ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
Università degli Studi di Milano-BICOCCA, per il CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio con sede legale in Milano (MI), Piazza dell'Ateneo Nuovo n°1, Cap. 20126 - Codice Fiscale e Partita IVA 12621570154, ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, giusto Decreto Rettorale n°3387/2018 del 02/07/2018, prot. n°70021/18 del 02/10/2018,
(di seguito denominata "UNIVERSITÀ BICOCCA, per il CRIET,");
E
ACI – Automobile Clud d’Italia, con sede legale in Roma (RM), alla Xxx Xxxxxxx xx0, Xxx. 00000 - Xxxxxxx Xxx 00000000000, ai fini del presente atto rappresentata dal Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx.
(di seguito denominato "ACI");
PREMESSO
- Che l’UNIVERSITÀ BICOCCA, per il CRIET, è sede primaria della ricerca scientifica e del coordinamento didattico per le aree di studio, gli insegnamenti e le materie attinenti le discipline economiche aziendali ed alle aree tematiche legate allo sviluppo delle imprese e del territorio, tra cui il turismo;
- che l’UNIVERSITÀ BICOCCA, per il CRIET, vanta esperienza e conoscenza in vari campi scientifici che possono andare a beneficio di imprese e territori interessati al tema turistico;
- che l’UNIVERSITÀ BICOCCA, per il CRIET, intende promuovere e sostenere, nel rispetto del principio costituzionale dell’autonomia universitaria e della libertà di ricerca e di insegnamento, anche progetti formativi per operatori specializzati
nei settori legati alla tematica turistica;
- che è nell’interesse dell’UNIVERSITÀ BICOCCA, per il CRIET, approfondire la comprensione dei modelli di business con particolare riferimento al settore turistico e, nello specifico, agli sport invernali ed ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 nonchè ai differenti target turistici collegati, come appassionati di sport invernali e di sport da praticare all’area aperta, ma anche turisti culturali, enonturisti, escursionisti, cicloturisti ed appassionati di vetture d’epoca e del mondo automobilistico in generale;
- che l’UNIVERSITÀ BICOCCA, per il CRIET, ha già predisposto un’idea progettuale a favore di ACI, riguardante “Le strade delle Olimpiadi. Ipotesi di comunicazione teaser per i Giochi Olòimpici invernali 20216” (come da allegato A);
- che è intenzione dell’UNIVERSITÀ BICOCCA, per il CRIET e di ACI (di seguito le PARTI) individuare e promuovere le opportune concentrazioni di risorse umane e conoscenze le quali, grazie ad un ambiente condiviso ed alla disponibilità di strumenti d'avanguardia – altrimenti singolarmente non accessibili per l'entità dei costi e le competenze specialistiche necessarie – possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;
- che è interesse delle PARTI porre le basi per una valutazione condivisa delle interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento congiunto di ampi programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica, ovvero di attività di ricerca o consulenza a favore di ACI;
- che ACI è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base associativa, che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo interno ed
internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine, che si propone come rappresentante e portavoce degli Automobile Club regolarmente costituiti, nonché degli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti riguardo alle tematiche del turismo, della mobilità sostenibile, dell’ambiente e della valorizzazione del territorio;
- che ACI mira a presidiare i molteplici versanti della mobilità, rispondendo con continuità e con capacità di innovazione ed adattamento alle esigenze ed ai problemi del mondo automobilistico, fornendo tutela, esperienza e professionalità ai cittadini nella difesa del diritto alla mobilità ed a diffondere una nuova cultura dell’automobile come mezzo per muoversi ma anche come fattore di costume, sociale, economico e sportivo, per promuovere atteggiamenti etici e sostenibili del muoversi, a beneficio della collettività;
- che, nell’adempimento dei fini istituzionali, ACI collabora con le Autorità, gli organismi competenti, i partner istituzionali, sociali ed imprenditoriali ai massimi livelli attraverso accordi strategici ed operativi per l’analisi, lo studio e la soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone, per diffondere una cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio, per promuovere e favorire lo sviluppo del turismo automobilistico in ambito nazionale ed internazionale, progettando ed attuando tutte le iniziative di competenza all’uopo necessarie, come appunto per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026;
- che è scopo delle PARTI ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra i diversi Gruppi di ricerca e i diversi Gruppi di approfondimento che hanno sviluppato competenze nei rispettivi campi di attività
come definto nelle premesse;
- che è interesse delle PARTI porre le basi per una valutazione condivisa delle interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento, in collaborazione, di programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica;
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Tutto ciò premesso e ritenuto si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Le PARTI concordano che attraverso il presente Accordo Quadro sia possibile raggiungere in modo più adeguato ed utile i rispettivi obiettivi statutari sulle tematiche di interesse comune, come da articolo 2 del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto
Le PARTI individuano i seguenti ambiti di interesse comune per la collaborazione:
1. Attività di collaborazione scientifica: Le PARTI si rendono disponibili a svolgere attività di collaborazione riguardanti: predisposizione di studi sul settore turistico, con particolare attenzione ai nuovi modelli di business per la crescita del comparto, delle prassi operative di marketing e degli aspetti organizzativi e di pianificazione strategica da parte degli attori coinvolti nella filiera.
2. Organizzazione di workshop e convegni scientifici: L’accordo quadro prevede l’organizzazione congiunta di workshop e convegni scientifici con risonanza nazionale ed eventulmente internazionale per la diffusione dei contenuti scientifici che scaturiranno dalle attività di ricerca sviluppate tra le PARTI.
3. Attività di supporto alla didattica: ACI si rende disponibile a collaborare con l’UNIVERSITÀ BICOCCA, per il CRIET,: mettendo a disposizione competenze per la didattica dei corsi (di Laurea breve e specialistica, Scuole di
Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di Perfezionamento e Master dell’UNIVERSITÀ BICOCCA, per il CRIET,); favorendo lo svolgimento presso le proprie strutture di stage formativi, di elaborati e lavori di tesi, includendo eventuali fonti da reperire attraverso programmi nazionali e/o comunitari per il finanziamento di specifiche attività di formazione a favore dell’inserimento di laureati nel mondo del lavoro.
4. Partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali e internazionali di
cofinanziamento delle attività di ricerca, dimostrazione e diffusione: Le PARTI si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi regionali, nazionali e internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell’ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune Per quanto attiene alle procedure di adesione ai progetti europei in ambito turistico e di accesso ai relativi fondi strutturali ACI Italia eserciterà le funzioni - previste nella delibera del Comitato esecutivo nella seduta del 20.02.2019 - mediante la sua Struttura di missione “Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo” con sede a Bruxelles, - in attuazione del presente Accordo Quadro ed a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa ACI Italia e ENIT stipulato in data 10 luglio 2019.
Art. 3 - Durata
La presente Convenzione ha validità di 3 anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.
Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle PARTI.
Al termine della convenzione, le PARTI redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi
una relazione sugli obiettivi futuri.
Entrambe le parti potranno recedere, nelle forme e modalità di legge, in qualunque momento dalla presente convenzione qualora ne ravvisino la necessità od opportunità, senza che ciò comporti alcuna doglianza della controparte né indennizzo o risarcimento del danno.
In caso di recesso dal presente accordo, è fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza di tale accordo.
Art. 4 - Referenti dell’accordo
Per l’attuazione delle finalità del presente accordo, le parti nominano i seguenti referenti:
per il CRIET, il Direttore pro tempore;
per ACI, il Direttore generale pro tempore la Direzione Generale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo nonché il Direttore Generale pro tempore la Struttura di Missione Progetti Unitari per Automotive ed il Turismo/Ufficio Europeo ACI.
Art. 5 - Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali
L’utilizzazione del nome e/o logo delle PARTI contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.
Art. 6 - Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza
L’utilizzo delle informazioni scambiate dalle PARTI sottoscrittrici è sottoposto all’obbligo di citarne la fonte. Le PARTI si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente convenzione senza previo accordo tra le PARTI stesse.
Art. 7 - Accesso temporaneo di risorse umane
I referenti dell’Accordo stabiliranno le modalità di accesso temporaneo di personale delle PARTI, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, in ossequio alla normativa vigente in materia, nonché per quanto concerne la responsabilità civile, anche verso terzi.
Art. 8 - Aggravi finanziari
La presente convenzione non comporta aggravi finanziari per le PARTI contraenti.
Art. 9 - Copertura assicurativa
L’UNIVERSITÀ BICOCCA, per il CRIET, garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.
L’UNIVERSITÀ BICOCCA, per il CRIET, potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.
Il contraente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Le PARTI dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima,
mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’UNIVERSITÀ BICOCCA, per il CRIET,, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione.
Le PARTI dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento EU n. 679/2016. nonché di quanto previsto dal proprio Regolamento d'Ateneo.
Art. 11 - Controversie
Le PARTI concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Milano.
Art. 12 - Registrazione e spese
La presente convenzione è firmata digitalmente in unico originale ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della PARTE che ne farà richiesta.
L’imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall’UNIVERSITÀ (aut. n°95936 del 23/12/2002) per un imposto complessivo di euro 48,00.
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Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per Università degli Studi di Milano-BICOCCA, per il CRIET,:
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia,
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
(Documento firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Per ACI – Automobile Club d’Italia:
Il Presidente
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
(Documento firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82)