SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato B)
Schema di contratto
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA EX ART. 36, CO. 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 DA ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI ATENEO.
CPV 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi CIG [7170390902]
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Agr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Dirigente Area Edilizia e Logistica: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile
del Settore Gestione Contratti: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
TRA
l'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA (codice
fiscale 80007010376 e partita IVA 01131710376), con sede legale in Bologna – Via Zamboni n. 33, rappresentata dall’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Cesena (FC) il 11/12/1971, non in proprio, ma in qualità di Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica (AUTC) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, domiciliato per la carica in Bologna – Xxx Xxxxxxx, 00 ed autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell’articolo 44, comma 3, lettera F) dello Statuto Generale d’Ateneo dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di seguito denominata Università;
E
l’Impresa ………………………............ – Codice fiscale …………….…………
e partita IVA ........................… con sede legale in ……………………....……
in Via …………………...........…....…… n. …...…, rappresentata dal Sig.
………………...................................................... nato a ……………….....….............
il …………………..........…….... e residente in ………………................................. –
Codice fiscale ……………........................……………, nella sua qualità di
…………………………….................…..………………………... dell’Impresa/RTI, nel prosieguo denominata Impresa o Esecutore o Appaltatore o Aggiudicatario o Contraente;
PREMESSO CHE
con provvedimento del dirigente AUTC repertorio n. 1617/2017 – protocollo
n. 52332 del 16/05/2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi di Ateneo;
con provvedimento del dirigente AUTC repertorio n. 2865/2017 – protocollo
n. 84029 del 04/08/2017 è stato autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi di Ateneo, per un importo a base d’asta pari ad € 135.000,00, di cui € 5.000,00 per oneri di
sicurezza originati dalla valutazione dei rischi da interferenza di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
con verbale di gara del ………………….. è stata formulata dalla Commissione giudicatrice, la proposta di aggiudicazione della procedura in argomento a favore dell’Impresa , per un
importo di € IVA esclusa, di cui € 5.000,00 quali
oneri di sicurezza originati dalla valutazione dei rischi da interferenza di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso di gara;
con provvedimento del Dirigente AUTC repertorio n. ……………. –
protocollo n. ………….. del è stata disposta l’aggiudicazione
della procedura negoziata in argomento a favore dell’Impresa
……………………………………….;
con provvedimento del Dirigente AUTC repertorio n. ………....… –
protocollo n. ………….… del ………………………., previa verifica con esito positivo del possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione in capo all’Impresa
…………..................................……;
(se applicabile) con verbale del , è stato dato l’avvio del
servizio in pendenza della stipula del contratto, con decorrenza dal
……………………………., restando inteso che da tale data decorrono i termini per l’ultimazione del servizio;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE E VALORE DEGLI ALLEGATI
I contraenti confermano e ratificano quanto indicato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. L’appalto viene concesso ed accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto e di tutti i documenti ad esso allegati.
In particolare, formano parte integrante e sostanziale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 bis del D. Lgs. 50/2016, e sono allo stesso materialmente allegati, i seguenti documenti:
Capitolato tecnico;
Aree e periodo di intervento
Offerta economica.
Fanno inoltre parte integrante del contratto, sebbene non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:
Offerta tecnica;
DUVRI – Documento Unico per la Valutazione da Interferenza;
Polizze di garanzia (responsabilità civile e cauzione definitiva).
Ai sensi dell’articolo 53 “La conclusione del contratto” delle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione “ pubblicate da Consip SpA, il contratto deve in ogni caso intendersi perfezionato attraverso l’invio a sistema del documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della RdO inviata ed i dati dell’offerta aggiudicata, sottoscritto con firma digitale dalla Stazione Appaltante/Punto Ordinante e del quale il presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto di cui al presente contratto sono regolati dalle seguenti norme:
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DPR n. 207/2010 per le parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016;
vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
vigente normativa in materia di salute e sicurezza su lavoro, ed in particolare
D. Lgs. n. 81/2008 e legge n. 123/2007 per le parti non abrogate dall’articolo 304 del D. Lgs. n. 81/2008;
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di Bologna (RAFC) emanato con D.R. n. 1693 del 29/12/2015;
Regolamento per l’Acquisizione di Beni e Servizi dell’Università di Bologna (RAE) emanato con D.R. n. 1588 del 09/12/2015;
Codice Etico di Comportamento dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con D.R. n. 1408 dell’01/10/2014;
norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/1923 e nel X.X. x. 000/0000, in quanto applicabili alla presente gara;
norme contenute nelle “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” pubblicate da Consip SpA;
norme contenute nel bando MEPA “Facility management urbano”;
norme contenute nel presente contratto e nel capitolato tecnico, nonché in tutta la documentazione ad essi allegata;
per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile.
In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
disposizioni contrattuali non in contrasto con le norme cogenti.
ARTICOLO 3 – OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi di Ateneo (così come dettagliate nel documento “Aree e periodi di interventi”, allegato sub A1) al Capitolato Tecnico).
Le prestazioni oggetto del servizio sono descritte compiutamente, nelle caratteristiche tecnico-qualitative e nella quantità richieste, nel capitolato tecnico allegato al presente contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’appaltatore si impegna ad eseguire il servizio suindicato con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente contratto.
ARTICOLO 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo contrattuale ammonta ad € ....................... (Euro )
IVA esclusa.
Detto importo è così suddiviso:
€ in riferimento all’esecuzione del servizio, compresi
i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016;
€ 5.000,00 quali oneri relativi al rischio da interferenze di cui all’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa, e pertanto è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell’Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento.
Il valore del contratto stipulato a seguito del presente appalto sarà quello risultante dall’offerta dell’operatore economico aggiudicatario.
L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla realizzazione del servizio a perfetta regola d’arte.
I predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni erogate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono pertanto remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
I corrispettivi contrattuali comprendono inoltre l’adempimento a tutti gli oneri ed obblighi derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate o da emanare dalle competenti autorità.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati dall’Impresa in base a calcoli, stime ed indagini di sua convenienza e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto od eventualità, facendosi carico l’Impresa di ogni relativo rischio e/o alea; l’Impresa non potrà pertanto vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni od aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
ARTICOLO 5 – FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, a valere sull’assegnazione dell’Area Edilizia e Logistica (AUTC) – Budget 2017.
ARTICOLO 6 – DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio ha una durata pari a mesi dodici, decorrenti dalla data di stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7 in tema di avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto.
L’Università si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio, mediante comunicazione AR fatta pervenire alla ditta entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dello stesso, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto (o più favorevoli), limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 7 – AVVIO DEL SERVIZIO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’Università si riserva la facoltà di dare avvio, in tutto o in parte, al servizio oggetto del contratto da parte dell’operatore economico aggiudicatario in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016. In tale eventualità l’operatore economico aggiudicatario deve dare immediato corso al servizio medesima, attenendosi alle indicazioni fornite dal responsabile del procedimento e dal direttore dell’esecuzione. Dalla data di avvio del servizio decorrono i termini di cui al precedente articolo 6.
Dell’avvio di esecuzione del servizio sarà redatto apposito verbale.
Si precisa che al presente appalto non si applica il termine dilatorio (stand still) per la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora sia stato dato l’avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, in caso di mancata stipulazione del contratto, l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell’offerta.
ARTICOLO 8 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
È ammessa la sospensione dell’esecuzione del contratto, su ordine del direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità ivi previste.
Per la sospensione dell’esecuzione del contratto, di qualunque durata, qualunque ne sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso od indennizzo, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.
ARTICOLO 9 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Agr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
ARTICOLO 10 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il direttore dell’esecuzione (DEC) è la Dott.ssa Agr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 101, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, coadiuva il responsabile del procedimento nella fase dell’esecuzione del contratto al fine del controllo sui livelli di qualità delle prestazioni erogate.
Il direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
ARTICOLO 11– CAUZIONE DEFINITIVA
L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha costituito, preliminarmente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva di €
……………............……………. (Euro …………………..….….......………/ ),
pari al ……...………% dell’importo contrattuale netto, oneri di sicurezza inclusi, mediante polizza n. emessa il
……….…..………...... da ..............................................................................................
Tale cauzione è integralmente disciplinata dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 ed è conforme agli schemi tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta in conformità allo schema tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 è stata opportunamente integrata con tutte le disposizioni di cui all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, mentre ogni riferimento alla pregressa normativa deve intendersi integralmente sostituito con l’articolo 103 del D. Lgs, 50/2016).
La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università.
Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall’articolo 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 12 – POLIZZA ASSICURATIVA
Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Impresa. Nella responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è altresì compresa:
la responsabilità per danni cagionati ai beni dell’Università di Bologna;
la responsabilità per gli infortuni del personale addetto all’esecuzione;
la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università di Bologna o al personale universitario dall'Impresa stessa, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell’esecuzione.
L’impresa assume pertanto a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente agli eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che possano derivare dall’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell’Università derivante dall’esecuzione del servizio sono coperte da polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT-RCO) che l'Impresa ha stipulato, con oneri a proprio carico, preliminarmente alla stipula del contratto e di cui ha fornito copia all’Università, completa delle relative quietanze.
Tale polizza RCT-RCO ha i seguenti massimali minimi:
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
Danni a persone: importo minimo di € 2.500.000,00 (Euro Duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per persona;
Danni a cose: importo minimo di € 1.500.000,00 (Euro Unmilionecinquecentomila/00) per sinistro;
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO)
importo minimo di € 1.500.000,00 (Euro Unmilionecinquecentomila/00) per sinistro e per prestatore d’opera.
Resta tuttavia inteso che:
tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Impresa stessa;
l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
l’Università sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.
Non sono ammesse polizze che prevedano franchigie; sono pertanto assunti a totale carico dell’Impresa l’eventuale franchigia e lo scoperto stabiliti dalla compagnia di assicurazione e tali importi, se richiesto dall’Università, dovranno essere garantiti da apposita fideiussione.
L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’esecuzione del contratto, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
In ogni caso, l’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.
ARTICOLO 13 – VARIANTI
Tutte le modifiche e varianti al contratto devono essere autorizzate dal responsabile del procedimento e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
In particolare, se richiesto dall’Università, l’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall’Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste da quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 14 – CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI
Tutti i servizi di cui al presente contratto verranno contabilizzati a canone.
I pagamenti verranno effettuati sulla base di stati di avanzamento semestrali, a seguito di emissione di regolari fatture posticipate.
Allo scadere di ciascun semestre, ed in ogni caso preliminarmente all’emissione della relativa fattura, l’Impresa dovrà inviare al RUP e al DEC un documento recante il rendiconto contabile delle attività erogate nel semestre di riferimento.
In particolare, tale documento dovrà riportare le seguenti informazioni minime:
indicazione analitica del canone relativo a ciascun servizio compreso nel presente appalto;
breve relazione illustrativa circa l’andamento dei servizi.
L’Impresa potrà e dovrà fatturare esclusivamente previa accettazione da parte del DEC di suddetto rendiconto contabile; qualora, decorsi 10 (dieci) giorni dall’invio del documento suddetto, il DEC non abbia provveduto ad autorizzare il SAL, l’Impresa potrà procedere a fatturazione prescindendo dall’accettazione del rendiconto contabile da parte del DEC.
I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (che potrà essere riferita esclusivamente a forniture già eseguite), previo accertamento, da parte del responsabile del procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e le ritenute saranno svincolate esclusivamente in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Le fatture:
dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
– Via Zamboni, 33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – Partita IVA 0113170376) – Codice univoco IPA GGUH1P;
dovranno essere emesse in modalità elettronica;
dovranno essere emesse, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, con XXX esposta soggetta al regime di split payment e recare l’annotazione “Scissione di pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del DM 23 gennaio 2015”;
oltre ai dati fiscali obbligatori, dovranno indicare:
codice univoco IPA dell’unità organizzativa a favore della quale è emessa la fattura e precisamente GGUH1P;
CIG ed eventuale CUP relativi al presente affidamento;
Numero di repertorio del contratto.
I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario presso l’Istituto bancario designato dall’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).
I pagamenti saranno effettuati previa verifica del regolare adempimento da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Università tratterrà dal certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore, si procederà ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il ritardato pagamento della fattura per cause imputabili all’Università determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all’esecutore a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto.
La sospensione del termine di pagamento si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell’esecuzione, attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore.
La comunicazione di vicende soggettive di cui all’articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 determinano la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione.
In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 (IVA inclusa) saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate–Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all’Impresa.
Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno a carico dell’Impresa. Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.
ARTICOLO 15 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della legge n. 136/2010, l’Impresa dichiara che il conto corrente bancario dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, è:
IBAN ….………………………………………………………………............
acceso presso ……………………………………………………………........
e che le persone delegate ad operare su di esso (con le relative generalità e codici fiscali) sono:
Sig. …………………………....………...... – nato a ........................................
il ……………………... – Residente a ………………………...…………….
– Codice fiscale ;
Sig. …………………………....………...... – nato a ........................................
il ……………………... – Residente a ………………………...…………….
– Codice fiscale ……………………................................................................
La cessazione, la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell’Istituto o delle persone designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate all’Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG che identifica univocamente il presente affidamento e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice CUP. Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010 l’Impresa si impegna ad assumere integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.
Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni relative alla commessa, il contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010. L’Impresa si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010.
L’Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell’Università e della Prefettura territorialmente competente.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010.
Si ribadisce che il mancato rispetto dei suindicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l’immediata risoluzione dello stesso.
ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto.
È assolutamente vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 17 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI
Nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera d) e comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni in essi contenute.
ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO
Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna delle attività oggetto del contratto. (oppure)
Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
Previa autorizzazione dell'Università, è ammesso l’affidamento in subappalto delle sole parti di forniture e/o prestazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, nei limiti, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni tutte di cui all’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'Impresa è responsabile, nei confronti dell’Università, del rispetto da parte dei subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza di norme di legge e regolamento, disposizioni e capitolati che lo stesso appaltatore è obbligato a rispettare in forza del contratto di appalto.
L’Università rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le imprese subappaltatrici e l’appaltatore, restando l’Università stessa sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle Imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle prestazioni subappaltate. L’Università pagherà direttamente al subappaltatore gli importi delle prestazioni da esso eseguite, ai sensi dell’articolo 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016:
quando il subappaltatore è una micro impresa o una piccola impresa;
in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore:
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In tutti gli altri casi, l’Università pagherà direttamente ed esclusivamente all’appaltatore obbligato gli importi delle prestazioni e/o forniture eseguite dai subappaltatori; a tale fine l’appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010.
Ove l’Università fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione del servizio, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l’autorizzazione al subappalto, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell’Impresa e/o dei subappaltatori di risarcimenti.
L’Impresa, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all’allontanamento immediato del subappaltatore.
Le richieste di autorizzazione per i subappalti, formulate dal legale rappresentante
dell’Impresa, redatte in conformità al disposto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in regola con le vigenti normative sul bollo, devono essere inviate al Settore Gestione Contratti – Area Edilizia e Logistica di Ateneo e per conoscenza al responsabile del procedimento ed al direttore dell’esecuzione del contratto.
L’Università provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto nei termini di legge che decorrono dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa degli elementi richiesti.
I subappalti, qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 saranno autorizzati nei limiti stabiliti da detta normativa.
Il periodo necessario per l'espletamento dell’istruttoria non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine fissato per l’ultimazione del servizio, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.
Nei confronti dell’Impresa che non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, l’Università avrà facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.
ARTICOLO 19 – DANNI DI FORZA MAGGIORE
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli immobili, agli impianti, all’ambiente ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dalla copertura assicurativa. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l’appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
ARTICOLO 20 – PENALI
In conformità a quanto stabilito dall’articolo 113 bis, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali comporta l’applicazione di penali, stabilite nella misura giornaliera compresa tra 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale, da determinare il relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque complessivamente non superiori al 10 per cento dell’importo netto del contratto, fatto salvo il diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le
inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione del servizio, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
penale pari allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nell’ avvio del servizio.
L’appaltatore non potrà mai giustificare il ritardo nell’esecuzione del servizio affidata, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese che provvedano, per conto dell’Università, ad altri lavori, servizi o forniture, a meno che l’appaltatore non abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione.
In relazione ad inadempienze diverse dal ritardo, l’Università si riserva altresì la facoltà di applicare le seguenti ulteriori penali, determinate in modo forfettario:
accertata violazione agli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx: una penale di importo compreso fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione, per ogni violazione.
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura da effettuarsi a favore dell’Impresa, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultima non vanti un credito sufficiente a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell’Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.
Tali importi non sono soggetti ad IVA ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del DPR n. 633/1972.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale netto, il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Università si riserva di provvedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, in via stragiudiziale con semplice provvedimento amministrativo, con esecuzione del servizio in danno dell’Impresa inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.
ARTICOLO 21 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
La stazione appaltante darà luogo all’attestazione di regolare esecuzione del servizio, rilasciata dal responsabile unico del procedimento, nelle modalità e nei tempi indicati all’articolo 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Lo svincolo delle ritenute effettuate ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs.
n. 50/2016 è subordinata all’esito positivo delle operazioni di verifica di regolare esecuzione.
In caso di verifica di regolare esecuzione con esito negativo, l'Impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal responsabile del procedimento, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal responsabile del procedimento o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto, nonché la completa eliminazione delle irregolarità.
Scaduto il termine fissato per l’eliminazione delle irregolarità, qualora l’esito della verifica di regolare esecuzione fosse ancora negativo, l’Università provvederà alla risoluzione del contratto.
Le operazioni di verifica di regolare esecuzione risulteranno da specifico verbale, rilasciato dal responsabile del procedimento.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di regolare esecuzione, rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.
In ogni caso, la regolare esecuzione del servizio non esonera l’Impresa per eventuali inadempienze ed irregolarità che non siano emerse al momento della verifica di regolare esecuzione stessa, ma vengano in seguito accertate.
ARTICOLO 22 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Impresa deve attenersi a tutte le norme del presente contratto.
L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in relazione all’esecuzione dell’appalto.
In particolare, l’appaltatore:
deve eseguire il servizio a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico- amministrativa dell’Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
deve avvalersi di proprio personale qualificato in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto, regolarmente assunto ed operante sotto la sua responsabilità esclusiva, adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell’Università, di assoluta fiducia e provata riservatezza che si astenga dal manomettere e/o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza non attinenti alle attività di competenza, ovunque posti e che indossi sempre, all’interno dei locali
dell’Università, apposito tesserino di riconoscimento recante nome e
cognome del dipendente e nominativo dell’Impresa appaltatrice;
deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
deve farsi carico di tutte le spese per le misure di prevenzione e protezione individuali delle maestranze addette al servizio;
deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;
deve applicare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in vigore nel momento e nel luogo ove si svolge il servizio, in quanto applicabili;
deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx;
deve nominare, a propria cura e spese, un referente del servizio, che si renda responsabile del coordinamento delle attività oggetto dell’appalto, dei contatti con il responsabile del procedimento e con il direttore dell’esecuzione, della direzione e sorveglianza delle attività indicate nel D. Lgs. n. 81/2008, nonché di eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che
possono verificarsi nel corso dell’esecuzione del servizio a persone addette al servizio o a terzi.
Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall’applicazione delle presenti prescrizioni devono intendersi inclusi nel corrispettivo contrattuale.
L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Università anche dell’osservanza delle prescrizioni suindicate da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non esime pertanto l’appaltatore da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio per gli altri diritti dell’Università.
ARTICOLO 23 – REFERENTE DELL’APPALTATORE
Per la regolare esecuzione dell’appalto, l’appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, ha nominato, quale proprio referente, il Sig.
......................................................................., dotato dei requisiti di idoneità tecnico- professionale e morale, rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse all’esecuzione del servizio.
Il referente dell’appaltatore:
deve provvedere all’organizzazione del servizio coordinando le attività del personale addetto alla stessa;
deve adottare tutte le opere ed accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni pubblici e privati;
deve verificare che le forniture siano conformi alle specifiche contrattuali.
Il responsabile del procedimento e/o il direttore dell’esecuzione si rivolgeranno direttamente al referente designato dall’appaltatore per ogni problema che dovesse sorgere durante l’esecuzione del servizio.
Il responsabile del procedimento e/o il direttore dell’esecuzione potranno disporre le proprie indicazioni mediante ordini verbali o scritti; tutte le comunicazioni formali trasmesse al referente dell’appaltatore si intenderanno così validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’appaltatore.
In caso di impedimento del referente, l’appaltatore dovrà comunicare all’Università il nominativo di un sostituto cui verranno conferiti i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del servizio.
Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ed in caso di inadeguatezza alle esigenze dell’appalto, il direttore dell’esecuzione, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto ad esigere la sostituzione del referente, senza che per ciò spetti alcun indennizzo all’appaltatore o al referente.
L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o negligenza del referente e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode del medesimo nell’esecuzione del servizio.
ARTICOLO 24 – PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO O APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA
L’appaltatore è tenuto a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza del servizio, che dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.
Il servizio deve essere effettuato adottando ogni necessaria misura di sicurezza prevista dalle normative e dalle leggi vigenti; in particolare si richiama l’Impresa appaltatrice alla integrale osservanza del D. Lgs. n. 81/2008.
A tal fine l’Impresa dovrà procedere, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, in collaborazione con l’Università, ad una attenta visita dei locali e dei luoghi oggetto del servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all’opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto al servizio.
L’onere di adottare le misure di sicurezza necessarie per fare fronte ai rischi specifici inerenti alle prestazioni di cui al presente contratto grava sull’appaltatore, il quale pertanto ha l’obbligo di garantire che tale attività sia eseguita in condizioni di sicurezza.
Il personale incaricato dall’appaltatore di eseguire il servizio deve essere convenientemente edotto sui rischi connessi alle operazioni e deve essere dotato di tutti i dispositivi (DPI) utili ed appropriati allo svolgimento in sicurezza delle proprie funzioni, previsti dalle vigenti leggi per le relative figure professionali.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restandone sollevata l’Università.
In relazione al servizio oggetto del presente contratto, sulla base della propria esperienza, la stazione appaltante ha valutato che si configurano rischi da interferenza ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008; ha pertanto provveduto alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).
I costi originati dalla valutazione dei rischi da interferenza sono stati stimati in € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00).
La valutazione dei rischi interferenti potrà comunque essere aggiornata dall’Università nel caso se ne ravvisasse la necessità.
Per quanto concerne tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze è fatto obbligo all’Impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi propri dell’attività svolta.
ARTICOLO 25 – RECESSO
L’Università ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni previste dall’articolo 109 del D. Lgs. 50/2016.
In tal caso, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo le condizioni ed il corrispettivo del contratto, oltre ad un indennizzo calcolato sulla base dell’articolo 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso, l’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna il servizio e ne verificherà la regolarità.
L’Università ha inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo le modalità ivi previste.
L’Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256, 1463).
ARTICOLO 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO
L’Università deve risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora:
nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Università si riserva inoltre la possibilità di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata:
nei casi previsti dall’articolo 108, comma 1, lettere a), b), c), d) del D. Lgs. n.
50/2016;
nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 108, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
in caso di frode nei riguardi dell’Università da parte dell’appaltatore e/o di eventuali subappaltatori;
in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione del contratto;
nel caso di violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx- appalto-e-vendita ;
applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale;
avvenuta applicazione di tre penali;
subappalto non autorizzato;
cessione di tutto o parte del contratto;
in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010;
sospensione del servizio senza giustificato motivo;
reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità e la corretta esecuzione del servizio;
qualora l’Impresa non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa prevista dal presente contratto;
in caso di ottenimento, in fase di pagamento, di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;
in tutti gli altri casi previsti per legge.
ARTICOLO 27 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed alla interpretazione del contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.
ARTICOLO 28 – SPESE
Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del relativo contratto, comprese le spese di bollo, sono interamente a carico dell’Impresa, ad esclusione dell’IVA che per legge è a carico committente. Al versamento all’Erario dell’imposta di bollo provvederà, con modalità esclusivamente telematica, l’Università, ai sensi dell’articolo 6 del DM 17/6/2014.
ARTICOLO 29 –DOMICILIO ELETTO DELL’APPALTATORE
L’Impresa elegge il proprio domicilio in ……………………....……...........................
in Via …………………..........................….............................…… n. ….................. –
Telefono ..................................................... – Fax ...................................................... –
Posta Elettronica Certificata (PEC) ................................................................................
Tutte le comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o comunicazione dipendente dal presente contratto verranno effettuate dal responsabile del procedimento o dal direttore dell’esecuzione, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, al domicilio eletto dell’appaltatore oppure al referente dell’appaltatore, intendendole così validamente ed efficacemente effettuate all’appaltatore.
ARTICOLO 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Università, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, designa l’Appaltatore “Responsabile del trattamento dei dati personali”, di cui l’Università stessa è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto.
L’Appaltatore non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. Sarà cura dell’Appaltatore designare i soggetti incaricati del trattamento dati, inviare la lista degli incaricati all’Università e mantenerla aggiornata.
L’Appaltatore individua in particolare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nella persona di:
Sig. ……………................................…….., nato a ………………......………
il ……………................., residente a …………....……...…................………
in via ……………...........................................…n. …………….......................
Codice fiscale …………………….....……..............………………….............
L’Appaltatore dovrà adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Per quanto concerne l’Università, i dati forniti dall’Impresa saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Università, della gestione del presente appalto e saranno archiviati nei locali dell’Università, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati l’Impresa può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del
D. Lgs. n. 196/2003. In particolare l’Impresa potrà chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza presso l’Università dei dati personali che la riguardano e che tali dati le vengano messi a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi. L’Impresa potrà inoltre opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso.
Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con sede in Xxx Xxxxxxx , 00 – 00000 Xxxxxxx.
Il responsabile del trattamento è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica, Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Gli incaricati del trattamento dati sono individuati con apposito provvedimento.
Per l’esercizio dei diritti dell’interessato, di cui all’articolo 7 e seguenti del predetto
D. Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest’ultimo potrà rivolgersi all’Area Edilizia e Logistica – Settore Gestione Contratti – Xxx X. Xxxxxxxxxx, 0 – Bologna.
ARTICOLO 31 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Le clausole di cui agli articoli 11 (Cauzione definitiva), 12 (Polizza assicurativa), 13 (Varianti), 14 (Contabilizzazione e pagamenti), 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 16 (Cessione del contratto), 17 (Vicende soggettive dell’appaltatore e cessione dei crediti), 18 (Subappalto), 19 (Danni di forza maggiore), 20 (Penali), 22 (Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore), 24 (Prescrizioni di sicurezza ed obblighi del datore di lavoro o appaltatore in materia di sicurezza), 25 (Recesso), 26
(Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio), 27 (Foro compente), 28 (Spese),
29 (Xxxxxxxxx eletto dell’appaltatore), 30 (Trattamento dei dati personali) del presente contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Il Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica [Firmato digitalmente, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx]
Il legale rappresentante dell’Impresa [Firmato digitalmente]
Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, predisposto, conservato e firmato digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del
D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, dall’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente dell’Area Edilizia e Logistica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e dal Sig.
....................................................................................., legale rappresentante dell’Impresa
.......................................................................................................................................................