REGOLAMENTO PER
(ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 816-836)
REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n in data
(ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 816-836)
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali Articolo 3 - Presupposto del canone
Articolo 4 - Soggetto obbligato
TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO: TIPOLOGIE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
Articolo 5 - Tipi di occupazione Articolo 6 - Occupazioni occasionali
Articolo 7- Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici Articolo 8 -Occupazione aree di parcheggio
Articolo 9 - Occupazioni abusive
Articolo 10 - Concessione all'occupazione Articolo 11 – Istanza e rilascio della concessione
Articolo 12 - Titolarità della concessione e subentro Articolo 13 - Rinnovo e proroga della concessione Articolo 14 - Rinuncia della concessione
Articolo 15 - Revoca, sospensione o modifica d’ufficio della concessione Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione
Articolo 17 - Registro delle concessioni
TITOLO III – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI: TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTOAMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 18 - Tipologie di mezzi e impianti pubblicitari Articolo 19 - Insegne di esercizio
Articolo 20 - Insegne pubblicitarie Articolo 21 - Cartelli
Articolo 22 - Striscioni locandine e stendardi
Articolo 23 - Segni orizzontali reclamistici Articolo 24 - Targhe
Articolo 25 - Vetrofanie
Articolo 26 - Impianto pubblicitario di servizio Articolo 27- Messaggi variabili
Articolo 28 – Pubblicità su veicoli
Articolo 29 - Pubblicità con veicoli d’impresa Articolo 30 - Pubblicità varia
Articolo 31 - Autorizzazione amministrativa per la diffusione di messaggi pubblicitari Articolo 32 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione
Articolo 33 - Istanze di autorizzazione per i messaggi pubblicitari Articolo 34 - Istruttoria e rilascio autorizzazione
Articolo 36 - Disciplina della pubblicità sonora
Articolo 37 - Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti Articolo 38 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità sui veicoli Articolo 39 - Targhette identificative
Articolo 40 - Subentro nell’autorizzazione Articolo 41 – Xxxxxxx, proroga e disdetta
Articolo 43 - Decadenza, revoca e estinzione dell’autorizzazione Articolo 44 - Variazioni del titolo autorizzatorio
Articolo 45 -Rimozione della pubblicità
Articolo 46 - Le esposizioni pubblicitarie abusive Articolo 47 - Vincoli generali e caratteristiche
Articolo 48 - Posizionamento degli impianti pubblicitari
Articolo 49- Condizioni per la pubblicità lungo le strade o in vista di esse
TITOLO IV – TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie Articolo 52 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona
Articolo 53 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità Articolo 54 - Determinazione del canone
Articolo 55 – Esenzioni Articolo 56 - Riduzioni
TITOLO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Articolo 57 - Modalità e termini per il versamento del canone Articolo 58 - Sanzioni e indennità
TITOLO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 59 - Gestione del servizio delle pubbliche affissioni Articolo 60 - Tipologia degli impianti di pubblica affissione Articolo 61 - Identificazione
Articolo 62 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale Articolo 63 - Affissione manifesti commerciali
Articolo 64 - Superficie degli impianti per le affissioni
Articolo 65 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni Articolo 66 - Riduzione del canone pubbliche affissioni
Articolo 67 - Esenzioni dal canone pubbliche affissioni
Articolo 68 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni Articolo 69 - Vigilanza sanzioni amministrative
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 70 - Regime transitorio Articolo 71 - Disposizioni finali
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Mestrino, dal 01/01/2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito denominato “canone”), così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, il servizio di pubbliche affissioni.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
a. occupazione: la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti, di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti. L’occupazione può essere permanente o temporanea, come meglio definito al successivo art. 5;
b. concessione: atto amministrativo che comporti, per la collettività, il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
c. autorizzazione: atto con cui la pubblica amministrazione, su istanza dell’interessato, rimuove un limite legale posto all’esercizio di un’attività inerente un diritto soggettivo o una potestà pubblica preesistenti in capo al destinatario;
x. xxxxxx: il canone dovuto dall’occupante privo di titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alle lettere b) e c);
e. tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera d);
f. messaggio pubblicitario: la diffusione, da chiunque effettuata, di messaggi che abbiano lo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
g. mezzo pubblicitario: è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs 285/92.
Articolo 3 - Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per:
a. l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, effettuata in qualsiasi modo, anche mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante quanto disposto dall'art. 1 c. 818 della L. 160/19, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province purché per le stesse non abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow- windows, e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre far riferimento alla specifica normativa urbanistico-edilizia vigente.
Articolo 4 - Soggetto obbligato
1. Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli articoli 9 e 46, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
4. L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio stesso. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore, ai sensi dell’art. 1131 del Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO: TIPOLOGIE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
Articolo 5 - Tipi di occupazione
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
Articolo 6 - Occupazioni occasionali
1. Si intendono occupazioni occasionali:
a. le occupazioni di non più di 16 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b. le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per le sole attività istituzionali direttamente connesse e funzionali per natura;
c. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
d. le occupazioni di durata non superiore a 8 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e per traslochi;
e. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
f. l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
g. le occupazioni per commercio in forma ambulante per soste fino a 120 minuti.
2. Per le occupazioni occasionali, fatte salve quelle previste alle lettera g) per le quali si rinvia al Piano e regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche, dovrà essere presentata apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Articolo 7 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al D.Lgs 285/92, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al DPR 495/92, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. E' stabilita la tariffa del canone calcolata secondo i criteri indicati al Titolo IV per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica applicando i coefficienti previsti per la voce “Distributori di carburante”. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
Articolo 8 - Occupazione aree di parcheggio
1. E' vietata l'occupazione permanente, così come definita dal precedente art. 5 comma 2, di aree destinate a parcheggio.
2. E' consentita l'occupazione temporanea, da parte di pubblici esercizi, così come definita dal precedente art. 5 c. 3, per un periodo non superiore a 7 mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare. Tale limite potrà essere derogato in casi di emergenza dichiarata da apposito provvedimento dello Stato o della Regione
3. In caso di occupazione di suolo pubblico effettuate all'esterno dei pubblici esercizi che interessano aree dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando una maggiorazione del 50% delle tariffa calcolata secondo il presente Regolamento.
Articolo 9 - Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni:
a. realizzate senza la concessione comunale;
b. difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione;
c. occasionali, come definite dal presente regolamento, per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
d. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
e. protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione medesima. o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
f. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
g. effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il funzionario competente, previa contestazione delle relative violazioni mediante verbale redatto da pubblico ufficiale, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procederà d’ufficio, con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
4. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività
affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
Articolo 10 - Concessione all'occupazione
1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune, ovvero a preventiva comunicazione nei casi indicati all’articolo 6.
2. Non sono soggette a preventiva concessione, purché non previsto in singoli casi da norme speciali, le occupazioni realizzate per interventi imprevedibili e di assoluta necessità ed urgenza disposti dal Sindaco per la tutela della pubblica incolumità e nei limiti necessari a tale finalità.
3. A fronte di imprevedibili situazioni di emergenza e di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione e comunque non oltre 5 giorni, all’ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Nell’ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al comma precedente, l’occupazione si considera abusiva.
Articolo 11 – Istanza e rilascio della concessione
1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente ovvero allo sportello SUAP del Comune apposita istanza volta ad ottenere il rilascio dell’atto di concessione.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo per le situazioni di emergenza e pericolo, le richieste dovranno essere presentate all'ente con congruo anticipo, al fine di consentire la regolare istruttoria, e comunque almeno 30 giorni prima per le occupazioni permanenti e 15 giorni prima per le occupazioni temporanee.
3. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
4. Il Responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per il nullaosta relativamente alla sicurezza e viabilità, e agli altri uffici dell'ente, ove per le caratteristiche dell'occupazione, si renda necessario l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
6. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
7. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
8. Il responsabile del procedimento, nel caso di manomissione dell'area occupata o per particolari motivi e circostanze, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
9. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli uffici di competenza, dopo l'avvenuto pagamento del canone, se dovuto.
Articolo 12 - Titolarità della concessione e subentro
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione.
2. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell’atto di concessione, a custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Ufficio che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato.
3. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l’occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell’articolo 9 del presente regolamento
8. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell’atto di concessione o di autorizzazione, nell’ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
Articolo 13 - Rinnovo e proroga della concessione
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell’articolo 11 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente ufficio comunale.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art. 11 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore all’intera durata dell’occupazione.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
Articolo 14 - Rinuncia della concessione
1. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’Ufficio competente. La rinuncia anticipata deve essere comunicata per atto scritto entro 15 giorni antecedenti alla scadenza della concessione.
2. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale e del 90% del canone versato, tenuto conto dell'attività amministrativa già svolta dagli uffici.
3. Per le occupazioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione, previa verifica dello stato di fatto.
4. Per le occupazioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia.
5. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione, né la non debenza del canone.
Articolo 15 - Revoca, sospensione o modifica d’ufficio della concessione
1. L’Amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. La modifica, sospensione o la revoca del provvedimento di concessione disposta dall’Amministrazione danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.
Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione
1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
a. l’uso improprio dell’area concessa;
b. il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
c. la violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
d. il mancato pagamento del canone dovuto;
e. la cessione a terzi dell’uso dello spazio da parte del concessionario.
2. In tutti i casi di cui al comma 1 il titolare della concessione è obbligato alla rimozione ed alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza l’Ente provvederà d’ufficio con addebito delle spese al soggetto inadempiente.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
Articolo 17 - Registro delle concessioni
1. Il responsabile del procedimento dell’atto di concessione deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
a. il numero della concessione;
b. il nominativo del concessionario;
c. il luogo dell’occupazione;
d. una breve descrizione delle modalità di occupazione;
e. la superficie occupata;
f. le date di inizio e termine dell’occupazione.
TITOLO III – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI: TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTOAMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 18 - Tipologie di mezzi e impianti pubblicitari
1. Agli effetti del presente Regolamento s’intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi pubblicitari, sono suddivisi in:
a. insegne di esercizio;
b. insegne pubblicitarie;
c. cartelli;
x. xxxxxxxxxx, locandine e stendardi;
e. segni orizzontali reclamistici;
x. xxxxxx;
g. vetrofanie;
h. teloni pubblicitari;
i. impianti pubblicitari di servizio;
j. impianto di pubblicità propaganda;
k. messaggi variabili
l. pubblicità su veicoli;
m. pubblicità su veicoli d’impresa;
n. pubblicità varia.
Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa, ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
3. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
a. permanenti: la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità è di tre anni rinnovabili;
b. temporanei: la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, eventi o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo di validità massima di 90 giorni, rinnovabili una sola volta.
Articolo 19 - Insegne di esercizio
1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede un esercizio, di un’industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.
Articolo 20 – Insegne pubblicitarie
1. Si definiscono insegne pubblicitarie le scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate presso esercizi commerciali che pubblicizzano un prodotto o un servizio offerto e/o comunque volte a migliorare l’immagine dell’attività.
Articolo 21 – Cartelli
1. Il cartello è un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.
2. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
Articolo 22 - Striscioni locandine e stendardi
1. Per striscioni, locandine e stendardi si intendono gli elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Devono avere forma rettangolare.
2. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
3. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
4. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
5. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
Articolo 23 - Segni orizzontali reclamistici
1. I segni orizzontali reclamistici sono la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
2. Sono ammessi unicamente all’interno di aree di pertinenza di complessi industriali, artigianali o commerciali, oppure lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
3. E’ vietata l’apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
Articolo 24 - Targhe
1. Le targhe sono un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto finalizzato alla denominazione di attività professionali, commerciali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell’edificio in cui si svolge l’attività.
2. Non devono contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e simili.
3. Sono collocabili unicamente al piano terra ed in prossimità dell’ingresso dell’edificio
4. Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.
5. Le dimensioni delle targhe sono stabilite nella misura massima di 0,20 mq.
6. Sono sempre soggette ad autorizzazione le targhe in materia di sanità, ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 175, così come le insegne ed altri mezzi pubblicitari.
Articolo 25 - Vetrofanie
1. Per vetrofania si intende una pellicola adesiva variamente disegnata, che si applica come decorazione ai vetri di finestre, vetrine e similari.
2. Le vetrofanie che riproducono messaggi scritti, simboli e/o marchi sono sempre soggette ad autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32 del presente Regolamento.
3. Le vetrofanie che non riproducono messaggi scritti, simboli e/o marchi ma solamente rappresentazioni grafiche e/o pittoriche, salvo che non facciano riferimento all’attività ivi esercitata, non sono soggette ad autorizzazione, e in ogni caso non devono essere in contrasto con il disposto dell’art. 23, comma 1, del Codice della Strada.
Articolo 26 - Impianto pubblicitario di servizio
1. Per impianto pubblicitario di servizio si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. I messaggi pubblicitari possono essere installati in posizione visibile dalla strada solo se non compromettono la sicurezza della circolazione così come disciplinato dal Codice della Strada.
3. L’installazione di un impianto pubblicitario di servizio è subordinato al parere da parte del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio.
Articolo 27- Messaggi variabili
1. E’ consentita la collocazione, nel rispetto e secondo le modalità previste nel presente Regolamento, di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile;
2. Gli impianti a messaggio variabile possono consistere in poster con manifesti rotanti, in prismi rotanti oppure in display luminosi a led.
3. Il mezzo pubblicitario, in ottemperanza a quanto previsto dal successivo art. 47, non deve avere né luce intermittente né intensità luminosa tale da determinare abbagliamento, il messaggio reclamizzato deve essere fisso senza testi scorrevoli, filmati o altro in movimento; nella scelta dei colori deve essere evitato l'uso preminente del rosso e del verde, nonché il loro abbinamento; il periodo di variabilità del messaggio non inferiore a 20 secondi.
4. Tutti i pannelli pubblicitari a led collocati all'interno dei centri abitati, non preposti alla sicurezza ed ai servizi di pubblica utilità, devono essere spenti tra le ore 24.00 e le ore 06.00 del giorno seguente.
Articolo 28 – Pubblicità su veicoli
1. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Articolo 29 - Pubblicità con veicoli d’impresa
1. Per pubblicità con veicoli d’impresa si intende la pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
Articolo 30 - Pubblicità varia
1. Per pubblicità varia si intende quella effettuata con qualsiasi mezzo non indicati negli articoli precedenti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ombrelloni, bandiere, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili).
Articolo 31 - Autorizzazione amministrativa per la diffusione di messaggi pubblicitari
1. L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari a carattere permanente o temporaneo lungo le strade o in vista di esse e la diffusione di messaggi pubblicitari, effettuate anche all'interno dei locali purché visibile dall'esterno, che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno applicazione in tutto il territorio comunale, con le precisazioni che seguono:
a. per tutte le strade (o in vista di esse) all'esterno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza dell'Ente proprietario della strada;
b. per tutte le strade all'interno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza del Comune, fatto salvo il preventivo nullaosta dell'ente proprietario della strada;
c. qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari, collocati su un luogo od una strada all’interno dei centri abitati, siano visibili da un luogo o da una strada appartenente ad altro Ente, ogni provvedimento autorizzatorio è subordinato al preventivo nuxxx xxxx xx xxxxx'xxxxxx (Xxxxxx Xtrade, Provincia, Società Autostrade ecc.);
d. qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari siano da collocarsi su un luogo, un edificio od una strada sottoposti a vincoli di qualsiasi genere ogni provvedimento autorizzatorio è subordinato al parere favorevole degli Enti od organi preposti alla tutela dei relativi vincoli.
3. Salvo i casi espressamente previsti dal presente Regolamento, l’installazione di tutti i mezzi pubblicitari, anche temporanea, è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada in cui viene installata come specificato al comma precedente del presente articolo.
4. I mezzi pubblicitari, qualsiasi tipologia a cui appartengano, installati internamente ai fabbricati e quindi non visibili dalla strada, non necessitano di alcuna autorizzazione comunale, fatti salvi gli obblighi al pagamento del canone dovuto.
5. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 del Codice della Strada, dagli artt. da 47 a 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.
6. Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria individuati con apposito atto da parte della Giunta Comunale, e al pagamento del canone dovuto, calcolato secondo quanto stabilito al successivo Titolo IV, e al rispetto di quanto previsto in materia fiscale.
Articolo 32 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione
1. Non necessitano del rilascio di alcuna autorizzazione, fatto salvo il pagamento del canone se dovuto, le seguenti tipologie di impianti:
a. i mezzi pubblicitari installati all’interno di edifici aperti al pubblico, sia privati che pubblici, come bar, negozi, uffici, cinema, discoteche, ristoranti, impianti sportivi, palestre, club privati, centri commerciali e similari, non visibili dalla via pubblica;
b. tabelle o cartelli installati all’interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti, nonché cartelli e altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti, ditte operanti nel cantiere, della dimensione massima di mq 1,5 installati all'interno del cantiere stesso.
c. i mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;
x. xx xxxxxx professionali, le targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri Enti, sedi di attività commerciali, purché collocati in aderenza al fabbricato o alla recinzione e le dimensioni non superino mq 0,20;
e. i cartelli“Vendesi“ e/o “Affittasi” corredati del n. di telefono, riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell’immobile sul quale sono esposti, purché le dimensioni non superino 0,50 mq;
f. simboli, marchi, messaggi commerciali eseguiti con vetrofanie sulle porte d’entrata o sulle vetrine dei negozi purché la superficie non sia superiore, a 0,50 mq per ciascuna vetrina o porta d’ingresso;
g. i messaggi pubblicitari riportanti le diciture “saldi”, “sconti”, “vendita promozionale” e similari se installati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa e se non riportano il logo e/o la denominazione dell’attività;
h. la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
i. i cartelli collocati all’interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti;
j. gli striscioni esposti all’interno dei campi sportivi, qualora siano rivolti verso l’interno e ad un’altezza massima di 2,5 metri dal suolo e comunque non oltre la recinzione dell’impianto;
k. i mezzi pubblicitari connessi con campagne elettorali, disciplinati dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni;
l. la pubblicità sui veicoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 57 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada,.;
m. la pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada,..
Articolo 33 - Istanze di autorizzazione per i messaggi pubblicitari
1. La domanda di autorizzazione, deve essere presentata tramite lo sportello SUAP del Comune e contenere:
a. le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali;
b. la durata dell’installazione, le dimensioni e l’esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari;
c. la sottoscrizione del richiedente o del legale rappresentante.
2. La domanda deve essere corredata di tutti gli allegati indicati;
a. planimetria con individuazione esatta del punto di collocazione e delle distanze;
b. duplice copia del bozzetto a colori dei mezzi pubblicitari che consenta la chiara e nitida leggibilità dell’intero messaggio pubblicitario, con l’indicazione delle dimensioni (altezza, larghezza, spessore), dei colori e dei materiali utilizzati. Nel caso di impianto a messaggio variabile, devono essere presentati tutti i bozzetti che costituiscono l’impianto nelle sue variabili;
c. documentazione fotografica a colori, chiara e nitida, comprendente una foto che illustri dettagliatamente il punto di installazione, e una foto riportante l’esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario mediante sovra-montaggio del cartello pubblicitario e relativo messaggio;
x. xxxxxx tecnico-descrittiva dell’impianto;
e. nulla osta dall’Ente proprietario della strada, nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia visibile da strade non di competenza del Comune;
f. ricevuta che attesti il pagamento dei relativi diritti di istruttoria se dovuti;
g. n. 2 marche da bollo;
3. Per gli impianti pubblicitari da installare su proprietà di terzi (area terreno o immobile) è necessario allegare all’istanza il consenso del proprietario/amministratore dell’area o dell’edificio interessato dall’installazione.
4. Ogni domanda di autorizzazione per la pubblicità permanente, potrà prevedere l’installazione di un solo impianto, ad eccezione delle insegne di esercizio da installare sul fabbricato sede dell’attività o nelle pertinenze in questo caso nella domanda potranno essere incluse tutti i mezzi pubblicitari da installare nella sede locale dell’attività.
Articolo 34 - Istruttoria e rilascio autorizzazione
1. Le domande pervenute vengono istruite dall’Ufficio comunale competente che rilascia la relativa autorizzazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.
2. Qualora la domanda venga inoltrata non in regola perché priva dell’imposta di bollo, delle spese di istruttoria o della richiesta documentazione, il Responsabile del Procedimento ne darà avviso agli interessati tramite apposita comunicazione di sospensione del procedimento con la quale si informa che la domanda sarà istruita non appena la stessa sarà regolarizzata. I termini riprenderanno con il ricevimento di quanto richiesto.
3. Decorsi infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, in assenza di integrazione, l’istanza sarà dichiarata irricevibile e di conseguenza rigettata.
4. E’ facoltà del competente Ufficio chiedere ulteriori elementi conoscitivi per una completa valutazione ed istruttoria della domanda, eventuali pareri ad altri Uffici interessati;
5. Nel caso in cui l’istruttoria dia esito positivo si procederà alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, nella medesima comunicazione verrà assegnato un termine di giorni 30 per il pagamento del canone dovuto. Il mancato pagamento del canone nei termini assegnati comporta l'archiviazione della pratica. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà solo previa esibizione della ricevuta dai pagamento del canone dovuto.
6. Nel caso in cui l’istruttoria dia esito negativo perché risulta incompleta dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti, o perché in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento e/o della vigente normativa in materia, il Responsabile del procedimento ne darà notizia agli interessati inviando la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, avvisando della facoltà attribuita
dall’art. 10bis della Legge 241/1990 di trasmettere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.
7. Costituisce altresì causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
8. La comunicazione dei motivi ostativi di cui ai commi precedente interrompe i termini per la conclusione del procedimento.
9. Ricevute le osservazioni inviate dall’interessato o decorso infruttuosamente il termine stabilito per l’invio delle stesse, il Responsabile emetterà il provvedimento finale, con rilascio dell’autorizzazione in caso di positivo accoglimento delle osservazioni o con un rigetto in caso negativo.
10. L’autorizzazione è valida solo per la posizione la durata, la superficie e le dimensioni autorizzate.
11. I mezzi pubblicitari esposti temporaneamente sono soggetti alle medesime procedure amministrative. In questo caso la relativa autorizzazione viene rilasciata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Articolo 35 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione
1. Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. In particolare ha l'obbligo di:
a. installare i mezzi pubblicitari nelle esatte posizioni autorizzate a proprie spese e asportando quindi eventuali materiali di risulta;
b. applicare la targhetta identificativa compilata in ogni sua parte, come indicato al successivo articolo 39;
c. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
d. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
e. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite del Comune, al momento del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
f. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte del Comune;
g. custodire l'autorizzazione comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirla a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
h. rispondere in proprio per qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
i. versare il canone alle scadenze previste.
2. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
Articolo 36 - Disciplina della pubblicità sonora
1. La pubblicità sonora è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale a norma del DPR 495/92 art. 59 comma 2.
2. La pubblicità sonora effettuata con qualsiasi mezzo fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico, potrà essere effettuata dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, per tutto il periodo dell’anno. E' possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale e religioso, nei giorni festivi e negli orari non sopra previsti.
3. E' sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.
Articolo 37 - Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti
1. La pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario non può aver luogo su tutto il territorio comunale; può essere concessa in via straordinaria per motivi di pubblico interesse e in zone ben determinate previa autorizzazione del Sindaco.
Articolo 38 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità sui veicoli
1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale.
2. Nel territorio comunale i veicoli adibiti a pubblicità mobile non possono sostare nello stesso punto per più di un’ora e ulteriori soste possono avvenire a distanza non inferiore a mt. 500 dal luogo precedentemente occupato.
3. La posizione del veicolo recante messaggio pubblicitario non deve essere in contrasto con quanto disposto dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 e, in ogni caso, è fatto divieto di sostare in prossimità di intersezioni e di impianti semaforici.
Articolo 39 - Targhette identificative
1. Sui cartelli e gli impianti di pubblicità o propaganda deve essere apposta a cura del titolare dell’autorizzazione una targhetta metallica, prescritta dall’art. 55 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, con caratteri neri su fondo bianco, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono incisi i seguenti dati:
• amministrazione rilasciante;
• soggetto titolare;
• numero dell’autorizzazione;
• progressiva chilometrica del punto di installazione;
• data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta o la scritta devono essere aggiornate o sostituite ad ogni rinnovo dell’autorizzazione e ad ogni variazione di uno dei dati riportati.
Articolo 40 - Subentro nell’autorizzazione
1. Nell’ipotesi in cui il titolare dell’autorizzazione trasferisca a terzi l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal
trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome, inviando la comunicazione tramite il portale SUAP con l’indicazione degli elementi di cui all’art. 33 e gli estremi della autorizzazione in questione.
2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
3. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R.445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti e delle autorizzazioni.
Articolo 41 – Rinnovo, proroga e disdetta
1. L’autorizzazione è rinnovabile su presentazione della relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) a cura del titolare dell’autorizzazione stessa.
2. La SCIA di rinnovo deve essere presentata tramite SUAP, almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del titolo autorizzatorio, a pena di inammissibilità della stessa. In mancanza di presentazione della segnalazione di rinnovo entro i termini previsti, si determina la decadenza dell’autorizzazione e, pertanto, il titolare decade da qualunque diritto al mantenimento dei mezzi pubblicitari; qualora l’interessato non provveda alla loro rimozione verrà attivata la procedura sanzionatoria per installazione abusiva.
3. La SCIA deve essere corredata di tutti gli allegati necessari indicati, ovvero:
a. nulla osta tecnico rilasciato dall’Ente proprietario della strada, nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia visibile da strade non di competenza del Comune;
b. consenso del proprietario/amministratore dell’area o dell’edificio interessato se gli impianti pubblicitari sono installati su proprietà di terzi (area terreno o immobile);
c. ricevuta che attesti il pagamento dei relativi diritti di istruttoria;
d. dichiarare che i mezzi pubblicitari non hanno subito e non subiranno alcuna modifica di sorta, che non sono intervenute modifiche della viabilità o della segnaletica stradale e che tutte le condizioni, dichiarazioni, conformità ed attestazioni formulate in sede di rilascio dell’originaria autorizzazione sono ancora in essere, valide ed efficaci.
4. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
5. Per le autorizzazioni temporanee la SCIA di rinnovo deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza unitamente all’attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria indicando gli estremi del provvedimento originario da rinnovare. Per tali autorizzazioni è previsto un solo rinnovo.
Articolo 42 - Disdetta dell’autorizzazione
1. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
2. Per le autorizzazioni temporanee, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancato utilizzo, previa verifica dello stato di fatto.
3. Per le autorizzazioni permanenti il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la disdetta.
4. La sola interruzione di fatto dell'esposizione pubblicitaria non comporta in nessun caso rinuncia all’autorizzazione, né l'esonero dal canone.
Articolo 43 - Decadenza, revoca e estinzione dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione può essere revocata o modificata d'ufficio, senza possibilità di richiesta di corrispettivo per danni e indennizzi, nei seguenti casi:
a. per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
b. per il venir meno delle condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento;
c. per la mancata osservazione delle condizioni e prescrizioni contenute nell’autorizzazione ovvero delle norme stabilite nella Legge e nel presente regolamento;
d. su ordinanza dell’Amministrazione per intervenuta necessità (variazione o lavori su sede stradale ecc.).
2. L’autorizzazione decade, con dichiarazione della stessa Amministrazione che ha emesso l’atto, nei seguenti casi:
a. la mancata installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento;
b. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicitaria;
c. l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
d. la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
e. la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
f. l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
g. il mancato pagamento del canone dovuto.
3. Il provvedimento di revoca o di decadenza, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990, è trasmesso al titolare con apposita comunicazione con contestuale assegnazione di un congruo termine per l’eventuale esecuzione dei lavori di rimozione delle opere e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese; decorso inutilmente tale termine i lavori saranno eseguiti d’ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare dell’autorizzazione con l’applicazione delle eventuali sanzioni del C.d.S.
4. La revoca disposta dall’Amministrazione dà diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.
5. Sono cause di estinzione della autorizzazione:
a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
Articolo 44 - Variazioni del titolo autorizzatorio
1. Qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione stessa, intenda variare il messaggio riportato sul mezzo pubblicitario deve inoltrare apposita comunicazione tramite SUAP allegando copia del nuovo bozzetto.
2. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento provvederà ad accogliere o meno la variazione comunicata. Trascorsi 30 giorni il titolo si intende comunque rilasciato.
3. Nel caso di variazione della posizione e/o delle dimensioni dei mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza, sarà necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 33 del presente Regolamento. Il rilascio del nuovo provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza di diritto del precedente provvedimento rilasciato.
Articolo 45 -Rimozione della pubblicità
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’attività. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione, effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari, va comunicata tramite SUAP, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per l'anno in corso alla data di comunicazione;
3. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
Articolo 46 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
1. L'ente o l'eventuale gestore, procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Articolo 47 - Vincoli generali e caratteristiche
1. Lungo le strade ed in loro prossimità è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno ed ubicazione possano costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. In ogni caso non potranno avere una sagoma a disco o a triangolo. L’uso del colore rosso negli spazi è ammesso con particolare cautela.
2. I mezzi pubblicitari non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità, produrre abbagliamento, disturbare visivamente o distrarre gli utenti della strada.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione, appositamente destinate, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate
e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista, esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione come l’impianto. Per garantire un elevato grado di sicurezza delle strutture ed un buono stato di conservazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari, è necessaria una manutenzione periodica degli stessi, a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.
4. Tutti gli elementi che compongono l’impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l’accumulo di sporco.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l’osservanza di dette norme e l’adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell’autorizzazione.
6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. Il Funzionario competente può autorizzare e/o imporre modelli stilistici, strutture e colori particolari, per alcune fattispecie di mezzi o impianti pubblicitari, per assicurare la corretta armonizzazione degli stessi con l'arredo previsto e con il contesto urbano.
8. Tutti i messaggi pubblicitari devono essere improntati sul massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e nel rispetto della morale collettiva.
9. L’insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l’attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l’azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l’attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell’integrità, della funzionalità e dell’efficienza costituenti l’impianto pubblicitario stesso.
10. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008 per la realizzazione degli impianti e l’impiego dei materiali secondo regola d’arte.
11. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto della Legge Regionale
n. 17 del 7 Agosto 2009. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al suddetto D.M. n. 37/2008.
12. Non è ammesso l’utilizzo di luce intermittente.
13. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti verso l’orizzonte celeste.
Articolo 48 - Posizionamento degli impianti pubblicitari
1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici e della segnaletica stradale e non ostacolare la circolazione viaria o ciclo-pedonale e nel rispetto delle delimitazioni delle zone urbane per l’installazione di cartelli pubblicitari determinate con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 19 marzo 2010:
a. non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento degli stessi;
b. non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
c. non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione dei cittadini diversamente abili;
d. non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento;
e. non possono essere posizionati sulle isole di traffico, né sulle intersezioni canalizzate;
f. non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia;
g. non possono essere dotati di sorgenti sonore.
2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:
a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b. in corrispondenza delle intersezioni;
c. lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant’altro destinato alla pubblica visibilità.
4. E’ sempre vietato utilizzare alberi e i supporti della segnaletica stradale per l'apposizione di impianti pubblicitari.
5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.
6. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503.
7. Non è consentita l’apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal presente Regolamento.
8. Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e/o apposizione alterino il decoro urbano.
Articolo 49- Condizioni per la pubblicità lungo le strade o in vista di esse
1. Fuori dei centri abitati, l’installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade, o in vista di esse, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e alle modalità stabilite dal Par. 3, Capo I, Titolo II del Regolamento di Esecuzione e Attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
2. All’interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni:
a. L'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992, nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali può essere concessa deroga alle distanze minime previste dall’art. 51, comma 4 del D.P.R. n. 495/1992, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
b. Le dimensioni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari previsti dall’art. 23 del codice e definiti dall’art. 47 del regolamento di attuazione non devono superare la superficie di mq. 4, ad eccezione dei cartelli e delle insegne di esercizio posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie complessiva di mq. 6 e delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di complessiva di mq. 10; qualora la superficie della parete dell’edificio sede dell’attività ed interessata dall’installazione pubblicitaria sia superiore a mq 100, è possibile incrementare le dimensioni dell’insegna di esercizio nella misura pari al 10% della superficie eccedente i mq. 100, fino al limite massimo di mq. 50;
c. L’impianto pubblicitario deve essere posizionato in modo da rispettare una distanza minima di mt. 2 dal limite della carreggiata, ad eccezione delle pre-insegne che dovranno rispettare la distanza minima di mt.
1 dal limite della carreggiata; è consentito comunque il posizionamento a distanza inferiore se in allineamento con costruzioni fisse, muri, filari di alberi, con altezza non inferiore a mt. 3, qualora già esistenti lateralmente alla strada interessata dall’installazione. La distanza minima dal limita della carreggiata va calcolata rispetto alla proiezione a terra dell'impianto pubblicitario.
3. Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall’art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
TITOLO IV – TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a. durata dell’occupazione;
b. superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c. tipologia;
d. finalità;
e. zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadro si arrotonda per eccesso al metro quadro. Oltre il metro quadro, con arrotondamento al metro quadrato superiore. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
4. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
Articolo 52 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona
1. Ai fini dell’applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in una zona unica e calcolato in base alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell’applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti 2 categorie (zone) individuate in base all’importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile:
a) Centro Abitato / Edificato
b) altre zone
Articolo 53 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità
1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade;
b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
d) valore economico della zona e dell’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione in relazione ai seguenti criteri:
a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 5 mq;
b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq e 8 mq;
c) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato del:
a) 100%per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5 mq;
b) 67%per le esposizioni pubblicitarie tra 5 mq e 8 mq;
c) 51%per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.
6. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate di seguito:
a) suolo generico;
b) attività edilizia;
c) distributori carburante;
d) pubblici esercizi – sedie e tavoli;
e) venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
f) spettacoli viaggianti;
g) manifestazioni;
h) occupazioni per i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
i) impianti antenne di telefonia mobile.
Articolo 54 - Determinazione del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base del numero delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. Tale numero è moltiplicato per la tariffa forfettaria di cui all'art. 1 comma 831 della L. 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone non può essere inferiore ad euro 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. L’occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie, soggetta a previa concessione di suolo pubblico rilasciata dal competente ufficio comunale su istanza presentata da
operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003, può avere per oggetto:
a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
a) durata minima 6 anni;
b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito come segue:
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), la tariffa prevista per la zona di riferimento può essere aumentata fino al 1000 per cento in sede di approvazione tariffaria da parte della Giunta Comunale;
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando fino al 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
Articolo 55 – Esenzioni
1. Sono esenti dal canone:
a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c. le occupazioni occasionali, così come definite dall'art. 6 del presente regolamento
d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e. le occupazioni di aree cimiteriali;
f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
g. tende, fisse o retrattili, verande, bow-windows;
h. accessi e passi carrai;
i. autovetture adibite al trasporto pubblico
j. occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di opere pubbliche comunali, o in caso di lavori di pubblica utilità;
k. occupazione effettuate da concessionari di pubblici servizi per l'erogazione di servizi affidati dall'ente;
l. occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori qualificabili come installazione di arredo urbano;
m. occupazioni con portabiciclette impianti similari destinati anche a uso pubblico qualora non riportino messaggi pubblicitari
n. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
o. i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
p. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
q. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
r. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
s. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
t. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
u. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,-attività sportiva dilettantistica- rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
v. i mezzi pubblicitari posti all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscano all'attività negli stessi esercitata. Nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
w. le occupazioni di spazi ed i messaggi pubblicitari per manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune, o da enti e associazioni patrocinati dal Comune;
x. le occupazioni ed i messaggi pubblicitari effettuati da Enti del Terzo Settore così come definiti dal D.Lgs 117/2017, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
y. la Giunta Comunale può altresì concedere l'esenzione totale dal pagamento del canone per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati durante periodi di emergenza sanitaria e/o calamità naturali per finalità connesse alla relativa gestione.
Articolo 56 - Riduzioni
1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
a. per le occupazioni temporanee di durata inferiori alle dodici ore si applica una riduzione del 50%;
b. per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
c. per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
2. Per le occupazioni del sottosuolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 1 c. 829 della L. 160/2019
TITOLO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Articolo 57 - Modalità e termini per il versamento del canone
1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma.
3. Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del relativo titolo esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive il canone va corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno, fatta salva la facoltà della Giunta di differire tale termine.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 31 marzo di ogni anno.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
Articolo 58 - Sanzioni e indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1 comma 821 lett g) e h) della L. 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere
inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
TITOLO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 59 - Gestione del servizio delle pubbliche affissioni
1. Il Comune di Mestrino mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibile, l’ordine ed il decoro urbano.
Articolo 60 - Tipologia degli impianti di pubblica affissione
1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
Articolo 61 - Identificazione
1. Gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni devono avere una targhetta con l’indicazione: “Comune di Mestrino – Servizio Pubbliche Affissioni. Utilizzo” (In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione commerciale, Affissione necrologica) e con il numero di individuazione dell’impianto.
Articolo 62 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale
1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall’Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.
Articolo 63 - Affissione manifesti commerciali
1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate in questo regolamento per l’effettuazione del servizio di pubbliche affissioni.
Articolo 64 - Superficie degli impianti per le affissioni
1. Il Comune di Mestrino, con popolazione al 31 Dicembre 2020, pari a abitanti, è tenuto all’installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno mq (ovvero mq per ogni mille abitanti).
2. La superficie degli impianti viene ripartita come segue:
a. 19% destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
b. 81% destinata ad affissioni di natura commerciale.
Articolo 65 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto il pagamento del canone, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è reso, e deve avvenire contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all’affissione di manifesti è quella giornaliera come definita dalla deliberazione della Giunta Comunale.
3. L'ente o l'eventuale gestore del servizio mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
4. Il servizio consiste nell’affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni e i periodi successivi sono calcolati in ragione di multipli di 5.
Il canone per l’affissione è maggiorato nei seguenti casi:
a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell’elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 10% della superficie disponibile.
5. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e per giorno di esposizione.
Articolo 66 - Riduzione del canone pubbliche affissioni
1. Il canone per l’affissione è ridotto del 50% nei seguenti casi:
a) affissione di manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
b) affissione di manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c) affissione di manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
e) affissione di manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
f) affissione di annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie
complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.
Articolo 67 - Esenzioni dal canone pubbliche affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c. i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
x. x manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Articolo 68 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l’ufficio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. ll ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 50,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
Articolo 69 - Vigilanza sanzioni amministrative
1. L'ente, l'eventuale gestore e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un’indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all’art. 68 c.8 del presente regolamento.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 70 - Regime transitorio
1. Il regolamento per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/1995 e s.m.i, nonché la delibera tariffaria n. 23 approvata dalla Giunta Comunale in data 15/2/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all’accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19/4/2007 e le tariffe determinate nella stessa delibera restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano valide fino alla naturale scadenza le autorizzazioni permanenti già concesse al 31/12/2020. Restano parimenti in vigore le norme relative all’accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Per le occupazioni ed i mezzi pubblicitari già presenti nella banca dati dell'ente o del gestore, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui all'art. 1 c. 817 della L. 160/19.
Articolo 71 - Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.