REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4 | Capitolato Speciale d’Appalto |
FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE DI ARMADI MOBILI COMPATTABILI A MOVIMENTAZIONE ELETTROMECCANICA PRESSO GLI ARCHIVI UBICATI AL PIANO INTERRATO DELLA NUOVA SEDE DEGLI ASSESSORATI DELLA REGIONE PUGLIA
IN XXX XXXXXXX, 00 - XXXX
CUP: B93J02000200002 CIG: 4840771A97
I Progettisti:
Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX XXXXXX – Tel. 0000000000 – mail x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx Dr. Xxxxxxx XXXXXXXX – Tel. 0000000000 – mail x.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx
Il Responsabile del Procedimento:
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx – Tel 000.0000000 – mail: x.xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx
Dicembre 2012
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
COMUNE DI BARI: NUOVA SEDE DEGLI ASSESSORATI DELLA REGIONE PUGLIA ALLA XXX XXXXXXX, 00 XX XXXX.
OGGETTO: fornitura, posa in opera e installazione di armadi mobili compattabili a movimentazione elettromeccanica presso gli archivi ubicati al piano interrato della nuova sede degli assessorati della Regione puglia in xxx xxxxxxx, 00 - xxxx
ENTE APPALTANTE: REGIONE PUGLIA – Servizio LL.PP.
Descrizione Fornitura | Sviluppo complessivo (m.) | Prezzo unitario stimato (IVA esclusa) | Importo a base di appalto |
Fornitura e installazione di armadi compattabili del tipo a movimentazione elettromeccanica, compreso di progettazione esecutiva cantierizzata. | 24.298 | € 55,00 | € 1.336.368,00 |
Oneri della sicurezza | € 20.000,00 | ||
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI APPALTO | € 1.356.368,00 |
Responsabile del Procedimento: Xxx. Xxxxxxx XXXXXXX
Progettisti: Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX XXXXXX - Dr. Xxxxxxx XXXXXXXX
Direttori dell’Esecuzione: Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX XXXXXX - Dr. Xxxxxxx XXXXXXXX Coordinatore della sicurezza in fase di progetto:
Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX XXXXXX - Dr. Xxxxxxx XXXXXXXX Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:
Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX XXXXXX - Dr. Xxxxxxx XXXXXXXX
Impresa esecutrice: ...................................................................................
Direttore tecnico di cantiere: ......................................................................
BARI, lì dicembre 2012
TITOLO 1 – GARA D’APPALTO
ART. 1 PREMESSA
1. Il presente “Capitolato Speciale di Appalto” definisce e disciplina il rapporto tra Amministrazione Committente e l’Aggiudicatario in relazione alle caratteristiche specifiche dell’oggetto della fornitura. È allegato al presente documento, di cui fa parte integrante e sostanziale, il “Capitolato Tecnico”. Tutti i punti del presente “Capitolato Speciale di Appalto” saranno recepiti integralmente nel Contratto che sarà stipulato con l’Aggiudicatario nelle modalità quivi illustrate.
L’immobile è sottoposto a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
ART. 2 OGGETTO
1. L'appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di armadi compattabili a movimentazione elettromeccanica presso gli archivi ubicati al piano interrato della Nuova Sede degli Assessorati della Regione Puglia sita in xxx Xxxxxxx, 00 - XXXX.
2. L’appalto comprende la fornitura e relativo montaggio in opera a regola d’arte, il trasporto, carico e scarico materiali, movimentazione al piano, incluso altresì lo smaltimento degli imballi e le prove di funzionalità. I materiali e i singoli prodotti, oggetto di fornitura, dovranno corrispondere per quantità, qualità e caratteristiche, a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, secondo le condizioni stabilite nella documentazione di gara e nei relativi documenti allegati, dei quali l’Appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
3. Tutti i prodotti devono rispondere alle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata contrattuale.
4. Ciascun prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l’uso certificato di materie prime non nocive ed ecocompatibili.
ART. 3 IMPORTO DELL’APPALTO
1. L’importo complessivo dell’appalto a base di gara ammonta ad € 1.336.368,00 (escluso IVA) oltre gli oneri per la sicurezza di € 20.000,00 (escluso IVA) non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e comprende:
la progettazione esecutiva cantierizzata;
la fornitura degli scaffali compattabili;
i costi relativi all’imballaggio, al trasporto in sito, al carico e scarico mezzi di trasporto, movimentazione al piano, disimballaggio, montaggio in opera, rimozione e smaltimento dell’imballaggio;
ogni altro onere e magistero necessario a fornire il sistema di archiviazione perfettamente funzionante e pronto all’uso.
ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura.
Ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il contratto è stipulato interamente a misura. L’importo contrattuale, risulta, pertanto, dalla contabilizzazione delle forniture in opera degli archivi compattabili nelle quantità espresse nel capitolato tecnico valutate ai prezzi unitari scontati della percentuale di ribasso espressa in sede di offerta dall’Appaltatore. L’importo contrattuale definitivo risulterà dalla contabilizzazione delle quantità effettivamente installate con eventuali variazioni in aumento o diminuzione disposte secondo quanto previsto dal punto 3. comma 4 del Disciplinare di Gara.
Non è previsto l’istituto della revisione prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 comma 4 del C.C.
2. Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente Capitolato, niente escluso ed eccettuato.
ART. 4 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
1. La fornitura oggetto di appalto è dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico e negli elaborati grafici a base di appalto, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dell’Esecuzione.
2. La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati tecnici allegati alla documentazione di gara.
3. Per tutti i particolari si rimanda al capitolato tecnico, già citato.
4. Gli elaborati di cui al progetto esecutivo cantierabile dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 e UNI CEI ISO 31 nonché alla norma UNI 4546.
ART. 5
TIPO E MODALITÀ DELL’APPALTO
1. La gara di Appalto Pubblico di fornitura viene effettuata mediante le modalità specificate nel “Bando e Disciplinare di Gara”.
ART. 6
ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
1. L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti gli altri documenti che fanno parte integrante di quest’ultimo, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del Contratto d’Appalto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e s.m.i., l’Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
4. L’Appaltatore non può fare eccezione alcuna o richiedere compensi aggiuntivi di alcun tipo rispetto all’importo totale di contratto risultante dal totale complessivo di offerta in quanto, assumendo l'esecuzione della fornitura, riconosce di:
aver preso piena conoscenza del presente Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti da esso citati e/o ad esso allegati ed obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
essersi recato sul posto ed avere preso conoscenza dei luoghi in cui deve essere eseguita la fornitura e posa in opera del sistema di archiviazione in oggetto;
avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi offerti in sede di gara;
giudicare,compiuti i propri calcoli, remunerativi e di sua convenienza i prezzi offerti.
5. In particolare l’Aggiudicatario dichiara:
di avere la perfetta conoscenza, sia attraverso la visione delle planimetrie generali contenute negli allegati grafici che per avere compiuto i necessari riscontri in loco, dello stato, delle dimensioni, dell’accessibilità della viabilità di accesso agli edifici in cui dovrà essere posta in opera la fornitura;
di aver preso visione del DUVRI e/o del PSC redatto dalla Stazione Appaltante, che tale documento potrà essere aggiornato dalla Regione Puglia, anche su proposta dell’Aggiudicatario, in caso di modifiche tecniche, logistiche ed organizzative incidenti sulle modalità realizzative della prestazione e che potrà essere integrato su proposta dell’Aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione.
6. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
7. L’offerta dell’Appaltatore, così come risultante dagli atti di gara, si intende fissa, invariabile ed indipendente sia da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore stesso non abbia tenuto presenti, sia da qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo della mano d’opera e dei materiali offerti dall’appaltatore secondo i propri criteri di calcolo, a sua discrezione e convenienza, assumendosi lo stesso appaltatore le responsabilità ed il rischio di impresa.
ART. 7
VARIANTI, DISPOSIZIONI SUI PREZZI E LORO VALIDITÀ, REVISIONE DEI PREZZI
1. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Istituto, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della Fornitura. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal
R.U.P. o dal soggetto titolare del potere di spesa.
2. Nei casi di cui al comma 1°, l’Amministrazione appaltante può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo
3. complessivo previsto dal Contratto che l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, l’Amministrazione appaltante procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al Contratto originario, dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatore.
4. L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1° e 2°, alle stesse condizioni previste nel presente appalto.
5. In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Istituto e che il Direttore dell’Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente appalto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
6. Per l’eventuale esecuzione di forniture non previste e per le quali non fosse indicato il relativo prezzo unitario si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma delle vigenti leggi o, se possibile, interpolando o estrapolando i prezzi unitari allegati.
ART. 8
ELABORATI ALLEGATI AL BANDO DISCIPLINARE D’APPALTO
1. Risultano allegati il presente Capitolato Speciale di Appalto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, gli elaborati nel seguito elencati:
1. Relazione descrittiva e computo estimativo;
2. Il Prospetto economico;
3. Capitolato Tecnico;
4. Fac-Simile Istanza Partecipazione e dichiarazione unica;
5. Fac-Simile dichiarazione art. 38;
6. Fac-Simile Offerta Economica;
7. Disposizioni contrattuali;
8. Planimetria archivi piano interrato;
9. Modello GAP;
10. D.U.V.R.I.
2. Quanto contenuto nel presente documento e negli elaborati allegati definiscono in modo esauriente la fornitura e messa in opera oggetto della presente gara in modo da consentire all’Aggiudicatario la valutazione dell'ammontare della fornitura e posa in opera tali da formulare la propria offerta su quotazioni giudicate remunerative e di propria convenienza.
TITOLO 2 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTRATTO
ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’Aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva con le modalità e secondo quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. La cauzione, a scelta dell’Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (art. 75 comma 4 del D.lgs n. 163/2006).
4. La cauzione verrà svincolata dopo che il Contratto avrà avuto piena esecuzione, quanto consti che l’Aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con la Stazione Appaltante a meno che, diversamente, la cauzione medesima debba essere incamerata a titolo di penale. Lo svincolo sarà disposto in base a domanda dell'Aggiudicatario nella quale egli dichiari di non aver altro da pretendere dall'Amministrazione in dipendenza dell'Appalto in argomento.
ART. 10
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
1. L’Appaltatore si obbliga, con la partecipazione alla Gara di Appalto, ad eseguire la fornitura e posa in opera di cui sopra secondo le modalità esecutive che nel corso della fornitura e messa in opera gli verranno indicate dalla Direttore dell’Esecuzione e nella piena osservanza delle disposizioni:
del presente Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati;
della Legge n. 55 del 19/03/1990 e s.m.i., riguardante la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, come modificato dalla L. 106/2011, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal disciplinare di gara per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione;
del D.P.R. . 207/2010 e s.m.i.;
del D. Lgs n.81 del 09/04/2008 “Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro” e s.m.i. nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D. Lgs. 277/91 ed alla legge 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), nonché alle disposizioni regionali vigenti per ciascuna materia;
del D.M. n. 37 del 22/01/2008 “Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici“ e s.m.i.;
di tutte le disposizioni del locale corpo dei Vigili del Fuoco e dei regolamenti e prescrizioni dell'A.S.L. e altri Enti di vigilanza.
2. L’Aggiudicatario è, infine, tenuto ad osservare e far osservare dai suoi operai e dipendenti le disposizioni d’ordine interno, che fossero comunicate dalla Amministrazione Committente.
3. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
4. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Amministrazione appaltante - pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione dell’intervento (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 915/82 e s.m.i. o impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.
6. L'esecuzione dell'appalto è disciplinata anche, fatto salvo quanto in contrasto con la normativa vigente al momento del presente Appalto, dai seguenti documenti:
- la normativa che si desume dalle "LEGGI CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA " n. 575 del 31.05.1965, n. 646 del 13.09.1982, n. 726 del 12.10.1982, n. 936 del 23.12.1982, n. 55 del 19.03.1990 e D.L. n. 76 del 13.03.1991 dal D.L. n. 490 dell'08.08.1994 e successive modifiche, ed, in particolare, dal D.P.R. n. 252 del 3.06.1998 e dalla recente legge 136/10 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la normativa in materia di lotta contro il lavoro nero, con particolare riguardo alla legge n. 248 dell'11 agosto 2006 e successive circolari di attuazione degli enti preposti al controllo, e la normativa per l’emersione del sommerso ai sensi del D.L. 210/2002 convertito in legge 266/2002;
- all’Amministrazione appaltante è riconosciuta la facoltà di controllare o di far controllare nel corso della Fornitura, la qualità, il tipo di materiale impiegato e le modalità di esecuzione, con riferimento alle condizioni del presente capitolato speciale e del capitolato tecnico con diritto di revocare l'appalto quando tali condizioni non risultassero osservate.
ART. 11
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. L’Amministrazione Committente, redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e/o il Documento Unificato di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 “Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro” e s.m.i.; questi verranno allegati al contratto di Appalto e messi a disposizione dell’Appaltatore almeno 30 giorni prima dello svolgimento della necessaria riunione di Cooperazione e Coordinamento che dovrà precedere l’avvio dell’esecuzione del contratto.
2. L’appaltatore, entro 15 giorni consecutivi dalla comunicazione dell’aggiudicazione, deve predisporre e consegnare alla D.L. o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella Fase di Esecuzione, un Piano Operativo della Sicurezza (POS) ai sensi dell’art. 17 c.1 lett. a) del D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del DUVRI e/o del PSC.
3. Il POS prodotto dall’appaltatore e l’eventuale PSC e/o DUVRI elaborato dall’Amministrazione, formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. L’impresa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, ivi incluso, all’esecuzione dell’Appalto di che trattasi, l’utilizzo di attrezzature di impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro.
5. L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal Documento di Valutazione dei Rischi redatto dall’Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L’impresa ha inoltre l’obbligo di comunicare all’Amministrazione i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività che vengono introdotti nell’ambiente ove l’impresa esegue la prestazione.
ART. 12
OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO, SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO
1. L’impresa si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e categoria e ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o verso il personale utilizzato per l’installazione e il montaggio derivanti da disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione Committente dell’osservanza di tutte le disposizioni normative e retributive contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai sensi di legge parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto.
3. Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è ammesso il subappalto. La quota parte subappaltabile deve essere in ogni caso non superiore al 30% (trenta percento). E’ fatto divieto all’Appaltatore, sotto pena di risoluzione del Contratto, di subappaltare in tutto o in parte la fornitura e le prestazioni oggetto del presente Capitolato, salvo specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Committente, dietro richiesta effettuata dall’Appaltatore.
4. Al fine dell’autorizzazione e prima dell’affidamento del subappalto, l’Appaltatore dovrà presentare richiesta scritta all’Amministrazione, indicando l’impresa subappaltatrice. L’Amministrazione a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 3 comma 7,8 e 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto. In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
5. La cessione totale o parziale del contratto è vietata ed è nulla di diritto. Nel caso di cessione totale o parziale del contratto l’Amministrazione risolverà il contratto sottoscritto con l’Appaltatore, con contestuale incameramento della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa per maggior danno arrecato.
6. L’Amministrazione non provvederà a pagare direttamente al subappaltatore l’importo dei servizi da questi eseguiti. Inoltre, l’Aggiudicatario è tenuto, entro 20 (venti) giorni per ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, ad inviare all’Amministrazione copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti di volta in volta ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
7. L’Aggiudicatario resta il solo completo responsabile a tutti gli effetti come se all’esecuzione delle opere subappaltate avesse provveduto direttamente.
TITOLO 3 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA
ART. 13
TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA, TERMINI, PENALI, PROROGHE
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito alla consegna dei Lavori, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore (art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.).
2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori: in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione dei Lavori, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l’Appaltatore potrà chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso potrà essere accolta o meno dalla Stazione Appaltante. In caso di accoglimento l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati dall’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’Appaltatore avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre dall’art. 153 del
D.P.R. n. 207/2010.
5. Il termine utile entro il quale l’Aggiudicatario deve ultimare le opere di fornitura e posa in opera degli arredi è quello indicato in sede di offerta, a decorrere dalla firma del Contratto di Appalto.
6. L’Aggiudicatario è tenuto ad iniziare la fornitura e posa in opera subito dopo che ne avrà ricevuta la consegna e dovrà svilupparli con regolarità ed attività, in modo che il progresso ed avanzamento di essi sia proporzionale al tempo disponibile per dare i lavori stessi completi.
1. In caso di ritardo rispetto ai termini, sarà applicata all'importo dei lavori una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sulla data di ultimazione della fornitura e posa in opera, come descritto nel successivo art. 28.
2. Le penali non potranno eccedere l’importo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui all’Art.
3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Committente di risarcimento del maggior danno da essa subito. L’Amministrazione Committente si riserva, in caso di ritardo anche parziale, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C.
3. La fornitura e posa in opera non potrà essere sospesa. Eventuali domande di proroga da parte dell’Aggiudicatario per essere esaminate, dovranno documentare in modo sufficiente i giorni di inattività per fatti non imputabili all’Appaltatore, per causa di forza maggiore.
ART. 14
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E PERSONALE DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30 (trenta) per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente appalto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
- che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
- che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, come modificato dalla L. 106/2011, e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Amministrazione appaltante apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
- copia autentica del contratto di subappalto;
- la certificazione, resa dall’Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla lex specialis in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall’art. 38 del Codice, come modificato dalla L. 106/2011, e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
- la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- copia del documento di valutazione dei rischi ad opera del subappaltatore.
5. L’Amministrazione appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
7. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l’Istituto provvede ai sensi dell’art. 31, comma 5° del Codice.
8. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all’impresa capogruppo indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell’ambito dell’Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
9. L’affidamento della Fornitura da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 118, comma 2°, numero 4, e comma 5° del Codice.
10. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell’Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere all’Istituto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Istituto a favore di esso Appaltatore, il documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del subappaltatore entro il termine predetto, l’Istituto provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’Appaltatore medesimo, salvo quanto previsto dal comma che segue.
11. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità delle attività eseguite dal subappaltatore, e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dell’Esecuzione, l’Istituto sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’Esecuzione.
12. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
13. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 15
VERIFICHE PRELIMINARI E DISEGNI DI MONTAGGIO
L’Appaltatore, dopo aver preso le direttive dalla Direzione dei Lavori circa il posizionamento del sistema di archiviazione nei locali adibiti ad archivi, prima di eseguire la fornitura e posa in opera dei medesimi ed entro gg.15 dalla consegna dei locali, è tenuto a:
verificare l’adeguata resistenza del contorno architettonico (pavimentazioni, pareti,o qualsiasi altro componente edile al quale gli arredi vengono fissati) agli sforzi e sollecitazioni prodotti durante l’uso dei prodotti;
provvedere alla acquisizione delle informazioni necessarie alla segnalazione con tracciamento visibile, nelle zone interessate alla posa e fissaggio degli armadi compattabili, di qualsiasi canalizzazione/impianto in traccia o comunque non visibile, per evitare possibili danni agli stessi durante la fase di installazione degli impianti.
Sulla base di quanto sopra, dovrà presentare al Direttore dei Lavori per la preventiva approvazione, il progetto costruttivo (composto di grafici e disegni o immagini illustrativi della fornitura) conforme alle richieste formulate, con l’indicazione puntuale di tutte le caratteristiche e di tutti gli elementi costitutivi. La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di chiedere le precisazioni, le verifiche e le integrazioni che riterrà opportune ai fini del buon esito della fornitura. Tutti gli elaborati costituenti il progetto costruttivo dovranno essere consegnati in triplice copia cartacea ed in formato digitale (dwg). Tutti gli elaborati costituenti il progetto costruttivo dovranno essere approvati dalla D.E. e solo dopo tale approvazione potranno iniziare le operazioni di fornitura e posa in opera degli armadi compattabili.
Si precisa che tale approvazione non corresponsabilizza minimamente né la Amministrazione Committente né la D.E.:
sul buon funzionamento della fornitura e posa in opera degli armadi compattabili;
sulla rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prescrizioni contenute nel presente documento e in tutti i documenti ad esso allegati forniti in sede di Gara di Appalto;
sul collaudo in corso d'opera e finale.
I disegni inoltre dovranno essere aggiornati, a cura dell’Appaltatore, con le eventuali varianti.
Durante la fornitura e posa in opera l’Amministrazione Appaltante potrà eseguire verifiche e prove preliminari sui sistemi di archiviazione compattabile. Ove venissero riscontrate discordanze e difformità nell’esecuzione della fornitura in contrasto con le caratteristiche prescrizioni contenute nel presente Capitolato e in tutti i documenti ad esso allegati e con il progetto costruttivo approvato, la D.E. ordinerà all’Appaltatore di eseguire le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie prima dell’emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori.
L’Appaltatore rimane responsabile delle carenze che abbiano a riscontrarsi in seguito o dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia come stabilito nel successivo art. 25.
ART. 16
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI
INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DEL FORNITORE O DEL SUBAPPALTATORE
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Esecutore del Contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo periodo, del Codice.
3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dall’Istituto, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la cauzione di cui al punto 9 dell’art. 14 del Disciplinare di Gara quando l’importo contrattuale residuale dovuto all’Esecutore del contratto o al subappaltatore non risulti più sufficiente a compensare eventuali inadempienze nel pagamento delle retribuzioni.
5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.
ART. 17
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Direttore dell’Esecuzione è il tecnico incaricato dall’Amministrazione appaltante in fase di indizione della gara.
2. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’appalto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente capitolato speciale e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. L’Amministrazione appaltante può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.
5. Il D.E. avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che ritenesse inadatti all'esecuzione della fornitura o all'adempimento di mansioni che la ditta intendesse affidare. Egli fornirà alla ditta, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento degli interventi o a richiesta dell'impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento della Fornitura, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente al D.E. le opportune istruzioni in merito ed a rimuovere senza compenso alcuno quanto avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.
6. Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si debba constatare che nel contratto, capitolato o disegni non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche o di materiali, ecc..., necessari, a giudizio del D.E., alla regolare esecuzione del manufatto ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, la Ditta è tenuta a fornire i materiali ed eseguire le opere relative in conformità agli ordini che in proposito impartirà il D.E. alle stesse condizioni contrattuali e senza che ad essa Ditta spetti alcun particolare compenso.
7. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente appalto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
ART. 18
AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO – AVVIO DELLA PROCEDURA DI FORNITURA IN OPERA - PROGRAMMA OPERATIVO DELLA FORNITURA - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI
1. L’aggiudicazione definitiva, che non equivale ad accettazione delle offerte, acquista efficacia solo dopo le verifiche di legge, ad eccezione delle verifiche previste all’art 48 D. Lgs. n.163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. esse saranno effettuate al termine dei lavori della Commissione di Gara e saranno disposte con provvedimento dirigenziale. Si precisa che l’efficacia dell’aggiudicazione si avrà una volta effettuate, da parte dell’Amministrazione Appaltante, tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti, compresa la regolarità contributiva (INPS e INAIL ed eventuali altre Casse) accertata mediante la richiesta dei DURC.
2. L’efficacia della singola aggiudicazione definitiva, sarà disposta con determinazione dirigenziale e comunicata all’Aggiudicatario, anche a mezzo fax, entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della suddetta determinazione.
3. L’Appaltatore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, dovrà:
4. costituire la garanzia fideiussoria definitiva con le modalità e nella misura prevista dall’art. 113 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
5. depositare le eventuali spese accessorie a suo carico;
6. produrre l’ulteriore documentazione necessaria e/o prescritta nel Bando e Disciplinare di Gara.
7. L’Amministrazione Appaltante, qualora ne ravvisi la necessità e l’urgenza, potrà anticipatamente chiedere l’inizio della fornitura anche in pendenza dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ovvero della stipula del contratto.
8. I termini previsti dalla vigente normativa decorrono dalla data del contratto, che verrà stipulato, in ordine alle disposizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., solo a seguito della verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti, previa consegna della documentazione richiesta a seguito dell’aggiudicazione provvisoria e di quella definitiva, secondo la tempistica prevista dall’art. 44 del D. Lgs. 20.03.2010, n. 53.
9. In particolare, prima dell’avvio della procedura, l’appaltatore dovrà, altresì, comunicare le seguenti attività ed i seguenti nominativi:
- il nominativo del tecnico abilitato al quale sarà affidata la direzione del cantiere da parte della Ditta;
- il nominativo del tecnico abilitato al quale sarà affidata l’attuazione ed il controllo di esecuzione in cantiere dei piani di sicurezza, nonché le misure di prevenzione e protezione concordate con l’Istituto al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle eventuali diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera e le attività istituzionali dell’INPS, secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/2008;
- il nominativo del rappresentante la Ditta che sarà sempre in cantiere durante lo svolgimento operativo della fornitura e che sarà incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni del D.E.
10. esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
11. presentare al visto del Responsabile del procedimento e del D.E., il programma operativo della fornitura, tenendo presente che le modalità di esecuzione della Fornitura, i tempi e le zone di intervento dovranno essere concordate con il D.E. al fine di limitare le interferenze con l’attività delle altre aziende presenti nello stabile dell’Ente. Tale programma comprende le seguenti voci:
- Sequenza delle lavorazioni e, pertanto, delle zone di intervento interessate;
- Durata delle singole lavorazioni;
- Il numero degli operai impiegati per ogni lavorazione;
- Importo degli stati di avanzamento dell’esecuzione degli interventi alle scadenze temporali fissate dal programma, considerate le condizioni contrattuali dei pagamenti previste agli articoli seguenti.
al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, il D.E. d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dal Direttore dell’Esecuzione.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dal Direttore dell’Esecuzione.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso allo stabile;
- della riduzione o sospensione delle attività per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori.
Nel caso di sospensione della fornitura, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma della fornitura viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal
Direttore dell’Esecuzione, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
12. L’avvio dell’esecuzione della fornitura dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto dal codice e dal regolamento.
13. Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
14. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere l’avvio dell’esecuzione, che sarà certificato mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
15. L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio degli interventi e comunque entro cinque giorni dall’avvio degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile se previsto) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
16. L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio alla fornitura entro il termine improrogabile di giorni 20 (venti) dalla data del verbale di avvio della procedura fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo comma per la presentazione dei progetto esecutivo cantierabile della Fornitura.
17. Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore predisporrà a sua cura e spese i progetti esecutivi cantierabili delle Forniture da realizzare, completi di tutti i dettagli necessari per la comprensione degli stessi e della descrizione dei tipi e della marca dei materiali che intende utilizzare.
Tali progetti verranno presentati al D.E. per accettazione, rimanendo inteso che eventuali tempi per adeguare i predetti progetti a osservazioni e richieste dal D.E. non autorizzeranno l’appaltatore a pretendere proroghe (che per tale caso non potranno essere concesse) al tempo utile per la realizzazione dell’intervento.
Il D.E. provvederà a restituire gli elaborati firmati per accettazione con le dovute osservazioni e richieste di modifica, se necessarie.
E’ facoltà della Direzione dell’Esecuzione esonerare la Ditta dalla redazione di tali progetti, formalizzando detto esonero.
18. L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le forniture appaltate entro il termine di giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio.
19. Nel caso in cui le forniture in appalto fossero molto estese, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi la posa in opera o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
20. La data legale dell’avvio dell’esecuzione della fornitura, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di avvio dell’esecuzione parziale.
21. In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo della fornitura, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria degli interventi nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non
consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio della relativa fornitura indicato dal programma operativo della fornitura redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Direzione dell’Esecuzione, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione della fornitura ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione della fornitura.
22. Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.
23. Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
24. Non appena intervenuto l’avvio della procedura, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 10 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dalla fornitura, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
25. L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuto l’avvio della procedura, ad iniziarla, proseguendola poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di avvio della fornitura, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
26. La Direzione dell’esecuzione potrà disporre la sospensione della fornitura per uno o più periodi, fino ad un massimo complessivo di giorni 180 (centottanta); dette sospensioni, essendo espressamente previste nel presente Capitolato Speciale, non saranno computate tra quelle di cui agli articoli specifici di cui al Codice e al Regolamento di attuazione, che danno all'Appaltatore diritto di risoluzione del contratto qualora superino nel complesso il limite massimo di sei mesi. Analogamente le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente all’avvio della procedura, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole fasi di fornitura, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire gli interventi eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, delle forniture in opera non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa delle forniture sospese parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione della fornitura completa viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali
maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove, pertanto, secondo tale programma, la esecuzione delle forniture sospese possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dell’Esecuzione ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
ART. 19
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
1. L’appaltatore ha l'obbligo di affidare la Direzione Tecnica della Fornitura, agli effetti delle Leggi e Regolamenti vigenti, a un tecnico avente specifica competenza. Il nominativo designato dall’Aggiudicatario dovrà essere comunicato all’Amministrazione Appaltante e ottenere il preventivo benestare.
2. L’incaricato della Direzione Tecnica per conto dell’Aggiudicatario manifesterà, con apposita dichiarazione scritta da tenersi agli atti, l'accettazione dell'incarico conferitogli e dovrà essere sempre disponibile tutte le volte che la D.E. è in cantiere o venga richiesta la sua presenza. L’Aggiudicatario rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. L’Appaltatore dovrà assicurare la presenza sul luogo della fornitura, quando necessario e per tutto il tempo che intercorre tra il Verbale di Avvio e quello di Ultimazione, di un Assistente dei Lavori, adibito esclusivamente a compiti tecnici, amministrativi e di sorveglianza.
4. La misurazione della fornitura sarà eseguita in contraddittorio fra il D.E. e l’Aggiudicatario; i documenti dovranno essere redatti sugli appositi stampati e firmati dal Direttore dell’Esecuzione.
5. La Stazione Appaltante ha diritto di esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato del Direttore Tecnico della fornitura senza bisogno di addurre alcun motivo speciale e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all’Aggiudicatario o al suo Direttore Tecnico.
6. La fornitura dovrà essere eseguita secondo il Programma Lavori e le prescrizioni del Direttore dell’Esecuzione e nell'ordine e nei tempi da questa stabiliti sulla base dello svolgimento globale della fornitura e posa in opera; ciò anche se l'ordine suddetto non è il più conveniente per l’Appaltatore e senza che lo stesso possa dare luogo a richieste di compensi di alcun genere.
7. Il Direttore dell’Esecuzione si riserva la facoltà di ordinare l’esecuzione di alcune lavorazioni e sospenderne altre anche se iniziate, quando ciò fosse richiesto da particolari circostanze di luogo e di fatto, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi o prezzi diversi da quelli offerti in sede di Gara.
ART. 20 PAGAMENTI
1. Nei relativi Certificati di Pagamento in acconto redatti dal Direttore dell’esecuzione sarà applicata la detrazione dello 0,5%, sull’importo lordo di ciascuno Stato di Avanzamento, a garanzia degli obblighi previdenziali. Tale somma verrà liquidata dopo il Collaudo finale favorevole.
2. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.
3. La liquidazione del pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione, da parte dell’appaltatore nonché degli eventuali subappaltatori, della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. Il pagamento del prezzo avrà luogo esclusivamente mediante accredito in conto corrente intestato alla Società affidataria ai sensi della la legge n. 136 del 13/08/2010 ” Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” su presentazione di relativa fattura.
5. Nell’ipotesi di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese, sarà cura ed onere della capogruppo provvedere, unitamente alla fattura, alla produzione di dichiarazioni, rilasciate da ciascuna altra Società componente il raggruppamento, con cui si autorizza questa Amministrazione al pagamento nei confronti della sola capogruppo e si manleva L’Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito al riparto tra le diverse Società del raggruppamento del prezzo pagato dall’Amministrazione medesima.
ART. 21
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Se non diversamente specificato nel disciplinare di gara, i pagamenti in acconto verranno effettuati con l'avanzamento della Fornitura, in relazione alla quota parte delle forniture effettuate rispetto all'importo di aggiudicazione.
3. La contabilizzazione sarà effettuata con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.
4. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, risulti non inferiore ad Euro 300.000,00# (trecentomila/00).
5. Sull'importo dei singoli stati di avanzamento verrà applicata la ritenuta di garanzia dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a norma del regolamento.
6. Verranno, inoltre, dedotti gli importi relativi:
- all’applicazione delle penali previste dal presente capitolato speciale durante l’esecuzione della prestazione;
- alle somme pari al 40% del dovuto qualora l’Appaltatore, ditta associata o subappaltatrice risulti non rispettare le norme citate all’art.1.6 del presente Capitolato speciale.
7. Qualora a carico della ditta contraente risulti, successivamente alla aggiudicazione, una situazione di non regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali (incluse le casse edili ove previste) il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché della rata di saldo e l’eventuale svincolo anticipato delle ritenute di garanzia resta subordinato alla regolarizzazione del debito riscontrato.
In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di trattenere sulle somme dovute alla ditta aggiudicataria gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati.
8. I pagamenti saranno, altresì, subordinati alle verifiche previste dalla legislazione e dalle norme attuative in materia di disposizioni sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, in vigore al momento dell’indizione dell’appalto e che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dello stesso.
9. Qualora a carico della ditta appaltatrice risultino inadempienze, si procederà secondo i dettami di legge.
10. Le riserve di pagamento saranno applicate anche qualora le irregolarità di cui sopra risultino a carico dei subappaltatori/ lavoratori autonomi esecutori dell’appalto per conto della ditta contraente, per i quali la stessa resta unica responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante.
11. I termini di pagamento degli acconti sono quelli fissati dal Regolamento di attuazione.
12. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di fattura in originale e due copie intestate a Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Via delle Magnolie Z.I., ex ENAIP - Modugno – Bari, P. IVA e C.F. 80017210727.
13. Tali fatture dovranno essere corredate di apposita dichiarazione relativa alla regolarità contributiva (D.U.R.C.), di data non anteriore a 30 gg da quella della fattura stessa.
14. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione della prestazione.
15. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dell’Esecuzione, verranno compresi negli stati di avanzamento per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dal regolamento.
16. La rata di saldo corrispondente all'importo delle somme trattenute per garanzia e risultante dall’effettiva liquidazione, sarà corrisposta a norma del codice e del regolamento, al termine del servizio biennale di manutenzione a decorrere dalla data di ultimazione della fornitura.
17. A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'Appaltatore, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.
18. Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.
ART. 22
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE E RESPONSABILITÀ
1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto a regola d’arte con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
2. l’Appaltatore nomina, prima dell'inizio della fornitura in cantiere, il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato. L'Appaltatore dovrà fornire alla D.E. apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
3. Sono a carico dell’Appaltatore le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente per quante volte occorra, oltre che gli obblighi e oneri seguenti:
la sorveglianza del sistema di archiviazione fornito e posato in opera e di tutti i materiali giacenti in cantiere sia di giorno che di notte col personale necessario onde evitare danni o manomissioni anche da parte di operai di altre imprese che debbono eseguire i lavori affidati alle medesime, nei locali in cui è eseguita la fornitura e posa in opera, tenendo sollevata l’Amministrazione Appaltante da qualsiasi responsabilità o controversia in merito;
La fornitura di campionature di materiali o di lavorazioni, eventualmente già in sede di esame delle offerte, da depositarsi, a cura e spese della Ditta, nei modi e nei luoghi che l'Istituto indicherà. Sugli stessi dovrà essere effettuata, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, presso i laboratori degli Istituti Universitari o di Pubbliche Amministrazioni incaricati, l'esecuzione di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dell’Esecuzione, ovvero sui materiali impiegati o da impiegarsi nella fornitura, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. L’Aggiudicatario sarà tenuto a reintegrare i campioni che, in conseguenza dell'effettuazione delle prove tecnologiche di cui al sopracitato articolo, fossero andati distrutti. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. I campioni trattenuti in deposito dalla Direzione dell’Esecuzione saranno quelli corrispondenti a materiali e lavorazioni aventi effettivo impiego nell'esecuzione delle opere: detti campioni saranno restituiti solo dopo l'avvenuta certificazione di regolare esecuzione o l’avvenuta approvazione del collaudo.
la produzione e/o la detenzione presso il luogo di esecuzione della prestazione della documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi. L’impresa dovrà comunicare al Direttore dell’Esecuzione l’elenco del personale incaricato delle prestazioni, con indicazione delle generalità complete e del domicilio. Eventuali sostituzioni o variazioni con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al D.E. L’impresa è tenuta ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale la presenza di tutti i lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione della fornitura, mediante la dotazione al personale impiegato di un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione dell’Impresa, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola;
la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.E. per garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e la continuità del traffico. Il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera della recinzione, ove necessario, secondo le norme di legge nel cantiere di lavoro;
la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti, e personale esperto per rilievi, misurazioni,saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e regolare esecuzione della fornitura;
la progettazione costruttiva del sistema di archiviazione da fornire e di tutte le varianti (modifiche intervenute fra progetto ed effettiva realizzazione) compresi gli eventuali completamenti e/o aggiornamenti che fossero richiesti dalla D.E.;
tutte le pratiche e gli elaborati tecnici relativi, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro occorra per l'ottenimento degli eventuali permessi dei vari Enti (VV.FF., A.S.L., ecc.) ed associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere. Sono, inoltre, comprese le spese da sostenere per l'esame dei progetti da parte dei predetti Enti e le spese per gli eventuali professionisti che firmeranno detti documenti;
il risarcimento dei danni che in dipendenza dal modo di esecuzione della fornitura e posa in opera venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone in dipendenza della colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni stabilite, restando libere ed indenni l'Amministrazione Appaltante ed il suo personale;
L'adozione di tutti i provvedimenti, accorgimenti e cautele necessari al fine di evitare danneggiamenti, deterioramenti a qualunque parte dell'edificio (es.: pavimenti sopraelevati, controsoffitti, pareti mobili, tinteggiature, corpi illuminanti, infissi interni, arredi, apparecchiature elettroniche, ecc..);
Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.E.;
Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dell’esecuzione, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti propri ovvero esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
lo smontaggio e il rimontaggio di tutte quelle opere che fossero di intralcio all'installazione dei sistemi di archiviazione;
la posa, a propria cura ed onere, di quei particolari e speciali mezzi di ancoraggio che si rendessero necessari qualora la struttura edilizia sia inidonea a garantire i requisiti di stabilità e sicurezza delle opere;
la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero durante la fornitura e posa in opera per esecuzione di tracce, sfondi, posa di canale e apparecchiature, smontaggio controsoffitti, ecc.;
la pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, da tutti i materiali di rifiuto delle proprie lavorazioni e lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui;
le operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere eseguiti per aderire alle prescrizioni del Capitolato Tecnico;
consentire il libero accesso ai locali ad altre imprese o ditte eventualmente impegnate in altri lavori diritto a compenso aggiuntivo per tutto il tempo occorrente all'esecuzione della fornitura e posa in opera;
lo sgombero e la pulizia dei locali entro 5 (cinque) giorni dall'ultimazione della fornitura;
le opere provvisionali, i mezzi d’opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico di materiali e per l’esecuzione di tutti i lavori;
i rischi relativi alla consegna ed al trasporto, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o a insufficiente imballaggio;
gli imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi con relativo trasporto a proprie spese alle pubbliche discariche autorizzate o in idonei luoghi di riciclo autorizzati, nel rispetto della normativa vigente. Lo stoccaggio in loco degli imballi non dovrà in alcun modo intralciare la movimentazione ai piani;
ogni onere di manodopera, materiali, mezzi, opere provvisionali (castelli, ponteggi, trabattelli, cestelli di tiro ecc);
quando necessari, tutti gli allacciamenti alle prese elettriche esistenti che siano a parete, pavimento o soffitto e/o ai cavi di alimentazione di apparecchiature ad alto assorbimento elettrico con idonei morsetti e/o altre minuterie occorrenti. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti da personale specializzato nel settore, nel pieno rispetto delle norme vigenti;
4. I prodotti forniti dovranno corrispondere ai requisiti qualitativi stabiliti nel Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto e dovranno essere conformi a quanto indicato nell’offerta tecnica.
5. L’impresa appaltatrice dovrà obbligatoriamente consegnare, per ciascuna tipologia di prodotto il manuale d’uso e manutenzione e dettagli descrittivi con l’indicazione dei carichi redatti in lingua italiana.
6. I tempi di consegna e installazione di cui sopra decorreranno dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione redatto dal D.E. in contraddittorio con l’Appaltatore ai sensi dell’art. 304 D.P.R. 207/2010. L’operazione di consegna e posa in opera si intende effettuata quando tutti i beni e tutte le parti siano state consegnate e posizionate entro i termini contrattualmente previsti, nell’esatta collocazione indicata negli elaborati grafici allegati al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
7. Eventuali ritardi nella fornitura dopo i tempi sopra indicati, daranno luogo alle penali indicate nell’art 21 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, salvo i diritto alla risoluzione del contratto nei casi più gravi.
ART. 23
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E/O DEL LAVORATORE AUTONOMO QUALE DATORE DI LAVORO
1. Si specifica che l'Appaltatore dovrà adottare nell'esecuzione delle prestazioni, quei provvedimenti e quelle cautele per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ai sensi delle norme previste dal D. Lgs. n. 81 del 09.04 2008 e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento di attuazione.
2. Tutti gli addetti al cantiere dovranno portare ben visibile, tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in casi subappalto, la relativa autorizzazione e ogni altra informazione prescritta dalla legislazione vigente in materia. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.
3. Con riferimento al T.U. sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), i datori di lavoro, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di tutela e curano in particolare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;
- l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
4. Con riferimento alle disposizioni del citato T.U., inerenti specificamente i cantieri temporanei, i datori di lavoro:
- Adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
5. Con riferimento al D. Lgs. 81/2008, art. 97, i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
- utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del T.U.;
- utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dallo stesso T.U.;
- si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
6. Ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevato sia l'Istituto Appaltante sia il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza della esecuzione, nonché il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera.
ART. 24 INDEROGABILITÀ TERMINI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.E. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante;
il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal CSA;
le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, e/o affidatari, e/o altri incaricati;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
ART. 25 SOSPENSIONI E PROROGHE
1. L’Appaltatore che, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare la nel termine fissato può, prima della sua scadenza, richiederne la proroga; se tali cause sono
riconosciute giustificate, purché la domanda pervenga almeno 10 giorni prima della scadenza del termine anzidetto, la D.E. concede la proroga.
2. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione o del rispetto delle scadenze fissate dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese responsabili dei trasporti o della fornitura di parte della componentistica relativa agli impianti oggetto dell’appalto.
3. Non sono considerate cause di forza maggiore o cause di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o delle scadenze fissate dal presente Capitolato, ai fini della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità ad eseguire i lavori, quando negli edifici ci siano attività di sopralluogo a qualsiasi titolo o di controllo, da parte dell’Amministrazione Committente.
ART. 26 VERBALE DI ULTIMAZIONE
1. Il verbale di ultimazione della fornitura sarà compilato soltanto quando sia stata raggiunta la completa e perfetta ultimazione delle opere.
Qualora alla scadenza del termine di ultimazione tale stato di compiutezza e di perfezione non venga riconosciuto dalla Direzione dell’Esecuzione, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà gli interventi necessari per raggiungerla e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.
2. Trascorso inutilmente anche tale tempo, le opere occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza della Ditta, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dell’Esecuzione), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell’Amministrazione appaltante, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, e dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate.
Art. 27 CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione della Fornitura unitamente alla verifica di conformità.
Art. 28 PENALI
1. Salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante all’Istituto ai sensi dell’art. 1382 c.c.:
- 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’avvio della Fornitura, anche parziale;
- 0,5 per mille del valore della prestazione oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione dei prodotti consegnati non conformi ai prodotti oggetto della Fornitura;
- 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo del termine indicato per l’esecuzione della Fornitura;
- 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini rigorosamente stabiliti, qualora la ditta non rispetti i tempi di realizzazione del programma operativo della fornitura in opera.
2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
3. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In caso di inadempimento di una delle parti, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del Codice Civile. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente (artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) la Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) qualora venga ravvisato dolo nel mancato rispetto delle disposizioni indicate nel presente capitolato, nonché in caso di gravi e oggettive inadempienze degli obblighi assunti e specificamente ma non esaustivamente indicati:
per motivi di pubblico interesse;
in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
in caso di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario;
in caso di morte dell’Aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzie;
in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Amministrazione Appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
nei casi di subappalto qualora non sia stato preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Appaltante;
nel caso che l’esecuzione della fornitura non sia stata effettuata entro il termine massimo pari al ritardo del 50% sui tempi offerti;
qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
qualora non vengano rispettati da parte dell’Aggiudicatario i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione,infortuni, ecc;
nel caso di mancata corresponsione da parte dell’Aggiudicatario delle retribuzioni salariali ai propri dipendenti.
2. Le deficienze nell’espletamento della fornitura o prestazioni non conformi a quelle previste nel presente documento, la mancata risposta ad eventuali richiami scritti emessi dall’Amministrazione Appaltante e, comunque, l’inosservanza anche di una sola delle condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, daranno diritto alla Amministrazione Appaltante di risolvere il contratto con le modalità previste dalla legge.
3. In presenza di una delle predette ipotesi, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l’Aggiudicatario riceve la comunicazione mediante raccomandata A.R. Da quel momento Xxxx si asterrà da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere. L’Aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle forniture regolarmente effettuate.
4. Qualora la risoluzione del contratto avvenisse per inadempimento dell’Aggiudicatario, l’Amministrazione provvederà a revocare l’aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura al secondo migliore offerente risultante dal verbale di gara. Salva, comunque, l’applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto e il risarcimento dell’ulteriore danno, sarà addebitato all’Aggiudicatario inadempiente l’eventuale maggior costo della nuova fornitura. L’Aggiudicatario in caso di non rinnovo contrattuale o disdetta, rimane comunque obbligato ad ultimare la fornitura già in ordine di esecuzione, nonché ad effettuare il passaggio delle consegne al Fornitore subentrante fornendo ogni indicazione necessaria per dare continuità al servizio.
ART. 30 RECESSO DEL CONTRATTO
1. L’Amministrazione Committente, nei casi di giusta causa e di reiterati inadempimenti da parte dell’Aggiudicatario (anche se non gravi), ha diritto, per quanto di proprio interesse, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento senza preavviso. Per giusta causa si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. L’Amministrazione Appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R. purché tenga indenne l’Aggiudicatario delle spese sostenute, delle forniture effettuate e del mancato guadagno.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente capitolato ed al capitolato tecnico, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
ART. 31 COLLAUDO
Le operazioni di collaudo della fornitura, avranno inizio entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di ultimazione della fornitura. In questo ambito saranno verificate e riscontrate eventuali manchevolezze e deficienze per la perfetta completezza della fornitura. Il collaudo potrà comportare prove e verifiche funzionali a discrezione del collaudatore sulla totalità dei prodotti o un campione comunque idoneo a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
Le operazioni di collaudo dovranno avvenire alla presenza della Ditta Appaltatrice che dovrà essere avvertita con congruo anticipo. L’assenza di rappresentanti dell’Impresa Appaltatrice è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungerà il collaudatore e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all’Impresa, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto apposito verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati della Ditta Appaltatrice.
Il collaudo deve accertare che i beni presentano i requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e conformità alla normativa tecnica europea di settore.
L'esito favorevole del collaudo determina l'accettazione della fornitura.
ART. 32 GARANZIE
1. Ferma restando la garanzia del Codice Civile contro i vizi e difetti occulti, la Ditta Appaltatrice risponde per le difformità e i vizi dell’opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del Verbale di Collaudo favorevole.
2. Per la durata della garanzia la Ditta si impegna a provvedere con tempestività, a propria cura e spese, ad eliminare i vizi e difetti che si dovessero manifestare. Qualora l’intervento di ripristino non venga effettuato nei tempi indicati dall’Ufficio competente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire i lavori in danno.
ART. 33
CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' - COLLAUDI - FASCICOLO DI MANUTENZIONE
In ogni caso ed indipendentemente dall’importo o dalle dimensioni dello stesso, sarà cura della Ditta appaltatrice provvedere:
1) al rilascio di tutte le dichiarazioni di conformità e certificazioni di materiali previste dal capitolato tecnico, nonché dichiarazioni di esecuzione nel rispetto delle norme previste dalla normativa vigente in materia di lavorazioni di cui all’oggetto dell’appalto;
2) alle prove e verifiche di buon funzionamento previste anche da specifiche norme attinenti le opere dell’appalto;
3) all’esperimento di tutte le pratiche per l’ottenimento di collaudo, ove necessario, da parte di Enti di controllo dell’attività oggetto dell’appalto;
4) alla costituzione del fascicolo di manutenzione delle opere oggetto d’appalto, la cui redazione deve rispettare le indicazioni della normativa vigente in materia;
5) alla redazione degli as-built relativi alla installazione degli impianti negli otto locali compartimentali, incluso gli schemi elettrici dei Q.E. di comando e relativi collegamenti, in formato digitale e cartaceo (doppia copia)
ART. 34
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E PER DECADENZA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
Il Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
ART. 35
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO
Il Contratto è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
È facoltà della Stazione Appaltante rescindere il Contratto dopo tre (3) accertate contestazioni.
ART. 36
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dalla L. 106/2011, e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dalla L. 106/2011, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
- cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Amministrazione appaltante;
- mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’Amministrazione appaltante.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Amministrazione appaltante comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’Amministrazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Amministrazione appaltante applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
ART. 37
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO
In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento, l’Istituto può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della Fornitura. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario Aggiudicatario.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di Offerta.
La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante, ove non vengano risolte ai sensi dell’art. 240 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. mediante accordo xxxxxxx, dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 241 e 243 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Art. 38 CONTROVERSIE FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
ART. 39
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
2. L’Aggiudicatario ha, altresì, l’obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza durante l’esecuzione del contratto in qualità di “responsabile”, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti.
3. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
Personale interno dell’Amministrazione Committente implicato nel procedimento;
Ogni altro soggetto che vi abbia diritto , ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.
ART. 40 CONTATTI
Per eventuali informazioni di qualsiasi carattere contattare i seguenti funzionari: Xxx. XXXXXXXXXXX XXXXXX Xxxxxxxxx 080/5407757;
Dr. XXXXXXXX Xxxxxxx 080/5407756.