Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 13050/21 ADD 1. Subject Codes: ACP 95 WTO 242 COAFR 296 RELEX 875 UD 253. Heading: PROPOSTA. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e del regolamento interno del comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose. Commission Document Number: COM(2021) 637 final - ANNEX. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 20 ottobre 2021. Interinstitutional Files: 2021/0330(NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5232432173799926607_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2021/0330(NLE)
Bruxelles, 20 ottobre 2021 (OR. en)
13050/21
ADD 1
ACP 95
WTO 242
COAFR 296
RELEX 875
UD 253
PROPOSTA
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 20 ottobre 2021
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2021) 637 final - ANNEX
Oggetto: ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e del regolamento interno del comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 637 final - ANNEX.
All.: COM(2021) 637 final - ANNEX
13050/21 ADD 1 ms
RELEX.1.B IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.10.2021
COM(2021) 637 final ANNEX
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e di comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e del regolamento interno del comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose
ALLEGATO 1
Progetto di DECISIONE n. [...]
DEL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI
per quanto riguarda il suo regolamento interno
IL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI,
visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (di seguito "l'accordo"), firmato a Kasane il 10 giugno 2016, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera f),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Il regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è stabilito come indicato nell'allegato.
La presente decisione entra in vigore il... Fatto a..., il... .
Allegato
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
Articolo 1
Composizione e presidenza
1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (di seguito "l'accordo"), adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 50 dell'accordo.
2. Il riferimento alle "parti" nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo.
3. A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è composto da rappresentanti delle parti.
4. Come indicato all'articolo 50, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è presieduto a rotazione da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è copresieduta da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE.
5. Il mandato corrispondente al primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 2
Riunioni
1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diversamente convenuto dalle parti.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.
Articolo 3
Osservatori
Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali può decidere di invitare osservatori su base ad hoc e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.
Articolo 4
Segretariato
1. La parte che ospita la riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali svolge la funzione di segretariato.
2. Quando la riunione si svolge per via elettronica, la parte che detiene la presidenza svolge la funzione di segretariato.
CAPO II
FUNZIONAMENTO
Articolo 5
Documenti
Qualora le deliberazioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali come documenti dello stesso.
Articolo 6
Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione e richiede suggerimenti per i punti all'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di urgenza e/o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.
2. Il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali stabilisce l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali almeno 14 giorni prima della riunione.
3. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali ha ricevuto da una delle parti una domanda di iscrizione all'ordine del giorno.
4. L'ordine del giorno è adottato dal comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
5. Il presidente del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
Articolo 7
Verbale della riunione
Salvo diverso accordo tra le parti, il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali redige il verbale di ciascuna riunione, che viene adottato alla conclusione della stessa.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall'accordo oppure qualora il Consiglio congiunto o il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbiano delegato tali competenze.
2. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, oppure qualora il Consiglio congiunto o il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbiano delegato tali competenze, tali atti sono denominati nel verbale della riunione rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, la data di adozione e una descrizione del loro oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all'APE non sia presente, le decisioni e/o raccomandazioni della riunione sono comunicate dal segretariato al membro che non ha potuto partecipare alla riunione. Lo Stato della SADC aderente all'APE fornisce una risposta scritta entro 10 giorni solari dall'invio delle decisioni e/o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d'accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza della suddetta risposta scritta entro 10 giorni solari, le decisioni e/o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE non presente alla riunione non sia d'accordo con le decisioni e/o raccomandazioni, si applica la procedura di cui al paragrafo 4.
4. Tra una riunione e l'altra, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali può adottare decisioni e raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono autenticate mediante la creazione di una copia autentica firmata da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.
Articolo 9
Accesso al pubblico
1. Le riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali non sono pubbliche, salvo decisione contraria.
2. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi
commerciali, sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
Articolo 11
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali conformemente all'articolo 8.
ALLEGATO 2
Progetto di DECISIONE n. [...]
DEL COMITATO SPECIALE PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E IL COMMERCIO DI VINI E BEVANDE SPIRITOSE
per quanto riguarda il suo regolamento interno
IL COMITATO SPECIALE PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E IL COMMERCIO DI VINI E BEVANDE SPIRITOSE,
visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (di seguito "l'accordo"), firmato a Kasane il 10 giugno 2016, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, del protocollo 3 dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Il regolamento interno del comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose è stabilito come indicato nell'allegato.
La presente decisione entra in vigore il... Fatto a..., il... .
Allegato
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO SPECIALE PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E IL COMMERCIO DI VINI E BEVANDE SPIRITOSE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
Articolo 1
Composizione e presidenza
1. Il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose (di seguito "il comitato speciale"), istituito a norma dell'articolo 13 del protocollo 3 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (di seguito "l'accordo"), adempie ai propri compiti conformemente allo stesso articolo.
2. Il riferimento alle "parti" nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 1 del protocollo 3 dell'accordo, vale a dire al Sud Africa e all'UE.
3. Il comitato speciale è composto da rappresentanti delle parti.
4. Le riunioni del comitato speciale sono presiedute alternativamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del Sud Africa.
5. Il mandato di cui al paragrafo 4 che corrisponde al primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato speciale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 2
Riunioni
1. Il comitato speciale si riunisce a intervalli regolari, almeno una volta all'anno, e su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diverso accordo tra le parti.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del comitato speciale sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.
3. Le parti possono concordare di tenere le riunioni del comitato speciale tramite mezzi elettronici.
Articolo 3
Osservatori
Il comitato speciale può decidere di invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni su base ad hoc e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.
Articolo 4
Segretariato
1. La parte che ospita la riunione del comitato speciale svolge la funzione di segretariato del comitato speciale ("segretariato").
2. Quando la riunione si svolge per via elettronica, la parte che detiene la presidenza svolge la funzione di segretariato.
CAPO II
FUNZIONAMENTO
Articolo 5
Documenti
Qualora le deliberazioni del comitato speciale siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato come documenti del comitato speciale.
Articolo 6
Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione e richiede suggerimenti per l'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di urgenza o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.
2. Il segretariato elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del comitato speciale almeno 14 giorni prima della riunione.
3. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato ha ricevuto da una parte domanda di iscrizione.
4. L'ordine del giorno è adottato dal comitato speciale all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
5. Il presidente del comitato speciale, previo accordo delle parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
Articolo 7
Verbale della riunione
Salvo diverso accordo delle parti, il segretariato redige il verbale di ciascuna riunione, che viene adottato alla conclusione della stessa.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
1. A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo, il comitato speciale può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso nei casi previsti dal protocollo 3 dell'accordo.
2. Nelle situazioni in cui il protocollo 3 dell'accordo conferisce al comitato speciale la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, oppure qualora il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbia delegato tali competenze, tali atti sono denominati nel verbale della riunione di cui all'articolo 7 rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, la data di adozione e una descrizione del loro oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Tra una riunione e l'altra, il comitato speciale può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta o mezzi elettronici, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato speciale sono autenticate mediante due esemplari originali firmati da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante del Sud Africa.
Articolo 9
Accesso al pubblico
1. Le riunioni del comitato speciale non sono pubbliche, salvo diversa decisione delle parti.
2. Le parti possono decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato speciale.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato speciale, sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione di una riunione, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
Articolo 11
Comitato per il commercio e lo sviluppo
Il comitato speciale riferisce al comitato per il commercio e lo sviluppo.
Articolo 12
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato speciale adottata conformemente all'articolo 8.