CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE ANNO 2019 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE ANNO 2019 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
A seguito dell’esito positivo del controllo relativo alla compatibilità dei costi esercitato dal Collegio Sindacale nella seduta del 24 settembre 2019 sull’Ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale sottoscritta lo scorso 30 luglio 2019, in data 5 novembre 2019, presso la sede legale di ATS Insubria, la delegazione aziendale e quella di parte sindacale rappresentativa dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscrivono il seguente Contratto Integrativo Aziendale a valere per l’anno 2019.
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LE PARTI
Premesso che:
- in attuazione della legge regionale n. 23/2015 di riassetto del sistema socio sanitario lombardo, con D.G.R. 10 dicembre 2015 n. X/4465 è stata costituita, a partire dal 1° gennaio 2016, l’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ex ASL ivi confluite (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
- l’art. 2, comma 10, della precitata legge regionale n. 23/2015, come modificato dalla legge regionale n. 22/2017, ha previsto che “entro 24 mesi dalla definizione dei nuovi assetti organizzativi sono sottoscritti i nuovi contratti collettivi integrativi aziendali” e che “al personale delle ATS e delle ASST si applica il contratto collettivo integrativo aziendale dell’azienda di provenienza fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi integrativi aziendali che in ogni caso non devono determinare alcun onere aggiuntivo a carico del Servizio Sanitario Lombardo”;
- in applicazione dell'intesa ad oggetto "Fondi contrattuali DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA e SPTA anno 2016 - Prime determinazioni per la costituzione dei fondi dei nuovi Enti", sottoscritta in data 18 gennaio 2016 tra Regione Lombardia ed Organizzazioni Sindacali, si è provveduto alla suddivisione dei precitati fondi con le Aziende cui è afferito il personale delle ex ASL di Varese e di Como (ASST Sette Laghi ed ASST Valle Olona per l’area di Varese ed ATS Montagna, ASST Lariana ed ASST Valtellina e Alto Lario per l’area di Como);
- relativamente all’anno 2016, che ha rappresentato un anno di transizione, è stato sottoscritto un Contratto Integrativo Aziendale in cui - pur promuovendo laddove possibile una prima omogeneizzazione/raccordo nella gestione del
sistema premiante - sono state sostanzialmente recepite e confermate le regole applicate nelle due ex Aziende mantenendo, fra l’altro, la gestione separata dei fondi contrattuali;
- nell’anno 2017, in attuazione del processo di armonizzazione dei diversi istituti giuridici ed economici pianificato nel CIA 2016, nonché tenuto conto dell’avvenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale, del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico come da D.G.R. n. X/6357 del 20 marzo 2017, sono stati effettuati incontri tematici nel corso dei quali le parti hanno affrontato congiuntamente le diverse problematiche (nello specifico: incontri dedicati al " Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ", ivi compresa la riorganizzazione del servizio di pronta disponibilità; incontri dedicati al "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale", ivi compresa la trattazione del nuovo Sistema di Valutazione Individuale; incontri dedicati al "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa ", ivi compresa la definizione del nuovo Regolamento in materia di graduazione degli incarichi dirigenziali);
- a conclusione del suddetto confronto, in data 27 giugno 2017 è stata sottoscritta l’ipotesi del primo Contratto Integrativo Aziendale di ATS Insubria, nel quale sono stati unificati i fondi delle ex ASL di Varese e di Como e sono state concordare regole unitarie per la loro gestione;
- ad esito della validazione da parte del Collegio Sindacale, che ha tenuto conto del combinato disposto del comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, il successivo 23 novembre 2017 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Aziendale;
- in considerazione del significativo ed articolato dibattito svolto nel corso del biennio 2016/2017 in merito ai principali istituti contrattuali a valenza sia giuridica sia economica, per l’anno 2018 è stato concordato un articolato contrattuale, definitivamente sottoscritto in data 12 settembre 2018, in sostanziale continuità con il testo dell’anno 2017;
- tenuto conto di quanto sopra, nonché avuto riguardo al fatto che, a livello nazionale, in data 24 luglio 2019 è stata sottoscritta l’ipotesi di CCNL relativa al triennio 2016/2018, attualmente al vaglio della Corte dei Conti, ed il nuovo CCNL 2019/2021 è ancora oggetto di definizione, si conviene sull’opportunità di confermare al momento l’assetto complessivo definito per gli anni precedenti, riservandosi eventuali modifiche e/o integrazioni, anche in corso d’anno, ad esito della definitiva sottoscrizione del precitato CCNL 2016/2018;
tutto ciò premesso
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Articolo 1
Ammontare dei fondi contrattuali
1. Le parti danno atto che l’ammontare dei fondi contrattuali riservati alla corresponsione del trattamento economico accessorio è determinato in applicazione del combinato disposto del comma 236 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (legge di stabilità 2016) e dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
L’importo complessivo di tali fondi è pertanto il medesimo dell’anno 2018, incrementato:
- delle quote trasferite con decorrenza 1° gennaio 2019 da ATS Montagna in quanto di pertinenza dei dirigenti medici e veterinari riassegnati ad ATS Insubria per effetto della legge regionale n. 15/2018;
- delle quote trasferite con decorrenza 1° aprile 2018 e rapportate all’anno, dalle ASST Valle Olona e Xxxxx Xxxxx per la riassegnazione del personale medico dedicato alle attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive.
2. Tenuto conto di quanto sopra, la disponibilità dei fondi contrattuali di cui al CCNL 6 maggio 2010 è per l’anno 2019 quantificata, relativamente al personale della dirigenza medica e veterinaria, nei valori di cui alla tabella di seguito riportata:
Art. 9 CCNL 6.5.2010 - Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa Dirigenza Medica e Veterinaria | € 3.875.218,88 |
Art. 10 CCNL 6.5.2010 - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Dirigenza Medica e Veterinaria | € 416.248,97 |
Art. 11 CCNL 6.5.2010 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale Dirigenza Medica | € 175.943,44 |
Art. 11 CCNL 6.5.2010 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale Dirigenza Veterinaria | € 227.758,61 |
Articolo 2
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
1. Il fondo è destinato al riconoscimento di voci retributive fisse e ricorrenti quali l’indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione (minima unificata e variabile aziendale), l’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, lo specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale (cosiddetti “assegni ad personam”), l’indennità di sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 ed ogni altra voce prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. La quota variabile aziendale della retribuzione di posizione viene valorizzata, per le diverse tipologie di incarico previste dall'articolazione organizzativa dell'Agenzia (strutture complesse, strutture semplici, incarichi di alta specializzazione), in applicazione del "Sistema di graduazione delle funzioni dirigenziali" approvato con deliberazione n. 265 del 18 maggio 2017, ai sensi e per gli effetti delle previsioni dettate in materia dalla contrattazione collettiva nazionale e, in particolare, dall’art. 26 del CCNL 8 giugno 2000.
3. L'esito del processo di graduazione, nell'ambito del quale per ciascun parametro di valutazione vengono attribuiti valori diversi in funzione delle responsabilità e del ruolo dell'incarico oggetto di pesatura, determina l'attribuzione ad ogni singolo incarico di un proprio punteggio complessivo, poi ricondotto ad una fascia di graduazione caratterizzata da uno specifico peso.
4. Il valore economico attribuito a ciascuna posizione dirigenziale viene quantificato nei limiti delle risorse disponibili nel “Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di cui all’art. 9 del CCNL 6 maggio 2010 per la Dirigenza Medica e Veterinaria.
5. In coerenza con quanto convenuto nei CIA 2017 e 2018, il peso attribuito alle fasce di graduazione nelle quali sono collocati i diversi incarichi, è utilizzato come parametro di moltiplicazione per il valore punto che, per l'anno 2019, viene incrementato da € 18,50 ad € 20,00. Sempre nel rispetto del principio di autonomia dei fondi all’interno di ciascuna area contrattuale, le parti confermano l’impegno ad un progressivo incremento del valore punto, non appena il Fondo in oggetto presenterà la relativa capienza.
6. Ai Dirigenti Medici e Xxxxxxxxxx che hanno superato il periodo di prova e sono titolari di incarichi professionali che, come previsto dall’art. 27 (nello specifico: comma 1, lett. d) e comma 9) del CCNL 8 giugno 2000, modificato dall’art. 4 del CCNL 6 maggio 2010, “hanno rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico – funzionale di base nella disciplina di appartenenza”, è riconosciuta una quota variabile di posizione aziendale pari ad € 160,00 (corrispondente ad € 20 x 8 punti).
7. Come previsto dall’art. 60, comma 4, del CCNL 5 dicembre 1996, il fondo in esame deve essere di anno in anno integralmente utilizzato. Eventuali risorse residue quantificate a consuntivo, saranno temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno cui si riferisce il residuo e, quindi, riassegnate al fondo di appartenenza a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo. Le risorse residue saranno suddivise in proporzione rispetto ai Fondi di risultato afferenti alle due macroaree contrattuali (medici e veterinari).
Articolo 3
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo è destinato al riconoscimento di voci accessorie quali l’indennità di pronta disponibilità, la retribuzione del lavoro straordinario prestato in regime di reperibilità, l’indennità di polizia giudiziaria, di servizio festivo e notturno, la corresponsione dei compensi per attività didattica, nonché di ogni altra voce prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Le indennità ricorrenti (polizia giudiziaria, pronta disponibilità, turno, servizio festivo e notturno ed altre analoghe) rappresentano la quota da garantire in relazione alle prestazioni erogate.
3. L’ammontare dell'indennità corrisposta per ogni turno di pronta disponibilità della durata di 12 ore viene quantificato per l'anno 2019 in € 30,00. Nei limiti delle eventuali disponibilità residue del fondo, l’indennità erogata in corso d’anno sarà incrementata a consuntivo fino alla misura massima di € 35,00 per ogni singolo turno espletato dai dirigenti medici e veterinari. Nelle ipotesi in cui durante il turno non si sia verificata alcuna chiamata in uscita, tale importo potrà essere incrementato fino ad € 40,00, sempre a consuntivo nei limiti della disponibilità del fondo.
4. Come previsto dall’art. 62, comma 5, del CCNL 5 dicembre 1996, nel caso in cui il fondo annuale non risulti integralmente utilizzato, le eventuali, ulteriori risorse residue quantificate a consuntivo saranno temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno cui si riferisce il residuo e, quindi, riassegnate al fondo di appartenenza a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo. Le risorse residue saranno suddivise in proporzione rispetto ai Fondi di risultato afferenti alle due macroaree contrattuali (medici e veterinari).
Articolo 4
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
4.1 Principi generali
Gli incentivi di risultato, nei limiti del fondo disponibile, sono collegati ad obiettivi di budget definiti dalla Direzione Generale per tutto il personale di ATS Insubria e sono valutati, quanto al grado di raggiungimento, dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Agenzia.
Gli obiettivi di budget devono essere caratterizzati da indicatori misurabili, tali da consentire un effettivo controllo in merito al loro avvenuto raggiungimento in modalità progressiva; saranno pertanto oggetto di monitoraggio periodico.
I criteri di attribuzione degli incentivi di risultato sono collegati alla metodologia di valutazione individuale finalizzata, tra l'altro, a stabilire la misura del premio annuale da attribuire a ciascun dirigente.
Per l’anno 2019, gli obiettivi sono individuati nell’ambito degli obiettivi strategici definiti nel Piano Performance 2019/2021 – annualità 2019 – approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 29 del 30 gennaio 2019 e pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
Le macroaree di attività valutate dall’Agenzia come prioritarie e che coinvolgono, a diversi livelli in relazione alle rispettive competenze e responsabilità, l’intera organizzazione ed il relativo personale fanno riferimento:
- agli indirizzi della pianificazione regionale (D.G.R. n. XI/1046/2018 relativa alle regole di sistema per l'anno 2019), che definiscono gli obiettivi di area da perseguire nell’esercizio 2019;
- ai piani operativi di settore approvati nel corso del primo trimestre 2019. In particolare:
- Piano attuativo per il governo dei tempi di attesa (deliberazione n. 27 del 30 gennaio 2019);
- Piano triennale di prevenzione della corruzione (deliberazione n. 28 del 30 gennaio 2019);
- Piano integrato prevenzione veterinaria (deliberazione n. 73 del 28 febbraio 2019);
- Piano integrato dei controlli (deliberazione n. 74 del 28 febbraio 2019);
- Piano integrato locale di promozione della salute (deliberazione n. 75 del 28 febbraio 2019);
- Piano risk management (deliberazione n. 122 del 21 marzo 2019).
A declinazione dei contenuti dei documenti sopra citati, l'Agenzia provvederà a redigere specifiche schede di budget per l'affidamento degli obiettivi in capo a ciascuna unità organizzativa. Copia di tali schede sarà trasmessa per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali.
4.2 Criteri per l’attribuzione della retribuzione di risultato
La retribuzione di risultato viene erogata a ciascun dirigente in relazione al risultato conseguito nell'ambito del Sistema di Valutazione aziendale, che considera in modo integrato tra loro i seguenti ambiti di valutazione:
a) la Performance Organizzativa, che ha per oggetto la valutazione di:
PERFORMANCE DI ENTE, ovvero la valutazione annuale dell’Agenzia effettuata da Regione Lombardia (interessa, con percentuali differenti, esclusivamente Direttori di Dipartimento e Responsabili di Unità Organizzativa Complessa);
PERFORMANCE DI UO, Ovvero la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi quali/quantitativi assegnati alla struttura diretta dal valutato, in coerenza con il processo di budget;
OBIETTIVO INDIVIDUALE, ovvero l’obiettivo che può essere facoltativamente assegnato ai titolari di incarico di natura di elevata specializzazione;
b) la Performance Individuale, che ha per oggetto la valutazione di:
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI del singolo, ovvero le attese dell’Agenzia legate al ruolo ricoperto;
IMPLEMENTAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’, ovvero la valutazione della dimensione professionale.
Ogni componente concorre nella determinazione del punteggio finale di valutazione con un peso percentuale predefinito, per un totale di 100, differenziato in funzione dell’incidenza della posizione nell’assetto organizzativo, come illustrato nella seguente tabella di sintesi:
SEZIONE DI VALUTAZIONE | DIRETTORE DIPARTIMENTO | DIRETTORE UOC | RESPONSABILE UOSVD/ UOS | INCARICHI PROF. ALTA SPECIALIZZAZ. (IPAS) | INCARICHI PROF. DI BASE |
PERFORMANCE DI ENTE | 30 | 15 | - | - | - |
PERFORMANCE DI UO | 30 | 45 | 60 | 40 | 60 |
OBIETTIVO INDIVIDUALE | - | - | - | 20 | - |
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
IMPLEMENTAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ | - | - | - | - | - |
TOT. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le quote collegate alla Performance di Ente, in quanto condizionate da tempistiche definite a livello regionale, potranno essere erogate in momenti differenti ed indipendenti rispetto alle cadenze temporali stabilite dall'Agenzia.
Ai fini dell’attribuzione del premio di risultato, la valutazione ottenuta viene ricondotta come sintetizzato nella tabella di seguito riportata:
Risultato individuale ottenuto | Premio spettante |
60% | 0 |
60% e 95% | in proporzione |
95% | 100% |
Le Organizzazioni Sindacali verranno informate, a consuntivo, sui risultati raggiunti.
4.3 Criteri integrativi
Le quote individuali sono calcolate tenuto conto della tipologia dell’incarico dirigenziale attribuito ad ogni dirigente secondo i parametri indicati nella tabella che segue:
Incarico dirigenziale | Valore quota individuale |
Struttura Complessa | 1.15 |
Struttura Semplice | 1.10 |
Incarico professionale di elevata specializzazione | 1.05 |
Incarico professionale di base | 1.00 |
Le quote individuali sono altresì calcolate valorizzando l’incidenza delle prestazioni lavorative/assenze dal servizio con le modalità riportate nella tabella che segue:
Tipologia | Calcolo della quota |
Rapporto di lavoro inferiore all’anno | in rapporto al periodo effettivamente lavorato |
Rapporto di lavoro ad impegno ridotto | in proporzione all’orario di lavoro |
Distacco sindacale | in proporzione all’orario di lavoro |
Aspettativa senza assegni | nessun importo spettante |
Assenza ingiustificata | nessun importo spettante |
Malattia fino a 45 giorni/anno | importo spettante per intero |
Congedi parentali | nessun importo spettante |
Sospensione dal servizio | nessun importo spettante |
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita o ad esse assimilabili si rinvia, relativamente alle regole di computo, alle previsioni della contrattazione collettiva (attualmente l’art. 24 CCNL 5.12.1996, come integrato dal CCNL 10.2.2004), che escludono le relative ipotesi dal conteggio ordinario esplicitato in tabella.
Fermo restando che le decurtazioni sopra esplicitate si applicano limitatamente ai giorni cui si riferiscono, per avere diritto a percepire il premio di risultato occorre comunque che il dirigente abbia prestato nell’anno un minimo di tre mesi di lavoro (corrispondenti a 70 giorni di effettiva timbratura).
Il conseguimento di una valutazione individuale almeno sufficiente (60/100) costituisce in ogni caso presupposto indispensabile per avere diritto a percepire a livello individuale la retribuzione di risultato complessivamente spettante.
4.4 Saldi progressivi in corso d'anno
Ferma restando, in ogni caso, la quantificazione definitiva del saldo incentivante ad esito delle verifiche in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi, si prevede l’erogazione di quote premianti/saldi progressivi periodicamente correlati ad un monitoraggio trimestrale degli obiettivi aziendali da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.
Nello specifico, vengono concordate le seguenti modalità:
- erogazione in soluzione trimestrale della quota di incentivazione riferita al trimestre precedente, previa valutazione positiva dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale. In sintesi: la quota riferita al trimestre gennaio/marzo viene corrisposta nel mese di aprile; la quota riferita al trimestre aprile/giugno viene corrisposta nel mese di luglio e così alle scadenze successive;
- laddove emergano dal monitoraggio eventuali criticità relativamente ad uno o più obiettivi, l’Agenzia potrà sospendere l’erogazione delle quote nei confronti dei dirigenti assegnati a tali obiettivi per il trimestre successivo e comunque fino a quando un successivo monitoraggio non attesti l’avvenuto riallineamento rispetto ai risultati attesi, dandone contestuale informazione alle Organizzazioni Sindacali;
- le criticità riscontrate saranno tali da poter determinare la sospensione dell’acconto nel caso in cui lo scostamento rispetto al risultato atteso determini una percentuale di raggiungimento dell’obiettivo inferiore al valore limite del 60%, riproporzionato su ciascuno dei 4 trimestri di riferimento.
Le quote a titolo di pre-saldo sono erogate in corso d'anno fino ad un massimo del 50% delle risorse complessivamente disponibili; il restante 50% sarà erogato a consuntivo previa valutazione del raggiungimento dei risultati.
4.5 Premio per la qualità della prestazione individuale
Alla remunerazione del premio di risultato in applicazione dei criteri sopra descritti è riservato il 95% del fondo disponibile.
Una quota pari al 5% del Fondo viene invece destinata a premiare dirigenti individuati dalla Direzione Generale nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 66 del CCNL 5 dicembre 1996 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, anche tenendo conto di criteri di rotazione.
La quota viene così confermata in attesa della definizione delle nuove previsioni in materia di premialità che verranno stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale per la sottoscrizione del CCNL 2019/2021.
I premi individuali vengono assegnati dal Direttore Generale su proposta motivata dei Direttori aziendali, che si avvalgono, per l'individuazione dei beneficiari, dell’eventuale supporto dei Direttori di Dipartimento e/o dei Responsabili di Unità Organizzativa. Nella motivazione occorre fare esplicito riferimento ad uno o più fattori di valutazione fra quelli indicati dal comma 3 del precitato art. 66 (lettere da "a" ad "i").
I premi hanno un valore massimo individuale di € 1.500,00 al lordo di oneri e ritenute di legge.
Le quote eventualmente non assegnate verranno distribuite secondo i criteri previsti ai precedenti punti 4.2 e 4.3 in tema di retribuzione di risultato.
Come previsto dall'art. 66, comma 4, le decisioni in merito all'attribuzione del premio in esame devono essere rese pubbliche e, a richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni Sindacali, deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni adottate.
I risultati generali devono essere comunicati alle Organizzazioni Sindacali, che possono chiedere all'Amministrazione un incontro al riguardo.
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Letto, firmato e sottoscritto Varese, 5 dicembre 2019
Delegazione AZIENDALE | ||
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx | Direttore Generale | - |
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx | Direttore Amministrativo | x.xx |
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | Direttore Sanitario | - |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Direttore Sociosanitario | - |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Direttore UOC Gestione Risorse Umane | |
x.xx | ||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Dirigente UOC Gestione Risorse Umane settore economico | |
x.xx |
Organizzazioni Sindacali rappresentative (fonte ARAN) firmatarie del CCNL 6.10.2010 | ||
Sigla | Rappresentata da | firma |
CGIL Medici | Xxxxxxx Xxxxxxx | x.xx |
CISL Medici | - | - |
UIL Medici | - | - |
Federazione Veterinari e Medici | Xxxxxxxxx Xxxxx | x.xx |
CIMO ASMD FESMED | - | - |
ANAAO ASSOMED | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | x.xx |
FASSID SIMET | Xxxxxxxx Xxxxxxx | x.xx |