POLITICA DELLA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DERIVANTE DA ATTIVITÀ VERSO I COMMITTENTI
POLITICA DELLA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DERIVANTE DA ATTIVITÀ VERSO I COMMITTENTI
ACCETTAZIONE
Affinché la SSICA possa realizzare le attività per conto del Committente e garantirne la proprietà intellettuale derivante, occorre che il Committente accetta espressamente tutti i termini e le condizioni del contratto di ricerca, incluso ogni eventuale modifica, supplemento, specifica o altro documento.
PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE
Il Committente non assume alcun obbligo di fornire alla SSICA attrezzature, strumenti o materiali per lo svolgimento delle sue obbligazioni contrattuali, se non nei limiti di quanto espressamente previsto nel Contratto di Ricerca; tuttavia, nel caso in cui vi sia un uso di tali attrezzature, strumenti o materiali da parte del Committente, è inteso che tali attrezzature, strumenti o materiali sono accettati nello stato in cui si trovano. Salvo diverso accordo scritto, tutto quanto sia stato fornito dal Committente, a titolo esemplificativo: informazioni, dati, attrezzature, materiali, disegni, software, know-how, documenti, marchi, diritti d’autore, apparecchiature o materiali, loro ricambi o materiali comunque collegati, sarà e resterà di proprietà del Committente. Tale materiale, anche individualmente, ove possibile, dovrà essere adeguatamente identificato dalla SSICA come materiale di proprietà del Committente e dovrà essere conservato separatamente rispetto alla proprietà della SSICA. Inoltre, la SSICA si impegna a rispettare i requisiti di gestione ed conservazione. La SSICA farà esclusivo uso della proprietà del Committente per soddisfare il contratto di ricerca stesso e non potrà farne uso diverso.
Le informazioni, disegni, specifiche, software, know-how o altri dati forniti dal Committente o dallo stesso pagati, saranno concessi alla SSICA in comodato d’uso gratuito al solo scopo di adempiere al contratto di ricerca.
Tale diritto d’uso non è trasferibile e il Committente ne può recedere a sua totale discrezione in qualunque momento, salvo modificare le condizioni del contratto di ricerca.
Il Committente acquisterà ogni diritto relativo a idee, invenzioni, lavori, strategie, piani e dati creati dalla SSICA nell’esecuzione del Contratto di ricerca o comunque risultanti da tale esecuzione, incluso brevetti, diritti d’autore, diritti su
informazioni riservate, su banche dati, marchi e altri diritti simili. Tale proprietà intellettuale, che ricada nell’ambito di protezione del diritto d’autore:
(a) sarà considerata come un'invenzione industriale fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 64, Dlg. N. 30/2005, da cui deriva che i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al Committente, salvo il diritto spettante all'inventore (SSICA) di esserne riconosciuto autore;
(b) la SSICA si impegna comunque ad attribuire al Committente lo status di titolare dei diritti derivanti dall’invenzione in base alla normativa sulla proprietà intellettuale applicabile;
(c) se la legge non ammette che il Committente acquisti tali diritti su questa proprietà intellettuale, la SSICA può concede una liberatoria per l’utilizzo.
La SSICA riconosce che, salvo diverso accordo scritto tra le parti, i diritti di cui sopra, resteranno di proprietà del Committente, sempre che eventuali modifiche o miglioramenti a tale tecnologia non siano acquisiti legalmente da terzi.
INFORMAZIONI RISERVATE E PUBBLICITA’ DELLE INFORMAZIONI
La SSICA manterrà riservate e confidenziali tutte le informazioni di carattere tecnico, procedurale o economico contenute nei Report forniti al Committente in relazione al contratto di ricerca (“Informazioni Riservate”) e non divulgherà in alcun modo a terzi le Informazioni Riservate, salvo autorizzazione scritta del Committente. Sono da intendersi quali Informazioni Riservate anche appunti, riassunti, rapporti, analisi o altro materiale redatti in qualsiasi forma.
Le restrizioni alla divulgazione di Informazioni Riservate non sono applicabili nel caso in cui tali informazioni:
(a) sono o diventano pubbliche a prescindere dalle comunicazioni intercorse tra le Parti;
(b) erano conosciute dalla SSICA in quanto pubbliche e quindi prima di comunicazioni, riservate o meno, avvenute tra le Parti;
(c) sono divulgate alla SSICA da un terzo non è soggetto ad obblighi di riservatezza nei confronti dell’Committente;
(d) erano state precedentemente divulgate dal Committente come non riservate.
La SSICA si impegna a restituire tutte le Informazioni Riservate di cui è venuto in possesso e a distruggere le relative copie.
La SSICA si impegna a non pubblicare, scattare e sviluppare alcuna foto o a divulgare a terzi alcuna informazione relativa al contratto di ricerca esistente tra le Parti, salvo espressa autorizzazione scritta dell’Committente.
INDENNIZZO PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
La SSICA indennizza il Committente da qualsiasi danno, costo e spesa che possa scaturire da azioni o procedimenti giudiziari, che la vedano coinvolta sulla presunta violazione di brevetti, diritti d’autore, marchi, segreti industriali o altro diritto di proprietà intellettuale.