LAVORI PREPARATORI
LAVORI PREPARATORI
N. 1381
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore XXXXX
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende introdurre nel nostro ordinamento il «contratto di rendimento energetico» come definito dalla direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, la quale, all'articolo 3, lettera j), stabilisce che si tratta di un accordo contrattuale tra beneficiario e fornitore (di servizi energetici, di norma una ESCO) riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti del corrispettivo al fornitore a fronte degli investimenti vengono correlati al livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente.
A tale scopo si propone di rettificare opportunamente l'Allegato del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il quale nel recepire la direttiva europea, ha regolato invece espressamente il «contratto di servizio energia». Il citato decreto, infatti ha voluto trasporre il contratto di rendimento energetico previsto dalla direttiva in una diversa fattispecie contrattuale chiamata appunto «contratto di servizio energia», che, diversamente da quanto richiesto dalla direttiva, non prevede nessuna correlazione tra la remunerazione del fornitore e i risultati ottenuti in termini di effettivo miglioramento dell'efficienza energetica. Ciò prefigurerebbe di fatto una violazione della direttiva stessa.
La precisa correlazione tra il miglioramento dell'efficienza energetica e la remunerazione del fornitore dei servizi energetici è un fondamentale incentivo proprio all'aumento dell'efficienza e del risparmio energetico. Ed è questo il motivo principale per cui la normativa europea ha voluto introdurre
questa fattispecie all'interno del contratto di rendimento energetico. Nel
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contratto di servizio energia prevalgono invece criteri di remunerazione a canone fisso che non incentivano affatto il fornitore ad adottare azioni efficaci per il rispetto degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica stabiliti ex ante nel contratto: e questo si riverbera, a livello aggregato, in un minore risparmio energetico. È evidente che ad avvantaggiarsi di questo situazione sono i soggetti che vendono energia, per i quali il risparmio energetico significherebbe riduzione di consumi energetici e perciò di incassi.
Sulla base di tali considerazioni si ritiene che il contratto di servizio energia non costituisce un valido recepimento e attuazione del contratto di rendimento energetico nella legge italiana.
Tale provvedimento, dunque, prevedendo introduzione del «contratto di rendimento energetico», va nella direzione proprio di un efficace adeguamento della normativa nazionale alle prescrizioni della normativa europea.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'Allegato II del decretolegislativo 30 maggio 2008, n. 115)
1. All'Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previsto dall'articolo 16, comma 4, del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3) per la prima stipula contrattuale, riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia»;
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b) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
2) al comma 1, la lettera c), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
3) al comma 3, lettera b), le parole da: «, un contratto servizio energia» fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, la lettera a) è soppressa;
2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 16 del decretolegislativo 30 maggio 2008, n. 115)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, nonché al fine di incrementare l’efficacia delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere q) e s), del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate, di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale».