CONVENZIONE DI CUI AL D.M. MIUR – MEF n. 121 del 22 febbraio 2019
m_pi.AOODGFIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0011688.29-09-2022.h.14:36
Ministero dell’Università e della Ricerca
CONVENZIONE DI CUI AL D.M. MIUR – MEF n. 121 del 22 febbraio 2019
tra
Il Comune di Terni (di seguito denominato COMUNE), con sede in Terni, Piazza X. Xxxxxxx n. 1, nella persona della Dirigente della Direzione Istruzione, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
L’Istituto superiore di studi musicali “Xxxxxx Xxxxxxxxxx” (di seguito denominato ISTITUTO), con sede in Terni, Via del tribunale n. 22, nella persona del Presidente, prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
e
IL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore (di seguito denominato “MINISTERO”), con sede in Roma, Largo Xxxxxxx Xxxxxxx n. 1, nella persona della Direttrice Generale, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx;
premesso che
- la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma del sistema dell’alta formazione artistica e musicale, all’art. 2, comma 7, disciplina le Accademie delle belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati (ora istituti superiori di studi musicali non statali);
- il decreto legge 24 Aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017
n. 96 (di seguito decreto legge), all’art. 22 bis, ha previsto l’attuazione di processi di statizzazione e di razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, da disciplinare con appositi decreti MIUR-MEF;
- in relazione a quanto previsto dal decreto legge, gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle Istituzioni, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero;
- i processi di statizzazione sono stati disciplinati con il decreto MIUR-MEF n. 121 del 22 febbraio 2019 il quale ha previsto, in particolare, che:
a) le istanze di statizzazione sono presentate dalle Istituzioni con modalità telematiche secondo le indicazioni fornite dalla competente Direzione generale;
b) le istanze di statizzazione contengono le dichiarazioni d’impegno da parte degli enti locali a continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili utilizzati dalle Istituzioni per lo svolgimento delle attività istituzionali alla data del 24 giugno 2017 ovvero alla data del 21 febbraio 2019, nonché a farsi carico delle situazioni debitorie dell'Istituzione, contratte dalla stessa o dall'ente locale per conto dell'Istituzione, alla data della domanda di statizzazione, e fatto salvo che, qualora
nel corso dell’istruttoria emergessero debiti non indicati nella documentazione allegata all’istanza, ovvero contratti successivamente alla data di presentazione della domanda di statizzazione e di cui gli enti locali non siano disponibili a farsi carico, l'Istituzione, compatibilmente con le risorse disponibili, sarà accorpata ad altre Istituzioni statali o in fase di statizzazione, ovvero soppressa assicurando il mantenimento dei posti del personale docente assunto a tempo indeterminato in servizio alla data del 24 giugno 2017;
c) la valutazione delle istanze di statizzazione è effettuata da una apposita Commissione nominata sulla base dei criteri indicati nel medesimo decreto. La Commissione provvede, fra l’altro, a proporre gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;
d) la predetta convenzione deve essere allegata al decreto del Ministro con il quale
viene disposta la statizzazione dell’Istituto;
- il MINISTERO con nota n. 10637 del 27 giugno 2019 ha fornito indicazioni operative per la presentazione, con procedura informatica delle istanze di statizzazione;
- l’ISTITUTO ha presentato istanza di statizzazione nei termini indicati dalla sopraindicata nota
n. 10637/2019 allegando, altresì, gli impegni assunti dagli enti locali interessati;
- nell’istanza di statizzazione sono stati dichiarati debiti in capo all’ISTITUTO di cui l’ente locale dovesse farci carico ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. i.2) del D.I. 121 del 2019;
- con delibera del commissario straordinario del 1 marzo 2018, è stato dichiarato il dissesto del Comune di Terni;
- con decreto legge 28 giugno 2019 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 ed, in particolare, con l’articolo 5-bis, che ha modificato il comma 652 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è stato incrementato lo stanziamento previsto per l’anno 2019 per la statizzazione, per un importo pari a 4 milioni di euro, ponendo a carico dello Stato le situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, con riferimento ad enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018; è stato previsto, inoltre che: “le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa”;
- l’ISTITUTO ha chiesto, in sede di domanda di statizzazione, l’attribuzione del finanziamento
statale di cui all’art. 5-bis, del D.L. n. 59/2019, convertito dalla L. 81/2019;
- con decreto n. 2332 del 25 novembre 2019 del Capo dipartimento del MIUR sono state disposte l’assegnazione e la liquidazione dell’importo di euro 3.611.857 a favore dell’ISTITUTO, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 bis del D.L. citato;
- con delibera della Giunta Comunale n. prot. 273 del 20.09.2019, il COMUNE ha provveduto a deliberare l’impegno a continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili utilizzati dall’ISTITUTO per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all’art. 1, comma 2, lett. i.1);
- con delibera della Giunta Comunale n. prot. 273 del 20.09.2019, il COMUNE ha deliberato in favore dell’ISTITUTO un contributo annuo minimo per il sostegno dei costi di funzionamento e di gestione degli spazi pari a 50.000 euro;
- con decreto ministeriale n. 27 del 29 Gennaio 2020, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle istanze di statizzazione;
- con DPCM 9 settembre 2021 (pubblicato su G.U. 258 del 28 ottobre 2021) sono stati definiti i criteri per la definizione delle dotazioni organiche delle Istituzioni;
- la Commissione ha valutato positivamente l’istanza di statizzazione presentata dall’ISTITUTO e ha, conseguentemente, proposto lo schema di convenzione, il quale, una volta sottoscritto, sarà allegato al provvedimento di statizzazione dell’Istituto;
- l’ISTITUTO ha provveduto alla verifica delle eventuali situazioni debitorie emerse successivamente all’istanza di statizzazione e fino al provvedimento di statizzazione, a seguito della quale è emerso che non sussiste alcuna situazione debitoria;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 16 settembre 2022, il COMUNE ha provveduto a confermare gli impegni contenuti nell’istanza di statizzazione;
- il d.lgs. n. 165 del 2001 (recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), dispone, all’art. 4, comma 2, che “[…] 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. […]”);
- l’art. 1, comma 3, del dPCM 30 settembre 2020, n. 164 (recante il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”) dispone che “[…] 3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresì, nelle materie di rispettiva competenza, […] a stipulare accordi e convenzioni […]”;
tutto ciò considerato
tra le parti si conviene quanto segue:
Art. 1
(FINALITÀ DELLA CONVENZIONE)
Per quanto riportato nelle premesse, la presente è finalizzata a formalizzare gli impegni contenuti nell’istanza di statizzazione dell’ISTITUTO.
Art. 2 (COMUNE)
Il COMUNE si impegna a:
a) confermare e continuare ad assicurare l’uso gratuito dell’immobile di propria proprietà, Palazzo Giocosi-Mariani, sito in Terni, Via del Tribunale n. 22, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituzione statizzata per la durata di 99 anni, con rinnovo automatico, nonché l’uso dell’Auditorium di Palazzo Primavera e del Teatro Secci, in uso gratuito temporaneo, non esclusivo (per n. 20 giorni all’anno);
b) cedere in proprietà i beni mobili e strumentali in dotazione all’Istituzione statizzata, secondo
apposito inventario sottoscritto con l’ISTITUTO;
c) farsi carico di eventuali situazioni debitorie dell’ISTITUTO che dovessero sopravvenire e riferibili al periodo antecedente la statizzazione;
d) erogare all’Istituzione statizzata un contributo per il sostegno dei costi di funzionamento e di gestione degli spazi pari ad almeno 50.000 euro annui.
Art. 3 (ISTITUTO)
L’ISTITUTO si impegna ad adottare tutti i provvedimenti di propria competenza necessari alla attuazione della presente convenzione e del successivo provvedimento di statizzazione, ad attuare le procedure di reclutamento del personale previsto nella propria dotazione organica, secondo i criteri indicati nel DPCM 9 settembre 2021, nonchè a mantenere gli impegni con il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, contenuti nella convenzione del 2 luglio 2020, tenuto conto della normativa vigente.
Art. 4 (MINISTERO)
Il MINISTERO provvede, a seguito della statizzazione, a sostenere gli oneri per le spese del personale rientrante nella dotazione organica, ad assegnare le restanti risorse destinate alle
Istituzioni AFAM statali e ad effettuare il monitoraggio degli impegni contenuti nella presente convenzione.
Art. 5 (DISPOSIZIONI FINALI)
La presente convenzione, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del DM MIUR-MEF 121/2019, viene allegata al provvedimento di statizzazione e regola i rapporti, attuali e futuri, tra le parti concernenti la statizzazione dell’ISTITUTO.
COMUNE di TERNI LA DIRIGENTE
della Direzione Istruzione
dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“Xxxxxx Xxxxxxxxxx”
IL PRESIDENTE
prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA
Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore
LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
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