ACCORDO
ACCORDO
AI SENSI DELL’ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241
TRA
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale, di seguito “STC”, con sede in xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxx (XX) - (C.F. 97532760580) nella persona del Presidente xxx. Xxxxxxx Xxxxx, autorizzato alla stipula del pre- sente Accordo
e
la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’in- terno, di seguito “DCPST”, con sede in Largo Santa Barbara 2– 00000 Xxxx (XX)
– (C.F. 80219290584) nella persona del Direttore xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, autorizzato alla stipula del presente Accordo
e
il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le Tecnologie della Costruzione, di seguito “ITC-CNR”, con sede legale in xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 - 00000 Xxxx (XX) - (C.F. 80054330586) nella persona del Presidente e Legale Rappresentante prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx,
congiuntamente “le Parti”:
PREMESSE
VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (di seguito “CPR”);
VISTO il Decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 recante “Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costru- zione e che abroga la direttiva 89/106/CEE” (di seguito “Decreto”) ed in partico- lare l’articolo 7 che istituisce l’Organismo di valutazione tecnica europea - ITAB, prevedendo che sia costituito da “personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio supe- riore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche”;
CONSIDERATO che già il D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 prevedeva che il Benestare tecnico europeo di cui alla direttiva 89/106/CEE (oggi Valutazione tec- nica europea ai sensi del CPR) fosse rilasciato da:
• Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici (STC);
• Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (oggi DCPST);
• Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (oggi ITC-CNR);
VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 28 giugno 2016 tra il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l’Istituto per le tecnologie della Costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche per l’esecuzione coordinata della Valutazione tecnica dei prodotti da costruzione;
CONSIDERATO che il citato articolo 7 del Decreto prevede che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’interno, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabilite le modalità di funzionamento
dell’ITAB”;
RITENUTO necessario, nelle more dell’emanazione dell’anzidetto decreto inter- ministeriale, fornire una risposta alle esigenze del sistema produttivo nazionale in tema di innovazione nei materiali, nei prodotti e dei sistemi da costruzione, anche in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente le amministrazioni pubbli- che sono incentivate a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune al fine di migliorare il rapporto con l’utenza;
CONSIDERATO che le attività regolamentate dal presente Accordo nel rispetto della normativa vigenti non comportano alcun nuovo o maggiore onere a carico dello Stato, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla le- gislazione vigente;
TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO SI DEFINISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo; gli atti di natura normativa citati nelle predette premesse, che si intendono qui in- tegralmente recepiti, ne costituiscono il presupposto.
Articolo 2 - Finalità
Il presente Accordo disciplina il funzionamento transitorio dell’Organismo nazio- nale per la valutazione tecnica (di seguito “ITAB”) nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo n. 106/2017 e del Regolamento (UE) 305/2011.
Articolo 3 - Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo attuativo ha per oggetto:
• L’avvio delle attività dell’ITAB, istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto, designato, ai sensi dell’articolo 29 del CPR, quale organismo di valu- tazione tecnica (“TAB” - Technical Assessment Body) per tutte le aree di pro- dotto previste dal medesimo Regolamento e che entra a far parte dell’organiz- zazione europea degli organismi di valutazione tecnica (“EOTA” - European Organization for Technical Assessment) di cui all’articolo 31 del CPR;
• Le modalità di organizzazione e funzionamento dell’ITAB nell’ambito della
collaborazione tra STC, DCPST e ITC-CNR.
Articolo 4 - Organizzazione e compiti operativi
L’ITAB, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 106/2017, opererà per il tramite di ITC-CNR, ed è costituita da personale dell’Istituto per le tecnologie della costruzione (dipendenti, collabo- ratori, associati) al quale si affianca, per i rispettivi requisiti di competenza, perso- nale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’in- terno.
L’ITAB è designato quale TAB con riferimento a tutte le aree di prodotto di cui alla Tabella 1 dell’Allegato V del CPR e svolge i compiti connessi a detta designa- zione.
Le attività dell’ITAB sono programmate e indirizzate mediante:
• un Consiglio direttivo;
• un Comitato tecnico.
L’ITAB svolge la sua attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici della certifica-
zione dei materiali, dei prodotti e dei sistemi da costruzione, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale e nel rispetto dei
principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.
L’ITAB, sulla base della legislazione vigente in materia, è dotato di un sistema di
prevenzione dei reati.
Articolo 5 – Consiglio direttivo
L’ITAB, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 106/2017, che ne definirà l’organizzazione ed il funziona- mento, si dota di una propria organizzazione provvisoria.
Il Consiglio direttivo è l’organo di indirizzo dell’ITAB ed è costituito da tre com-
ponenti designati:
• uno dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici coincidente con il Dirigente della Divisione 2 del Servizio Tecnico Centrale, ovvero con il Di- rigente del STC competente in materia di CVT ed ETA;
• uno dal Direttore della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica del Ministero dell’interno;
• uno dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
I componenti vengono scelti da ciascuna Amministrazione tra il proprio personale (dipendenti, collaboratori, associati) o tra esperti esterni, in base alla documentata esperienza nella gestione di un Technical Assessment Body e nella partecipazione alla governance dell’EOTA, nonché nei settori della certificazione di materiali e prodotti da costruzione e della certificazione di prodotti ai fini della sicurezza an- tincendio. Le nomine hanno durata triennale e sono rinnovabili.
Il componente designato dal Presidente del CNR assume la funzione di Direttore
dell’ITAB.
Il Consiglio Direttivo si esprime attraverso delibere prese a maggioranza dei com-
ponenti. Nelle decisioni da assumere, il voto del Direttore dell’ITAB e quello degli
altri componenti hanno pari valore.
Articolo 6 – Presidente e Direttore dell’ITAB
Il presidente dell’ITAB è il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubbli- ci. L’ITAB, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 106/2017, sarà rappresentato presso le altre istituzioni dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per sua delega, il Direttore dell’ITAB rappresenta l’ITAB presso l’EOTA e presso le altre istituzioni comuni- tarie e internazionali competenti in materia di costruzioni con facoltà di sub-delega ad altri componente del Consiglio direttivo o al Coordinatore del Comitato tecnico o ad altro personale del STC, della DCPST e dell’ITC-CNR.
Inoltre, per sua delega, il Direttore dell’ITAB controfirma per la definitiva appro- vazione ed emissione i documenti di valutazione tecnica europea redatti dall’ITAB. Relativamente ai documenti di valutazione tecnica europea ricadenti nelle aree di prodotto 1-5-12-13-16-17-20-23 di cui all’allegato IV del Regolamento (UE) n. 305/2011, il Direttore dell’ITAB ne richiede al Presidente dell’ITAB la sottoscri- zione, o suo delegato, la quale dovrà essere apposta entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di mancata sottoscrizione entro il termine previsto da parte del Presidente dell’ITAB, il Direttore dell’ITAB sottoscrive, come unico firmatario, per la defini- tiva approvazione ed emissione, i suddetti documenti.
Relativamente ai documenti di valutazione tecnica europea ricadenti nelle aree di prodotto 10, 27, 31, 35 di cui all’allegato IV del Regolamento (UE) n. 305/2011, il Direttore dell’ITAB ne richiede al Direttore della Direzione centrale per la preven- zione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno, o suo delegato, la sottoscri- zione, la quale dovrà essere apposta entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di man-
cata sottoscrizione entro il termine previsto da parte del Direttore della Direzione
centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno, il Di- rettore dell’ITAB sottoscrive, come unico firmatario, per la definitiva approvazione ed emissione, i suddetti documenti.
Il Direttore dell’ITAB prepara il calendario annuale delle sedute del Consiglio Di- rettivo, che si riunisce almeno due volte l’anno, anche con modalità telemati-che, e ne redige l’ordine del giorno.
Articolo 7 – Comitato tecnico
Il Comitato tecnico è costituito da tre componenti, nominati:
• uno dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
• uno dal Direttore della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno
• uno dal Direttore dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio
nazionale delle ricerche
I tre componenti vengono scelti fra il personale (dipendenti, collaboratori, asso- ciati) delle Amministrazioni interessate, sulla scorta della documentata esperienza nella redazione dei documenti tecnici europei (ETA e EAD), nella successiva ge- stione presso l’EOTA, presso gli altri TAB europei e presso analoghe istituzioni internazionali, nonché nei settori della certificazione di materiali e prodotti da co- struzione e della certificazione di prodotti ai fini della sicurezza antincendio. Le nomine hanno durata triennale e sono rinnovabili.
Il componente designato dal Direttore di ITC-CNR assume la funzione di Coor- dinatore del Comitato tecnico.
Il Comitato tecnico si esprime attraverso delibere prese a maggioranza dei compo-
nenti. Nelle decisioni da assumere, il voto del Coordinatore e quello degli altri com- ponenti hanno pari valore.
Al Comitato tecnico sono attribuite tutte le funzioni, non specificatamente attri- buite al Consiglio direttivo, che garantiscono il corretto funzionamento dell’ITAB quale Organismo di Valutazione Tecnica così come definito dal CPR.
Spetta al Comitato tecnico, in particolare, l’attività di coordinamento, istruzione e redazione dei Documenti di valutazione europea (EAD), delle Valutazioni tecniche europee (ETA) e dei documenti a questi connessi, ivi inclusi quelli redatti dagli altri TAB europei.
Il Comitato tecnico esamina le istanze di ETA e individua la specifica fattispecie
tra quelle di cui al punto “b.” dell’articolo 11.
Il Comitato tecnico approva i documenti inerenti la Valutazione tecnica europea per la successiva sottoscrizione da parte del Coordinatore.
Il Comitato tecnico si riunisce almeno una volta al mese, anche con modalità tele- matiche.
Articolo 8 – Coordinatore del Comitato tecnico
Il Coordinatore del Comitato tecnico:
• cura il Registro delle richieste delle Valutazioni tecniche europee;
• istruisce le corrispondenti attività tecniche e sperimentali, anche di intesa con i laboratori delle università statali e degli enti pubblici di ricerca e, quando ne- cessario, con laboratori privati;
• partecipa alle attività degli organi tecnici dell’EOTA e delle altre istituzioni co-
munitarie e internazionali, anche tramite suoi delegati;
• sottoscrive, dopo l’approvazione del Comitato tecnico, i documenti inerenti la
Valutazione tecnica europea (EAD, ETA ed ER – rapporti di valutazione);
• gestisce le ulteriori attività di competenza dell’ITAB nell’ambito dei settori della
certificazione di materiali e prodotti da costruzione;
• individua, sentito il Consiglio direttivo, esperti di settore in affiancamento delle attività del Comitato tecnico;
• predispone il calendario annuale delle sedute del Comitato tecnico, tenendo anche conto del calendario delle riunioni del Consiglio direttivo, e ne prepara l’ordine del giorno;
• riferisce al Consiglio direttivo, partecipando, allo scopo, a specifiche riunioni del Consiglio medesimo, su eventuali istanze e proposte del Comitato;
• presenta al Consiglio direttivo le proposte di revisione delle tariffe per le attività
dell’ITAB.
Articolo 9 – Segreteria dell’ITAB
Le attività di segreteria dell’ITAB, quali la ricezione e la gestione delle istanze per la Valutazione tecnica europea per tutte le aree di prodotto di cui all’allegato IV del CPR, l’interlocuzione con l’EOTA e la preparazione dei documenti tecnici, sono gestite dal personale dell’ITC-CNR, individuato dal Coordinatore del Comitato tec- nico di intesa con il Direttore di ITC-CNR e affidato, limitatamente al presente scopo, alla responsabilità del Direttore dell’ITAB o del Coordinatore del Comitato tecnico.
ITC-CNR predispone uno sportello virtuale per la ricezione delle istanze per la Valutazione tecnica europea.
Articolo 10 – Altre attività
Su indicazione del Consiglio direttivo l’ITAB può utilizzare le proprie risorse per l’istruttoria e la redazione di testi normativi e regolamentari, e per il supporto nella certificazione dei materiali, dei prodotti e dei sistemi da costruzione, di interesse del Ministero dell’interno e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili.
In particolare, su indicazione del Consiglio direttivo, l’ITAB può utilizzare le pro- prie risorse per l’istruttoria dei certificati di valutazione tecnica, di cui al cap. 11.1, lettera c), del D.M. 17.1.2018 (NTC2018), secondo le procedure descritte al punto
b) dell’art.3 del Protocollo di intesa sottoscritto in data 28 giugno 2016 richiamato
in premessa.
Articolo 11 – Gestione amministrativa
Le entrate dell’ITAB derivano dalle tariffe applicate per il rilascio delle Valutazioni tecniche europee secondo le previsioni contenute all’art. 15 comma 2 e all’art. 29 comma 3 del Decreto. In particolare, dette tariffe vengono riscosse come segue:
a Per una quota pari al 70%, dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR a copertura delle spese connesse all’adesione dell’ITAB all’EOTA, per la partecipazione del personale di ITC alle corrispondenti attività, nonché per le attività di segreteria tecnica e amministrativa dell’ITAB;
b Per una quota pari al 30%:
i dal STC se la tariffa è dovuta per il rilascio di ETA con caratteristiche essenziali afferenti al Requisito di Base delle Costruzioni n. 1;
ii dal DCPST se la tariffa è dovuta per il rilascio di ETA con caratteristiche essenziali afferenti al Requisito di Base delle Costruzioni n. 2;
iii dall’ ITC-CNR se la tariffa è dovuta per il rilascio di ETA con caratteri- stiche essenziali afferenti ai Requisiti di Base delle Costruzioni dal n. 3 al n. 7;
iv In parti uguali dal STC e dal DCPST se la tariffa è dovuta per il rilascio di ETA con caratteristiche essenziali afferenti ai Requisiti di Base delle Costruzioni n. 1 e 2;
v In parti uguali dal STC e dall’ITC se la tariffa è dovuta per il rilascio di
ETA con caratteristiche essenziali afferenti ai Requisiti di Base delle Co- struzioni n. 1 e 3-4-5-6-7;
vi In parti uguali dal DCPST e dall’ITC se la tariffa è dovuta per il rilascio di ETA con caratteristiche essenziali afferenti ai Requisiti di Base delle Costruzioni n. 2 e 3-4-5-6-7;
vii In parti uguali dal STC, dal DCPST e dall’ITC se la tariffa è dovuta per il rilascio di ETA con caratteristiche essenziali afferenti ai Requisiti di Base delle Costruzioni n. 1, 2 e 3-4-5-6-7.
Le entrate dell’ITAB derivano altresì dalle tariffe applicate per l’eventuale istrutto- ria dei certificati di valutazione tecnica, previsti al cap. 11.1, lettera c), del D.M. 17.1.2018 (NTC2018). In particolare, dette tariffe vengono riscosse come segue:
a Per una quota pari al 70%, dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR a copertura delle spese connesse alla partecipazione del personale di ITC alle corrispondenti attività, nonché per le attività di segreteria tecnica e ammi- nistrativa dell’ITAB;
b Per una quota pari al 30% dal STC.
I proventi riscossi da ITC nell’ambito dell’attività dell’ITAB e le corrispondenti spese sono registrati in appositi e separati capitoli della contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche e sono gestiti dal personale del medesimo Istituto nel ri- spetto del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR.
I proventi riscossi dal STC e dal DCPST sono amministrati secondo le norme vi- genti nelle Amministrazioni di appartenenza, anche a copertura delle spese per la partecipazione del proprio personale alle attività dell’EOTA.
Articolo 12 - Pubblicazioni
L’ITAB rende pubblica ogni informazione utile relativa all’attività svolta in qualità
di TAB e inerente le attività di certificazione di materiali, prodotti e sistemi da co- struzione.
L’ITAB diffonde, in particolare, con strumenti idonei, pubblicazioni di carattere tecnico in materia di valutazione tecnica europea ed attività correlate, con lo scopo di promuovere il processo di internazionalizzazione dell’industria dei prodotti da costruzione e la conoscenza dell’attività dell’ITAB tra le parti interessate.
Articolo 13 – Durata
La durata del presente accordo è di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla prima scadenza, l’accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, per un massimo di due trienni.
Articolo 14 – Recesso
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo, previa co- municazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 6 mesi, al Presidente dell’ITAB.
Articolo 15 - Titolarità, trattamento e diffusione dei dati
STC, DCPST e ITC-CNR provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla co- municazione dei dati relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto Regolamento europeo 679/2016 e della normativa che disciplina la trasparenza e gli Open data, e si impegnano a non farne alcun altro uso al di fuori dei propri fini istituzionali.
Articolo 16 - Disciplina delle controversie
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del pre- sente Accordo, che non si sia potuta definire in via amichevole e/o stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’ar-
ticolo 133, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo 17 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si rinvia alle norme di legge generali. Il presente Accordo è sottoposto agli organi di controllo secondo le norme vigenti in materia.
Le parti prendono atto dei rispettivi piani anticorruzione e del codice di comporta- mento dei dipendenti pubblici. Ciascuna parte provvede alle coperture assicurative, agli obblighi di sicurezza e all’impegno alla riservatezza per il proprio personale che opera in applicazione del presente Accordo.
Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/90.
Per il CNR
La Presidente – Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 26.09.
2022 13:16:57 UTC
Per il CSLLPP
Il Presidente – Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
XXXXXXX XXXXX MiMS
26.09.2022 16:30:03
GMT+01:00
Per la DCPST
Il Direttore – Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXXX MINISTERO DELL'INTERNO