CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
ALLEGATO 2
Trattativa Diretta (TD) MePA n 609184 - Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b) punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 amplificatore PCR Veriti 96-Well Thermal Cycler: CIG: 76274957FD
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
PREMESSA
Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di fornitura del bene oggetto dello stesso e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato.
Art. 1
(OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO)
1. Trattativa Diretta (TD) MePA n 609184 - Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b) punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 amplificatore PCR Veriti 96-Well Thermal Cycler: CIG: 76274957FD
2. I prodotti forniti dovranno rispondere alle norme legislative di sicurezza, protezionistiche, antinquinamento e antinfortunistica attualmente in vigore.
3. 3. Il bene dovrà inoltre essere conformi alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge per il settore merceologico di competenza.
4. Dell’aggiudicazione della fornitura a proprio favore, la Ditta aggiudicataria sarà informata tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e ciò porrà a carico delle parti gli obblighi che ne scaturiscono.
Art. 2
(PREZZO E MODALITA’ DI OFFERTA)
1. L’offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi onere (oneri previdenziali ed assicurativi, ecc.), ad eccezione della sola I.V.A.
Art. 3
(ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE)
1. La ditta fornitrice, successivamente alla notifica dell’aggiudicazione della procedura in proprio favore, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
a) costituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto nel successivo art. 4;
b) consegna dei beni, secondo quanto disposto nel successivo art. 5;
c) installazione, messa in uso e attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto disposto nel successivo art. 6;
d) fatturazione e pagamenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 9;
e) penali, secondo quanto disposto nel successivo art. 10.
(DEPOSITO CAUZIONALE – IMPOSTA DI BOLLO)
1. A garanzia delle obbligazioni assunte con l’accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell’intera documentazione sottoscritta, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire, nel termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, una garanzia fideiussoria in favore dell’Istituto appaltante, in conformità con quanto disposto dall’articolo 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (10% dell’importo contrattuale). La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato. La cauzione ha durata pari a quella del contratto; essa è presentata in originale all’Istituto prima dell’inizio delle attività e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto. L’Istituto ha facoltà di chiedere alla Ditta la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. Tutte le somme vantate dall’Istituto e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediante le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla ditta fornitrice, la stessa incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione.
3. Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell’operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso. Ai fini di poter assolvere al pagamento dell’imposta di bollo virtuale, l’aggiudicatario dovrà effettuare, in favore dello scrivente Istituto, un bonifico di € 16,00 alle seguenti coordinate bancarie IBAN XX00X0000000000000000000000. Nella causale dovranno essere tassativamente indicati l’oggetto della procedura di gara ed il rispettivo CIG. Copia della ricevuta di detto xxxxxxxx dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx; successivamente l’Ente provvederà all’assolvimento dell’imposta di bollo in modalità virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, autorizzazione del 28/07/2016 n. 100801.
Art. 5 (CONSEGNA)
1. L’Amministrazione appaltante provvederà ad inviare la comunicazione di aggiudicazione.
2. La consegna del materiale dovrà essere effettuata in porto franco, senza onere alcuno per l’Istituto appaltante, presso la Sede Centrale dell’Istituto (Via Appia Nuova, 1411) edificio 4 – piano rialzato, area 208, dalle ore 08:00 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.
3. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate entro e non oltre il termine di
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e comunque previo accordo con referenti indicati dall’Istituto.
4. I beni forniti dovranno essere corredati di manuali d’uso in lingua italiana/inglese ed eventuali manuali tecnici, se previsti, e di ogni altro tipo di documentazione tecnica e accessori di base atti ad assicurare il soddisfacente funzionamento ed utilizzo degli stessi, intendendosi l’offerta formulata comprensiva anche di questi, nonché degli accessori indicati nell’offerta tecnica.
5. Nel caso di consegna di beni difformi da quanto previsto nell’offerta tecnica, nell’intera documentazione e nell’ordinativo di fornitura, ovvero di beni difettosi, la Ditta fornitrice si impegna a provvedere all’immediato ritiro a proprie spese e alla relativa sostituzione, sempre a proprie spese, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione.
(MESSA IN USO ED ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE)
1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare a propria cura e spese, oltre alla consegna, le operazioni di installazione e quelle necessarie alla messa in uso dei beni forniti, sino al raggiungimento della piena funzionalità degli stessi, nonché le prove tecniche di funzionamento.
2. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate dalla Ditta fornitrice entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e comunque previo accordo con gli incaricati della Direzione Tecnica e Patrimoniale dal lunedì al venerdì ore 08:00/12:30 esclusi i festivi ai seguenti recapiti: Tel. 00-00000000 FAX 00-00000000 - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
3. Le attività finalizzate all’attestazione di regolare esecuzione del contratto di fornitura oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte in contraddittorio, da una rappresentanza della Ditta fornitrice e uno o più incaricati dell’Amministrazione appaltante.
4. Tutti i costi inerenti alle operazioni descritte nei precedenti commi sono a totale carico della Ditta fornitrice, intendendosi l’offerta formulata comprensiva anche di tali servizi (ad es. manodopera, personale tecnico specializzato, materiali e/o strumenti, missioni e trasferte, etc.).
5. Nel caso in cui l’esito della verifica di cui al comma 3 sia positivo, l’Amministrazione appaltante si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura nei termini previsti dal successivo articolo 8. Non sono ammesse forme di collaudo parziale e relativi pagamenti a titolo di acconto.
6. Nel caso in cui l’esito della verifica di cui al comma 3 sia negativo, la Ditta fornitrice ha l’obbligo di ritirare a propria cura e spese i beni non idonei o non conformi e di sostituirli con altri nuovi, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della verifica con esito negativo.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 6, obbligherà la ditta fornitrice a corrispondere all’Amministrazione appaltante una penale dell’1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dello stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 7 (FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE)
1. Qualora l’uso dei beni forniti richieda conoscenze e/o competenze specifiche da parte degli operatori, la Ditta fornitrice si impegna alla formazione e all’addestramento di base del personale utilizzatore dell’Amministrazione appaltante, in particolare per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i.. Inoltre particolare attenzione dovrà essere riservata agli strumenti utilizzati per prove che impattano sull'accreditamento ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (es. utilizzo dell'apparecchiatura e taratura delle stesse, ecc…). In tal caso sarà concordato tra le parti un calendario di attività, al fine di rendere più agevoli e meno onerose possibile per le parti le operazioni necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.
2. L’attività formativa dovrà svolgersi presso la sede dell’Istituto appaltante ove risiede la struttura di destinazione dei beni forniti (luogo di consegna), durante l’orario di lavoro.
3. Tutti i costi e gli oneri derivanti da quanto descritto nei precedenti commi, eccetto la messa a disposizione dei locali, sono a totale carico della Ditta fornitrice (ad es. personale specializzato, spese di trasferta e missione, etc.), intendendosi l’offerta formulata remunerativa anche per tali prestazioni.
(GARANZIA)
1. La Ditta fornitrice si impegna a garantire i beni oggetto della presente fornitura, esenti da tutti i vizi e/o gli inconvenienti non derivanti da caso fortuito, forza maggiore, normale usura o responsabilità dell’Amministrazione, per un periodo di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data dell’attestazione di regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto in proposito dalle norme vigenti. Pertanto la Ditta si obbliga a rimuovere a totale propria cura e spese, ivi compresi i costi di ritiro, di spedizione presso centri di assistenza e di riconsegna dopo l’intervento, tutti i difetti che si dovessero manifestare durante tale periodo nei beni forniti.
Art. 9
(FATTURAZIONE E PAGAMENTI)
1. La Ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sui documenti di avvio della fornitura e sulle fatture la data e il numero della TD. Inoltre, sulle fatture dovrà altresì essere indicato tassativamente il CIG relativo alla fornitura in questione e dovranno pervenire a seguito di attestazione e regolare esecuzione del contratto, anche per fasi parziali. L’Istituto provvederà altresì al pagamento del bene a seguito di verifica dello stesso.
2. Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di attestazione e regolare esecuzione del contratto, anche per fasi parziali, mediante bonifico bancario, a favore del titolare o legale rappresentante della ditta fornitrice o persona da questi all’uopo delegata.
3. Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all’articolo 48-bis, del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.
4. E’ fatto divieto di cessione del credito e/o del contratto senza il preventivo consenso scritto da parte dell’Amministrazione appaltante.
5. La ditta fornitrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, la ditta si impegna ad indicare su ogni fattura le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, sul quale l’Istituto appaltante dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo bene fornito.
6. In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge 244/2007, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Il codice univoco inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.
7. Le fatture emesse in favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
X. Xxxxxxxx, a partire dal 1° luglio 2017, sono assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).
Art. 10
(PENALI)
1. L’ordinativo di fornitura, pervenuto alla Ditta per posta, fax o e-mail, costituisce obbligazione contrattuale.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nell’avvio, messa in uso, successivi interventi e prove funzionali del bene oggetto del contratto di fornitura per cause non imputabili all’Istituto appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Ditta fornitrice è tenuta a corrispondere all’Amministrazione appaltante una penale dell’1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo del contratto (I.V.A.
esclusa), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dello stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all’applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall’Amministrazione appaltante alla Ditta fornitrice mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. La Ditta potrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali, come sopra indicato, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. L’Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto alla Ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi di altre forniture effettuate oppure, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’articolo 4, se costituita, o alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.
Art. 11
(FORO)
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Art. 12
(ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)
1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Istituto per legge.
Art. 13
(TRATTAMENTO DEI DATI)
1. Ai sensi del D.Lgs 196/03 e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l’esecuzione della presente procedura.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale interno dell’amministrazione;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicatrice e il responsabile è il dirigente della Direzione Acquisizione Beni e Servizi.
La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Amministrazione.
PER ACCETTAZIONE
(data) LA DITTA:
(Timbro e firma del legale rappresentante)
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. si approvano in modo specifico le disposizioni contenute nei Seguenti articoli: art.4, commi 1 e 3; art. 5, comma 5; art. 6 commi 3 e 4; art. 7 commi 1, 2 e 3 ;
art 8, comma 1; art. 9, commi 1, 2 e 4; art. 10, commi 2,3,4,5; art. 11, comma 1.