ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
TRA
l’Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2021 (di seguito “Università”)
E
Akka Italia S.r.l. a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di Akka Technologies SE con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx X. Xxxxxxx 000/00/X – 10137, C.F. e P.IVA 07576640010 rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante (di seguito “Akka Italia”)
PREMESSO CHE
o l’Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
o Akka Italia offre ai suoi clienti una rete tecnologica multi-settore e multidisciplinare con una forte competenza in ingegneria e innovazione, combinando l'esperienza locale con il know-how globale per fornire servizi personalizzati per i clienti;
o per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università che Akka Italia possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
o è intenzione dell’Università e della Akka Italia (di seguito, le “PARTI”) individuare e promuovere
occasioni di collaborazione e sperimentazione
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OBIETTIVI
Le parti si impegnano a svolgere le seguenti attività:
- Creazione di sinergie per attività di orientamento, formazione e placement;
- Organizzazione di eventi quali Recruiting Day, Challenge e Hackathon
- Seminari, workshop, presentazioni, programmi di formazione;
- Ricerca e selezione di giovani studenti/laureati dell’Università;
- Inserimento di studenti e laureati dell’Università in progetti o in programmi di formazione aziendale o in tirocinio curriculare, per tesi o extracurriculare
ART. 2 - MODALITÀ
Le parti si rendono disponibili ad attuare gli obiettivi di cui all’art. 1 attraverso un percorso di iniziative comuni e la formalizzazione, di volta in volta, di specifiche convenzioni attuative con lo scopo di definire le attività, il personale coinvolto, le strutture, le attrezzature, le banche dati, gli spazi messi a disposizione delle parti, i costi, il regime e l’utilizzazione dei risultati derivanti dalle attività svolte, così come ogni altro aspetto ritenuto utile.
Nel caso di convenzioni attuative, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo Quadro,
essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate:
- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale
dell’Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.
Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento, le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati così come ogni altro aspetto ritenuto utile.
Il presente Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.
Per l’Università di Trieste, le convenzioni, adottate sulla base del presente Accordo quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”.
In ogni caso la sottoscrizione del presente accordo quadro non ha carattere vincolante per le Parti, se non a negoziare ai sensi dell’art. 1337 c.c. e a fornire una linea di indirizzo per le eventuali future convenzioni.
ART. 3 - DURATA
Il presente accordo ha una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.
È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell’accordo ed individuate da apposita convenzione, da redigersi per iscritto al fine di individuare quelle attività che si intendono mantenere attive.
ART. 4 – RISERVATEZZA
Le parti reciprocamente e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione delle prestazioni si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Le parti hanno l’obbligo di adoperare le informazioni riservate di cui siano venute legittimamente in possesso esclusivamente ai fini della esecuzione delle attività indicate o ad esse comunque strettamente connesse.
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell’ambito delle attività conseguenti al presente Accordo verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a
trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), dal D. Lgs 196/2003 “Codice privacy”, modificato dal D. Lgs 101/2018 e
s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.
Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti.
ARTICOLO 6 – CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA
Le attività svolte in attuazione del presente Accordo Quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario dell’Accordo di cui all’art. 14, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.
ARTICOLO 7 – CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La società Akka Italia non assume obbligazioni per conto dell’Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’Università.
L’Università non si assume le obbligazioni della società Akka Italia né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della società Akka Italia.
È esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte dalla società Akka Italia; è parimenti esclusa ogni garanzia della società Akka Italia per le obbligazioni contratte dall’Università.
ART. 8 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
La società Akka Italia dichiara di aver preso visione del Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall’Università e consultabili nel sito web dell’Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
L’Università a sua volta dichiara di impegnarsi ad osservare i principi di etica aziendale, di aver preso visione del codice di condotta del Gruppo Akka Technologies consultabile al sito xxxxx://xxx.xxxx- xxxxxxxxxxxx.xxx/ e di impegnarsi a far osservare i principi ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l’attività svolta, nonché di essere consapevole che la violazione di tali
obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
ARTICOLO 9 - COPERTURE ASSICURATIVE E SICUREZZA
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente Accordo Quadro dietro sottoscrizione di apposite Convenzioni attuative, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo Quadro e regolati da specifiche convenzioni, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 10 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI
In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti.
ART. 11 – RECESSO
Le parti si riservano il diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni, comunicandolo a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC agli indirizzi indicati al successivo articolo 14.
Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a
titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione, a seguito dell’intervenuto recesso.
Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso
ART. 12 – MODIFICHE
Ogni modifica al presente atto dovrà essere stipulata in forma scritta a pena di nullità.
ART. 13 – UTILIZZO DEL LOGO
L’Università, per tutta la durata dell’accordo, ha diritto a raffigurare il marchio di cui la società Akka Italia è titolare solo ed esclusivamente per le finalità e attività previste all’articolo 1.
La società Akka Italia, per tutta la durata dell’accordo, ha diritto a raffigurare il marchio dell’Università solo ed esclusivamente per le finalità e attività previste all’articolo 1.
L’eventuale utilizzo del marchio, o altra designazione dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), per
finalità non previste convenzionalmente non potrà avvenire senza previo espresso consenso scritto.
La sottoscrizione del presente accordo quadro non ha titolo di esclusività né per l’Università né per la società Gruppo Akka Technologies.
ART. 14 - REFERENTI
I Referenti per l’applicazione dell’Accordo saranno:
per l’Università
Nome e Cognome: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx: Professore Associato
Ufficio di riferimento: Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti strategici Responsabile: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
PEC: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx per Akka Italia
Nome e Cognome: Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx: HR Business Partner
e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
Le parti potranno anche individuare un team comune per la gestione di attività e progetti.
In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile
con comunicazione scritta.
ART. 15 - SPESE E ONERI FINANZIARI
Il presente accordo quadro non crea o comporta alcun obbligo di natura finanziaria tra cui oneri finanziari in capo alle parti contraenti, i cui aspetti saranno determinati e disciplinati nelle future e singole specifiche convenzioni che individueranno anche la struttura o le strutture di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati.
ART. 16 – NORME FINALI
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente accordo la questione sarà in prima istanza definita tramite tentativo di conciliazione fra le parti. Ove ciò non fosse possibile il foro competente sarà quello di Trieste.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R.
n. 131 del 26/04/1986. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. Le spese di bollo, dovute sin dall’origine, sono a carico della società.
Date e luoghi delle firme digitali
Per l’Università | Per Akka Italia |
Il Rettore | Il Legale Rappresentante |
Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx | Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx |
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:06/10/2021 19:20:01