tuttavia, il richiamo all’economicità implica la necessità di tener conto dell’entità della spesa e di accertarne la congruità. Ai fini dell’accertamento della congruità del compenso pattuito si tiene conto: della spesa per precedenti affidamenti; degli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi; dei parametri di cui alle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente agli Albi professionali di appartenenza; di una valutazione comparativa di due o più preventivi.
II. Efficacia
Il Comune garantisce la congruità degli atti posti in essere rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati. Tra gli altri elementi, l’amministrazione valuta la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che eventualmente si è concluso con esito positivo per l’amministrazione medesima.
III. Parità di trattamento
L’amministrazione comunale garantisce che tutti i concorrenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico soggetto nonché che siano adeguati i termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta, in modo da consentire a tutti di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare un’offerta in maniera consapevole. L’Ente garantisce il rispetto di criteri di selezione non discriminatori e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione.
IV. Trasparenza
L’Ente comunale garantisce, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di
conoscibilità delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall’amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull’imparzialità della selezione. La consistenza della motivazione delle scelte compiute dall’amministrazione è correlata al valore e all’importanza del contratto.
V. Proporzionalità
Il Comune garantisce l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento. A tal fine vengono formulati requisiti di partecipazione proporzionati all’oggetto e al valore dell’appalto, nonché predisposte procedure la cui complessità sia proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare.
VI. Pubblicità
L’amministrazione garantisce che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative alle procedure prima che esse siano aggiudicate, in modo da consentire l’eventuale manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati.
2. I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e la difesa degli interessi del Comune devono essere in ogni caso di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto di giudizio.
3. Ai fini della disciplina applicabile alla procedura di affidamento dei servizi di cui all’art. 17, comma 1, lettera
d) del D.Lgs. n. 50/2016, non assume rilevanza il valore economico del contratto e l’eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.
Art. 5
Incarichi ricompresi nell’art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai singoli affidamenti dei seguenti incarichi:
a) rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
b) rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
c) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alle lettere a) e b) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;
d) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai sempre che siano riferiti ad un’attività già individuata;
e) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
f) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
2. I servizi legali di cui alle lettere a) e b) possono essere svolti solo da soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria altresì l’iscrizione ad un albo
circondariale.
Art. 6
Istituzione elenco dei professionisti cui affidare singoli servizi legali
1. È costituito un Elenco aperto dei professionisti cui affidare i singoli servizi legali esterni secondo le modalità descritte nei successivi articoli.
2. L’Elenco è articolato nelle seguenti sezioni:
Prima sezione – Servizi di patrocinio, consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza legale di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) numeri 1, 2, 4, 5, suddivisa nei seguenti settori di competenza:
• Diritto amministrativo;
• Diritto civile;
• Diritto commerciale;
• Diritto del lavoro e pubblico impiego;
• Diritto penale;
• Diritto tributario.
Seconda sezione – Servizi notarili di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) numero 3.
Art. 7 Requisiti per l’iscrizione
1. Possono chiedere l’iscrizione ad una o più sezioni dell’elenco, indicate all’articolo precedente:
a) il singolo professionista;
b) in caso di studio associato o società di professionisti, il professionista o i professionisti che lo studio associato o la società intende coinvolgere nello svolgimento di incarichi oggetto dell’avviso.
2. I soggetti di cui al precedente punto devono possedere i seguenti requisiti:
• possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza europea ovvero ricorrere in una delle condizioni stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001:
- familiari extracomunitari di cittadini europei titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
• iscrizione al Registro dei praticanti Avvocati abilitati al patrocinio;
• iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
• (per l’iscrizione nella seconda sezione dell’Elenco) iscrizione all’albo dei Notai;
• possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
• non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• assenza di conflitto di interessi con il Comune di Favria, consistente, in particolare, nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'ente e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, nel qual caso si procederà alla cancellazione dall'elenco;
• non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la normativa italiana o quella dello Stato in cui il professionista è stabilito;
• non aver ricevuto provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza;
• non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dai codici di deontologia professionale;
• rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell’Ente;
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 8
Avviso pubblico e iscrizione nell’Elenco
1. Ai fini dell’istituzione dell’Elenco, il Responsabile dell’Area Amministrativa provvede a pubblicare apposito Avviso, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente Regolamento. Dell’Avviso deve essere data pubblicità all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune. Una comunicazione della pubblicazione dell’avviso deve essere trasmessa al Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale di Ivrea e di Torino e al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo
2. I professionisti interessati possono far pervenire la propria domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta e firmata con i relativi allegati, in qualsiasi momento fino alla eventuale formale revoca dell’Elenco istituito.
3. L’interessato deve indicare la sezione e il settore o i settori giuridici per i quali richiede l’iscrizione. Lo stesso deve dichiarare, nella domanda di iscrizione e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, sotto la propria responsabilità, i seguenti elementi:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e luogo di residenza, codice fiscale, X.Xxx, recapito telefonico, indirizzo PEC;
b) possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza europea ovvero di ricorrere in una delle condizioni stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) di prendere atto e di accettare che l'iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Favria;
f) di essere iscritto all'Albo professionale di .............................. a far data dal ....../....../ ;
g) di essere iscritto al Registro dei praticanti Avvocati abilitati al patrocinio di a far data
dal ....../....../ ;
h) di essere iscritto all'Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
i) (per l’iscrizione nella seconda sezione dell’Elenco) di essere iscritto all’Albo dei Notai di …………....…….
a far data dal ....../....../ ;
j) le sezioni per le quali si chiede l’iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum vitae e professionale;
k) il possesso di comprovata esperienza professionale in relazione alle materie per le quali si richiede l’iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
l) eventuali titoli di studio, di specializzazione, docenze e pubblicazioni, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
m) la partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie attinenti al settore o settori nei quali viene manifestato interesse di iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
n) esperienza nella difesa di pubbliche amministrazioni oppure esperienza professionale e/o formativa in materia di contenzioso e/o di consulenza a favore della Pubblica Amministrazione, con riferimento alla materia in relazione alla quale si chiede iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
o) di essere in possesso di una polizza di assicurazione per i rischi professionali indicando i massimali per ogni sinistro e per aggregato annuo;
p) di essere disponibile a praticare tariffe non superiori ai corrispettivi minimi stabiliti dalle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all’Albo professionale di appartenenza;
q) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la normativa italiana o quella dello Stato in cui il professionista è stabilito;
r) di essere in regola con gli obblighi contributivi presso il competente ente di previdenza;
s) di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
t) di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
u) di impegnarsi a comunicare all’ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’ente si riserva di cancellarlo dall’elenco e di revocare gli incarichi conferiti;
v) l’assenza di conflitto di interesse con il Comune di Favria, consistente in particolare nel non aver incarichi di patrocinio in essere contro l’ente e nell’impegnarsi a non assumerli per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco, nel qual si procederà alla cancellazione dall’elenco;
w) di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza;
x) di non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dal codice di deontologia forense;
y) di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell’Ente;
z) di autorizzare il Comune di Favria, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione;
aa) di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso;
bb) di impegnarsi a prendere visione e rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Favria approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 21/12/2013;
cc) di impegnarsi a prendere visione e rispettare tutte le clausole contenute nel presente Regolamento;
dd) il domicilio, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale dovrà essere effettuata ogni comunicazione inerente la procedura;
4. Alla domanda, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la seguente documentazione:
• copia fotostatica di un documento di riconoscimento in xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x.X.X. x. 000/0000;
• dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione all’Elenco dei professionisti esterni;
• curriculum vitae e professionale, debitamente firmato, attestante la capacità tecnica del professionista, ove indicare i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi prestati, comprovanti l'esperienza professionale acquisita, le eventuali pubblicazioni e docenze svolte, i corsi frequentati e le attività di consulenza prestate.
5. Per gli studi associati e le società di professionisti i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
6. Le domande incomplete possono essere integrate su richiesta da parte dell’Ente.
7. La domanda di iscrizione presentata dal professionista ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all’assunzione di un eventuale incarico.
Art. 9 Formazione dell’Elenco
1. Le domande di iscrizione pervenute e la relativa documentazione sono valutate dal dal Segretario comunale sulla base della comprovata esperienza dichiarata al fine di riscontrare il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco.
2. I professionisti in possesso dei requisiti precedentemente descritti vengono iscritti, in ordine alfabetico, per ciascuna sezione dell’Elenco per cui hanno fatto richiesta.
3. L’Elenco viene approvato con determina del responsabile dell’area e quindi pubblicato sul sito internet dell’Ente e aggiornato semestralmente entro il 31 luglio ed il 31 gennaio sulla base di nuove domande di iscrizione pervenute entro il 30 giugno ed il 31 dicembre
4. L’avvenuta iscrizione è comunicata tramite pubblicazione dell’Elenco sul sito istituzionale del Comune.
5. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti. Nel caso in cui venisse riscontrata la non veridicità di quanto sottoscritto, è prevista l’automatica esclusione dall’elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
6. L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Favria di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto l’inserimento nell’elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all’eventuale conferimento.
7. L’Elenco così formato ha valenza fino a che non intervenga una eventuale formale revoca. Detto Elenco è sempre aperto all’iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti con gli aggiornamenti di cui al precedente comma 3.
Art. 10 Affidamento degli incarichi
1. La scelta dei professionisti cui affidare i singoli incarichi di svolgimento dei servizi legali viene fatta nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) dell’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;
b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa amministrazione in relazione alla medesima questione;
c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.
2. In ogni caso l’amministrazione garantisce l’equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all’oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico da affidare.
3. In relazione agli affidamenti di incarichi di minore rilevanza è possibile utilizzare il criterio della rotazione.
4. Ogni volta che si rende necessaria la prestazione professionale di un professionista, il Responsabile del procedimento, individuati i professionisti in base ai predetti criteri, provvede mediante richiesta di preventivo ad almeno 3 professionisti scelti tra i professionisti inseriti nella sezione di riferimento.
5. I preventivi sono soggetti a verifica di congruità effettuata sulla base delle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all’Albo professionale di appartenenza.
6. All’esito delle valutazioni di congruità, previa deliberazione di Giunta Comunale in caso di costituzione e resistenza in giudizio, il Responsabile del procedimento pone in essere tutti gli atti di gestione relativi all’affidamento dell’incarico professionale resosi necessario, nell’ambito del P.E.G. assegnato.
7. Di regola non possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi in cui occorra la nomina di domiciliatari o la natura dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l’atto dovrà essere adeguatamente motivato, sotto l’aspetto della necessità.
8. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell’attività di difesa, sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, quest’ultimo è individuato dall’Ente, in accordo con l’Avvocato incaricato.
Art. 11
Ipotesi eccezionali di affidamento diretto
1. In presenza di eccezionali e specifiche ragioni logico-motivazionali, pur nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 D.Lgs. 50/2016, resta nella discrezionalità dell’amministrazione procedere all’affidamento diretto dell’incarico a un professionista determinato, senza alcuna preventiva valutazione comparativa.
2. Le eccezionali e specifiche ragioni devono essere espressamente illustrate nella determina a contrarre.
3. Rientrano tra le ragioni che possono giustificare l’affidamento diretto dell’incarico:
a) la consequenzialità o complementarietà tra incarichi;
b) la assoluta particolarità della controversia.
Art. 12 Compensi
1. I compensi professionali, di norma, devono essere congrui in riferimento alle tariffe contenute nelle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all’Albo professionale di appartenenza.
2. Qualora la sentenza favorevole all’Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se tale importo sia inferiore a quanto preventivato dal legale. Qualora l’importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente.
3. In tutti questi casi, il professionista incaricato cura, per conto ed in nome dell’Ente, l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all’emanazione del precetto.
4. Sono a carico del professionista tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all’Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari.
Art. 13 Obblighi dell’affidatario
1. I professionisti incaricati dei singoli servizi dovranno svolgere tutti i compiti riguardanti lo specifico affidamento, nel rispetto dei vincoli di mandato, e garantire in particolare le seguenti attività:
• definire le linee difensive in accordo con gli Uffici del Comune e portare a conoscenza dell’amministrazione, con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;
• aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso, compresa la corrispondenza con la stessa;
• assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall’amministrazione, incontri presso la sede del Comune stesso;
• garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione del proprio recapito telefonico e indirizzo PEC per le comunicazioni istituzionali;
• non proporre azioni legali in nome e/o per conto altrui contro il Comune di Favria per tutta la durata dell'eventuale rapporto già instaurato. Sono sottoposti a tale obbligo anche i legali che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del professionista richiedente;
• svolgere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
• alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;
• presentare la fattura elettronica.
Art. 14 Disciplinare di incarico
1. Gli incarichi professionali saranno regolati da apposito disciplinare stipulato in forma scritta nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Sottoscritto il vincolo contrattuale si provvederà a trasmettere al professionista incaricato, la delibera, la determina di affidamento del servizio e, quando necessaria, la procura ad litem, nonché tutta la documentazione necessaria all’espletamento del servizio affidato.
Art. 15
Sospensione e cancellazione dall’elenco
1. La sospensione dall’elenco ha luogo nel caso in cui per n. 2 volte, nel corso di uno stesso anno di iscrizione, il soggetto rifiuti senza motivo la prestazione richiesta. È disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti che:
• ne facciano richiesta scritta;
• abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione;
• non abbiano assolto con diligenza e puntualità l’incarico loro conferito;
• siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
• si siano verificate cause di incompatibilità;
• abbiano dichiarato falsità nelle dichiarazioni riportate nella denuncia di ammissione all'elenco.
2. La cancellazione comporta, previa audizione dell’interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati.
CAPO III
Affidamento dei servizi legali di cui all’Allegato IX del X.X.xx. n. 50/2016
Art. 16 Principi generali
1. L’affidamento dei servizi legali di cui al presente capo è soggetto all’applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi.
2. Si applicano le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 140 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Nell’affidamento dei servizi di cui al presente capo si tiene conto, in ogni caso, della capacità del professionista singolo o associato di soddisfare le diverse esigenze dell’Ente impreviste e future.
Art. 17
Servizi legali ricompresi nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli affidamenti dei seguenti servizi legali, nella misura in cui non rientrino in quelli di cui al precedente Capo II: servizi giuridici (servizi di consulenza giuridica, di rappresentanza legale, di rappresentanza delle parti interessate), servizi di documentazione e certificazione giuridica (certificazione della firma elettronica, consulenza e informazione giuridica).
2. I servizi legali di cui al punto precedente si considerano non rientranti in quelli di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 quando le prestazioni professionali vengono realizzate in modo continuativo o periodico, con messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale, al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni che emergono durante un predeterminato periodo temporale.
Art. 18 Disciplina applicabile
1. I contratti per i servizi legali di cui al presente capo di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 vengono affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
2. I contratti per i servizi legali di cui al presente capo di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo
35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 vengono affidati in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 relative ai contratti di appalto di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. In ogni caso la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dagli articoli 140 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 19 Contratti misti
1. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia servizi legali rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, sia appalti di servizi legali di cui all’Allegato IX del medesimo D.Lgs., si applica l’articolo 28, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 20
Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Agli affidamenti dei servizi legali si applicano le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge, n. 136/2010 nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010.
Art. 21
Casi non previsti dal presente regolamento e Normativa di riferimento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) il Codice dei contratti pubblici approvato con X.Xxx. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
b) Le Linee Guida per l’attuazione del Codice emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni nelle parti rimaste ancora in vigore, secondo quanto previsto dall’art. 216 del Codice;
d) i Codici di deontologia professionale vigenti
e) le restanti leggi nazionali e regionali aventi attinenza con la materia della contrattualistica pubblica;
f) lo statuto comunale;
g) i regolamenti speciali;
h) il regolamento comunale di contabilità;
i) il regolamento comunale per la disciplina dei contratti pubblici;
j) il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche;
k) il regolamento comunale per la costituzione e gestione degli Elenchi di operatori economici;
l) il regolamento generale sulle entrate comunali;
m) Il regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 22 Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.
2. In ogni caso e nell’ipotesi di norme regolamentari comunali contrastanti con il Codice dei contratti, quest’ultimo deve intendersi prevalente.
Art. 23 Rinvio dinamico
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In particolare:
a) qualora le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 di cui il presente regolamento costituisce strumento attuativo e le relative linee-guida dell’Anac siano modificate, integrate, abrogate o sostituite, le norme del regolamento stesso che risultino contrastanti con i nuovi riferimenti normativi e di regolazione sono disapplicate e tempestivamente modificate;
b) qualora le regole di e-procurement del Mepa gestito da Consip S.p.a. o le regole e i manuali operativi della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale siano modificati o integrati, le norme del presente regolamento che risultino contrastanti con il nuovo quadro di regolamentazione operativa degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica sono disapplicate e tempestivamente modificate.
Art. 24
Tutela dei dati personali
1. L’Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento europeo Privacy n. 679/2016 e della vigente legislazione nazionale in materia di tutela dei dati personali.
Art. 25
Entrata in vigore e pubblicità del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo regolamento.
2. il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali”.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge n. 241/1990, come sostituito dall’art. 15, comma 1, della legge n. 15/2005, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.