COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Mod. 7A
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Conforme all’allegato 7A del regolamento IVASS (ex ISVAP) 5/2006
Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’atti- vità di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
1. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, o qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contrat- to con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
2. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, o qualora non prevista, del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del regolamento IVASS (ex ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
3. Sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previden- ziale del contraente, nonchè, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
4. Informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espres- sa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’ineguatezza;
5. Consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
6. Possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, esclusivamente ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario esclusivamente l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità.