MODERATO – AVIVA UBI DINAMICO – AVIVA UBI AGGRESSIVO
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REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
L’Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati:
I. AVIVA UBI MODERATO
II. AVIVA UBI DINAMICO
III. AVIVA UBI AGGRESSIVO
Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell’Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.
Ciascun Fondo Interno Assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 “COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE”. Per ogni Fondo sono disponibili alla sottoscrizione due distinte classi di quote
1. Classe A
2. Classe B che si caratterizzano unicamente per un diverso livello di commissione annua di gestione applicata al Fondo, come specificato al successivo Art. 8 “SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO”. La composizione degli investimenti, lo stile gestionale e il profilo di rischio di ogni Fondo non variano al variare della classe di quote. Inoltre, le classi di quote di ciascun fondo godono di uguale trattamento in materia di riscatto e di informazione.
I criteri di accesso ad ogni classe di quote vengono definiti in base alle Condizioni di Assicurazione del prodotto assicurativo al quale i fondi vengono collegati.
L’Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente stesso all’atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.
Qualora l’Impresa di Assicurazione intenda dar corso all’operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente, come descritto al successivo Art. 11 “MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”.
Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite dall’Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.
La valuta di denominazione dei Fondi Interni Assicurativi è l’Euro. Art. 2 SCOPO DEL FONDI INTERNI ASSICURATIVI
Lo scopo dei Fondi è quello di consentire una crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento in asset
azionari, obbligazionari e monetari, combinati fra loro mediante un’asset allocation globale, attiva, basata su metodologie quantitative e qualitative che permettono una diversificazione degli investimenti ed un rigoroso controllo del rischio.
Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote e delle azioni degli OICVM in
cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall’eventuale rischio di cambio.
In particolare, l’investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento, ai seguenti profili di rischio:
• il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
• il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
• il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale;
• il rischio di liquidità, correlato all’attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
• il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall’Euro.
Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE
La costituzione delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall’Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.
Ciascun Fondo Interno Assicurativo prevede due distinte classi di quote.
La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.
La cancellazione delle quote viene effettuata dall’Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo. La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.
Art. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI
I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obbiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi.
La caratteristica dei Fondi è quella di investire gli attivi detenuti dall’Impresa di Assicurazione in parti di Organismi di Investimento Collettivo in valori Mobiliari (OICVM) sia di diritto italiano che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 e successive modifiche (c.d. “armonizzati”). Non è esclusa la possibilità di investire, in misura principale in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o da società appartenenti al Gruppo UBI Banca.
È previsto anche l’investimento in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di capitale, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità. Non potranno essere assegnati ai Fondi strumenti finanziari non quotati.
Nella gestione potrà essere fatto ricorso all’utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell’investimento. L’eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio dei Fondo Interno Assicurativo, nel rispetto, comunque, delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP n. 36/2011 e sue successive modifiche. L’impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo.
Gli eventuali crediti di imposta, maturati dall’Impresa attraverso l’acquisto di strumenti finanziari da parte dei Fondi, saranno riconosciuti agli stessi e pertanto andranno a beneficio dei Contraenti.
Le eventuali somme retrocesse all’Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICVM, saranno riconosciute al patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.
Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo e del profilo di rischio di ciascun Fondo e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati nel successivo Art. 7 “CRITERI D’INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”.
L’Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione dei Fondi e le relative scelte di investimento a società appartenenti al Gruppo Aviva o a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.
L’Impresa di Assicurazione ha comunque l’esclusiva responsabilità nei confronti dei Contraenti per l’attività di gestione dei Fondi Interni.
Art. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO
Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.
Art. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
7.1 AVIVA UBI MODERATO
L’Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:
COMPARTO | MINIMO | MASSIMO |
Liquidità | 0% | 10% |
Monetario | 0% | 100% |
Obbligazionario | 0% | 100% |
Azionario | 0% | 50% |
L’indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.
7.2 AVIVA UBI DINAMICO
L’Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:
COMPARTO | MINIMO | MASSIMO |
Liquidità | 0% | 10% |
Monetario | 0% | 100% |
Obbligazionario | 0% | 100% |
Azionario | 0% | 75% |
L’indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.
7.3 AVIVA UBI AGGRESSIVO
L’Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:
COMPARTO | MINIMO | MASSIMO |
Liquidità | 0% | 10% |
Monetario | 0% | 100% |
Obbligazionario | 0% | 100% |
Azionario | 0% | 100% |
L’indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.
Art. 8 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO
L’Impresa di assicurazione applica commissioni di gestione differenti all’interno del medesimo Fondo Interno Assicurativo, in funzione della classe di quote.
La commissione di gestione è trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione di ciascuna delle classi di quote dei Fondi; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari alle percentuali, su base annua, riportate nella tabella sottostante.
Fondo Interno Assicurativo | Commissione di gestione |
AVIVA UBI Moderato | |
- Classe A | 1,45% |
- Classe B | 1,20% |
AVIVA UBI Dinamico | |
- Classe A | 1,55% |
- Classe B | 1,30% |
AVIVA UBI Aggressivo | |
- Classe A | 1,70% |
- Classe B | 1,45% |
Oltre alla commissione di gestione, a carico dei Fondi Interni Assicurativi ci sono le seguenti spese:
a) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
b) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote, per ciascuna delle classi di quote.
c) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all’Art. 10 “REVISIONE CONTABILE” che segue.
d) Gli oneri fiscali, le spese per l’eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
e) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICVM) in cui sono investite le relative disponibilità.
Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICVM.
La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà il 2,50% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, l’Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto senza penalità Si precisa che la commissione
annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore a:
• a 2,00% per gli OICVM appartenenti al comparto azionario;
• a 1,50% per gli OICVM appartenenti al comparto obbligazionario;
• a 0,60% per gli OICVM appartenenti al comparto monetario.
Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore di ciascun Fondo Interno Assicurativo. Il valore monetario delle eventuali somme retrocesse all’Impresa di Assicurazione dalla Società di Gestione sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale di ciascun Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICVM appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.
Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l’Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.
Si precisa altresì che su ciascun OICVM possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.
Sui Fondi Interni Assicurativi non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICVM promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICVM grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.
Art. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE
9.1 MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE
Il valore unitario delle due classi di quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.
L’impresa di Assicurazione adotta una metodologia di calcolo del valore della quota che garantisce a tutte le classi di quote la medesima performance, al lordo delle commissioni di gestione.
Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 8 “SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO”.
Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.
Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, l’Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.
Il valore unitario di ciascuna classe di quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto
Informativo. L’Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.
9.2 TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE
Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dall’Impresa di Assicurazione utilizzando, per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso, il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione, ad esclusione dei giorni di
chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.
Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.
Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento.
Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati; al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.
Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.
Art. 10 REVISIONE CONTABILE
Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l’Impresa di Assicurazione redige separatamente il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.
Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, ciascun Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo Speciale, di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni, che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote.
In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere, con un’apposita relazione alla fine di ogni esercizio, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo. Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede dell’Impresa di Assicurazione, ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.
ART. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO
Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l’esclusione di quelli meno favorevoli per l’Investitore- contraente.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.
Come indicato al precedente Art. 1. “ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”
del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione di un
Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell’Impresa di Assicurazione, avente caratteristiche del tutto similari.
In tal caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione.
L’Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’Investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.
Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.