PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, DI SUTURATRICI ED APPLICATORI DI CLIPS.
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX X. 0 XXXXX XX XXXXXX
PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, DI SUTURATRICI ED APPLICATORI DI CLIPS.
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
PARTE I
IL CONTRATTO
Art. n. 1
Disposizioni generali (riferimenti normativi)
L’attività contrattuale dell’Azienda Sanitaria è retta dal Codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla lex specialis di gara.
Art. n. 2
Oggetto del contratto/fornitura
Il presente Capitolato speciale ha per oggetto la fornitura “TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, DI SUTURATRICI ED APPLICATORI DI CLIPS”.
Le caratteristiche dei prodotti sono dettagliatamente descritte nel presente Capitolato Speciale, all’art 5, in cui sono rinvenibili anche i prezzi fissati come base d’asta ed i quantitativi che è necessario fornire.
Non saranno accettate, e quindi saranno escluse dalla gara, offerte (per ogni singolo riferimento componente il lotto) con prezzi superiori o uguali alla base d’asta.
Le quantità sono indicate solo ai fini dell’individuazione della migliore offerta. I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell’entità della fornitura; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili. Pertanto, la Ditta appaltatrice dovrà somministrare solo quei prodotti che l’Azienda sanitaria richiederà senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560, comma 1, del c.c.
Qualora, nel corso della durata contrattuale, la Ditta appaltatrice immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione a quelli aggiudicati, senza applicazione di condizioni economiche peggiorative per l’Azienda Sanitaria. La Ditta appaltatrice sarà tenuta a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto.
Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o da altro Ente pubblico preposto.
Nel caso sia necessario il rinnovo parziale di forniture oggetto del presente contratto o l’ampliamento dello stesso, è consentito ricorrere alla Ditta appaltatrice per forniture complementari, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 163/2006.
Art. n. 3 Stipulazione del contratto
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Il contratto verrà stipulato in forma scritta entro 90 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i.
Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 9 dell’art. 11 del sopra citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.
La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 ed in particolare dall'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”.
Art. n. 4
Durata del contratto/fornitura
Il contratto avrà la durata di 36 mesi , eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi e decorrerà dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
La Ditta appaltatrice, avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all’espletamento di una nuova gara e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto
Art. n. 5
Specifiche tecniche e Descrizione dei lotti
La fornitura si articola in 22 Lotti, che sono i seguenti:
LOTTO | RIF. | DESCRIZIONE PRODOTTO | QUANTITA’ | IMPORTO TRIENNALE MASSIMO DI SPESA (XXX XXXXXXX) |
1 | Suturatrice monouso meccanica per cute con testina rotante (360°). Misure Standard e Grande. | 4500 | € 12.825,00 | |
2 | a) | Suturatrici taglia e cuci, curve monouso per tratto gastrointestinale, linea di taglio 40mm, per tessuti standard. | 27 | € 14.742,00 |
b) | Suturatrici taglia e cuci, curve monouso per tratto gastrointestinale, linea di taglio 40mm, per tessuti spessi. | 108 | € 58.968,00 | |
c) | Caricatori per suturatrici taglia e cuci, curve monouso per tratto gastrointestinale, linea di taglio 40mm, per tessuti standard. | 108 | € 27.108,00 | |
d) | Caricatori per suturatrici taglia e cuci, curve monouso per tratto gastrointestinale, linea di taglio 40mm, per tessuti spessi. | 72 | € 18.072,00 | |
3 | a) | Manipolo poliuso elettronico, con numero predefinito di sterilizzazioni, per suturatrice completo di batteria, guida per inserimento batteria, e carica batteria. | 9 | € 28.944,00 |
b) | Caricatori retti con lama da 45 mm per suddetto manipolo. | 18 | € 5.616,00 | |
4 | a) | Suturatrice endoscopica articolabile a batteria da 60 mm, non precaricata. Calibro 12 mm. Lunghezza dello stelo da 28, 34 e 44 cm. | 9 | € 3.240,00 |
b) | Caricatore da 60 mm di linea di sutura con 3+3 file di punti sfalsati in titanio. Varie altezze del punto. | 18 | € 1.872,00 | |
5 | a) | Manipolo /Suturatrice retto monopaziente per caricatori taglia e cuci per chirurgia laparoscopica e per chirurgia aperta, a compressione graduata, lunghezza da 6 cm a 26 cm (mis. short, std, extralong). La tolleranza ammessa per la lunghezza è del +/- 5%. | 210 | € 65.730,00 |
b) | Caricatori per manipolo retto articolabili, con lama, a compressione graduata, linea di sutura 30mm circa, 6 file di punti, 3 diverse altezze. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 210 | € 34.650,00 | |
c) | Caricatori per manipolo retto articolabili, con lama, a compressione graduata, linea di sutura 45mm circa, 6 file di punti, 3 diverse altezze. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 210 | € 34.650,00 | |
d) | Caricatori per manipolo retto articolabili, con lama, a compressione graduata, linea di sutura 60mm circa, 6 file di punti, 3 diverse altezze. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 210 | € 34.650,00 | |
e) | Caricatori per manipolo retto, articolabili, con lama, linea di sutura 45 mm circa, punti da 3,5 e da 4,8 mm, con rinforzo tissutale. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5% | 150 | € 34.500,00 | |
f) | Caricatori per manipolo retto, articolabili, con lama, linea di sutura 60 mm circa, punti da 3,5 e da 4,8 mm, con rinforzo tissutale. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5% | 150 | € 35.850,00 | |
6 | Rinforzo sterile per suturatrici, bioassobibile al 100% in fibre di acido poliglicolico e carbonato di trimetilene. | 120 | € 18.240,00 | |
7 | a) | Manipolo retto monopaziente articolabile per caricatori taglia e cuci per chirurgia laparoscopica e per chirurgia aperta a compressione uniforme, ad articolazione naturale, misure dello stelo da 28 /34 e 44 cm. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 240 | € 77.520,00 |
b) | Caricatori per manipolo per chirurgia laparoscopica e per chirurgia aperta a compressione uniforme, ad articolazione naturale. Linea di sutura da 45/60 mm. Tre più tre file di punti. Varie altezze del punto. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 135 | € 16.605,00 | |
8 | a) | Suturatrici lineari rette monopaziente con lama, con cursore bidirezionale, linea di sutura 55/60 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 600 | € 115.200,00 |
b) | Caricatori con lama per suturatrici lineari rette monopaziente, linea di sutura 55/60 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 1200 | € 121.200,00 | |
c) | Suturatrici lineari rette monopaziente con lama,con cursore bidirezionale, linea di sutura 75/80 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 270 | € 57.780,00 | |
d) | Caricatori con lama per suturatrici lineari rette monopaziente, linea di sutura 75/80 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 300 | € 33.000,00 |
e) | Suturatrici lineari rette monopaziente con lama, con cursore bidirezionale, linea d sutura 90/100 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 18 | € 3.852,00 | |
f) | Caricatori con lama per suturatrici lineari rette monopaziente, linea di sutura 90/100 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 18 | € 1.980,00 | |
9 | a) | Suturatrice lineare monopaziente con selettore dell'altezza del punto variabile, non precaricata, linea sutura 61 mm. | 195 | € 20.085,00 |
b) | Caricatore per suturatrice lineare monopaziente con lama e punto altezza variabile linea sutura 61 mm. Altezza del punto chiuso regolabile 1,5/1,8/2 mm e due triple file di punti in titanio. | 360 | € 45.360,00 | |
c) | Suturatrice lineare monopaziente con lama con selettore dell'altezza del punto variabile, non precaricata, linea sutura 81 mm. | 105 | € 10.815,00 | |
d) | Caricatore per suturatrice lineare monopaziente con lama e punto altezza variabile, linea sutura 81 mm. Altezza del punto chiuso regolabile 1,5/1,8/2 mm e due triple file di punti in titanio. | 135 | € 20.655,00 | |
10 | Suturatrici lineari articolabili monouso senza lama, linea di sutura 55 mm, punti in titanio varie misure, stelo malleabile 30 gradi, rotante 95 gradi e testina articolabile 80 gradi. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 9 | € 3.069,00 | |
11 | a) | Suturatrici lineari con testina articolabile e rotante, monouso senza lama, linea di sutura 30 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 24 | € 9.120,00 |
b) | Suturatrici lineari con testina articolabile e rotante, monouso senza lama, linea di sutura 55 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 24 | € 9.120,00 | |
12 | a) | Suturatrici circolari curve monouso diametro esterno testina staccabile a profilo ribassato da 21 mm a 33 mm circa.Lunghezza circa 18 cm. La tolleranza ammessa per la lunghezza della suturatrice e della linea di sutura è del +/- 5 %. | 360 | € 135.000,00 |
b) | Suturatrici circolari curve monouso diametro esterno testina staccabile a profilo ribassato da 21 mm a 33 mm circa. Stelo nero antiriflesso. Lunghezza circa 28 cm. La tolleranza ammessa per la lunghezza della suturatrice e della linea di sutura è del +/- 5 %. | 60 | € 27.900,00 | |
13 | a) | Suturatrici circolari curve monouso diametro esterno testina staccabile da 21 mm a 33 mm circa. Lunghezza circa 22 cm. Testina ribaltabile nelle misure da 25, 28, 31 e 33 mm, varie misure di punti. La tolleranza ammessa per la lunghezza della suturatrice e della linea di sutura è del +/- 5 %. | 90 | € 45.810,00 |
b) | Suturatrici circolari curve monouso diametro esterno testina staccabile da 21 mm a 33 mm circa. Lunghezza circa 35 cm. Testina ribaltabile nelle misure da 25, 28, 31 e 33 mm, varie misure di punti. La tolleranza ammessa per la lunghezza della suturatrice e della linea di sutura è del +/- 5 %. | 90 | € 45.810,00 | |
14 | Applicatori multipli di clips in titanio monouso, precaricati, per chirurgia open, misure piccola, media e grande | 780 | € 42.900,00 | |
15 | Applicatori multipli di clips in titanio monouso, precaricati, per uso laparoscopico, diametro stelo 10/12 mm. Varie misure di clips. | 150 | € 18.450,00 |
16 | Applicatori multipli di clips in titanio monouso, precaricati per uso laparoscopico, diametro stelo 5 mm. | 21 | € 4.389,00 | |
17 | Applicatori multipli di clips, per uso laparoscopico, monouso, con 20-30 punti di fissaggio riassorbibili. | 90 | € 31.590,00 | |
18 | Applicatori di clips elicoidali in titanio, monouso, per uso laparoscopico, 30 clips per la fissazione di materiale protesico. | 21 | € 4.179,00 | |
19 | a) | Suturatrici lineari rette monopaziente senza lama, linea di sutura da 30mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 9 | € 1.602,00 |
b) | Caricatori per suturatrici lineari monopaziente senza lama, linea di sutura da 30 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 9 | € 756,00 | |
c) | Suturatrici lineari rette monopaziente senza lama, linea di sutura da 60mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 9 | € 1.602,00 | |
d) | Caricatori per suturatrici lineari monopaziente senza lama, linea di sutura da 60 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 9 | € 756,00 | |
e) | Suturatrici lineari rette monopaziente senza lama, linea di sutura da 90mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 9 | € 1.674,00 | |
f) | Caricatori per suturatrici lineari monopaziente senza lama, linea di sutura da 90 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 9 | € 756,00 | |
20 | a) | Suturatrici lineari rette monopaziente senza lama, linea di sutura da 45 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 30 | € 8.490,00 |
b) | Caricatori per suturatrici lineari monopaziente senza lama, linea di sutura da 45 mm, punti in titanio varie misure. La tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura è del +/- 5%. | 30 | € 3.990,00 | |
21 | a) | Suturatrici monouso per chirurgia proctologica, altezza punto da 0,75 a 1,5 mm, diam. punto 4x5,5 mm (complete di dilatatore anale, otturatore, anoscopio fenestrato e uncino per trazione dei fili della borsa di tabacco). | 420 | € 220.500,00 |
b) | Suturatrici monouso per chirurgia proctologica, altezza punto da 1,00 a 2,5 mm, diam. punto 4x5,5 mm (complete di dilatatore anale, otturatore, anoscopio fenestrato e uncino per trazione dei fili della borsa di tabacco). | 15 | € 7.875,00 | |
22 | Suturatrici monouso per chirurgia proctologica con testina staccabile, stelo con fori, a due altezze di punti, da 3,5 e 4,8 mm (complete di kit con anoscopio con tacche di riferimento, trasparente e fenestrato). | 9 | € 4.725,00 | |
IMPORTO TRIENNALE MASSIMO DI SPESA (XXX XXXXXXX) | € 1.583.772,00 |
Art. n. 6
Deposito cauzionale definitivo
La Ditta appaltatrice, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che L’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire – presso Azienda Sanitaria, ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo.
L’ammontare del Deposito è pari al 10% o più dell’importo di ciascun contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di € 40.000,00.
Art. n. 7 Revisione prezzi
Il corrispettivo del contratto, la cui aggiudicazione sia stata individuata su valori assoluti, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa che sono sottoposti, a partire dal secondo anno, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente.
Il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, secondo le seguenti modalità:
• entro, e non oltre, il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del 1° anno contrattuale, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può
inoltrare all’altro contraente istanza di variazione del prezzo, prevista dall’art. 115 del D. Lgs n.163/2006, accompagnata da documentazione dimostrativa della variazione richiesta, costituita dalle pubblicazioni di cui all’art. 7, comma 4 lettera c) e del comma 5, o, in mancanza, dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese precedente;
• la variazione di prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici- intervenuta nell’anno precedente a quello dell’istanza – ed ha effetto dal primo giorno dell’anno successivo di validità del contratto;
• ai sensi dell’art. 115 del D. lgs n. 163/2006 la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall’esito della quale viene definito il nuovo prezzo.
Art. n. 8 Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D. Lgs. 163/06.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria.
Con il deposito del contratto di subappalto, la ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).
Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Azienda Sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
I subappaltatori trasmettono alla Azienda Sanitaria, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
L’Azienda Sanitaria provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
Art. n. 9 Cessione del credito
Per le cessioni dei crediti derivanti dai contratti si applicano integralmente le disposizioni previste dall’art.117 del D.lgs.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. n. 10 Variazioni soggettive
E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs 163/06.
PARTE II L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. n. 11 Esecuzione del contratto
La Ditta appaltatrice è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione la Ditta appaltatrice è tenuta alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.
Gli eventuali oneri rimangono a carico dell’aggiudicataria la quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, siano conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono.
La prestazione a carico della Ditta appaltatrice dovrà essere eseguita sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dalla Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
La Ditta appaltatrice dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini via telefax e con altri strumenti informatici richiesti dalle Aziende Sanitarie. L’Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile.
Art. n. 12
Consegne e accettazione di beni
Le consegne dovranno avvenire nell’orario e presso i locali indicati nell’ordine/presso il Magazzino Unico sito in xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX). La Ditta appaltatrice dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all’ordine, alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta. di cui alle schede tecniche ed alla eventuale campionatura presentata, che sarà conservata dalla Azienda Sanitaria ai fini di eventuali verifiche di rispondenza.
La Ditta appaltatrice si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi comunitari in tema di informazione alle Autorità competenti, stabiliti all’art. 13 e 13-bis del D.Lgs n. 37/2010.
La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell’Azienda Sanitaria, nel quale dovranno, tra l’altro, essere indicati:
- la data di consegna
- il numero e data ordine
- quantità e descrizione dei beni consegnati
La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla Azienda Sanitaria.
In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell’ordine, la
S.A. potrà applicare una penale a carico della Ditta appaltatrice con le modalità previste dal presente Capitolato.
La Ditta appaltatrice deve effettuare le consegne, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).
I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore a 2/3 rispetto alla complessiva validità del prodotto.
L’eventuale programma di consegne dei beni, dovrà essere concordato con le competenti strutture della Azienda Sanitaria.
In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura dell’ Azienda Sanitaria, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 2 giorni dal ricevimento della richiesta.
A seconda della complessità dell’oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna.
In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione, entro le 48 ore dalla contestazione.
Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell’ambito di singole consegne.
Ai sensi dell’art.38 comma 4 del D.lgs 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese, qualora richiesto dalla Azienda Sanitaria.
Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.
Art. n. 13
Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
L’accettazione definitiva dei beni, salvo i diritti di garanzia, ha luogo a seguito dell’effettivo impiego dei beni forniti presso il Servizio utilizzatore.
L’accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera l’impresa dalla responsabilità per eventuali vizi o difetti, non rilevati o rilevabili al momento dell’accettazione, e rilevati entro il termine di garanzia.
La S.A. si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dalla Ditta appaltatrice.
Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della Ditta appaltatrice, qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del la Ditta appaltatrice e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
Qualora la Ditta appaltatrice non provveda al ritiro della merce in eccedenza o che presenti difetti e discordanze dopo 30 (trenta) giorni dalla segnalazione l’Azienda Sanitaria contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese della Ditta appaltatrice, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax.
La Ditta appaltatrice dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o che presentino difetti e discordanze, concordando con la S.A. le modalità del ritiro. La Ditta appaltatrice non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 30 giorni lavorativi di deposito garantiti.
Art. n. 14
Modalità di fatturazione e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte di ogni Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare:
a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate;
b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine;
c) l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali;
Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 90 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dal protocollo generale dell’Azienda Sanitaria; tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell’art. 7 del D. X.xx. 231/02. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la merce sia stata regolarmente consegnata accettata e collaudata e i servizi regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza così determinati: tasso di riferimento di cui all’art. 5 c. 1 del D. X.xx. 231/02 maggiorato di tre punti. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura.
L’Azienda Sanitaria a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, nella prestazione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali( art. 1460 cc. ).
La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010,
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta
appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato della Ditta.
Art. n. 15 Garanzie sul prodotto
La Ditta appaltatrice garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti per tutto il periodo della garanzia contrattuale decorrente dalla data di accettazione o collaudo.
Tutti i vizi e difetti che si manifestassero in corso di fornitura e nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese della Ditta appaltatrice entro 30 giorni dalla data di denuncia, da parte della S.A., dei vizi e difetti riscontrati.
La denuncia dei vizi e difetti riscontrati deve essere effettuata da parte della S.A. entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi.
Art. n. 16 Coperture Assicurative
La Ditta aggiudicataria dovrà possedere idonee coperture assicurative per eventuali danni diretti ed indiretti causati all’Azienda Sanitaria e/o terzi connessi all’espletamento della fornitura.
PARTE III
LE CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE
Art. n. 17 Penalità
L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità nei seguenti casi :
• esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni;
• ritardo nella consegna dei prodotti;
• ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, i suddetti prodotti verranno restituiti al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente, se trattasi di necessità urgenti, o, comunque, entro il termine
massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, con altri di qualità e quantità richiesti.
Le penali per ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sono le seguenti:
a) per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini previsti, una penale pari ad € 100,00=, per i primi 30 giorni consecutivi e di € 150,00=, per i successivi 15 giorni;
b) per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, rispetto ai termini previsti, una penale pari al 5% dell’importo del materiale non sostituito in tempo utile.
L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:
• sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
• ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria;
• in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 6.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.
La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c).
L’ Azienda Sanitaria. avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Art. n. 18 Risoluzione del contratto
L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento della Ditta appaltatrice agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con lettera raccomandata A.R. o telefax, un termine per adempiere non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.
L’Azienda Sanitaria, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice, con lettera raccomandata A.R. o telefax, nei seguenti casi:
• frode nella fornitura;
• grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi;
• mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• consegna dei prodotti in violazione del termine massimo di ritardo, stabilito in 30 giorni;
• accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara;
• perdita, da parte del Ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara , relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• cessazione dell’attività, fallimento,
• subappalto non autorizzato;
• mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
• morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione.
L'Azienda sanitaria potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa , in danno all’Impresa inadempiente.
Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d’impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.
Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
Art. n. 19 Recesso unilaterale
L’Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art. 21- sexies L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R. o via telefax.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area Vasta o attivata una convenzione Consip per l’affidamento di fornitura analoga a quella oggetto della gara, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la Ditta, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’ art.1373 – II comma – del Codice Civile.
PARTE IV
LE NORME FINALI
Art. n. 20 Trattamento dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali,
le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della fornitura.
L’Azienda Sanitaria, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dall’Azienda Sanitaria.
In ogni caso l’Azienda Sanitaria, aderendo al contratto con l’emissione dell’ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dalla Ditta appaltatrice all’Azienda Sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 13/05/1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Si informa che i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono: personale della Azienda Sanitaria implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/90.
Art. n. 21 Comunicazioni
Le comunicazioni concernenti l’esecuzione del contratto possono essere effettuate dall’Azienda Sanitaria sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata, indirizzate – ove non espressamente indicata altra sede, per il procedimento di cui volta per volta si tratta – alla sede legale o con consegna diretta al rappresentante legale munito di idonea procura o ad un suo incaricato, attestata da apposita ricevuta firmata e datata.
Le comunicazioni della Ditta appaltatrice possono essere effettuate dalla stessa sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata.
Le comunicazione dovranno essere indirizzate a: Azienda ULSS N. 7, xxx Xxxxx, 00 – 00000 XXXXX XX XXXXXX (XX).
Art. 22 Spese contrattuali
Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. n. 23 Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l’Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.
Art. n. 24 Clausola finale
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(X.xx Dott. Livio DAL CIN)
LDC/YC/UT
La Ditta partecipante dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato Speciale, che sono state rilette, di averne compreso la portata e gli effetti, e di accettarle senza riserve e condizioni assieme a quanto contenuto anche nella lettera di invito alla procedura ristretta.
DATA
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (GENERALITA', QUALIFICA E FIRMA)