PROTOCOLLO D’INTESA FRA
PROTOCOLLO D’INTESA FRA
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale
PROTOCOLLO D’INTESA FRA
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)
VISTO l’accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite la linee guida per la realizzazione, a partire dall’anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n° 53;
CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l’assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l’integrazione delle risorse finanziarie e l’adeguamento degli strumenti operativi;
VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Sardegna il MIUR e il MLPS
SI STIPULA
Articolo 1 Finalità
1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell’ambito dell’accordo quadro di cui in premessa a realizzare, a partire dall’anno scolastico 2003-2004, un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in
possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, l’accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.
Articolo 2
Tipologia offerta formativa sperimentale
1. I modelli sperimentali di cui all’articolo 1, che coinvolgono l’istruzione e la formazione professionale nella Regione Autonoma della Sardegna, sono caratterizzati dalle seguenti tipologie di offerta:
a) percorsi integrati di istruzione e formazione professionale organizzati dalle agenzie formative accreditate dalla Regione Autonoma della Sardegna, di durata triennale aventi come destinatari soggetti in possesso del diploma di licenza media, finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale in base alla vigente normativa sulla formazione professionale, valido per l’iscrizione ai centri per l’impiego, nonché all’acquisizione di crediti utili per il reinserimento nel sistema dell’istruzione;
b) percorsi integrati di istruzione per il recupero dell’abbandono scolastico indirizzati ai giovani sprovvisti della licenza media. Tali percorsi sono organizzati dalle scuole secondarie di primo grado per far conseguire agli alunni la licenza media e crediti formativi per il passaggio ai percorsi di cui alla lettera a).
2. Le forme di integrazione e raccordo tra i sistemi dell’Istruzione e della formazione professionale saranno definite nell’accordo territoriale di cui al successivo art. 6.
Articolo 3 Organizzazione didattica
1. I percorsi di cui all’articolo 2 sono realizzati dalle agenzie formative accreditate dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalle istituzione scolastiche con le forme di integrazione e di raccordo previste dal precedente art. 2 comma 2.
2. I modelli sperimentali di cui all’articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n°275.
3. L’organizzazione didattica dei progetti relativi ai percorsi di cui all’articolo 2, prevedono modalità di raccordo sistematico con il mondo del lavoro e della scuola, anche attraverso l’alternanza scuola lavoro e tirocini.
Art.4 Standard formativi minimi,
certificazione e riconoscimento dei crediti
1. La Regione Autonoma della Sardegna s’impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell’accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.
2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all’articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.
Articolo 5 Risorse
1. Per la realizzazione della presente intesa per l’anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, pari a € 417.923,69 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a €. 5.534.108 a valere sul Cap. 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell’accordo quadro citato in premessa.
Articolo 6 Accordi territoriali
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo verrà sottoscritto, il successivo accordo tra la Xxxxxxx Xxxxxxxx x x’Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Con riferimento al punto 8 e 9 dell’accordo quadro verranno successivamente definite le modalità per l’attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.
2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:
a) il potenziamento e l’adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l’impiego e alle competenze delle Province;
b) l’integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
c) la costituzione ed il funzionamento dell’organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli EE.LL e da eventuali altri soggetti;
d) la definizione delle misure di accompagnamento e di sistema, nonché per facilitare il passaggio tra i sistemi formativi. A questo fine l’organismo di cui alla lettera c) può avvalersi anche della consulenza di esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale.
Articolo 7 Monitoraggio e valutazione
1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell’accordo quadro, oltrechè a livello regionale secondo quanto previsto all’articolo 6, lettera
c) del presente protocollo di intesa.
Roma, 1 agosto 2003
PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
PER IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Il Sottosegretario di Stato delegato
PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il Sottosegretario di Stato delegato
x.xx Xxxxxx Xxxxxxxxx
L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
x.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx
x.xx Xxxxxxxxx Xxxxx x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx