Accordo
Traduzione1
Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera e
0.973.264.51
il Governo della Repubblica delle Filippine concernente l’apertura di crediti di trasferimento
Conchiuso l’11 agosto 1978
Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 agosto 1978
(Stato 1° dicembre 1978)
I Governi della Confederazione svizzera e
della Repubblica delle Filippine,
desiderosi di permettere a quest’ultima, ad incremento del proprio sviluppo, l’acquisto di beni d’attrezzatura e di servizi svizzeri, hanno convenuto di facilitare l’apertura di crediti di trasferimento per talune forniture.
All’uopo, i due Governi
hanno convenuto quanto segue:
1. Le disposizioni del presente accordo sono applicabili alle forniture svizzere, a lungo periodo di ammortamento, di beni di attrezzatura e di servizi per lo sviluppo economico delle Filippine.
2. L’ammontare totale delle forniture svizzere di beni di attrezzatura e di ser- vizi, copribile con crediti di trasferimento, è stabilito a centoventi milioni di franchi svizzeri.
3. Sono considerati crediti di trasferimento, giusta il presente accordo, i crediti aperti dal consorzio di banche svizzere (designato qui appresso «le banche svizzere») al Governo delle Filippine o ad un ente scelto da quest’ultimo. Detti crediti di trasferimento hanno quale funzione esclusiva di mettere a disposizione del Governo delle Filippine, o dell’ente scelto, gli ammontari in franchi svizzeri versabili dagli importatori filippini ai fornitori svizzeri, al momento della spedizione delle merci o della prestazione di servizi.
4. Una convenzione speciale va conchiusa tra le banche svizzere ed il Governo filippino, o l’ente scelto, per l’apertura dei crediti di trasferimento in rela- zione con le forniture di beni d’attrezzatura e di servizi, di cui al numero 1 del presente accordo.
5. I crediti di trasferimento devono riferirsi a contratti di fornitura determinati. Tutti i contratti di fornitura devono essere approvati dalle autorità compe- tenti svizzere e filippine.
RU 1978 1821
1 Dal testo originale tedesco.
6. Per tutti gli affari regolati dal presente accordo, il Governo delle Filippine s’impegna a versare, al termine della scadenza, alle banche svizzere, in fran- chi svizzeri liberi ed effettivi o in un’altra moneta liberamente convertibile e approvata dalle medesime, gli interessi e i rimborsi contrattuali derivanti dall’assegnazione di detti crediti di trasferimento, nel caso in cui l’ente com- petente, ossia la Banca Nazionale delle Filippine, fosse in mora.
7. Il Governo delle Filippine esenterà le banche svizzere da qualsiasi imposta o tassa fiscale su, o in relazione con i crediti di trasferimento sottoposti al pre- sente accordo, nonché gli interessi maturati.
8. Il Governo svizzero agevolerà, nei limiti delle sue attribuzioni legali, la sti- pulazione di contratti di fornitura.
9. Il presente accordo non ridurrà in alcun modo la possibilità di forniture fuori accordo di beni d’attrezzatura e di servizi svizzeri alle Filippine, con condi- zioni, dunque, normali di pagamento e di trasferimento.
10. Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno notificati l’adempimento delle procedure legali o, costituzionali necessarie alla sua entrata in vigore.
Ciascuna parte contraente può notificare in ogni momento all’altra parte la propria intenzione di disdire l’accordo. Quest’ultimo diverrà caduco dopo tre mesi a decorrere da tale notifica. Esso resta nondimeno applicabile a tutti i contratti stipulati durante la sua validità, sino alla loro completa esecuzione.
Fatto a Berna l’11 agosto 1978, in due esemplari, nelle lingue tedesca e inglese. I due testi fanno parimenti fede, tuttavia, in caso di litigio, prevarrà il testo inglese.
Per il Governo
della Confederazione svizzera:
X. Xxxxxx
Per il Governo
della Repubblica delle Filippine: Xxxxx X. X. Virata
Protocollo d’applicazione
L’accordo sui crediti di trasferimento conchiuso tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica delle Filippine è completato dalla conven- zione seguente:
1. I due governi convengono che le disposizioni uniformi seguenti s’applicano a tutti gli affari disciplinati dall’accordo:
a. L’acquirente xxxxxxxxx paga al fornitore svizzero, in franchi svizzeri liberi ed effettivi,
aa. in caso di finanziamento di forniture isolate di beni d’attrezzatura
i. il cinque per cento del valore totale del contratto di fornitura appena ricevuto conferma dell’approvazione da parte delle autorità svizzere e filippine menzionate nel numero 4 del pre- sente protocollo;
ii. il dieci per cento del valore totale di ogni fornitura previa pre- sentazione dei documenti di spedizione;
iii. l’ottantacinque per cento del valore fatturato di ogni fornitura previa presentazione dei documenti di spedizione e della fat- tura;
bb. in caso di finanziamento di progetti,
i. il cinque per cento del valore totale del contratto di fornitura appena ricevuto conferma dell’approvazione da parte delle autorità svizzere e filippine menzionate nel numero 4 del pre- sente protocollo;
ii. il dieci per cento del valore totale di ogni fornitura previa pre- sentazione dei documenti di spedizione;
iii. l’ottantacinque per cento del valore fatturato di ogni fornitura, previa presentazione dei documenti di spedizione e della fat- tura;
cc. in caso di finanziamento di servizi:
i. il venti per cento del valore totale del contratto di fornitura appena ricevuto conferma dell’approvazione da parte delle autorità svizzere e filippine menzionate nel numero 4 del pre- sente protocollo;
ii. l’ottanta per cento del valore totale del contratto di fornitura giusta le disposizioni del medesimo conchiuso tra il fornitore svizzero e l’acquirente filippino.
b. Il Governo xxxxxxxxx mette a disposizione dell’acquirente filippino, al xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx richiesti per i paga- menti menzionati sotto aa)i) e ii), bb)i) e ii) e cc)i) qui sopra.
c. I pagamenti di cui sotto aa)iii), bb)iii) e cc)ii) qui sopra sono effettuati per mezzo di somme direttamente imputate al credito del Governo delle Filippine.
2. I crediti di trasferimento sono rimborsati nel modo seguente:
a. in caso di finanziamento di forniture isolate di beni d’attrezzatura come menzionato nel numero 1 lettera a)aa),
– in rate semestrali uguali e regolari nell’arco dei dieci anni a decor- rere dal giorno della spedizione; la prima rata è dovuta e scade do- dici mesi dopo questa data;
b. in caso di finanziamento di progetti come menzionato nel numero 1 let- tera a)bb),
– in rate semestrali uguali e regolari nell’arco di dieci anni; la prima rata è dovuta e scade sei mesi dopo che i progetti corrispondenti sono giunti allo stadio di funzionamento;
c. in caso di finanziamento di servizi come menzionato nel numero 1 let- tera a)cc),
–in rate semestrali uguali e regolari nell’arco di cinque anni; la prima rata è dovuta sei mesi dopo la prestazione dei servizi;
d. nei casi di cui al numero 2 lettere b) e c), il contratto di fornitura dovrà inoltre contemplare una clausola di durata massima adeguata che sarà stabilita a decorrere dall’entrata in vigore del contratto di fornitura.
3. Accettando che una determinata fornitura sottostia all’accordo, le autorità dei due Paesi si obbligano ad accordare tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del negozio.
4. Le autorità competenti menzionate nell’articolo 5 dell’accordo sono, da lato svizzero, la Divisione del commercio2 del Dipartimento federale dell’eco- nomia xxxxxxxx0, e da lato filippino, il Ministero delle Finanze.
5. Ogni autorità può proporre, per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera a Ma- nila, di sottoporre all’accordo una determinata fornitura svizzera. Tale pro- posta e la risposta affermativa dell’altra autorità costituiscono un’intesa ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo.
6. Tutte le domande per un’inclusione di contratti di fornitura nell’accordo devono essere sottoposte alle competenti autorità svizzere giusta il numero 4 del presente protocollo entro trentasei mesi a contare dall’entrata in vigore dell’accordo. Di norma, il fatturato di ogni contratto di fornitura non dev’essere inferiore a cento mila franchi svizzeri.4
7. a. Tutti i pagamenti d’interessi ed i rimborsi di capitali concernenti i cre- diti di trasferimento hanno luogo presso la Società di Banca svizzera a Zurigo, che opera per il gruppo di banche svizzere.
2 Oggi: Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
3 Oggi: Dipartimento federale dell’economia (DFE).
4 Somma giusta lo scambio di lettere del 14 nov./1° dic. 1978 (RU 1979 161).
b. La Società di Banca svizzera tiene i conti per l’esecuzione dell’accordo a nome del Governo delle Filippine o dell’ente scelto da quest’ultimo, e svolge tutta la corrispondenza relativa.
c. Tutte le comunicazioni delle banche svizzere in relazione all’accordo sono considerate fatte in buona e debita forma, se rivolte al Ministero delle Finanze delle Filippine a Manila.
d. Tutte le comunicazioni e tutti i versamenti del Governo delle Filippine o di un ente scelto da quest’ultimo, sono considerati fatti in buona e de- bita forma se fatti alla Società di Banca svizzera a Zurigo.
Fatto a Berna, l’11 agosto 1978, in due esemplari, nelle lingue tedesca e inglese. I due testi fanno parimente fede, nondimeno, in caso di litigio, prevarrà il testo inglese.
Per il Governo
della Confederazione svizzera:
X. Xxxxxx
Per il Governo
della Repubblica delle Filippine: Xxxxx X. X. Virata
Scambio di lettere dell’11 agosto 1978
Il delegato agli Accordi commerciali Xxxxx, 00 agosto 1978 Signor
Xxxxx E. A. Virata Ministro delle Finanze
della Repubblica delle Xxxxxxxxx Xxxxx
Signor Ministro,
Ho l’onore di confermare ricevuta la Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
«Nel quadro dell’applicazione dell’Accordo tra il Governo della Confedera- zione svizzera e il Governo della Repubblica delle Filippine concernente l’apertura di crediti di trasferimento, mi pregio informarla che designamo la Banca nazionale delle Filippine quale organismo esecutivo ai sensi dell’ar- ticolo 5 del detto Accordo».
Ho l’onore di confermarle che il mio Governo ha preso atto di quanto precede. Gradisca, Signor Ministro, l’assicurazione della mia alta considerazione.
X. Xxxxxx